TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 1386/2018 R.G. posta in decisione con ordinanza del 28.11.2024 con concessione di termini e promossa
Da
nata a [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv Rosario Pace;
- Opponente
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso da Controparte_1 CodiceFiscale_2
sé stesso nonché dall'Avv. Marco Merenda.
– Opposto
avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Pag.1 di 4 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 24.1.2018, notificava a il Controparte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 218/2018 emesso in data 19.1.18 dal giudice dott.ssa M. L. Tortorella nel giudizio iscritto al n 6610/17 RG, con il quale, le veniva ingiunto di pagare “la somma di euro 4.015,00, oltre
interessi indicati in ricorso, oltre le spese del presente procedimento,
liquidate in €76,00 per spese, €450,00 per compensi, oltre rimborso
spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. Il decreto ingiuntivo veniva opposto ed iscritto al n. 1386/2018 R.G.
3. Si costituiva in giudizio l'avv. il quale chiedeva la conferma del CP_1
decreto opposto.
4. Stante la natura documentale della controversia, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.11.2024
poneva la stessa a sentenza assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata.
Nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, per come emerge dalla documentazione depositata in atti e per espressa ammissione delle parti, l'Avv. ha notificato in data 29.3.2018 CP_1
atto di precetto, immediatamente opposto dalla Il titolo è stato, Pt_1
comunque azionato, eseguendo pignoramento mobiliare in data 9.4.2018
Pag.2 di 4 Tribunale di Messina
su un'auto di proprietà della opponente. La procedura esecutiva iscritta al n. 650/18 R.G.ES.Mob. Il G.E. con ordinanza di assegnazione emessa in data 30.1.2020, a seguito della vendita del mezzo pignorato, ha assegnato al creditore la somma portata dal precetto, oltre interessi e spese.
Si può, quindi dichiarare cessata la materia del contendere, stante il totale soddisfacimento del creditore.
Occorre, tuttavia, ricordare che: “La declaratoria di cessazione della materia del contendere, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”. (Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075).
Nel caso di specie, l'opposizione proposta dalla appare tardiva e Pt_1
non giustificata come per legge. La stessa peraltro è stata proposta con citazione e non con ricorso come prescritto normativamente. Per costante giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa erroneamente con citazione, può essere sanata solo nel caso in cui la stessa, oltre ad essere stata consegnata all'Ufficiale
Giudiziario per la notifica, venga depositata in cancelleria entro il termine perentorio di giorni 40 dalla notifica del D.I. Pertanto, ove la notifica della citazione sia intervenuta nel rispetto del termine dell'opposizione, ma l'opponente abbia invece inscritto a ruolo il relativo procedimento e pertanto depositato in cancelleria l'atto introduttivo successivamente alla scadenza del termine dei 40 giorni si configura un'ipotesi di inammissibilità del giudizio di opposizione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cassazione 797/2013,
8014/2009, 4291/2001 e 4867/1993).
Nel caso che ci occupa, il deposito dell'atto di opposizione è avvenuto oltre il termine perentorio di 40 giorni. L'opposizione è, pertanto, tardiva.
Pag.3 di 4 Tribunale di Messina
L'accoglimento virtuale del presente punto della comparsa di costituzione di parte opposta assorbe e consente la non trattazione degli altri motivi di opposizione.
Le spese, quindi, seguendo la soccombenza virtuale di parte opponente andranno poste a carico della stessa e liquidate, in ragione dei minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate, a favore dell'opposto come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , uditi i procuratori delle parti, ogni Parte_1 Controparte_1
contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna parte opponente al pagamento a favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi € 1700,00, di cui € 460,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
Messina, lì 25.02.2025
Il GOT
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
---------
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Nella causa iscritta al n. 1386/2018 R.G. posta in decisione con ordinanza del 28.11.2024 con concessione di termini e promossa
Da
nata a [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv Rosario Pace;
- Opponente
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso da Controparte_1 CodiceFiscale_2
sé stesso nonché dall'Avv. Marco Merenda.
– Opposto
avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Pag.1 di 4 Tribunale di Messina
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 24.1.2018, notificava a il Controparte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 218/2018 emesso in data 19.1.18 dal giudice dott.ssa M. L. Tortorella nel giudizio iscritto al n 6610/17 RG, con il quale, le veniva ingiunto di pagare “la somma di euro 4.015,00, oltre
interessi indicati in ricorso, oltre le spese del presente procedimento,
liquidate in €76,00 per spese, €450,00 per compensi, oltre rimborso
spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. Il decreto ingiuntivo veniva opposto ed iscritto al n. 1386/2018 R.G.
3. Si costituiva in giudizio l'avv. il quale chiedeva la conferma del CP_1
decreto opposto.
4. Stante la natura documentale della controversia, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.11.2024
poneva la stessa a sentenza assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del contendere è cessata.
Nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, per come emerge dalla documentazione depositata in atti e per espressa ammissione delle parti, l'Avv. ha notificato in data 29.3.2018 CP_1
atto di precetto, immediatamente opposto dalla Il titolo è stato, Pt_1
comunque azionato, eseguendo pignoramento mobiliare in data 9.4.2018
Pag.2 di 4 Tribunale di Messina
su un'auto di proprietà della opponente. La procedura esecutiva iscritta al n. 650/18 R.G.ES.Mob. Il G.E. con ordinanza di assegnazione emessa in data 30.1.2020, a seguito della vendita del mezzo pignorato, ha assegnato al creditore la somma portata dal precetto, oltre interessi e spese.
Si può, quindi dichiarare cessata la materia del contendere, stante il totale soddisfacimento del creditore.
Occorre, tuttavia, ricordare che: “La declaratoria di cessazione della materia del contendere, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale”. (Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075).
Nel caso di specie, l'opposizione proposta dalla appare tardiva e Pt_1
non giustificata come per legge. La stessa peraltro è stata proposta con citazione e non con ricorso come prescritto normativamente. Per costante giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa erroneamente con citazione, può essere sanata solo nel caso in cui la stessa, oltre ad essere stata consegnata all'Ufficiale
Giudiziario per la notifica, venga depositata in cancelleria entro il termine perentorio di giorni 40 dalla notifica del D.I. Pertanto, ove la notifica della citazione sia intervenuta nel rispetto del termine dell'opposizione, ma l'opponente abbia invece inscritto a ruolo il relativo procedimento e pertanto depositato in cancelleria l'atto introduttivo successivamente alla scadenza del termine dei 40 giorni si configura un'ipotesi di inammissibilità del giudizio di opposizione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cassazione 797/2013,
8014/2009, 4291/2001 e 4867/1993).
Nel caso che ci occupa, il deposito dell'atto di opposizione è avvenuto oltre il termine perentorio di 40 giorni. L'opposizione è, pertanto, tardiva.
Pag.3 di 4 Tribunale di Messina
L'accoglimento virtuale del presente punto della comparsa di costituzione di parte opposta assorbe e consente la non trattazione degli altri motivi di opposizione.
Le spese, quindi, seguendo la soccombenza virtuale di parte opponente andranno poste a carico della stessa e liquidate, in ragione dei minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate, a favore dell'opposto come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto Giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , uditi i procuratori delle parti, ogni Parte_1 Controparte_1
contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna parte opponente al pagamento a favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi € 1700,00, di cui € 460,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
Messina, lì 25.02.2025
Il GOT
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.4 di 4