TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.477 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza dell'11.02.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.03.1963 a Giulianova (TE)), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Nadia Baldini e Sara Scarpantoni, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Mosciano T'AN (TE) in viale Europa n.23/25 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato l'[...] a CP_1 CodiceFiscale_2
Teramo)
-resistente contumace-
pagina 1 di 6 NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza dell'11.02.2025, il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo che la causa venisse decisa, riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 16.04.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , assumendo che: CP_1
-il 20.05.2006 aveva contratto in Mosciano T'AN (TE) matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale è nato un figlio, (28.07.2004), divenuto Per_1
oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
-con sentenza n.650/2022 pubblicata il 22.06.2022 il Tribunale di Teramo aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, rigettando la domanda di addebito al marito e riconoscendo in particolare un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili in favore della moglie, quale contributo per il mantenimento del figlio.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del pagina 2 di 6 matrimonio civile contratto in Mosciano T'AN (TE) in data
20.05.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mosciano T'AN (TE) parte 1^ n.4 anno 2006, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Mosciano T'AN (TE) di trascrivere l'emananda sentenza, chiedendo che venisse disposto un aumento dell'assegno riconosciuto in suo favore per il mantenimento del figlio perché non ancora autosufficiente. Per_1
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, all'udienza tenutasi l'11.02.2025 il resistente non compariva;
fallito, quindi, il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa alla medesima udienza il Presidente riservava la causa alla decisione collegiale.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta dall' è Pt_1
fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle scarne ma eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione irreversibile di frattura venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n.650/2022 pubblicata il
22.06.2022 con il quale il Tribunale di Teramo ha pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, dopo la comparizione pagina 3 di 6 davanti al Presidente del Tribunale risalente al 2021, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Mosciano T'AN (TE) in data 20.05.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mosciano
T'AN (TE) parte 1^ n.4 anno 2006.
Per ciò che concerne l'obbligo di contribuzione per il mantenimento del figlio della coppia oggi maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento del ragazzo, in una misura che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita dello stesso connesse alla sua età (21 anni), di talchè tale contributo va quantificato -prevedendosi congruamente un piccolo aumento rispetto alla misura prevista dalla sentenza di divorzio risalente al giugno 2022- nell'importo di € 350,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
pagina 4 di 6 Ed invero, sotto questo aspetto, va opportunamente chiarito che costituisce principio pacifico, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo, Cass.
n.13664/2022).
D'altra parte, la ricorrente non ha ottemperato all'obbligo imposto dalla legge di depositare la documentazione patrimoniale e reddituale completa attestante la complessiva situazione economica in cui versa ella e l'ex coniuge, che avrebbe invece consentito al Collegio di vagliare compiutamente le rispettive sostanze di cui ciascun genitore dispone.
Attesa la natura della controversia e tenuto conto della sostanziale non opposizione del resistente che è rimasto contumace, si reputa di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
pagina 5 di 6 22.02.2024, nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione CP_1
e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da CP_1
e in Mosciano T'AN (TE) in data
[...] Parte_1
20.05.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mosciano T'AN (TE) parte 1^ n.4 anno 2006;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della CP_1
un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio della coppia importo rivalutabile ogni Per_1
anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mosciano
T'AN (TE) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.477 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza dell'11.02.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.03.1963 a Giulianova (TE)), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Nadia Baldini e Sara Scarpantoni, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Mosciano T'AN (TE) in viale Europa n.23/25 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: , nato l'[...] a CP_1 CodiceFiscale_2
Teramo)
-resistente contumace-
pagina 1 di 6 NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza dell'11.02.2025, il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo che la causa venisse decisa, riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 16.04.2024 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con , assumendo che: CP_1
-il 20.05.2006 aveva contratto in Mosciano T'AN (TE) matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale è nato un figlio, (28.07.2004), divenuto Per_1
oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
-con sentenza n.650/2022 pubblicata il 22.06.2022 il Tribunale di Teramo aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, rigettando la domanda di addebito al marito e riconoscendo in particolare un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili in favore della moglie, quale contributo per il mantenimento del figlio.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del pagina 2 di 6 matrimonio civile contratto in Mosciano T'AN (TE) in data
20.05.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mosciano T'AN (TE) parte 1^ n.4 anno 2006, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di Mosciano T'AN (TE) di trascrivere l'emananda sentenza, chiedendo che venisse disposto un aumento dell'assegno riconosciuto in suo favore per il mantenimento del figlio perché non ancora autosufficiente. Per_1
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, all'udienza tenutasi l'11.02.2025 il resistente non compariva;
fallito, quindi, il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa alla medesima udienza il Presidente riservava la causa alla decisione collegiale.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta dall' è Pt_1
fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle scarne ma eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione irreversibile di frattura venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n.650/2022 pubblicata il
22.06.2022 con il quale il Tribunale di Teramo ha pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, dopo la comparizione pagina 3 di 6 davanti al Presidente del Tribunale risalente al 2021, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Mosciano T'AN (TE) in data 20.05.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mosciano
T'AN (TE) parte 1^ n.4 anno 2006.
Per ciò che concerne l'obbligo di contribuzione per il mantenimento del figlio della coppia oggi maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento del ragazzo, in una misura che ad avviso del Collegio debba inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita dello stesso connesse alla sua età (21 anni), di talchè tale contributo va quantificato -prevedendosi congruamente un piccolo aumento rispetto alla misura prevista dalla sentenza di divorzio risalente al giugno 2022- nell'importo di € 350,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
pagina 4 di 6 Ed invero, sotto questo aspetto, va opportunamente chiarito che costituisce principio pacifico, dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo, Cass.
n.13664/2022).
D'altra parte, la ricorrente non ha ottemperato all'obbligo imposto dalla legge di depositare la documentazione patrimoniale e reddituale completa attestante la complessiva situazione economica in cui versa ella e l'ex coniuge, che avrebbe invece consentito al Collegio di vagliare compiutamente le rispettive sostanze di cui ciascun genitore dispone.
Attesa la natura della controversia e tenuto conto della sostanziale non opposizione del resistente che è rimasto contumace, si reputa di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
pagina 5 di 6 22.02.2024, nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione CP_1
e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da CP_1
e in Mosciano T'AN (TE) in data
[...] Parte_1
20.05.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mosciano T'AN (TE) parte 1^ n.4 anno 2006;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della CP_1
un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento del figlio della coppia importo rivalutabile ogni Per_1
anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mosciano
T'AN (TE) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6