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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere est.
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13/01/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6207/2024, pubblicata il 19/06/2024,
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alfonsi Fernando (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Avezzano, Via Paolo Marso 80 nonché al seguente indirizzo PEC: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Guantieri Marco (C.F. ) C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Vincenzo Giordani Ossini n.18 nonché al seguente indirizzo PEC: Email_2
-Appellata-
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 6 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in riforma dell'impugnata sentenza, per quanto di ragione e nei limiti di cui ai motivi, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
- nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 6207/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano il 19.06.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 11170/2022, respingendo le domande originariamente proposte, sia in termini di an che di quantum, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte e riportate in narrativa, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione della somma che l'appellante è stata costretta a versare in esecuzione della detta sentenza, maggiorata degli interessi legali dal pagamento al saldo;
- in subordine: gradatamente e per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, limitare la domanda ex adverso, se sussistente, al giusto e dovuto secondo le ragioni, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni svolte in parte narrata. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con l'applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/2014, in riferimento a quelle del presente giudizio, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto, idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti, con rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per IL Controparte_1
“Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Società Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo per non cadere in decadenza, si reiterano le conclusioni formulate in comparsa di conclusionale di primo grado:
“chiede sin da ora ammettersi consulenza tecnica d'ufficio, se ritenuta strettamente necessaria dal Giudicante stante le prove documentali offerte, per verificare ed accertare l'importo del valore venale dei mezzi di proprietà dell'attrice che sono stati sottratti a suo danno, precisamente le seguenti allegazioni idonee a costituire una base di partenza per la conseguente liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., contenute nel fascicolo di parte attrice”
FATTO DIRITTO ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 6207/2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Milano ha accolto le domande della società e così, accertato Controparte_1
l'inadempimento contrattuale di condannato quest'ultima al pagamento dell'importo di Pt_1
€32.168,14 (corrispondente al valore di tre carrelli perduti oggetto del contratto di noleggio inter partes) e di € 6.250,00 a titolo di canoni di noleggio maturati fino alla richiesta di restituzione dei carrelli. pagina 2 di 6 non versati dalla cliente di (PA Food S.r.l.) alla quale erano stati sub-noleggiati i Pt_1 muletti, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 367/2021.
In particolare, il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, ha accertato che la consegna dei beni fosse avvenuta - invece che al noleggiatore
- ad un cliente di questo (PA Food srl, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano Pt_1 con sentenza n. 367/2021) sulla base delle indicazioni fornite dall'odierna appellante, e ha ritenuto che non avesse adempiuto le obbligazioni a suo carico derivanti dal contratto di Pt_1 noleggio sottoscritto con , che all'art. 7 disponeva che “la sublocazione non fa venire CP_1 meno le obbligazioni del locatario verso il locatore in base al presente contratto e pertanto il locatario rimarrà responsabile per tutte le obbligazioni assunte (quali a titolo esemplificativo il pagamento dei canoni, gli eventuali danni ecc.)” e all'art. 6 l'obbligo per di stipulare Pt_1 un'“adeguata copertura assicurativa” contro i rischi da furto “con congruo massimale”.
Con l'appello prospetta che la consegna dei tre muletti sia avvenuta in esecuzione di un Pt_1 contratto di trasporto, che non sia stata osservata in fase di consegna la richiesta diligenza professionale e che la società sia pertanto responsabile dello smarrimento dei mezzi. CP_1
In particolare, tale responsabilità sarebbe consistita, quanto alle prime due consegne, nella mancata comunicazione a delle anomalie riscontrate durante la consegna e nella mancata Pt_1 identificazione del consegnatario dei beni e dei documenti ad essi relativi (Certificato di conformità C.E. e libretto di uso e manutenzione), quanto alla terza, nell'illegittimità/irregolarità/non professionalità della consegna per non avere controparte comunicato a che era stato necessario attendere l'arrivo di un soggetto non identificato (e Pt_1 diverso da quello delle prime due consegne, sig. ) per la consegna del muletto, trovando CP_2 dapprima chiuso il locale della “PA Food S.r.l., al quale era stata altresì affidata la documentazione poi smarrita. lamenta quindi la violazione e falsa applicazione degli artt. 1177 e 1588 c.c. e 7 di cui ai Pt_1 contratti di noleggio per cui è causa, lamentando che il Tribunale le avrebbe ascritto una responsabilità oggettiva. L'appellante sostiene di non avere mai ottenuto la “consegna” materiale dei beni da parte della in quanto la consegna è avvenuta direttamente nei CP_1 confronti della sua cliente PA e, di conseguenza, di non poter essere responsabile per il loro smarrimento, non essendone mai stata custode. Quanto all'omessa assicurazione dei mezzi noleggiati, valorizzata a suo sfavore dal Tribunale, sostiene che ciò sarebbe stata conseguenza della mancata consegna da parte dell'appellata della documentazione ad essi relativa (libretto di manuale ed uso dei carrelli e relativi certificati CE).
pagina 3 di 6 Con riferimento alla condanna di risarcimento del danno patito da controparte, parte appellante censura la valutazione del Tribunale in ordine alla prova del valore dei carrelli perduti, che sarebbe stata fondata essenzialmente su quanto emerso in sede testimoniale e su documenti privi di valore probatorio (tabelle, mastrini interni).
Quanto alla condanna di pagamento dei canoni insoluti, parte appellante si oppone alla valutazione del Tribunale per essere stato calcolato il quantum dovuto sino alla domanda anziché sino al termine convenzionale di durata del contratto, asseritamente determinato dal momento della perdita dei carrelli.
Il si è costituito nel presente giudizio eccependo preliminarmente l'infondatezza del CP_1 gravame e chiedendo nel merito la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe all'udienza del 4.11.2025.
L'appello, per quanto formulato attraverso plurime ripetizioni dei medesimi argomenti, appare rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Questo, come novellato dalla l.n. 134/2012, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. La lettura dell'atto d'appello enuncia tutte le argomentazioni e le censure che vengono mosse alla sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico/giuridico e le modifiche che ne vengono richieste (Cass. n.10916/17), mentre la violazione del criterio di sinteticità e concisione non comporta la sanzione dell'ammissibilità dell'impugnazione, ove siano comunque intellegibili i motivi di appello
(Cass. n. 37552/21).
L'appello è tuttavia infondato nel merito.
Anzitutto va premesso che tra le parti in causa è intercorso un contratto di noleggio di tre carrelli
(nr.70 del 19.5.2021, n.71 del 25.5.2021. n.73 del 28.5.2021) sub-locati da parte di a Pt_1
PA, e che il servizio di trasporto e consegna compiuto da nei confronti di PA Pt_1 rappresenta esclusivamente una modalità di adempimento dell'obbligazione di consegnare la cosa noleggiata al noleggiatore, secondo le indicazioni di questo, che ha a tal fine emesso i relativi DDT per la consegna. La prova della ricezione dei tre muletti da parte di PA, e che ne fosse consapevole, è data inequivocabilmente dallo scambio di comunicazioni Pt_1 prodotte in atti e non specificamente contestate da ove il noleggio dei muletti viene Pt_1
pagina 4 di 6 prorogato a richiesta di previo accordo tra e PA (cfr. Doc. C- Parte_2 Parte_2 doc. 10).
Alla considerazione che precede, già di per sé dirimente, si aggiunge il rilievo che la dichiarazione di fallimento di PA (di cui non è provato che il RR fosse a conoscenza), vale al contrario a determinare in capo a la responsabilità di aver confidato nella solvenza Pt_1 della propria cliente, che a pochi giorni dalla dichiarazione di Fallimento (20.5.2021-24.5.2021)
[.. ha ottenuto da la consegna di un terzo muletto (consegnato in data 28.5.2021 da Pt_1
). CP_1
Quanto alla responsabilità della società per lo smarrimento dei beni, si condivide CP_1 quanto osservato dal primo giudice. In conformità alle clausole contrattuali, è stata correttamente ravvisata la responsabilità del locatario anche in caso di sublocazione, come stabilito dall'art. 7 del contratto inter partes, che prevede l'obbligo di rispondere “per qualsiasi danno e/o pregiudizio cagionato dal Sublocatario ai beni”. Tale responsabilità trova inoltre fondamento nell'art. 1590 c.c., che impone la restituzione del bene al termine del contratto, salvo che il locatario fornisca la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c. Prova che, nel caso di specie, non può essere ritenuta integrata dalla semplice asportazione del bene da parte del terzo cui è stata concessa la sublocazione.
In questi termini, si impone altresì la responsabilità di per non avere adempiuto all'obbligo Pt_1 contrattuale di assicurazione, che era a suo carico e che poteva essere assolto con i certificati consegnati al terzo insieme con i carrelli.
Per le suesposte ragioni si ritiene dunque che Il abbia diritto, in assenza della CP_1 restituzione dei carrelli, al controvalore degli stessi, come correttamente liquidati dal primo giudice sulla base dei valori di mercato per beni equivalenti (usati rigenerati, come da listini prezzi di aziende operanti nel medesimo settore (doc.19 Appellato): con la precisazione che tale riconoscimento non è subordinato alla prova della proprietà dei beni, trattandosi di azione fondata sul contratto di noleggio. L'appellante ha altresì diritto ai canoni a partire dal momento in cui è venuto meno il loro versamento (agosto 2021) fino alla domanda (dicembre 2021) con cui sono stati chiesti i canoni fino ad allora scaduti e il controvalore dei beni non restituiti, come correttamente liquidati dal primo giudice (€1.250,00 x 5 mensilità = Euro 6.250,00).
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate, il tutto aumentato ex pagina 5 di 6 art. 4 co. 1 bis del 30% in considerazione dell'utilizzo da parte dell'appellato di tecniche informatiche che hanno agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni, stante la natura documentale della presente causa e della mole di documentazione richiamata dalle parti.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] ontro avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1 Controparte_1
n. 6207/2024, pubblicata il 19/06/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado che liquida in complessivi € 11.009,7, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria, €1.523,00 per la fase decisionale,
€2.540,7 ex art.4 co. 1 bis D.M. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002
n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in Milano 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Maria Grazia Federici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere est.
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13/01/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6207/2024, pubblicata il 19/06/2024,
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alfonsi Fernando (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Avezzano, Via Paolo Marso 80 nonché al seguente indirizzo PEC: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Guantieri Marco (C.F. ) C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Vincenzo Giordani Ossini n.18 nonché al seguente indirizzo PEC: Email_2
-Appellata-
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 6 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in riforma dell'impugnata sentenza, per quanto di ragione e nei limiti di cui ai motivi, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
- nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 6207/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano il 19.06.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 11170/2022, respingendo le domande originariamente proposte, sia in termini di an che di quantum, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte e riportate in narrativa, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione della somma che l'appellante è stata costretta a versare in esecuzione della detta sentenza, maggiorata degli interessi legali dal pagamento al saldo;
- in subordine: gradatamente e per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, limitare la domanda ex adverso, se sussistente, al giusto e dovuto secondo le ragioni, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni svolte in parte narrata. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con l'applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/2014, in riferimento a quelle del presente giudizio, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nell'atto, idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti, con rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per IL Controparte_1
“Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Società Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
[...]
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo per non cadere in decadenza, si reiterano le conclusioni formulate in comparsa di conclusionale di primo grado:
“chiede sin da ora ammettersi consulenza tecnica d'ufficio, se ritenuta strettamente necessaria dal Giudicante stante le prove documentali offerte, per verificare ed accertare l'importo del valore venale dei mezzi di proprietà dell'attrice che sono stati sottratti a suo danno, precisamente le seguenti allegazioni idonee a costituire una base di partenza per la conseguente liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., contenute nel fascicolo di parte attrice”
FATTO DIRITTO ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 6207/2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Milano ha accolto le domande della società e così, accertato Controparte_1
l'inadempimento contrattuale di condannato quest'ultima al pagamento dell'importo di Pt_1
€32.168,14 (corrispondente al valore di tre carrelli perduti oggetto del contratto di noleggio inter partes) e di € 6.250,00 a titolo di canoni di noleggio maturati fino alla richiesta di restituzione dei carrelli. pagina 2 di 6 non versati dalla cliente di (PA Food S.r.l.) alla quale erano stati sub-noleggiati i Pt_1 muletti, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 367/2021.
In particolare, il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, ha accertato che la consegna dei beni fosse avvenuta - invece che al noleggiatore
- ad un cliente di questo (PA Food srl, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano Pt_1 con sentenza n. 367/2021) sulla base delle indicazioni fornite dall'odierna appellante, e ha ritenuto che non avesse adempiuto le obbligazioni a suo carico derivanti dal contratto di Pt_1 noleggio sottoscritto con , che all'art. 7 disponeva che “la sublocazione non fa venire CP_1 meno le obbligazioni del locatario verso il locatore in base al presente contratto e pertanto il locatario rimarrà responsabile per tutte le obbligazioni assunte (quali a titolo esemplificativo il pagamento dei canoni, gli eventuali danni ecc.)” e all'art. 6 l'obbligo per di stipulare Pt_1 un'“adeguata copertura assicurativa” contro i rischi da furto “con congruo massimale”.
Con l'appello prospetta che la consegna dei tre muletti sia avvenuta in esecuzione di un Pt_1 contratto di trasporto, che non sia stata osservata in fase di consegna la richiesta diligenza professionale e che la società sia pertanto responsabile dello smarrimento dei mezzi. CP_1
In particolare, tale responsabilità sarebbe consistita, quanto alle prime due consegne, nella mancata comunicazione a delle anomalie riscontrate durante la consegna e nella mancata Pt_1 identificazione del consegnatario dei beni e dei documenti ad essi relativi (Certificato di conformità C.E. e libretto di uso e manutenzione), quanto alla terza, nell'illegittimità/irregolarità/non professionalità della consegna per non avere controparte comunicato a che era stato necessario attendere l'arrivo di un soggetto non identificato (e Pt_1 diverso da quello delle prime due consegne, sig. ) per la consegna del muletto, trovando CP_2 dapprima chiuso il locale della “PA Food S.r.l., al quale era stata altresì affidata la documentazione poi smarrita. lamenta quindi la violazione e falsa applicazione degli artt. 1177 e 1588 c.c. e 7 di cui ai Pt_1 contratti di noleggio per cui è causa, lamentando che il Tribunale le avrebbe ascritto una responsabilità oggettiva. L'appellante sostiene di non avere mai ottenuto la “consegna” materiale dei beni da parte della in quanto la consegna è avvenuta direttamente nei CP_1 confronti della sua cliente PA e, di conseguenza, di non poter essere responsabile per il loro smarrimento, non essendone mai stata custode. Quanto all'omessa assicurazione dei mezzi noleggiati, valorizzata a suo sfavore dal Tribunale, sostiene che ciò sarebbe stata conseguenza della mancata consegna da parte dell'appellata della documentazione ad essi relativa (libretto di manuale ed uso dei carrelli e relativi certificati CE).
pagina 3 di 6 Con riferimento alla condanna di risarcimento del danno patito da controparte, parte appellante censura la valutazione del Tribunale in ordine alla prova del valore dei carrelli perduti, che sarebbe stata fondata essenzialmente su quanto emerso in sede testimoniale e su documenti privi di valore probatorio (tabelle, mastrini interni).
Quanto alla condanna di pagamento dei canoni insoluti, parte appellante si oppone alla valutazione del Tribunale per essere stato calcolato il quantum dovuto sino alla domanda anziché sino al termine convenzionale di durata del contratto, asseritamente determinato dal momento della perdita dei carrelli.
Il si è costituito nel presente giudizio eccependo preliminarmente l'infondatezza del CP_1 gravame e chiedendo nel merito la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe all'udienza del 4.11.2025.
L'appello, per quanto formulato attraverso plurime ripetizioni dei medesimi argomenti, appare rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Questo, come novellato dalla l.n. 134/2012, non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. La lettura dell'atto d'appello enuncia tutte le argomentazioni e le censure che vengono mosse alla sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico/giuridico e le modifiche che ne vengono richieste (Cass. n.10916/17), mentre la violazione del criterio di sinteticità e concisione non comporta la sanzione dell'ammissibilità dell'impugnazione, ove siano comunque intellegibili i motivi di appello
(Cass. n. 37552/21).
L'appello è tuttavia infondato nel merito.
Anzitutto va premesso che tra le parti in causa è intercorso un contratto di noleggio di tre carrelli
(nr.70 del 19.5.2021, n.71 del 25.5.2021. n.73 del 28.5.2021) sub-locati da parte di a Pt_1
PA, e che il servizio di trasporto e consegna compiuto da nei confronti di PA Pt_1 rappresenta esclusivamente una modalità di adempimento dell'obbligazione di consegnare la cosa noleggiata al noleggiatore, secondo le indicazioni di questo, che ha a tal fine emesso i relativi DDT per la consegna. La prova della ricezione dei tre muletti da parte di PA, e che ne fosse consapevole, è data inequivocabilmente dallo scambio di comunicazioni Pt_1 prodotte in atti e non specificamente contestate da ove il noleggio dei muletti viene Pt_1
pagina 4 di 6 prorogato a richiesta di previo accordo tra e PA (cfr. Doc. C- Parte_2 Parte_2 doc. 10).
Alla considerazione che precede, già di per sé dirimente, si aggiunge il rilievo che la dichiarazione di fallimento di PA (di cui non è provato che il RR fosse a conoscenza), vale al contrario a determinare in capo a la responsabilità di aver confidato nella solvenza Pt_1 della propria cliente, che a pochi giorni dalla dichiarazione di Fallimento (20.5.2021-24.5.2021)
[.. ha ottenuto da la consegna di un terzo muletto (consegnato in data 28.5.2021 da Pt_1
). CP_1
Quanto alla responsabilità della società per lo smarrimento dei beni, si condivide CP_1 quanto osservato dal primo giudice. In conformità alle clausole contrattuali, è stata correttamente ravvisata la responsabilità del locatario anche in caso di sublocazione, come stabilito dall'art. 7 del contratto inter partes, che prevede l'obbligo di rispondere “per qualsiasi danno e/o pregiudizio cagionato dal Sublocatario ai beni”. Tale responsabilità trova inoltre fondamento nell'art. 1590 c.c., che impone la restituzione del bene al termine del contratto, salvo che il locatario fornisca la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c. Prova che, nel caso di specie, non può essere ritenuta integrata dalla semplice asportazione del bene da parte del terzo cui è stata concessa la sublocazione.
In questi termini, si impone altresì la responsabilità di per non avere adempiuto all'obbligo Pt_1 contrattuale di assicurazione, che era a suo carico e che poteva essere assolto con i certificati consegnati al terzo insieme con i carrelli.
Per le suesposte ragioni si ritiene dunque che Il abbia diritto, in assenza della CP_1 restituzione dei carrelli, al controvalore degli stessi, come correttamente liquidati dal primo giudice sulla base dei valori di mercato per beni equivalenti (usati rigenerati, come da listini prezzi di aziende operanti nel medesimo settore (doc.19 Appellato): con la precisazione che tale riconoscimento non è subordinato alla prova della proprietà dei beni, trattandosi di azione fondata sul contratto di noleggio. L'appellante ha altresì diritto ai canoni a partire dal momento in cui è venuto meno il loro versamento (agosto 2021) fino alla domanda (dicembre 2021) con cui sono stati chiesti i canoni fino ad allora scaduti e il controvalore dei beni non restituiti, come correttamente liquidati dal primo giudice (€1.250,00 x 5 mensilità = Euro 6.250,00).
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistita nella sola udienza di comparizione, ma da liquidarsi necessariamente: Cass. n. 30219/23) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate, il tutto aumentato ex pagina 5 di 6 art. 4 co. 1 bis del 30% in considerazione dell'utilizzo da parte dell'appellato di tecniche informatiche che hanno agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni, stante la natura documentale della presente causa e della mole di documentazione richiamata dalle parti.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] ontro avverso la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1 Controparte_1
n. 6207/2024, pubblicata il 19/06/2024, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado che liquida in complessivi € 11.009,7, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, €1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria, €1.523,00 per la fase decisionale,
€2.540,7 ex art.4 co. 1 bis D.M. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002
n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in Milano 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Maria Grazia Federici
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