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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 411/2025 VG promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Abbate - giusta procura depositata C.F._2 telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Civitanova Marche in Viale Vittorio Veneto n.122;
*** dalla cui relazione more uxorio è nato un figlio, in data 19/4/2024. Persona_1
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/1/2025 hanno dato atto di avere intrattenuto una relazione sentimentale
(costituendo una convivenza di fatto con dichiarazione resa all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di
Porto San Giorgio in data 29/1/2024) dalla quale è nato il figlio (il 19/4/2024) Persona_1 ed hanno congiuntamente chiesto – in ragione del deterioramento del rapporto - di regolamentare nell'interesse del minore i rapporti tra i genitori, quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni:
“- disporre l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i coniugi che continueranno ad esercitare Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale su di esso;
- collocare il minore presso la madre che si trasferirà col figlio nell'abitazione di sua proprietà in Via Pietro Nenni
n.74 - Lido Tre Archi (FM) - ponendo fine alla convivenza di fatto ed impegnandosi alla sua cancellazione presso il Comune di Porto San Giorgio;
- essendo i conviventi entrambi autonomi patrimonialmente rinunciano espressamente a qualsiasi reciproca richiesta a titolo di mantenimento personale ed il sig. parteciperà al mantenimento esclusivamente del figlio versando Pt_1 alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
- saranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% come per legge, le spese straordinarie del minore;
- il sig. potrà vedere e portare con sè il minore due volte la settimana nei giorni di domenica e lunedì Pt_1 prelevandolo alle ore 10.00 presso la casa materna e riportandolo alle ore 13.00;
- le predette modalità di visita possono essere variate sempre previo accordo di entrambi i genitori;
questi ultimi, infatti, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggi interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore;
- quanto alle decisioni su quest'ultimo di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
- non si prendono allo stato decisioni circa i periodi di festa ed estivo data la tenera età del minore, riservandosi dette decisioni che saranno prese di comune accordo tra i conviventi, al momento in cui il bambino sarà più grande ed autonomo;
pagina 2 di 3 - i conviventi rilasciano, personalmente e reciprocamente ad ogni effetto, il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti
e dichiarano, sin d'ora, di non opporsi all'eventuale espatrio;
- per portare all'estero il minore occorrerà il consenso scritto di entrambi i genitori;
- le spese ed i compensi legali del procedimento sono a carico di entrambi i conviventi in parti uguali”.
2. All'udienza del 28/02/2025 le parti - presenti personalmente - insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 20/2/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La parola “coniugi” contenuta nell'accordo è da intendere riferita a “conviventi di fatto” (come da certificato anagrafico in atti).
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 29/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 411/2025 VG promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Abbate - giusta procura depositata C.F._2 telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Civitanova Marche in Viale Vittorio Veneto n.122;
*** dalla cui relazione more uxorio è nato un figlio, in data 19/4/2024. Persona_1
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
pagina 1 di 3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/1/2025 hanno dato atto di avere intrattenuto una relazione sentimentale
(costituendo una convivenza di fatto con dichiarazione resa all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di
Porto San Giorgio in data 29/1/2024) dalla quale è nato il figlio (il 19/4/2024) Persona_1 ed hanno congiuntamente chiesto – in ragione del deterioramento del rapporto - di regolamentare nell'interesse del minore i rapporti tra i genitori, quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni:
“- disporre l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i coniugi che continueranno ad esercitare Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale su di esso;
- collocare il minore presso la madre che si trasferirà col figlio nell'abitazione di sua proprietà in Via Pietro Nenni
n.74 - Lido Tre Archi (FM) - ponendo fine alla convivenza di fatto ed impegnandosi alla sua cancellazione presso il Comune di Porto San Giorgio;
- essendo i conviventi entrambi autonomi patrimonialmente rinunciano espressamente a qualsiasi reciproca richiesta a titolo di mantenimento personale ed il sig. parteciperà al mantenimento esclusivamente del figlio versando Pt_1 alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
- saranno a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% come per legge, le spese straordinarie del minore;
- il sig. potrà vedere e portare con sè il minore due volte la settimana nei giorni di domenica e lunedì Pt_1 prelevandolo alle ore 10.00 presso la casa materna e riportandolo alle ore 13.00;
- le predette modalità di visita possono essere variate sempre previo accordo di entrambi i genitori;
questi ultimi, infatti, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggi interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore;
- quanto alle decisioni su quest'ultimo di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
- non si prendono allo stato decisioni circa i periodi di festa ed estivo data la tenera età del minore, riservandosi dette decisioni che saranno prese di comune accordo tra i conviventi, al momento in cui il bambino sarà più grande ed autonomo;
pagina 2 di 3 - i conviventi rilasciano, personalmente e reciprocamente ad ogni effetto, il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti
e dichiarano, sin d'ora, di non opporsi all'eventuale espatrio;
- per portare all'estero il minore occorrerà il consenso scritto di entrambi i genitori;
- le spese ed i compensi legali del procedimento sono a carico di entrambi i conviventi in parti uguali”.
2. All'udienza del 28/02/2025 le parti - presenti personalmente - insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 20/2/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La parola “coniugi” contenuta nell'accordo è da intendere riferita a “conviventi di fatto” (come da certificato anagrafico in atti).
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 29/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3