Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1977, n. 957
Articolo 2
Versione
17 gennaio 1978
Art. 1.
Ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico e' corrisposto uno speciale premio di lire 500 mila in due rate, di cui la prima di lire 300 mila al compimento del terzo mese di richiamo, la seconda di L. 200.000 al termine del richiamo di un anno.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1978