TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/11/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3325/2024 tra
(C.F.: ) residente in [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NA NO del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) con sede legale in Udine con l'Avv. Daniela Viezzi CP_1 P.IVA_1
del Foro di Udine
Resistente
*
Oggetto: cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole
* * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per di cui al verbale odierno: “come da ricorso introduttivo”. Parte_1
Per di cui al verbale odierno: “come da note conclusionali”. CP_1
*
Con ricorso del 23.12.2024, depositato il 30.12.2024, la signora (di seguito Parte_1
anche: e/o ricorrente e/o conduttrice) ha convenuto in giudizio la società Pt_1 CP_1
CP_ (di seguito anche: e/o resistente e/o locataria) per sentir dichiarare che il
[...]
contratto di locazione del 1.2.2024, registrato il 15.10.2024, è pienamente valido ed CP_ efficace con la conseguenza che è tenuta ad accettare il pagamento del canone di locazione e condannare quest'ultima a consegnare le somme dovute ed a risarcire i danni causati dal proprio inadempimento agli obblighi di esecuzione del contratto quantificati in €.87,95 per la registrazione del contratto, €.70,00 per i costi del commercialista, €.1.937,51 per le spese legali dell'Avv. NO per l'attività stragiudiziale antecedente il presente giudizio comprensiva dei costi per l'offerta reale,
€.5.000,00 a titolo di danni subiti.
La ricorrente ha esposto:
CP_
➢ di aver acquistato in data 2.2.2024 dal legale rappresentante di Signor Tes_1
e dalla moglie (di seguito anche: coniugi ) un
[...] Parte_2 CP_2
appartamento presso Palazzo Brazzà di Udine, Via Antonio Zanon n. 16 e di aver
CP_ contestualmente sottoscritto con la un contratto di locazione avente ad oggetto il posto auto scoperto sito in Udine, Via Zanon n.16, ubicato all'angolo tra il lato sud ed il lato ovest nel cortile interno di Palazzo Brazzà, della durata quinquennale e con pagamento di un canone semestrale anticipato di €.500,00;
CP_
➢ di aver ripetutamente chiesto al il codice iban della per l'effettuazione Tes_1
del pagamento del canone di locazione a mezzo bonifico bancario;
➢ di non aver mai ricevuto il codice iban;
➢ che il 10.9.2024 le è stata comunicata la risoluzione del contratto del posto auto per mancato pagamento del primo canone;
➢ che la comunicazione è stata contestata precisando che il primo canone è stato corrisposto contestualmente alla stipula del contratto di locazione;
CP_
➢ che con diffida del 20.9.2024 è stato richiesto a di comunicare i dati bancari ed a trasmettere la registrazione del contratto;
CP_
➢ che in data 8.10.2024 ha intimato l'immediato sgombero affermando che tale necessità era connessa alla compravendita dell'immobile occupato dall'Associazione
Confedilizia;
2
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 ➢ di aver provveduto alla registrazione del contratto di locazione;
➢ di essere stata costretta a notificare alla Grif offerta formale per il versamento del canone di locazione tramite Ufficiale Giudiziario;
➢ che il posto auto locato è spesso occupato da veicoli di terze persone.
CP_ Con memoria difensiva del 24.2.2025 si è costituita contestando le deduzioni della ricorrente, svolgendo domanda riconvenzionale ed affermando:
➢ che nell'ottobre del 2023 il e la moglie hanno conferito mandato al signor Tes_1
dell'agenzia immobiliare Idea Città Group di Udine per la vendita Persona_1
dell'immobile posto al piano attico di Palazzo Brazzà;
➢ che dopo circa un mese il è stato contattato dal signor Tes_1 Parte_3
titolare della Immobiliare 55 S.a.s. di DE CO IA DI & C. il quale gli ha proposto l'acquisto in tempi brevi dell'attico di Palazzo Brazzà al prezzo ribassato di
CP_
€.220.000,00 insistendo per acquistare anche un posto auto di proprietà della sito nella corte quale condizione irrinunciabile per la conclusione dell'affare;
CP_
➢ che ha concesso il posto auto solo in locazione ed in data 30.10.2023 il Tes_1
ha ricevuto a titolo di caparra confirmatoria assegno bancario dell'importo di
€.45.000,00;
➢ che il ha fissato il rogito per il giorno 29.1.2024, ma ha riferito al di Pt_3 Tes_1
essere incerto se intestare l'attico a sé stesso o alla propria società chiedendo a quest'ultimo di rilasciargli una procura speciale a vendere;
➢ che il 29.1.2024 i coniugi hanno sottoscritto due procure speciali, una CP_2
per la compravendita ed una per l'atto di avveramento della condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione statale visti i vincoli cui era sottoposto l'immobile, ricevendo il saldo prezzo di €.175.000,00;
➢ che il ha riferito al di aver rinvenuto degli acquirenti per l'attico ed Pt_3 Tes_1
ha convocato quest'ultimo per il giorno 1.2.2024 per la stipula della locazione del
CP_ posto auto di proprietà della
3
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 ➢ che il giorno 1.2.2024 era presente il solo che aveva già preparato il Pt_3
contratto di locazione e la ricevuta della somma di €.500,00 relativo al primo semestre pagata in contanti, apprendendo che la conduttrice, assente quel giorno, sarebbe stata la;
Pt_1
➢ che il canone di locazione era pari ad €.1.000,00 per i primi due anni ed €.1.200,00 per i successivi tre anni, quindi, inferiore ai valori di mercato;
➢ che la maggior parte delle clausole è stata predisposta a favore della conduttrice, quali le spese di registrazione a carico della locatrice, l'assenza di una clausola risolutiva espressa per inadempimenti o ritardi nel pagamento dei canoni, l'ampia facoltà di recesso della conduttrice con solo preavviso di tre mesi, il diritto di prelazione in caso di vendita;
➢ che il giorno successivo, 2.2.2024, la e la sorella hanno stipulato con Pt_1 Pt_4
il quale procuratore speciale dei coniugi , l'atto di Pt_3 CP_2
compravendita dell'attico per il prezzo di €.230.000,00 ed il 23.4.2024 l'atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva a causa dei vincoli di interesse storico ed artistico cui è soggetto l'immobile;
➢ che solo dopo il rogito il ha conosciuto le acquirenti dell'attico ed in tale Tes_1
occasione non ha ricevuto alcuna richiesta di comunicazione del codice iban della
CP_
né quando si è recato un paio di volte a maggio a NO BI presso l'agenzia immobiliare delle per offrire la vendita di alcuni immobili in Udine;
Pt_1
➢ che ad inizio del secondo semestre, non avendo ricevuto il pagamento del canone, il ha tentato di contattare la e dopo varie telefonate respinte dalla Tes_1 Pt_1
ricorrente il 10.9.2024 ha comunicato la risoluzione del contratto per il grave inadempimento della ricorrente essendo convinto che nel contratto vi fosse una clausola risolutiva espressa;
➢ che la ricorrente, consapevole della nullità del contratto di locazione per mancata registrazione, in data 3.10.2024 ha provveduto a dar corso ad un'offerta formale
4
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 della somma di €.500,00 compiuta con due accessi da parte dell'Ufficiale Giudiziario
CP_ in date 11 e 12.10.2024 presso la sede della e la residenza del;
Tes_1
➢ che la ricorrente in data 15.10.2024 ha provveduto a registrare il contratto di locazione indicando un mappale errato del posto auto, il sub 48 anziché del sub. 49;
➢ che la ricorrente in data 28.12.2024 ha inviato un assegno circolare di €.500,00 a pagamento del canone di affitto anticipato del primo semestre 2025.
CP_ Per risulta evidente il grave inadempimento della ricorrente e la responsabilità del
Cescutti per la mancata registrazione del contratto di locazione.
La resistente ha, quindi, chiesto la chiamata in causa di per essere Parte_3
sollevata da ogni responsabilità, nonché di respingere le richieste della ricorrente e, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della ricorrente ordinando il rilascio del posto auto, nonché la condanna della a versare il secondo canone semestrale dal 1.8.2024 al 31.1.2025 oltre alle Pt_1
spese di mediazione sostenute.
Con ordinanza del 27.2.2025 il precedente giudice istruttore, a seguito di istanza ex art. 418 c.p.c., ha fissato nuova udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. al giorno 3.4.2025
CP_ Con memoria difensiva del 20.3.2025 la ricorrente ha contestato quanto dedotto da esponendo che:
➢ molte delle circostanze dedotte dalla resistente riguardano fatti estranei alla presente controversia;
➢ che il giorno del rogito della compravendita dell'attico le è stato consegnato il contratto di locazione del posto auto sottoscritto dal quale legale Tes_1
CP_ rappresentante della
➢ che il era procuratore speciale del e della moglie e non mero Pt_3 Tes_1
mediatore;
➢ che inconferenti sono le lamentele della resistente in ordine al contenuto del contratto di locazione che è stato redatto dal come da contratto del Tes_1
5
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 30.10.2023 intercorso tra il ed il Tes_1 Pt_3
CP_
➢ di aver chiesto al in plurime occasioni il codice iban della e di essersi Tes_1
personalmente recata a fine maggio 2024 presso la sede della resistente senza reperire alcuna persona, la quale risulta sconosciuta come da raccomandata restituita la mittente;
➢ di aver provveduto personalmente alla registrazione non avendovi provveduto a sua
CP_ volta la stessa
➢ di essere stata costretta ad effettuare il pagamento del canone del secondo semestre 2024 a mezzo offerta formale per impossibilità di effettuarlo presso la sede della società, la residenza del legale rappresentante ed a mezzo iban;
➢ che la resistente ha sempre rifiutato il pagamento del canone tranne quando quest'ultimo è stato corrisposto con assegno circolare a mezzo raccomandata.
Con ordinanza del 3.4.2025 sono state ammesse le prove testimoniali delle parti ed all'udienza del 22.9.2025 sono stati escussi i testi, mentre con ordinanza del 3.10.2025
è stata formulata alle parti proposta ex art. 185 bis c.p.c. dalle medesime non accettata, pertanto, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 13.11.2025 con assegnazione di termine fino al 27.10.2025 per il deposito di note difensive, depositate nei termini dalle parti.
*
La ricorrente ha di fatto svolto una causa preventiva a seguito della comunicazione di
CP_ risoluzione del contratto di locazione inviatale dalla per inadempimento a seguito del mancato pagamento del secondo canone semestrale, chiedendo di accertare che il
CP_ contratto di locazione è pienamente valido ed efficace e che è tenuta ad accettare il pagamento del canone.
I dati pacifici e non contestatati sono: il mancato pagamento nel termine contrattuale del canone di locazione del secondo semestre 2024 e l'inadempimento della ricorrente.
Ciò che occorre accertare è se sussiste tale inadempimento e, se sussistente, se
6
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 presenta una gravità tale da determinare la risoluzione del contratto ovvero se sia stato determinato per responsabilità della locatrice che avrebbe impedito o quanto meno non facilitato il versamento della somma.
*
LE PROVE OFFERTE DALLA RICORRENTE
CP_ La ricorrente ha affermato di aver richiesto al , legale rappresentante della Tes_1
in plurimi incontri telefonici e personali intervenuti anche presso la propria agenzia immobiliare in NO BI, l'iban della società per l'effettuare il pagamento del canone a mezzo bonifico bancario, senza ottenere risposta e/o riscontro alcuno.
La conduttrice ha, inoltre, affermato di essersi personalmente recata presso la sede
CP_ della e la residenza del per consegnare l'importo del canone che è stato, Tes_1
però, rifiutato.
Il contratto di locazione dell'1.2.2024 della durata di cinque anni dal 1.2.2024 al
31.1.2029 (art. 2) prevede all'art. 4 un canone annuale di €.1.000,00 per i primi due anni e di €.1.200,00 dal terzo anno, da versarsi in due rate semestrali anticipate, quindi, entro i mesi di febbraio e di agosto di ogni anno senza l'indicazione di un giorno preciso entro cui effettuare il pagamento in quanto nulla sul punto è stato contrattualmente previsto.
QUANTO ALLE PROVE DOCUMENTALI
La ricorrente ha dimesso: con il doc. 1: il contratto di locazione;
con il doc. 2: la planimetria del contratto di locazione;
con il doc. 3: l'atto di avveramento della condizione sospensiva dell'acquisto dell'immobile situato presso Palazzo di Brazzà;
CP_ con il doc. 4: l'e-mail del 10.9.2024 inviata da alla signora e non Parte_5
alla resistente con la quale è stata comunicata la risoluzione del contratto di locazione per mancato pagamento del canone di locazione del primo anno con invito a saldare il
7
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 dovuto ed a liberare il posto auto;
CP_ con il doc. 5: la pec del 11.9.2024 inviata da e alla con la Pt_4 Parte_1
quale è stato allegato il contratto di locazione e la ricevuta della prima rata semestrale corrisposta in data 1.2.2024 ed è stata rinnovata la richiesta di fornire il codice iban per il versamento della seconda rata come più volte ribadito. Nella mail le sorelle Pt_1
hanno, infine, chiesto di poter segnalare che il posto auto è privato poiché nelle due occasioni che hanno tentato di parcheggiare l'automobile, quest'ultimo risultava occupato;
CP_ con il doc. 6: pec del 17.9.2024 della alle sorelle con la quale è stato Pt_1
evidenziato che la modifica del comportamento del legale rappresentante è dipesa dal mancato riscontro alle telefonate di quest'ultimo;
CP_ con il doc. 7: la pec del 20.9.2024 dell'Avv. NO alla per evidenziare che il versamento della prima rata è stato effettuato l'1.2.2024 e che per la seconda rata è stata più volte chiesta la comunicazione dell'iban per effettuare il pagamento;
CP_ con il doc. 8: la pec del 8.10.2024 di alle sorelle per ribadire che il posto Pt_1
auto deve essere sgomberato e che quest'ultimo è connesso alla compravendita dell'immobile occupato da Confedilizia;
CP_ con il doc. 9: la pec del 11.10.2024 con la quale ha ribadito alle sorelle la Pt_1
necessità dello sgombero dell'auto presente nel parcheggio rimanendo a disposizione per un eventuale interessamento del posto auto;
CP_ con il doc. 10: la pec del 18.10.2024 con la quale ha comunicato alle sorelle Pt_1
l'intenzione di procedere con una denuncia presso la Procura della Repubblica per fare chiarezza in merito alla vendita della mansarda di Palazzo Brazzà in relazione al quale è stato stipulato il contratto di locazione del posto auto, assegnando un ultimo termine di cinque giorni per sgomberare l'automobile ivi presente;
con il doc. 11: la registrazione del contratto di locazione effettuata in data 15.10.2024; con il doc. 12: la richiesta registrazione del contratto di locazione;
8
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 con il doc. 13: il contratto di affitto del posto auto e la ricevuta del versamento della prima rata con la registrazione, unitamente alla fattura n.515 del 18.10.2024 della
E.DA.S. di AR IN S.a.s.;
CP_ con il doc. 14: l'offerta reale alla da parte della dell'11 e 12.10.2024 della Pt_1
somma di €.500,00 a titolo di secondo canone semestrale con allegati registrazione, spese e restituzione;
CP_ con il doc. 15: la pec del 24.10.2024 inviata dall'Avv. NO a con la quale ha ricordato brevemente: la connessione tra la compravendita dell'immobile e la locazione del posto auto, la presenza della clausola di prelazione in favore della conduttrice in ipotesi di vendita del posto auto;
l'immotivato rifiuto a fornire il codice iban;
CP_ l'inadempimento di alla registrazione del contratto di locazione effettuata dalla
CP_ ricorrente ed ha diffidato dal cessare immediatamente le molestie al possesso del posto auto;
con il doc. 16: la pec del 31.10.2024 di con la quale ha precisato che la Parte_6
mancata registrazione è dipesa dalla negligenza del signor e che rimane Pt_3
efficace la risoluzione del contratto, nonché ribadito che è ancora valida la proposta di acquisto dell'unità immobiliare occupata dall'Associazione Confedilizia unitamente al posto auto condotto in locazione;
con il doc. 17: la domanda mediazione;
con il doc. 18: l'avviso dell'avvio della procedura di mediazione n.24/183;
CP_ con il doc. 19: l'adesione di alla procedura di mediazione;
CP_ con il doc. 20: i motivi di replica di dedotti nella procedura di mediazione;
CP_ con il doc. 21: la chiamata del terzo svolta da nella procedura di mediazione;
con il doc. 22: il diniego della al rinvio della procedura di mediazione e della Pt_1
chiamata del terzo;
con il doc. 23: l'invito al terzo chiamato a partecipare alla procedura di mediazione;
con il doc. 24: l'adesione del terzo chiamato alla procedura mediazione Pt_3
9
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 n.24/183;
con il doc. 25: il contratto preliminare di compravendita del 30.10.2023;
con il doc. 26: il verbale della procedura di mediazione;
con il doc. 27: la fattura n.14-FE del 11.12.2024 dell'Avv. NO;
con il doc. 28: la nota spese dell'Avv. NO per il presente giudizio;
con il doc. 29: la fattura n.527 del 15.11.2024 della CCIAA di Pordenone-Udine relativa alla procedura di mediazione;
CP_ con il doc. 29 (doppia numerazione): la raccomandata spedita il 23.12.2024 alla con allegato assegno circolare a pagamento del canone di affitto del secondo semestre
CP_ 2024 non consegnata in quanto la è risultata sconosciuta;
con il doc. 30: altra raccomandata del 21.3.2025 con allegato assegno circolare a pagamento del canone di affitto del secondo semestre 2024.
Dall'esame della copiosa documentazione dimessa dalla ricorrente non risulta fornita la
CP_ prova che nel periodo dall'1.2.2024 al 31.8.2024 quest'ultima abbia richiesto alla come sostenuto, il codice iban in occasione di plurimi incontri telefonici e personali intercorsi con il . Tes_1
A parte il contratto di locazione, tutta la documentazione dimessa riguarda circostanze
CP_ avvenute a partire dal 10.9.2024 ossia dalla comunicazione di di risoluzione del contratto e, quindi, in un periodo successivo alla scadenza del pagamento anticipato della seconda rata semestrale del canone di locazione.
QUANTO ALLE PROVE ORALI
Dei capitoli di prova orale ammessi da 2) a 7) del ricorso introduttivo solo i capitoli 2)1
CP_ e 5)2 sono volti a provare le richieste avanzate dalla alla di avere il codice Pt_1 1 Cap. 2: Vero che in occasione degli incontri telefonici e personali intervenuti nella primavera-estate 2024 tra
, anche presso l'agenzia di quest'ultima a NO BI e , chiedeva Parte_1 Testimone_1 Parte_1 te a la comunicazione dei dati bancari necessari bancario Testimone_1 relativo al paga , senza ottenerla. 2 Cap. 5: Vero che si recava personalmente nell'estate 2024 presso la sede di e presso la Parte_1 CP_1 residenza del suo resentante per consegnare l'importo del canone, che ve da Tes_1
.
[...]
10
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 iban per poter corrispondere il canone di locazione, nonché i tentativi di pagamento del canone relativo al secondo semestre 2024, poiché il capitolo 3) riguarda l'incarico affidato dal alla di reperire acquirenti per altri immobili di Palazzo Brazzà, Tes_1 Pt_1
il capitolo 4) riguarda l'incarico affidato dal alla di reperire acquirenti per Tes_1 Pt_1
l'immobile occupato dalla Associazione Confedilizia, il capitolo 6) è volto a provare che sin dall'inizio della locazione il posto auto risultava occupato da terzi mentre il capitolo
7) di aver dovuto occupare il posto auto locato con un'automobile.
A prova contraria la ricorrente ha formulato i capitoli da 8) a 11) ammessi, volti a
CP_ provare: l'8) di essersi recata a fine maggio presso la sede della il 9) che la sede
CP_ della è preclusa al pubblico, il 10) che il contratto di locazione è stato predisposto dal e l'11) che il contratto di locazione è stato consegnato il 2.2.2023 presso lo Tes_1
studio notarile.
Di tali capitoli solo l'8)3 ed in qualche misura, seppur minore, il 9)4 sono volti a provare
CP_ le richieste avanzate alla di avere il codice iban per poter corrispondere il canone di locazione, nonché i tentativi di pagamento del canone relativo al secondo semestre
2024.
All'udienza del 22.9.2025 fissata per l'escussione dei testi, la ricorrente ha dichiarato di aver citato a testimoniare tutti i testi indicati tranne la titolare del ristorante Il Conte
Tacchi e di aver avvisato i testi e a non comparire in considerazione del Tes_2 Tes_3
fatto che con l'ordinanza del 3.4.2025 è stato disposto il limite di due testi per capitolo, mentre il teste ha inviato comunicazione di impedimento a comparire. Al termine Tes_4
dell'udienza il legale della ricorrente ha dichiarato di rinunciare a sentire i testi non comparsi.
Ciò premesso, i testi della ricorrente che sono stati escussi sono: Parte_3
(sorella della ricorrente) e (nipote della ricorrente Parte_5 Testimone_5
Controparte_ 3 Cap. 8: Vero che si recava a fine maggio 2024 presso la sede di Parte_1 4 Cap. 9: Vero che la sede di risulta preclusa al pubblico. CP_1
11
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 perché figlia della sorella).
Il teste da ritenersi affidabile in quanto era il procuratore speciale dei coniugi Pt_3
per la compravendita alle sorelle dell'immobile di Palazzo Brazzà, CP_2 Pt_1
con riferimento ai capitoli 2, 5, 8 e 9 ha dichiarati di nulla sapere, come per il resto a quasi tutti gli altri capitoli. Quanto alla sottoscrizione del contratto di locazione ha riferito di averlo consegnato personalmente alla presso lo studio notarile in Pt_1
occasione del rogito della compravendita e che il l'aveva sottoscritto due giorni Tes_1
prima del rogito avanti a lui proprio per poterlo consegnare il giorno del rogito, ribadendo che la locazione del posto auto era condizione essenziale per addivenire alla vendita dell'immobile.
La teste , sorella della ricorrente nonché comproprietaria con Parte_5
quest'ultima dell'immobile di Palazzo Brazzà acquistato dai coniugi , da CP_2
ritenersi non del tutto affidabile tenuto conto della parentela, della comproprietà dell'immobile e dell'attività lavorativa in comune con la ricorrente, ha confermato la circostanza dedotta nel cap. 2) aggiungendo di essere stata presente agli incontri che si sono tenuti sia presso la loro agenzia immobiliare sia a Udine fuori da Palazzo Brazzà in occasione di una visita ad un immobile del e, precisamente, di un bar in Piazza Tes_1
San Giacomo, specificando che tale incontro a Udine è avvenuto tra maggio e giugno perché “iniziava a fare caldo”. La teste ha, altresì, affermato di essere stata presente
Pt_ anche agli incontri telefonici, precisando che alcune volte la sorella metteva la telefonata in vivavoce, altre volte era con il bluetooth (dell'automobile) e che sapeva che in quelle occasioni la ricorrente stava parlando con il perché ne riconosceva Tes_1
la voce.
La teste ha confermato anche la circostanza dedotta nel cap. 5) precisando di aver accompagnato la sorella e che in tale occasione pioveva a tal punto da essersi riparate
CP_ presso il gestore del bar vicino alla sede della nonché di essersi recate anche presso la residenza del . Tes_1
12
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 La teste ha confermato anche le circostanze dedotte nei capitoli 8) e 9).
La non piena affidabilità del teste si rinviene dal fatto che il teste , nipote Tes_5
della ricorrente in quanto figlia della sorella , con riferimento al cap. 2 Parte_5
non ha confermato la circostanza ed ha dichiarato che la zia (ricorrente) non metteva in vivavoce le telefonate e di essere stata presente a qualche telefonata tra la zia ed il ed a qualche conversazione familiare, nonché di essere stata destinataria dei Tes_1
racconti della zia e che quest'ultima ne parlava in casa con lei e la madre. Per il resto, la teste nulla sapeva salvo quanto riferitole dalla ricorrente.
Le poche informazioni riferite dalla teste non hanno, però, rilevanza alcuna Tes_5
in quanto la teste non ne ha avuto conoscenza diretta, ma solo de relato actoris per quanto riferitole dalla (In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di Pt_1
persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro,
e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” Cass. Civ., Sez.
I, Sentenza n. 8358 del 3.4.2007).
Ne consegue che anche con riferimento alle prove orali offerte si deve ritenere che non risulta fornita la prova che nel periodo dall'1.2.2024 al 31.8.2024 la ricorrente abbia
CP_ richiesto alla come sostenuto, il codice iban in occasione di plurimi incontri telefonici e personali con il . Tes_1
13
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 Alcun valido contributo si può trarre dalle testimonianze rese dal e da Pt_3 Tes_6
, quanto, invece, alla teste , quest'ultima risulta poco affidabile sia
[...] Testimone_7
per i stretti rapporti con la sorella, sia perché la circostanza che la stessa abbia assistito a delle telefonate tra la sorella ed il in vivavoce è smentita da quanto dichiarato Tes_1
dalla figlia che ha riferito che la zia non metteva in vivavoce e che quest'ultima raccontava della telefonata alla nipote ed alla sorella, a comprova che quest'ultima non sempre era presente alle telefonate.
Nell'arco di sei mesi, da febbraio ad agosto 2024, quanto alla richiesta del codice iban ed al tentativo di pagare il canone, la teste ha riferito di soli due episodi verificatesi ad
Udine, uno in occasione della visita del bar di Piazza San Giacomo, l'altro un non meglio precisato giorno in cui pioveva quando le sorelle si sono riparate nel bar vicino Pt_1
CP_ alla sede della La teste ha poi genericamente riferito di aver assistito ad incontri presso la propria agenzia in NO BI o a telefonate con il bluetooth.
A ciò si aggiunga che la teste ha riferito di recarsi ad Udine un paio di Parte_5
volte al mese, ma tale affermazione risulta contraddittoria, come correttamente evidenziato dalla resistente, con quanto affermato da entrambe le sorelle con la pec dell'11.9.2024 laddove hanno riferito che nel periodo estivo sono molto impegnate a
NO BI con la propria attività che non consente loro di recarsi a Udine per effettuare il pagamento in contanti e che dal mese di febbraio hanno tentato di parcheggiare solo due volte l'automobile nel posto auto.
Se si considera che la stagione balneare a NO tra maggio e soprattutto giugno è già iniziata e che le nei mesi primaverili raramente si sono recate a Udine, vi è Pt_1
ulteriore conferma che prima della scadenza del pagamento della seconda rata del
CP_ canone di locazione la ricorrente non ha fornito la prova né di aver richiesto alla il codice iban, né di averne tentato il pagamento.
CP_ Appare, infine, alquanto anomalo che fino alla comunicazione della del 10.9.2024 non vi siano state comunicazioni scritte da parte della ricorrente volte ad ottenere il
14
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 codice iban – comunicazioni, pec, raccomandate e l'offerta reale sono avvenute solo dal
10.9.2024, quindi, dopo la comunicazione di risoluzione del contratto di locazione e non prima – né che la stessa – se aveva come ha riferito effettiva e seria intenzione di pagare il canone – abbia ritenuto di effettuare il pagamento della seconda rata del canone del 2024 a mezzo assegno circolare da inviarsi a mezzo raccomandata come accaduto a fine dicembre 2024 per la rata del primo semestre 2025 ed a marzo per la rata del secondo semestre 2024.
In assenza di prova, ne consegue che la ricorrente deve ritenersi inadempiente al pagamento del canone di locazione con riferimento alla seconda rata dell'anno 2024.
*
QUANTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO
DELLA RICORRENTE
Accertato l'inadempimento della ricorrente occorre ora verificare se tale inadempimento possa essere ritenuto grave a tal punto da comportare la risoluzione del contratto ex
CP_ art. 1453 e 1455 cod. civ. richiesta da
In ipotesi di risoluzione per grave inadempimento del conduttore ex art. 1453 cod. civ. occorre verificare la sussistenza o meno dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. e, più precisamente, la valutazione della gravità dell'inadempimento.
E' noto che nelle locazioni ad uso abitativo l'art. 5 della L. n.392/1978, derogando all'art. 1455 cod. civ., introduce una presunzione assoluta dell'elemento oggettivo dell'inadempimento fondata su due elementi, l'uno temporale – il protrarsi del ritardo nella corresponsione dei canoni per oltre venti giorni – l'altro quantitativo – il mancato pagamento di una rata del canone. L'art. 41 della L. n.392/1978 non richiama l'art. 5 e, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità di una sua applicazione estintiva (Cass. Civ. n.1428/2017, Cass. Civ. n.5902/2006, Cass. Civ.
n.12210/1990).
15
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 Nondimeno, il giudice può trarre dall'art. 5 della Legge n.392/1978 parametri che gli consentano di orientarsi nell'applicazione dell'art. 1455 cod. civ. al contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo (Cass. Civ. n.30730/2019, Cass. Civ.
n.1234/2000). La giurisprudenza ha, infatti, affermato che in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della L.
n.392/1978, non trovi diritto di applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro orientativo per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (Cass. Civ., Sez. III, n.1428 del 20.1.2017).
Ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. la gravità dell'inadempimento non deve rilevare in sé, ma solo in relazione all'interesse del contraente deluso, da considerarsi non in astratto, ma in concreto.
La corresponsione del canone di locazione costituisce ex art. 1587 cod. civ.
l'obbligazione principale del conduttore e secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale
“Il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio
"inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13887 del
23.6.2011, Cass. Civ. n.261/2008, Cass. Civ. n.1317/2015, Cass. Civ. n. 18987/2016)
Va evidenziato che nella (particolare) fattispecie in esame il contratto di locazione non contiene una clausola risolutiva espressa, né è previsto il giorno del mese entro cui
16
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 deve essere effettuato il pagamento, né risulta determinata la misura di quante rate debbano non essere corrisposte totalmente o parzialmente per costituire motivo di risoluzione del contratto.
L'assenza di tali elementi porta a ritenere che il mancato pagamento di un solo importo semestrale di €.500,00 (per i primi due anni), e di €.600,00 (dalla terza annualità), non costituisse un inadempimento così grave tale da legittimare la risoluzione contrattuale.
CP_ Da notare, inoltre, che è una società immobiliare della famiglia che possiede Tes_1
e gestisce, come riferito dalla stessa ricorrente, diversi immobili anche di pregio in
Udine, pertanto, è difficile ipotizzare che per la stessa il mancato pagamento di una rata semestrale di €.500,00, quindi, di circa €.83,33 al mese relativa ad un mero posto auto sia di siffatta elevata importanza da comportare un'alterazione del sinallagma contrattuale tale da determinare uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, senza dimenticare la presenza di altri elementi quali l'assenza di una clausola risolutiva espressa e la previsione di una clausola di prelazione in caso di vendita del posto auto a favore della conduttrice.
Si ritiene, pertanto, che nell'economia dell'affare il mancato pagamento di una sola rata semestrale, per quanto motivato, non determina la gravità dell'inadempimento della in quanto la violazione in una sola occasione degli obblighi dalla medesima Pt_1
assunti – a fronte del successivo tentativo di pagamento del canone di locazione in questione a mezzo offerta reale eseguita nel mese di ottobre dalla ricorrente e rifiutata dalla resistente, successivamente eseguito a mezzo raccomandata del marzo 2025, come pure il versamento in termini del canone del primo semestre 2025 effettuato a mezzo assegno circolare a fine dicembre e non a febbraio 2025 – esclude che sia venuta meno la fiducia e la funzionalità del rapporto sinallagmatico, a tal punto da giustificare la risoluzione del contratto.
Senza dimenticare che al di là degli elementi sopra evidenziati, la resistente non ha, comunque, fornito la prova della gravità dell'inadempimento.
17
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 Da ultimo, va evidenziato che la resistente ha lamentato che il contratto di locazione sarebbe stato redatto dal proprio procuratore speciale e che molte delle sue Pt_3
clausole ivi presenti sono state predisposte a favore della ricorrente, ma anche
CP_ ammesso che ciò sia avvenuto, non ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto di locazione, né all'atto di sottoscriverlo ha ritenuto di modificare e/o integrare le clausole (o correggere l'errore della denominazione della società) o di aggiungerne altre.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della ricorrente va rigettata e va, pertanto, accertato che il contratto di locazione del posto auto
CP_ dell'1.2.2024, registrato il 15.10.2024, tra la e la relativo al posto auto Pt_1
scoperto sito in Udine, Via Zanon n.16, ubicato all'angolo tra il lato sud ed il lato ovest nel cortile interno di Palazzo Brazzà è valido ed efficace.
*
QUANTO ALLE RICHIESTE ECONOMICHE DELLE PARTI
QUANTO A CP_1
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di al pagamento degli interessi
[...] Pt_1
relativi al secondo canone semestrale di locazione dall'1.8.2025 al 21.3.2025.
Va evidenziato che il pagamento del secondo canone semestrale del periodo 1.8.2024 –
31.1.2025 è stato offerto dalla con offerta relate dell'11 e 12 ottobre 2024, Pt_1
rifiutata dal . Tes_1
CP_ A fronte del rifiuto della non risulta che la abbia provveduto ad effettuare il Pt_1
deposito della somma in un libretto al portatore nella disponibilità del depositario, con la conseguenza che l'offerta reale non può considerarsi valida ed infatti “ai fini della validità dell'offerta reale, il deposito della somma rifiuta dal creditore, di cui all'art.
1210 cod. civ., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare
18
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, cod. civ., valendo come ritiro dello stesso” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3248 del
2.3.2012).
A ciò si aggiunga che “affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ritenendo che l'offerta reale subordinata alla condizione che i creditori fossero tenuti al rimborso delle spese di offerta, fosse inidonea per incompletezza)” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 27255 del 16.11.2017).
Rilevato che l'offerta reale promossa dalla comprendeva solo la sorte capitale Pt_1
della somma dovuta e pur prendendo atto che il rifiuto del non era fondato Tes_1
sull'inidoneità della somma offerta, la resistente non si può considerare messa in mora,
CP_ pertanto, la è tenuta a corrispondere a gli interessi legali dal 1.9.2024 (non Pt_1
dall'1.8.2024 in considerazione del fatto che non prevedendo il contratto un giorno del mese entro il quale deve essere corrisposto il canone di locazione, quest'ultimo può essere versato entro il 31 agosto di ogni anno) al 21.3.2025 sull'importo di €.500,00.
*
QUANTO ALLA QUARIN
CP_ La ha chiesto che sia condannata a versarle: €.87,95 per la registrazione del Pt_1
contratto con già detratta la quota a carico conduttore di €.52,50, €.70,00 per la fattura n. 515/24 del commercialista E.DA.S. di AR IN s.a.s., €.1.937,51 per le spese legali dell'Avv. NO relative all'attività stragiudiziale antecedente al procedimento di mediazione, comprensive delle spese dell'offerta reale di €.488,50, €.5.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, quale liquidazione equitativa dell'ulteriore danno
19
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 cagionato dagli inadempimenti e continue turbative del possesso del posto auto.
Con riguardo alle spese di registrazione del contratto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “né l'art. 8 della legge n. 392 del 1978, né l'art. 10 della legge di registro (d.P.R. n. 634 del 1972) stabiliscono quale delle parti debba provvedervi, disciplinando, rispettivamente, la ripartizione delle relative spese, in misura uguale fra entrambi i contraenti, ed il loro obbligo solidale verso il fisco di richiedere la registrazione stessa, con la conseguenza che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, sono validi ed efficaci gli usi locali siccome concernenti materia non regolata da leggi o da regolamenti (nella specie, gli Usi della provincia di Milano, secondo cui alla registrazione deve provvedere il locatore con diritto di rivalsa nei confronti del conduttore)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.3054 del 18.4.1988) e che
“per gli atti da registrare in termine fisso, come le locazioni e gli affitti di beni immobili,
l'obbligo del pagamento dell'imposta sorge direttamente dalla stipulazione, prescindendosi, cioè, dall'uso che ciascuna parte abbia fatto o voglia fare dell'atto: ne consegue che la spesa relativa, facendo carico alla parte obbligata per legge o per contratto, indipendentemente dalla necessita o dall'opportunità della esibizione dell'atto in giudizio, non può essere considerata una spesa giudiziale e pertanto essa deve formare oggetto di una domanda specifica e autonoma rispetto a quella di rimborso delle spese giudiziali, la quale deve essere tempestivamente proposta. (V 4714/77, mass n 388317).” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.1651 del 22.3.1979).
All'art. 7 del contratto di locazione del posto auto del 1.2.2024 è espressamente previsto che “La registrazione del contratto ed i successivi adempimenti saranno eseguiti a cura del locatore con oneri e spese a carico delle parti nella misura del 50%”, ne consegue che era onere di Grif provvedere alla registrazione ed ottenere il rimborso della quota del 50% dalla . Pt_1
CP_ E' pacifico e non contestato che non vi ha provveduto e che, invece, vi ha dato corso la ricorrente.
20
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 Non coglie nemmeno nel segno la tesi della resistente secondo la quale l'onere della registrazione spettava al quale suo mediatore, era invece onere e compito di Pt_3
Grif di verificare che – anche ammesso che tale onere fosse stato affidato al – Pt_3
che quest'ultimo vi avesse provveduto ed in mancanza provvedervi.
Non coglie nemmeno nel segno nemmeno l'ulteriore tesi della resistente secondo la quale poiché la è titolare di due società immobiliari in cui lavora, l'attività di Pt_1
registrazione dei contratti rientra certamente nella specifica attività lavorativa di quest'ultima, pertanto, la stessa poteva provvedervi personalmente senza rivolgersi – a suo dire arbitrariamente - ad un'altra società, la E.DA.S. di AR IN S.a.s. che ha comportato l'esborso della somma di €.70,00.
CP_ La appurato che non aveva provveduto a registrare il contratto di locazione Pt_1
vi ha provveduto stante la nullità del contratto ex art. 1 comma 346 della Legge n.311 del 2004 (che sanziona la mancata registrazione originaria del contratto Cass. Civ.,
Sez. 3, ordinanza n.13870 del 19.5.2023) ed al fine di sanare tale nullità (“In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della
l. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998” Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
20858 del 6.9.2017) ha liberamente deciso di affidare tale l'attività ad uno studio
21
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 commercialistico.
Alla va, pertanto, rimborsata la quota del 50% dell'imposta di registro oltre alla Pt_1
somma di €.70,00 per la fattura n. 515/24 del commercialista E.DA.S. di AR IN
S.a.s. trattandosi di attività che la stessa ha dovuto compiere, sebbene non tenuta, per evitare la sanzione della nullità del contratto per mancata registrazione.
Vanno pertanto riconosciute a le seguenti somme: €.79,95 (52,50 + 8,00 + Pt_1
15,60 + 2,00 + 1,85) quale rimborso non solo della quota parte del 50% dell'imposta di registro (€.105,00) e dell'imposta di bollo (€.16,00), ma anche delle spese sostenute per sanzioni registro (€.15,60), sanzioni bollo (€.2,00) ed interessi (€.1,85) ed €.70,00 per l'attività svolta dalla per la registrazione del Controparte_3
contratto.
Va escluso il riconoscimento della somma di €.1.937,51 dell'attività stragiudiziale antecedente al procedimento di mediazione comprensiva delle spese dell'offerta reale, in quanto dalla fattura non risulta specificata l'attività svolta dal legale né la stessa risulta provata: si può ipotizzare che tale attività abbia riguardato non solo e soprattutto l'attività dell'offerta reale che, per quanto sopra motivato, non è risultata valida, ma anche l'attività di studio, di conferenze con la cliente e di stesura delle lettere, ma di un tanto, salvo quanto prodotto in causa, non risulta specificato e provato.
Va, infine, escluso il riconoscimento di somme a titolo di danno asseritamente subito dagli inadempimenti e turbative della locataria in quanto non provato.
Non risulta, infatti, fornita la prova dell'an del danno subito.
La circostanza che il posto auto risultasse spesso occupato con veicoli di terze persone non può essere imputato alla resistente, a meno che tale posto non fosse occupato da
CP_ automobili riconducibili alla o al suo legale rappresentante o ai suoi familiari, ma di un tanto non è stata fornita prova alcuna.
E', inoltre, pacifico e non contestato che la ricorrente abbia frequentato poco Udine e
22
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 che nel Palazzo Brazzà un immobile sia locato a Confedilizia, pertanto, è alquanto probabile che eventuali utenti o terze persone abbiano indebitamente occupato il posto
CP_ auto locato alla e, comunque, non risulta che fino alla comunicazione di del Pt_1
10.9.2024 la ricorrente si sia lamentata con la proprietà o con gli altri condomini o con l'amministratore del Condominio per rappresentare che il proprio posto auto condotto in locazione dovesse rimanere libero e non essere occupato da terzi non autorizzati.
*
QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Considerato che nella fattispecie vi è una parziale reciproca soccombenza, le spese di causa e di mediazione vengono compensate nella misura del 50%, mentre per la
CP_ restante quota del 50% sono poste a carico di e vengono liquidate come da dispositivo già nella misura del 50% ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che il contratto di locazione del posto auto del 1.2.2024, registrato il 15.10.2024, tra e la società relativo al posto Parte_1 CP_1
auto scoperto sito in Udine, Via Zanon n.16, ubicato all'angolo tra il lato sud ed il lato ovest nel cortile interno di Palazzo Brazzà è valido ed efficace;
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto di locazione del posto auto del
1.2.2024 per inadempimento di svolta da Parte_1 CP_1
- condanna a pagare a la somma di €.149,95 (€.79,95 + CP_1 Parte_1
€.70,00)
- condanna a pagare a gli interessi legali sulla somma di Parte_1 CP_1
€.500,00 dal 1.9.2024 al 21.3.2025;
23
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1
liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M.
n. 147/2022, nella misura del 50% in complessivi €.3.205,00 (di cui €.220,50 per la fase di attivazione ed €.441,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione, €.459,50 per la fase di studio della controversia, €.388,50 per la fase introduttiva del giudizio, €.840,00 per la fase istruttoria e/o trattazione, €.850,50 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge ed alla quota del 50% del contributo unificato, delle anticipazioni forfettarie e delle spese della procedura di mediazione;
- spese compensate per la restante misura del 50%.
Così deciso in Udine il 13.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
24
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C. nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3325/2024 tra
(C.F.: ) residente in [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NA NO del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) con sede legale in Udine con l'Avv. Daniela Viezzi CP_1 P.IVA_1
del Foro di Udine
Resistente
*
Oggetto: cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole
* * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per di cui al verbale odierno: “come da ricorso introduttivo”. Parte_1
Per di cui al verbale odierno: “come da note conclusionali”. CP_1
*
Con ricorso del 23.12.2024, depositato il 30.12.2024, la signora (di seguito Parte_1
anche: e/o ricorrente e/o conduttrice) ha convenuto in giudizio la società Pt_1 CP_1
CP_ (di seguito anche: e/o resistente e/o locataria) per sentir dichiarare che il
[...]
contratto di locazione del 1.2.2024, registrato il 15.10.2024, è pienamente valido ed CP_ efficace con la conseguenza che è tenuta ad accettare il pagamento del canone di locazione e condannare quest'ultima a consegnare le somme dovute ed a risarcire i danni causati dal proprio inadempimento agli obblighi di esecuzione del contratto quantificati in €.87,95 per la registrazione del contratto, €.70,00 per i costi del commercialista, €.1.937,51 per le spese legali dell'Avv. NO per l'attività stragiudiziale antecedente il presente giudizio comprensiva dei costi per l'offerta reale,
€.5.000,00 a titolo di danni subiti.
La ricorrente ha esposto:
CP_
➢ di aver acquistato in data 2.2.2024 dal legale rappresentante di Signor Tes_1
e dalla moglie (di seguito anche: coniugi ) un
[...] Parte_2 CP_2
appartamento presso Palazzo Brazzà di Udine, Via Antonio Zanon n. 16 e di aver
CP_ contestualmente sottoscritto con la un contratto di locazione avente ad oggetto il posto auto scoperto sito in Udine, Via Zanon n.16, ubicato all'angolo tra il lato sud ed il lato ovest nel cortile interno di Palazzo Brazzà, della durata quinquennale e con pagamento di un canone semestrale anticipato di €.500,00;
CP_
➢ di aver ripetutamente chiesto al il codice iban della per l'effettuazione Tes_1
del pagamento del canone di locazione a mezzo bonifico bancario;
➢ di non aver mai ricevuto il codice iban;
➢ che il 10.9.2024 le è stata comunicata la risoluzione del contratto del posto auto per mancato pagamento del primo canone;
➢ che la comunicazione è stata contestata precisando che il primo canone è stato corrisposto contestualmente alla stipula del contratto di locazione;
CP_
➢ che con diffida del 20.9.2024 è stato richiesto a di comunicare i dati bancari ed a trasmettere la registrazione del contratto;
CP_
➢ che in data 8.10.2024 ha intimato l'immediato sgombero affermando che tale necessità era connessa alla compravendita dell'immobile occupato dall'Associazione
Confedilizia;
2
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 ➢ di aver provveduto alla registrazione del contratto di locazione;
➢ di essere stata costretta a notificare alla Grif offerta formale per il versamento del canone di locazione tramite Ufficiale Giudiziario;
➢ che il posto auto locato è spesso occupato da veicoli di terze persone.
CP_ Con memoria difensiva del 24.2.2025 si è costituita contestando le deduzioni della ricorrente, svolgendo domanda riconvenzionale ed affermando:
➢ che nell'ottobre del 2023 il e la moglie hanno conferito mandato al signor Tes_1
dell'agenzia immobiliare Idea Città Group di Udine per la vendita Persona_1
dell'immobile posto al piano attico di Palazzo Brazzà;
➢ che dopo circa un mese il è stato contattato dal signor Tes_1 Parte_3
titolare della Immobiliare 55 S.a.s. di DE CO IA DI & C. il quale gli ha proposto l'acquisto in tempi brevi dell'attico di Palazzo Brazzà al prezzo ribassato di
CP_
€.220.000,00 insistendo per acquistare anche un posto auto di proprietà della sito nella corte quale condizione irrinunciabile per la conclusione dell'affare;
CP_
➢ che ha concesso il posto auto solo in locazione ed in data 30.10.2023 il Tes_1
ha ricevuto a titolo di caparra confirmatoria assegno bancario dell'importo di
€.45.000,00;
➢ che il ha fissato il rogito per il giorno 29.1.2024, ma ha riferito al di Pt_3 Tes_1
essere incerto se intestare l'attico a sé stesso o alla propria società chiedendo a quest'ultimo di rilasciargli una procura speciale a vendere;
➢ che il 29.1.2024 i coniugi hanno sottoscritto due procure speciali, una CP_2
per la compravendita ed una per l'atto di avveramento della condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione statale visti i vincoli cui era sottoposto l'immobile, ricevendo il saldo prezzo di €.175.000,00;
➢ che il ha riferito al di aver rinvenuto degli acquirenti per l'attico ed Pt_3 Tes_1
ha convocato quest'ultimo per il giorno 1.2.2024 per la stipula della locazione del
CP_ posto auto di proprietà della
3
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 ➢ che il giorno 1.2.2024 era presente il solo che aveva già preparato il Pt_3
contratto di locazione e la ricevuta della somma di €.500,00 relativo al primo semestre pagata in contanti, apprendendo che la conduttrice, assente quel giorno, sarebbe stata la;
Pt_1
➢ che il canone di locazione era pari ad €.1.000,00 per i primi due anni ed €.1.200,00 per i successivi tre anni, quindi, inferiore ai valori di mercato;
➢ che la maggior parte delle clausole è stata predisposta a favore della conduttrice, quali le spese di registrazione a carico della locatrice, l'assenza di una clausola risolutiva espressa per inadempimenti o ritardi nel pagamento dei canoni, l'ampia facoltà di recesso della conduttrice con solo preavviso di tre mesi, il diritto di prelazione in caso di vendita;
➢ che il giorno successivo, 2.2.2024, la e la sorella hanno stipulato con Pt_1 Pt_4
il quale procuratore speciale dei coniugi , l'atto di Pt_3 CP_2
compravendita dell'attico per il prezzo di €.230.000,00 ed il 23.4.2024 l'atto ricognitivo di avveramento della condizione sospensiva a causa dei vincoli di interesse storico ed artistico cui è soggetto l'immobile;
➢ che solo dopo il rogito il ha conosciuto le acquirenti dell'attico ed in tale Tes_1
occasione non ha ricevuto alcuna richiesta di comunicazione del codice iban della
CP_
né quando si è recato un paio di volte a maggio a NO BI presso l'agenzia immobiliare delle per offrire la vendita di alcuni immobili in Udine;
Pt_1
➢ che ad inizio del secondo semestre, non avendo ricevuto il pagamento del canone, il ha tentato di contattare la e dopo varie telefonate respinte dalla Tes_1 Pt_1
ricorrente il 10.9.2024 ha comunicato la risoluzione del contratto per il grave inadempimento della ricorrente essendo convinto che nel contratto vi fosse una clausola risolutiva espressa;
➢ che la ricorrente, consapevole della nullità del contratto di locazione per mancata registrazione, in data 3.10.2024 ha provveduto a dar corso ad un'offerta formale
4
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 della somma di €.500,00 compiuta con due accessi da parte dell'Ufficiale Giudiziario
CP_ in date 11 e 12.10.2024 presso la sede della e la residenza del;
Tes_1
➢ che la ricorrente in data 15.10.2024 ha provveduto a registrare il contratto di locazione indicando un mappale errato del posto auto, il sub 48 anziché del sub. 49;
➢ che la ricorrente in data 28.12.2024 ha inviato un assegno circolare di €.500,00 a pagamento del canone di affitto anticipato del primo semestre 2025.
CP_ Per risulta evidente il grave inadempimento della ricorrente e la responsabilità del
Cescutti per la mancata registrazione del contratto di locazione.
La resistente ha, quindi, chiesto la chiamata in causa di per essere Parte_3
sollevata da ogni responsabilità, nonché di respingere le richieste della ricorrente e, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della ricorrente ordinando il rilascio del posto auto, nonché la condanna della a versare il secondo canone semestrale dal 1.8.2024 al 31.1.2025 oltre alle Pt_1
spese di mediazione sostenute.
Con ordinanza del 27.2.2025 il precedente giudice istruttore, a seguito di istanza ex art. 418 c.p.c., ha fissato nuova udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. al giorno 3.4.2025
CP_ Con memoria difensiva del 20.3.2025 la ricorrente ha contestato quanto dedotto da esponendo che:
➢ molte delle circostanze dedotte dalla resistente riguardano fatti estranei alla presente controversia;
➢ che il giorno del rogito della compravendita dell'attico le è stato consegnato il contratto di locazione del posto auto sottoscritto dal quale legale Tes_1
CP_ rappresentante della
➢ che il era procuratore speciale del e della moglie e non mero Pt_3 Tes_1
mediatore;
➢ che inconferenti sono le lamentele della resistente in ordine al contenuto del contratto di locazione che è stato redatto dal come da contratto del Tes_1
5
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 30.10.2023 intercorso tra il ed il Tes_1 Pt_3
CP_
➢ di aver chiesto al in plurime occasioni il codice iban della e di essersi Tes_1
personalmente recata a fine maggio 2024 presso la sede della resistente senza reperire alcuna persona, la quale risulta sconosciuta come da raccomandata restituita la mittente;
➢ di aver provveduto personalmente alla registrazione non avendovi provveduto a sua
CP_ volta la stessa
➢ di essere stata costretta ad effettuare il pagamento del canone del secondo semestre 2024 a mezzo offerta formale per impossibilità di effettuarlo presso la sede della società, la residenza del legale rappresentante ed a mezzo iban;
➢ che la resistente ha sempre rifiutato il pagamento del canone tranne quando quest'ultimo è stato corrisposto con assegno circolare a mezzo raccomandata.
Con ordinanza del 3.4.2025 sono state ammesse le prove testimoniali delle parti ed all'udienza del 22.9.2025 sono stati escussi i testi, mentre con ordinanza del 3.10.2025
è stata formulata alle parti proposta ex art. 185 bis c.p.c. dalle medesime non accettata, pertanto, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 13.11.2025 con assegnazione di termine fino al 27.10.2025 per il deposito di note difensive, depositate nei termini dalle parti.
*
La ricorrente ha di fatto svolto una causa preventiva a seguito della comunicazione di
CP_ risoluzione del contratto di locazione inviatale dalla per inadempimento a seguito del mancato pagamento del secondo canone semestrale, chiedendo di accertare che il
CP_ contratto di locazione è pienamente valido ed efficace e che è tenuta ad accettare il pagamento del canone.
I dati pacifici e non contestatati sono: il mancato pagamento nel termine contrattuale del canone di locazione del secondo semestre 2024 e l'inadempimento della ricorrente.
Ciò che occorre accertare è se sussiste tale inadempimento e, se sussistente, se
6
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 presenta una gravità tale da determinare la risoluzione del contratto ovvero se sia stato determinato per responsabilità della locatrice che avrebbe impedito o quanto meno non facilitato il versamento della somma.
*
LE PROVE OFFERTE DALLA RICORRENTE
CP_ La ricorrente ha affermato di aver richiesto al , legale rappresentante della Tes_1
in plurimi incontri telefonici e personali intervenuti anche presso la propria agenzia immobiliare in NO BI, l'iban della società per l'effettuare il pagamento del canone a mezzo bonifico bancario, senza ottenere risposta e/o riscontro alcuno.
La conduttrice ha, inoltre, affermato di essersi personalmente recata presso la sede
CP_ della e la residenza del per consegnare l'importo del canone che è stato, Tes_1
però, rifiutato.
Il contratto di locazione dell'1.2.2024 della durata di cinque anni dal 1.2.2024 al
31.1.2029 (art. 2) prevede all'art. 4 un canone annuale di €.1.000,00 per i primi due anni e di €.1.200,00 dal terzo anno, da versarsi in due rate semestrali anticipate, quindi, entro i mesi di febbraio e di agosto di ogni anno senza l'indicazione di un giorno preciso entro cui effettuare il pagamento in quanto nulla sul punto è stato contrattualmente previsto.
QUANTO ALLE PROVE DOCUMENTALI
La ricorrente ha dimesso: con il doc. 1: il contratto di locazione;
con il doc. 2: la planimetria del contratto di locazione;
con il doc. 3: l'atto di avveramento della condizione sospensiva dell'acquisto dell'immobile situato presso Palazzo di Brazzà;
CP_ con il doc. 4: l'e-mail del 10.9.2024 inviata da alla signora e non Parte_5
alla resistente con la quale è stata comunicata la risoluzione del contratto di locazione per mancato pagamento del canone di locazione del primo anno con invito a saldare il
7
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 dovuto ed a liberare il posto auto;
CP_ con il doc. 5: la pec del 11.9.2024 inviata da e alla con la Pt_4 Parte_1
quale è stato allegato il contratto di locazione e la ricevuta della prima rata semestrale corrisposta in data 1.2.2024 ed è stata rinnovata la richiesta di fornire il codice iban per il versamento della seconda rata come più volte ribadito. Nella mail le sorelle Pt_1
hanno, infine, chiesto di poter segnalare che il posto auto è privato poiché nelle due occasioni che hanno tentato di parcheggiare l'automobile, quest'ultimo risultava occupato;
CP_ con il doc. 6: pec del 17.9.2024 della alle sorelle con la quale è stato Pt_1
evidenziato che la modifica del comportamento del legale rappresentante è dipesa dal mancato riscontro alle telefonate di quest'ultimo;
CP_ con il doc. 7: la pec del 20.9.2024 dell'Avv. NO alla per evidenziare che il versamento della prima rata è stato effettuato l'1.2.2024 e che per la seconda rata è stata più volte chiesta la comunicazione dell'iban per effettuare il pagamento;
CP_ con il doc. 8: la pec del 8.10.2024 di alle sorelle per ribadire che il posto Pt_1
auto deve essere sgomberato e che quest'ultimo è connesso alla compravendita dell'immobile occupato da Confedilizia;
CP_ con il doc. 9: la pec del 11.10.2024 con la quale ha ribadito alle sorelle la Pt_1
necessità dello sgombero dell'auto presente nel parcheggio rimanendo a disposizione per un eventuale interessamento del posto auto;
CP_ con il doc. 10: la pec del 18.10.2024 con la quale ha comunicato alle sorelle Pt_1
l'intenzione di procedere con una denuncia presso la Procura della Repubblica per fare chiarezza in merito alla vendita della mansarda di Palazzo Brazzà in relazione al quale è stato stipulato il contratto di locazione del posto auto, assegnando un ultimo termine di cinque giorni per sgomberare l'automobile ivi presente;
con il doc. 11: la registrazione del contratto di locazione effettuata in data 15.10.2024; con il doc. 12: la richiesta registrazione del contratto di locazione;
8
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 con il doc. 13: il contratto di affitto del posto auto e la ricevuta del versamento della prima rata con la registrazione, unitamente alla fattura n.515 del 18.10.2024 della
E.DA.S. di AR IN S.a.s.;
CP_ con il doc. 14: l'offerta reale alla da parte della dell'11 e 12.10.2024 della Pt_1
somma di €.500,00 a titolo di secondo canone semestrale con allegati registrazione, spese e restituzione;
CP_ con il doc. 15: la pec del 24.10.2024 inviata dall'Avv. NO a con la quale ha ricordato brevemente: la connessione tra la compravendita dell'immobile e la locazione del posto auto, la presenza della clausola di prelazione in favore della conduttrice in ipotesi di vendita del posto auto;
l'immotivato rifiuto a fornire il codice iban;
CP_ l'inadempimento di alla registrazione del contratto di locazione effettuata dalla
CP_ ricorrente ed ha diffidato dal cessare immediatamente le molestie al possesso del posto auto;
con il doc. 16: la pec del 31.10.2024 di con la quale ha precisato che la Parte_6
mancata registrazione è dipesa dalla negligenza del signor e che rimane Pt_3
efficace la risoluzione del contratto, nonché ribadito che è ancora valida la proposta di acquisto dell'unità immobiliare occupata dall'Associazione Confedilizia unitamente al posto auto condotto in locazione;
con il doc. 17: la domanda mediazione;
con il doc. 18: l'avviso dell'avvio della procedura di mediazione n.24/183;
CP_ con il doc. 19: l'adesione di alla procedura di mediazione;
CP_ con il doc. 20: i motivi di replica di dedotti nella procedura di mediazione;
CP_ con il doc. 21: la chiamata del terzo svolta da nella procedura di mediazione;
con il doc. 22: il diniego della al rinvio della procedura di mediazione e della Pt_1
chiamata del terzo;
con il doc. 23: l'invito al terzo chiamato a partecipare alla procedura di mediazione;
con il doc. 24: l'adesione del terzo chiamato alla procedura mediazione Pt_3
9
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 n.24/183;
con il doc. 25: il contratto preliminare di compravendita del 30.10.2023;
con il doc. 26: il verbale della procedura di mediazione;
con il doc. 27: la fattura n.14-FE del 11.12.2024 dell'Avv. NO;
con il doc. 28: la nota spese dell'Avv. NO per il presente giudizio;
con il doc. 29: la fattura n.527 del 15.11.2024 della CCIAA di Pordenone-Udine relativa alla procedura di mediazione;
CP_ con il doc. 29 (doppia numerazione): la raccomandata spedita il 23.12.2024 alla con allegato assegno circolare a pagamento del canone di affitto del secondo semestre
CP_ 2024 non consegnata in quanto la è risultata sconosciuta;
con il doc. 30: altra raccomandata del 21.3.2025 con allegato assegno circolare a pagamento del canone di affitto del secondo semestre 2024.
Dall'esame della copiosa documentazione dimessa dalla ricorrente non risulta fornita la
CP_ prova che nel periodo dall'1.2.2024 al 31.8.2024 quest'ultima abbia richiesto alla come sostenuto, il codice iban in occasione di plurimi incontri telefonici e personali intercorsi con il . Tes_1
A parte il contratto di locazione, tutta la documentazione dimessa riguarda circostanze
CP_ avvenute a partire dal 10.9.2024 ossia dalla comunicazione di di risoluzione del contratto e, quindi, in un periodo successivo alla scadenza del pagamento anticipato della seconda rata semestrale del canone di locazione.
QUANTO ALLE PROVE ORALI
Dei capitoli di prova orale ammessi da 2) a 7) del ricorso introduttivo solo i capitoli 2)1
CP_ e 5)2 sono volti a provare le richieste avanzate dalla alla di avere il codice Pt_1 1 Cap. 2: Vero che in occasione degli incontri telefonici e personali intervenuti nella primavera-estate 2024 tra
, anche presso l'agenzia di quest'ultima a NO BI e , chiedeva Parte_1 Testimone_1 Parte_1 te a la comunicazione dei dati bancari necessari bancario Testimone_1 relativo al paga , senza ottenerla. 2 Cap. 5: Vero che si recava personalmente nell'estate 2024 presso la sede di e presso la Parte_1 CP_1 residenza del suo resentante per consegnare l'importo del canone, che ve da Tes_1
.
[...]
10
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 iban per poter corrispondere il canone di locazione, nonché i tentativi di pagamento del canone relativo al secondo semestre 2024, poiché il capitolo 3) riguarda l'incarico affidato dal alla di reperire acquirenti per altri immobili di Palazzo Brazzà, Tes_1 Pt_1
il capitolo 4) riguarda l'incarico affidato dal alla di reperire acquirenti per Tes_1 Pt_1
l'immobile occupato dalla Associazione Confedilizia, il capitolo 6) è volto a provare che sin dall'inizio della locazione il posto auto risultava occupato da terzi mentre il capitolo
7) di aver dovuto occupare il posto auto locato con un'automobile.
A prova contraria la ricorrente ha formulato i capitoli da 8) a 11) ammessi, volti a
CP_ provare: l'8) di essersi recata a fine maggio presso la sede della il 9) che la sede
CP_ della è preclusa al pubblico, il 10) che il contratto di locazione è stato predisposto dal e l'11) che il contratto di locazione è stato consegnato il 2.2.2023 presso lo Tes_1
studio notarile.
Di tali capitoli solo l'8)3 ed in qualche misura, seppur minore, il 9)4 sono volti a provare
CP_ le richieste avanzate alla di avere il codice iban per poter corrispondere il canone di locazione, nonché i tentativi di pagamento del canone relativo al secondo semestre
2024.
All'udienza del 22.9.2025 fissata per l'escussione dei testi, la ricorrente ha dichiarato di aver citato a testimoniare tutti i testi indicati tranne la titolare del ristorante Il Conte
Tacchi e di aver avvisato i testi e a non comparire in considerazione del Tes_2 Tes_3
fatto che con l'ordinanza del 3.4.2025 è stato disposto il limite di due testi per capitolo, mentre il teste ha inviato comunicazione di impedimento a comparire. Al termine Tes_4
dell'udienza il legale della ricorrente ha dichiarato di rinunciare a sentire i testi non comparsi.
Ciò premesso, i testi della ricorrente che sono stati escussi sono: Parte_3
(sorella della ricorrente) e (nipote della ricorrente Parte_5 Testimone_5
Controparte_ 3 Cap. 8: Vero che si recava a fine maggio 2024 presso la sede di Parte_1 4 Cap. 9: Vero che la sede di risulta preclusa al pubblico. CP_1
11
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 perché figlia della sorella).
Il teste da ritenersi affidabile in quanto era il procuratore speciale dei coniugi Pt_3
per la compravendita alle sorelle dell'immobile di Palazzo Brazzà, CP_2 Pt_1
con riferimento ai capitoli 2, 5, 8 e 9 ha dichiarati di nulla sapere, come per il resto a quasi tutti gli altri capitoli. Quanto alla sottoscrizione del contratto di locazione ha riferito di averlo consegnato personalmente alla presso lo studio notarile in Pt_1
occasione del rogito della compravendita e che il l'aveva sottoscritto due giorni Tes_1
prima del rogito avanti a lui proprio per poterlo consegnare il giorno del rogito, ribadendo che la locazione del posto auto era condizione essenziale per addivenire alla vendita dell'immobile.
La teste , sorella della ricorrente nonché comproprietaria con Parte_5
quest'ultima dell'immobile di Palazzo Brazzà acquistato dai coniugi , da CP_2
ritenersi non del tutto affidabile tenuto conto della parentela, della comproprietà dell'immobile e dell'attività lavorativa in comune con la ricorrente, ha confermato la circostanza dedotta nel cap. 2) aggiungendo di essere stata presente agli incontri che si sono tenuti sia presso la loro agenzia immobiliare sia a Udine fuori da Palazzo Brazzà in occasione di una visita ad un immobile del e, precisamente, di un bar in Piazza Tes_1
San Giacomo, specificando che tale incontro a Udine è avvenuto tra maggio e giugno perché “iniziava a fare caldo”. La teste ha, altresì, affermato di essere stata presente
Pt_ anche agli incontri telefonici, precisando che alcune volte la sorella metteva la telefonata in vivavoce, altre volte era con il bluetooth (dell'automobile) e che sapeva che in quelle occasioni la ricorrente stava parlando con il perché ne riconosceva Tes_1
la voce.
La teste ha confermato anche la circostanza dedotta nel cap. 5) precisando di aver accompagnato la sorella e che in tale occasione pioveva a tal punto da essersi riparate
CP_ presso il gestore del bar vicino alla sede della nonché di essersi recate anche presso la residenza del . Tes_1
12
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 La teste ha confermato anche le circostanze dedotte nei capitoli 8) e 9).
La non piena affidabilità del teste si rinviene dal fatto che il teste , nipote Tes_5
della ricorrente in quanto figlia della sorella , con riferimento al cap. 2 Parte_5
non ha confermato la circostanza ed ha dichiarato che la zia (ricorrente) non metteva in vivavoce le telefonate e di essere stata presente a qualche telefonata tra la zia ed il ed a qualche conversazione familiare, nonché di essere stata destinataria dei Tes_1
racconti della zia e che quest'ultima ne parlava in casa con lei e la madre. Per il resto, la teste nulla sapeva salvo quanto riferitole dalla ricorrente.
Le poche informazioni riferite dalla teste non hanno, però, rilevanza alcuna Tes_5
in quanto la teste non ne ha avuto conoscenza diretta, ma solo de relato actoris per quanto riferitole dalla (In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di Pt_1
persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro,
e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” Cass. Civ., Sez.
I, Sentenza n. 8358 del 3.4.2007).
Ne consegue che anche con riferimento alle prove orali offerte si deve ritenere che non risulta fornita la prova che nel periodo dall'1.2.2024 al 31.8.2024 la ricorrente abbia
CP_ richiesto alla come sostenuto, il codice iban in occasione di plurimi incontri telefonici e personali con il . Tes_1
13
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 Alcun valido contributo si può trarre dalle testimonianze rese dal e da Pt_3 Tes_6
, quanto, invece, alla teste , quest'ultima risulta poco affidabile sia
[...] Testimone_7
per i stretti rapporti con la sorella, sia perché la circostanza che la stessa abbia assistito a delle telefonate tra la sorella ed il in vivavoce è smentita da quanto dichiarato Tes_1
dalla figlia che ha riferito che la zia non metteva in vivavoce e che quest'ultima raccontava della telefonata alla nipote ed alla sorella, a comprova che quest'ultima non sempre era presente alle telefonate.
Nell'arco di sei mesi, da febbraio ad agosto 2024, quanto alla richiesta del codice iban ed al tentativo di pagare il canone, la teste ha riferito di soli due episodi verificatesi ad
Udine, uno in occasione della visita del bar di Piazza San Giacomo, l'altro un non meglio precisato giorno in cui pioveva quando le sorelle si sono riparate nel bar vicino Pt_1
CP_ alla sede della La teste ha poi genericamente riferito di aver assistito ad incontri presso la propria agenzia in NO BI o a telefonate con il bluetooth.
A ciò si aggiunga che la teste ha riferito di recarsi ad Udine un paio di Parte_5
volte al mese, ma tale affermazione risulta contraddittoria, come correttamente evidenziato dalla resistente, con quanto affermato da entrambe le sorelle con la pec dell'11.9.2024 laddove hanno riferito che nel periodo estivo sono molto impegnate a
NO BI con la propria attività che non consente loro di recarsi a Udine per effettuare il pagamento in contanti e che dal mese di febbraio hanno tentato di parcheggiare solo due volte l'automobile nel posto auto.
Se si considera che la stagione balneare a NO tra maggio e soprattutto giugno è già iniziata e che le nei mesi primaverili raramente si sono recate a Udine, vi è Pt_1
ulteriore conferma che prima della scadenza del pagamento della seconda rata del
CP_ canone di locazione la ricorrente non ha fornito la prova né di aver richiesto alla il codice iban, né di averne tentato il pagamento.
CP_ Appare, infine, alquanto anomalo che fino alla comunicazione della del 10.9.2024 non vi siano state comunicazioni scritte da parte della ricorrente volte ad ottenere il
14
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 codice iban – comunicazioni, pec, raccomandate e l'offerta reale sono avvenute solo dal
10.9.2024, quindi, dopo la comunicazione di risoluzione del contratto di locazione e non prima – né che la stessa – se aveva come ha riferito effettiva e seria intenzione di pagare il canone – abbia ritenuto di effettuare il pagamento della seconda rata del canone del 2024 a mezzo assegno circolare da inviarsi a mezzo raccomandata come accaduto a fine dicembre 2024 per la rata del primo semestre 2025 ed a marzo per la rata del secondo semestre 2024.
In assenza di prova, ne consegue che la ricorrente deve ritenersi inadempiente al pagamento del canone di locazione con riferimento alla seconda rata dell'anno 2024.
*
QUANTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO
DELLA RICORRENTE
Accertato l'inadempimento della ricorrente occorre ora verificare se tale inadempimento possa essere ritenuto grave a tal punto da comportare la risoluzione del contratto ex
CP_ art. 1453 e 1455 cod. civ. richiesta da
In ipotesi di risoluzione per grave inadempimento del conduttore ex art. 1453 cod. civ. occorre verificare la sussistenza o meno dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. e, più precisamente, la valutazione della gravità dell'inadempimento.
E' noto che nelle locazioni ad uso abitativo l'art. 5 della L. n.392/1978, derogando all'art. 1455 cod. civ., introduce una presunzione assoluta dell'elemento oggettivo dell'inadempimento fondata su due elementi, l'uno temporale – il protrarsi del ritardo nella corresponsione dei canoni per oltre venti giorni – l'altro quantitativo – il mancato pagamento di una rata del canone. L'art. 41 della L. n.392/1978 non richiama l'art. 5 e, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità di una sua applicazione estintiva (Cass. Civ. n.1428/2017, Cass. Civ. n.5902/2006, Cass. Civ.
n.12210/1990).
15
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 Nondimeno, il giudice può trarre dall'art. 5 della Legge n.392/1978 parametri che gli consentano di orientarsi nell'applicazione dell'art. 1455 cod. civ. al contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo (Cass. Civ. n.30730/2019, Cass. Civ.
n.1234/2000). La giurisprudenza ha, infatti, affermato che in tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento, ex art. 5 della L.
n.392/1978, non trovi diritto di applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro orientativo per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (Cass. Civ., Sez. III, n.1428 del 20.1.2017).
Ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. la gravità dell'inadempimento non deve rilevare in sé, ma solo in relazione all'interesse del contraente deluso, da considerarsi non in astratto, ma in concreto.
La corresponsione del canone di locazione costituisce ex art. 1587 cod. civ.
l'obbligazione principale del conduttore e secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale
“Il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio
"inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13887 del
23.6.2011, Cass. Civ. n.261/2008, Cass. Civ. n.1317/2015, Cass. Civ. n. 18987/2016)
Va evidenziato che nella (particolare) fattispecie in esame il contratto di locazione non contiene una clausola risolutiva espressa, né è previsto il giorno del mese entro cui
16
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 deve essere effettuato il pagamento, né risulta determinata la misura di quante rate debbano non essere corrisposte totalmente o parzialmente per costituire motivo di risoluzione del contratto.
L'assenza di tali elementi porta a ritenere che il mancato pagamento di un solo importo semestrale di €.500,00 (per i primi due anni), e di €.600,00 (dalla terza annualità), non costituisse un inadempimento così grave tale da legittimare la risoluzione contrattuale.
CP_ Da notare, inoltre, che è una società immobiliare della famiglia che possiede Tes_1
e gestisce, come riferito dalla stessa ricorrente, diversi immobili anche di pregio in
Udine, pertanto, è difficile ipotizzare che per la stessa il mancato pagamento di una rata semestrale di €.500,00, quindi, di circa €.83,33 al mese relativa ad un mero posto auto sia di siffatta elevata importanza da comportare un'alterazione del sinallagma contrattuale tale da determinare uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, senza dimenticare la presenza di altri elementi quali l'assenza di una clausola risolutiva espressa e la previsione di una clausola di prelazione in caso di vendita del posto auto a favore della conduttrice.
Si ritiene, pertanto, che nell'economia dell'affare il mancato pagamento di una sola rata semestrale, per quanto motivato, non determina la gravità dell'inadempimento della in quanto la violazione in una sola occasione degli obblighi dalla medesima Pt_1
assunti – a fronte del successivo tentativo di pagamento del canone di locazione in questione a mezzo offerta reale eseguita nel mese di ottobre dalla ricorrente e rifiutata dalla resistente, successivamente eseguito a mezzo raccomandata del marzo 2025, come pure il versamento in termini del canone del primo semestre 2025 effettuato a mezzo assegno circolare a fine dicembre e non a febbraio 2025 – esclude che sia venuta meno la fiducia e la funzionalità del rapporto sinallagmatico, a tal punto da giustificare la risoluzione del contratto.
Senza dimenticare che al di là degli elementi sopra evidenziati, la resistente non ha, comunque, fornito la prova della gravità dell'inadempimento.
17
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 Da ultimo, va evidenziato che la resistente ha lamentato che il contratto di locazione sarebbe stato redatto dal proprio procuratore speciale e che molte delle sue Pt_3
clausole ivi presenti sono state predisposte a favore della ricorrente, ma anche
CP_ ammesso che ciò sia avvenuto, non ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto di locazione, né all'atto di sottoscriverlo ha ritenuto di modificare e/o integrare le clausole (o correggere l'errore della denominazione della società) o di aggiungerne altre.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della ricorrente va rigettata e va, pertanto, accertato che il contratto di locazione del posto auto
CP_ dell'1.2.2024, registrato il 15.10.2024, tra la e la relativo al posto auto Pt_1
scoperto sito in Udine, Via Zanon n.16, ubicato all'angolo tra il lato sud ed il lato ovest nel cortile interno di Palazzo Brazzà è valido ed efficace.
*
QUANTO ALLE RICHIESTE ECONOMICHE DELLE PARTI
QUANTO A CP_1
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di al pagamento degli interessi
[...] Pt_1
relativi al secondo canone semestrale di locazione dall'1.8.2025 al 21.3.2025.
Va evidenziato che il pagamento del secondo canone semestrale del periodo 1.8.2024 –
31.1.2025 è stato offerto dalla con offerta relate dell'11 e 12 ottobre 2024, Pt_1
rifiutata dal . Tes_1
CP_ A fronte del rifiuto della non risulta che la abbia provveduto ad effettuare il Pt_1
deposito della somma in un libretto al portatore nella disponibilità del depositario, con la conseguenza che l'offerta reale non può considerarsi valida ed infatti “ai fini della validità dell'offerta reale, il deposito della somma rifiuta dal creditore, di cui all'art.
1210 cod. civ., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare
18
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, cod. civ., valendo come ritiro dello stesso” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3248 del
2.3.2012).
A ciò si aggiunga che “affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ritenendo che l'offerta reale subordinata alla condizione che i creditori fossero tenuti al rimborso delle spese di offerta, fosse inidonea per incompletezza)” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 27255 del 16.11.2017).
Rilevato che l'offerta reale promossa dalla comprendeva solo la sorte capitale Pt_1
della somma dovuta e pur prendendo atto che il rifiuto del non era fondato Tes_1
sull'inidoneità della somma offerta, la resistente non si può considerare messa in mora,
CP_ pertanto, la è tenuta a corrispondere a gli interessi legali dal 1.9.2024 (non Pt_1
dall'1.8.2024 in considerazione del fatto che non prevedendo il contratto un giorno del mese entro il quale deve essere corrisposto il canone di locazione, quest'ultimo può essere versato entro il 31 agosto di ogni anno) al 21.3.2025 sull'importo di €.500,00.
*
QUANTO ALLA QUARIN
CP_ La ha chiesto che sia condannata a versarle: €.87,95 per la registrazione del Pt_1
contratto con già detratta la quota a carico conduttore di €.52,50, €.70,00 per la fattura n. 515/24 del commercialista E.DA.S. di AR IN s.a.s., €.1.937,51 per le spese legali dell'Avv. NO relative all'attività stragiudiziale antecedente al procedimento di mediazione, comprensive delle spese dell'offerta reale di €.488,50, €.5.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, quale liquidazione equitativa dell'ulteriore danno
19
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 cagionato dagli inadempimenti e continue turbative del possesso del posto auto.
Con riguardo alle spese di registrazione del contratto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “né l'art. 8 della legge n. 392 del 1978, né l'art. 10 della legge di registro (d.P.R. n. 634 del 1972) stabiliscono quale delle parti debba provvedervi, disciplinando, rispettivamente, la ripartizione delle relative spese, in misura uguale fra entrambi i contraenti, ed il loro obbligo solidale verso il fisco di richiedere la registrazione stessa, con la conseguenza che in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, sono validi ed efficaci gli usi locali siccome concernenti materia non regolata da leggi o da regolamenti (nella specie, gli Usi della provincia di Milano, secondo cui alla registrazione deve provvedere il locatore con diritto di rivalsa nei confronti del conduttore)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.3054 del 18.4.1988) e che
“per gli atti da registrare in termine fisso, come le locazioni e gli affitti di beni immobili,
l'obbligo del pagamento dell'imposta sorge direttamente dalla stipulazione, prescindendosi, cioè, dall'uso che ciascuna parte abbia fatto o voglia fare dell'atto: ne consegue che la spesa relativa, facendo carico alla parte obbligata per legge o per contratto, indipendentemente dalla necessita o dall'opportunità della esibizione dell'atto in giudizio, non può essere considerata una spesa giudiziale e pertanto essa deve formare oggetto di una domanda specifica e autonoma rispetto a quella di rimborso delle spese giudiziali, la quale deve essere tempestivamente proposta. (V 4714/77, mass n 388317).” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.1651 del 22.3.1979).
All'art. 7 del contratto di locazione del posto auto del 1.2.2024 è espressamente previsto che “La registrazione del contratto ed i successivi adempimenti saranno eseguiti a cura del locatore con oneri e spese a carico delle parti nella misura del 50%”, ne consegue che era onere di Grif provvedere alla registrazione ed ottenere il rimborso della quota del 50% dalla . Pt_1
CP_ E' pacifico e non contestato che non vi ha provveduto e che, invece, vi ha dato corso la ricorrente.
20
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 Non coglie nemmeno nel segno la tesi della resistente secondo la quale l'onere della registrazione spettava al quale suo mediatore, era invece onere e compito di Pt_3
Grif di verificare che – anche ammesso che tale onere fosse stato affidato al – Pt_3
che quest'ultimo vi avesse provveduto ed in mancanza provvedervi.
Non coglie nemmeno nel segno nemmeno l'ulteriore tesi della resistente secondo la quale poiché la è titolare di due società immobiliari in cui lavora, l'attività di Pt_1
registrazione dei contratti rientra certamente nella specifica attività lavorativa di quest'ultima, pertanto, la stessa poteva provvedervi personalmente senza rivolgersi – a suo dire arbitrariamente - ad un'altra società, la E.DA.S. di AR IN S.a.s. che ha comportato l'esborso della somma di €.70,00.
CP_ La appurato che non aveva provveduto a registrare il contratto di locazione Pt_1
vi ha provveduto stante la nullità del contratto ex art. 1 comma 346 della Legge n.311 del 2004 (che sanziona la mancata registrazione originaria del contratto Cass. Civ.,
Sez. 3, ordinanza n.13870 del 19.5.2023) ed al fine di sanare tale nullità (“In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della
l. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998” Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
20858 del 6.9.2017) ha liberamente deciso di affidare tale l'attività ad uno studio
21
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 commercialistico.
Alla va, pertanto, rimborsata la quota del 50% dell'imposta di registro oltre alla Pt_1
somma di €.70,00 per la fattura n. 515/24 del commercialista E.DA.S. di AR IN
S.a.s. trattandosi di attività che la stessa ha dovuto compiere, sebbene non tenuta, per evitare la sanzione della nullità del contratto per mancata registrazione.
Vanno pertanto riconosciute a le seguenti somme: €.79,95 (52,50 + 8,00 + Pt_1
15,60 + 2,00 + 1,85) quale rimborso non solo della quota parte del 50% dell'imposta di registro (€.105,00) e dell'imposta di bollo (€.16,00), ma anche delle spese sostenute per sanzioni registro (€.15,60), sanzioni bollo (€.2,00) ed interessi (€.1,85) ed €.70,00 per l'attività svolta dalla per la registrazione del Controparte_3
contratto.
Va escluso il riconoscimento della somma di €.1.937,51 dell'attività stragiudiziale antecedente al procedimento di mediazione comprensiva delle spese dell'offerta reale, in quanto dalla fattura non risulta specificata l'attività svolta dal legale né la stessa risulta provata: si può ipotizzare che tale attività abbia riguardato non solo e soprattutto l'attività dell'offerta reale che, per quanto sopra motivato, non è risultata valida, ma anche l'attività di studio, di conferenze con la cliente e di stesura delle lettere, ma di un tanto, salvo quanto prodotto in causa, non risulta specificato e provato.
Va, infine, escluso il riconoscimento di somme a titolo di danno asseritamente subito dagli inadempimenti e turbative della locataria in quanto non provato.
Non risulta, infatti, fornita la prova dell'an del danno subito.
La circostanza che il posto auto risultasse spesso occupato con veicoli di terze persone non può essere imputato alla resistente, a meno che tale posto non fosse occupato da
CP_ automobili riconducibili alla o al suo legale rappresentante o ai suoi familiari, ma di un tanto non è stata fornita prova alcuna.
E', inoltre, pacifico e non contestato che la ricorrente abbia frequentato poco Udine e
22
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 che nel Palazzo Brazzà un immobile sia locato a Confedilizia, pertanto, è alquanto probabile che eventuali utenti o terze persone abbiano indebitamente occupato il posto
CP_ auto locato alla e, comunque, non risulta che fino alla comunicazione di del Pt_1
10.9.2024 la ricorrente si sia lamentata con la proprietà o con gli altri condomini o con l'amministratore del Condominio per rappresentare che il proprio posto auto condotto in locazione dovesse rimanere libero e non essere occupato da terzi non autorizzati.
*
QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Considerato che nella fattispecie vi è una parziale reciproca soccombenza, le spese di causa e di mediazione vengono compensate nella misura del 50%, mentre per la
CP_ restante quota del 50% sono poste a carico di e vengono liquidate come da dispositivo già nella misura del 50% ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che il contratto di locazione del posto auto del 1.2.2024, registrato il 15.10.2024, tra e la società relativo al posto Parte_1 CP_1
auto scoperto sito in Udine, Via Zanon n.16, ubicato all'angolo tra il lato sud ed il lato ovest nel cortile interno di Palazzo Brazzà è valido ed efficace;
- rigetta la domanda di risoluzione del contratto di locazione del posto auto del
1.2.2024 per inadempimento di svolta da Parte_1 CP_1
- condanna a pagare a la somma di €.149,95 (€.79,95 + CP_1 Parte_1
€.70,00)
- condanna a pagare a gli interessi legali sulla somma di Parte_1 CP_1
€.500,00 dal 1.9.2024 al 21.3.2025;
23
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1
liquidano ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M.
n. 147/2022, nella misura del 50% in complessivi €.3.205,00 (di cui €.220,50 per la fase di attivazione ed €.441,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione, €.459,50 per la fase di studio della controversia, €.388,50 per la fase introduttiva del giudizio, €.840,00 per la fase istruttoria e/o trattazione, €.850,50 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge ed alla quota del 50% del contributo unificato, delle anticipazioni forfettarie e delle spese della procedura di mediazione;
- spese compensate per la restante misura del 50%.
Così deciso in Udine il 13.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
24
Tribunale di Udine – Sezione Seconda Civile – R.G. 3325/2024