Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 21.01.2025 iscritta al n. 23/2025 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 03.04.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...]
OGGETTO: Floriana Valeria Maria Collerone e Alessandro Mineo
dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Brescia, come da procura Altre controversie in materia di previdenza generale in atti obbligatoria
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Parte_2
Pesenti e Luca Giuseppe Pizzigoni del foro di Bergamo e dall'avv.
Andrea Sterli del foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1356 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1356/2024 il Tribunale di Bergamo sezione lavoro ha accolto il ricorso proposto da nei Parte_2
confronti dell' al fine di fare accertare il proprio diritto al Pt_1
pagamento del capitale accumulato presso il Fondo mutualità IPOST
e, per l'effetto, far condannare l'istituto al pagamento della somma di
€ 6.197,52.
Il Tribunale, in particolare, ha respinto l'eccezione di decadenza dal diritto al rimborso dei contributi versati, sollevata dall' sulla base dell'art. 8 dello Statuto di Gestione della Pt_1
mutualità secondo il quale “nel caso di mancato pagamento dei
contributi dovuti all'Istituto a norma dei precedenti articoli,
l'iscrizione rimane priva di effetti e l'iscritto non ha diritto ad alcun
rimborso dei contributi versati”, ritenendo che la ricorrente non si fosse resa inadempiente per non mancato versamento dei contributi al
Fondo nel periodo in cui era stata collocata in aspettativa non retribuita per distacco sindacale ex art. 31 L. 300/1970.
Per tale ragione, il ricorso è stato accolto con condanna - 3 -
dell' a rifondere alla ricorrente le spese di lite. Pt_1
L' ha impugnato la sentenza per errata applicazione della Pt_1
normativa di riferimento e ne ha domandato la riforma con il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è tempestivamente costituita l'appellata che ha contestato la fondatezza del gravame.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' opportuna una breve sintesi dei fatti principali.
è stata assunta da a far Parte_2 Controparte_1
data dal 5 febbraio 1982 e nel 1992 ha aderito al Fondo mutualità
gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) provvedendo a effettuare versamenti mensili mediante trattenute sulla retribuzione da parte della datrice di lavoro (v. certificato di iscrizione di cui al doc.
n. 4 allegato al ricorso di primo grado).
Nel novembre del 2011 in conseguenza di un distacco sindacale ex art. 3 D.L. 564/96 e art. 31 L. 300/'70 è stata collocata da in aspettativa non retribuita. CP_1
E' pacifico che da allora l'appellata non ha più versato quote al
Fondo mutualità di IPOST.
Cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di Controparte_1
in data 1 gennaio 2021, la stessa ha domandato all' il
[...] Pt_1
pagamento di quanto accantonato presso il Fondo mutualità.
Con comunicazione del 15 settembre 2023 l' ha respinto la Pt_1 - 4 -
richiesta ritenendo l'appellata decaduta da ogni diritto relativo al
Fondo non essendo più stati versati contributi dal mese di novembre del 2011 sulla base dell'art. 8 dello Statuto della Gestione Mutualità
che, come detto, prevede la decadenza dell'iscritto per mancata corresponsione per oltre 24 mesi del contributo mensile dovuto e che nel caso di mancato pagamento dei contributi l'iscrizione non dà
diritto al rimborso dei contributi versati.
Tale essendo il quadro fattuale di riferimento, è opportuno rammentare che il Fondo mutualità, cui ha aderito l'appellata, era gestito all'epoca dell'iscrizione della stessa al Fondo dall'Istituto
Postelegrafonici (IPOST) di cui alla legge n. 208 del 1952, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministro delle Comunicazioni (v. art. 1 D.P.R.
542 del 1953 avente ad oggetto il riordinamento del -soppresso-
istituto postelegrafonici); l'art. 2 del citato D.P.R. prevedeva che
“l'Istituto postelegrafonici promuove ed attua l'assistenza e la
previdenza in favore del personale dipendente dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni” e alla lett. f) assegnava ad esso anche la gestione dei fondi di mutualità (fondi di aspettativa, di riposo e decesso).
L'art. 1 dello Statuto della gestione mutualità, in particolare,
prevede: “II. I contributi mensili rispettivamente relativi al Fondo
riposo e al fondo Vita da corrispondere per ogni quota sottoscritta
sono determinati, in corrispondenza, dell'età dell'iscritto all'atto
dell'iscrizione, secondo le tabelle in vigore. III. Il contributo mensile - 5 -
cessa di essere dovuto dall'iscritto in caso di cessazione dal servizio
dell'iscritto per qualsiasi causa”; l'art. 2 prevede che le iscrizioni sono consentite al personale dipendente di;
l'art. 5 CP_1
specifica che l'iscrizione può essere consentita al Fondo Riposo o al
Fondo Vita o anche ad entrambi;
l'art. 3 sul dispone CP_2
che il capitale sottoscritto al Fondo viene corrisposto per intero all'iscritto all'atto della cessazione dal servizio che abbia compiuto l'età di 65 anni e l'art. 7 stabilisce al punto III che l'iscritto in qualunque momento può rinunciare all'iscrizione e che, ove si avvalga di tale facoltà, ha diritto, a domanda, alla corresponsione del valore di riscatto, secondo le tabelle di liquidazione in uso, calcolato alla data di cessazione del pagamento dei contributi.
Per quel che qui rileva, l'art. 8, avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi e la radiazione per morosità, stabilisce che
“nel caso di mancato pagamento dei contributi dovuti all'istituto a
norma dei precedenti articoli l'iscrizione rimane priva di effetto e
l'iscritto non ha diritto ad alcun rimborso dei contributi versati.
L'istituto può tuttavia concedere la riattivazione dell'iscrizione a
condizione che l'iscritto paghi immediatamente le somme arretrate
dovute e di relativi interessi in ragione del 6% appunto e
riattivazione diventa operante a decorrere dal primo giorno del mese
successivo la totale regolarizzazione dei pagamenti. L'iscritto che,
per un periodo di 24 mesi consecutivi non corrisponda il dovuto
contributo mensile, viene dichiarato decaduto d'ufficio dal direttore
generale da ogni diritto inerente la sua iscrizione”. - 6 -
L'art. 7 comma 2 del D.L. n. 78/2010 conv. con modificazioni dalla l. n. 122/2010, poi, ha disposto la soppressione dell'Istituto
Postelegrafonici (IPOST) e il trasferimento all' delle relative Pt_1
funzioni previdenziali e assistenziali nonché la gestione del Fondo
mutualità a favore del personale dipendente di . CP_1
Ciò premesso, l' censura la sentenza per avere escluso Pt_1
l'inadempienza della ricorrente nel versamento dei contributi al
Fondo mutualità e per non averla ritenuta decaduta dal diritto di riscattare la somma accantonata presso il Fondo secondo la previsione del cit. art. 8 dello Statuto del Fondo.
Critica, in particolare, l'affermazione contenuta nella decisione secondo cui “la lavoratrice ha cessato di prestare servizio per
[...]
(attesa la sospensione del rapporto lavorativo e delle CP_1
obbligazioni allo stesso inerenti) ed è pertanto venuto meno l'obbligo
di versare il contributo mensile al fondo, come previsto dall'art. 1 c.
3 dello Statuto (“Il contributo mensile cessa di essere dovuto
dall'iscritto in caso di cessazione dal servizio dell'iscritto per
qualsiasi causa)”). Sostiene che il primo giudice ha errato nel ritenere che a causa del distacco sindacale la ricorrente era cessata dal servizio, ragione per cui non era più tenuta a versare i contributi al
Fondo mutualità e che, quindi, non poteva essere ritenuta inadempiente ai sensi e agli effetti dell'art. 8 dello Statuto di gestione mutualità.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Si evince dalla documentazione in atti che durante il periodo - 7 -
del distacco presso CGIL Bergamo ex art. 31 l. 300/1970, il rapporto di lavoro alle dipendenze di è continuato;
a decorrere CP_1
dal novembre 2011, infatti, ha continuato a Controparte_1
emettere le buste paga considerando la lavoratrice in aspettativa sindacale non retribuita e la busta paga del mese di febbraio 2021,
contenente la liquidazione del TFR, indica quale data della cessazione del rapporto di lavoro il giorno 31 dicembre 2020.
Seppure durante gli anni del distacco per ragioni sindacali l'appellata non abbia più svolto attività lavorativa per Controparte_1
il rapporto di lavoro è dunque proseguito alle dipendenze di
[...]
con sospensione delle reciproche obbligazioni delle parti dello CP_1
svolgimento della prestazione lavorativa e del pagamento della retribuzione.
Ed allora, non essendo cessato il rapporto di lavoro non ricorre la condizione prevista dall'art. 1 dello Statuto che prevede la liberazione dell'iscritto al Fondo dall'obbligo del versamento del contributo mensile nel caso della “cessazione del servizio”,
espressione che deve essere correttamente riferita alla cessazione del rapporto lavorativo alle dipendenze di e non alla ipotesi CP_1
della mera sospensione a qualunque titolo dello svolgimento delle prestazioni lavorative.
In altri termini, il dipendente di che scelga di CP_1
aderire al Fondo Vita o al Fondo Riposo del Fondo Mutualità ex
IPOST è tenuto al versamento della quota mensile di contribuzione al fondo e avrà diritto di riscattare il capitale versato al momento della - 8 -
risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le modalità e alle condizioni previste per le diverse forme assicurative del Fondo
Riposo e del Fondo Vita;
prima di tale momento, l'obbligo assunto dall'iscritto nei confronti del Fondo mutualità può venir meno solo nel caso di rinuncia all'iscrizione (v. cit. art. 7), caso in cui il medesimo avrà diritto di riscattare quanto fino a quel momento versato.
L'appellata durante il periodo del distacco sindacale, per quanto pacifico, è rimasta dipendente di e ha Controparte_1
continuato a restare iscritta al Fondo mutualità interrompendo,
peraltro, il versamento dei contributi mensili.
Il venir meno del meccanismo delle trattenute sulla retribuzione in conseguenza della collocazione da parte della datrice di lavoro in aspettativa non retribuita è privo di rilievo in quanto l'appellata per non incorrere nella decadenza ex art. 8 dello Statuto
avrebbe dovuto continuare a corrispondere i contributi dovuti con altra modalità; la trattenuta sulla retribuzione rappresentava, infatti,
soltanto la modalità prescelta dall'appellata per far fronte all'obbligo del pagamento al Fondo dei contributi, che la stessa avrebbe potuto versare con un diverso metodo di pagamento (ad es. con bollettini postali).
Così stando le cose e persistendo, in difetto di cancellazione dell'iscrizione, l'obbligo dell'appellata di pagamento dei contributi al
Fondo mutualità fino alla risoluzione del rapporto di lavoro nel 2021,
la decisione dell' di non erogare all'appellata la somma che la Pt_1 - 9 -
stessa aveva accantonato nel Fondo dal momento dell'iscrizione fino all'inizio del distacco sindacale è legittima in quanto conforme alla previsione dell'art. 8 dello Statuto che, come già detto, prevede che
“nel caso di mancato pagamento dei contributi dovuti dall'istituto a
norma dei precedenti articoli, l'iscrizione rimane priva di effetti e
l'iscritto non ha diritto ad alcun rimborso dei contributi versati” e che “l'iscritto che per un periodo di 24 mesi consecutivi non
corrisponda il dovuto contributo mensile viene dichiarato decaduto
…da ogni diritto inerente la sua iscrizione”.
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In conclusione, la sentenza necessita di essere riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
La riforma della decisione impone l'adozione di una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio che,
liquidate nella misura prevista in dispositivo, seguono la soccombenza con conseguente condanna dell'appellata a rifondere all' le spese di primo e di secondo grado. Pt_1
PQM
1) in riforma della sentenza n. 1356/2024 del Tribunale di
Bergamo sezione lavoro, respinge il ricorso di primo grado;
2) condanna l'appellata al pagamento di € 1.200,00, oltre accessori di legge, per spese di primo grado e di € 1.100,00, oltre accessori di legge, per spese del presente grado di giudizio.
Brescia, 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore (dott.ssa Silvia Mossi)
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Il Presidente
(dott. Antonio Matano)