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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI _________________________________________________ QUARTA SEZIONE-
SENTENZA DEL 27/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del giudice dott.ssa Assunta Napoliello, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2728 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: contratti bancari vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Attore Contro
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 esa d Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione, notificato il 29.11.2019, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
o i i Parte_15 Controparte_3 al n. RG n. 491/2020).
[...] erno attore (giudizio separato con ordinanza resa in data 25.02.2021) riferiva di essere titolare del conto corrente Consumatori n. 069/01001968 e del conto deposito titoli n. 00069/0000020020885 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- a dicembre 2008 n. 100 azioni pari ad € 915,00;
- a febbraio 2009 n.
1.064 azioni pari ad € 8.831,20;
- ad ottobre 2009 n. 500 azioni pari ad € 4.575,00;
- a gennaio 2013 € 13.178,80 per obbligazioni poi convertite dalla banca a settembre 2014 in n.
1.542 azioni;
- a luglio 2013 n. 500 azioni pari ad € 4.765,00;
- a settembre 2014 n.
1.402 azioni pari ad € 11.216,00. In totale, venivano addebitati € 43.481,00 per l'acquisto di azioni. Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Riferiva di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 13.05.2019 (all. n. 61 fasc. attore), copia della documentazione, in precedenza non consegnata, richiesta successivamente riscontrata dalla banca con invio di copia della documentazione richiesta. Eccepiva la nullità delle operazioni, nello specifico di € 29.786,20 per titoli azionari ed € 13.178,80 per obbligazioni, ai sensi dell'art. 23 TUF, per mancata sottoscrizione e consegna del contratto quadro, nonché la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio dell'attore, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
inoltre, che la banca, in sede di vendita delle obbligazioni, aveva omesso di informare gli investitori circa la facoltà della banca di conversione delle obbligazioni in azioni, con conseguente mutamento del rischio in capo agli investitori;
che le obbligazioni subordinate, la cui vendita era stata condizionata alla partecipazione all'aumento di capitale del 2014, comportavano un rischio assimilabile a quello delle azioni, rischio del quale gli investitori non erano stati adeguatamente informati. In particolare, in relazione al profilo di rischio attribuito all'attore, evidenziava che gli era stato attribuito un profilo di rischio medio-alto, senza fornire adeguate informazioni circa gli effettivi rischi dei titoli, nonostante l'attore sia invalido al 100%, affetto da una grave patologia genetica e dal questionario Mifid, compilato nel 2008, emergeva la sua volontà di proteggere il capitale investito senza accettare alcuna perdita di risparmi. Contestava la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della comunicazione n. CP_4 CP_4 9019104/200 Concludeva, quindi, chiedendo la nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto quadro, con conseguente condanna della alla restituzione del capitale investito, Controparte_3 pari complessivamente a € e per obbligazioni convertibili, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per grave inadempimento della banca convenuta, quantificato nella somma complessiva di € 43.481,00 per titoli azionari e per obbligazioni convertibili, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In ulteriore subordine, chiedeva di accertare il grave inadempimento da parte della banca agli obblighi contrattuali in relazione al servizio di consulenza, con conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 48.583,94, pari a quanto l'attore avrebbe incassato se avesse venduto i titoli nell'anno 2015, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con comparsa del 11.02.2020 si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_3 l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti tanto dall'odierno attore quanto dagli altri investitori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che attraverso la compilazione dei questionari di profilatura (all. n. 20 Parte_1 fasc. convenuta), o alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel periodo 2007 - 2015, tutti gli investitori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi inoltre illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. n. 33, 39 e 40 fasc. convenuta). Precisava che l'odierno attore aveva effettuato, nel corso degli anni, le seguenti operazioni di investimento:
e che aveva periodicamente ricevuto gli e/c, senza mai muovere alcuna contestazione e, in ogni caso, aveva incassato € 888,02 a titolo di dividendi ed € 1.105,42 a titolo di cedole. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore a dicembre 2009. Evidenziava, poi, che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Riteneva la non applicabilità della Comunicazione Consob n. 9019104, in quanto riferita a titoli di natura differente, quali obbligazioni bancarie strutturate, derivati OTC e polizze vita, affermando il rispetto di quanto prescritto dalla Comunicazione circa gli obblighi informativi. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, l'attore, prendendo atto della ricostruzione effettuata dalla banca convenuta, aderiva alla quantificazione del capitale complessivo investito pari ad € 42.651,00 per n.
5.098 azioni, di cui chiedeva la ripetizione anche a titolo di risarcimento del danno. Tenuto conto del comportamento di controparte in ordine al pagamento delle obbligazioni, restringeva l'oggetto del giudizio alle sole azioni della addebitate. CP_3 Con ordinanza del 25.02.2021, resa nel procedimento principale RG n. 491/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 2728/2021 e qui esaminata. Parte_1 Infondata è l'eccezione di prescrizio dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la violazione CP_4 da parte della di tutta una serie di obblighi inform relazione alla determinazione del CP_3 prezzo dell'azi el corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque CP_3 nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, co precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (29.11.2019) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 06.09.2019 (all. n. 16 fasc. attore). Preso atto della reiterazione, in comparsa conclusionale, da parte dell'attrice, della sola domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, quantificato in € € 40.311,63, con espressa rinuncia alle altre domande precedentemente formulate, oggetto di delibazione rimane la domanda di risarcimento come riformulata. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver agito secondo la diligenza CP_3 richiesta, non potendosi attribui na rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento (pro-tempore vigente), CP_4 quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati realizzati gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento
n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la CP_4 a della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha accertato che, alla data del 31.03.2019, nel dossier titoli intestato a Pt_1 isultavano ancora in portafoglio i seguenti titoli:
[...] 98 azioni BPB codice [...]. Ha, altresì', verificato l'esistenza di tre contratti sottoscritti rispettivamente in data 07/12/2008, 28/10/2010 (questo sottoscritto anche da in proprio) e 25/10/2012, tutti contenenti le Pt_16 prescrizioni di cui all'art. 23 TUF, procede nalisi dell'assolvimento da parte della banca convenuta degli obblighi di informazione posti a suo carico. Ha accertato l'esistenza di tre profilature MIFID compilate e sottoscritte, le prime due, in sede di stipula dei rispettivi contratti e, la terza, in data 03.10.2018. Soltanto nei primi due casi risulta che la banca ha assolto agli obblighi informativi relativi all'acquisizione del livello di conoscenza ed esperienza nel settore di investimento da parte dell'attore, sua situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Non è in atti, invece, la profilatura relativa al terzo contratto, né risulta documentata l'acquisizione delle citate informazioni prima dell'esecuzione delle singole operazioni di investimento. Il ctu ha, in ogni caso, precisato che per le operazioni effettuate nel 2009, prima della stipula del contratto del 28.10.2010, la banca era tenuta a valutare solo l'appropriatezza dell'operazione non anche l'adeguatezza non essendo tenuta a prestare il servizio di consulenza prima della stipula del secondo contratto in data 28.10.2010. Peraltro, contestualmente alla sottoscrizione del contratto del 17.12.2008 l'attore aveva dichiarato di avere un profilo basso, mentre, a seguito della profilatura, la banca gli aveva attribuito un profilo medio;
in occasione della seconda profilatura l'attore aveva dichiarato di aver preso atto del fatto che il proprio profilo di rischio era divenuto medio. La terza profilatura non è stata tenuta in considerazione dal ctu, in quanto successiva di 4 anni rispetto all'ultimo degli investimenti per cui è causa. Per quanto concerne le informazioni relative al grado di rischio e alla sussistenza del conflitto di interessi, nonché la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, risulta documentata l'informativa della sussistenza del conflitto di interessi e la dichiarazione del cliente di avvenuta valutazione dei rischi connessi all'investimento per le operazioni del 23.01.2009, del 06.03.2009, del 28.02.2013 ma non per quelle del 05.11.2009 e del 24.07.2013; soltanto per l'operazione del 28.02.2013 risulta la comunicazione della banca di avvenuto superamento del rischio emittente e la produzione di raccomandazione personalizzata (pag. 35 e 36 elaborato peritale). Con la comunicazione n. 9019104/2009 la ha emanato un orientamento interpretativo sui CP_4 doveri di correttezza e trasparenza nella ione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. CP_4 Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un merc lamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. In proposito, il perito nominato ha sottolineato che la banca convenuta ha parzialmente rispettato le raccomandazioni indicate nella comunicazione del 2009, in quanto ha omesso di indicare CP_4 nel set informativo collegato ai contratto quadro 12.2008, del 28.10.2010 e del 25.10.2012 confronti con prodotti risk free e non ha fornito prova di aver esplicitato la graduazione dei propri servizi prestati, benché parte attrice avesse dichiarato di aver ricevuto copia del documento all'uopo utile. Circa l'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio dell'investitore, il ctu ha concluso per una parziale adeguatezza delle stesse. Ha evidenziato, infatti, che nella profilatura del 2008 l'attore aveva dichiarato di voler “proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di capitale periodici anche contenuti, costanti e prevedibili”; mentre nella profilatura del 2010 aveva dichiarato di ricercare una “crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte”. Benché dai due questionari emerga un incremento della propensione al rischio, lo stesso veniva accentuato dagli investimenti effettuati, avendo la banca esercitato il diritto di conversione sulle obbligazioni convertibili acquistate, trasformando l'investimento in titoli azionari, di per sé stessi maggiormente rischiosi. Inoltre, la maggiore propensione al rischio non sembra coerente con quanto dichiarato nei questionari di profilatura analizzati dal perito e riferibili soltanto ai primi due contratti quadro. A ciò deve aggiungersi che la qualificazione del livello di rischio medio-alto operata dalla banca nel questionario del 2008 non appare compatibile con l'affermazione del cliente di non tollerare alcuna perdita del capitale investito. Nel medesimo questionario, poi, il ctu ha rilevato che manca l'informazione relativa sia all'invalidità dell'attore che alla sua istruzione e professione (nella specie, pensionato) attuale e pregressa. In atti non è stata versata la profilatura relativa al contratto quadro sottoscritto nel 2012 e che, invece, sarebbe stata la più idonea, considerata l'epoca, per valutare l'adeguatezza dell'investimento effettuato nel 2013, pur specificando il ctu che le operazioni sono state comunque effettuate a meno di 3 anni da una profilatura effettuata dalla banca (pag. 35 elaborato peritale). Il ctu, ha altresì evidenziato che, in occasione dell'operazione del 23.01.2013, eseguita il 28.02.2013, la banca informava che con la presente operazione il livello di Parte_1 concentrazione sul rischio emittent uperato la soglia del 60% collegata al profilo di rischio dell'attore il quale, preso atto di quanto comunicato dalla banca, autorizzava l'emittente a dar comunque corso all'operazione. Dall'analisi della documentazione, benché risultino in atti i prospetti informativi, il perito nominato ha accertato che l'esecuzione della valutazione di adeguatezza risulta documentata solo per l'operazione del 28.02.2013 con rilascio di raccomandazione personalizzata, mentre manca per le altre operazioni:
Le contabili versate in atti hanno consentito al ctu di accertare che: l'attore ha investito complessivamente la somma di € 29.472,20 per l'acquisto di titoli azionari, nonché la somma di € 13.178,80 per l'acquisto di titoli obbligazionari successivamente convertiti in azioni;
percepito € 772,26 a titolo di dividendi ed € 1.566,77 a titolo di cedole;
ricevuto n. 80 azioni a titolo gratuito. Le risultanze della ctu, ritenute condivisibili ed alle quali il perito è giunto sulla base della documentazione ritualmente depositata, evidenziano, quindi, il mancato assolvimento da parte della banca degli obblighi informativi posti a carico della stessa, o comunque un assolvimento parziale degli stessi, con conseguente inadeguatezza degli investimenti al profilo di rischio attribuito all'attore. L'inadempimento colpevole della convenuta giustifica l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attore. Va infatti evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio CP_3 subito dall'attore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, va operata la detrazione dal capitale inizialmente investito delle somme percepite a titolo di dividendi e cedole percepiti, quantificati dal ctu rispettivamente in
€ 772,26 ed € 1.566,77. La banca, dunque, dovrà restituire la somma complessiva di € 40.311,97. Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attore, formulata dalla per CP_3 concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, nonché per la fase istruttoria essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione Parte_1 notificata il 29.11.2019, nei confronti di ra Controparte_5 CP_1
così provvede:
[...] OGLIE per quanto di ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento di della somma complessiva di € 40.311,97 oltre al danno da svalutazione monetaria, Parte_1
secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 di ssuali che liquida in €.5.261,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese Parte_1 ge come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 20.11.2022, definitivamente a carico della parte soccombente Bari, 27/03/2025
Il Giudice Assunta Napoliello