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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/09/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2176/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176/2021 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(C.F. e P.Iva: ), con sede legale in Pettoranello del Molise (IS), Pt_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo Amministratore, legale rappresentante pro Parte_2 tempore, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F. Parte_3 [...]
) del Foro di Napoli e dall'Avv. Marco Sottoriva (C.F. C.F._1 [...]
) del Foro di Latina, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Opponente–
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Grammichele Niglio e Giovanna Pepe, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Opposto – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso in opposizione depositato il 14/6/2021, proponeva opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo n. 238/2021 del 15 maggio 2021 emesso dal Tribunale di Velletri, Giudice del lavoro munito di provvisoria esecuzione e notificato alla opponente in data 9/6/2021 e chiedeva al Tribunale adito di: “1) In accoglimento dell'istanza di sospensiva, voglia revocare immediatamente, inaudita altera parte, ovvero a seguito di fissazione di udienza in contradditorio, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui al presente ricorso come sintetizzati nell'istanza;
2) In ogni caso nel merito voglia revocare per tutti i motivi della presente opposizione il decreto ingiuntivo opposto;
3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con condanna dell'opposto al pagamento del doppio delle spese per responsabilità aggravata” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria del 28/2/2022 per chiedere al CP_1
Tribunale di: “in via preliminare, che venga concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e comunque non è di pronta soluzione;
nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal sig. con CP_1 contestuale declaratoria del diritto ad ottenere da parte dello stesso il pagamento di quanto dovuto per i titoli dedotti nel presente giudizio ed in quello monitorio e nei conteggi allegati e per l'effetto rigettarsi la presente opposizione con contestuale conforma del decreto ingiuntivo n. 238/2021 del Tribunale di Velletri, disponendo l'esecutorietà dello stesso, con condanna della al pagamento in favore del sig. della somma Pt_1 CP_1 complessiva di € 28.504,63 per le retribuzioni mensili maturate, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in subordine nel merito, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse anche solo parzialmente fondata l'opposizione, dichiarare la sussistenza del credito vantato dal sig. con CP_1
2 contestuale declaratoria del diritto ad ottenere da parte dello stesso il pagamento dei crediti incontestati quali le retribuzioni a titolo di 13^ e 14^ mensilità per gli anni 2017 e 2018, TFR maturato e le retribuzioni di agosto e settembre (6gg), per la complessiva somma di €
11.022,53, o della maggiore o minor somma, rispetto a quella ingiunta e che risulterà di giustizia, con condanna della al versamento della stessa in favore del sig. Pt_1 CP_1
” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti
[...]
3.La prima udienza di discussione veniva fissata dal precedente Giudice titolare con decreto del 22/6/2021 per l'udienza del 10/3/2022 poi differita d'ufficio sino alla riassegnazione del procedimento a questo decidente in data 4/7/2023 con differimento dell'udienza già fissata per il 6/12/2923 all'udienza del 30/1/2024; a tale udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente. Con ordinanza del 30/1/2025 il Giudice formulava proposta conciliativa e disponeva CTU contabile. All'udienza di rinvio del 25/6/2024 le parti chiedevano un rinvio per tentare la conciliazione. All'udienza di rinvio del 15/10/2024 parte opponente eccepiva l'improcedibilità del presente giudizio per avvenuto esercizio dell'azione civile nel processo penale n. 7534/2018 RGNR;
n. 7160/2019 RGGip per il reato di estorsione continuata commesso dal rappresentante legale della nei confronti dei loro Parte_4 dipendenti.
Con ordinanza del 21/10/2024 il Giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio per avvenuto esercizio dell'azione civile nel processo penale avanzata da parte opponente attesa la differenza del petitum e della causa petendi delle azioni civili esercitate e confermava la consulenza tecnica contabile.
All'udienza del 5/11/2024 veniva nominato consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa Per_1
dottore commercialista, con la formulazione del seguente quesito:
[...]
“accerti il CTU nominato sulla base della documentazione in atti il quantum dovuto – se sussistente- da a a titolo di retribuzioni impagate, 13° e 14° mensilità, Pt_1 CP_1 ferie maturate e non godute, R.O.L e TFR non versato, tenuto conto della copertura del periodo che va dall'assunzione avvenuta il 2/1/2015 sino al 23/12/2016, per effetto della sottoscrizione di verbale di conciliazione in data 23/12/2016, e tenuto conto che il rapporto di lavoro cessava in data 6/9/2018, nonché tenuto conto dell'insussistenza del diritto di
alle retribuzioni nel periodo che va dal 20/6/2018 al 25 luglio 2018 per CP_1 effetto della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1667/2021 del 17/11/2021, passata in giudicato;
con ulteriore mandato a transigere la controversia”.
3 La relazione peritale veniva depositata nei termini in data 20/3/2025.
All'esito dell'udienza di rinvio del 9/9/2025, fissata per la discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti e nell'espletamento di CTU contabile.
2. In fatto e in diritto
5. Si precisa nel merito che il decreto ingiuntivo n. 238/2021 veniva emesso dal Tribunale di
Velletri in data 15/5/2021, munito di provvisoria esecutorietà, in favore di CP_1 per la somma di € 28504,63 a titolo di retribuzioni impagate, ferie, ROL e TFR, oltre €
1300,00 per spese legali, oltre IVA e CPA.
6. veniva assunto dalla con contratto a tempo indeterminato full time CP_1 Pt_1 in data 2/1/2025, con inquadramento nel IV livello Super del CCNL Autotrasporti. Il rapporto di lavoro cessava in data 6/9/2018 per dimissioni per giusta causa.
7. In data 23/12/2016 veniva sottoscritto un verbale di conciliazione tra le parti in sede sindacale (v. doc. 13 allegato al ricorso) con conseguente copertura di ogni rivendicazione dell'opposto per il periodo dall'assunzione sino al dicembre 2016.
8. In data 17/11/2021 veniva emessa sentenza del Tribunale di Velletri n. 1667/2021, che ha ad oggetto il risarcimento dei danni chiesti dalla opponente nei confronti dell'opposto cagionati ad un automezzo aziendale;
la sentenza ha riconosciuto in compensazione dei danni cagionati le retribuzioni spettanti al d'Angeli dal 20/6/2018 al 25 luglio 2018 oltre che quota del TFR per detto periodo. La predetta sentenza è stato poi parzialmente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2415/2014 del 18/6/2024, depositata in atti l'8/9/2025.
9. La CTU ha quindi accertato le competenze maturate dall'opposto a partire dal mese di gennaio 2017 e fino alla formale cessazione del rapporto, avvenuta in data 06/09/2018 per effetto delle dimissioni presentate dal lavoratore per giusta causa, con esclusione delle
4 competenze su cui è intervenuto il giudicato con sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
2415/2014 del 18/6/2024.
10. Il CTU ha concluso affermando che spettano all'opposto le seguenti somme:
“RETRIBUZIONI ORDINARIE MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018 € 2.183,37
14^ MENSILITA' € 2.469,16
13^ MENSILITA' € 2.457,61
FESTIVITA' NON RETRIBUITE € 1.353,18
FERIE NON GODUTE E ROL €
2.988,39
EX FESTIVITA' SOPPRESSE €
472,75
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 2.588,92
TOTALE: €
14.513,38”.
11. Il CTU ha anche effettato il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria così precisando: “ considerato che il suddetto importo di € 14.513,38 rappresenta un credito di valore, ritiene utile elaborare il conteggio della relativa rivalutazione monetaria e dei relativi interessi legali con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.
Il termine finale di tali elaborazioni è la data della prossima udienza, il 09/09/2025, per quanto riguarda gli interessi legali;
per quanto riguarda invece la rivalutazione monetaria, il conteggio è effettuato utilizzando l'ultimo numero indice reso disponibile dall'ISTAT alla data di redazione della presente relazione, quindi con riferimento al 31/12/2024 … omissis… Gli interessi legali sono calcolati sui saldi annuali via via rivalutati.
Risultano maturate rivalutazioni monetarie per € 2.522,83 ed interessi legali per € 1.820,77; pertanto la somma complessiva dovuta al D'GE ammonterebbe ad € 18.856,98” (v. relazione peritale CTU dott.ssa pag. 9 e 10). Per_1
12. Osserva il decidente che la relazione del consulente tecnico d'ufficio è stata redatta in conformità ai criteri tecnico-scientifici elaborati nella materia ed è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente.
5 13. Tutto ciò posto il Tribunale accerta e dichiara il diritto di credito di nei Parte_5 confronti di pari alla somma lorda di € 14.513,38 a titolo di differenze retributive, di Pt_1 cui € 2.588,92 per TFR per il periodo di lavoro da gennaio 2017 alla cessazione del rapporto del 6/9/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino alla data odierna nella misura di € 1.820,77 i primi e di € 2.522,83 i secondi, sino al saldo.
Per l'effetto condanna al pagamento nei confronti di somma lorda di Pt_1 Parte_5
€ 14.513,38 a titolo di differenze retributive, di cui € 2.588,92 per TFR per il periodo di lavoro da gennaio 2017 alla cessazione del rapporto del 6/9/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino alla data odierna nella misura di € 1.820,77 i primi e di
€ 2.522,83 i secondi, sino al saldo;
revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività opposto.
3. Le spese di lite
11. In ordine alle spese di lite, sussiste una parziale soccombenza dell'opponente, in quanto quest'ultimo con la domanda formulata in via subordinata ha ottenuto la riduzione del credito con la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ne consegue che – stante l'esito della lite – tenuto conto che le spese di lite del giudizio monitorio vengono assorbite dal giudizio di opposizione- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al Pt_1 pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposto nella misura di 2/3 liquidate in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a
28.504,00 € compresa nel IV scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 3245,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1622,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1202,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 601,00 €
3) fase istruttoria: € 1880,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta pari a
€ 940,00;
4) fase decisionale: 2930,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1465,00 euro per un totale di 4628,50 €, compensate nella misura di 1/3 pari ad € 1542,83 per l'effetto 4628,50 – 1542,83 = 3085,67
6 12. Per l'effetto, compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella misura di € Parte_5
3085,67 per onorari e di € 462,85 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro nei confronti del CTU, salva la ripartizione interna tra le parti nella misura di 2/3 carico di e nella misura di 1/3 a carico di . Parte_1 Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività opposto;
- accerta e dichiara il diritto di credito di nei confronti di pari Parte_5 Pt_1 alla somma lorda di € 14.513,38 a titolo di differenze retributive, di cui € 2.588,92 per
TFR per il periodo di lavoro da gennaio 2017 alla cessazione del rapporto del 6/9/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino alla data odierna nella misura di € 1.820,77 i primi e di € 2.522,83 i secondi, sino al saldo;
- condanna al pagamento nei confronti di della somma lorda di € Pt_1 Parte_5
14.513,38 a titolo di differenze retributive, di cui € 2.588,92 per TFR per il periodo di lavoro da gennaio 2017 alla cessazione del rapporto del 6/9/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino alla data odierna nella misura di € 1.820,77 i primi e di € 2.522,83 i secondi, sino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella misura di € Parte_5
3085,67 per onorari e di € 462,85 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro nei confronti del CTU, salva la ripartizione interna tra le parti nella misura di 2/3 carico di e nella misura di 1/3 a carico di Parte_1
Parte_5
Così deciso in Velletri, il 9 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176/2021 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
(C.F. e P.Iva: ), con sede legale in Pettoranello del Molise (IS), Pt_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del suo Amministratore, legale rappresentante pro Parte_2 tempore, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F. Parte_3 [...]
) del Foro di Napoli e dall'Avv. Marco Sottoriva (C.F. C.F._1 [...]
) del Foro di Latina, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Opponente–
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Grammichele Niglio e Giovanna Pepe, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Opposto – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso in opposizione depositato il 14/6/2021, proponeva opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo n. 238/2021 del 15 maggio 2021 emesso dal Tribunale di Velletri, Giudice del lavoro munito di provvisoria esecuzione e notificato alla opponente in data 9/6/2021 e chiedeva al Tribunale adito di: “1) In accoglimento dell'istanza di sospensiva, voglia revocare immediatamente, inaudita altera parte, ovvero a seguito di fissazione di udienza in contradditorio, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui al presente ricorso come sintetizzati nell'istanza;
2) In ogni caso nel merito voglia revocare per tutti i motivi della presente opposizione il decreto ingiuntivo opposto;
3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con condanna dell'opposto al pagamento del doppio delle spese per responsabilità aggravata” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria del 28/2/2022 per chiedere al CP_1
Tribunale di: “in via preliminare, che venga concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e comunque non è di pronta soluzione;
nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dal sig. con CP_1 contestuale declaratoria del diritto ad ottenere da parte dello stesso il pagamento di quanto dovuto per i titoli dedotti nel presente giudizio ed in quello monitorio e nei conteggi allegati e per l'effetto rigettarsi la presente opposizione con contestuale conforma del decreto ingiuntivo n. 238/2021 del Tribunale di Velletri, disponendo l'esecutorietà dello stesso, con condanna della al pagamento in favore del sig. della somma Pt_1 CP_1 complessiva di € 28.504,63 per le retribuzioni mensili maturate, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
in subordine nel merito, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse anche solo parzialmente fondata l'opposizione, dichiarare la sussistenza del credito vantato dal sig. con CP_1
2 contestuale declaratoria del diritto ad ottenere da parte dello stesso il pagamento dei crediti incontestati quali le retribuzioni a titolo di 13^ e 14^ mensilità per gli anni 2017 e 2018, TFR maturato e le retribuzioni di agosto e settembre (6gg), per la complessiva somma di €
11.022,53, o della maggiore o minor somma, rispetto a quella ingiunta e che risulterà di giustizia, con condanna della al versamento della stessa in favore del sig. Pt_1 CP_1
” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti
[...]
3.La prima udienza di discussione veniva fissata dal precedente Giudice titolare con decreto del 22/6/2021 per l'udienza del 10/3/2022 poi differita d'ufficio sino alla riassegnazione del procedimento a questo decidente in data 4/7/2023 con differimento dell'udienza già fissata per il 6/12/2923 all'udienza del 30/1/2024; a tale udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente. Con ordinanza del 30/1/2025 il Giudice formulava proposta conciliativa e disponeva CTU contabile. All'udienza di rinvio del 25/6/2024 le parti chiedevano un rinvio per tentare la conciliazione. All'udienza di rinvio del 15/10/2024 parte opponente eccepiva l'improcedibilità del presente giudizio per avvenuto esercizio dell'azione civile nel processo penale n. 7534/2018 RGNR;
n. 7160/2019 RGGip per il reato di estorsione continuata commesso dal rappresentante legale della nei confronti dei loro Parte_4 dipendenti.
Con ordinanza del 21/10/2024 il Giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio per avvenuto esercizio dell'azione civile nel processo penale avanzata da parte opponente attesa la differenza del petitum e della causa petendi delle azioni civili esercitate e confermava la consulenza tecnica contabile.
All'udienza del 5/11/2024 veniva nominato consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa Per_1
dottore commercialista, con la formulazione del seguente quesito:
[...]
“accerti il CTU nominato sulla base della documentazione in atti il quantum dovuto – se sussistente- da a a titolo di retribuzioni impagate, 13° e 14° mensilità, Pt_1 CP_1 ferie maturate e non godute, R.O.L e TFR non versato, tenuto conto della copertura del periodo che va dall'assunzione avvenuta il 2/1/2015 sino al 23/12/2016, per effetto della sottoscrizione di verbale di conciliazione in data 23/12/2016, e tenuto conto che il rapporto di lavoro cessava in data 6/9/2018, nonché tenuto conto dell'insussistenza del diritto di
alle retribuzioni nel periodo che va dal 20/6/2018 al 25 luglio 2018 per CP_1 effetto della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1667/2021 del 17/11/2021, passata in giudicato;
con ulteriore mandato a transigere la controversia”.
3 La relazione peritale veniva depositata nei termini in data 20/3/2025.
All'esito dell'udienza di rinvio del 9/9/2025, fissata per la discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti e nell'espletamento di CTU contabile.
2. In fatto e in diritto
5. Si precisa nel merito che il decreto ingiuntivo n. 238/2021 veniva emesso dal Tribunale di
Velletri in data 15/5/2021, munito di provvisoria esecutorietà, in favore di CP_1 per la somma di € 28504,63 a titolo di retribuzioni impagate, ferie, ROL e TFR, oltre €
1300,00 per spese legali, oltre IVA e CPA.
6. veniva assunto dalla con contratto a tempo indeterminato full time CP_1 Pt_1 in data 2/1/2025, con inquadramento nel IV livello Super del CCNL Autotrasporti. Il rapporto di lavoro cessava in data 6/9/2018 per dimissioni per giusta causa.
7. In data 23/12/2016 veniva sottoscritto un verbale di conciliazione tra le parti in sede sindacale (v. doc. 13 allegato al ricorso) con conseguente copertura di ogni rivendicazione dell'opposto per il periodo dall'assunzione sino al dicembre 2016.
8. In data 17/11/2021 veniva emessa sentenza del Tribunale di Velletri n. 1667/2021, che ha ad oggetto il risarcimento dei danni chiesti dalla opponente nei confronti dell'opposto cagionati ad un automezzo aziendale;
la sentenza ha riconosciuto in compensazione dei danni cagionati le retribuzioni spettanti al d'Angeli dal 20/6/2018 al 25 luglio 2018 oltre che quota del TFR per detto periodo. La predetta sentenza è stato poi parzialmente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2415/2014 del 18/6/2024, depositata in atti l'8/9/2025.
9. La CTU ha quindi accertato le competenze maturate dall'opposto a partire dal mese di gennaio 2017 e fino alla formale cessazione del rapporto, avvenuta in data 06/09/2018 per effetto delle dimissioni presentate dal lavoratore per giusta causa, con esclusione delle
4 competenze su cui è intervenuto il giudicato con sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
2415/2014 del 18/6/2024.
10. Il CTU ha concluso affermando che spettano all'opposto le seguenti somme:
“RETRIBUZIONI ORDINARIE MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018 € 2.183,37
14^ MENSILITA' € 2.469,16
13^ MENSILITA' € 2.457,61
FESTIVITA' NON RETRIBUITE € 1.353,18
FERIE NON GODUTE E ROL €
2.988,39
EX FESTIVITA' SOPPRESSE €
472,75
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 2.588,92
TOTALE: €
14.513,38”.
11. Il CTU ha anche effettato il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria così precisando: “ considerato che il suddetto importo di € 14.513,38 rappresenta un credito di valore, ritiene utile elaborare il conteggio della relativa rivalutazione monetaria e dei relativi interessi legali con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.
Il termine finale di tali elaborazioni è la data della prossima udienza, il 09/09/2025, per quanto riguarda gli interessi legali;
per quanto riguarda invece la rivalutazione monetaria, il conteggio è effettuato utilizzando l'ultimo numero indice reso disponibile dall'ISTAT alla data di redazione della presente relazione, quindi con riferimento al 31/12/2024 … omissis… Gli interessi legali sono calcolati sui saldi annuali via via rivalutati.
Risultano maturate rivalutazioni monetarie per € 2.522,83 ed interessi legali per € 1.820,77; pertanto la somma complessiva dovuta al D'GE ammonterebbe ad € 18.856,98” (v. relazione peritale CTU dott.ssa pag. 9 e 10). Per_1
12. Osserva il decidente che la relazione del consulente tecnico d'ufficio è stata redatta in conformità ai criteri tecnico-scientifici elaborati nella materia ed è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente.
5 13. Tutto ciò posto il Tribunale accerta e dichiara il diritto di credito di nei Parte_5 confronti di pari alla somma lorda di € 14.513,38 a titolo di differenze retributive, di Pt_1 cui € 2.588,92 per TFR per il periodo di lavoro da gennaio 2017 alla cessazione del rapporto del 6/9/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino alla data odierna nella misura di € 1.820,77 i primi e di € 2.522,83 i secondi, sino al saldo.
Per l'effetto condanna al pagamento nei confronti di somma lorda di Pt_1 Parte_5
€ 14.513,38 a titolo di differenze retributive, di cui € 2.588,92 per TFR per il periodo di lavoro da gennaio 2017 alla cessazione del rapporto del 6/9/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino alla data odierna nella misura di € 1.820,77 i primi e di
€ 2.522,83 i secondi, sino al saldo;
revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività opposto.
3. Le spese di lite
11. In ordine alle spese di lite, sussiste una parziale soccombenza dell'opponente, in quanto quest'ultimo con la domanda formulata in via subordinata ha ottenuto la riduzione del credito con la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ne consegue che – stante l'esito della lite – tenuto conto che le spese di lite del giudizio monitorio vengono assorbite dal giudizio di opposizione- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al Pt_1 pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposto nella misura di 2/3 liquidate in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a
28.504,00 € compresa nel IV scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 3245,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1622,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1202,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 601,00 €
3) fase istruttoria: € 1880,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta pari a
€ 940,00;
4) fase decisionale: 2930,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1465,00 euro per un totale di 4628,50 €, compensate nella misura di 1/3 pari ad € 1542,83 per l'effetto 4628,50 – 1542,83 = 3085,67
6 12. Per l'effetto, compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella misura di € Parte_5
3085,67 per onorari e di € 462,85 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro nei confronti del CTU, salva la ripartizione interna tra le parti nella misura di 2/3 carico di e nella misura di 1/3 a carico di . Parte_1 Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutività opposto;
- accerta e dichiara il diritto di credito di nei confronti di pari Parte_5 Pt_1 alla somma lorda di € 14.513,38 a titolo di differenze retributive, di cui € 2.588,92 per
TFR per il periodo di lavoro da gennaio 2017 alla cessazione del rapporto del 6/9/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino alla data odierna nella misura di € 1.820,77 i primi e di € 2.522,83 i secondi, sino al saldo;
- condanna al pagamento nei confronti di della somma lorda di € Pt_1 Parte_5
14.513,38 a titolo di differenze retributive, di cui € 2.588,92 per TFR per il periodo di lavoro da gennaio 2017 alla cessazione del rapporto del 6/9/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino alla data odierna nella misura di € 1.820,77 i primi e di € 2.522,83 i secondi, sino al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella misura di € Parte_5
3085,67 per onorari e di € 462,85 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro nei confronti del CTU, salva la ripartizione interna tra le parti nella misura di 2/3 carico di e nella misura di 1/3 a carico di Parte_1
Parte_5
Così deciso in Velletri, il 9 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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