Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 734/2022
t
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/04/2025 nella causa n. 734/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. PORTA ELISA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di legale rappresentante della società ha proposto Parte_1 CP_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI 000151179, con cui l CP_3 [...]
ordinava di pagare la somma di € 19.500,00 a titolo di sanzione amministrativa Parte_2 per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento all'anno 2014 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, l'irregolarità della notifica dell'atto di accertamento prodromico, la prescrizione dei crediti rivendicati dall e comunque la CP_1 sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo
“* nel merito in via principale - in accoglimento del presente ricorso, ritenuta la carenza di legittimazione passiva in capo alla signora in quanto totalmente estranea al Parte_1 rapporto obbligatorio, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del provvedimento di
1
CP_ seguito indicato: l'ordinanza ingiunzione n. OI 000151179 protocollo 0200.08/05/2022.0
118804118804, emessa dall nei confronti dell'esponente * nel merito in subordine - preso CP_1 atto della irregolarità /nullità della notifica dell atto di accertamento della violazione prodromico all ordinanza ingiunzione oggi impugnata per le motivazioni sopra esposte e/o della irregolarità /nullità della notifica dell ordinanza ingiunzione impugnata per le medesime motivazioni, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del provvedimento di seguito indicato: l'ordinanza ingiunzione n. OI 000151179 0200.08/05/2022.0118804118804, emessa dall Parte_3 CP_1 nei confronti dell'esponente * nel merito in ulteriore subordine - dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente creditore di procedere alla riscossione delle somme dovute per le violazioni contestate, in forza del disposto dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del provvedimento di seguito indicato: l'ordinanza CP_ ingiunzione n. OI 000151179 protocollo 0200.08/05/2022.0118804118804, emessa dall CP_1 nei confronti dell'esponente; * nel merito in estremo subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande precedenti, rideterminare le sanzioni irrogate contenendole nel minimo edittale pari ad 10.000,00 ciascuna. * In ogni caso si chiede che la ricorrente venga rimessa in termini per il pagamento delle sanzioni nella misura ritenuta di giustizia
e/o in quella stabilita dall ordinanza ingiunzione e nei termini per la richiesta di rateizzazione stanti le disagiate condizioni economiche Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € 846,54), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 2/4/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il
12/12/2024 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data dell'udienza di trattazione, celebrata il
18/11/2024), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
2 RGL n. 734/2022
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 3/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
3