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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1688/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Dimartino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Pia
Nicosia, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
18.12.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Ragusa il 13.07.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte I, dell'anno 2012, in regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 27.07.2012); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 01.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi, che già vivono in abitazioni diverse, si obbligano al mutuo rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credono, eventualmente anche all'estero;
2) il figlio minore, , verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Persona_2 collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
Parte_2
3) tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) del figlio minorenne verranno prese concordemente dai genitori;
4) il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio tre giorni alla settimana, da concordare preventivamente tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative dello stesso e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio;
5) inoltre, il figlio trascorrerà, a settimane alterne, il week-end con il padre (dalle ore 15:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica), da concordarsi tra i genitori preventivamente, tenuto conto degli impegni e delle esigenze di entrambi e del minore;
6) il padre collaborerà all'educazione ed allo sviluppo del figlio minore. Parte_1
7) Per quanto concerne le festività, queste saranno trascorse dal minore, compatibilmente con le esigenze e l'età dello stesso, alternativamente con entrambi in genitori.
8) Ulteriori momenti di visita potranno essere liberamente concordati tra i genitori previo accordo tra gli stessi e sempre compatibilmente con le esigenze e l'età del minore.
9) Le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione del figlio verranno assunte dal genitore presso il quale le stesse al momento si trovano. Le decisioni di straordinaria amministrazione saranno prese dai genitori di comune accordo, salvo comprovate urgenze che dovranno, comunque, essere comunicate all'altro genitore con immediatezza;
10) il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno 30 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00), per il figlio, a titolo di assegno di mantenimento in favore dello stesso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie da documentare.
11) Essendo entrambi i coniugi percettori di redditi propri, rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni qualsivoglia assegno di mantenimento;
12) i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, al di fuori delle pattuizioni sopra indicate.
che l'udienza di comparizione del dì 18.12.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniu gi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile a Ragusa in data 13.07.2012, con atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 18, parte I, dell'anno 2012;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1688/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Dimartino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Pia
Nicosia, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
18.12.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Ragusa il 13.07.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte I, dell'anno 2012, in regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 27.07.2012); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 01.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi, che già vivono in abitazioni diverse, si obbligano al mutuo rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credono, eventualmente anche all'estero;
2) il figlio minore, , verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Persona_2 collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
Parte_2
3) tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) del figlio minorenne verranno prese concordemente dai genitori;
4) il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio tre giorni alla settimana, da concordare preventivamente tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative dello stesso e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio;
5) inoltre, il figlio trascorrerà, a settimane alterne, il week-end con il padre (dalle ore 15:00 del sabato sino alle ore 21:00 della domenica), da concordarsi tra i genitori preventivamente, tenuto conto degli impegni e delle esigenze di entrambi e del minore;
6) il padre collaborerà all'educazione ed allo sviluppo del figlio minore. Parte_1
7) Per quanto concerne le festività, queste saranno trascorse dal minore, compatibilmente con le esigenze e l'età dello stesso, alternativamente con entrambi in genitori.
8) Ulteriori momenti di visita potranno essere liberamente concordati tra i genitori previo accordo tra gli stessi e sempre compatibilmente con le esigenze e l'età del minore.
9) Le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione del figlio verranno assunte dal genitore presso il quale le stesse al momento si trovano. Le decisioni di straordinaria amministrazione saranno prese dai genitori di comune accordo, salvo comprovate urgenze che dovranno, comunque, essere comunicate all'altro genitore con immediatezza;
10) il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno 30 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00), per il figlio, a titolo di assegno di mantenimento in favore dello stesso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie da documentare.
11) Essendo entrambi i coniugi percettori di redditi propri, rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni qualsivoglia assegno di mantenimento;
12) i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, al di fuori delle pattuizioni sopra indicate.
che l'udienza di comparizione del dì 18.12.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniu gi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile a Ragusa in data 13.07.2012, con atto trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 18, parte I, dell'anno 2012;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti