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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N.3568/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice unico Dott. Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3568 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16 settembre 2025 a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. ed amministratore unico P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Venezia n. CP_1
4, presso lo studio dell'avv. Pasquale Melissari, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
(C.F. Controparte_2
in persona del Ministro in carica, e P.IVA_2 [...]
con sede a Cosenza (C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per P.IVA_3
legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici, in Via Plebiscito n. 15, sono domiciliati per legge.
1 CONVENUTI
(C.F. Controparte_4
), in persona del liquidatore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P.IVA_4
OL IA e CC Medica del Foro di Genova e dall'avv. Gustavo
Rizzo del Foro di Reggio Calabria, per procura disgiunta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via S.
Anna II Tronco n.121, presso lo studio dell'avv. Gustavo Rizzo.
TE CH
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato in data 13 settembre
2018, il Parte_2
- evocava al
[...]
giudizio dell'intestato Tribunale il
[...]
, rassegnando le seguenti Controparte_5
conclusioni “accertare il diritto di credito del , nei confronti Parte_1 degli opponenti e condannare gli stessi al pagamento della somma di €
106.983,54, oltre gli interessi di legge”, con vittoria di spese e competenze.
In particolare, il rilevava che: Parte_1
- con atto notarile del 22.12.2014, registrato in data 05.01.15 al n. 13 SIT, a cura del Notaio Dott.ssa , la aveva conferito ad esso attore Persona_1 CP_6 un ramo aziendale ed aveva, altresì, ceduto, i diritti di credito (pari ad €
2.250.708,21) nascenti dalle riserve relative all'Appalto di lavori pubblici relativi al “Restauro e Consolidamento del Palazzo Carafa con annessa Chiesa”, eseguiti dal cedente per conto del (erroneamente indicato San Controparte_7
Ferdinando), nonché della Controparte_8
;
[...]
- con il predetto atto notarile era stato altresì ceduto all'attore il credito scaturente da due fatture, la n. 3 e la n. 4 del 03 marzo 2014, per un ammontare di €
2 106.983,54 facente parte del maggior credito riconosciuto alla a CP_6
mezzo accordo transattivo intervenuto tra le parti originarie del contratto d'appalto al fine di comporre la controversia insorta tra queste ultime in relazione alla esecuzione del contratto stesso;
- in data 17 febbraio 2015, la cessione del credito veniva notificata al debitore ceduto, RI;
Controparte_8
- al fine di recuperare l'anzidetto credito di € 106.983,54 il Consorzio cessionario aveva proposto ricorso monitorio dinnanzi al Tribunale di Locri ottenendo il decreto ingiuntivo n. 108/2015 nei confronti della citata RI;
- il debitore ingiunto aveva proposto opposizione, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa rilevando in particolare che: era stato sottoscritto un accordo di programma tra il la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Controparte_9
Paesaggistici della Calabria e la relativamente all'attuazione CP_10 dell'intervento di restauro del Castello Carafa in;
il aveva Controparte_9 CP_7
predisposto il bando di gara ed espletato la procedura di aggiudicazione, a seguito della quale i lavori erano stati aggiudicati al Controparte_11
i cui la cessionaria ra una consorziata ed impresa esecutrice
[...] CP_6 in subappalto;
essendo sorto un contenzioso in sede di esecuzione del contratto, nel mese di febbraio 2014, veniva stipulato un accordo transattivo sulla base del quale il Comune di e la Sopraintendenza alle Belle Arti Controparte_9 riconoscevano al alcuni crediti, tra cui Controparte_11
quello di interesse, il cui pagamento avrebbe dovuto essere eseguito in favore della impresa esecutrice dei lavori tuttavia, con successiva nota inviata CP_6
al il 6.03.2014, il aveva disconosciuto la transazione CP_7 Controparte_11 stipulata pochi giorni prima in quanto sottoscritta da procuratore non munito del potere di transigere, altresì rilevando che il medesimo era stato Parte_1 sottoposto a procedura di concordato preventivo sin da data antecedente alla stipula dell'atto transattivo e pertanto ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione era da sottoporre all'approvazione degli organi giudiziari, pena lo loro invalidità/inefficacia;
3 - il Giudice dell'opposizione, ritenuta fondata la preliminare eccezione, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Locri, ritenendo competente il Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, aveva annullato il decreto emesso nei confronti dell'ingiunta RI fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
Tanto premesso in fatto, il esponeva che, con l'accordo Parte_1 transattivo sopra menzionato, le stazioni appaltanti avevano riconosciuto il credito complessivo e residuo di € 194.494,33 oltre IVA nei confronti dell'appaltatore
, il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire in favore della Controparte_11 esecutrice ma che il convenuto asseriva che detto accordo CP_6 CP_2
fosse viziato per i motivi già esposti in sede di opposizione di cui l'attore in riassunzione ne deduceva l'infondatezza.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 30 gennaio 2019, si costituivano in giudizio il
[...]
, eccependo, in via Controparte_12
preliminare, l'improcedibilità della citazione in riassunzione, poiché iscritta a ruolo successivamente al termine perentorio di cui all'art. 165 c.p.c.; nel merito, richiamavano tutto quanto già dedotto in sede di opposizione.
3. All'udienza del 06 febbraio 2019, parte attrice in riassunzione chiedeva termine per chiamare in giudizio il Controparte_11
Con ordinanza del 12 giugno 2019, a scioglimento della riserva assunta, il GOT autorizzava la chiamata in causa del e rinviava Controparte_4
all'udienza del 05 febbraio 2020.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16 gennaio 2020, si costituiva in giudizio il rilevando: - Controparte_4
l'incertezza dei crediti azionati e dei relativi titoli;
- l'omesso svolgimento di domande nei confronti del terzo chiamato in causa;
- la carenza di legittimazione ad agire da parte del attesa la mancanza di prova in atti relativa Parte_1 alla asserita cessione del ramo aziendale comprendente i crediti azionati;
- il difetto di legittimazione passiva del chiamato in causa in quanto non tenuto al Parte_1 pagamento delle fatture emesse;
- l'improcedibilità dell'azione per tardiva
4 costituzione dell'attore; - la pendenza di altra causa connessa al presente giudizio pendente dinanzi al medesimo Tribunale;
- l'invalidità dell'atto transattivo da cui trarrebbero origine le pretese creditorie perché sottoscritto da falsus procurator non legittimato ad impegnare il , nonché l'inefficacia del predetto Parte_1 accordo nei confronti del medesimo ente posto che quest'ultimo era stato sottoposto a procedura di concordato preventivo in data antecedente alla sottoscrizione dell'accordo.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “IN VIA PREGIUDIZIALE E/O
PRELIMINARE (a) rilevata la nullità dell'atto di citazione notificato da parte avversa per i motivi di cui alla presente comparsa, fissare un termine perentorio
a controparte per integrare la domanda e rinviare l'udienza successiva nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e con salvezza dei diritti della convenuta, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.; e (b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e/o il difetto di interesse ad agire di parte attrice ex artt. 81 e/o 100 c.p.c. rispetto a tutte le domande di cui all'atto di citazione con ogni conseguente pronuncia;
(c) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ad rispetto a tutte le domande di cui all'atto di citazione CP_11
e/o di cui all'atto di citazione per chiamata di terzo con ogni conseguente pronuncia;
d) dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione e/o dell'atto di citazione per chiamata di terzo e, di conseguenza, disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
NEL MERITO: respingere, per le ragioni e/o i motivi tutti di cui alla presente comparsa, le domande tutte ex adverso proposte, in quanto inammissibili, improcedibili, nulle e/o comunque destituite di fondamento ed in ogni caso infondate in fatto e diritto e comunque non provate nell'an e nel quantum;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: limitare e conseguentemente ridurre le pretese avversarie, anche in via equitativa, nonché accertare e dichiarare che
l'eventuale debenza di importi da parte dell'esponente è soggetta alle previsioni di cui al D.Lgs. 159/2011;”, con vittoria di spese e competenze.
6. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 16 settembre 2020, la parte erariale chiedeva di poter produrre ordinanza di assegnazione delle somme ottenuta
5 dall'attore in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in funzione della quale si sarebbe prospettata la sopravvenuta carenza di interesse del medesimo Parte_1
a proseguire il giudizio per essere stato soddisfatto nella pretesa;
il Giudice attesa l'assenza del fascicolo d'ufficio, rinviava all'udienza del 02 novembre 2020, facendo salvo ogni diritto, autorizzando la produzione telematica del documento da parte dell'Avvocatura.
All'udienza del 02 novembre 2020, il Giudice, atteso che non era stato rinvenuto il fascicolo di ufficio, ne disponeva la ricostruzione invitando le parti a depositare, in via telematica, tutti gli atti e i verbali di causa in loro possesso, assegnando termine sino a trenta giorni prima.
In esito al deposito delle memorie ex art 183 comma VI c.p.c., il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, atteso che le prove orali articolate dal convenuto e dal terzo chiamato vertevano su fatti documentali, fissava l'udienza del 14 febbraio 2024 (rinviata per carico del ruolo) per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 20 gennaio 2025, la causa veniva rimessa all'udienza 16 settembre 2025 da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni con contestuale discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di memorie conclusive ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il attore in riassunzione del presente giudizio, asserisce di Parte_1 essere titolare del diritto di credito nei confronti delle parti convenute, per complessivi € 106.983,54 avendone acquisito la titolarità dalla in CP_6 virtù del contratto di conferimento del ramo d'azienda in notar del Per_1
22.12.2014.
Aggiunge l'attore che il credito di cui sarebbe cessionario trae origine dall'accordo transattivo del 28.2.2014, intervenuto a composizione della lite insorta tra il
Comune di , le odierne parti convenute e la stessa Controparte_9 CP_6 avente ad oggetto i diritti e gli obblighi nascenti dall'esecuzione dell'appalto pubblico “Restauro e Consolidamento del Palazzo Carafa con annessa Chiesa”,
6 di cui il era stato aggiudicatario e la Controparte_11 CP_6
l'impresa esecutrice dei lavori.
Costituitosi in giudizio, il , terzo chiamato in causa Controparte_11
dall'attore, ha sollevato plurime eccezioni preliminari e di merito, tra le quali, il difetto di legittimazione di agire da parte del posto che Parte_1
l'attore non aveva dimostrato la titolarità della posizione giuridica azionata.
Tanto premesso, la controversia va risolta secondo il principio della “ragione più liquida”, giusta applicazione del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (ex plurimis Cass., sez. 5, 6 febbraio 2023).
Atteso quanto sopra, deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del formulata (tra le altre) dal , Parte_1 Controparte_11
non avendo l'attore in riassunzione versato in atti l'atto notarile in notar
[...] del 22.14.2014 a mezzo del quale “veniva anche ceduto il credito, Per_1
rinveniente da n. 2 fatture nn. 4 e 5 datate 03.03.2014 per un totale di euro
106.983,54 …” (cfr. testualmente da pag. 1 dell'atto di citazione in riassunzione).
La titolarità della posizione soggettiva asseritamente vantata è un elemento costitutivo della domanda e come tale l'attore ha l'onere di allegarla e provarla ex art. 2697 c.c.
Nel caso che ci occupa, sebbene l'attore abbia allegato il diritto azionato e asserito la produzione del suddetto contratto di conferimento d'azienda (recte cessione del credito), oltre alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto (id est
Sopraintendenza) non risultano acquisiti agli atti di questo giudizio i suddetti documenti probatori, né in formato digitale (fascicolo telematico), né in copia analogica (fascicolo cartaceo).
7 Va, di contro, rilevato che, con provvedimento reso all'udienza del 2.11.2020, tenuto conto del mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio, ne era stata disposta la ricostruzione a carico delle parti in causa di talché era onere dell'attore colmare il deficit probatorio a tutela del diritto asseritamente vantato (cfr. testualmente dal verbale di udienza del 2.11.2020: “Atteso che non si è rinvenuto il fascicolo
d'ufficio, ne ordina la ricostruzione invitando le parti a depositare gli atti e i verbali di causa in loro possesso, cartacei, in via telematica e rinvia all'udienza del 19 maggio 2021 ore 9,00 con termine fino a 30 giorni prima” ).
Dinanzi all'ordine del giudice l'omessa attività di “ricostruzione del fascicolo” da chi ne aveva interesse a farlo consente di decidere la causa allo stato degli atti.
Pertanto, la domanda va rigettata per omessa prova della titolarità della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, di talché parte attrice va condannata al pagamento, in favore del
[...]
, nonché del Controparte_5 [...]
della complessiva somma di € 7.052,00 Controparte_4
ciascuno, oltre spese generali 15%, Iva (se dovuta) e C.p.a., liquidata secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello “scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00” così come di seguito specificati: € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,,00 fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Condanna il , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte convenuta in persona del Controparte_2
Ministro in carica - Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., nonché del terzo chiamato
[...]
in causa, in Controparte_13
8 persona del liquidatore p.t., della complessiva somma di € 7.052,00 ciascuno, a titolo di compensi, oltre spese generali 15%, Iva (se dovuta) e C.p.a..
Così deciso in Reggio Calabria il 27 ottobre 2025
Il Giudice Dott. Liborio Fazzi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice unico Dott. Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3568 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 16 settembre 2025 a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. ed amministratore unico P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Venezia n. CP_1
4, presso lo studio dell'avv. Pasquale Melissari, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
(C.F. Controparte_2
in persona del Ministro in carica, e P.IVA_2 [...]
con sede a Cosenza (C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per P.IVA_3
legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici, in Via Plebiscito n. 15, sono domiciliati per legge.
1 CONVENUTI
(C.F. Controparte_4
), in persona del liquidatore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P.IVA_4
OL IA e CC Medica del Foro di Genova e dall'avv. Gustavo
Rizzo del Foro di Reggio Calabria, per procura disgiunta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via S.
Anna II Tronco n.121, presso lo studio dell'avv. Gustavo Rizzo.
TE CH
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato in data 13 settembre
2018, il Parte_2
- evocava al
[...]
giudizio dell'intestato Tribunale il
[...]
, rassegnando le seguenti Controparte_5
conclusioni “accertare il diritto di credito del , nei confronti Parte_1 degli opponenti e condannare gli stessi al pagamento della somma di €
106.983,54, oltre gli interessi di legge”, con vittoria di spese e competenze.
In particolare, il rilevava che: Parte_1
- con atto notarile del 22.12.2014, registrato in data 05.01.15 al n. 13 SIT, a cura del Notaio Dott.ssa , la aveva conferito ad esso attore Persona_1 CP_6 un ramo aziendale ed aveva, altresì, ceduto, i diritti di credito (pari ad €
2.250.708,21) nascenti dalle riserve relative all'Appalto di lavori pubblici relativi al “Restauro e Consolidamento del Palazzo Carafa con annessa Chiesa”, eseguiti dal cedente per conto del (erroneamente indicato San Controparte_7
Ferdinando), nonché della Controparte_8
;
[...]
- con il predetto atto notarile era stato altresì ceduto all'attore il credito scaturente da due fatture, la n. 3 e la n. 4 del 03 marzo 2014, per un ammontare di €
2 106.983,54 facente parte del maggior credito riconosciuto alla a CP_6
mezzo accordo transattivo intervenuto tra le parti originarie del contratto d'appalto al fine di comporre la controversia insorta tra queste ultime in relazione alla esecuzione del contratto stesso;
- in data 17 febbraio 2015, la cessione del credito veniva notificata al debitore ceduto, RI;
Controparte_8
- al fine di recuperare l'anzidetto credito di € 106.983,54 il Consorzio cessionario aveva proposto ricorso monitorio dinnanzi al Tribunale di Locri ottenendo il decreto ingiuntivo n. 108/2015 nei confronti della citata RI;
- il debitore ingiunto aveva proposto opposizione, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa rilevando in particolare che: era stato sottoscritto un accordo di programma tra il la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Controparte_9
Paesaggistici della Calabria e la relativamente all'attuazione CP_10 dell'intervento di restauro del Castello Carafa in;
il aveva Controparte_9 CP_7
predisposto il bando di gara ed espletato la procedura di aggiudicazione, a seguito della quale i lavori erano stati aggiudicati al Controparte_11
i cui la cessionaria ra una consorziata ed impresa esecutrice
[...] CP_6 in subappalto;
essendo sorto un contenzioso in sede di esecuzione del contratto, nel mese di febbraio 2014, veniva stipulato un accordo transattivo sulla base del quale il Comune di e la Sopraintendenza alle Belle Arti Controparte_9 riconoscevano al alcuni crediti, tra cui Controparte_11
quello di interesse, il cui pagamento avrebbe dovuto essere eseguito in favore della impresa esecutrice dei lavori tuttavia, con successiva nota inviata CP_6
al il 6.03.2014, il aveva disconosciuto la transazione CP_7 Controparte_11 stipulata pochi giorni prima in quanto sottoscritta da procuratore non munito del potere di transigere, altresì rilevando che il medesimo era stato Parte_1 sottoposto a procedura di concordato preventivo sin da data antecedente alla stipula dell'atto transattivo e pertanto ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione era da sottoporre all'approvazione degli organi giudiziari, pena lo loro invalidità/inefficacia;
3 - il Giudice dell'opposizione, ritenuta fondata la preliminare eccezione, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Locri, ritenendo competente il Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, aveva annullato il decreto emesso nei confronti dell'ingiunta RI fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
Tanto premesso in fatto, il esponeva che, con l'accordo Parte_1 transattivo sopra menzionato, le stazioni appaltanti avevano riconosciuto il credito complessivo e residuo di € 194.494,33 oltre IVA nei confronti dell'appaltatore
, il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire in favore della Controparte_11 esecutrice ma che il convenuto asseriva che detto accordo CP_6 CP_2
fosse viziato per i motivi già esposti in sede di opposizione di cui l'attore in riassunzione ne deduceva l'infondatezza.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 30 gennaio 2019, si costituivano in giudizio il
[...]
, eccependo, in via Controparte_12
preliminare, l'improcedibilità della citazione in riassunzione, poiché iscritta a ruolo successivamente al termine perentorio di cui all'art. 165 c.p.c.; nel merito, richiamavano tutto quanto già dedotto in sede di opposizione.
3. All'udienza del 06 febbraio 2019, parte attrice in riassunzione chiedeva termine per chiamare in giudizio il Controparte_11
Con ordinanza del 12 giugno 2019, a scioglimento della riserva assunta, il GOT autorizzava la chiamata in causa del e rinviava Controparte_4
all'udienza del 05 febbraio 2020.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16 gennaio 2020, si costituiva in giudizio il rilevando: - Controparte_4
l'incertezza dei crediti azionati e dei relativi titoli;
- l'omesso svolgimento di domande nei confronti del terzo chiamato in causa;
- la carenza di legittimazione ad agire da parte del attesa la mancanza di prova in atti relativa Parte_1 alla asserita cessione del ramo aziendale comprendente i crediti azionati;
- il difetto di legittimazione passiva del chiamato in causa in quanto non tenuto al Parte_1 pagamento delle fatture emesse;
- l'improcedibilità dell'azione per tardiva
4 costituzione dell'attore; - la pendenza di altra causa connessa al presente giudizio pendente dinanzi al medesimo Tribunale;
- l'invalidità dell'atto transattivo da cui trarrebbero origine le pretese creditorie perché sottoscritto da falsus procurator non legittimato ad impegnare il , nonché l'inefficacia del predetto Parte_1 accordo nei confronti del medesimo ente posto che quest'ultimo era stato sottoposto a procedura di concordato preventivo in data antecedente alla sottoscrizione dell'accordo.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “IN VIA PREGIUDIZIALE E/O
PRELIMINARE (a) rilevata la nullità dell'atto di citazione notificato da parte avversa per i motivi di cui alla presente comparsa, fissare un termine perentorio
a controparte per integrare la domanda e rinviare l'udienza successiva nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e con salvezza dei diritti della convenuta, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.; e (b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e/o il difetto di interesse ad agire di parte attrice ex artt. 81 e/o 100 c.p.c. rispetto a tutte le domande di cui all'atto di citazione con ogni conseguente pronuncia;
(c) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo ad rispetto a tutte le domande di cui all'atto di citazione CP_11
e/o di cui all'atto di citazione per chiamata di terzo con ogni conseguente pronuncia;
d) dichiarare l'improcedibilità dell'atto di citazione e/o dell'atto di citazione per chiamata di terzo e, di conseguenza, disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
NEL MERITO: respingere, per le ragioni e/o i motivi tutti di cui alla presente comparsa, le domande tutte ex adverso proposte, in quanto inammissibili, improcedibili, nulle e/o comunque destituite di fondamento ed in ogni caso infondate in fatto e diritto e comunque non provate nell'an e nel quantum;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: limitare e conseguentemente ridurre le pretese avversarie, anche in via equitativa, nonché accertare e dichiarare che
l'eventuale debenza di importi da parte dell'esponente è soggetta alle previsioni di cui al D.Lgs. 159/2011;”, con vittoria di spese e competenze.
6. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 16 settembre 2020, la parte erariale chiedeva di poter produrre ordinanza di assegnazione delle somme ottenuta
5 dall'attore in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in funzione della quale si sarebbe prospettata la sopravvenuta carenza di interesse del medesimo Parte_1
a proseguire il giudizio per essere stato soddisfatto nella pretesa;
il Giudice attesa l'assenza del fascicolo d'ufficio, rinviava all'udienza del 02 novembre 2020, facendo salvo ogni diritto, autorizzando la produzione telematica del documento da parte dell'Avvocatura.
All'udienza del 02 novembre 2020, il Giudice, atteso che non era stato rinvenuto il fascicolo di ufficio, ne disponeva la ricostruzione invitando le parti a depositare, in via telematica, tutti gli atti e i verbali di causa in loro possesso, assegnando termine sino a trenta giorni prima.
In esito al deposito delle memorie ex art 183 comma VI c.p.c., il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, atteso che le prove orali articolate dal convenuto e dal terzo chiamato vertevano su fatti documentali, fissava l'udienza del 14 febbraio 2024 (rinviata per carico del ruolo) per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 20 gennaio 2025, la causa veniva rimessa all'udienza 16 settembre 2025 da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni con contestuale discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di memorie conclusive ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il attore in riassunzione del presente giudizio, asserisce di Parte_1 essere titolare del diritto di credito nei confronti delle parti convenute, per complessivi € 106.983,54 avendone acquisito la titolarità dalla in CP_6 virtù del contratto di conferimento del ramo d'azienda in notar del Per_1
22.12.2014.
Aggiunge l'attore che il credito di cui sarebbe cessionario trae origine dall'accordo transattivo del 28.2.2014, intervenuto a composizione della lite insorta tra il
Comune di , le odierne parti convenute e la stessa Controparte_9 CP_6 avente ad oggetto i diritti e gli obblighi nascenti dall'esecuzione dell'appalto pubblico “Restauro e Consolidamento del Palazzo Carafa con annessa Chiesa”,
6 di cui il era stato aggiudicatario e la Controparte_11 CP_6
l'impresa esecutrice dei lavori.
Costituitosi in giudizio, il , terzo chiamato in causa Controparte_11
dall'attore, ha sollevato plurime eccezioni preliminari e di merito, tra le quali, il difetto di legittimazione di agire da parte del posto che Parte_1
l'attore non aveva dimostrato la titolarità della posizione giuridica azionata.
Tanto premesso, la controversia va risolta secondo il principio della “ragione più liquida”, giusta applicazione del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (ex plurimis Cass., sez. 5, 6 febbraio 2023).
Atteso quanto sopra, deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del formulata (tra le altre) dal , Parte_1 Controparte_11
non avendo l'attore in riassunzione versato in atti l'atto notarile in notar
[...] del 22.14.2014 a mezzo del quale “veniva anche ceduto il credito, Per_1
rinveniente da n. 2 fatture nn. 4 e 5 datate 03.03.2014 per un totale di euro
106.983,54 …” (cfr. testualmente da pag. 1 dell'atto di citazione in riassunzione).
La titolarità della posizione soggettiva asseritamente vantata è un elemento costitutivo della domanda e come tale l'attore ha l'onere di allegarla e provarla ex art. 2697 c.c.
Nel caso che ci occupa, sebbene l'attore abbia allegato il diritto azionato e asserito la produzione del suddetto contratto di conferimento d'azienda (recte cessione del credito), oltre alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto (id est
Sopraintendenza) non risultano acquisiti agli atti di questo giudizio i suddetti documenti probatori, né in formato digitale (fascicolo telematico), né in copia analogica (fascicolo cartaceo).
7 Va, di contro, rilevato che, con provvedimento reso all'udienza del 2.11.2020, tenuto conto del mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio, ne era stata disposta la ricostruzione a carico delle parti in causa di talché era onere dell'attore colmare il deficit probatorio a tutela del diritto asseritamente vantato (cfr. testualmente dal verbale di udienza del 2.11.2020: “Atteso che non si è rinvenuto il fascicolo
d'ufficio, ne ordina la ricostruzione invitando le parti a depositare gli atti e i verbali di causa in loro possesso, cartacei, in via telematica e rinvia all'udienza del 19 maggio 2021 ore 9,00 con termine fino a 30 giorni prima” ).
Dinanzi all'ordine del giudice l'omessa attività di “ricostruzione del fascicolo” da chi ne aveva interesse a farlo consente di decidere la causa allo stato degli atti.
Pertanto, la domanda va rigettata per omessa prova della titolarità della pretesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, di talché parte attrice va condannata al pagamento, in favore del
[...]
, nonché del Controparte_5 [...]
della complessiva somma di € 7.052,00 Controparte_4
ciascuno, oltre spese generali 15%, Iva (se dovuta) e C.p.a., liquidata secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello “scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00” così come di seguito specificati: € 1.276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,,00 fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Condanna il , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte convenuta in persona del Controparte_2
Ministro in carica - Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., nonché del terzo chiamato
[...]
in causa, in Controparte_13
8 persona del liquidatore p.t., della complessiva somma di € 7.052,00 ciascuno, a titolo di compensi, oltre spese generali 15%, Iva (se dovuta) e C.p.a..
Così deciso in Reggio Calabria il 27 ottobre 2025
Il Giudice Dott. Liborio Fazzi
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