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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 494/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RO, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 494/2016 promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] n. a ZA il Parte_1 C.F._1
31.07.1960 C.F. , ivi residente a[...], in CodiceFiscale_2
proprio e nella sua qualità di titolare della omonima impresa, corrente in ZA P.IV
, P.IV_1
nata a [...] il 17.10. 1962, C.F. res. in ZA, Parte_2 CodiceFiscale_3 via Regina Margherita, n. 2, nella sua qualità di mutuataria, rappresentati e difesi dall'avv.
Angelo Serra del Foro di Oristano ed elettivamente domiciliati in RO alla via Torquato Tasso
n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesco Mossa C.F. , PEC, C.F._4
parte attrice contro
(P.I. con sede in 40128 Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, CP_1 P.IV_2
codice Fiscale e P. IV n° in persona del legale rappresentante pro tempore RO P.IV_3
Piazza Italia, 1, di seguito anche ” in persona del Responsabile del Legale Consulenza e CP_2
Contenzioso dott.ssa a ciò facoltizzata in virtù della delibera del Consiglio di CP_3
Amministrazione della società in data 15.12.2015, elett.te domiciliata in Parte_3
Oristano nella via XX Settembre n. 31 presso lo studio dell'Avv. Andrea Fresi (C.F.
giusta procura speciale rilasciata con foglio separato unito al presente C.F._5
atto;
pagina 1 di 34 parte convenuta
Oggetto: domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito - contratti bancari;
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
Conclusioni dell'atto di citazione:
1. Accertare e dichiarare, in ragione degli elaborati peritali, delle argomentazioni sviluppate innarrativa e dell'espletanda attività istruttoria, che l'attore come in Parte_1
epigrafe, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale per i rapporti bancari presso l'agenzia di RO : 1.1) per il conto corrente n° 223101, collegato e Parte_3 dipendente col c/c n. 223201, al 22.05.2012 è creditore della somma di almeno € 92.634,90 o di quella maggiore o minore che risulterànin giudizio, dall'esame di tutte le operazioni nell'intero arco temporale del rapporto di c/c oltre interessi, nei confronti di , per l'effetto, Parte_3
considerato che il rapporto bancario per cui è causa sia, ad oggi, chiuso, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione allo di ogni somma indebitamente incamerata e Pt_1
trattenuta dalla Banca, oltre interessi;
1.2) per il conto corrente n° 223201, collegato e dipendente con c/c n. 223101, al 31 marzo 2012 risulta debitore al massimo per € 77.538,49 (€
138.936,87 (secondo estratto conto banca) – 61.398,49 (secondo perizia)), mentre dopo la chiusura del 2° trimestre al 30.06.12, il credito sarà di € 77.898,03 ( 144.077,68- 66.179,65); al
22.05.2012 per il conto 223101 lo risultava creditore di € 92.634,90 e per il conto Pt_1
223201 risultava effettivo debitore di € 77.538,49 o al massimo di € 77.898,03 e dichiarare per
l'effetto che la banca non aveva un credito e dichiarare l'importo del relativo debito della banca, oltre interessi, al 22.05.2012 e al 31.12.2012, secondo tutte quelle somme maggiori o minori che risulteranno in giudizio, dall'esame di tutte le operazioni nell'intero arco temporale del rapporto di c/c, oltre interessi nei confronti di , di ogni somma indebitamente Parte_3
incamerata e trattenuta dalla fino al 31.12.2012, oltre interessi;
Pt_3
2. Riconoscere e accertare l'invalidità e o nullità dei contratti, delle determinazioni ed applicazioni degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale,delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
pagina 2 di 34
3. Accertare che sia per interessi usurari che per competenze non dovute al Parte_3
22.05.2012 risultava non creditrice ma debitrice della ditta non aveva titolo Parte_1
ed incamerava, mediante accredito sul c/c n. 223201, sine titulo ed illegittimamente il netto ricavo del mutuo fondiario del 22.05.2012 concesso agli attori;
4. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario a scadenza determinata stipulato in data 22.05.2012 tra gli attori e la sia in realtà un contratto di mutuo, stipulato Parte_3
al solo fine di ripianare un debito preesistente sui contratti di c/c n 223101 e 223201 è del tutto illecito, perché usurario. Per l'effetto
5. dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario per sovvenzione a scadenza determinata
22.05.2012, acceso per ripianare un debito usurario, oltreché per lucrare maggiori somme a discapito degli odierni attori;
6. riconoscere ed accertare, in ogni caso, l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi usurari;
7. verificare che il contratto di mutuo de quo sia, come sviluppato in narrativa, sostanzialmente un mutuo e, pertanto applicare, ai fini del rilievo della usurarietà, i tassi riferiti a quest'ultima figura giuridica. Per l'effetto, delibare la sua usurarietà ab origine, sia che si valuti il tasso corrispettivo, sia che si prenda in considerazione quello di mora;
(rinunciata)
8. Accertare e dichiarare che la ditta individuale è creditrice al 22.05.201 sul Parte_1
c/c n. 223101 di € 92.634,90 e sul c/c n. 223201 di € 66.179,65 somma che è elevata ad €
73.177,74 alla data del 31.12.2012 per un totale a quest'ultima data di € 165.812,64, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio, oltre interessi nei confronti della
[...]
, agenzia di RO, per avere lo illegittimamente pagato interessi competenze Parte_3 Pt_1
e spese contra legem sui due conti correnti suddetti;
9. Riconoscere ed accertare la nullità e o l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
10. Verificare in ogni caso, come la abbia agito in dispregio della legge Parte_3
108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica (rinunciata);
11. Accertare per tutti i motivi di cui in narrativa, che la banca, con la propria condotta contra
pagina 3 di 34 legem, ha commesso il reato di usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p. (rinunciata);
12. Accertare e dichiarare che la sia per capitale, interessi usurari che per Parte_3
competenze e spese non dovute, è tenuta e condannarla alla restituzione agli attori della somma di € 31.703,22 costituita dai versamenti delle rate di mutuo effettuate, oltre interessi e le spese del mutuo;
13. Per l'effetto accertare e dichiarare che gli attori non debbano pagare alcunché per il futuro e riaccreditare la somma di € 31.703,22 oltre interesse e le spese del mutuo e accessori, sul conto corrente n. 223201 atteso che il rapporto è ancora in essere su basi attive, salvo ulteriori modalità di accredito.
14. Ordinare la sospensione del pagamento della rata del contratto di mutuo stipulato il
22.05.2012, dal momento che l'intero importo di detto finanziamento non è dovuto dall'attore, che è invece creditore e sussiste il pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio;
In via del tutto graduata per la ipotesi di rigetto anche solo parziale delle domande di cui sopra:
15. Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede un tasso di mora del 9, 230% che ex se travalica il tasso soglia usura vigente all'epoca della stipulazione 8,575%) e per l'effetto dichiarare la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. con il conseguente obbligo per il mutuatario di rimborsare il solo capitale;
in considerazione degli interessi già versati (da imputarsi al capitale) e quelli non ancora versati (da stornare), da calcolarsi al momento della decisione, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso dedotti tutti i crediti derivanti allo dal ricalcolo delle operazioni Pt_1
relative ai conti correnti nn. 223101 e 223201;
16. Accertare e dichiarare la illeceità della sommatoria dei tassi di interesse prevista in contratto mediante la quale è prescritto che gli interessi di mora vengano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
e per l'effetto dichiarare — anche in questo caso — il travalicamento del tasso soglia da parte del TEG (tasso contrattuale + tasso di mora + spese indicizzate) e la conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. con residualità della sola obbligazione di restituzione del capitale, in considerazione degli interessi già versati (da imputarsi al capitale) e quelli non ancora versati (da stornare), da calcolarsi al momento della decisione, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso dedotti tutti i crediti derivanti allo
dal ricalcolo delle operazioni relative ai conti correnti nn. 223101 e 223201; Pt_1
pagina 4 di 34 17. Accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1418 e 1419 delle clausole dell'art. n. 5 e segg. Del contratto in combinato disposto fra esse per violazione dell'art. 120 comma 2 t.u.b. così come riformato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629 (cd. legge di Stabilità 2014) e per l'effetto delibare la non debenza di alcun interesse con il solo obbligo di restituire il solo capitale, in considerazione degli interessi già versati (da imputarsi al capitale) e quelli non ancora versati (da stornare), da calcolarsi al momento della decisione, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
18. In via ulteriormente gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), delibare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il su citato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
19. Rimodulare l'intero piano di ammortamento del mutuo de quo, con effetto retroattivo, tenendo in considerazione l'obbligazione di corresponsione del solo capitale;
20. In ogni caso con vittoria di spese, e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93, cpc.
Si riportano le Conclusioni della prima memoria ex art. 183 c. 6° cpc:
Si confermano e precisano le conclusioni già rassegnate e a specificazione ed integrazione, riguardo ai conti correnti, si precisa, che si chiede la pronuncia sulla nullità e o illegittimità e o inefficacia: a) delle clausole contrattuali e determinazione degli interessi, spese e costi previsti nei contratti;
b) sulla nullità della effettiva e successiva applicazione degli stessi oneri;
c) su ogni operazione relativa al rapporto e utile e necessaria agli accertamenti per determinare le somme dare avere oggetto della domanda;
d) sulla applicazione di condizioni non concordate e dello jus variandi;
Si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale, così come proposta da parte convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto, Con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse della parte convenuta:
1. in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione dei pretesi crediti restitutori vantati da parte attrice derivanti da versamenti di natura "solutoria" come meglio precisato in premessa effettuati da sui conti correnti oggetto del giudizio;
Parte_1
2. in via principale rigettare tutte le domande formulate dagli attori;
pagina 5 di 34
3. in via subordinata e riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda relativa alla nullità (anche parziale) del contratto di mutuo del 22.05.2012 condannare gli attori alla restituzione delle somme indebitamente percepite e pari ad € 135.000,00 oltre gli interessi dal 22.05.2012 fino al saldo effettivo;
4. sempre ed in ogni caso con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
5. in via subordinata ed istruttoria affinché l'Ill.mo Sig. Giudice Voglia invitare il CTU a rendere
i chiarimenti richiesti dal CTP della banca, utilizzando i criteri dallo stesso indicati per la determinazione del saldo dei conti correnti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , titolari Parte_1 Parte_2
rispettivamente: il primo, di due contratti di conto corrente bancario e, la seconda, di un contratto di mutuo ipotecario accesi presso la hanno Parte_3 adito l'intestato Tribunale, lamentando l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto di tassi d'interesse usurari, condizioni non contrattualizzate, commissioni e spese non dovute, clausole di capitalizzazione degli interessi e anatocismo. Hanno pertanto chiesto accertarsi gli effettivi rapporti di dare e avere tra le parti, con richiesta di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
A fondamento della domanda, gli odierni attori hanno esposto:
- che , titolare della omonima impresa di costruzioni elettriche, ha Parte_1 sottoscritto un rapporto di c/c ordinario n. 223201, tutt'ora in essere, ed è stato anche titolare di un conto anticipo fatture n. 223101, ora chiuso, presso l' Controparte_4
, già e ancor prima , a partire dall'anno 1997,
[...] CP_5 CP_6
con degli affidamenti che nel tempo sono variati;
- che gli attori sono inoltre parte mutuataria del mutuo concesso da in Parte_3
data 22 maggio 2012, notaio rep 99.862 Racc. 30.829, reg. a Olbia il Persona_1
23.05.2012 al n. 2445 Mod. 15;
- che i coniugi e , il 22 maggio 2012, contraevano il Parte_1 Parte_2 mutuo fondiario con la in evidente stato di necessità, all'unico scopo di Parte_3 azzerare l'esposizione accumulatasi sui due conti correnti suddetti;
Pt_3
- che con riguardo ai due conti correnti nn. 223201 e 223101, contestavano l'illegittima applicazione, ad opera della banca, di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese pagina 6 di 34 ingiustamente addebitate, e per tali ragioni chiedevano di accertare e condannare la Pt_3
alla restituzione di ogni somma corrisposta dal cliente, odierno attore, ma non dovuta perché incamerata contra legem;
- che, a supporto delle proprie istanze, allegavano due elaborati peritali, aventi valore pregnante, volti a dimostrare il comportamento illecito dell' ; Controparte_7
- che, per quanto riguarda il conto corrente n. 223101, secondo le determinazioni peritali,
l'attore risultava creditore della somma di almeno € 92.634,90, dettagliato come segue: 1)
Interessi debitori € 72.831,68; 2) Commissioni di massimo scoperto/CMDF € 28.974,78;
3) Spese € 804,99; Per un totale complessivo di € 102.611,45; Si deve, dunque, ritenere che la relativamente al conto corrente de quo, tratteneva indebitamente la somma Pt_3 di almeno € 92.634,90, oltre interessi.
- che, in riferimento al conto corrente n. 223201, l'attore, rispetto alle risultanze riportate dalla banca, risultava creditore della somma di almeno € 73.177,74 al 31.12.2012 e di una somma intermedia tra € 61.398,38 della fine del 1° trimestre ed € 66.179,65 della fine del
2° trimestre 2012, periodo in cui interveniva (22 maggio 2012) la stipula del mutuo ipotecario;
- che, in base alle risultanze peritali, non solo la non aveva diritto a richiedere Pt_3 alcunché, ma l'attore risultava creditore nei confronti della banca;
- che la banca, nel corso del rapporto, applicava interessi usurari, la capitalizzazione composta degli interessi debitori, addebitando in tal modo maggiori competenze al cliente. Questo comportamento veniva effettuato per tutta la durata del rapporto generando nel tempo una moltiplicazione degli oneri passivi.
- che il ricalcolo comportava un credito per l'attore al 31.12.2012, rispetto alle risultanze della Banca, di almeno € 73.177,74, dettagliate come segue: Interessi debitori € 50.016,46
Commissioni di massimo scoperto/CMDF € 9.926,82; Spese € 13.556,38; Per un totale complessivo di € 73.499,67; Si deve, dunque, ritenere che la relativamente al conto Pt_3 corrente de quo, tratteneva indebitamente la somma di almeno € 73.177,74, oltre interessi;
- che col presente atto si richiedeva l'integrale restituzione mediante imputazione, come di seguito si preciserà, di almeno € 92.634,90 e di almeno € 73.177,74, per complessivi €
165.812,64, oltre interessi;
- che, con riguardo al contratto di mutuo fondiario del 22.05.2012, gli odierni attori pagina 7 di 34 intendevano far accertare e dichiarare la nullità, atteso il chiaro intento della banca di ripianare una precedente esposizione debitoria imputabile allo stesso attore, del tutto inesistente, in quanto in base alle perizie prodotte, i conti correnti, depurati da tutte le somme illegittime e indebitamente pagate dal cliente, determinavano un saldo a favore dell'odierno attore e non quindi, un debito del cliente;
- che la banca con l'erogazione del prestito, sotto forma del contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata, agiva contra legem, elargendo fittiziamente somme che, in realtà, mai venivano poste nella disponibilità degli odierni attori ed utilizzate esclusivamente per ripianare un debito che risulta illegittimo perché frutto di tassi usurari;
- che l'attore sostanzialmente non percepiva tali somme, atteso che le stesse transitavano sul conto corrente n. 223201 con operazione del 26.07.2012, ma con valuta retroattiva del
22.05.2012 per ripianare una (inesistente) esposizione debitoria;
- che, come risulta dal ricalcolo della perizia effettuata dall'Ing. al 31.03.2012, alla Per_2 data del 22.05.2012, se per il conto 223101 lo risultava creditore di € 92.634,90 e Pt_1 per il conto 223201 risultava effettivo debitore di € 77.538,49 o al massimo di €
77.898,03, è evidente che la banca non aveva alcun credito, ma un debito che, pur considerando come già maturate tutte le competenze fino al 30.06.2012, cosa che non è, sarà di almeno € 14.736,87 (92.634,90 – 77.898,03);
- che il presente giudizio è finalizzato ad ottenere una sentenza di declaratoria di nullità dell'operazione negoziale e, in particolare, la declaratoria di nullità del contratto di mutuo, acceso per ripianare un precedente debito illecito e come tale assente di qualsivoglia causa;
- che il contratto di mutuo, che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario, deve ritenersi illecito se il debito preesistente sia a sua volta illegittimo, perché frutto della violazione di norme imperative e, nel caso di specie, il debito da ripianare era illecito perché sicuramente usurario;
- che, secondo la Suprema Corte, il collegamento negoziale tra due contratti che conservano una distinta autonomia giuridica, ma sono finalizzati al perseguimento di un unico risultato economico, impone la considerazione unitaria della fattispecie al fine di valutarne la liceità della causa o più genericamente la validità e l'efficacia.
- che l'interesse ad agire da parte di , in quanto mutuataria si estende anche Parte_2
pagina 8 di 34 all'interesse che la stessa ha nell'accertare che le somme oggetto del mutuo sono state dalla banca destinate al ripianamento di debiti inesistenti dello e non a beneficio Pt_1
dei mutuatari, che mai le hanno ricevute;
- che, nel caso di specie, l'istituto creditizio convenuto erogava solo formalmente la somma lorda di € 135.000,00, atteso che nella realtà i clienti mai disponevano concretamente di tali importi che venivano prontamente accreditati sul conto corrente n. 223201 per poter ripianare l'ingiusto credito della stessa;
- che in una simile operazione, non meritevole di tutela, acquistano rilevanza specifica una serie di atti: 1) la corrispondenza sostanziale tra le somme erogate con il credito finanziato e quelle asseritamente dovute alla banca in forza di preesistenti rapporti obbligatori;
2) la contestualità temporale tra la messa a disposizione delle somme e l'estinzione delle passività pregresse (Cass. civ., 22/03/1994, n° 2742); 3) l'impossibilità di ricondurre l'estinzione delle passività ad una provvista proveniente da un diverso canale finanziario, dovuta all'indisponibilità di risorse finanziarie alternative;
4) la chiara consapevolezza da parte della Banca che il mutuo o finanziamento erogato copriva una esposizione caratterizzata da interessi usurari e competenze non dovute;
- che col contratto di mutuo del 22.05.2012 si pattuiva la dazione in linea capitale di euro
135.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili posticipate …. “il tasso contrattuale nominale annuo posticipato (conteggio 360/360) sarà inizialmente del 5,70%, valido per
l'intera prima rata. (..) Il tasso minimo contrattuale è stabilito nella misura del 4,50% nominale annuo. Tasso annuo effettivo Globale (TAEG) 6,23% .... La è fin d'ora Pt_3 autorizzata ad effettuare l'adeguamento del tasso senza l'obbligo di preavviso. ……. Gli interessi di mora, dovuti dalla parte finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto e nell'allegato capitolato, saranno calcolati ai tassi dell'operazione maggiorato di 3 (tre) punti (salvo il rispetto della normativa antiusura) con conteggio giorni 365/365
…. (art. 5)”;
- che il tasso soglia vigente all'epoca della convenzione era dell'8,575% (ved. perizia econometria del 23.11.2015);
- che il rapporto qui dedotto appariva quindi tacciato da usura originaria ed il conseguente credito asseritamente vantato dalla banca, atteso che il contratto consta di un tasso di mora pattuito del 9,23%, il quale, ex se, travalica il tasso soglia antiusura pro tempore vigente pagina 9 di 34 (8,575%), rendendo in questo modo geneticamente usurario il rapporto che ne scaturisce;
- che, ai fini dell'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. "devono essere ritenuti usurari gli interessi che superano il limite imposto dalla legge "nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- che, alla luce di tale dato positivo appare chiaro come anche l'interesse di mora rilevi ai fini dell'usura e debba essere assoggettato alla medesima disciplina;
- che gli interessi di mora differiscono per funzione e natura da quelli corrispettivi;
- che la loro sommatoria prevista dal contratto determina una lievitazione del tasso degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, sino ad arrivare ad un tasso mora effettivo (T.E.MO) pari a 21,659% — come correttamente evidenziato dal perito il quale ha tenuto conto anche delle spese indicizzate — a fronte di un tasso soglia dell'8,575%;
- che il Tasso Effettivo di Mora previsto in contratto è di gran lunga maggiore anche del diverso tasso soglia per la mora di cui alla circolare della Banca d'Italia del 3.7.13 (TSU +
2,1 punti), pari a 11.200%;
- che, alla luce del dato normativo e dell'unanime giurisprudenza richiamata, non è più
revocabile in dubbio che la computazione degli interessi moratori sulla rata - già comprensiva degli interessi corrispettivi nonché di ogni altro onere, costo e spesa – è sic et simpliciter illecita in quanto contraria alle norme imperative del diritto;
- che la violazione dell'art 120 t.u.b. da parte della convenuta, determina una nullità delle clausole pattuenti gli interessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1419 c.c;
- che, considerando la condotta della Banca, i rapporti tra la banca e alla data del Pt_1
22.05.2012 devono essere così conteggiati:
- credito di sul c/c n. 223101 almeno € 92.634,90 Pt_1
- credito di sul c/c n. 223201 almeno € 66.179,65 poi € 73.177,74 al 31.12.12. Pt_1
- totale credito di : € 158.814,55 Pt_1
- che, poiché al 22.05.2012 non esisteva alcun reale debito da parte di , Parte_1 ma un credito di almeno € 14.736,87 e avendo successivamente gli attori corrisposto indebitamente alla banca le prime rate di mutuo, tutte le stesse devono essere restituite con gli interessi. Le rate corrisposte e di cui si chiede la restituzione ammontano ad €
pagina 10 di 34 31.703,22 come da prospetto a pag. 24 della perizia sul mutuo datata 23.11.2015.
- 6) segnalazione presso la centrale rischi. Si evidenzia come la banca convenuta, a seguito della notifica del presente atto di citazione, abbia l'obbligo di segnalare questo rapporto contestato quando la contestazione riguardi autorità terze rispetto alle parti (Autorità
Giudiziarie, Garante della Privacy, ABF, ecc.), e ciò ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139.
Ciò premesso, ha insistito per l'accoglimento della domanda e concluso come in epigrafe.
*
Con comparsa depositata il 05.07.2016, si è costituita in giudizio la che ha contestato Parte_3 il contenuto delle avverse domande, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione proposta, oltre alla erroneità degli elaborati peritali depositati da parte attrice, formulando contestualmente domanda riconvenzionale.
Nello specifico, l'odierna convenuta ha eccepito:
- che con riguardo ai contratti di conto corrente, tutti gli addebiti (competenze, spese, interessi, commissioni etc.) riportati negli estratti conto sono pienamente legittimi e le somme relative tutte correttamente determinate in forza di valida pattuizione scritta;
- che negli estratti conto prodotti da controparte sono contenute le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti e ogni altra movimentazione e gli opponenti, nell'arco dell'intero rapporto, non avevano mai sollevato alcuna contestazione al contenuto degli estratti conto, agli stessi inviati periodicamente;
- che sul presunto superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e sui criteri di determinazione del Tasso Effettivo Globale, la censura di controparte è priva di fondamento, in quanto il tasso effettivo globale applicato dall'istituto (TEG) in entrambi i conti correnti, è sempre rimasto, nel corso di tutto il rapporto, ben al di sotto del tasso soglia di usura.
- che, al riguardo, si contesta contenuto, correttezza dei conteggi, rilevanza ed efficacia probatoria delle “perizie” di parte avversa;
- che le predette perizie devono ritenersi assolutamente inattendibili in quanto utilizzano una formula di calcolo del TEG divergente rispetto a quella indicata ratione temporis dalla Banca d'Italia; ne consegue che le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite Istruzioni devono pagina 11 di 34 dunque ritenersi destituite di fondamento (Corte di Cass. n. 12965 del 22 giugno 2016);
- che, in particolare, tra le altre cose, nella relazione di controparte, ai fini dell'individuazione del TEG si tiene conto, erroneamente, della Commissione di Massimo
Scoperto che, in tutte le circolari di istruzioni della Banca d'Italia, veniva esclusa dal calcolo del tasso effettivo globale;
- che essendo il tasso di interesse concordato al momento della stipula dei contratti di conto corrente inconfutabilmente conforme al tasso soglia all'epoca vigente, l'eventuale superamento dello stesso sarebbe comunque sopravvenuto e pertanto non determinerebbe, come tale, la configurazione del reato di usura, né la nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art 1815 comma 2 c.c.
- che in ordine all'asserita usura soggettiva, gli attori, non hanno allegato alcun elemento a sostegno della sussistenza dei presupposti necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva;
- che la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca (peraltro nello specifico neppure allegata) di per sé considerata, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic e simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito (circostanza questa che comunque si contesta perché insussistente);
- che, peraltro dall'esame degli estratti conto e del complessivo andamento del rapporto, avuto riguardo in particolare alla data della concessione dell'apertura di credito, non emergono certamente elementi dai quali possa desumersi una situazione di difficoltà economica o finanziaria;
- che, sull'illecito anatocismo, l'Istituto di Credito aveva applicato il criterio della reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, a decorrere dal 01.07.2000 adeguandosi alle disposizioni della delibera CICR del 09.02.2000, attuativa del comma 2° dell'art. 120 D.Lgs 01.09.1993, così come modificato dall'art. 25 D.Lgs 04.08.1999 n.
342 che prevede appunto la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi quando venga altresì attuata anche in favore del correntista, procedendo alla pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali ed informando per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità;
- che in ogni caso in data 05.09.2005 l'attore sottoscriveva le nuove condizioni del contratto pagina 12 di 34 di conto corrente nelle quali era prevista espressamente la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (dare-avere) in ossequio alle previsioni della delibera CICR del 2000;
- che, per quanto esposto, la capitalizzazione degli interessi deve ritenersi legittimamente applicata dall'01.07.2000 o quantomeno dal 05.09.2005;
- che, sulla commissione di massimo scoperto, la stessa è stata espressamente e legittimamente concordata, e specificatamente determinata nel suo ammontare.
- che l'importo corrispondente è stato determinato conformemente alle istruzioni della
Banca d'Italia e le modalità di calcolo e l'ammontare dello scoperto su cui è stata di volta in volta applicata è precisamente indicato negli scalari;
- che, quanto alla ricostruzione del saldo dare - avere tra le parti, anche in forza delle considerazioni sopra meglio spiegate, si contesta quanto asserito da controparte in ordine al preteso saldo avere a suo favore;
- che, ferme le argomentazioni svolte in ordine alle somme versate e per le quali l'attrice ha richiesto il rimborso, si eccepisce la prescrizione di tutti i versamenti di natura
“solutoria” effettuati dall'attrice medesima e ciò in ossequio all'orientamento, ormai costante, successivo alla nota sentenza della S.C. n. 24418 del 2010;
- che, sull'asserita nullità del contratto di mutuo fondiario per essere stato lo stesso stipulato per ripianare le esposizioni dei conti correnti n. 223201 e 223101, i cui saldi debitori, a dire degli attori, sarebbero in realtà insussistenti, in quanto frutto di addebiti illegittimi, non si condivide l'orientamento richiamato da controparte, risultando irrilevante la finalità per la quale è stato sottoscritto;
- che, nel caso in esame, la ha provveduto ad accreditare la somma nel conto Pt_3
corrente n. 223201 intestato a , il quale ne ha peraltro rilasciato ampia e Parte_1
liberatoria quietanza nello stesso contratto di mutuo. Tale operazione (come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, per tutte vedi Cass. 12123/90, 2483/01) è idonea a far insorgere in capo alla società mutuataria la disponibilità giuridica della somma ai fini del perfezionamento del mutuo;
- che la circostanza che il mutuatario utilizzi la somma per estinguere un proprio pregresso debito nei confronti del mutuante, appare giuridicamente irrilevante atteso che il contratto di mutuo, lo si ribadisce, deve intendersi perfezionato al momento del passaggio delle pagina 13 di 34 somme da un patrimonio all'altro (per tutte vedi Cass. 28.06.2011 n. 14270);
- che, ferme le osservazioni svolte, si osserva in ogni caso che, contrariamente a quanto assunto da controparte, la posizione debitoria rinveniente dai contratti dai conti corrente non era affatto inesistente, in quanto tutti gli addebiti (competenze, spese, interessi, commissioni etc.) riportati negli estratti dei conti correnti predetti erano pienamente legittimi e le somme relative tutte correttamente determinate;
- che, ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle eccezioni degli opponenti in ordine alla nullità del contratto di mutuo, la Banca propone, in via Pt_3
riconvenzionale, domanda finalizzata ad ottenere la condanna degli attori al pagamento delle somme indebitamente incassate in data 26.07.2012 (con valuta 22.05.2012) in forza del contratto di mutuo di cui sopra, e pari ad € 135.000,00 oltre gli ulteriori interessi maturati da tale data fino a quella di effettivo pagamento;
- che, in ordine all'asserito superamento del tasso soglia di usura, la metodologia indicata da controparte e utilizzata dal consulente di parte ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non è corretta;
- che, se il principio della valutabilità dell'usurarietà degli interessi di mora è formalmente corretto, non lo è l'applicazione allegata da controparte, che pretende di confrontare il
Tasso di mora concordato ed applicato con il Tasso Soglia determinato per gli interessi corrispettivi e non anche per gli interessi di mora;
- che, stante la diversa natura e ratio delle due tipologie di interessi, se si ritenessero assoggettati anche gli interessi di mora al tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, questi andrebbero confrontati con i criteri dettati dai decreti ministeriali con maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali (Trib. Milano 03.12.2014, Tribunale di Trieste 23.09.2015 n. 695,
Tribunale di Ferrara 13.05.2015);
- che, in concreto applicando tali principi alla fattispecie per cui è causa, deve ritenersi che il tasso di mora pattuito, alla data della stipula del contratto, pai al 9,23%, non superi la soglia di usura;
- che il “tasso di interesse moratorio medio”, invece, ai fini della determinazione del tasso soglia di usura degli interessi moratori, deve ricavarsi dalla sommatoria del TEGM pertinente all'operazione di mutuo, e della maggiorazione media di mora, pari al 2,1%. Il tasso così ottenuto, indicando valori medi di mercato in entrambe le sue componenti, deve pagina 14 di 34 poi aumentarsi del 25% + 4 punti percentuali al fine di ricavarne “il limite - oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 108;
- che il TSU per gli interessi di mora, alla data della stipula del mutuo, pertanto, era pari al
11,20% (3,66% + 2,1% = 5,76% + 1,44% + 4% = 11,20%), superiore pertanto al tasso di mora;
- che, anche nella eventuale asserita e non creduta ipotesi di superamento del tasso soglia relativamente al solo interesse moratorio in sé considerato, la stessa giurisprudenza di merito sopra richiamata riconosce la validità della previsione degli interessi corrispettivi, con sanzione di nullità della sola previsione del tasso moratorio ultra-soglia (ove evidentemente provato), per la già indicata natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo.
- che, sull'asserita illiceità ed inammissibilità della sommatoria fra interessi di mora ed interessi corrispettivi prevista in contratto. Presunta violazione del divieto di anatocismo ex art. 120 TUB, si osserva che al contratto per cui è causa è applicabile, in ragione dell'epoca della stipula, l'art. 3 della delibera CICR del 09.02.2000, con la conseguenza che correttamente l'eventuale interesse di mora verrebbe applicato sull'intero ammontare della rata non pagata alla scadenza comprensiva della quota di interessi;
- che, in ordine al divieto di anatocismo introdotto dalla L. 147/2013 che ha novellato l'art. 120 TUB, si ritiene che tale disposizione non sia immediatamente precettiva. La nuova formulazione della norma, infatti, la quale rimanda ad una delibera CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi, deve far ritenere il divieto di anatocismo non immediatamente operativo, imponendolo sia il disposto di cui all'art. 161, 5° comma TUB, sia ragioni di uniforme applicazione della normativa secondo regole precise per tutti, istituti bancari ed utenti (cfr. Tribunale di Bologna 07.12.2015 –
Tribunale di Torino 05.08.2015).
- che, in ogni caso è indiscutibile che il “divieto di anatocismo” non avrebbe efficacia retroattiva e si applicherebbe unicamente agli interessi non ancora maturati.
- che, al riguardo la proposta di delibera CICR, messa a disposizione nel mese di agosto del corrente anno, prevede all'art. 5 che “la delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016”.
- che, nello specifico, pertanto, non sussiste alcuna violazione del divieto di anatocismo di pagina 15 di 34 cui all'art. 120 TUB.
- Che, ferme le osservazioni svolte si rileva in ogni caso che il metodo di calcolo utilizzato dal consulente di parte attrice ed i conteggi dallo stesso effettuati devono ritenersi errati ed inattendibili in quanto il consulente rapporta, erroneamente, gli oneri derivanti dall'applicazione degli interessi di mora, con la sola quota capitale della rata. Utilizzando tale metodologia si rischierebbe di dovere considerare qualsiasi mutuo usurario, soprattutto quelli che, strutturati alla francese, contemplino nelle rate iniziali una quota interessi molto alta e decrescente, e, specularmente, una quota capitale molto bassa e crescente.
- che, costituendo interessi di mora e interessi corrispettivi grandezze del tutto disomogenee, ognuno di essi va rapportato a quello che è il suo naturale punto di riferimento: gli interessi corrispettivi al finanziamento erogato e gli interessi di mora all'inadempimento;
- che la rata impagata perde la sua scomposizione in quota capitale e quota interessi, per divenire solo e semplicemente la prestazione inadempiuta ex art. 1218 c.c., sulla quale vanno calcolati gli interessi di mora ex art. 1224 c.c., e l'importo così determinato, sommato agli ulteriori importi pretesi dalla banca e collegati all'inadempimento (es. spese per solleciti, diffide, ecc.), va a comporre l'aggregato sul quale si determina poi in percentuale l'onere concretamente preteso dalla banca in rapporto alla rata.
- che tale onere va poi confrontato con il tasso soglia, comprensivo del rilievo a fini statistici dell'usura effettuato dalla Banca d'Italia. Quanto poi alle conseguenze dell'eventuale superamento della soglia, dovendo la verifica dell'usurarietà del tasso di mora essere effettuata con riferimento non al finanziamento, ma alla singola rata, è evidente che l'art. 1815 dovrà a sua volta applicarsi non all'intero finanziamento, ma alla singola rata;
- che, nello specifico, peraltro, dovendosi la verifica del superamento del TSU ad opera degli interessi di mora effettuarsi solo in caso di svolgimento patologico del rapporto, ovvero solo in ipotesi di inadempimento, e non avendo controparte allegato e provato il proprio inadempimento o ritardato adempimento, né il pagamento di interessi di mora in conseguenza di tale inadempimento, le domande di controparte devono ritenersi inammissibili.
pagina 16 di 34 - che, in ogni caso, l'eventuale accertamento della sussistenza (e applicazione) di un tasso di mora superiore al tasso soglia, determinerebbe, lo si ribadisce, l'inapplicabilità degli interessi di mora solo in riferimento al singolo inadempimento (ovvero alla singola rata scaduta), e non all'intero finanziamento.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto domanda di accertamento negativo del Parte_1 Parte_2
credito nei confronti della con contestuale richiesta di ripetizione delle somme Parte_3
indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c., sull'assunto che la Banca convenuta avrebbe applicato, nel corso dei rapporti di conto corrente bancario intercorsi con il Sig. , Pt_1
condizioni contrattuali illegittime, addebitando somme non dovute, per poi imporre la sottoscrizione di un contratto di finanziamento, volto unicamente a ripianare le perdite maturate.
Hanno altresì contestato la validità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con l'istituto di credito in data 22.05.2012, sia in ragione della mancanza di causa, trattandosi di contratto stipulato per azzerare un debito, di fatto inesistente, che in ragione del superamento del tasso antiusura previsto dalla legge 108/1996.
A fronte delle domande formulate da parte attrice, l'istituto di credito ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, attesa la natura solutoria dei versamenti effettuati dal correntista.
Preliminarmente, si pone pertanto l'esigenza di esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dalla società convenuta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. La norma ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
Il correntista, il quale agisca ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, ossia l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa che lo giustifichi, in ragione della non debenza delle somme addebitate.
L'azione di ripetizione dell'indebito si prescrive nel termine di dieci anni. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, nelle azioni proposte dal correntista nei confronti della banca, per determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione occorre distinguere tra atti ripristinatori e atti solutori.
pagina 17 di 34 I primi, le rimesse ripristinatorie, avendo la funzione di ripristinare la provvista, non costituiscono pagamento e quindi non sono assoggettabili ad azione ex art. 2033 c.c. in pendenza di rapporto;
il dies a quo per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla decorre Pt_3
solo dalla data di chiusura del conto. I secondi, le rimesse solutorie, avendo la funzione di rientrare nei limiti dell'affidamento sconfinato ovvero di coprire il passivo di un conto non assistito da apertura di credito, hanno viceversa funzione di pagamento, con la conseguenza che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esperita sin dalla data della loro effettuazione o di annotazione di ogni singola posta.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, si evince che il termine per proporre la relativa azione decorre dal momento del versamento in conto corrente, se questo ha natura solutoria, ovvero dalla chiusura del conto corrente, se il versamento ha natura ripristinatoria (Corte Cassazione, a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 24418/2010) (Cass. civ. 2019 n. 24051).
Nel caso in cui la banca eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, per decorso del termine decennale delle annotazioni passive in conto, il cliente ha l'onere di provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura del credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, quindi, possa spostare l'inizio della decorrenza della prescrizione alla chiusura del conto.
Orbene, nel caso di specie, la società convenuta ha eccepito come la pretesa relativa a rimesse annotate sul conto corrente nel decennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, avendo le carattere solutorio, debba intendersi prescritta.
Al fine di accertare la natura – solutoria o ripristinatoria - dei pagamenti effettuati, il giudice istruttore ha formulato espresso quesito (H), incaricando il C.T.U., dott. , di Persona_3 verificare se, nel periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di citazione, siano stati effettuati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extrafido o in assenza di fido, con la disposizione di espungere tutte le rimesse solutorie poste in essere nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione.
Il perito del giudice, all'esito degli accertamenti svolti, ha così concluso: con riguardo al c/c
223101 «Ai fini della prescrizione la valutazione ha tenuto conto del fatto che il conto corrente non può ritenersi formalmente affidato né gli elementi oggettivi presenti in E/c consentono - ad avviso di chi scrive – di individuarne un valore. Per quanto attiene le date si fa riferimento alle rimesse su conto sino al 16.04.2006 rispetto alla data dell'atto di citazione.
pagina 18 di 34 Con riguardo al conto corrente 223201, «Ai fini della prescrizione la valutazione ha tenuto conto, nelle prime due ipotesi del fatto che il conto corrente non è affidato sino al 3 trimestre del 2005.
Dal 05.09.2005 il conto è affidato per € 30.000,00. Nelle ipotesi 3 e 4, integrative rispetto alla bozza iniziale e per le cui motivazioni si rimanda alle repliche alle osservazioni di parte attrice
(allegato 7), si presuppone che il c/c sia affidato fin dal 1/Trim 2002 ma senza possibilità di definire la linea di accordato in maniera certa e obiettiva. Per quanto attiene alle date si fa riferimento alle rimesse su conto sino al 16.04.2006 rispetto alla data dell'atto di citazione con riferimento al saldo ricalcolato-rettificato dal CTU.
Considerato quanto sopra, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi, almeno in parte, fondata, atteso che dall'esame degli atti emerge che il conto corrente 2231 non era affidato per cui i pagamenti effettuati assumono natura solutoria e il termine decorre da ogni singolo pagamento e non dalla chiusura del conto. Con riguardo al conto corrente 2232, quest'ultimo deve intendersi invece affidato quanto meno dal 2005 e il termine prescrizionale decennale decorre pertanto dalla chiusura del conto.
*
Nel merito, gli attori hanno contestato l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di clausole e condizioni illegittime nel corso di tutto il rapporto di conto corrente, oltre all'usurarietà dei tassi di interesse applicati nonché la nullità del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con la in data 22.05.2012. Pt_3
Nello specifico, hanno eccepito la violazione delle norme in materia di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, usura.
Ebbene, sulla base degli atti e della consulenza espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, è emerso quanto segue.
A) Contratto di c/c bancario n. 223101 (dal 19.11.1997 al 31.03.2012).
• anatocismo e capitalizzazione degli interessi.
Con riguardo alla contestazione relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi operata dall'istituto di credito, la domanda è risultata fondata.
Come è noto, il legislatore è più volte intervenuto al fine di disciplinare l'anatocismo bancario, ossia la prassi bancaria - inizialmente ritenuta legittima dalla giurisprudenza - di capitalizzare gli interessi maturati nel corso del rapporto di conto corrente.
Le Sezioni Unite della Cassazione del 1999 hanno tuttavia dichiarato la nullità delle clausole di pagina 19 di 34 capitalizzazione degli interessi, in quanto configuranti un mero uso negoziale, inidoneo a etero- integrare il contratto sottoscritto tra le parti. Detta pronuncia ha indotto il legislatore a introdurre, con l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999, un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario), riconoscendo al CICR (Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio), la facoltà, tramite un'apposita delibera, di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000 ha definitivamente fissato il momento di decorrenza di tale obbligo, prevedendo all'art. 2 che “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Con il decreto n.
342/1999 il legislatore ha stabilito, con norma transitoria, una vera e propria sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ma detta norma transitoria è stata dichiarata illegittima dalla Corte Cost. con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425, con la conseguenza che, per i contratti stipulati prima del 2000, la clausola di capitalizzazione, in mancanza di reciprocità tra le parti, deve ritenersi nulla in ogni caso e gli interessi applicati non dovuti. Il legislatore è successivamente intervenuto stabilendo la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (per i contratti stipulati dal 30.6.2000 al l'1.1.2014).
Ebbene, nel caso di specie, è agli atti di causa il contratto sottoscritto il 19.11.1997 che all' art. 7 espressamente stabiliva che la capitalizzazione degli interessi fosse così distinta: annuale, per i saldi creditori, ma trimestrale con riguardo ai saldi debitori.
Il c.t.u. ha pertanto così concluso: «Per quanto sopra il riconteggio del rapporto sarà effettuato escludendo ogni tipo di capitalizzazione sino alla data del 30.06.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR). Per il periodo successivo, è necessario richiamare la parte del quesito che richiede l'eliminazione della capitalizzazione anche dal 1.7.2000 “qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in regime di reciprocità”.
La verifica non è stata possibile in termini pratici poiché in nessuno dei trimestri successivi sono presenti entrambe le liquidazioni, ossia passive e attive.
.Il CTU, pertanto, ritiene opportuno e utile offrire, ai fini di causa, due ipotesi di calcolo rispetto all'anatocismo:
pagina 20 di 34 .1) Una ipotesi basata sulla data di pubblicazione in GU e quindi considera legittima
l'applicazione anatocistica (trimestrale) dal 01.07.2000;
.2) Una ipotesi che considera verificata l'applicazione in regime di reciprocità dal 05.09.2005 e che pertanto esclude sino a tale data l'anatocismo».
In ordine alla scelta tra le due ipotesi considerate, deve rilevarsi che, sulla base documentazione prodotta, non risulta in atti un contratto che attesti una autonoma pattuizione tra le parti delle condizioni di fido. Non c'è quindi un documento costitutivo dell'apertura di credito, né è presente la sottoscrizione della clausola di reciprocità sino al 05.09.2005, ma è presente solo la copia della pubblicazione in G.U. della comunicazione di applicazione della pari periodicità CP_1
di capitalizzazione dal 30.06.2000.
Orbene, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità prevede che «in assenza di una nuova convenzione scritta relativa alla capitalizzazione degli interessi, deve escludersi la validità delle clausole stipulate in data anteriore al 9 febbraio 2000, non essendo a tal fine sufficiente la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».
Stante quanto sopra, non essendo intervenuto tra le parti alcun accordo scritto sul punto fino al
2005, essendosi l'istituto bancario limitato all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si ritiene di accogliere l'ipotesi che esclude la capitalizzazione composta sino al 2005.
• mancata pattuizione del tasso di interesse passivo
Con riguardo alla contestazione sopra enunciata, dagli atti prodotti emerge che, alla data di sottoscrizione del contratto, le parti hanno convenzionalmente pattuito:
1) il tasso creditore nella misura del 2,875%;
2) le spese bancarie periodiche minime di lire 40.000;
3) le CMS nella misura dello 0,250% sul massimo scoperto di periodo;
4) il tasso debitore per scoperto di c/c di 18,50%.
Le clausole indicate sono state pattuite in forma scritta e risultano pertanto legittime.
Il c.t.u. rileva altresì che: Nel corso del rapporto, però, il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato da una posizione costantemente negativa che si protrae sino al 31.12.2009 (ultimo periodo documentato) per poi chiudersi nel 2012 con un saldo minimo (€ 71,85). Tuttavia, non può non menzionarsi il fatto che sin dal primo trimestre di lavoro (4 trim 1997) il correntista utilizzava affidamenti (fido di fatto) mai formalizzati con scoperti di conto temporanei (?) per i
pagina 21 di 34 quali sosteneva delle specifiche spese come di seguito elencato.
Non è dato sapere l'entità degli affidamenti né risalirci dai documenti di causa.
A tal proposito, richiamando integralmente le motivazioni di cui alle osservazioni di parte attrice
e le repliche dello scrivente CTU, si offriranno al Giudice due ulteriori ipotesi di conteggio a tassi passivi sostitutivi ai sensi dell'art. 117TUB.
In ordine al suddetto quesito, si rileva che le contestazioni di parte attrice volte al riconoscimento di un fido di fatto sin dall'inizio del rapporto non possono trovare accoglimento né possono essere condivise le ipotesi di ricalcolo n. 3 e 4 formulate dal c.t.u., in quanto l'onere della prova in ordine all'esistenza del fido di fatto e al suo ammontare incombe sul correntista, che agisce in via di ripetizione, e tale onere non può ritenersi assolto (Cass. civ. sentenza n. 27705/2018).
Nella fattispecie esaminata, il c.t.u. precisa infatti che: Ai fini della prescrizione la valutazione ha tenuto conto del fatto che il conto corrente non può ritenersi formalmente affidato né gli elementi oggettivi presenti in E/c consentono - ad avviso di chi scrive – di individuarne un valore.
Alla luce di tali considerazioni, non essendo provata l'esistenza di un contratto di affidamento né
l'ammontare dell'eventuale fido di fatto accordato e non potendo tale accertamento fondarsi su presunzioni, prive di riscontri, tanto più che il consulente afferma espressamente che non è in grado di stabilirne l'entità, si ritiene preferibile aderire all'ipotesi n. 1 proposta dal c.t.u. nelle conclusioni finali.
• violazione art. 118 TUB - modifiche peggiorative
L'attore ha contestato la violazione dell'art. 118 TUB per avere la banca convenuta, nel corso del rapporto intercorso, modificato unilateralmente le condizioni contrattuali senza preventiva comunicazione ed espressa accettazione del correntista.
In ordine a tale contestazione, deve osservarsi che l'art. 118 TUB, rubricato “modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” stabilisce che: «1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta
pagina 22 di 34 di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate».
La norma citata prevede pertanto l'obbligo per l'Istituto bancario di comunicare al cliente qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali statuendo, in mancanza, l'inefficacia delle modifiche apportate, se sfavorevoli per il cliente.
Ebbene, nella fattispecie esaminata, il calcolo è stato predisposto applicando i tassi d'interesse pattuiti tra le parti e quelli acquisiti secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto, non essendo emersa l'applicazione di interessi senza previa comunicazione scritta, ad eccezione dell'ipotesi della clausola della capitalizzazione.
• Commissioni di massimo scoperto
Deve parimenti ritenersi fondata l'eccezione relativa alla illegittima applicazione della
Commissione di Massimo Scoperto applicata dalla banca convenuta.
Come è noto, la commissione di massimo scoperto è una clausola accessoria con la quale viene accordato alla banca un corrispettivo per il servizio di messa a disposizione dei fondi in favore dei clienti a prescindere dalla loro effettiva utilizzazione. Nonostante i diversi orientamenti in materia, la giurisprudenza maggioritaria si è espressa in favore della validità e liceità della clausola in ragione della specifica e autonoma funzione dalla stessa assolta.
Tale clausola deve essere pattuita in forma scritta e deve essere, a pena di nullità, determinata o determinabile, in quanto il cliente deve essere in grado di calcolare, a priori, l'incidenza della commissione e di quantificare a posteriori il costo complessivo delle operazioni eseguite. Per tale ragione, deve ritenersi nulla la commissione di massimo scoperto che si limiti a esporre una percentuale senza definire le modalità di conteggio e l'arco temporale di riferimento nel quale la clausola verrà applicata.
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, non esisteva una disciplina specifica, ma poteva essere applicata solo nel caso in cui fosse stata espressamente pattuita.
Con l'art. 2 bis del provvedimento citato, il legislatore ha statuito che: «
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a
pagina 23 di 34 debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con
l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente, in ogni momento».
Per il periodo successivo all'entrata in vigore della suddetta normativa, la commissione di massimo scoperto va riconosciuta pertanto soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla norma, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata.
La giurisprudenza ha peraltro avuto modo di chiarire che, per il periodo antecedente al 2009, la commissione di massimo scoperto ha un'idonea causa giustificatrice soltanto qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme dell'affidamento e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, dovendo in caso contrario ritenersi nulla.
Ebbene, nella fattispecie esaminata, sulla base dell'esame degli estratti conto prodotti, il c.t.u. ha così concluso: “le commissioni di massimo scoperto sono state considerate illegittime in quanto applicate sull'utilizzato e, pertanto, espunte in sede di riconteggio fatto salvo quanto relativo alla prescrizione”.
Le conclusioni del c.t.u. sono certamente condivisibili posto che, dall'analisi svolta, è emerso che la commissione di massimo scoperto è stata applicata sull'utilizzato e non sull' importo accordato, in violazione della normativa sopra indicata.
Sulla base dell'analisi eseguita deve pertanto trovare accoglimento l'eccezione di nullità della
Commissione di massimo scoperto applicata, con conseguente riconteggio degli importi dovuti.
• Usura
Con riguardo all'eccezione di nullità della clausola per usurarietà degli interessi corrispettivi applicati nel rapporto di conto corrente bancario, dalle verifiche eseguite è emersa l'assenza di pagina 24 di 34 usura, contrattuale e originaria, lamentata dall'attore.
Sul punto, il c.t.u. così riferisce: «Si è proceduto alla verifica in sede di apertura del contratto
19.11.97 in riferimento agli interessi corrispettivi con un tasso effettivo entro soglia per la categoria dei conti non affidati (tasso soglia 22,575). La mancata presenza e formalizzazione del contratto di apertura di credito non consente di qualificare il rapporto tra quelli affidati la cui soglia in pari data era determinata in 18,51. Il tasso effettivo al 19.11.1997 era di 19,52 (< di
22,75) (sull'irrilevanza del cd. “Fido di fatto” Corte d'Appello di Venezia, 3 gennaio 2023, n.
14, Pres. , Rel. Bressan). Parte_4
Nel corso del rapporto la metodologia di calcolo del TEG è stata utilizzata così come disciplinata dalle Istruzioni della Banca d'Italia protempore vigenti e valutata rispetto alla categoria dei conti affidati a partire dal trimestre di avvio affidamento rinvenuto in astratti conto.
In particolare, fino al IV trimestre 2005 si segue l'impostazione delle istruzioni del 1996, escludendo le CMS dal calcolo e considerando le spese trimestrali. Dal I trimestre del 2006 al IV trimestre del 2009 sono recepite le istruzioni contenute nella circolare del 2 dicembre 2009, includendo l'eccedenza CMS agli interessi al primo rapporto della formula. L'eccedenza CMS viene quindi calcolata come differenza tra la CMS applicata e quella calcolata all'aliquota soglia usura CMS. Infine, dal I trimestre del 2010 non sono presenti le CMS.
L'esito dell'analisi ha condotto ad un risultato negativo. Non è stata riscontrata la violazione dei tassi previsti per la categoria di riferimento.
In conclusione, con riguardo al rapporto di conto corrente bancario n. 2231, il c.t.u. conclude proponendo quattro possibili soluzioni.
Avuto riguardo a quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere la prima delle soluzioni proposte dal c.t.u.: Ipotesi 1) con reciprocità ai fini dell'anatocismo applicata dal 05.09.2005 il saldo al ricalcolato dal CTU al lordo delle solutorie prescritte irripetibili è pari a - 7.288,89 e il saldo ricalcolato al netto delle solutorie prescritte irripetibili è pari a - 35.787,50.
Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad €
54.759,11 al lordo delle rimesse solutorie prescritte. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € - 62.048,00 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -7.288,89. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 25.681,75 come differenza tra pagina 25 di 34 gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 29.077,36 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio. Il saldo reale ricalcolato dal CTU al netto delle solutorie prescritte irripetibili è invece, pari a - 35.787,50.
La differenza tra quanto indebitamente addebitato dalla banca e quanto effettivamente dovuto dal correntista, tenuto conto della prescrizione, ammonta a euro 26.260,50.
Detta somma costituisce un credito a favore del correntista, tenuto conto del fatto che per ripianare le perdite di cui al conto corrente indicato, estinto nel 2012, il ricorrente ha contratto un finanziamento e corrisposto alla banca delle somme non dovute, certamente ripetibili.
*
B) Contratto di c/c bancario n. 223201 (dal 19.11.1997 ancora in corso).
In ordine al suddetto rapporto di conto corrente bancario, i rilievi effettuati risultano parzialmente diversi.
Il c.t.u. preliminarmente osserva che: «1) Non è presente la sottoscrizione della clausola di reciprocità sino al 05.09.2005 mentre in apertura di rapporto è prevista la capitalizzazione annuale sui saldi attivi e trimestrale sui saldi passivi per il cliente;
2) Dagli atti di causa, in particolare dal documento di sintesi del 31.03.2011 si apprende che sono in essere due linee di fido, di cui una (che conferma l'apertura del 05.09.2009) cd. “A/C ordinaria” e l'altra “Ant. Fatt. domiciliate”. Il Fido ordinario di cassa è il primo. Del secondo non vi è traccia di contratto e condizioni.
3) è presente in atti copia della pubblicazione in G.U. della comunicazione di CP_1
della applicazione della pari periodicità di capitalizzazione dal 30.06.2000 in ottemperanza al disposto dell'art 25 DL 342/1999 e dalla nota delibera CICR del 09.02.2000.
4) Mancano “random” alcuni estratti mensili dei movimenti, il che non impedisce comunque la possibilità di ricostruzione con alcune scritture intermedie di raccordo che non inficiano la continuità documentale».
Nello specifico, con riguardo ai quesiti formulati dal giudice, il perito ha concluso come segue.
• anatocismo e capitalizzazione degli interessi.
Anche con riguardo al suddetto rapporto di conto corrente bancario, la contestazione in ordine all'illegittima applicazione della capitalizzazione applicata dalla banca è risultata fondata.
Dall'esame dell'art. 7 del contratto è possibile evincere che, originariamente, la capitalizzazione non era regolamentata in condizioni di reciprocità e le successive modifiche apportate sono state pagina 26 di 34 comunicate tramite pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale, senza apposita convenzione tra le parti. Anche in questo caso il c.t.u. ha predisposto, pertanto, due ipotesi di ricalcolo:
1) Una ipotesi basata sulla data di pubblicazione in GU, che quindi considera legittima l'applicazione anatocistica (trimestrale) dal 01.07.2000;
2) Una ipotesi che considera verificata l'applicazione in regime di reciprocità dal 05.09.2005 e che pertanto esclude sino a tale data l'anatocismo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene di accogliere la seconda delle ipotesi formulate.
• mancata pattuizione del tasso di interesse passivo
Il rapporto di c/c non risulta essere affidato in sede di apertura, è contraddistinto da pattuizioni scritte e valide, ad eccezione di quanto già commentato relativamente alla questione capitalizzazione.
• violazione art. 118 TUB - modifiche peggiorative
Il calcolo è stato predisposto applicando i tassi interesse pattuiti tra le parti e quelli acquisiti secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto.
Anche con riguardo a tale contratto, parte attrice contesta i conteggi formulati sull'assunto che il contratto dovrebbe considerarsi affidato sin dall'origine e non a far data dall'apertura del credito risalente al 2005.
Il c.t.u., nella replica alle osservazioni di parte, esclude che il contratto possa ritenersi affidato sin dall'origine, mentre ammette la possibilità che possa presumersi un affidamento di fatto a far data dal 2002, in quanto dal 31.03.2002 sul c/c oggetto di analisi risultano addebitate spese per “extra
–fido”. Aderendo alle contestazioni della parte, formula pertanto altre due ipotesi di calcolo (n. 3)
e 4) che, tengono conto della presenza di un fido di fatto nell'arco temporale 1 trim 2002 – 2 trimestre 2005.
Si richiamano sul punto le considerazioni già svolte in ordine all'onere della prova dell'esistenza dell'affidamento, che grava sul correntista che agisce in ripetizione e che, sulla base della c.t.u. espletata, non può ritenersi assolto.
È lo stesso c.t.u. infatti ad affermare con fermezza che: «la presenza delle predette commissioni ammetterebbe per conseguente deduzione la presenza di un fido. Tuttavia, non vi è alcuna oggettiva indicazione circa la linea di fido concessa, e come tale risulta impossibile qualificare il limite in funzione del conteggio delle rimesse solutorie».
pagina 27 di 34 • Commissioni di massimo scoperto
Anche con riguardo a tale contratto, sulla base dell'esame degli estratti conto prodotti, il c.t.u. ha così concluso: “le commissioni di massimo scoperto sono state considerate illegittime in quanto applicate sull'utilizzato e, pertanto, espunte in sede di riconteggio fatto salvo quanto relativo alla prescrizione”.
• Usura
Con riguardo all'eccezione di nullità della clausola per usurarietà del tasso applicato, il c.t.u. ha evidenziato che non sussiste usura originaria, mentre è rilevabile usura, nel corso del rapporto, per effetto dello ius variandi applicato dalla banca.
Nello specifico ha riferito che: Quesito D) Verifica ex L. 108/96 – art. 644 cp Si significa che è stata rilevata Usura nel corso del rapporto (allegato n. 3bis) mentre non è stata rilevata all'apertura del contratto del 19.11.1997.
Il c.t.u. evidenzia che: il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti 9 trimestri: II
TRIM. 2010, III TRIM. 2010, IV TRIM. 2010, I TRIM. 2011, II TRIM. 2011, III TRIM. 2011, IV
TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM. 2012. Per detti periodi sono stati azzerati tutti gli elementi che hanno concorso al TEG, così come previsto ai sensi dell'art. 1815 c.c e in quesito di causa.
Con riguardo ai rilievi effettuati occorre preliminarmente distinguere tra usura sopravvenuta e usura intervenuta nel corso del rapporto in conseguenza dello ius variandi esercitato dalla banca.
La prima si configura quando un tasso d'interesse, inizialmente non usurario, diventa tale a causa di una diminuzione del tasso soglia stabilito dalla legge. La seconda è invece diretta conseguenza di una modifica unilaterale delle condizioni del rapporto stabilita dalla banca.
Ora, se è vero che l'usura sopravvenuta non è sanzionabile, alla luce della Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675, con la conseguenza che «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto», è altrettanto vero che nell'ipotesi in cui intervenga una modifica delle condizioni pagina 28 di 34 contrattuali, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, non può parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale.
In tale ipotesi, pertanto, la modifica unilaterale deve ritenersi illegittima e l'usura è certamente sanzionabile.
La Suprema Corte ha precisato infatti che: Poiché, a norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente «si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto» nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. (..) Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall'art. 118, comma 2, cit. In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata
(Cass. Civ. 3 luglio 2024, n. 18227).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, le due fattispecie devono ritenersi separate e distinte e la disciplina che ancora la nullità solo alle ipotesi di usura originaria non applicabile.
La Suprema Corte, nel precisare che le disposizioni in materia di usura trovano applicazione anche con riguardo ai contratti di conto corrente bancario, precisa che «Dispone l'art. 1, comma
1. d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. n. 24/2001: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (Cass. 12 luglio 2007, n. 15621; in senso conforme: Cass. 12 novembre 2008, n. 27009; cfr. pure Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, in motivazione): il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae. Ciò posto, l'inapplicabilità della richiamata disciplina al contratto per cui è causa potrebbe trovare fondamento ove fosse dato di riscontrare una modifica delle condizioni contrattuali, intervenuta nella vigenza della l.
pagina 29 di 34 n. 108/1996, la quale abbia determinato l'esorbitanza del TEG (tasso effettivo globale) rispetto al tasso soglia.
Orbene, chiarita la distinzione tra usura sopravvenuta e usura intervenuta nel corso del rapporto, considerato che, nella fattispecie esaminata, sono intervenute delle modifiche unilaterali del rapporto, debitamente comunicate dalla banca, che hanno comportato il superamento del tasso soglia d'usura nei trimestri sopra meglio specificati dal c.t.u., l'eccezione di nullità deve ritenersi almeno in parte fondata e deve procedersi all'azzeramento degli interessi, per i periodi considerati, in conformità a quanto previsto dall'art. 1815 c.c.
All'esito degli accertamenti svolti, anche con riguardo al rapporto di conto corrente bancario n.
223201, il c.t.u. ha concluso proponendo quattro possibili soluzioni.
Alla luce di quanto sopra esposto e richiamate tutte le argomentazioni già illustrate in ordine alla prova dell'affidamento che, nel caso di specie, può ritenersi sussistente solo a far data dalla sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 2005, si ritiene di accogliere la prima delle soluzioni proposte: 1) il saldo al ricalcolato dal CTU al lordo delle solutorie prescritte irripetibili è pari a + € 65.387,53 a favore del correntista, mentre al netto delle solutorie prescritte irripetibili è pari a € 65.297,91 a favore del cliente.
Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad €
65.429,46. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -
41,93 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 65.387,53.
*
C) il rapporto di Mutuo fondiario del 22.05.2012
Parte attrice ha contestato la validità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con l'Istituto di credito sull'assunto che lo stesso sarebbe affetto da nullità per usurarietà dei tassi di mora pattuiti e da mancanza di causa, in ragione del fatto che sarebbe stato contratto solo al fine azzerare delle perdite, di fatto inesistenti.
Preliminarmente, con riguardo al regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, deve darsi atto che: il mutuo in esame risulta stipulato in data 22.05.2012 per l'importo capitale di euro
135.000,00, da corrispondersi in 15 anni (n° 180 mesi) con 12 rate mensili, TAN iniziale al 5,70
%, TAEG 6,23 %.
Il tasso di interesse, variabile mensilmente, è determinato maggiorando di 5 punti la media pagina 30 di 34 aritmetica mensile del tasso EURIBOR 3 mesi, pubblicata dal sole 24 (colonna 365).
Il tasso di interesse per il periodo di preammortamento è pari al 5,70%. Il tasso minimo contrattuale è previsto nella misura del 4,5%.
Le parti hanno inoltre convenuto un tasso di mora variabile, calcolato per ciascuna rata al tasso corrispettivo maggiorato di 3,00 punti percentuali, salvo il rispetto della normativa antiusura, con conteggio giorni 365/365.
Con riguardo alle eccezioni sollevate dal correntista, entrambe devono ritenersi infondate.
Quanto alla prima, deve richiamarsi l'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui il contratto di mutuo c.d. solutorio, che prevede la concessione e la contestuale destinazione della somma mutuata dalla banca al ripianamento di un debito pregresso del cliente, è perfettamente valido, in quanto il ripianamento delle passività pregresse costituisce, da sempre, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata (si tratta, in altri termini, del ricorso al credito bancario per la ristrutturazione del debito). Non si tratta, quindi, di una figura contrattuale atipica, né tantomeno di un mutuo di scopo, bensì di un normale contratto di mutuo, che prevede semplicemente un particolare utilizzo delle somme (Cass. civ. n. 5841 del 5-3-2025).
Quanto all'eccezione di nullità per violazione della disciplina antiusura, deve premettersi che il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi nel II trimestre 2012 (aprile - giugno 2012) è il seguente:
01/04/2012 30/06/2012 MUTUI IPOTECARI A TASSO intera 3,660 8,575
VARIABILE (dal 1° luglio 2004) distribuzione
Il tasso di interesse corrispettivo concordato dalle parti è evidentemente inferiore al tasso soglia.
Nel caso di specie, parte attrice contesta che il tasso di mora pattuito, pari a euro 9,23%, sia superiore al predetto tasso soglia di 8,575%.
Ai fini di verificare l'asserita violazione del tasso soglia, il giudice affidò all'allora perito, dott.
poi sostituito dal dott. il compito di verificare l'eventuale violazione Persona_4 Per_3
della normativa antiusura.
All'esito delle analisi svolte, il CTU ha concluso come segue: Il Tasso soglia vigente al momento della stipula, estrapolato dalla rilevazione trimestrale effettuata dalla Banca d'Italia, per i
“Mutui ipotecari a tasso variabile dal 1° luglio 2004” era pari al 8,575%.
pagina 31 di 34 Con riferimento al T.A.N. ed al TAEG, rispettivamente del 5,70% e del 6,23% è evidente che non
c'è superamento del tasso soglia.
Con riferimento agli interessi moratori, stabiliti nella misura del Tasso corrispettivo maggiorato di tre punti, essi assumono il valore complessivo di 5,70+3= 8,70% ossia maggiori del Tasso soglia stabilito per il trimestre in questione e, pertanto, il mutuo ipotecario è affetto da usura contrattuale.
Il ctu conclude pertanto affermando che: Dalla verifica delle condizioni contrattuali del mutuo si desume, quindi, la non usurarietà del tasso d'interesse corrispettivo previsto nel contratto e
l'usurarietà di quello moratorio con le conseguenze, secondo l'interpretazione della Suprema
Corte, della necessità di applicare gli interessi nella misura legale anziché in quella contrattuale.
Le conclusioni cui perviene il c.t.u. non sono condivisibili.
A dirimere la questione, è intervenuta infatti la Suprema Corte, a sezioni unite, che con la sentenza 19597 del 18/09/2020, al fine di stabilire con chiarezza come deve essere verificata l'usurarietà degli interessi moratori, ha individuato diversi criteri di rilevazione della soglia per gli interessi moratori, in base alla data di stipulazione del contratto:
Per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. Formula: (T.E.G.M. x 1,5).
Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo
2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del
2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al
31/12/2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio
2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. Formula: (T.E.G.M. + 2,1)
x 1,25 + 4.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto è stato sottoscritto in data 12/05/2012 e quindi il tasso di pagina 32 di 34 mora contrattualmente stabilito, come correttamente rilevato dalla banca, non può essere parametrato, come ha fatto il c.t.u., al tasso soglia previsto per i corrispettivi, ma deve essere calcolato tenendo conto del “tasso soglia di mora”, che si determina sulla base della seguentenformula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4.
Applicando la formula sopra indicata, è evidente che non sussiste alcuna violazione del tasso soglia di mora, atteso che il calcolo corretto è il seguente: (3,66% + 2,1% = 5,76% + 1,44% + 4%
- 11,20%). Il tasso mora concordato è pertanto inferiore al tasso soglia di mora pari a 11,20%
*
In conclusione, sulla base degli accertamenti svolti e della consulenza tecnica espletata, la domanda proposta deve ritenersi almeno parzialmente fondata, con riconoscimento di un credito a favore del correntista.
Non possono, sotto tale profilo, condividersi le contestazioni sollevate dalla banca convenuta in ordine alla carenza di documentazione utilizzata, in quanto il consulente ha espressamente chiarito che, in relazione entrambi i rapporti, i documenti in suo possesso erano certamente sufficienti alla ricostruzione dei rapporti tra le parti.
Ferma la validità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti, deve riconoscersi la sussistenza di un credito, in capo al correntista, che, tenuto conto delle somme prescritte e irripetibili, ammonta ad euro 91.689,96, ottenuto dalla somma tra euro 65.429,46. ed euro
26.260,50.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste, stante la parziale soccombenza reciproca, per due terzi a carico della banca convenuta e per il residuo compensate tra le parti.
La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 52.000,00 e €260.000.
Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione opposta, così provvede:
- accerta e, per l'effetto, dichiara tenuta la al pagamento nei confronti di Parte_3
pagina 33 di 34 dell'importo di euro 91.689,96 derivante dalla somma dei saldi dei Parte_1
contratti di conto corrente bancario 223101 e 223201, sottoscritti tra le parti come determinati nella parte motiva;
- rigetta la domanda di nullità del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti in data
12.05.2012;
- condanna la alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore di Parte_3
e che liquida in euro 9.468,68 per compensi Parte_1 Parte_2
professionali, oltre spese esenti, spese generali, IV, CPA, con compensazione del terzo residuo e con distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario
- pone le spese di ctu a carico della;
Parte_3
Così deciso in RO, il 20.6.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RO, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 494/2016 promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] n. a ZA il Parte_1 C.F._1
31.07.1960 C.F. , ivi residente a[...], in CodiceFiscale_2
proprio e nella sua qualità di titolare della omonima impresa, corrente in ZA P.IV
, P.IV_1
nata a [...] il 17.10. 1962, C.F. res. in ZA, Parte_2 CodiceFiscale_3 via Regina Margherita, n. 2, nella sua qualità di mutuataria, rappresentati e difesi dall'avv.
Angelo Serra del Foro di Oristano ed elettivamente domiciliati in RO alla via Torquato Tasso
n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesco Mossa C.F. , PEC, C.F._4
parte attrice contro
(P.I. con sede in 40128 Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, CP_1 P.IV_2
codice Fiscale e P. IV n° in persona del legale rappresentante pro tempore RO P.IV_3
Piazza Italia, 1, di seguito anche ” in persona del Responsabile del Legale Consulenza e CP_2
Contenzioso dott.ssa a ciò facoltizzata in virtù della delibera del Consiglio di CP_3
Amministrazione della società in data 15.12.2015, elett.te domiciliata in Parte_3
Oristano nella via XX Settembre n. 31 presso lo studio dell'Avv. Andrea Fresi (C.F.
giusta procura speciale rilasciata con foglio separato unito al presente C.F._5
atto;
pagina 1 di 34 parte convenuta
Oggetto: domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito - contratti bancari;
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
Conclusioni dell'atto di citazione:
1. Accertare e dichiarare, in ragione degli elaborati peritali, delle argomentazioni sviluppate innarrativa e dell'espletanda attività istruttoria, che l'attore come in Parte_1
epigrafe, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale per i rapporti bancari presso l'agenzia di RO : 1.1) per il conto corrente n° 223101, collegato e Parte_3 dipendente col c/c n. 223201, al 22.05.2012 è creditore della somma di almeno € 92.634,90 o di quella maggiore o minore che risulterànin giudizio, dall'esame di tutte le operazioni nell'intero arco temporale del rapporto di c/c oltre interessi, nei confronti di , per l'effetto, Parte_3
considerato che il rapporto bancario per cui è causa sia, ad oggi, chiuso, con il presente atto si richiede l'integrale restituzione allo di ogni somma indebitamente incamerata e Pt_1
trattenuta dalla Banca, oltre interessi;
1.2) per il conto corrente n° 223201, collegato e dipendente con c/c n. 223101, al 31 marzo 2012 risulta debitore al massimo per € 77.538,49 (€
138.936,87 (secondo estratto conto banca) – 61.398,49 (secondo perizia)), mentre dopo la chiusura del 2° trimestre al 30.06.12, il credito sarà di € 77.898,03 ( 144.077,68- 66.179,65); al
22.05.2012 per il conto 223101 lo risultava creditore di € 92.634,90 e per il conto Pt_1
223201 risultava effettivo debitore di € 77.538,49 o al massimo di € 77.898,03 e dichiarare per
l'effetto che la banca non aveva un credito e dichiarare l'importo del relativo debito della banca, oltre interessi, al 22.05.2012 e al 31.12.2012, secondo tutte quelle somme maggiori o minori che risulteranno in giudizio, dall'esame di tutte le operazioni nell'intero arco temporale del rapporto di c/c, oltre interessi nei confronti di , di ogni somma indebitamente Parte_3
incamerata e trattenuta dalla fino al 31.12.2012, oltre interessi;
Pt_3
2. Riconoscere e accertare l'invalidità e o nullità dei contratti, delle determinazioni ed applicazioni degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale,delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
pagina 2 di 34
3. Accertare che sia per interessi usurari che per competenze non dovute al Parte_3
22.05.2012 risultava non creditrice ma debitrice della ditta non aveva titolo Parte_1
ed incamerava, mediante accredito sul c/c n. 223201, sine titulo ed illegittimamente il netto ricavo del mutuo fondiario del 22.05.2012 concesso agli attori;
4. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario a scadenza determinata stipulato in data 22.05.2012 tra gli attori e la sia in realtà un contratto di mutuo, stipulato Parte_3
al solo fine di ripianare un debito preesistente sui contratti di c/c n 223101 e 223201 è del tutto illecito, perché usurario. Per l'effetto
5. dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario per sovvenzione a scadenza determinata
22.05.2012, acceso per ripianare un debito usurario, oltreché per lucrare maggiori somme a discapito degli odierni attori;
6. riconoscere ed accertare, in ogni caso, l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi usurari;
7. verificare che il contratto di mutuo de quo sia, come sviluppato in narrativa, sostanzialmente un mutuo e, pertanto applicare, ai fini del rilievo della usurarietà, i tassi riferiti a quest'ultima figura giuridica. Per l'effetto, delibare la sua usurarietà ab origine, sia che si valuti il tasso corrispettivo, sia che si prenda in considerazione quello di mora;
(rinunciata)
8. Accertare e dichiarare che la ditta individuale è creditrice al 22.05.201 sul Parte_1
c/c n. 223101 di € 92.634,90 e sul c/c n. 223201 di € 66.179,65 somma che è elevata ad €
73.177,74 alla data del 31.12.2012 per un totale a quest'ultima data di € 165.812,64, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio, oltre interessi nei confronti della
[...]
, agenzia di RO, per avere lo illegittimamente pagato interessi competenze Parte_3 Pt_1
e spese contra legem sui due conti correnti suddetti;
9. Riconoscere ed accertare la nullità e o l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
10. Verificare in ogni caso, come la abbia agito in dispregio della legge Parte_3
108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica (rinunciata);
11. Accertare per tutti i motivi di cui in narrativa, che la banca, con la propria condotta contra
pagina 3 di 34 legem, ha commesso il reato di usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p. (rinunciata);
12. Accertare e dichiarare che la sia per capitale, interessi usurari che per Parte_3
competenze e spese non dovute, è tenuta e condannarla alla restituzione agli attori della somma di € 31.703,22 costituita dai versamenti delle rate di mutuo effettuate, oltre interessi e le spese del mutuo;
13. Per l'effetto accertare e dichiarare che gli attori non debbano pagare alcunché per il futuro e riaccreditare la somma di € 31.703,22 oltre interesse e le spese del mutuo e accessori, sul conto corrente n. 223201 atteso che il rapporto è ancora in essere su basi attive, salvo ulteriori modalità di accredito.
14. Ordinare la sospensione del pagamento della rata del contratto di mutuo stipulato il
22.05.2012, dal momento che l'intero importo di detto finanziamento non è dovuto dall'attore, che è invece creditore e sussiste il pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio;
In via del tutto graduata per la ipotesi di rigetto anche solo parziale delle domande di cui sopra:
15. Accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede un tasso di mora del 9, 230% che ex se travalica il tasso soglia usura vigente all'epoca della stipulazione 8,575%) e per l'effetto dichiarare la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. con il conseguente obbligo per il mutuatario di rimborsare il solo capitale;
in considerazione degli interessi già versati (da imputarsi al capitale) e quelli non ancora versati (da stornare), da calcolarsi al momento della decisione, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso dedotti tutti i crediti derivanti allo dal ricalcolo delle operazioni Pt_1
relative ai conti correnti nn. 223101 e 223201;
16. Accertare e dichiarare la illeceità della sommatoria dei tassi di interesse prevista in contratto mediante la quale è prescritto che gli interessi di mora vengano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
e per l'effetto dichiarare — anche in questo caso — il travalicamento del tasso soglia da parte del TEG (tasso contrattuale + tasso di mora + spese indicizzate) e la conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. con residualità della sola obbligazione di restituzione del capitale, in considerazione degli interessi già versati (da imputarsi al capitale) e quelli non ancora versati (da stornare), da calcolarsi al momento della decisione, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso dedotti tutti i crediti derivanti allo
dal ricalcolo delle operazioni relative ai conti correnti nn. 223101 e 223201; Pt_1
pagina 4 di 34 17. Accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1418 e 1419 delle clausole dell'art. n. 5 e segg. Del contratto in combinato disposto fra esse per violazione dell'art. 120 comma 2 t.u.b. così come riformato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629 (cd. legge di Stabilità 2014) e per l'effetto delibare la non debenza di alcun interesse con il solo obbligo di restituire il solo capitale, in considerazione degli interessi già versati (da imputarsi al capitale) e quelli non ancora versati (da stornare), da calcolarsi al momento della decisione, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
18. In via ulteriormente gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), delibare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il su citato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
19. Rimodulare l'intero piano di ammortamento del mutuo de quo, con effetto retroattivo, tenendo in considerazione l'obbligazione di corresponsione del solo capitale;
20. In ogni caso con vittoria di spese, e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93, cpc.
Si riportano le Conclusioni della prima memoria ex art. 183 c. 6° cpc:
Si confermano e precisano le conclusioni già rassegnate e a specificazione ed integrazione, riguardo ai conti correnti, si precisa, che si chiede la pronuncia sulla nullità e o illegittimità e o inefficacia: a) delle clausole contrattuali e determinazione degli interessi, spese e costi previsti nei contratti;
b) sulla nullità della effettiva e successiva applicazione degli stessi oneri;
c) su ogni operazione relativa al rapporto e utile e necessaria agli accertamenti per determinare le somme dare avere oggetto della domanda;
d) sulla applicazione di condizioni non concordate e dello jus variandi;
Si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale, così come proposta da parte convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto, Con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse della parte convenuta:
1. in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione dei pretesi crediti restitutori vantati da parte attrice derivanti da versamenti di natura "solutoria" come meglio precisato in premessa effettuati da sui conti correnti oggetto del giudizio;
Parte_1
2. in via principale rigettare tutte le domande formulate dagli attori;
pagina 5 di 34
3. in via subordinata e riconvenzionale nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda relativa alla nullità (anche parziale) del contratto di mutuo del 22.05.2012 condannare gli attori alla restituzione delle somme indebitamente percepite e pari ad € 135.000,00 oltre gli interessi dal 22.05.2012 fino al saldo effettivo;
4. sempre ed in ogni caso con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio.
5. in via subordinata ed istruttoria affinché l'Ill.mo Sig. Giudice Voglia invitare il CTU a rendere
i chiarimenti richiesti dal CTP della banca, utilizzando i criteri dallo stesso indicati per la determinazione del saldo dei conti correnti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , titolari Parte_1 Parte_2
rispettivamente: il primo, di due contratti di conto corrente bancario e, la seconda, di un contratto di mutuo ipotecario accesi presso la hanno Parte_3 adito l'intestato Tribunale, lamentando l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto di tassi d'interesse usurari, condizioni non contrattualizzate, commissioni e spese non dovute, clausole di capitalizzazione degli interessi e anatocismo. Hanno pertanto chiesto accertarsi gli effettivi rapporti di dare e avere tra le parti, con richiesta di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
A fondamento della domanda, gli odierni attori hanno esposto:
- che , titolare della omonima impresa di costruzioni elettriche, ha Parte_1 sottoscritto un rapporto di c/c ordinario n. 223201, tutt'ora in essere, ed è stato anche titolare di un conto anticipo fatture n. 223101, ora chiuso, presso l' Controparte_4
, già e ancor prima , a partire dall'anno 1997,
[...] CP_5 CP_6
con degli affidamenti che nel tempo sono variati;
- che gli attori sono inoltre parte mutuataria del mutuo concesso da in Parte_3
data 22 maggio 2012, notaio rep 99.862 Racc. 30.829, reg. a Olbia il Persona_1
23.05.2012 al n. 2445 Mod. 15;
- che i coniugi e , il 22 maggio 2012, contraevano il Parte_1 Parte_2 mutuo fondiario con la in evidente stato di necessità, all'unico scopo di Parte_3 azzerare l'esposizione accumulatasi sui due conti correnti suddetti;
Pt_3
- che con riguardo ai due conti correnti nn. 223201 e 223101, contestavano l'illegittima applicazione, ad opera della banca, di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese pagina 6 di 34 ingiustamente addebitate, e per tali ragioni chiedevano di accertare e condannare la Pt_3
alla restituzione di ogni somma corrisposta dal cliente, odierno attore, ma non dovuta perché incamerata contra legem;
- che, a supporto delle proprie istanze, allegavano due elaborati peritali, aventi valore pregnante, volti a dimostrare il comportamento illecito dell' ; Controparte_7
- che, per quanto riguarda il conto corrente n. 223101, secondo le determinazioni peritali,
l'attore risultava creditore della somma di almeno € 92.634,90, dettagliato come segue: 1)
Interessi debitori € 72.831,68; 2) Commissioni di massimo scoperto/CMDF € 28.974,78;
3) Spese € 804,99; Per un totale complessivo di € 102.611,45; Si deve, dunque, ritenere che la relativamente al conto corrente de quo, tratteneva indebitamente la somma Pt_3 di almeno € 92.634,90, oltre interessi.
- che, in riferimento al conto corrente n. 223201, l'attore, rispetto alle risultanze riportate dalla banca, risultava creditore della somma di almeno € 73.177,74 al 31.12.2012 e di una somma intermedia tra € 61.398,38 della fine del 1° trimestre ed € 66.179,65 della fine del
2° trimestre 2012, periodo in cui interveniva (22 maggio 2012) la stipula del mutuo ipotecario;
- che, in base alle risultanze peritali, non solo la non aveva diritto a richiedere Pt_3 alcunché, ma l'attore risultava creditore nei confronti della banca;
- che la banca, nel corso del rapporto, applicava interessi usurari, la capitalizzazione composta degli interessi debitori, addebitando in tal modo maggiori competenze al cliente. Questo comportamento veniva effettuato per tutta la durata del rapporto generando nel tempo una moltiplicazione degli oneri passivi.
- che il ricalcolo comportava un credito per l'attore al 31.12.2012, rispetto alle risultanze della Banca, di almeno € 73.177,74, dettagliate come segue: Interessi debitori € 50.016,46
Commissioni di massimo scoperto/CMDF € 9.926,82; Spese € 13.556,38; Per un totale complessivo di € 73.499,67; Si deve, dunque, ritenere che la relativamente al conto Pt_3 corrente de quo, tratteneva indebitamente la somma di almeno € 73.177,74, oltre interessi;
- che col presente atto si richiedeva l'integrale restituzione mediante imputazione, come di seguito si preciserà, di almeno € 92.634,90 e di almeno € 73.177,74, per complessivi €
165.812,64, oltre interessi;
- che, con riguardo al contratto di mutuo fondiario del 22.05.2012, gli odierni attori pagina 7 di 34 intendevano far accertare e dichiarare la nullità, atteso il chiaro intento della banca di ripianare una precedente esposizione debitoria imputabile allo stesso attore, del tutto inesistente, in quanto in base alle perizie prodotte, i conti correnti, depurati da tutte le somme illegittime e indebitamente pagate dal cliente, determinavano un saldo a favore dell'odierno attore e non quindi, un debito del cliente;
- che la banca con l'erogazione del prestito, sotto forma del contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata, agiva contra legem, elargendo fittiziamente somme che, in realtà, mai venivano poste nella disponibilità degli odierni attori ed utilizzate esclusivamente per ripianare un debito che risulta illegittimo perché frutto di tassi usurari;
- che l'attore sostanzialmente non percepiva tali somme, atteso che le stesse transitavano sul conto corrente n. 223201 con operazione del 26.07.2012, ma con valuta retroattiva del
22.05.2012 per ripianare una (inesistente) esposizione debitoria;
- che, come risulta dal ricalcolo della perizia effettuata dall'Ing. al 31.03.2012, alla Per_2 data del 22.05.2012, se per il conto 223101 lo risultava creditore di € 92.634,90 e Pt_1 per il conto 223201 risultava effettivo debitore di € 77.538,49 o al massimo di €
77.898,03, è evidente che la banca non aveva alcun credito, ma un debito che, pur considerando come già maturate tutte le competenze fino al 30.06.2012, cosa che non è, sarà di almeno € 14.736,87 (92.634,90 – 77.898,03);
- che il presente giudizio è finalizzato ad ottenere una sentenza di declaratoria di nullità dell'operazione negoziale e, in particolare, la declaratoria di nullità del contratto di mutuo, acceso per ripianare un precedente debito illecito e come tale assente di qualsivoglia causa;
- che il contratto di mutuo, che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario, deve ritenersi illecito se il debito preesistente sia a sua volta illegittimo, perché frutto della violazione di norme imperative e, nel caso di specie, il debito da ripianare era illecito perché sicuramente usurario;
- che, secondo la Suprema Corte, il collegamento negoziale tra due contratti che conservano una distinta autonomia giuridica, ma sono finalizzati al perseguimento di un unico risultato economico, impone la considerazione unitaria della fattispecie al fine di valutarne la liceità della causa o più genericamente la validità e l'efficacia.
- che l'interesse ad agire da parte di , in quanto mutuataria si estende anche Parte_2
pagina 8 di 34 all'interesse che la stessa ha nell'accertare che le somme oggetto del mutuo sono state dalla banca destinate al ripianamento di debiti inesistenti dello e non a beneficio Pt_1
dei mutuatari, che mai le hanno ricevute;
- che, nel caso di specie, l'istituto creditizio convenuto erogava solo formalmente la somma lorda di € 135.000,00, atteso che nella realtà i clienti mai disponevano concretamente di tali importi che venivano prontamente accreditati sul conto corrente n. 223201 per poter ripianare l'ingiusto credito della stessa;
- che in una simile operazione, non meritevole di tutela, acquistano rilevanza specifica una serie di atti: 1) la corrispondenza sostanziale tra le somme erogate con il credito finanziato e quelle asseritamente dovute alla banca in forza di preesistenti rapporti obbligatori;
2) la contestualità temporale tra la messa a disposizione delle somme e l'estinzione delle passività pregresse (Cass. civ., 22/03/1994, n° 2742); 3) l'impossibilità di ricondurre l'estinzione delle passività ad una provvista proveniente da un diverso canale finanziario, dovuta all'indisponibilità di risorse finanziarie alternative;
4) la chiara consapevolezza da parte della Banca che il mutuo o finanziamento erogato copriva una esposizione caratterizzata da interessi usurari e competenze non dovute;
- che col contratto di mutuo del 22.05.2012 si pattuiva la dazione in linea capitale di euro
135.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili posticipate …. “il tasso contrattuale nominale annuo posticipato (conteggio 360/360) sarà inizialmente del 5,70%, valido per
l'intera prima rata. (..) Il tasso minimo contrattuale è stabilito nella misura del 4,50% nominale annuo. Tasso annuo effettivo Globale (TAEG) 6,23% .... La è fin d'ora Pt_3 autorizzata ad effettuare l'adeguamento del tasso senza l'obbligo di preavviso. ……. Gli interessi di mora, dovuti dalla parte finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto e nell'allegato capitolato, saranno calcolati ai tassi dell'operazione maggiorato di 3 (tre) punti (salvo il rispetto della normativa antiusura) con conteggio giorni 365/365
…. (art. 5)”;
- che il tasso soglia vigente all'epoca della convenzione era dell'8,575% (ved. perizia econometria del 23.11.2015);
- che il rapporto qui dedotto appariva quindi tacciato da usura originaria ed il conseguente credito asseritamente vantato dalla banca, atteso che il contratto consta di un tasso di mora pattuito del 9,23%, il quale, ex se, travalica il tasso soglia antiusura pro tempore vigente pagina 9 di 34 (8,575%), rendendo in questo modo geneticamente usurario il rapporto che ne scaturisce;
- che, ai fini dell'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. "devono essere ritenuti usurari gli interessi che superano il limite imposto dalla legge "nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento";
- che, alla luce di tale dato positivo appare chiaro come anche l'interesse di mora rilevi ai fini dell'usura e debba essere assoggettato alla medesima disciplina;
- che gli interessi di mora differiscono per funzione e natura da quelli corrispettivi;
- che la loro sommatoria prevista dal contratto determina una lievitazione del tasso degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, sino ad arrivare ad un tasso mora effettivo (T.E.MO) pari a 21,659% — come correttamente evidenziato dal perito il quale ha tenuto conto anche delle spese indicizzate — a fronte di un tasso soglia dell'8,575%;
- che il Tasso Effettivo di Mora previsto in contratto è di gran lunga maggiore anche del diverso tasso soglia per la mora di cui alla circolare della Banca d'Italia del 3.7.13 (TSU +
2,1 punti), pari a 11.200%;
- che, alla luce del dato normativo e dell'unanime giurisprudenza richiamata, non è più
revocabile in dubbio che la computazione degli interessi moratori sulla rata - già comprensiva degli interessi corrispettivi nonché di ogni altro onere, costo e spesa – è sic et simpliciter illecita in quanto contraria alle norme imperative del diritto;
- che la violazione dell'art 120 t.u.b. da parte della convenuta, determina una nullità delle clausole pattuenti gli interessi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1419 c.c;
- che, considerando la condotta della Banca, i rapporti tra la banca e alla data del Pt_1
22.05.2012 devono essere così conteggiati:
- credito di sul c/c n. 223101 almeno € 92.634,90 Pt_1
- credito di sul c/c n. 223201 almeno € 66.179,65 poi € 73.177,74 al 31.12.12. Pt_1
- totale credito di : € 158.814,55 Pt_1
- che, poiché al 22.05.2012 non esisteva alcun reale debito da parte di , Parte_1 ma un credito di almeno € 14.736,87 e avendo successivamente gli attori corrisposto indebitamente alla banca le prime rate di mutuo, tutte le stesse devono essere restituite con gli interessi. Le rate corrisposte e di cui si chiede la restituzione ammontano ad €
pagina 10 di 34 31.703,22 come da prospetto a pag. 24 della perizia sul mutuo datata 23.11.2015.
- 6) segnalazione presso la centrale rischi. Si evidenzia come la banca convenuta, a seguito della notifica del presente atto di citazione, abbia l'obbligo di segnalare questo rapporto contestato quando la contestazione riguardi autorità terze rispetto alle parti (Autorità
Giudiziarie, Garante della Privacy, ABF, ecc.), e ciò ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139.
Ciò premesso, ha insistito per l'accoglimento della domanda e concluso come in epigrafe.
*
Con comparsa depositata il 05.07.2016, si è costituita in giudizio la che ha contestato Parte_3 il contenuto delle avverse domande, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'azione proposta, oltre alla erroneità degli elaborati peritali depositati da parte attrice, formulando contestualmente domanda riconvenzionale.
Nello specifico, l'odierna convenuta ha eccepito:
- che con riguardo ai contratti di conto corrente, tutti gli addebiti (competenze, spese, interessi, commissioni etc.) riportati negli estratti conto sono pienamente legittimi e le somme relative tutte correttamente determinate in forza di valida pattuizione scritta;
- che negli estratti conto prodotti da controparte sono contenute le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti e ogni altra movimentazione e gli opponenti, nell'arco dell'intero rapporto, non avevano mai sollevato alcuna contestazione al contenuto degli estratti conto, agli stessi inviati periodicamente;
- che sul presunto superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e sui criteri di determinazione del Tasso Effettivo Globale, la censura di controparte è priva di fondamento, in quanto il tasso effettivo globale applicato dall'istituto (TEG) in entrambi i conti correnti, è sempre rimasto, nel corso di tutto il rapporto, ben al di sotto del tasso soglia di usura.
- che, al riguardo, si contesta contenuto, correttezza dei conteggi, rilevanza ed efficacia probatoria delle “perizie” di parte avversa;
- che le predette perizie devono ritenersi assolutamente inattendibili in quanto utilizzano una formula di calcolo del TEG divergente rispetto a quella indicata ratione temporis dalla Banca d'Italia; ne consegue che le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite Istruzioni devono pagina 11 di 34 dunque ritenersi destituite di fondamento (Corte di Cass. n. 12965 del 22 giugno 2016);
- che, in particolare, tra le altre cose, nella relazione di controparte, ai fini dell'individuazione del TEG si tiene conto, erroneamente, della Commissione di Massimo
Scoperto che, in tutte le circolari di istruzioni della Banca d'Italia, veniva esclusa dal calcolo del tasso effettivo globale;
- che essendo il tasso di interesse concordato al momento della stipula dei contratti di conto corrente inconfutabilmente conforme al tasso soglia all'epoca vigente, l'eventuale superamento dello stesso sarebbe comunque sopravvenuto e pertanto non determinerebbe, come tale, la configurazione del reato di usura, né la nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art 1815 comma 2 c.c.
- che in ordine all'asserita usura soggettiva, gli attori, non hanno allegato alcun elemento a sostegno della sussistenza dei presupposti necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva;
- che la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca (peraltro nello specifico neppure allegata) di per sé considerata, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic e simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito (circostanza questa che comunque si contesta perché insussistente);
- che, peraltro dall'esame degli estratti conto e del complessivo andamento del rapporto, avuto riguardo in particolare alla data della concessione dell'apertura di credito, non emergono certamente elementi dai quali possa desumersi una situazione di difficoltà economica o finanziaria;
- che, sull'illecito anatocismo, l'Istituto di Credito aveva applicato il criterio della reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, a decorrere dal 01.07.2000 adeguandosi alle disposizioni della delibera CICR del 09.02.2000, attuativa del comma 2° dell'art. 120 D.Lgs 01.09.1993, così come modificato dall'art. 25 D.Lgs 04.08.1999 n.
342 che prevede appunto la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi quando venga altresì attuata anche in favore del correntista, procedendo alla pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali ed informando per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità;
- che in ogni caso in data 05.09.2005 l'attore sottoscriveva le nuove condizioni del contratto pagina 12 di 34 di conto corrente nelle quali era prevista espressamente la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (dare-avere) in ossequio alle previsioni della delibera CICR del 2000;
- che, per quanto esposto, la capitalizzazione degli interessi deve ritenersi legittimamente applicata dall'01.07.2000 o quantomeno dal 05.09.2005;
- che, sulla commissione di massimo scoperto, la stessa è stata espressamente e legittimamente concordata, e specificatamente determinata nel suo ammontare.
- che l'importo corrispondente è stato determinato conformemente alle istruzioni della
Banca d'Italia e le modalità di calcolo e l'ammontare dello scoperto su cui è stata di volta in volta applicata è precisamente indicato negli scalari;
- che, quanto alla ricostruzione del saldo dare - avere tra le parti, anche in forza delle considerazioni sopra meglio spiegate, si contesta quanto asserito da controparte in ordine al preteso saldo avere a suo favore;
- che, ferme le argomentazioni svolte in ordine alle somme versate e per le quali l'attrice ha richiesto il rimborso, si eccepisce la prescrizione di tutti i versamenti di natura
“solutoria” effettuati dall'attrice medesima e ciò in ossequio all'orientamento, ormai costante, successivo alla nota sentenza della S.C. n. 24418 del 2010;
- che, sull'asserita nullità del contratto di mutuo fondiario per essere stato lo stesso stipulato per ripianare le esposizioni dei conti correnti n. 223201 e 223101, i cui saldi debitori, a dire degli attori, sarebbero in realtà insussistenti, in quanto frutto di addebiti illegittimi, non si condivide l'orientamento richiamato da controparte, risultando irrilevante la finalità per la quale è stato sottoscritto;
- che, nel caso in esame, la ha provveduto ad accreditare la somma nel conto Pt_3
corrente n. 223201 intestato a , il quale ne ha peraltro rilasciato ampia e Parte_1
liberatoria quietanza nello stesso contratto di mutuo. Tale operazione (come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza, per tutte vedi Cass. 12123/90, 2483/01) è idonea a far insorgere in capo alla società mutuataria la disponibilità giuridica della somma ai fini del perfezionamento del mutuo;
- che la circostanza che il mutuatario utilizzi la somma per estinguere un proprio pregresso debito nei confronti del mutuante, appare giuridicamente irrilevante atteso che il contratto di mutuo, lo si ribadisce, deve intendersi perfezionato al momento del passaggio delle pagina 13 di 34 somme da un patrimonio all'altro (per tutte vedi Cass. 28.06.2011 n. 14270);
- che, ferme le osservazioni svolte, si osserva in ogni caso che, contrariamente a quanto assunto da controparte, la posizione debitoria rinveniente dai contratti dai conti corrente non era affatto inesistente, in quanto tutti gli addebiti (competenze, spese, interessi, commissioni etc.) riportati negli estratti dei conti correnti predetti erano pienamente legittimi e le somme relative tutte correttamente determinate;
- che, ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi di accoglimento delle eccezioni degli opponenti in ordine alla nullità del contratto di mutuo, la Banca propone, in via Pt_3
riconvenzionale, domanda finalizzata ad ottenere la condanna degli attori al pagamento delle somme indebitamente incassate in data 26.07.2012 (con valuta 22.05.2012) in forza del contratto di mutuo di cui sopra, e pari ad € 135.000,00 oltre gli ulteriori interessi maturati da tale data fino a quella di effettivo pagamento;
- che, in ordine all'asserito superamento del tasso soglia di usura, la metodologia indicata da controparte e utilizzata dal consulente di parte ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non è corretta;
- che, se il principio della valutabilità dell'usurarietà degli interessi di mora è formalmente corretto, non lo è l'applicazione allegata da controparte, che pretende di confrontare il
Tasso di mora concordato ed applicato con il Tasso Soglia determinato per gli interessi corrispettivi e non anche per gli interessi di mora;
- che, stante la diversa natura e ratio delle due tipologie di interessi, se si ritenessero assoggettati anche gli interessi di mora al tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, questi andrebbero confrontati con i criteri dettati dai decreti ministeriali con maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali (Trib. Milano 03.12.2014, Tribunale di Trieste 23.09.2015 n. 695,
Tribunale di Ferrara 13.05.2015);
- che, in concreto applicando tali principi alla fattispecie per cui è causa, deve ritenersi che il tasso di mora pattuito, alla data della stipula del contratto, pai al 9,23%, non superi la soglia di usura;
- che il “tasso di interesse moratorio medio”, invece, ai fini della determinazione del tasso soglia di usura degli interessi moratori, deve ricavarsi dalla sommatoria del TEGM pertinente all'operazione di mutuo, e della maggiorazione media di mora, pari al 2,1%. Il tasso così ottenuto, indicando valori medi di mercato in entrambe le sue componenti, deve pagina 14 di 34 poi aumentarsi del 25% + 4 punti percentuali al fine di ricavarne “il limite - oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 108;
- che il TSU per gli interessi di mora, alla data della stipula del mutuo, pertanto, era pari al
11,20% (3,66% + 2,1% = 5,76% + 1,44% + 4% = 11,20%), superiore pertanto al tasso di mora;
- che, anche nella eventuale asserita e non creduta ipotesi di superamento del tasso soglia relativamente al solo interesse moratorio in sé considerato, la stessa giurisprudenza di merito sopra richiamata riconosce la validità della previsione degli interessi corrispettivi, con sanzione di nullità della sola previsione del tasso moratorio ultra-soglia (ove evidentemente provato), per la già indicata natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo.
- che, sull'asserita illiceità ed inammissibilità della sommatoria fra interessi di mora ed interessi corrispettivi prevista in contratto. Presunta violazione del divieto di anatocismo ex art. 120 TUB, si osserva che al contratto per cui è causa è applicabile, in ragione dell'epoca della stipula, l'art. 3 della delibera CICR del 09.02.2000, con la conseguenza che correttamente l'eventuale interesse di mora verrebbe applicato sull'intero ammontare della rata non pagata alla scadenza comprensiva della quota di interessi;
- che, in ordine al divieto di anatocismo introdotto dalla L. 147/2013 che ha novellato l'art. 120 TUB, si ritiene che tale disposizione non sia immediatamente precettiva. La nuova formulazione della norma, infatti, la quale rimanda ad una delibera CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi, deve far ritenere il divieto di anatocismo non immediatamente operativo, imponendolo sia il disposto di cui all'art. 161, 5° comma TUB, sia ragioni di uniforme applicazione della normativa secondo regole precise per tutti, istituti bancari ed utenti (cfr. Tribunale di Bologna 07.12.2015 –
Tribunale di Torino 05.08.2015).
- che, in ogni caso è indiscutibile che il “divieto di anatocismo” non avrebbe efficacia retroattiva e si applicherebbe unicamente agli interessi non ancora maturati.
- che, al riguardo la proposta di delibera CICR, messa a disposizione nel mese di agosto del corrente anno, prevede all'art. 5 che “la delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016”.
- che, nello specifico, pertanto, non sussiste alcuna violazione del divieto di anatocismo di pagina 15 di 34 cui all'art. 120 TUB.
- Che, ferme le osservazioni svolte si rileva in ogni caso che il metodo di calcolo utilizzato dal consulente di parte attrice ed i conteggi dallo stesso effettuati devono ritenersi errati ed inattendibili in quanto il consulente rapporta, erroneamente, gli oneri derivanti dall'applicazione degli interessi di mora, con la sola quota capitale della rata. Utilizzando tale metodologia si rischierebbe di dovere considerare qualsiasi mutuo usurario, soprattutto quelli che, strutturati alla francese, contemplino nelle rate iniziali una quota interessi molto alta e decrescente, e, specularmente, una quota capitale molto bassa e crescente.
- che, costituendo interessi di mora e interessi corrispettivi grandezze del tutto disomogenee, ognuno di essi va rapportato a quello che è il suo naturale punto di riferimento: gli interessi corrispettivi al finanziamento erogato e gli interessi di mora all'inadempimento;
- che la rata impagata perde la sua scomposizione in quota capitale e quota interessi, per divenire solo e semplicemente la prestazione inadempiuta ex art. 1218 c.c., sulla quale vanno calcolati gli interessi di mora ex art. 1224 c.c., e l'importo così determinato, sommato agli ulteriori importi pretesi dalla banca e collegati all'inadempimento (es. spese per solleciti, diffide, ecc.), va a comporre l'aggregato sul quale si determina poi in percentuale l'onere concretamente preteso dalla banca in rapporto alla rata.
- che tale onere va poi confrontato con il tasso soglia, comprensivo del rilievo a fini statistici dell'usura effettuato dalla Banca d'Italia. Quanto poi alle conseguenze dell'eventuale superamento della soglia, dovendo la verifica dell'usurarietà del tasso di mora essere effettuata con riferimento non al finanziamento, ma alla singola rata, è evidente che l'art. 1815 dovrà a sua volta applicarsi non all'intero finanziamento, ma alla singola rata;
- che, nello specifico, peraltro, dovendosi la verifica del superamento del TSU ad opera degli interessi di mora effettuarsi solo in caso di svolgimento patologico del rapporto, ovvero solo in ipotesi di inadempimento, e non avendo controparte allegato e provato il proprio inadempimento o ritardato adempimento, né il pagamento di interessi di mora in conseguenza di tale inadempimento, le domande di controparte devono ritenersi inammissibili.
pagina 16 di 34 - che, in ogni caso, l'eventuale accertamento della sussistenza (e applicazione) di un tasso di mora superiore al tasso soglia, determinerebbe, lo si ribadisce, l'inapplicabilità degli interessi di mora solo in riferimento al singolo inadempimento (ovvero alla singola rata scaduta), e non all'intero finanziamento.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto domanda di accertamento negativo del Parte_1 Parte_2
credito nei confronti della con contestuale richiesta di ripetizione delle somme Parte_3
indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c., sull'assunto che la Banca convenuta avrebbe applicato, nel corso dei rapporti di conto corrente bancario intercorsi con il Sig. , Pt_1
condizioni contrattuali illegittime, addebitando somme non dovute, per poi imporre la sottoscrizione di un contratto di finanziamento, volto unicamente a ripianare le perdite maturate.
Hanno altresì contestato la validità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con l'istituto di credito in data 22.05.2012, sia in ragione della mancanza di causa, trattandosi di contratto stipulato per azzerare un debito, di fatto inesistente, che in ragione del superamento del tasso antiusura previsto dalla legge 108/1996.
A fronte delle domande formulate da parte attrice, l'istituto di credito ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, attesa la natura solutoria dei versamenti effettuati dal correntista.
Preliminarmente, si pone pertanto l'esigenza di esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dalla società convenuta.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. La norma ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
Il correntista, il quale agisca ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, ossia l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa che lo giustifichi, in ragione della non debenza delle somme addebitate.
L'azione di ripetizione dell'indebito si prescrive nel termine di dieci anni. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, nelle azioni proposte dal correntista nei confronti della banca, per determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione occorre distinguere tra atti ripristinatori e atti solutori.
pagina 17 di 34 I primi, le rimesse ripristinatorie, avendo la funzione di ripristinare la provvista, non costituiscono pagamento e quindi non sono assoggettabili ad azione ex art. 2033 c.c. in pendenza di rapporto;
il dies a quo per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla decorre Pt_3
solo dalla data di chiusura del conto. I secondi, le rimesse solutorie, avendo la funzione di rientrare nei limiti dell'affidamento sconfinato ovvero di coprire il passivo di un conto non assistito da apertura di credito, hanno viceversa funzione di pagamento, con la conseguenza che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esperita sin dalla data della loro effettuazione o di annotazione di ogni singola posta.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, si evince che il termine per proporre la relativa azione decorre dal momento del versamento in conto corrente, se questo ha natura solutoria, ovvero dalla chiusura del conto corrente, se il versamento ha natura ripristinatoria (Corte Cassazione, a
Sezioni Unite, con la sentenza n. 24418/2010) (Cass. civ. 2019 n. 24051).
Nel caso in cui la banca eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, per decorso del termine decennale delle annotazioni passive in conto, il cliente ha l'onere di provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura del credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, quindi, possa spostare l'inizio della decorrenza della prescrizione alla chiusura del conto.
Orbene, nel caso di specie, la società convenuta ha eccepito come la pretesa relativa a rimesse annotate sul conto corrente nel decennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, avendo le carattere solutorio, debba intendersi prescritta.
Al fine di accertare la natura – solutoria o ripristinatoria - dei pagamenti effettuati, il giudice istruttore ha formulato espresso quesito (H), incaricando il C.T.U., dott. , di Persona_3 verificare se, nel periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di citazione, siano stati effettuati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extrafido o in assenza di fido, con la disposizione di espungere tutte le rimesse solutorie poste in essere nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione.
Il perito del giudice, all'esito degli accertamenti svolti, ha così concluso: con riguardo al c/c
223101 «Ai fini della prescrizione la valutazione ha tenuto conto del fatto che il conto corrente non può ritenersi formalmente affidato né gli elementi oggettivi presenti in E/c consentono - ad avviso di chi scrive – di individuarne un valore. Per quanto attiene le date si fa riferimento alle rimesse su conto sino al 16.04.2006 rispetto alla data dell'atto di citazione.
pagina 18 di 34 Con riguardo al conto corrente 223201, «Ai fini della prescrizione la valutazione ha tenuto conto, nelle prime due ipotesi del fatto che il conto corrente non è affidato sino al 3 trimestre del 2005.
Dal 05.09.2005 il conto è affidato per € 30.000,00. Nelle ipotesi 3 e 4, integrative rispetto alla bozza iniziale e per le cui motivazioni si rimanda alle repliche alle osservazioni di parte attrice
(allegato 7), si presuppone che il c/c sia affidato fin dal 1/Trim 2002 ma senza possibilità di definire la linea di accordato in maniera certa e obiettiva. Per quanto attiene alle date si fa riferimento alle rimesse su conto sino al 16.04.2006 rispetto alla data dell'atto di citazione con riferimento al saldo ricalcolato-rettificato dal CTU.
Considerato quanto sopra, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi, almeno in parte, fondata, atteso che dall'esame degli atti emerge che il conto corrente 2231 non era affidato per cui i pagamenti effettuati assumono natura solutoria e il termine decorre da ogni singolo pagamento e non dalla chiusura del conto. Con riguardo al conto corrente 2232, quest'ultimo deve intendersi invece affidato quanto meno dal 2005 e il termine prescrizionale decennale decorre pertanto dalla chiusura del conto.
*
Nel merito, gli attori hanno contestato l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di clausole e condizioni illegittime nel corso di tutto il rapporto di conto corrente, oltre all'usurarietà dei tassi di interesse applicati nonché la nullità del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con la in data 22.05.2012. Pt_3
Nello specifico, hanno eccepito la violazione delle norme in materia di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, usura.
Ebbene, sulla base degli atti e della consulenza espletata, che si condivide integralmente e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, è emerso quanto segue.
A) Contratto di c/c bancario n. 223101 (dal 19.11.1997 al 31.03.2012).
• anatocismo e capitalizzazione degli interessi.
Con riguardo alla contestazione relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi operata dall'istituto di credito, la domanda è risultata fondata.
Come è noto, il legislatore è più volte intervenuto al fine di disciplinare l'anatocismo bancario, ossia la prassi bancaria - inizialmente ritenuta legittima dalla giurisprudenza - di capitalizzare gli interessi maturati nel corso del rapporto di conto corrente.
Le Sezioni Unite della Cassazione del 1999 hanno tuttavia dichiarato la nullità delle clausole di pagina 19 di 34 capitalizzazione degli interessi, in quanto configuranti un mero uso negoziale, inidoneo a etero- integrare il contratto sottoscritto tra le parti. Detta pronuncia ha indotto il legislatore a introdurre, con l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999, un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario), riconoscendo al CICR (Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio), la facoltà, tramite un'apposita delibera, di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
La delibera del CICR del 9 febbraio 2000 ha definitivamente fissato il momento di decorrenza di tale obbligo, prevedendo all'art. 2 che “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Con il decreto n.
342/1999 il legislatore ha stabilito, con norma transitoria, una vera e propria sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ma detta norma transitoria è stata dichiarata illegittima dalla Corte Cost. con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425, con la conseguenza che, per i contratti stipulati prima del 2000, la clausola di capitalizzazione, in mancanza di reciprocità tra le parti, deve ritenersi nulla in ogni caso e gli interessi applicati non dovuti. Il legislatore è successivamente intervenuto stabilendo la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (per i contratti stipulati dal 30.6.2000 al l'1.1.2014).
Ebbene, nel caso di specie, è agli atti di causa il contratto sottoscritto il 19.11.1997 che all' art. 7 espressamente stabiliva che la capitalizzazione degli interessi fosse così distinta: annuale, per i saldi creditori, ma trimestrale con riguardo ai saldi debitori.
Il c.t.u. ha pertanto così concluso: «Per quanto sopra il riconteggio del rapporto sarà effettuato escludendo ogni tipo di capitalizzazione sino alla data del 30.06.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR). Per il periodo successivo, è necessario richiamare la parte del quesito che richiede l'eliminazione della capitalizzazione anche dal 1.7.2000 “qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in regime di reciprocità”.
La verifica non è stata possibile in termini pratici poiché in nessuno dei trimestri successivi sono presenti entrambe le liquidazioni, ossia passive e attive.
.Il CTU, pertanto, ritiene opportuno e utile offrire, ai fini di causa, due ipotesi di calcolo rispetto all'anatocismo:
pagina 20 di 34 .1) Una ipotesi basata sulla data di pubblicazione in GU e quindi considera legittima
l'applicazione anatocistica (trimestrale) dal 01.07.2000;
.2) Una ipotesi che considera verificata l'applicazione in regime di reciprocità dal 05.09.2005 e che pertanto esclude sino a tale data l'anatocismo».
In ordine alla scelta tra le due ipotesi considerate, deve rilevarsi che, sulla base documentazione prodotta, non risulta in atti un contratto che attesti una autonoma pattuizione tra le parti delle condizioni di fido. Non c'è quindi un documento costitutivo dell'apertura di credito, né è presente la sottoscrizione della clausola di reciprocità sino al 05.09.2005, ma è presente solo la copia della pubblicazione in G.U. della comunicazione di applicazione della pari periodicità CP_1
di capitalizzazione dal 30.06.2000.
Orbene, l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità prevede che «in assenza di una nuova convenzione scritta relativa alla capitalizzazione degli interessi, deve escludersi la validità delle clausole stipulate in data anteriore al 9 febbraio 2000, non essendo a tal fine sufficiente la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».
Stante quanto sopra, non essendo intervenuto tra le parti alcun accordo scritto sul punto fino al
2005, essendosi l'istituto bancario limitato all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si ritiene di accogliere l'ipotesi che esclude la capitalizzazione composta sino al 2005.
• mancata pattuizione del tasso di interesse passivo
Con riguardo alla contestazione sopra enunciata, dagli atti prodotti emerge che, alla data di sottoscrizione del contratto, le parti hanno convenzionalmente pattuito:
1) il tasso creditore nella misura del 2,875%;
2) le spese bancarie periodiche minime di lire 40.000;
3) le CMS nella misura dello 0,250% sul massimo scoperto di periodo;
4) il tasso debitore per scoperto di c/c di 18,50%.
Le clausole indicate sono state pattuite in forma scritta e risultano pertanto legittime.
Il c.t.u. rileva altresì che: Nel corso del rapporto, però, il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato da una posizione costantemente negativa che si protrae sino al 31.12.2009 (ultimo periodo documentato) per poi chiudersi nel 2012 con un saldo minimo (€ 71,85). Tuttavia, non può non menzionarsi il fatto che sin dal primo trimestre di lavoro (4 trim 1997) il correntista utilizzava affidamenti (fido di fatto) mai formalizzati con scoperti di conto temporanei (?) per i
pagina 21 di 34 quali sosteneva delle specifiche spese come di seguito elencato.
Non è dato sapere l'entità degli affidamenti né risalirci dai documenti di causa.
A tal proposito, richiamando integralmente le motivazioni di cui alle osservazioni di parte attrice
e le repliche dello scrivente CTU, si offriranno al Giudice due ulteriori ipotesi di conteggio a tassi passivi sostitutivi ai sensi dell'art. 117TUB.
In ordine al suddetto quesito, si rileva che le contestazioni di parte attrice volte al riconoscimento di un fido di fatto sin dall'inizio del rapporto non possono trovare accoglimento né possono essere condivise le ipotesi di ricalcolo n. 3 e 4 formulate dal c.t.u., in quanto l'onere della prova in ordine all'esistenza del fido di fatto e al suo ammontare incombe sul correntista, che agisce in via di ripetizione, e tale onere non può ritenersi assolto (Cass. civ. sentenza n. 27705/2018).
Nella fattispecie esaminata, il c.t.u. precisa infatti che: Ai fini della prescrizione la valutazione ha tenuto conto del fatto che il conto corrente non può ritenersi formalmente affidato né gli elementi oggettivi presenti in E/c consentono - ad avviso di chi scrive – di individuarne un valore.
Alla luce di tali considerazioni, non essendo provata l'esistenza di un contratto di affidamento né
l'ammontare dell'eventuale fido di fatto accordato e non potendo tale accertamento fondarsi su presunzioni, prive di riscontri, tanto più che il consulente afferma espressamente che non è in grado di stabilirne l'entità, si ritiene preferibile aderire all'ipotesi n. 1 proposta dal c.t.u. nelle conclusioni finali.
• violazione art. 118 TUB - modifiche peggiorative
L'attore ha contestato la violazione dell'art. 118 TUB per avere la banca convenuta, nel corso del rapporto intercorso, modificato unilateralmente le condizioni contrattuali senza preventiva comunicazione ed espressa accettazione del correntista.
In ordine a tale contestazione, deve osservarsi che l'art. 118 TUB, rubricato “modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” stabilisce che: «1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta
pagina 22 di 34 di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate».
La norma citata prevede pertanto l'obbligo per l'Istituto bancario di comunicare al cliente qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali statuendo, in mancanza, l'inefficacia delle modifiche apportate, se sfavorevoli per il cliente.
Ebbene, nella fattispecie esaminata, il calcolo è stato predisposto applicando i tassi d'interesse pattuiti tra le parti e quelli acquisiti secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto, non essendo emersa l'applicazione di interessi senza previa comunicazione scritta, ad eccezione dell'ipotesi della clausola della capitalizzazione.
• Commissioni di massimo scoperto
Deve parimenti ritenersi fondata l'eccezione relativa alla illegittima applicazione della
Commissione di Massimo Scoperto applicata dalla banca convenuta.
Come è noto, la commissione di massimo scoperto è una clausola accessoria con la quale viene accordato alla banca un corrispettivo per il servizio di messa a disposizione dei fondi in favore dei clienti a prescindere dalla loro effettiva utilizzazione. Nonostante i diversi orientamenti in materia, la giurisprudenza maggioritaria si è espressa in favore della validità e liceità della clausola in ragione della specifica e autonoma funzione dalla stessa assolta.
Tale clausola deve essere pattuita in forma scritta e deve essere, a pena di nullità, determinata o determinabile, in quanto il cliente deve essere in grado di calcolare, a priori, l'incidenza della commissione e di quantificare a posteriori il costo complessivo delle operazioni eseguite. Per tale ragione, deve ritenersi nulla la commissione di massimo scoperto che si limiti a esporre una percentuale senza definire le modalità di conteggio e l'arco temporale di riferimento nel quale la clausola verrà applicata.
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, non esisteva una disciplina specifica, ma poteva essere applicata solo nel caso in cui fosse stata espressamente pattuita.
Con l'art. 2 bis del provvedimento citato, il legislatore ha statuito che: «
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a
pagina 23 di 34 debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con
l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente, in ogni momento».
Per il periodo successivo all'entrata in vigore della suddetta normativa, la commissione di massimo scoperto va riconosciuta pertanto soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla norma, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata.
La giurisprudenza ha peraltro avuto modo di chiarire che, per il periodo antecedente al 2009, la commissione di massimo scoperto ha un'idonea causa giustificatrice soltanto qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme dell'affidamento e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, dovendo in caso contrario ritenersi nulla.
Ebbene, nella fattispecie esaminata, sulla base dell'esame degli estratti conto prodotti, il c.t.u. ha così concluso: “le commissioni di massimo scoperto sono state considerate illegittime in quanto applicate sull'utilizzato e, pertanto, espunte in sede di riconteggio fatto salvo quanto relativo alla prescrizione”.
Le conclusioni del c.t.u. sono certamente condivisibili posto che, dall'analisi svolta, è emerso che la commissione di massimo scoperto è stata applicata sull'utilizzato e non sull' importo accordato, in violazione della normativa sopra indicata.
Sulla base dell'analisi eseguita deve pertanto trovare accoglimento l'eccezione di nullità della
Commissione di massimo scoperto applicata, con conseguente riconteggio degli importi dovuti.
• Usura
Con riguardo all'eccezione di nullità della clausola per usurarietà degli interessi corrispettivi applicati nel rapporto di conto corrente bancario, dalle verifiche eseguite è emersa l'assenza di pagina 24 di 34 usura, contrattuale e originaria, lamentata dall'attore.
Sul punto, il c.t.u. così riferisce: «Si è proceduto alla verifica in sede di apertura del contratto
19.11.97 in riferimento agli interessi corrispettivi con un tasso effettivo entro soglia per la categoria dei conti non affidati (tasso soglia 22,575). La mancata presenza e formalizzazione del contratto di apertura di credito non consente di qualificare il rapporto tra quelli affidati la cui soglia in pari data era determinata in 18,51. Il tasso effettivo al 19.11.1997 era di 19,52 (< di
22,75) (sull'irrilevanza del cd. “Fido di fatto” Corte d'Appello di Venezia, 3 gennaio 2023, n.
14, Pres. , Rel. Bressan). Parte_4
Nel corso del rapporto la metodologia di calcolo del TEG è stata utilizzata così come disciplinata dalle Istruzioni della Banca d'Italia protempore vigenti e valutata rispetto alla categoria dei conti affidati a partire dal trimestre di avvio affidamento rinvenuto in astratti conto.
In particolare, fino al IV trimestre 2005 si segue l'impostazione delle istruzioni del 1996, escludendo le CMS dal calcolo e considerando le spese trimestrali. Dal I trimestre del 2006 al IV trimestre del 2009 sono recepite le istruzioni contenute nella circolare del 2 dicembre 2009, includendo l'eccedenza CMS agli interessi al primo rapporto della formula. L'eccedenza CMS viene quindi calcolata come differenza tra la CMS applicata e quella calcolata all'aliquota soglia usura CMS. Infine, dal I trimestre del 2010 non sono presenti le CMS.
L'esito dell'analisi ha condotto ad un risultato negativo. Non è stata riscontrata la violazione dei tassi previsti per la categoria di riferimento.
In conclusione, con riguardo al rapporto di conto corrente bancario n. 2231, il c.t.u. conclude proponendo quattro possibili soluzioni.
Avuto riguardo a quanto sopra esposto, si ritiene di accogliere la prima delle soluzioni proposte dal c.t.u.: Ipotesi 1) con reciprocità ai fini dell'anatocismo applicata dal 05.09.2005 il saldo al ricalcolato dal CTU al lordo delle solutorie prescritte irripetibili è pari a - 7.288,89 e il saldo ricalcolato al netto delle solutorie prescritte irripetibili è pari a - 35.787,50.
Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad €
54.759,11 al lordo delle rimesse solutorie prescritte. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € - 62.048,00 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -7.288,89. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 25.681,75 come differenza tra pagina 25 di 34 gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 29.077,36 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio. Il saldo reale ricalcolato dal CTU al netto delle solutorie prescritte irripetibili è invece, pari a - 35.787,50.
La differenza tra quanto indebitamente addebitato dalla banca e quanto effettivamente dovuto dal correntista, tenuto conto della prescrizione, ammonta a euro 26.260,50.
Detta somma costituisce un credito a favore del correntista, tenuto conto del fatto che per ripianare le perdite di cui al conto corrente indicato, estinto nel 2012, il ricorrente ha contratto un finanziamento e corrisposto alla banca delle somme non dovute, certamente ripetibili.
*
B) Contratto di c/c bancario n. 223201 (dal 19.11.1997 ancora in corso).
In ordine al suddetto rapporto di conto corrente bancario, i rilievi effettuati risultano parzialmente diversi.
Il c.t.u. preliminarmente osserva che: «1) Non è presente la sottoscrizione della clausola di reciprocità sino al 05.09.2005 mentre in apertura di rapporto è prevista la capitalizzazione annuale sui saldi attivi e trimestrale sui saldi passivi per il cliente;
2) Dagli atti di causa, in particolare dal documento di sintesi del 31.03.2011 si apprende che sono in essere due linee di fido, di cui una (che conferma l'apertura del 05.09.2009) cd. “A/C ordinaria” e l'altra “Ant. Fatt. domiciliate”. Il Fido ordinario di cassa è il primo. Del secondo non vi è traccia di contratto e condizioni.
3) è presente in atti copia della pubblicazione in G.U. della comunicazione di CP_1
della applicazione della pari periodicità di capitalizzazione dal 30.06.2000 in ottemperanza al disposto dell'art 25 DL 342/1999 e dalla nota delibera CICR del 09.02.2000.
4) Mancano “random” alcuni estratti mensili dei movimenti, il che non impedisce comunque la possibilità di ricostruzione con alcune scritture intermedie di raccordo che non inficiano la continuità documentale».
Nello specifico, con riguardo ai quesiti formulati dal giudice, il perito ha concluso come segue.
• anatocismo e capitalizzazione degli interessi.
Anche con riguardo al suddetto rapporto di conto corrente bancario, la contestazione in ordine all'illegittima applicazione della capitalizzazione applicata dalla banca è risultata fondata.
Dall'esame dell'art. 7 del contratto è possibile evincere che, originariamente, la capitalizzazione non era regolamentata in condizioni di reciprocità e le successive modifiche apportate sono state pagina 26 di 34 comunicate tramite pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale, senza apposita convenzione tra le parti. Anche in questo caso il c.t.u. ha predisposto, pertanto, due ipotesi di ricalcolo:
1) Una ipotesi basata sulla data di pubblicazione in GU, che quindi considera legittima l'applicazione anatocistica (trimestrale) dal 01.07.2000;
2) Una ipotesi che considera verificata l'applicazione in regime di reciprocità dal 05.09.2005 e che pertanto esclude sino a tale data l'anatocismo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene di accogliere la seconda delle ipotesi formulate.
• mancata pattuizione del tasso di interesse passivo
Il rapporto di c/c non risulta essere affidato in sede di apertura, è contraddistinto da pattuizioni scritte e valide, ad eccezione di quanto già commentato relativamente alla questione capitalizzazione.
• violazione art. 118 TUB - modifiche peggiorative
Il calcolo è stato predisposto applicando i tassi interesse pattuiti tra le parti e quelli acquisiti secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto.
Anche con riguardo a tale contratto, parte attrice contesta i conteggi formulati sull'assunto che il contratto dovrebbe considerarsi affidato sin dall'origine e non a far data dall'apertura del credito risalente al 2005.
Il c.t.u., nella replica alle osservazioni di parte, esclude che il contratto possa ritenersi affidato sin dall'origine, mentre ammette la possibilità che possa presumersi un affidamento di fatto a far data dal 2002, in quanto dal 31.03.2002 sul c/c oggetto di analisi risultano addebitate spese per “extra
–fido”. Aderendo alle contestazioni della parte, formula pertanto altre due ipotesi di calcolo (n. 3)
e 4) che, tengono conto della presenza di un fido di fatto nell'arco temporale 1 trim 2002 – 2 trimestre 2005.
Si richiamano sul punto le considerazioni già svolte in ordine all'onere della prova dell'esistenza dell'affidamento, che grava sul correntista che agisce in ripetizione e che, sulla base della c.t.u. espletata, non può ritenersi assolto.
È lo stesso c.t.u. infatti ad affermare con fermezza che: «la presenza delle predette commissioni ammetterebbe per conseguente deduzione la presenza di un fido. Tuttavia, non vi è alcuna oggettiva indicazione circa la linea di fido concessa, e come tale risulta impossibile qualificare il limite in funzione del conteggio delle rimesse solutorie».
pagina 27 di 34 • Commissioni di massimo scoperto
Anche con riguardo a tale contratto, sulla base dell'esame degli estratti conto prodotti, il c.t.u. ha così concluso: “le commissioni di massimo scoperto sono state considerate illegittime in quanto applicate sull'utilizzato e, pertanto, espunte in sede di riconteggio fatto salvo quanto relativo alla prescrizione”.
• Usura
Con riguardo all'eccezione di nullità della clausola per usurarietà del tasso applicato, il c.t.u. ha evidenziato che non sussiste usura originaria, mentre è rilevabile usura, nel corso del rapporto, per effetto dello ius variandi applicato dalla banca.
Nello specifico ha riferito che: Quesito D) Verifica ex L. 108/96 – art. 644 cp Si significa che è stata rilevata Usura nel corso del rapporto (allegato n. 3bis) mentre non è stata rilevata all'apertura del contratto del 19.11.1997.
Il c.t.u. evidenzia che: il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti 9 trimestri: II
TRIM. 2010, III TRIM. 2010, IV TRIM. 2010, I TRIM. 2011, II TRIM. 2011, III TRIM. 2011, IV
TRIM. 2011, I TRIM. 2012, II TRIM. 2012. Per detti periodi sono stati azzerati tutti gli elementi che hanno concorso al TEG, così come previsto ai sensi dell'art. 1815 c.c e in quesito di causa.
Con riguardo ai rilievi effettuati occorre preliminarmente distinguere tra usura sopravvenuta e usura intervenuta nel corso del rapporto in conseguenza dello ius variandi esercitato dalla banca.
La prima si configura quando un tasso d'interesse, inizialmente non usurario, diventa tale a causa di una diminuzione del tasso soglia stabilito dalla legge. La seconda è invece diretta conseguenza di una modifica unilaterale delle condizioni del rapporto stabilita dalla banca.
Ora, se è vero che l'usura sopravvenuta non è sanzionabile, alla luce della Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675, con la conseguenza che «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto», è altrettanto vero che nell'ipotesi in cui intervenga una modifica delle condizioni pagina 28 di 34 contrattuali, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, non può parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale.
In tale ipotesi, pertanto, la modifica unilaterale deve ritenersi illegittima e l'usura è certamente sanzionabile.
La Suprema Corte ha precisato infatti che: Poiché, a norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente «si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto» nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale. (..) Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall'art. 118, comma 2, cit. In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata
(Cass. Civ. 3 luglio 2024, n. 18227).
Sulla scorta di quanto sopra esposto, le due fattispecie devono ritenersi separate e distinte e la disciplina che ancora la nullità solo alle ipotesi di usura originaria non applicabile.
La Suprema Corte, nel precisare che le disposizioni in materia di usura trovano applicazione anche con riguardo ai contratti di conto corrente bancario, precisa che «Dispone l'art. 1, comma
1. d.l. n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella l. n. 24/2001: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (Cass. 12 luglio 2007, n. 15621; in senso conforme: Cass. 12 novembre 2008, n. 27009; cfr. pure Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, in motivazione): il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae. Ciò posto, l'inapplicabilità della richiamata disciplina al contratto per cui è causa potrebbe trovare fondamento ove fosse dato di riscontrare una modifica delle condizioni contrattuali, intervenuta nella vigenza della l.
pagina 29 di 34 n. 108/1996, la quale abbia determinato l'esorbitanza del TEG (tasso effettivo globale) rispetto al tasso soglia.
Orbene, chiarita la distinzione tra usura sopravvenuta e usura intervenuta nel corso del rapporto, considerato che, nella fattispecie esaminata, sono intervenute delle modifiche unilaterali del rapporto, debitamente comunicate dalla banca, che hanno comportato il superamento del tasso soglia d'usura nei trimestri sopra meglio specificati dal c.t.u., l'eccezione di nullità deve ritenersi almeno in parte fondata e deve procedersi all'azzeramento degli interessi, per i periodi considerati, in conformità a quanto previsto dall'art. 1815 c.c.
All'esito degli accertamenti svolti, anche con riguardo al rapporto di conto corrente bancario n.
223201, il c.t.u. ha concluso proponendo quattro possibili soluzioni.
Alla luce di quanto sopra esposto e richiamate tutte le argomentazioni già illustrate in ordine alla prova dell'affidamento che, nel caso di specie, può ritenersi sussistente solo a far data dalla sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 2005, si ritiene di accogliere la prima delle soluzioni proposte: 1) il saldo al ricalcolato dal CTU al lordo delle solutorie prescritte irripetibili è pari a + € 65.387,53 a favore del correntista, mentre al netto delle solutorie prescritte irripetibili è pari a € 65.297,91 a favore del cliente.
Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad €
65.429,46. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -
41,93 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 65.387,53.
*
C) il rapporto di Mutuo fondiario del 22.05.2012
Parte attrice ha contestato la validità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con l'Istituto di credito sull'assunto che lo stesso sarebbe affetto da nullità per usurarietà dei tassi di mora pattuiti e da mancanza di causa, in ragione del fatto che sarebbe stato contratto solo al fine azzerare delle perdite, di fatto inesistenti.
Preliminarmente, con riguardo al regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, deve darsi atto che: il mutuo in esame risulta stipulato in data 22.05.2012 per l'importo capitale di euro
135.000,00, da corrispondersi in 15 anni (n° 180 mesi) con 12 rate mensili, TAN iniziale al 5,70
%, TAEG 6,23 %.
Il tasso di interesse, variabile mensilmente, è determinato maggiorando di 5 punti la media pagina 30 di 34 aritmetica mensile del tasso EURIBOR 3 mesi, pubblicata dal sole 24 (colonna 365).
Il tasso di interesse per il periodo di preammortamento è pari al 5,70%. Il tasso minimo contrattuale è previsto nella misura del 4,5%.
Le parti hanno inoltre convenuto un tasso di mora variabile, calcolato per ciascuna rata al tasso corrispettivo maggiorato di 3,00 punti percentuali, salvo il rispetto della normativa antiusura, con conteggio giorni 365/365.
Con riguardo alle eccezioni sollevate dal correntista, entrambe devono ritenersi infondate.
Quanto alla prima, deve richiamarsi l'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui il contratto di mutuo c.d. solutorio, che prevede la concessione e la contestuale destinazione della somma mutuata dalla banca al ripianamento di un debito pregresso del cliente, è perfettamente valido, in quanto il ripianamento delle passività pregresse costituisce, da sempre, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata (si tratta, in altri termini, del ricorso al credito bancario per la ristrutturazione del debito). Non si tratta, quindi, di una figura contrattuale atipica, né tantomeno di un mutuo di scopo, bensì di un normale contratto di mutuo, che prevede semplicemente un particolare utilizzo delle somme (Cass. civ. n. 5841 del 5-3-2025).
Quanto all'eccezione di nullità per violazione della disciplina antiusura, deve premettersi che il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi nel II trimestre 2012 (aprile - giugno 2012) è il seguente:
01/04/2012 30/06/2012 MUTUI IPOTECARI A TASSO intera 3,660 8,575
VARIABILE (dal 1° luglio 2004) distribuzione
Il tasso di interesse corrispettivo concordato dalle parti è evidentemente inferiore al tasso soglia.
Nel caso di specie, parte attrice contesta che il tasso di mora pattuito, pari a euro 9,23%, sia superiore al predetto tasso soglia di 8,575%.
Ai fini di verificare l'asserita violazione del tasso soglia, il giudice affidò all'allora perito, dott.
poi sostituito dal dott. il compito di verificare l'eventuale violazione Persona_4 Per_3
della normativa antiusura.
All'esito delle analisi svolte, il CTU ha concluso come segue: Il Tasso soglia vigente al momento della stipula, estrapolato dalla rilevazione trimestrale effettuata dalla Banca d'Italia, per i
“Mutui ipotecari a tasso variabile dal 1° luglio 2004” era pari al 8,575%.
pagina 31 di 34 Con riferimento al T.A.N. ed al TAEG, rispettivamente del 5,70% e del 6,23% è evidente che non
c'è superamento del tasso soglia.
Con riferimento agli interessi moratori, stabiliti nella misura del Tasso corrispettivo maggiorato di tre punti, essi assumono il valore complessivo di 5,70+3= 8,70% ossia maggiori del Tasso soglia stabilito per il trimestre in questione e, pertanto, il mutuo ipotecario è affetto da usura contrattuale.
Il ctu conclude pertanto affermando che: Dalla verifica delle condizioni contrattuali del mutuo si desume, quindi, la non usurarietà del tasso d'interesse corrispettivo previsto nel contratto e
l'usurarietà di quello moratorio con le conseguenze, secondo l'interpretazione della Suprema
Corte, della necessità di applicare gli interessi nella misura legale anziché in quella contrattuale.
Le conclusioni cui perviene il c.t.u. non sono condivisibili.
A dirimere la questione, è intervenuta infatti la Suprema Corte, a sezioni unite, che con la sentenza 19597 del 18/09/2020, al fine di stabilire con chiarezza come deve essere verificata l'usurarietà degli interessi moratori, ha individuato diversi criteri di rilevazione della soglia per gli interessi moratori, in base alla data di stipulazione del contratto:
Per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. Formula: (T.E.G.M. x 1,5).
Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo
2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del
2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) al
31/12/2017, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio
2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. Formula: (T.E.G.M. + 2,1)
x 1,25 + 4.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto è stato sottoscritto in data 12/05/2012 e quindi il tasso di pagina 32 di 34 mora contrattualmente stabilito, come correttamente rilevato dalla banca, non può essere parametrato, come ha fatto il c.t.u., al tasso soglia previsto per i corrispettivi, ma deve essere calcolato tenendo conto del “tasso soglia di mora”, che si determina sulla base della seguentenformula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4.
Applicando la formula sopra indicata, è evidente che non sussiste alcuna violazione del tasso soglia di mora, atteso che il calcolo corretto è il seguente: (3,66% + 2,1% = 5,76% + 1,44% + 4%
- 11,20%). Il tasso mora concordato è pertanto inferiore al tasso soglia di mora pari a 11,20%
*
In conclusione, sulla base degli accertamenti svolti e della consulenza tecnica espletata, la domanda proposta deve ritenersi almeno parzialmente fondata, con riconoscimento di un credito a favore del correntista.
Non possono, sotto tale profilo, condividersi le contestazioni sollevate dalla banca convenuta in ordine alla carenza di documentazione utilizzata, in quanto il consulente ha espressamente chiarito che, in relazione entrambi i rapporti, i documenti in suo possesso erano certamente sufficienti alla ricostruzione dei rapporti tra le parti.
Ferma la validità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti, deve riconoscersi la sussistenza di un credito, in capo al correntista, che, tenuto conto delle somme prescritte e irripetibili, ammonta ad euro 91.689,96, ottenuto dalla somma tra euro 65.429,46. ed euro
26.260,50.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste, stante la parziale soccombenza reciproca, per due terzi a carico della banca convenuta e per il residuo compensate tra le parti.
La liquidazione deve essere effettuata, in ragione del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al D.M. n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 52.000,00 e €260.000.
Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione opposta, così provvede:
- accerta e, per l'effetto, dichiara tenuta la al pagamento nei confronti di Parte_3
pagina 33 di 34 dell'importo di euro 91.689,96 derivante dalla somma dei saldi dei Parte_1
contratti di conto corrente bancario 223101 e 223201, sottoscritti tra le parti come determinati nella parte motiva;
- rigetta la domanda di nullità del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti in data
12.05.2012;
- condanna la alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore di Parte_3
e che liquida in euro 9.468,68 per compensi Parte_1 Parte_2
professionali, oltre spese esenti, spese generali, IV, CPA, con compensazione del terzo residuo e con distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario
- pone le spese di ctu a carico della;
Parte_3
Così deciso in RO, il 20.6.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Lecis
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