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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice nella persona della dott.ssa Claudia Spiga, nella causa d'appello iscritta al n. 16384 dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Dimaggio Parte_1
Appellante
E
[...]
Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato
[...]
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE SICILIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Adolfo Landi
Appellate
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1334/2022 con la quale Giudice di Pace di Palermo, a definizione dei procedimenti riuniti N.
8732/2021 R.G. e N. 11981/2021 R.G., ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della domanda dal medesimo proposta nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1
, dell'
[...] Controparte_1
e dell'Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia, in quanto volta all'accertamento di un
[...]
credito rientrante nella categoria dei crediti da lavoro e quindi riservato alla cognizione del
Tribunale di Palermo sezione Lavoro.
Con l'unico motivo di appello è dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il GdP omesso di esaminare l'eccezione, sollevata dal in prime cure Pt_1 di nullità della notifica dell'atto di opposizione dell' . Controparte_1
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo.
Costituitisi in giudizio gli Assessorati Regionali hanno rilevato che correttamente il GdP aveva adottato la decisione di incompetenza da considerare questione preliminare di rito;
in ogni caso la notifica del decreto ingiuntivo era stata correttamente eseguita presso l'indirizzo pec dello studio legale ove la parte aveva eletto domicilio e comunque la costituzione in giudizio dell'opposto aveva spiegato efficacia sanante.
Si è costituita in giudizio l'Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia, la quale ha eccepito la propria estraneità rispetto al motivo di appello e ne ha domandato il rigetto.
***
L'appello è infondato e va respinto.
Si osserva che l'appellante fin dal primo grado ha denunciato la nullità della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, effettuata dall' Controparte_1
e dall'
[...] Controparte_1
all'indirizzo pec ( del procuratore non patrocinante la
[...] Email_1
parte, circostanza che – a detta dell'odierno appellante – avrebbe determinato il passaggio in giudicato del D.I. oggetto del giudizio in quanto non opposto nel termine di quaranta giorni.
A riguardo si rileva che il vizio dedotto dall'appellante riguarda la notifica dell'atto di citazione in opposizione effettuata all'indirizzo pec dello studio legale presso il quale lo stesso aveva eletto domicilio nella fase monitoria, anziché presso l'indirizzo pec del difensore al quale la parte aveva conferito procura alla lite.
Deve ritenersi non sussistente il motivo di nullità dedotto.
Ed invero dalla disamina del ricorso per decreto ingiunto risulta che ha proposto la Parte_1 domanda dichiarando che “ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Palermo, Corso
Calatafimi n. 589 presso e nello studio legale associato Schimmenti-Dimaggio”. E' altresì indicato che la parte è rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Dimaggio con indicazione dell'indirizzo pec ai fini degli avvisi e delle notificazioni all'indirizzo pec Email_2
Ne consegue che ricostruendo la complessiva volontà palesata nell'atto, la parte ha inteso alternativamente indicare quale luogo ove ricevere gli atti sia il domicilio eletto dello studio
Schimmenti-Dimaggio, sia la pec dell'Avv. Dimaggio.
La pec dello risultante dall'apposito registro deve al pari del luogo Controparte_2
fisico dello studio, ritenersi domicilio eletto dalla parte e quindi valido luogo/modalità ove svolgere la notifica.
L'unico motivo di appello va quindi respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo il
D.M. 147/2022, in euro 1278,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza del GdP di Palermo n. 1334/2022, Parte_1
che conferma;
- condanna la al pagamento in favore degli Assessorati convenuti e Parte_1 dell'Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia delle spese del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge.
Così deciso in Palermo, il 31.01.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice nella persona della dott.ssa Claudia Spiga, nella causa d'appello iscritta al n. 16384 dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Dimaggio Parte_1
Appellante
E
[...]
Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato
[...]
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE SICILIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Adolfo Landi
Appellate
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1334/2022 con la quale Giudice di Pace di Palermo, a definizione dei procedimenti riuniti N.
8732/2021 R.G. e N. 11981/2021 R.G., ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della domanda dal medesimo proposta nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1
, dell'
[...] Controparte_1
e dell'Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia, in quanto volta all'accertamento di un
[...]
credito rientrante nella categoria dei crediti da lavoro e quindi riservato alla cognizione del
Tribunale di Palermo sezione Lavoro.
Con l'unico motivo di appello è dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il GdP omesso di esaminare l'eccezione, sollevata dal in prime cure Pt_1 di nullità della notifica dell'atto di opposizione dell' . Controparte_1
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo.
Costituitisi in giudizio gli Assessorati Regionali hanno rilevato che correttamente il GdP aveva adottato la decisione di incompetenza da considerare questione preliminare di rito;
in ogni caso la notifica del decreto ingiuntivo era stata correttamente eseguita presso l'indirizzo pec dello studio legale ove la parte aveva eletto domicilio e comunque la costituzione in giudizio dell'opposto aveva spiegato efficacia sanante.
Si è costituita in giudizio l'Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia, la quale ha eccepito la propria estraneità rispetto al motivo di appello e ne ha domandato il rigetto.
***
L'appello è infondato e va respinto.
Si osserva che l'appellante fin dal primo grado ha denunciato la nullità della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, effettuata dall' Controparte_1
e dall'
[...] Controparte_1
all'indirizzo pec ( del procuratore non patrocinante la
[...] Email_1
parte, circostanza che – a detta dell'odierno appellante – avrebbe determinato il passaggio in giudicato del D.I. oggetto del giudizio in quanto non opposto nel termine di quaranta giorni.
A riguardo si rileva che il vizio dedotto dall'appellante riguarda la notifica dell'atto di citazione in opposizione effettuata all'indirizzo pec dello studio legale presso il quale lo stesso aveva eletto domicilio nella fase monitoria, anziché presso l'indirizzo pec del difensore al quale la parte aveva conferito procura alla lite.
Deve ritenersi non sussistente il motivo di nullità dedotto.
Ed invero dalla disamina del ricorso per decreto ingiunto risulta che ha proposto la Parte_1 domanda dichiarando che “ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Palermo, Corso
Calatafimi n. 589 presso e nello studio legale associato Schimmenti-Dimaggio”. E' altresì indicato che la parte è rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Dimaggio con indicazione dell'indirizzo pec ai fini degli avvisi e delle notificazioni all'indirizzo pec Email_2
Ne consegue che ricostruendo la complessiva volontà palesata nell'atto, la parte ha inteso alternativamente indicare quale luogo ove ricevere gli atti sia il domicilio eletto dello studio
Schimmenti-Dimaggio, sia la pec dell'Avv. Dimaggio.
La pec dello risultante dall'apposito registro deve al pari del luogo Controparte_2
fisico dello studio, ritenersi domicilio eletto dalla parte e quindi valido luogo/modalità ove svolgere la notifica.
L'unico motivo di appello va quindi respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo il
D.M. 147/2022, in euro 1278,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza del GdP di Palermo n. 1334/2022, Parte_1
che conferma;
- condanna la al pagamento in favore degli Assessorati convenuti e Parte_1 dell'Associazione CNOS/FAP Regione Sicilia delle spese del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge.
Così deciso in Palermo, il 31.01.2025
Il Giudice
Claudia Spiga