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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/08/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
n. 588/2021 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A.I. Natali
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 588/2021 del Ruolo Generale promossa
DA
Codice Fiscale_1 ) E Parte_2 (C.F. (C.F. Parte_1
), rappresentate e difese dagli avv.ti Maria Fontana Vita della Corte e Codice Fiscale_2
Angelo Prete
ATTRICI
CONTRO
'rappresentato e difeso dall'avv. Santo De Prezzo CP_1
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Coccioli Controparte_2 ,
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, le germane Parte_1 e Parte_2
CP_1 econvenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, i sigg.
[...]
Controparte_2 chiedendo di: «i. dichiarare e riconoscere la qualità di eredi legittimi delle parti in causa dei defunti sigg. loro genitori;
ii. Parte_3 e Parte_4 il conferimento nella massa ereditaria del bene immobile ed il ordinare al sig. CP_1
relativo terreno ricevuto in donazione dal de cuius così come da atto di Parte_3
donazione a firma del Notaio Dott. Persona_1 del 05.10.1990, registrato al n. RG. 15542 e
RP. 13712 in data 18.10.1990; iii. determinare, a mezzo di C.T.U., l'esatta consistenza dell'asse ereditario, a norma dell'articolo 556 codice civile, reintegrando nella massa ereditaria anche il bene immobile, con il relativo terreno, ricevuto in donazione dal sig. ; iv. CP_1
determinare, la quota di cui il de cuius poteva disporre liberamente nonché la quota indisponibile;
v. verificare se vi sia stata lesione di quota di legittima in danno delle germane e, in tal caso, ridurre la donazione a firma del Notaio Dott. Persona_1 del 05.10.1990, registrato al N. RG.
15542 e RP. 13712 in data 18.10.1990 assegnando a ciascun erede la quota di riserva;
vi. anche nell'ipotesi in cui non si accerti alcuna lesione di legittima, determinare il valore e la quota di eredità spettante a ciascun erede in considerazione del bene già ricevuto per donazione, in conto legittima ed eventuale eccedenza sulla disponibile, dal sig. CP_1 ; vii. In ogni caso, procedersi con lo scioglimento della comunione ereditaria ed ordinare alla conservatoria dei RR.II. di procedere la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da responsabilità; viii. condannare la sig.ra Controparte_2 al pagamento della somma che giudice riterrà di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per non aver aderito alla mediazione obbligatoria;
ix. emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario».
Esponevano le seguenti circostanze:
erano figli e successori 1. I fratelli " Pt_1 " CP_2eParte_2 CP_1 legittimi dei sig.ri nato a [...] il [...], C.F. C.F. 3 e Parte_3
deceduto in ER in data 24.09.2015 e nata a [...] il [...], Parte_4
e deceduta in ER (BR) in data 12.10.2013; C.F. C.F._4
2. a seguito della morte dei propri genitori (entrambi deceduti ab intestato) erano caduti in successione ed in comunione ereditaria i seguenti beni: casa di civile abitazione sita in ER (BR) alla Via Oria n. 89 identificata al NCEU del
Comune di ER al foglio 10, p.lla 525, sub. 1-2-3, cat. A/2 3° classe, vani 8;
➤ locale garage sito in ER (BR) alla Via Oria n. 87 identificato al NCEU del Comune di
ER al foglio 10, p.lla 525, sub. 4, cat. C/6, classe 3°, mq. 16; casa di civile abitazione sita in ER (BR) alla Via Risorgimento n. 31, identificata al
NCEU del Comune di ER al foglio 10, p.lla 304, sub. 2, cat. A/4, classe 3°, vani 2.5; quota di 1/18 del terreno agricolo a cultura uliveto sito in agro di ER (BR) di mq 5.268, identificato al catasto terreni del Comune di ER al NCEU del Comune di ER al foglio 19,
p.lla 153, are 18.55; terreno agricolo a coltura uliveto sito in agro San PA TI di mq 4.295, identificato al catasto terreni del Comune di San PA TI al foglio 37, p.lla 136, are
42,95;
➤ abitazione (uso stagionale) sita in IA (TA), località Masseria Specchiarica alla Via G.
Pacelli, identificata al NCEU del Comune di IA al foglio 144, p.lla 2178, cat. A/3, classe
3°, vani 4;
➤ terreno agricolo a coltura uliveto sito in agro di IA (TA) di mq. 5.615, riportato al catasto terreni al foglio 39, p.lla 82, are 23.87;
➤ terreno agricolo a coltura seminativo sito in agro di VE (TA) di mq. 16.89, riportato al catasto terreni al foglio 17, p.lla 34, are 16.89; terreno agricolo seminativo sito in agro di LI TI (LE) di mq.
3.560 riportato al catasto terreni al foglio 6, p.lla 413, are 10.66;
3. quando era in vita, il sig. Parte_3 donava "in conto della futura successione, da imputarsi alla legittima e, per l'eventuale eccedenza, alla disponibile” al suo primogenito
CP_1 la piena proprietà di:
➤ locale garage ad uso attrezzi agricoli sito in ER (BR) alla Via Tripoli n. 13 identificato al
NCEU del Comune di ER al foglio 10, p.lla 983, di mq. 55, con annesso terreno di mq. 380, giusta atto di donazione a firma del Notaio Dott. Persona_1 del 05.10.1990, registrato al
N. RG. 15542 e RP. 13712 in data 18.10.1990. Al fine di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria le sig.re Parte_1 intraprendevano il presente giudizio (fallito il tentativo di definire la e Parte_2
questione in sede di mediazione), atto altresì a determinare la quota di loro spettanza ex lege quali legittimari e che tenesse presente, ai fini del calcolo della quota di riserva a ciascun erede spettante, della donazione ricevuta dal sig. CP_1
,Si costituivano in giudizio sia il sig. con il patrocinio dell'avv. Santo de CP_1
Prezzo, che la sig.ra Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Sandro Coccioli chiedendo,
,
entrambi, lo scioglimento della comunione ereditaria sulla scorta delle proprie ragioni.
All'esito della prima udienza del 26.05.2021 (svolta in modalità cartolare), il Giudice istruttore all'epoca dr. Fiorella assegnava alle parti termini ex art. 183 c.p.c. per lo scambio di memorie e rinviava la causa all'udienza del 24.11.2021.
Scambiate le memorie istruttorie, con provvedimento del 24.11.2021 emesso all'esito dell'udienza cartolare del 24.11.2021, questo (cui era stato assegnato il procedimento) ammetteva la CTU e rinviava la causa per il giuramento del consulente, all'uopo nominato, Ing.
Persona_2 e per la formulazione dei quesiti al 27.04.2022. '
Pervenuta la rinuncia all'incarico da parte dell'Ing. Per_2, con provvedimento del 21.12.2021 veniva nominato altro consulente, Geom. Persona_3
Nelle more, con istanza depositata telematicamente del 21.12.221 il sig. CP_1 chiedeva un'anticipazione dell'udienza del 27.04.2022 "per consentire al più presto l'operosità del Ctu nominato, affinché si adoperi, preliminarmente e soprattutto, a ricercare una soluzione conciliativa della divisione ereditaria".
In accoglimento della suddetta istanza, con provvedimento del 13.01.2022, questo Giudice confermava l'udienza fissata e, al contempo, autorizzava il Ctu ad "iniziare l'attività conciliativa richiesta".
Prestato telematicamente il giuramento di rito (con comunicazione del 14.01.2022), il CTU si rendeva disponibile “ad esperire tentativo di bonario componimento della controversia, previa visione degli immobili che compongono l'asse ereditario" e fissava l'inizio delle operazioni peritali attinenti all'incarico chiedendo temine di 60 giorni per "la notifica alle parti della bozza di relazione".
Indi, con atto depositato in data 20.01.2022 la deducente difesa provvedeva alla nomina del proprio consulente di parte, geom. Persona_4 che, nell'interesse delle sigg. Parte_1
[...] e Parte_2 partecipava alle operzioni peritali. "
All'udienza del 27.04.2022, svolta in modalità cartolare, l'On.le Giudice dr. Natali presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti e del fallito tentativo di conciliazione esperito dal ctu, rinviava la causa per la comparizione personale delle parti all'udienza del 22.06.2022 (poi differita al 23.06.2022).
Seguivano le udienze del 28.09.2022 e del 13.10.2022 per medesimi incombenti;
alla successiva udienza del 26.01.2023 le parti rilevavano che dagli accertamenti peritali era emersa la presenza di un'unita abitativa irregolare tra i cespiti ereditari e, pertanto, chiedevano al Giudice di incaricare il ctu a rielaborare un nuovo progetto divisionale con esclusione del suddetto bene;
in accoglimento di tale richiesta, il dr. Natali autorizzava il geom. Per_3 a redigere il nuovo progetto e rinviava la causa al 22.03.2023 (poi differita al 24.03.2023) e che veniva rinviata al 24.05.2023 per i medesimi incombenti.
All'udienza del 24.05.2023, la prte attrice rilevava a verbale le criticità del nuovo progetto divisionale redatto e depositato dal ctu;
in particolare, contestava come la quota indicata con il n. 4 (rappresentata dalla porzione Nord Est del fabbricato a p.t. sito in ER alla via Oria) fosse stata sovrastimata e, soprattutto, fosse indivisibile dal resto del fabbricato (indicato come quota n. 3); inoltre, rilevava come da un punto di vista strettamente procedurale - la CTU era
-
stata disposta, a seguito di istanza del sig. al solo fine di valutare la possibilità CP_1
,
di un bonario componimento della causa senza formulazione di specifici quesiti e senza la concessione ed assegnazione di termini per osservazioni. Indi chiedeva termine di almeno 60 giorni per depositare osservazioni alla perizia suppletiva redatta dal CTU. La causa veniva quindi rinviata al 14.12.2023 (poi differita al 19.12.2023) assegnando alle parti termine di 60 giorni prima di tale udienza per eventuali osservazioni alla perizia suppletiva redatta dal CTU ed assegnando termine sino a 30 giorni prima per repliche del ctu e deposito.
All'udienza del 19.12.2023, parte attrice riportandosi alle osservazioni critiche del
12.10.2023, ha impugnato e contestato le risultanze della ctu suppletiva, rilevando, ancora una volta, come l'attribuzione della quota indicata con il n. 4 (ex quota n. 3 del primo progetto divisionale v.si allegato b), anche a seguito di sorteggio, ad una delle parti in causa, sarebbe ingiustamente penalizzante per la stessa. La stessa rilevava che il cespite costituito dall'intera abitazione di Via Oria in ER (BR) poteva soltanto essere alienato come unico lotto;
chiedeva ed insisteva, quindi, per la vendita di tutti gli immobili in ragione della non fattibile divisibilità degli stessi in quote omogenee.
La difesa del sig. CP_1 si rimetteva alle determinazioni del Giudice e la difesa della
Controparte_2 chiedeva disporsi la comparizione personale delle parti al fine di sig.ra disporre l'assegnazione degli immobili.
La causa veniva rinviata all'08.02.2024 per la comparizione personale delle parti e, per i medesimi incombenti, alle successive udienze dell'11.04.2024, del 12.09.2024 e del
27.11.2024.
All'udienza del 13.02.2025 le parti comparivano personalmente e rinunciavano alla richiesta di scioglimento della comunione limitatamente al cespite in IA, sito in località
"Specchiarica" della frazione di San Pietro in Bevagna perché non in regola dal punto di vista urbanistico e concordavano circa lo scioglimento della comunione ereditaria degli altri cespiti;
pertanto, questo Giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 aprile 2025.
All'udienza del 10 aprile 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rinviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale all'udienza del
12.06.2025 assegnando alle parti trine sino a 5 giorni prima per il deposito delle note conclusive. In via preliminare, deve dichiararsi l'estraneità al pronunciando scioglimento della comunione del cespite in IA, sito in località "Specchiarica" della frazione di San Pietro in Bevagna perché non in regola dal punto di vista urbanistico. D'altronde, le parti hanno implicitamente rinunciato alla domanda proposta in relazione al suddetto cespite.
Ciò premesso, ha dedotto parte attrice che la relazione peritale del 22.04.2022 e la relazione suppletiva del 27.02.2023 (che stralciava dall'asse ereditario l'immobile non regolare), entrambe a firma del geom. Per_3 non avrebbero adeguatamente tenuto conto del fatto che la quota indicata con il n. 4 della ctu suppletiva (ex quota n. 3 del primo progetto divisionale) penalizzerebbe ingiustamente ed illegittimamente il condividente che dovesse esserne- assegnatario, anche a seguito di eventuale sorteggio.
Precisamente, afferma la convenuta, detta quota racchiude la porzione Nord-Est del fabbricato a piano terra di via Oria in ER (BR) che sarebbe, di fatto, oggettivamente, indivisibile dal resto del fabbricato, a meno di non voler attribuire ad alcuno dei coeredi una porzione di fabbricato a "zig-zag" inutilizzabile, inaccessibile, inservibile ed invendibile.
Oltretutto, sulla scorta di quanto osservato dal ctp di parte attrice, geom. Persona_4 nelle osservazioni del 12.03.2023, il valore attribuito dal CTU a tale porzione di immobile sarebbe stato sovrastimato. Infatti, il geom. Per_3 non avrebbe tenuto conto dei costi per la realizzazione delle importanti modifiche che sarebbero necessarie per rendere indipendenti le due porzioni del fabbricato di Via Oria (che graverebbero la massa): da una stima sommaria, si renderebbe necessario modificare l'impianto elettrico e l'impianto idrico-fognario, effettuare il cambio di destinazione d'uso del vano cucina e del vano garage (con tutto iter burocratico da seguire) e dividere strutturalmente l'immobile.
Sulla scorta di ciò, parte attrice insisteva affinchè si procedesse con lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti indicati in atti (ad eccezione del cespite espunto, ovvero del fabbricato sito in IA alla località “Specchiarica” di San Pietro in Bevagna) disponendone la vendita con ogni onere e spesa a carico della massa ereditaria.
Ciò premesso, la richiesta attorea non può essere accolta.
1.I criteri di scioglimento della comunione nel caso di richiesta di assegnazione. La vendita della res quale extrema ratio
Infatti, diversi sono gli approdi della Suprema Corte che ha cercato di chiarire, appunto, quale criterio dovesse adottare il giudice della divisione all'atto dell'assegnazione dell'immobile non comodamente divisibile a uno piuttosto che ad altri condividenti che ne facessero parimenti richiesta;
così al fine di decidere fra l'attribuzione della res a uno dei coeredi e la vendita del compendio immobiliare.
Peraltro, tali principi sono stati enunciati in sede di divisione ordinaria, in particolare, in materia di comunione ereditaria, ma per la loro ragionevolezza sono mutuabili per la
-
divisione endoesecutiva, così come per la richiesta di assegnazione che avvenga in seno ad un'esecuzione immobiliare. Orbene, l'art. 720 c.p.c. prevede che qualora nell'eredità vi siano immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non possa effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto. Sembra che il legislatore abbia posto un ordine di preferenza tra i vari criteri enucleati:
a) in primo luogo, l'attribuzione in favore del condividente con la quota maggiore;
b) in mancanza, l'assegnazione a beneficio due o più condividenti che ne facciano congiuntamente richiesta;
-c) per ultimo, se nessuno dei condividenti è disposto - anche con altri a farsi assegnatario del bene, soccorrerà il principio della vendita all'incanto.
La ragione di tale ordine di preferenza è da ricercarsi nel principio del favor divisionis che altro non è che l'applicazione di una regola generale evincibile dalle norme in tema di proprietà all'interno del codice civile da cui sembra emergere l'opzione preferenziale, espressa dall'ordinamento, per le situazioni di proprietà individuale piuttosto che di comproprietà e comunione, favorendo pertanto la volontà dei comproprietari di sciogliere il vincolo che li tiene uniti su uno o più immobili addivenendo a definitiva divisione (v. Cass. civ., 4 luglio
2008, n. 8827, secondo cui in tema di divisione, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l'immobile comune non comodamente divisibile salvo ragioni di opportunità, ravvisabili nell'interesse comune dei condividenti - va attribuito al condividente titolare della quota maggiore e non ai condividenti che ne abbiano fatto richiesta congiunta e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista).
Tuttavia, il giudice della nomofilachia, smussando il rigore del criterio dettato dal codice e secondo un approccio, teso a valorizzare le peculiarità del caso di specie, ha tenuto conto anche di altre circostanze e istanze di tutela che, via via, emergevano dall'analisi dei casi concreti. Istanze di tutela cui la mutata sensibilità del corpo sociale così come il mutato quadro costituzionale imponevano di riconoscere rilievo.
Pertanto, ha, in parte, mitigato la rigida tassonomia codicistica dei criteri di assegnazione del bene in comunione sopra citati, implementando i margini di discrezionalità valutativa del giudicante, cui si e' riconosciuto il potere di valutare la specificità della situazione concreta, così da consentirgli di selezionare il criterio di attribuzione più consono alla singola fattispecie. Ciò, ovviamente, salvo l'obbligo di un'adeguata motivazione, ovvero sufficientemente circostanziata e non apparente>>.
A titolo semplificativo, si e' affermato che, nell'ipotesi di quote uguali sul bene immobile non comodamente divisibile e di contestuale richiesta di assegnazione da parte di più condividenti, spetta al giudice scegliere sulla base di ragioni di opportunità e convenienza e che il criterio della vendita all'asta possa soccorrere soltanto in assenza di queste ultime, restando in ogni caso escluso che il bene possa essere assegnato a colui che, rispetto al prezzo di stima, ha proposto la cifra più alta non essendo il procedimento divisionale una gara tra i condividenti (Cass. civ. 19 maggio 2015, n. 10216).
Così Cass. civ. 17 luglio 2014, n. 16376 ha enunciato il principio per cui, nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano uguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente avente diritto alla maggior quota), il giudice ha un potere perfettamente discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo.
Potere che incontra il solo limite di un'adeguata esplicitazione dell'iter motivazionale, ovvero delle ragioni per cui ha ritenuto di preferire uno dei condividenti rispetto all'altro.
Il principio e' stato ribadito anche di recente, a dimostrazione della costanza del trend evolutivo (v.Cass. civ., 22 agosto 2018, n. 20961, secondo cui l'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più potere discrezionale di immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge condividente titolare derogare al criterio della preferenziale assegnazione al della maggior quota>>).
Peraltro, tale discrezionalità non subisce alcuna limitazione nemmeno quando la scelta vada effettuata tra il singolo titolare della quota maggiore e, congiuntamente, gli altri titolari delle quote inferiori, che sommate tuttavia superano la prima;
in tal caso, pur trovando preferibilmente applicazione il principio del "favor divisionis" (poiché la richiesta avanzata dal titolare della quota maggiore determinerebbe l'immediato scioglimento della comunione), vengono fatte salve le ragioni di opportunità, che devono essere esplicitate dal giudice di merito, quando ritenga di procedere all'assegnazione congiunta del bene>>.
Peraltro, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'eventuale decisione del giudice di merito di discostarsi dall'ordine di preferenza stabilito dal codice civile, ove congruamente e logicamente motivato, non può costituire oggetto di gravame in sede di Cassazione che è esclusivamente giudice di legittimità chiamato a dirimere questioni
-
interpretative sulla legge -
Vengono, dunque, riconosciuti ampi margini alla valutazione in concreto delle singole circostanze che potrebbero portare il giudice anche a disattendere il criterio della maggior quota magari per preferire, invece, colui che come nel caso di specie - risulta non essere già
-
titolare di altra casa di abitazione.
Si e' transitati, dunque, a dispetto del dato normativo che sembrerebbe additare, con carattere imperativo, il criterio della maggior quota, ad una valutazione case by case delle singole fattispecie.
Ciò, nella logica di un'interpretazione evolutiva e in sintonia, peraltro, con i valori costituzionale della Persona, che potrebbero indurre a riconoscere priorità a chi tra i condividenti sia sprovvisto di altra casa di abitazione.
Peraltro, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'eventuale decisione del giudice di merito di disattendere la tassonomia legale>>, se supportato da idonea motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità, ma rimane censurabile in sede di merito, quindi, da parte del giudice dell'appello.
Quanto alle censure all'operato del ctu, la relazione peritale appare esente da vizi evidenti sotto il profilo dei criteri utilizzati e dei relativi procedimenti applicativi.
D'altronde, il fatto che si renda necessario modificare l'impianto elettrico, nonchè quello idrico-fognario, così come effettuare il cambio di destinazione d'uso del vano cucina e del vano garage, non paiono, obiettivamente, di ostacolo ad una comoda divisibilità, specie, nella prospettiva di quell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata e rispettosa del diritto di Proprietà, già evidenziata.
2.Il caso di specie
Delineate le coordinate concettuali e giuridiche della materia, nella fattispecie concreta, si ha un'ipotesi di contitolarità del bene in capo a una pluralità di soggetti e la richiesta di assegnazione viene da uno solo di essi, a fronte di parte attrice che insiste nella vendita.
Nel contraddittorio delle parti, si e' avuto modo di appurare che la convenuta
[...] con i genitori,CP_2 nubile, è sempre vissuta, in ER in via Oria 89, a casa "
provvedendo, peraltro, in considerazione del suo stato giuridico, ad accudirli.
Invero, deve ritenersi che la richiesta di assegnazione del coerede vada accolta.
In primis, e' lo stesso dato testuale della norma che impone di dare preferenza alla richiesta di assegnazione del o dei coeredi, riservando alla vendita il ruolo di extrema ratio, ammissibile solo in assenza di una richiesta di attribuzione dei compartecipi della comunione.
Ciò, in quanto il legislatore codicistico del '42 ha preferito accordare al coerede una tutela di tipo reale, mediante il conseguimento del dominium sulla res, in luogo di quella monetaria o per equivalente.
Ciò premesso, non può obliterarsi come la convenuta in tale immobile abbia, da sempre, abitato, facendone il proprio domicilio e il luogo di estrinsecazione della propria Personalità.
In considerazione di questo legame qualificato e dell'idoneità della res a soddisfare il bisogno abitativo della convenuta, nonché della paventata (e non contestata) indisponibilità della stessa della liquidità necessaria a procedere all'acquisto dell'intero immobile (così come, verosimilmente, a procacciarsi altra abitazione) deve considerarsi non accoglibile l'antagonista richiesta di vendita sul mercato.
D'altronde, l'interpretazione delle norme in materia nel senso di una necessaria preferenza per l'attribuzione in favore del comproprietario in luogo dell'alternativa della liquidazione coattiva, non può non risentire della nuova fisionomia acquisita dal diritto di proprietà a seguito della entrata in vigore della Cedu. Cedu che lo eleva a diritto fondamentale della
Persona, sdoganandola dalla veste di diritto funzionalizzato al conseguimento dell'utilità sociale che gli aveva conferito la Costituzione, relegandolo, al contempo, nell'ambito della disciplina dei rapporti economici e sociali. Sintomatici di questa nuova veste sono in ambito espropriativo, da una parte, la priorità della Pt_5 per il risarcimento in forma specifica e, dunque, per la restituzione;
dall'altra, la necessità di una motivazione rafforzata ogniqualvolta la PA, impossessatisi per fini di pubblica utilità di un bene, decida di ricorrere allo strumento dell'acquisizione ex nunc di cui all'art. 42 bis Cost.
Nè, invero, può ritenersi la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria, anche in considerazione dell'offerta minima, prevista per la prima asta competitiva e ammissibile con una decurtazione del 25 per cento rispetto al prezzo, posto a base della procedura di alienazione coattiva;
nonché della nota crisi del mercato immobiliare brindisino che implica, spesso, la totale svendita>> degli immobili offerti sul mercato tramite le procedure competitive.
Dunque, alla convenuta deve essere assegnato il lotto, costituito dalla porzione a nord ovest del fabbricato in ER via Oria 89, piano terra, censito, per l'intero, al Catasto del Comune di
ER al Foglio 10, Particella 525, Subalterni 1, 2 e 3.
Premessa l'assegnazione della predetta quota alla convenuta, delle altre, in difetto di una similare richiesta, deve essere disposta la vendita.
3. La quota del convenuto CP_1
CP_1Parimenti devono convenirsi le conclusioni del ctu circa la quota da attribuirsi al
[...] La formazione di tale quota muove dalla previa collazione del locale a p.t. con annessa area di pertinenza ricevuto da per donazione paterna, giusto atto per notaioCP_1
Persona_1 del 05/10/1990, di originaria consistenza pari a mq. 55, con annessa area scoperta di mq. 380 circa, ed attualmente censito nel N.C.E.U. con i seguenti dati derivanti da denuncia di variazione del 28/05/2013 foglio 10, pc. 983, Sub. 1, categ. C/6, mq. 25, Rc. €
52,94.
Riferisce il ctu che all'atto della donazione (anno 1990) detto locale era un "rustico edilizio" utilizzato dal padre degli odierni condividenti come locale per deposito attrezzi agricoli, quindi privo di ogni e qualsivoglia opera di rifinitura, quali intonaco, pavimento, impianto elettrico e idonei infissi. Il valore da attribuire a detta consistenza urbana è da quantificare adottando il parametro estimativo unitario che attiene al costo di costruzione di un rustico edilizio, ossia pari ad € 400,00/mq., tenuto conto della sua ubicazione e delle buone condizioni statiche strutturali. Il terreno annesso viene valutato con il parametro medio di € 100,00/mq. e pertanto il valore complessivo della donazione che CP_1 ha ricevuto dal padre si quantifica come segue: - vano garage allo stato rustico: mq. 55 x € 400,00/mq. = € 22.000,00 - terreno libero di pertinenza: mq. 380 x € 100,00/mq. = € 38.000,00 Totale valore = € 60.000,00.
Pertanto, in virtù della predetta attribuzione, il convenuto rimane creditore, verso la massa, del residuo importo di euro 2500.00.
4. Le domande pretese della sig.ra Controparte_2
Controparte_3 ha asserito di aver provveduto da sola, senza l'aiuto dei La convenuta fratelli, ad ogni necessità del padre e della madre con i quali conviveva, sgravando le sorelle
(che vivevano altrove) da ogni incombenza ed impegno. Da ciò la sua richiesta del riconoscimento di un "contributo indennitario mensile".
Così la convenuta ha proposto domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta in favore dell'attrice. In via pregiudiziale, le domande sub C), D) ed E) formulate dalla convenuta devono ritenersi inammissibili, perché affette da tardività, essendo la costituzione avvenuta il 17.05.2021 e, dunque, senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 167 c.p.c.
5. Sulle spese e competenze di lite
Le spese saranno liquidate in sede di decisione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A.I. Natali, non definitivamente pronunciando nella causa così come proposta in epigrafe:
1. accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione connessa all'eredita' di Parte_3 Parte_4 con '
esclusione del bene indicato in parte motiva;
il lotto 2 così come2. per l'effetto, assegna, sub condicione, a Controparte_2 individuato nella relazione del CTU, geom. Per_3 ;
3.pone l'obbligo, a carico della stessa, di effettuare in favore delle altre parti del giudizio, se non già effettuati alla data di emissione del presente provvedimento, il conguaglio, individuato dal ctu (pari ad euro 2.500,00);
4. condiziona sospensivamente l'effetto traslativo al pagamento dei suddetti conguagli;
5.ordina al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, previa esibizione della quietanza liberatoria delle parti aventi diritto al suddetto conguaglio;
7. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido;
8. spese in sede di decisione finale;
9.provvede come da separata ordinanza ai fini del prosequio del giudizio.
Manda alla cancelleria per le dovute comunicazioni.
Brindisi, 10 agosto 2025
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A.I. Natali
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 588/2021 del Ruolo Generale promossa
DA
Codice Fiscale_1 ) E Parte_2 (C.F. (C.F. Parte_1
), rappresentate e difese dagli avv.ti Maria Fontana Vita della Corte e Codice Fiscale_2
Angelo Prete
ATTRICI
CONTRO
'rappresentato e difeso dall'avv. Santo De Prezzo CP_1
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Coccioli Controparte_2 ,
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, le germane Parte_1 e Parte_2
CP_1 econvenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, i sigg.
[...]
Controparte_2 chiedendo di: «i. dichiarare e riconoscere la qualità di eredi legittimi delle parti in causa dei defunti sigg. loro genitori;
ii. Parte_3 e Parte_4 il conferimento nella massa ereditaria del bene immobile ed il ordinare al sig. CP_1
relativo terreno ricevuto in donazione dal de cuius così come da atto di Parte_3
donazione a firma del Notaio Dott. Persona_1 del 05.10.1990, registrato al n. RG. 15542 e
RP. 13712 in data 18.10.1990; iii. determinare, a mezzo di C.T.U., l'esatta consistenza dell'asse ereditario, a norma dell'articolo 556 codice civile, reintegrando nella massa ereditaria anche il bene immobile, con il relativo terreno, ricevuto in donazione dal sig. ; iv. CP_1
determinare, la quota di cui il de cuius poteva disporre liberamente nonché la quota indisponibile;
v. verificare se vi sia stata lesione di quota di legittima in danno delle germane e, in tal caso, ridurre la donazione a firma del Notaio Dott. Persona_1 del 05.10.1990, registrato al N. RG.
15542 e RP. 13712 in data 18.10.1990 assegnando a ciascun erede la quota di riserva;
vi. anche nell'ipotesi in cui non si accerti alcuna lesione di legittima, determinare il valore e la quota di eredità spettante a ciascun erede in considerazione del bene già ricevuto per donazione, in conto legittima ed eventuale eccedenza sulla disponibile, dal sig. CP_1 ; vii. In ogni caso, procedersi con lo scioglimento della comunione ereditaria ed ordinare alla conservatoria dei RR.II. di procedere la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da responsabilità; viii. condannare la sig.ra Controparte_2 al pagamento della somma che giudice riterrà di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per non aver aderito alla mediazione obbligatoria;
ix. emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario».
Esponevano le seguenti circostanze:
erano figli e successori 1. I fratelli " Pt_1 " CP_2eParte_2 CP_1 legittimi dei sig.ri nato a [...] il [...], C.F. C.F. 3 e Parte_3
deceduto in ER in data 24.09.2015 e nata a [...] il [...], Parte_4
e deceduta in ER (BR) in data 12.10.2013; C.F. C.F._4
2. a seguito della morte dei propri genitori (entrambi deceduti ab intestato) erano caduti in successione ed in comunione ereditaria i seguenti beni: casa di civile abitazione sita in ER (BR) alla Via Oria n. 89 identificata al NCEU del
Comune di ER al foglio 10, p.lla 525, sub. 1-2-3, cat. A/2 3° classe, vani 8;
➤ locale garage sito in ER (BR) alla Via Oria n. 87 identificato al NCEU del Comune di
ER al foglio 10, p.lla 525, sub. 4, cat. C/6, classe 3°, mq. 16; casa di civile abitazione sita in ER (BR) alla Via Risorgimento n. 31, identificata al
NCEU del Comune di ER al foglio 10, p.lla 304, sub. 2, cat. A/4, classe 3°, vani 2.5; quota di 1/18 del terreno agricolo a cultura uliveto sito in agro di ER (BR) di mq 5.268, identificato al catasto terreni del Comune di ER al NCEU del Comune di ER al foglio 19,
p.lla 153, are 18.55; terreno agricolo a coltura uliveto sito in agro San PA TI di mq 4.295, identificato al catasto terreni del Comune di San PA TI al foglio 37, p.lla 136, are
42,95;
➤ abitazione (uso stagionale) sita in IA (TA), località Masseria Specchiarica alla Via G.
Pacelli, identificata al NCEU del Comune di IA al foglio 144, p.lla 2178, cat. A/3, classe
3°, vani 4;
➤ terreno agricolo a coltura uliveto sito in agro di IA (TA) di mq. 5.615, riportato al catasto terreni al foglio 39, p.lla 82, are 23.87;
➤ terreno agricolo a coltura seminativo sito in agro di VE (TA) di mq. 16.89, riportato al catasto terreni al foglio 17, p.lla 34, are 16.89; terreno agricolo seminativo sito in agro di LI TI (LE) di mq.
3.560 riportato al catasto terreni al foglio 6, p.lla 413, are 10.66;
3. quando era in vita, il sig. Parte_3 donava "in conto della futura successione, da imputarsi alla legittima e, per l'eventuale eccedenza, alla disponibile” al suo primogenito
CP_1 la piena proprietà di:
➤ locale garage ad uso attrezzi agricoli sito in ER (BR) alla Via Tripoli n. 13 identificato al
NCEU del Comune di ER al foglio 10, p.lla 983, di mq. 55, con annesso terreno di mq. 380, giusta atto di donazione a firma del Notaio Dott. Persona_1 del 05.10.1990, registrato al
N. RG. 15542 e RP. 13712 in data 18.10.1990. Al fine di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria le sig.re Parte_1 intraprendevano il presente giudizio (fallito il tentativo di definire la e Parte_2
questione in sede di mediazione), atto altresì a determinare la quota di loro spettanza ex lege quali legittimari e che tenesse presente, ai fini del calcolo della quota di riserva a ciascun erede spettante, della donazione ricevuta dal sig. CP_1
,Si costituivano in giudizio sia il sig. con il patrocinio dell'avv. Santo de CP_1
Prezzo, che la sig.ra Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Sandro Coccioli chiedendo,
,
entrambi, lo scioglimento della comunione ereditaria sulla scorta delle proprie ragioni.
All'esito della prima udienza del 26.05.2021 (svolta in modalità cartolare), il Giudice istruttore all'epoca dr. Fiorella assegnava alle parti termini ex art. 183 c.p.c. per lo scambio di memorie e rinviava la causa all'udienza del 24.11.2021.
Scambiate le memorie istruttorie, con provvedimento del 24.11.2021 emesso all'esito dell'udienza cartolare del 24.11.2021, questo (cui era stato assegnato il procedimento) ammetteva la CTU e rinviava la causa per il giuramento del consulente, all'uopo nominato, Ing.
Persona_2 e per la formulazione dei quesiti al 27.04.2022. '
Pervenuta la rinuncia all'incarico da parte dell'Ing. Per_2, con provvedimento del 21.12.2021 veniva nominato altro consulente, Geom. Persona_3
Nelle more, con istanza depositata telematicamente del 21.12.221 il sig. CP_1 chiedeva un'anticipazione dell'udienza del 27.04.2022 "per consentire al più presto l'operosità del Ctu nominato, affinché si adoperi, preliminarmente e soprattutto, a ricercare una soluzione conciliativa della divisione ereditaria".
In accoglimento della suddetta istanza, con provvedimento del 13.01.2022, questo Giudice confermava l'udienza fissata e, al contempo, autorizzava il Ctu ad "iniziare l'attività conciliativa richiesta".
Prestato telematicamente il giuramento di rito (con comunicazione del 14.01.2022), il CTU si rendeva disponibile “ad esperire tentativo di bonario componimento della controversia, previa visione degli immobili che compongono l'asse ereditario" e fissava l'inizio delle operazioni peritali attinenti all'incarico chiedendo temine di 60 giorni per "la notifica alle parti della bozza di relazione".
Indi, con atto depositato in data 20.01.2022 la deducente difesa provvedeva alla nomina del proprio consulente di parte, geom. Persona_4 che, nell'interesse delle sigg. Parte_1
[...] e Parte_2 partecipava alle operzioni peritali. "
All'udienza del 27.04.2022, svolta in modalità cartolare, l'On.le Giudice dr. Natali presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti e del fallito tentativo di conciliazione esperito dal ctu, rinviava la causa per la comparizione personale delle parti all'udienza del 22.06.2022 (poi differita al 23.06.2022).
Seguivano le udienze del 28.09.2022 e del 13.10.2022 per medesimi incombenti;
alla successiva udienza del 26.01.2023 le parti rilevavano che dagli accertamenti peritali era emersa la presenza di un'unita abitativa irregolare tra i cespiti ereditari e, pertanto, chiedevano al Giudice di incaricare il ctu a rielaborare un nuovo progetto divisionale con esclusione del suddetto bene;
in accoglimento di tale richiesta, il dr. Natali autorizzava il geom. Per_3 a redigere il nuovo progetto e rinviava la causa al 22.03.2023 (poi differita al 24.03.2023) e che veniva rinviata al 24.05.2023 per i medesimi incombenti.
All'udienza del 24.05.2023, la prte attrice rilevava a verbale le criticità del nuovo progetto divisionale redatto e depositato dal ctu;
in particolare, contestava come la quota indicata con il n. 4 (rappresentata dalla porzione Nord Est del fabbricato a p.t. sito in ER alla via Oria) fosse stata sovrastimata e, soprattutto, fosse indivisibile dal resto del fabbricato (indicato come quota n. 3); inoltre, rilevava come da un punto di vista strettamente procedurale - la CTU era
-
stata disposta, a seguito di istanza del sig. al solo fine di valutare la possibilità CP_1
,
di un bonario componimento della causa senza formulazione di specifici quesiti e senza la concessione ed assegnazione di termini per osservazioni. Indi chiedeva termine di almeno 60 giorni per depositare osservazioni alla perizia suppletiva redatta dal CTU. La causa veniva quindi rinviata al 14.12.2023 (poi differita al 19.12.2023) assegnando alle parti termine di 60 giorni prima di tale udienza per eventuali osservazioni alla perizia suppletiva redatta dal CTU ed assegnando termine sino a 30 giorni prima per repliche del ctu e deposito.
All'udienza del 19.12.2023, parte attrice riportandosi alle osservazioni critiche del
12.10.2023, ha impugnato e contestato le risultanze della ctu suppletiva, rilevando, ancora una volta, come l'attribuzione della quota indicata con il n. 4 (ex quota n. 3 del primo progetto divisionale v.si allegato b), anche a seguito di sorteggio, ad una delle parti in causa, sarebbe ingiustamente penalizzante per la stessa. La stessa rilevava che il cespite costituito dall'intera abitazione di Via Oria in ER (BR) poteva soltanto essere alienato come unico lotto;
chiedeva ed insisteva, quindi, per la vendita di tutti gli immobili in ragione della non fattibile divisibilità degli stessi in quote omogenee.
La difesa del sig. CP_1 si rimetteva alle determinazioni del Giudice e la difesa della
Controparte_2 chiedeva disporsi la comparizione personale delle parti al fine di sig.ra disporre l'assegnazione degli immobili.
La causa veniva rinviata all'08.02.2024 per la comparizione personale delle parti e, per i medesimi incombenti, alle successive udienze dell'11.04.2024, del 12.09.2024 e del
27.11.2024.
All'udienza del 13.02.2025 le parti comparivano personalmente e rinunciavano alla richiesta di scioglimento della comunione limitatamente al cespite in IA, sito in località
"Specchiarica" della frazione di San Pietro in Bevagna perché non in regola dal punto di vista urbanistico e concordavano circa lo scioglimento della comunione ereditaria degli altri cespiti;
pertanto, questo Giudice rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 aprile 2025.
All'udienza del 10 aprile 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rinviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale all'udienza del
12.06.2025 assegnando alle parti trine sino a 5 giorni prima per il deposito delle note conclusive. In via preliminare, deve dichiararsi l'estraneità al pronunciando scioglimento della comunione del cespite in IA, sito in località "Specchiarica" della frazione di San Pietro in Bevagna perché non in regola dal punto di vista urbanistico. D'altronde, le parti hanno implicitamente rinunciato alla domanda proposta in relazione al suddetto cespite.
Ciò premesso, ha dedotto parte attrice che la relazione peritale del 22.04.2022 e la relazione suppletiva del 27.02.2023 (che stralciava dall'asse ereditario l'immobile non regolare), entrambe a firma del geom. Per_3 non avrebbero adeguatamente tenuto conto del fatto che la quota indicata con il n. 4 della ctu suppletiva (ex quota n. 3 del primo progetto divisionale) penalizzerebbe ingiustamente ed illegittimamente il condividente che dovesse esserne- assegnatario, anche a seguito di eventuale sorteggio.
Precisamente, afferma la convenuta, detta quota racchiude la porzione Nord-Est del fabbricato a piano terra di via Oria in ER (BR) che sarebbe, di fatto, oggettivamente, indivisibile dal resto del fabbricato, a meno di non voler attribuire ad alcuno dei coeredi una porzione di fabbricato a "zig-zag" inutilizzabile, inaccessibile, inservibile ed invendibile.
Oltretutto, sulla scorta di quanto osservato dal ctp di parte attrice, geom. Persona_4 nelle osservazioni del 12.03.2023, il valore attribuito dal CTU a tale porzione di immobile sarebbe stato sovrastimato. Infatti, il geom. Per_3 non avrebbe tenuto conto dei costi per la realizzazione delle importanti modifiche che sarebbero necessarie per rendere indipendenti le due porzioni del fabbricato di Via Oria (che graverebbero la massa): da una stima sommaria, si renderebbe necessario modificare l'impianto elettrico e l'impianto idrico-fognario, effettuare il cambio di destinazione d'uso del vano cucina e del vano garage (con tutto iter burocratico da seguire) e dividere strutturalmente l'immobile.
Sulla scorta di ciò, parte attrice insisteva affinchè si procedesse con lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni relitti indicati in atti (ad eccezione del cespite espunto, ovvero del fabbricato sito in IA alla località “Specchiarica” di San Pietro in Bevagna) disponendone la vendita con ogni onere e spesa a carico della massa ereditaria.
Ciò premesso, la richiesta attorea non può essere accolta.
1.I criteri di scioglimento della comunione nel caso di richiesta di assegnazione. La vendita della res quale extrema ratio
Infatti, diversi sono gli approdi della Suprema Corte che ha cercato di chiarire, appunto, quale criterio dovesse adottare il giudice della divisione all'atto dell'assegnazione dell'immobile non comodamente divisibile a uno piuttosto che ad altri condividenti che ne facessero parimenti richiesta;
così al fine di decidere fra l'attribuzione della res a uno dei coeredi e la vendita del compendio immobiliare.
Peraltro, tali principi sono stati enunciati in sede di divisione ordinaria, in particolare, in materia di comunione ereditaria, ma per la loro ragionevolezza sono mutuabili per la
-
divisione endoesecutiva, così come per la richiesta di assegnazione che avvenga in seno ad un'esecuzione immobiliare. Orbene, l'art. 720 c.p.c. prevede che qualora nell'eredità vi siano immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intera sostanza non possa effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto. Sembra che il legislatore abbia posto un ordine di preferenza tra i vari criteri enucleati:
a) in primo luogo, l'attribuzione in favore del condividente con la quota maggiore;
b) in mancanza, l'assegnazione a beneficio due o più condividenti che ne facciano congiuntamente richiesta;
-c) per ultimo, se nessuno dei condividenti è disposto - anche con altri a farsi assegnatario del bene, soccorrerà il principio della vendita all'incanto.
La ragione di tale ordine di preferenza è da ricercarsi nel principio del favor divisionis che altro non è che l'applicazione di una regola generale evincibile dalle norme in tema di proprietà all'interno del codice civile da cui sembra emergere l'opzione preferenziale, espressa dall'ordinamento, per le situazioni di proprietà individuale piuttosto che di comproprietà e comunione, favorendo pertanto la volontà dei comproprietari di sciogliere il vincolo che li tiene uniti su uno o più immobili addivenendo a definitiva divisione (v. Cass. civ., 4 luglio
2008, n. 8827, secondo cui in tema di divisione, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l'immobile comune non comodamente divisibile salvo ragioni di opportunità, ravvisabili nell'interesse comune dei condividenti - va attribuito al condividente titolare della quota maggiore e non ai condividenti che ne abbiano fatto richiesta congiunta e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista).
Tuttavia, il giudice della nomofilachia, smussando il rigore del criterio dettato dal codice e secondo un approccio, teso a valorizzare le peculiarità del caso di specie, ha tenuto conto anche di altre circostanze e istanze di tutela che, via via, emergevano dall'analisi dei casi concreti. Istanze di tutela cui la mutata sensibilità del corpo sociale così come il mutato quadro costituzionale imponevano di riconoscere rilievo.
Pertanto, ha, in parte, mitigato la rigida tassonomia codicistica dei criteri di assegnazione del bene in comunione sopra citati, implementando i margini di discrezionalità valutativa del giudicante, cui si e' riconosciuto il potere di valutare la specificità della situazione concreta, così da consentirgli di selezionare il criterio di attribuzione più consono alla singola fattispecie. Ciò, ovviamente, salvo l'obbligo di un'adeguata motivazione, ovvero sufficientemente circostanziata e non apparente>>.
A titolo semplificativo, si e' affermato che, nell'ipotesi di quote uguali sul bene immobile non comodamente divisibile e di contestuale richiesta di assegnazione da parte di più condividenti, spetta al giudice scegliere sulla base di ragioni di opportunità e convenienza e che il criterio della vendita all'asta possa soccorrere soltanto in assenza di queste ultime, restando in ogni caso escluso che il bene possa essere assegnato a colui che, rispetto al prezzo di stima, ha proposto la cifra più alta non essendo il procedimento divisionale una gara tra i condividenti (Cass. civ. 19 maggio 2015, n. 10216).
Così Cass. civ. 17 luglio 2014, n. 16376 ha enunciato il principio per cui, nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano uguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente avente diritto alla maggior quota), il giudice ha un potere perfettamente discrezionale nella scelta del condividente al quale assegnarlo.
Potere che incontra il solo limite di un'adeguata esplicitazione dell'iter motivazionale, ovvero delle ragioni per cui ha ritenuto di preferire uno dei condividenti rispetto all'altro.
Il principio e' stato ribadito anche di recente, a dimostrazione della costanza del trend evolutivo (v.Cass. civ., 22 agosto 2018, n. 20961, secondo cui l'art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più potere discrezionale di immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge condividente titolare derogare al criterio della preferenziale assegnazione al della maggior quota>>).
Peraltro, tale discrezionalità non subisce alcuna limitazione nemmeno quando la scelta vada effettuata tra il singolo titolare della quota maggiore e, congiuntamente, gli altri titolari delle quote inferiori, che sommate tuttavia superano la prima;
in tal caso, pur trovando preferibilmente applicazione il principio del "favor divisionis" (poiché la richiesta avanzata dal titolare della quota maggiore determinerebbe l'immediato scioglimento della comunione), vengono fatte salve le ragioni di opportunità, che devono essere esplicitate dal giudice di merito, quando ritenga di procedere all'assegnazione congiunta del bene>>.
Peraltro, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'eventuale decisione del giudice di merito di discostarsi dall'ordine di preferenza stabilito dal codice civile, ove congruamente e logicamente motivato, non può costituire oggetto di gravame in sede di Cassazione che è esclusivamente giudice di legittimità chiamato a dirimere questioni
-
interpretative sulla legge -
Vengono, dunque, riconosciuti ampi margini alla valutazione in concreto delle singole circostanze che potrebbero portare il giudice anche a disattendere il criterio della maggior quota magari per preferire, invece, colui che come nel caso di specie - risulta non essere già
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titolare di altra casa di abitazione.
Si e' transitati, dunque, a dispetto del dato normativo che sembrerebbe additare, con carattere imperativo, il criterio della maggior quota, ad una valutazione case by case delle singole fattispecie.
Ciò, nella logica di un'interpretazione evolutiva e in sintonia, peraltro, con i valori costituzionale della Persona, che potrebbero indurre a riconoscere priorità a chi tra i condividenti sia sprovvisto di altra casa di abitazione.
Peraltro, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'eventuale decisione del giudice di merito di disattendere la tassonomia legale>>, se supportato da idonea motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità, ma rimane censurabile in sede di merito, quindi, da parte del giudice dell'appello.
Quanto alle censure all'operato del ctu, la relazione peritale appare esente da vizi evidenti sotto il profilo dei criteri utilizzati e dei relativi procedimenti applicativi.
D'altronde, il fatto che si renda necessario modificare l'impianto elettrico, nonchè quello idrico-fognario, così come effettuare il cambio di destinazione d'uso del vano cucina e del vano garage, non paiono, obiettivamente, di ostacolo ad una comoda divisibilità, specie, nella prospettiva di quell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata e rispettosa del diritto di Proprietà, già evidenziata.
2.Il caso di specie
Delineate le coordinate concettuali e giuridiche della materia, nella fattispecie concreta, si ha un'ipotesi di contitolarità del bene in capo a una pluralità di soggetti e la richiesta di assegnazione viene da uno solo di essi, a fronte di parte attrice che insiste nella vendita.
Nel contraddittorio delle parti, si e' avuto modo di appurare che la convenuta
[...] con i genitori,CP_2 nubile, è sempre vissuta, in ER in via Oria 89, a casa "
provvedendo, peraltro, in considerazione del suo stato giuridico, ad accudirli.
Invero, deve ritenersi che la richiesta di assegnazione del coerede vada accolta.
In primis, e' lo stesso dato testuale della norma che impone di dare preferenza alla richiesta di assegnazione del o dei coeredi, riservando alla vendita il ruolo di extrema ratio, ammissibile solo in assenza di una richiesta di attribuzione dei compartecipi della comunione.
Ciò, in quanto il legislatore codicistico del '42 ha preferito accordare al coerede una tutela di tipo reale, mediante il conseguimento del dominium sulla res, in luogo di quella monetaria o per equivalente.
Ciò premesso, non può obliterarsi come la convenuta in tale immobile abbia, da sempre, abitato, facendone il proprio domicilio e il luogo di estrinsecazione della propria Personalità.
In considerazione di questo legame qualificato e dell'idoneità della res a soddisfare il bisogno abitativo della convenuta, nonché della paventata (e non contestata) indisponibilità della stessa della liquidità necessaria a procedere all'acquisto dell'intero immobile (così come, verosimilmente, a procacciarsi altra abitazione) deve considerarsi non accoglibile l'antagonista richiesta di vendita sul mercato.
D'altronde, l'interpretazione delle norme in materia nel senso di una necessaria preferenza per l'attribuzione in favore del comproprietario in luogo dell'alternativa della liquidazione coattiva, non può non risentire della nuova fisionomia acquisita dal diritto di proprietà a seguito della entrata in vigore della Cedu. Cedu che lo eleva a diritto fondamentale della
Persona, sdoganandola dalla veste di diritto funzionalizzato al conseguimento dell'utilità sociale che gli aveva conferito la Costituzione, relegandolo, al contempo, nell'ambito della disciplina dei rapporti economici e sociali. Sintomatici di questa nuova veste sono in ambito espropriativo, da una parte, la priorità della Pt_5 per il risarcimento in forma specifica e, dunque, per la restituzione;
dall'altra, la necessità di una motivazione rafforzata ogniqualvolta la PA, impossessatisi per fini di pubblica utilità di un bene, decida di ricorrere allo strumento dell'acquisizione ex nunc di cui all'art. 42 bis Cost.
Nè, invero, può ritenersi la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria, anche in considerazione dell'offerta minima, prevista per la prima asta competitiva e ammissibile con una decurtazione del 25 per cento rispetto al prezzo, posto a base della procedura di alienazione coattiva;
nonché della nota crisi del mercato immobiliare brindisino che implica, spesso, la totale svendita>> degli immobili offerti sul mercato tramite le procedure competitive.
Dunque, alla convenuta deve essere assegnato il lotto, costituito dalla porzione a nord ovest del fabbricato in ER via Oria 89, piano terra, censito, per l'intero, al Catasto del Comune di
ER al Foglio 10, Particella 525, Subalterni 1, 2 e 3.
Premessa l'assegnazione della predetta quota alla convenuta, delle altre, in difetto di una similare richiesta, deve essere disposta la vendita.
3. La quota del convenuto CP_1
CP_1Parimenti devono convenirsi le conclusioni del ctu circa la quota da attribuirsi al
[...] La formazione di tale quota muove dalla previa collazione del locale a p.t. con annessa area di pertinenza ricevuto da per donazione paterna, giusto atto per notaioCP_1
Persona_1 del 05/10/1990, di originaria consistenza pari a mq. 55, con annessa area scoperta di mq. 380 circa, ed attualmente censito nel N.C.E.U. con i seguenti dati derivanti da denuncia di variazione del 28/05/2013 foglio 10, pc. 983, Sub. 1, categ. C/6, mq. 25, Rc. €
52,94.
Riferisce il ctu che all'atto della donazione (anno 1990) detto locale era un "rustico edilizio" utilizzato dal padre degli odierni condividenti come locale per deposito attrezzi agricoli, quindi privo di ogni e qualsivoglia opera di rifinitura, quali intonaco, pavimento, impianto elettrico e idonei infissi. Il valore da attribuire a detta consistenza urbana è da quantificare adottando il parametro estimativo unitario che attiene al costo di costruzione di un rustico edilizio, ossia pari ad € 400,00/mq., tenuto conto della sua ubicazione e delle buone condizioni statiche strutturali. Il terreno annesso viene valutato con il parametro medio di € 100,00/mq. e pertanto il valore complessivo della donazione che CP_1 ha ricevuto dal padre si quantifica come segue: - vano garage allo stato rustico: mq. 55 x € 400,00/mq. = € 22.000,00 - terreno libero di pertinenza: mq. 380 x € 100,00/mq. = € 38.000,00 Totale valore = € 60.000,00.
Pertanto, in virtù della predetta attribuzione, il convenuto rimane creditore, verso la massa, del residuo importo di euro 2500.00.
4. Le domande pretese della sig.ra Controparte_2
Controparte_3 ha asserito di aver provveduto da sola, senza l'aiuto dei La convenuta fratelli, ad ogni necessità del padre e della madre con i quali conviveva, sgravando le sorelle
(che vivevano altrove) da ogni incombenza ed impegno. Da ciò la sua richiesta del riconoscimento di un "contributo indennitario mensile".
Così la convenuta ha proposto domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta in favore dell'attrice. In via pregiudiziale, le domande sub C), D) ed E) formulate dalla convenuta devono ritenersi inammissibili, perché affette da tardività, essendo la costituzione avvenuta il 17.05.2021 e, dunque, senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 167 c.p.c.
5. Sulle spese e competenze di lite
Le spese saranno liquidate in sede di decisione finale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A.I. Natali, non definitivamente pronunciando nella causa così come proposta in epigrafe:
1. accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione connessa all'eredita' di Parte_3 Parte_4 con '
esclusione del bene indicato in parte motiva;
il lotto 2 così come2. per l'effetto, assegna, sub condicione, a Controparte_2 individuato nella relazione del CTU, geom. Per_3 ;
3.pone l'obbligo, a carico della stessa, di effettuare in favore delle altre parti del giudizio, se non già effettuati alla data di emissione del presente provvedimento, il conguaglio, individuato dal ctu (pari ad euro 2.500,00);
4. condiziona sospensivamente l'effetto traslativo al pagamento dei suddetti conguagli;
5.ordina al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, previa esibizione della quietanza liberatoria delle parti aventi diritto al suddetto conguaglio;
7. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in solido;
8. spese in sede di decisione finale;
9.provvede come da separata ordinanza ai fini del prosequio del giudizio.
Manda alla cancelleria per le dovute comunicazioni.
Brindisi, 10 agosto 2025
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI