Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 5431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5431 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 28250/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28250 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA nato a [...] l'[...] ed ivi residente in Parte_1
Napoli alla Via Dalmazia, 11, C.F. , elett.te dom.to in C.F._1
Napoli al Vico Cacciottoli n° 58, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Raniero
Antino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE -
E con sede in GL NE (TV) alla via Controparte_1
Marocchessa n. 14 (C.F. ) in persona dell'amministratore P.IVA_1
delegato e legale rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione
Campania dall' alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Napoli alla via G. Filangieri n. 21, giusta procura in atti;
APPELLATA –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11247/2021 resa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data 19.4.2021;
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
4.2.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e convenivano in Parte_2 Parte_3 giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore la Parte_1
quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Controparte_1
Gestione del F.G.V.S., deducendo: - che il giorno 14/10/2013 alle ore 16.38 circa, mentre il figlio minore attraversava la Via A. Crispo in Napoli, adeguatamente vigilato, riportava lesioni personali in seguito all'investimento da parte di un ciclomotore che, a seguito di un'azzardata ed imprudente manovra di sorpasso di un motoveicolo compiuta a velocità sostenuta nel proprio flusso di marcia, lo faceva rovinava al suolo alla propria destra;
- che il conducente del ciclomotore, dopo l'investimento, si allontanava dal luogo del sinistro impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa.
Chiedeva, pertanto, la condanna della quale Impresa Controparte_1
Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., previa declaratoria di responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella produzione dell'evento per cui è causa, al risarcimento dei danni subiti oltre interessi e svalutazione monetaria, nei limiti di € 20.000,00.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese.
In corso di giudizio, raggiunta la maggiore età, spiegava Parte_1
intervento volontario facendo proprie le conclusioni degli attori.
Escusso il teste ed espletata la CTU, il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo non raggiunta con sufficiente certezza la prova del fatto, compensando le spese di lite.
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Pertanto, contro la sentenza di primo grado, ha proposto appello Pt_1 chiedendone l'integrale riforma per non aver il Giudice di Pace
[...]
correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto, vinte le spese del doppio grado.
Si è costituita anche in questo giudizio la quale Impresa Controparte_1
Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., eccependo l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di I grado, con ordinanza del 5.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sè favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alterativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 287 cod. ass., il per il tramite della relativa compagnia di Controparte_3
assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate
(Cass. n.10609/2001).
L'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato impone un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta
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dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n.12304/2005;
Cass. n.10484/2001; Cass. n.10762/1992). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da 'veicolo non identificato' non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo nel corso dell'intera vicenda.
Su tale profilo, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, non incide, se non unitamente ad altri elementi, la presentazione o meno della denuncia da parte dell'attore. Invero, 'in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo peraltro la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro' (Cass. n.15659/2017). Da ultimo è stato puntualizzato che 'in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n.
990 del 1969 ('ratione temporis' applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non
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identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima' (Cass. n.9873/2021).
Ciò posto, non è, pertanto, dirimente la circostanza che l'appellante abbia o meno sporto denuncia querela contro ignoti, al fine di giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Tanto premesso, la sentenza di primo grado va confermata alla luce delle condivisibili argomentazioni esplicitate dal giudice di primo grado e di quelle ulteriori di cui di seguito.
E' consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. 8/08/2019, n.
21187).
Sono, infatti, riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass.
23/01/2014, n. 1359).
Il Tribunale ritiene di condividere le ragioni per cui il Giudice di Pace ha ritenuto inattendibile la testimonianze resa dall'unico teste escusso in considerazione della genericità delle dichiarazioni fornite e soprattutto della
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circostanza della incompatibilità della deposizione con la documentazione versata in atti.
Sebbene il teste escusso abbia confermato la dinamica riportata nell'atto di citazione, non si può non tenere conto del referto medico di pronto soccorso, contenente le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, in cui viene riportato dal sanitario di turno “incidente sportivo”; referto che risulta sottoscritto da che accompagnava il minore. Controparte_4
Ora, deve ritenersi che le dichiarazioni rese al personale medico, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscano confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente
(cfr. Cass. Civ. 29316/2008; Cass. Civ. 15849/2001; Cass. Civ. n.
1085/2000; Cass. Civ. 3309/1997).
Peraltro, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo può costituire mezzo di prova sul quale il giudice può formare il proprio convincimento anche in via esclusiva (Cass. Civ. sez lav. 12463/2003).
Ciò vale con riferimento all'apprezzamento delle dichiarazioni rese dall'attore nell'immediatezza del fatto mentre va da sé che il referto di pronto soccorso redatto da un medico facente parte del S.S.N. ha valore di atto pubblico facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese (cfr. ad es. Cass. Civ. sez. lav. n.
5000/1999).
Nella specie, alle dichiarazioni rese dall'appellante al personale medico va assegnato valore probatorio privilegiato stante la loro spontaneità e la circostanza che sono state effettuate nell'immediatezza dei fatti nonché sottoscritte da alla quale era stato affidato il bambino e Controparte_4
che avrebbe ben potuto chiedere di rettificare quanto riportato nel referto qualora lo avesse ritenuto erroneo.
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Deve, quindi, ritenersi provato che, nell'immediatezza dei fatti, l'appellante o chi per esso dichiarò al personale medico di aver subito un incidente sportivo, senza far alcun riferimento ad un investimento stradale.
Non si ritiene rilevante la circostanza che nella denuncia querela venga poi indicato che “il dottore del P.S. nel stilare il referto scriveva incidente sportivo anziché investimento (forse tratto in inganno dal pantaloncino e dalla maglietta da calciatore)” in quanto tale dichiarazione è stata resa dai genitori del Liquore, all'epoca dei fatti minore, in data 15.10.2013 e dunque il giorno successivo all'infortunio e non nell'immediatezza dei fatti.
Alla luce di quanto sopra esposto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente fornita dal testimone appare scarsamente attendibile poiché non in linea con la ricostruzione dell'accaduto operata dagli accompagnatori del minore al Pronto Soccorso.
Dall'istruttoria di primo grado è emerso, pertanto, come il quadro fattuale sia rimasto assolutamente incerto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass.
18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata (come nel caso di specie), la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016).
Orbene, non avendo la proposto appello incidentale sul capo CP_1
della sentenza in cui il GDP ha compensato le spese di lite, la sentenza va interamente confermata anche in punto di spese.
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Per il presente grado di giudizio, invece, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (giudizi davanti al Tribunale valore della controversia sino ad € 26.000,00, eliminando la fase istruttoria che non è stata svolta).
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla datadi entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli, n. 11247/2021, depositata il 19.4.2021, nei confronti della società , nella qualità di Controparte_1
impresa designata dal FGVS, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio in favore della società Controparte_1
nella qualità di impresa designata dal FGVS che si liquidano in €
1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 31.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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