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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2494/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione pro tempore vigente, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 24.01.2022, al n. 2494/2022 R.G., giusta istanza telematica depositata su PCT il 21.01.2022, promossa da: (C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, giusta poter conferiti con delibera del CdA del 28.06.2021, con sede legale in Milano, via Tommaso Grossi 2, di seguito, per brevità: “GIMA”, rappresentata e difesa dagli avv. Carla MAMBRETTI e Matteo PANDIMIGLIO del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Principe Amedeo 5, presso e nello studio dei detti Difensori, nonché agli indirizzi PEC dei medesimi: e giusta procura Email_1 Email_2 speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione;
-Attrice-
contro
: corrente in via Paisiello 14, Milano, P.I.: in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “CL”, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio FALCHI e dall'abogado Damiano ALTROCCHI del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, vale Bianca Maria 17, presso e nello studio dell'avv. FALCHI, nonchè all'indirizzo PEC dello stesso: giusta procura speciale alle liti ed elezione Email_3 di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione;
-Convenuta-
* * * OGIMAETTO: contratto di compravendita di cose mobili - indebito.
* * * CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito sia istruttoria, con espressa riserva di ogni più pagina 1 di 11 opportuna e approfondita difesa: (i) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento della società ai propri obblighi di fornitura e consegna nei confronti di Controparte_2 CP_1 dei beni di cui all'ordine di fornitura di mascherine n. 5588 del 6 aprile 2020 e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni di cui in narrativa, Controparte_2 ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta, anche all'esito dell'istruttoria e/o anche in via equitativa;
(ii) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto che l'inadempimento di al proprio obbligo di fornitura di cui all'ordine di CP_2 fornitura di mascherine n. 5588 del 6 aprile 2020 sia stato determinato da una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione condannare ai sensi e Controparte_2 per gli effetti dell'art. 1463 c.c., alla restituzione, in favore di , della somma CP_2 di € 9.071,00, a titolo di ripetizione di quanto indebitamente versato da ad CP_1
; CP_2
(iii) sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare, inoltre, l'inadempimento della società all'obbligo di restituzione del 50% degli Controparte_2 oneri doganali e delle spese di trasporto relative all'ordine di fornitura di mascherine n. 5588 del 6 aprile 2020, pari ad € 44.094,17 e, per l'effetto, condannare CP_2 al risarcimento del danno nei confronti di per l'importo di €
[...] CP_1
44.094,17, ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta, anche all'esito dell'istruttoria e/o anche in via equitativa;
(iv) nel rito, respingere la richiesta della società avente ad oggetto Controparte_2 la concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire, formulare istanze, anche istruttorie, ed emendare le prese conclusioni Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA, CPA, spese generali e accessori di legge.”
* * * CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“In via principale: voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare il mancato raggiungimento della prova e la conseguente infondatezza della domanda, dichiararne la pretestuosità e per l'effetto, rigettare le avverse richieste, valutando la temerarietà della lite introdotta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.. In via subordinata: voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare che nulla è dovuto all'attrice,
o nella denegata ipotesi che un qualsivoglia valore sia riconosciuto, riconoscere la debenza della minor somma rispetto alla domanda introdotta e, per l'effetto, regolare le spese di giudizio in ragione della quota di soccombenza reciproca in relazione ai valori accolti e/o respinti. Nel rito: si chiede la concessione di termini ridotti nella misura ridotta indicata supra ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche o, in subordine, termini di legge. In via riconvenzionale: l'attrice dichiara di voler rinunciare alla domanda riconvenzionale.
pagina 2 di 11 Con salvezza di onorari e spese del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti Contr
ha evocato in giudizio svolgendo le domande sopra riportate sub (i) e (iii), CP_1 deducendo:
- commercializza all'ingrosso prodotti medicali, stoccando la merce presso CP_1 un grande magazzino sito a Cremona;
- quando è esplosa la pandemia del Covid-19, ha ricercato fornitori di CP_1 mascherine e CL ha riferito che poteva rifornirsi di ingenti quantità mascherine in Turchia, Vietnam e Cina;
- le parti hanno concordato il pagamento anticipato del prezzo e le spese di spedizione a carico del venditore;
- il 6.04.2020 ha spiccato l'ordine n. 5588, relativo a 500.000 mascherine al CP_1 prezzo di € 0,34/cadauna, pari a complessivi € 170.000,00, con emissione della fattura n. 832209 per € 83.265,00, versati in acconto il 21.02.2020; Contr
- tuttavia, non ha consegnato alcunchè;
- le parti si sono allora accordate per imputare il prezzo versato a successive vendite di altre mascherine, poi effettivamente compravendute e consegnate al prezzo complessivo di € 74.194,00; Contr
- è quindi debitrice di della differenza tra quanto anticipato e quanto CP_1 acquistato e ricevuto, pari a € 9.071,00 (€ 83.265,00 - € 74.194,00 = € 9.071,00), onde Contr
ha diritto alla condanna di a pagare tale somma;
CP_1
- in aggiunta, le parti si sono accordate nel senso che anticipasse il nolo del CP_1 trasporto aereo e le spese doganali, con l'intesa che tali spese sarebbero state ripartite al Contr 50% tra acquirente e venditore e dunque con obbligo di di rifondere a la metà CP_1 di quanto sborsato;
- ha anticipato complessivi € 88.188,34, di cui € 26.994,17 per oneri doganali CP_1 ed € 61.194,17 per nolo del vettore, onde ha dritto alla restituzione di € 44.094,17, pari al 50% di € 88.188,34; Contr
- nonostante le diffide, si è rifiutata di pagare il dovuto. Contro si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 25.05.2022 rispetto alla prima udienza differita dal Giudice al 15.06.2022, chiedendo il rigetto delle domande attoree e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna a pagare il saldo di € 83.265,00, deducendo:
- da documenti attorei si ricava che i due pagamenti di € 99.125,00 cadauno del 21 e 24.02.2020 si riferiscono alla fattura n. 832203 del 21.02.2020, emessa per altre pregresse forniture;
- inoltre, il pagamento di € 96.735,00 del 22.04.2020 erroneamente si riferisce alla fattura n. 832208 del 20.04.2020, oltre tutto relativa a prodotti che non erano in pronta consegna;
Contr
- è creditrice di della somma di € 83.265,00 quale saldo della fattura n. CP_1
882208/2020 non contestata, per cui sono stati consegnati tutti i prodotti;
Parte_
- non ha provato di avere pagato alcunchè in relazione all'ordine n. 5588 per pagina 3 di 11 cui è causa, né ha dimostrato di avere ordinato e ricevuto la consegna di mascherine al prezzo complessivo di € 74.194,00 onde la domanda di restituzione di € 9.071,00 è infondata e deve essere rigettata;
- quanto alla domanda diretta alla condanna alla restituzione di € 44.094,17, si evidenzia che a sostegno di tale pretesa, l'Attrice si è limitata a produrre delle contabili di bonifico che nulla provano;
- inoltre, manca la prova dell'asserito patto in ordine al riparto a metà di tali esborsi;
- l'inadempimento della consegna di parte delle mascherine ordinate è stato causato Contr da impossibilità sopravvenuta, dovuta a causa non imputabile a in quanto è fatto notorio che le esportazioni di mascherine sono state bloccate dai Governi dei paesi produttori per soddisfare le esigenze interne, onde non si tratta di inadempimento imputabile alla Convenuta.
nella memoria ex art. 183 co. 6 n 1 cpc ha introdotto -nella denegata ipotesi che il CP_1
Giudice reputasse giustificata la mancata consegna di tutte le mascherine ordinate per impossibilità parziale sopravvenuta- una domanda di ripetizione del prezzo di € 9.071,00, in tesi pagato in eccedenza rispetto alla merce consegnata. Contro
a sua volta, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha testualmente dichiarato che “l'attrice rinuncia alla domanda riconvenzionale”, salvo poi riproporre tale domanda nelle comparse conclusive, anche di replica.
2. Svolgimento del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 15.06.2022 in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle parti regolarmente fruiti. Alla successiva udienza del 2.02.2023 tenuta in presenza, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente Giudicante, sentite e parti, ha rigettato le istanze di prova delle due parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 24.10.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, il Giudice, con ordinanza riservata del 17.11.2024, comunicata il 18.11.2024, ha assegnato alle due parti i termini massimi ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e conclusionali di replica, fruiti dalle parti, decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinanza e spirati rispettivamente il 17.01.2025 e il 6.02.2025, trattenendo la causa in decisone all'esito e quindi il 7.02.2025.
3. Thema decidendum In diritto, si evidenzia che ridarsi che per consolidata giurisprudenza di legittimità, il Giudice, anche di appello, ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso dalle parti o dal Giudice di primo grado, a condizione di rimanere nel perimetro dei fatti dedotti a sostegno della stessa in atto di citazione, come sancito dalla Corte di legittimità, tra cui da ultimo: “Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della
pagina 4 di 11 diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione.” (Cass. civ. sez. 3, n. 32932 del 17.12.2024). Orbene, ha svolto contro la Convenuta le seguenti domande. CP_1
1) In via principale, una domanda diretta alla condanna di a restituire € CP_1
9.071,00, pari alla differenza tra la somma di € 83.265,00 e la minore somma di € 74.194,00, dovuta a titolo di prezzo per merce compravenduta inter partes. Si tratta di una domanda di condanna di tipo restitutorio, da qualificarsi come condictio indebiti, o indebito oggettivo, prevista e regolata dall'art. 2033 cc. Per completezza, si evidenzia che il nomen juris di risarcimento del danno indicato dall'attrice non è conferente atteso che la parte Attrice, in citazione e nella successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, ha dedotto di avere pagato somme in eccedenza rispetto al prezzo dovuto per l'acquisto di mascherine, così prospettando una domanda ex art. 2033 cc mentre non ha dedotto vizi della merce, né di avere subito un danno, del tipo di esborsi subiti o minore guadagno cagionato dall'inadempimento del venditore. La domanda attorea, pertanto, non può che essere ricondotta, al di là del nomen juris adoperato dall'Attrice, a una domanda di ripetizione dell'indebito, prevista e regolata dall'art. 2033 cc.
2) In via principale, una domanda contrattuale di adempimento, prevista e regolata dall'art. 1453 cc, diretta a condannare la Convenuta a pagare € 44.094,17, in esecuzione del patto di riparto del 50% delle spese di spedizione (comprensivo di spese del trasporto e doganali) della merce acquistata (mascherine), deducendo che ha anticipato CP_1 Contr integralmente tali spese onde ha diritto al rimborso a carico di del 50%.
3) Altresì, l'Attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc ha svolto un'ulteriore domanda, in via subordinata rispetto alla domanda n. 1) e nel caso in cui il Tribunale reputi che sussiste l'impossibilità sopravvenuta parziale dell'esecuzione della prestazione di vendita delle mascherine, diretta alla condanna della Convenuta a restituire € 9.071,00, pari all'importo pagato in eccedenza rispetto al prezzo dovuto. Il Tribunale rileva che tale domanda risulta proposta in aggiunta alla domanda n. 1 e non in sostituzione, onde non può essere qualificata come una mera mutatio, ed è inammissibile, in quanto tardivamente svolta. Tale domanda, difatti, qualificabile come reconventio reconventionis, avrebbe dovuto essere svolta al più tardi nel termine della prima udienza di comparizione, in conformità a quanto all'epoca statuito dall'art. 183 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della presente causa. Tale domanda è dunque estranea al thema decidendum della causa. Contro ha resistito alle domande attoree, chiedendone il rigetto, deducendo:
- la domanda di ripetizione d € 9.071,00 è infondata, atteso che manca la prova dei fatti costitutivi del preteso diritto;
- la domanda di ripetizione di € 44.094,17 del pari è infondata, in quanto manca Contr prova del patto in base al quale dovrebbe assumere su di sé il 50% delle spese di spedizione della merce e inoltre anca la prova de relativi esborsi;
- la mancata fornitura di parte delle mascherine ordinate da non è imputabile CP_1 Contr a in quanto è dipesa dall'imprevedibile blocco delle esportazioni di mascherine da pagina 5 di 11 Contr parte dei governi dei paesi produttori. Altresì, ha svolto la seguente domanda riconvenzionale: 4) domanda contrattuale di adempimento, prevista e regolata dall'art. 1453 cc, diretta a condannare a pagare la somma di € 83.265,00, a titolo di saldo del prezzo, CP_1 portato dalla fattura n. 882308/2020, per la compravendita di mascherine. Tale domanda risulta tempestivamente proposta e non validamente rinunciata, atteso che nelle comparse conclusive la Convenuta ha insistito nell'accoglimento della sua domanda riconvenzionale, onde la stessa fa parte del thema decidendum e deve essere esaminata nel merito.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con il compendio documentale versato in causa dalle parti. In particolare, sono stati tra gli altri versati in causa i seguenti documenti: Contr a) ordine n. 4774, emesso da verso il 24.02.2020 per l'acquisto di CP_1
500.000 mascherine italiane al prezzo di € 198.250,00, IVA inclusa, con clausola di “porto franco” e di “pagato tutto” (doc. 27 fasc. Att.); Contr b) fattura n. 832203, emessa il 21.02.2020 da a carico di per € CP_1
192.250,00 in relazione all'ordine n. 5587 (doc. 30 fasc. Att.); c) due contabili di bonifico, eseguiti rispettivamente il 21 e il 24.02.2020 da in CP_1 Contr favore di per la somma di € 99.125,00 cadauno, pari a complessivi € 198.250,00, la prima recante la causale “acconto vs. fattura 832203 del 21.02.2020 (ab)” e la seconda la causale “Saldo vs. fattura 932203 del 21.02.2020 (ab)” (doc. 8 fasc. Att.); Contr d) ordine n. 5587 emesso da verso il 6.04.2020 per l'acquisto di 500.000 CP_1 mascherine al prezzo di € 180.000,00 con clausola di “porto franco” e di pagamento di acconto del 50% all'ordine e del saldo alla consegna (doc. 29 fasc. Att.); Contr e) ordine n. 5588 emesso da verso il 6.04.2020 per l'acquisto di 500.000 CP_1 mascherina al prezzo di € 170.000,00 oltre IVA con clausola di “porto franco” e di pagamento di acconto del 50% all'ordine e del saldo alla consegna (doc. 7 fasc. Att.); Contr f) nota di credito n. 20201 emessa da a favore di il 7.04.2002 con la CP_1 causale “Nota di Credito a storno parziale su fattura n. 832203/2020 del 21/02/2020” per la somma di € 166.530,00 (doc. 28 fasc. Att.); g) contabile di bonifico del 15.04.2020 da a favore di CP_1 Controparte_4 per € 26.994,17, in tesi relativa al pagamento degli oneri doganali (doc.
[...]
22.1 fasc. Att.); Contr h) fattura n. 832208, emessa il 20.04.2020 da a carico di per € CP_1
180.000,00 in relazione all'ordine n. 5587 (doc. 30 fasc. Att. e doc. 1 fasc. Conv.); Contr i) fattura n. 832209, emessa il 20.04.2020 da a carico di per € CP_1
170.000,00 in relazione all'ordine n. 5588 (doc. 9 fasc. Att.); j) contabile di bonifico del 21.04.2020 da a favore di CP_1 Controparte_4 Contr per € 61.194,17, nella causale è menzionato il nome di in tesi relativa
[...]
pagina 6 di 11 al pagamento del nolo (doc. 22.2 fasc. Att.); Contr k) contabile di bonifico del 22.04.2020 da a favore di per € 96.735,00, CP_1 nella causale è scritto: “Saldo vs. fattura 832208 detratto anticipo (ab)” (doc. 30 fasc. Att. e doc. 2 fasc. Conv.); Contr l) 15 ordini spiccati da verso dal 12.06.2020 al 28.07.2002 per l'acquisto CP_1 di mascherine meglio specificate nei rispettivi 15 ordini, tutti recanti la clausola di porto franco e di pagamento di acconto del 50% all'ordine e del saldo alla consegna (doc. 10-19 fasc. Att.); m) scambio di corrispondenza telematica tra le parti dal 22.04.2022 in poi ovvero tra i rispettivi legali (docc. 33, 21 e 23-25 fasc. Att.). Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia ampiamente sufficiente a decidere la lite.
5. Diritto Il Tribunale osserva che la domanda di ripetizione di indebito, svolta da contro CP_1 Contr
è prevista e regolata dall'art. 2033 cc, in forza del quale spetta a chi agisce in ripetizione allegare e provare il fatto del pagamento e l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della causa solvendi. Quanto alle domande nn. 2 e 4, il Tribunale evidenzia che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, reciprocamente svolta tra Contr
e è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal CP_5 principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629). Tutti i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate da una parte produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'Attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
pagina 7 di 11
6. Decisione della domanda attorea n. 1 Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze fattuali, la domanda attorea n. 1, correttamente ricondotta alla fattispecie della condictio indebiti in virtù della concreta prospettazione attorea, è risultata integralmente fondata e deve essere accolta, per le seguenti ragioni. L'Attrice ha, difatti, provato a mezzo documenti di avere pagato complessivi € 198.250,00 a favore della Convenuta in data 21-24.02.2020 (doc. 8 fasc. Att.) a titolo di pagamento del prezzo per l'ordine n. 4774 del 21.02.2020 (doc. 27 fasc. Att.), prezzo portato dalla fattura n. 832203 (doc. 30 fasc. Att.), il “primo ordine”. L'Attrice ha poi provato per tabulas che l'ordine n. 4774 (il “primo ordine”) è stato solo parzialmente eseguito dalla Convenuta, la quale ha quindi emesso il 7.04.2002 una nota di credito a favore di con la causale “Nota di Credito a storno parziale su fattura n. CP_1
832203/2020 del 21/02/2020” per la somma di € 166.530,00 (doc. 28 fasc. Att.).
Contr Ancora, è stato provato che le parti hanno deciso concordemente che non restituisse subito tale denaro a , bensì che lo stesso fosse imputato a future vendite dello stesso CP_1 tipo di merce (mascherine): l'esistenza di tale accordo è stata allegata da nei suoi CP_1
Contr atti, non è stata ma smentita specificamente da e trova persino conferma documentale nella corrispondenza all'epoca scambiata tra le parti, posto che ha CP_1
Contr proposto ad tale modalità di estinzione del debito con messaggio di posta elettronica del 22.04.2020 (doc. 33 fasc. Att.) e con missiva di posta elettronica a sua firma del
Contr
2.12.2020 ha confermato l'avvenuta stipulazione di tale patto di “compensazione” (doc. 24 fasc. Att.). Altresì, ha dedotto e provato di avere ordinato altra merce del tipo di mascherine a CP_1
Contr (ordine n. 5587 del 6.04.2020, il “secondo ordine”, cfr doc. 29 fasc. Att.),
Contr ritualmente evaso da che ha emesso la fattura n. 832208 del 20.04.2020 per € 180.000,00 (doc. 30 fasc. Att. e doc. 1 fasc. Conv.), mentre ha pagato il prezzo in CP_1
Contr parte con bonifico del 22.04.2020 a favore di per € 96.735,00, come si ricava dalla causale del bonifico (doc. 30 fasc. Att. e doc. 2 fasc. Conv.) e la restante parte di € 83.265,00 è stata pagata mediante imputazione del credito di per complessivi € CP_1
166.530,00, che quindi si è ridotto a € 83.265,00 (€ 166.530,00 - € 83.265,00 = € 83.265,00). Altresì, l'Attrice ha dimostrato a mezzo di documenti di avere proceduto a ordinare a Contr ulteriori 500.000 mascherine a mezzo ordine n. 5588 al prezzo di € 170.000,00 oltre IVA (doc. 7 fasc. Att.), il “terzo ordine”, versando l'acconto di € 83.265,00, a mezzo di imputazione dell'intero saldo del credito derivante dalla mancata integrale esecuzione del primo ordine. Contr
ha quindi dedotto l'integrale inadempimento di all'obbligazione di consegna CP_1 della merce di cui al “terzo ordine” e l'intervenuto accordo tra le parti di imputare il prezzo pagato a acconto per futuri ulteriori ordini di merce: tale asserto non è stato Contr specificamente contestato da che anzi ha fornito conferma dell'esistenza di siffatto accordo nel messaggio di posta elettronica del 3.12.2020 (doc. 24 fasc. Att.). Infine, ha dedotto che con successivi 15 ordini (intervenuti tra aprile e giugno CP_1 Contr 2020), per brevità: “gli ulteriori ordini”, ha acquistato altre mascherine da per un pagina 8 di 11 prezzo complessivo di € 74.194,00, a sostegno producendo i docc. 10-19, onde è rimasta creditrice di € 9.071,00, pari alla differenza tra € 83.265,00 ed € 74.194,00. Orbene, il Tribunale ritiene che ha fornito prova di tutti gli elementi costitutivi del CP_1 preteso diritto alla ripetizione del pagamento indebito, in quanto ha provato sia il fatto del pagamento (il 21-24.02.2020), sia il venire meno sopravvenuto della causa solvendi limitatamente a € 9.071,00 Si rileva, difatti, come la prospettazione precisa e puntuale di non solo è sostenuta CP_1 Contr da numerosi documenti, ma non è stata specificamente contestata da con i Contr conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc: difatti, si è limitata a sostenere che tale prospettazione sarebbe priva di prova, senza mai tuttavia prendere posizione specifica sulla copiosa documentazione prodotta da , né sulla dettagliata ricostruzione CP_1 fattuale prospettata. Contr In conclusione, ha provato di essere creditrice ex art. 2033 cc di per la CP_1 somma di € 9.071,00 onde ha diritto alla restituzione di tale somma, con conseguente condanna della Convenuta a pagare pari importo all'Attrice. Nulla per interessi, in difetto della necessaria domanda, trattandosi di credito di valuta.
7. Decisione della domanda attorea n. 2 Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze fattuali, la domanda attorea n. 2 è risultata integralmente fondata e deve essere accolta, per le seguenti ragioni. Il Giudice evidenzia, difatti, che l'Attrice ha provato l'esistenza del patto, tra venditore e acquirente, in ordine all'assunzione degli oneri della spedizione in capo al venditore. Difatti, si evidenzia che tutti gli ordini di acquisto, spiccati da nei confronti di CP_1 Contr
e versati in causa, recano la dicitura “porto franco”, vale a dire spese del trasporto a carico del venditore. Contr Tali ordini risultano tutti accettati da per fatti concludenti (nella specie, il fatto dell'incasso dell'acconto e dell'emissione della relativa fattura) senza prevedere clausole modificative in tema di onere delle spese del trasporto: da tanto, dunque, discende ex art. Contr 1326 e ss cc che ha accettato tale clausola di “porto franco”.
ha poi allegato che con il crescere esponenziale dei costi di trasporto aereo durante CP_1 la pandemia Covid-19, le parti si erano accordate per ripartire al 50% le complessive spese d spedizione e si era fatta carico di anticipare tali spese salvo rimborso della CP_1 metà. Contr Di tale ulteriore asserto si trova tracca in messaggi di posta elettronica da a CP_1
(docc. 21, 23 e 25 fasc. Att.) e soprattutto nei pagamenti eseguiti da a favore dello CP_1 spedizioniere nel mese di aprile 2020 per complessivi € 88.188,34 (docc. 22.1 e 22.2 fasc. Att.). Contr da un lato ha contestato genericamente che detti bonifici nulla provano né sarebbero riferibili ai fatti di causa (per il vero uno dei due bonifici reca espressamente nella causale Contr il nome di , dall'altro nelle comparse conclusionali, anche di replica, ha affermato Contr che proprio il pagamento del e degli oneri doganali dimostra che essa ha Pt_2 consegnato la merce.
pagina 9 di 11 Il Tribunale reputa che abbia fornito sufficiente prova che dell'esistenza di un
CP_1 accordo tra le parti che poneva le spese della spedizione, per lo meno nella misura del 50%, a carico del venditore. Del pari, si reputa che ha provato di avere anticipato
CP_1 integralmente tali spese: tanto si ricava sia dal dato obiettivo per cui i due bonifici sono contestuali cronologicamente alla consegna di merce di cui al secondo ordine (pacificamente eseguito), sia delle complessive e contraddittorie difese della Convenuta, la quale nelle comparse conclusive ha svolto difese incompatibili con la negazione della riferibilità dei bonifici in parola a spedizioni della merce venduta a .
CP_1 Contr L'Attrice ha dunque diritto alla condanna d a pagare a favore di il 50% di
CP_1 quanto anticipato, pari a € 44.094,17. Nulla per interessi, in assenza di domanda, necessaria, trattandosi di credito di valuta.
8. Decisione della domanda riconvenzionale Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze fattuali, la domanda riconvenzionale è infondata e deve essere, pertanto, rigettata, per i seguenti motivi. La Convenuta ha chiesto condannarsi l'Attrice a pagare la somma di € 83.265,00 quale saldo della fattura n. 882208/2020 di cui all'ordine n. 5587. La domanda è infondata, atteso che -come scritto nel paragrafo 6 che precede- l'Attrice ha dimostrato di avere pagato l'intero prezzo portato dalla fattura n. 882208/2020 e, segnatamente, quanto a € 96.735,00 con bonifico bancario e quanto a € 83.265,00 in parte Contr con l'imputazione del proprio credito, derivante dalla nota di credito di di storno parziale della fattura emessa per il primo ordine. La domanda deve pertanto essere rigettata.
9. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Contr Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di che deve, quindi, essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di , non CP_1 ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione di dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, nella specie così calcolato: € 9.071,00 + € 44.094,17 + € 83.265,00 = € 136.430,17) e al tenore delle difese, si reputano congrui i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e dimezzati per la fase istruttoria e decisionale, in quanto non è stata svolta attività di istruzione orale, onde le comparse conclusive appaiono logicamente ripetitive di quanto già scritto nelle fasi precedenti, pari a complessivi € 9.141,50 per compenso, oltre € 789,00 per rimborso spese vive ex actis (di cui € 759,00 per contributo pagina 10 di 11 unificato ed € 27,00 per diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Attrice.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e respinta, così decide, in accoglimento delle due domande attoree svolte n via principale, la prima riqualificata come domanda di indebito oggettivo: condanna a pagare la somma di € 9.071,00 a favore di a Controparte_2 CP_7 titolo di restituzione dell'indebito oggettivo, per denaro versato in più rispetto al prezzo della merce (mascherine) compravenduta tra le parti nell'anno 2020; altresì, condanna
pagare la somma di € 44.094,17, a favore di a Controparte_2 CP_7 titolo di rimborso del 50% delle spese di trasporto e di dogana per la merce compravenduta (mascherine) nell'anno 2020; rigetta la domanda riconvenzionale di condanna svolta da contro Controparte_2 in quanto infondata;
CP_7 letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
pagare a favore di titolo di refusione integrale Controparte_2 CP_7 delle spese di lite della causa, la somma di € 9.900,50, di cui € 9.141,50 per compenso ed
€ 786,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 5.06.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, nella formulazione pro tempore vigente, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 24.01.2022, al n. 2494/2022 R.G., giusta istanza telematica depositata su PCT il 21.01.2022, promossa da: (C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, giusta poter conferiti con delibera del CdA del 28.06.2021, con sede legale in Milano, via Tommaso Grossi 2, di seguito, per brevità: “GIMA”, rappresentata e difesa dagli avv. Carla MAMBRETTI e Matteo PANDIMIGLIO del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Principe Amedeo 5, presso e nello studio dei detti Difensori, nonché agli indirizzi PEC dei medesimi: e giusta procura Email_1 Email_2 speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione;
-Attrice-
contro
: corrente in via Paisiello 14, Milano, P.I.: in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “CL”, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio FALCHI e dall'abogado Damiano ALTROCCHI del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, vale Bianca Maria 17, presso e nello studio dell'avv. FALCHI, nonchè all'indirizzo PEC dello stesso: giusta procura speciale alle liti ed elezione Email_3 di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione;
-Convenuta-
* * * OGIMAETTO: contratto di compravendita di cose mobili - indebito.
* * * CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito sia istruttoria, con espressa riserva di ogni più pagina 1 di 11 opportuna e approfondita difesa: (i) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento della società ai propri obblighi di fornitura e consegna nei confronti di Controparte_2 CP_1 dei beni di cui all'ordine di fornitura di mascherine n. 5588 del 6 aprile 2020 e, per l'effetto, condannare al risarcimento di tutti i danni di cui in narrativa, Controparte_2 ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta, anche all'esito dell'istruttoria e/o anche in via equitativa;
(ii) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto che l'inadempimento di al proprio obbligo di fornitura di cui all'ordine di CP_2 fornitura di mascherine n. 5588 del 6 aprile 2020 sia stato determinato da una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione condannare ai sensi e Controparte_2 per gli effetti dell'art. 1463 c.c., alla restituzione, in favore di , della somma CP_2 di € 9.071,00, a titolo di ripetizione di quanto indebitamente versato da ad CP_1
; CP_2
(iii) sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare, inoltre, l'inadempimento della società all'obbligo di restituzione del 50% degli Controparte_2 oneri doganali e delle spese di trasporto relative all'ordine di fornitura di mascherine n. 5588 del 6 aprile 2020, pari ad € 44.094,17 e, per l'effetto, condannare CP_2 al risarcimento del danno nei confronti di per l'importo di €
[...] CP_1
44.094,17, ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta, anche all'esito dell'istruttoria e/o anche in via equitativa;
(iv) nel rito, respingere la richiesta della società avente ad oggetto Controparte_2 la concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire, formulare istanze, anche istruttorie, ed emendare le prese conclusioni Con vittoria di spese e onorari, oltre IVA, CPA, spese generali e accessori di legge.”
* * * CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“In via principale: voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare il mancato raggiungimento della prova e la conseguente infondatezza della domanda, dichiararne la pretestuosità e per l'effetto, rigettare le avverse richieste, valutando la temerarietà della lite introdotta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.. In via subordinata: voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare che nulla è dovuto all'attrice,
o nella denegata ipotesi che un qualsivoglia valore sia riconosciuto, riconoscere la debenza della minor somma rispetto alla domanda introdotta e, per l'effetto, regolare le spese di giudizio in ragione della quota di soccombenza reciproca in relazione ai valori accolti e/o respinti. Nel rito: si chiede la concessione di termini ridotti nella misura ridotta indicata supra ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche o, in subordine, termini di legge. In via riconvenzionale: l'attrice dichiara di voler rinunciare alla domanda riconvenzionale.
pagina 2 di 11 Con salvezza di onorari e spese del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO 1. Allegazioni delle parti Contr
ha evocato in giudizio svolgendo le domande sopra riportate sub (i) e (iii), CP_1 deducendo:
- commercializza all'ingrosso prodotti medicali, stoccando la merce presso CP_1 un grande magazzino sito a Cremona;
- quando è esplosa la pandemia del Covid-19, ha ricercato fornitori di CP_1 mascherine e CL ha riferito che poteva rifornirsi di ingenti quantità mascherine in Turchia, Vietnam e Cina;
- le parti hanno concordato il pagamento anticipato del prezzo e le spese di spedizione a carico del venditore;
- il 6.04.2020 ha spiccato l'ordine n. 5588, relativo a 500.000 mascherine al CP_1 prezzo di € 0,34/cadauna, pari a complessivi € 170.000,00, con emissione della fattura n. 832209 per € 83.265,00, versati in acconto il 21.02.2020; Contr
- tuttavia, non ha consegnato alcunchè;
- le parti si sono allora accordate per imputare il prezzo versato a successive vendite di altre mascherine, poi effettivamente compravendute e consegnate al prezzo complessivo di € 74.194,00; Contr
- è quindi debitrice di della differenza tra quanto anticipato e quanto CP_1 acquistato e ricevuto, pari a € 9.071,00 (€ 83.265,00 - € 74.194,00 = € 9.071,00), onde Contr
ha diritto alla condanna di a pagare tale somma;
CP_1
- in aggiunta, le parti si sono accordate nel senso che anticipasse il nolo del CP_1 trasporto aereo e le spese doganali, con l'intesa che tali spese sarebbero state ripartite al Contr 50% tra acquirente e venditore e dunque con obbligo di di rifondere a la metà CP_1 di quanto sborsato;
- ha anticipato complessivi € 88.188,34, di cui € 26.994,17 per oneri doganali CP_1 ed € 61.194,17 per nolo del vettore, onde ha dritto alla restituzione di € 44.094,17, pari al 50% di € 88.188,34; Contr
- nonostante le diffide, si è rifiutata di pagare il dovuto. Contro si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 25.05.2022 rispetto alla prima udienza differita dal Giudice al 15.06.2022, chiedendo il rigetto delle domande attoree e svolgendo domanda riconvenzionale di condanna a pagare il saldo di € 83.265,00, deducendo:
- da documenti attorei si ricava che i due pagamenti di € 99.125,00 cadauno del 21 e 24.02.2020 si riferiscono alla fattura n. 832203 del 21.02.2020, emessa per altre pregresse forniture;
- inoltre, il pagamento di € 96.735,00 del 22.04.2020 erroneamente si riferisce alla fattura n. 832208 del 20.04.2020, oltre tutto relativa a prodotti che non erano in pronta consegna;
Contr
- è creditrice di della somma di € 83.265,00 quale saldo della fattura n. CP_1
882208/2020 non contestata, per cui sono stati consegnati tutti i prodotti;
Parte_
- non ha provato di avere pagato alcunchè in relazione all'ordine n. 5588 per pagina 3 di 11 cui è causa, né ha dimostrato di avere ordinato e ricevuto la consegna di mascherine al prezzo complessivo di € 74.194,00 onde la domanda di restituzione di € 9.071,00 è infondata e deve essere rigettata;
- quanto alla domanda diretta alla condanna alla restituzione di € 44.094,17, si evidenzia che a sostegno di tale pretesa, l'Attrice si è limitata a produrre delle contabili di bonifico che nulla provano;
- inoltre, manca la prova dell'asserito patto in ordine al riparto a metà di tali esborsi;
- l'inadempimento della consegna di parte delle mascherine ordinate è stato causato Contr da impossibilità sopravvenuta, dovuta a causa non imputabile a in quanto è fatto notorio che le esportazioni di mascherine sono state bloccate dai Governi dei paesi produttori per soddisfare le esigenze interne, onde non si tratta di inadempimento imputabile alla Convenuta.
nella memoria ex art. 183 co. 6 n 1 cpc ha introdotto -nella denegata ipotesi che il CP_1
Giudice reputasse giustificata la mancata consegna di tutte le mascherine ordinate per impossibilità parziale sopravvenuta- una domanda di ripetizione del prezzo di € 9.071,00, in tesi pagato in eccedenza rispetto alla merce consegnata. Contro
a sua volta, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha testualmente dichiarato che “l'attrice rinuncia alla domanda riconvenzionale”, salvo poi riproporre tale domanda nelle comparse conclusive, anche di replica.
2. Svolgimento del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 15.06.2022 in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle parti regolarmente fruiti. Alla successiva udienza del 2.02.2023 tenuta in presenza, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente Giudicante, sentite e parti, ha rigettato le istanze di prova delle due parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, tenuta il 24.10.2024 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, il Giudice, con ordinanza riservata del 17.11.2024, comunicata il 18.11.2024, ha assegnato alle due parti i termini massimi ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e conclusionali di replica, fruiti dalle parti, decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinanza e spirati rispettivamente il 17.01.2025 e il 6.02.2025, trattenendo la causa in decisone all'esito e quindi il 7.02.2025.
3. Thema decidendum In diritto, si evidenzia che ridarsi che per consolidata giurisprudenza di legittimità, il Giudice, anche di appello, ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso dalle parti o dal Giudice di primo grado, a condizione di rimanere nel perimetro dei fatti dedotti a sostegno della stessa in atto di citazione, come sancito dalla Corte di legittimità, tra cui da ultimo: “Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della
pagina 4 di 11 diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione.” (Cass. civ. sez. 3, n. 32932 del 17.12.2024). Orbene, ha svolto contro la Convenuta le seguenti domande. CP_1
1) In via principale, una domanda diretta alla condanna di a restituire € CP_1
9.071,00, pari alla differenza tra la somma di € 83.265,00 e la minore somma di € 74.194,00, dovuta a titolo di prezzo per merce compravenduta inter partes. Si tratta di una domanda di condanna di tipo restitutorio, da qualificarsi come condictio indebiti, o indebito oggettivo, prevista e regolata dall'art. 2033 cc. Per completezza, si evidenzia che il nomen juris di risarcimento del danno indicato dall'attrice non è conferente atteso che la parte Attrice, in citazione e nella successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, ha dedotto di avere pagato somme in eccedenza rispetto al prezzo dovuto per l'acquisto di mascherine, così prospettando una domanda ex art. 2033 cc mentre non ha dedotto vizi della merce, né di avere subito un danno, del tipo di esborsi subiti o minore guadagno cagionato dall'inadempimento del venditore. La domanda attorea, pertanto, non può che essere ricondotta, al di là del nomen juris adoperato dall'Attrice, a una domanda di ripetizione dell'indebito, prevista e regolata dall'art. 2033 cc.
2) In via principale, una domanda contrattuale di adempimento, prevista e regolata dall'art. 1453 cc, diretta a condannare la Convenuta a pagare € 44.094,17, in esecuzione del patto di riparto del 50% delle spese di spedizione (comprensivo di spese del trasporto e doganali) della merce acquistata (mascherine), deducendo che ha anticipato CP_1 Contr integralmente tali spese onde ha diritto al rimborso a carico di del 50%.
3) Altresì, l'Attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc ha svolto un'ulteriore domanda, in via subordinata rispetto alla domanda n. 1) e nel caso in cui il Tribunale reputi che sussiste l'impossibilità sopravvenuta parziale dell'esecuzione della prestazione di vendita delle mascherine, diretta alla condanna della Convenuta a restituire € 9.071,00, pari all'importo pagato in eccedenza rispetto al prezzo dovuto. Il Tribunale rileva che tale domanda risulta proposta in aggiunta alla domanda n. 1 e non in sostituzione, onde non può essere qualificata come una mera mutatio, ed è inammissibile, in quanto tardivamente svolta. Tale domanda, difatti, qualificabile come reconventio reconventionis, avrebbe dovuto essere svolta al più tardi nel termine della prima udienza di comparizione, in conformità a quanto all'epoca statuito dall'art. 183 cpc, nella formulazione vigente alla data di introduzione della presente causa. Tale domanda è dunque estranea al thema decidendum della causa. Contro ha resistito alle domande attoree, chiedendone il rigetto, deducendo:
- la domanda di ripetizione d € 9.071,00 è infondata, atteso che manca la prova dei fatti costitutivi del preteso diritto;
- la domanda di ripetizione di € 44.094,17 del pari è infondata, in quanto manca Contr prova del patto in base al quale dovrebbe assumere su di sé il 50% delle spese di spedizione della merce e inoltre anca la prova de relativi esborsi;
- la mancata fornitura di parte delle mascherine ordinate da non è imputabile CP_1 Contr a in quanto è dipesa dall'imprevedibile blocco delle esportazioni di mascherine da pagina 5 di 11 Contr parte dei governi dei paesi produttori. Altresì, ha svolto la seguente domanda riconvenzionale: 4) domanda contrattuale di adempimento, prevista e regolata dall'art. 1453 cc, diretta a condannare a pagare la somma di € 83.265,00, a titolo di saldo del prezzo, CP_1 portato dalla fattura n. 882308/2020, per la compravendita di mascherine. Tale domanda risulta tempestivamente proposta e non validamente rinunciata, atteso che nelle comparse conclusive la Convenuta ha insistito nell'accoglimento della sua domanda riconvenzionale, onde la stessa fa parte del thema decidendum e deve essere esaminata nel merito.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con il compendio documentale versato in causa dalle parti. In particolare, sono stati tra gli altri versati in causa i seguenti documenti: Contr a) ordine n. 4774, emesso da verso il 24.02.2020 per l'acquisto di CP_1
500.000 mascherine italiane al prezzo di € 198.250,00, IVA inclusa, con clausola di “porto franco” e di “pagato tutto” (doc. 27 fasc. Att.); Contr b) fattura n. 832203, emessa il 21.02.2020 da a carico di per € CP_1
192.250,00 in relazione all'ordine n. 5587 (doc. 30 fasc. Att.); c) due contabili di bonifico, eseguiti rispettivamente il 21 e il 24.02.2020 da in CP_1 Contr favore di per la somma di € 99.125,00 cadauno, pari a complessivi € 198.250,00, la prima recante la causale “acconto vs. fattura 832203 del 21.02.2020 (ab)” e la seconda la causale “Saldo vs. fattura 932203 del 21.02.2020 (ab)” (doc. 8 fasc. Att.); Contr d) ordine n. 5587 emesso da verso il 6.04.2020 per l'acquisto di 500.000 CP_1 mascherine al prezzo di € 180.000,00 con clausola di “porto franco” e di pagamento di acconto del 50% all'ordine e del saldo alla consegna (doc. 29 fasc. Att.); Contr e) ordine n. 5588 emesso da verso il 6.04.2020 per l'acquisto di 500.000 CP_1 mascherina al prezzo di € 170.000,00 oltre IVA con clausola di “porto franco” e di pagamento di acconto del 50% all'ordine e del saldo alla consegna (doc. 7 fasc. Att.); Contr f) nota di credito n. 20201 emessa da a favore di il 7.04.2002 con la CP_1 causale “Nota di Credito a storno parziale su fattura n. 832203/2020 del 21/02/2020” per la somma di € 166.530,00 (doc. 28 fasc. Att.); g) contabile di bonifico del 15.04.2020 da a favore di CP_1 Controparte_4 per € 26.994,17, in tesi relativa al pagamento degli oneri doganali (doc.
[...]
22.1 fasc. Att.); Contr h) fattura n. 832208, emessa il 20.04.2020 da a carico di per € CP_1
180.000,00 in relazione all'ordine n. 5587 (doc. 30 fasc. Att. e doc. 1 fasc. Conv.); Contr i) fattura n. 832209, emessa il 20.04.2020 da a carico di per € CP_1
170.000,00 in relazione all'ordine n. 5588 (doc. 9 fasc. Att.); j) contabile di bonifico del 21.04.2020 da a favore di CP_1 Controparte_4 Contr per € 61.194,17, nella causale è menzionato il nome di in tesi relativa
[...]
pagina 6 di 11 al pagamento del nolo (doc. 22.2 fasc. Att.); Contr k) contabile di bonifico del 22.04.2020 da a favore di per € 96.735,00, CP_1 nella causale è scritto: “Saldo vs. fattura 832208 detratto anticipo (ab)” (doc. 30 fasc. Att. e doc. 2 fasc. Conv.); Contr l) 15 ordini spiccati da verso dal 12.06.2020 al 28.07.2002 per l'acquisto CP_1 di mascherine meglio specificate nei rispettivi 15 ordini, tutti recanti la clausola di porto franco e di pagamento di acconto del 50% all'ordine e del saldo alla consegna (doc. 10-19 fasc. Att.); m) scambio di corrispondenza telematica tra le parti dal 22.04.2022 in poi ovvero tra i rispettivi legali (docc. 33, 21 e 23-25 fasc. Att.). Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia ampiamente sufficiente a decidere la lite.
5. Diritto Il Tribunale osserva che la domanda di ripetizione di indebito, svolta da contro CP_1 Contr
è prevista e regolata dall'art. 2033 cc, in forza del quale spetta a chi agisce in ripetizione allegare e provare il fatto del pagamento e l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della causa solvendi. Quanto alle domande nn. 2 e 4, il Tribunale evidenzia che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, reciprocamente svolta tra Contr
e è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal CP_5 principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629). Tutti i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate da una parte produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'Attore (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525).
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6. Decisione della domanda attorea n. 1 Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze fattuali, la domanda attorea n. 1, correttamente ricondotta alla fattispecie della condictio indebiti in virtù della concreta prospettazione attorea, è risultata integralmente fondata e deve essere accolta, per le seguenti ragioni. L'Attrice ha, difatti, provato a mezzo documenti di avere pagato complessivi € 198.250,00 a favore della Convenuta in data 21-24.02.2020 (doc. 8 fasc. Att.) a titolo di pagamento del prezzo per l'ordine n. 4774 del 21.02.2020 (doc. 27 fasc. Att.), prezzo portato dalla fattura n. 832203 (doc. 30 fasc. Att.), il “primo ordine”. L'Attrice ha poi provato per tabulas che l'ordine n. 4774 (il “primo ordine”) è stato solo parzialmente eseguito dalla Convenuta, la quale ha quindi emesso il 7.04.2002 una nota di credito a favore di con la causale “Nota di Credito a storno parziale su fattura n. CP_1
832203/2020 del 21/02/2020” per la somma di € 166.530,00 (doc. 28 fasc. Att.).
Contr Ancora, è stato provato che le parti hanno deciso concordemente che non restituisse subito tale denaro a , bensì che lo stesso fosse imputato a future vendite dello stesso CP_1 tipo di merce (mascherine): l'esistenza di tale accordo è stata allegata da nei suoi CP_1
Contr atti, non è stata ma smentita specificamente da e trova persino conferma documentale nella corrispondenza all'epoca scambiata tra le parti, posto che ha CP_1
Contr proposto ad tale modalità di estinzione del debito con messaggio di posta elettronica del 22.04.2020 (doc. 33 fasc. Att.) e con missiva di posta elettronica a sua firma del
Contr
2.12.2020 ha confermato l'avvenuta stipulazione di tale patto di “compensazione” (doc. 24 fasc. Att.). Altresì, ha dedotto e provato di avere ordinato altra merce del tipo di mascherine a CP_1
Contr (ordine n. 5587 del 6.04.2020, il “secondo ordine”, cfr doc. 29 fasc. Att.),
Contr ritualmente evaso da che ha emesso la fattura n. 832208 del 20.04.2020 per € 180.000,00 (doc. 30 fasc. Att. e doc. 1 fasc. Conv.), mentre ha pagato il prezzo in CP_1
Contr parte con bonifico del 22.04.2020 a favore di per € 96.735,00, come si ricava dalla causale del bonifico (doc. 30 fasc. Att. e doc. 2 fasc. Conv.) e la restante parte di € 83.265,00 è stata pagata mediante imputazione del credito di per complessivi € CP_1
166.530,00, che quindi si è ridotto a € 83.265,00 (€ 166.530,00 - € 83.265,00 = € 83.265,00). Altresì, l'Attrice ha dimostrato a mezzo di documenti di avere proceduto a ordinare a Contr ulteriori 500.000 mascherine a mezzo ordine n. 5588 al prezzo di € 170.000,00 oltre IVA (doc. 7 fasc. Att.), il “terzo ordine”, versando l'acconto di € 83.265,00, a mezzo di imputazione dell'intero saldo del credito derivante dalla mancata integrale esecuzione del primo ordine. Contr
ha quindi dedotto l'integrale inadempimento di all'obbligazione di consegna CP_1 della merce di cui al “terzo ordine” e l'intervenuto accordo tra le parti di imputare il prezzo pagato a acconto per futuri ulteriori ordini di merce: tale asserto non è stato Contr specificamente contestato da che anzi ha fornito conferma dell'esistenza di siffatto accordo nel messaggio di posta elettronica del 3.12.2020 (doc. 24 fasc. Att.). Infine, ha dedotto che con successivi 15 ordini (intervenuti tra aprile e giugno CP_1 Contr 2020), per brevità: “gli ulteriori ordini”, ha acquistato altre mascherine da per un pagina 8 di 11 prezzo complessivo di € 74.194,00, a sostegno producendo i docc. 10-19, onde è rimasta creditrice di € 9.071,00, pari alla differenza tra € 83.265,00 ed € 74.194,00. Orbene, il Tribunale ritiene che ha fornito prova di tutti gli elementi costitutivi del CP_1 preteso diritto alla ripetizione del pagamento indebito, in quanto ha provato sia il fatto del pagamento (il 21-24.02.2020), sia il venire meno sopravvenuto della causa solvendi limitatamente a € 9.071,00 Si rileva, difatti, come la prospettazione precisa e puntuale di non solo è sostenuta CP_1 Contr da numerosi documenti, ma non è stata specificamente contestata da con i Contr conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc: difatti, si è limitata a sostenere che tale prospettazione sarebbe priva di prova, senza mai tuttavia prendere posizione specifica sulla copiosa documentazione prodotta da , né sulla dettagliata ricostruzione CP_1 fattuale prospettata. Contr In conclusione, ha provato di essere creditrice ex art. 2033 cc di per la CP_1 somma di € 9.071,00 onde ha diritto alla restituzione di tale somma, con conseguente condanna della Convenuta a pagare pari importo all'Attrice. Nulla per interessi, in difetto della necessaria domanda, trattandosi di credito di valuta.
7. Decisione della domanda attorea n. 2 Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze fattuali, la domanda attorea n. 2 è risultata integralmente fondata e deve essere accolta, per le seguenti ragioni. Il Giudice evidenzia, difatti, che l'Attrice ha provato l'esistenza del patto, tra venditore e acquirente, in ordine all'assunzione degli oneri della spedizione in capo al venditore. Difatti, si evidenzia che tutti gli ordini di acquisto, spiccati da nei confronti di CP_1 Contr
e versati in causa, recano la dicitura “porto franco”, vale a dire spese del trasporto a carico del venditore. Contr Tali ordini risultano tutti accettati da per fatti concludenti (nella specie, il fatto dell'incasso dell'acconto e dell'emissione della relativa fattura) senza prevedere clausole modificative in tema di onere delle spese del trasporto: da tanto, dunque, discende ex art. Contr 1326 e ss cc che ha accettato tale clausola di “porto franco”.
ha poi allegato che con il crescere esponenziale dei costi di trasporto aereo durante CP_1 la pandemia Covid-19, le parti si erano accordate per ripartire al 50% le complessive spese d spedizione e si era fatta carico di anticipare tali spese salvo rimborso della CP_1 metà. Contr Di tale ulteriore asserto si trova tracca in messaggi di posta elettronica da a CP_1
(docc. 21, 23 e 25 fasc. Att.) e soprattutto nei pagamenti eseguiti da a favore dello CP_1 spedizioniere nel mese di aprile 2020 per complessivi € 88.188,34 (docc. 22.1 e 22.2 fasc. Att.). Contr da un lato ha contestato genericamente che detti bonifici nulla provano né sarebbero riferibili ai fatti di causa (per il vero uno dei due bonifici reca espressamente nella causale Contr il nome di , dall'altro nelle comparse conclusionali, anche di replica, ha affermato Contr che proprio il pagamento del e degli oneri doganali dimostra che essa ha Pt_2 consegnato la merce.
pagina 9 di 11 Il Tribunale reputa che abbia fornito sufficiente prova che dell'esistenza di un
CP_1 accordo tra le parti che poneva le spese della spedizione, per lo meno nella misura del 50%, a carico del venditore. Del pari, si reputa che ha provato di avere anticipato
CP_1 integralmente tali spese: tanto si ricava sia dal dato obiettivo per cui i due bonifici sono contestuali cronologicamente alla consegna di merce di cui al secondo ordine (pacificamente eseguito), sia delle complessive e contraddittorie difese della Convenuta, la quale nelle comparse conclusive ha svolto difese incompatibili con la negazione della riferibilità dei bonifici in parola a spedizioni della merce venduta a .
CP_1 Contr L'Attrice ha dunque diritto alla condanna d a pagare a favore di il 50% di
CP_1 quanto anticipato, pari a € 44.094,17. Nulla per interessi, in assenza di domanda, necessaria, trattandosi di credito di valuta.
8. Decisione della domanda riconvenzionale Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e sulla scorta delle emergenze fattuali, la domanda riconvenzionale è infondata e deve essere, pertanto, rigettata, per i seguenti motivi. La Convenuta ha chiesto condannarsi l'Attrice a pagare la somma di € 83.265,00 quale saldo della fattura n. 882208/2020 di cui all'ordine n. 5587. La domanda è infondata, atteso che -come scritto nel paragrafo 6 che precede- l'Attrice ha dimostrato di avere pagato l'intero prezzo portato dalla fattura n. 882208/2020 e, segnatamente, quanto a € 96.735,00 con bonifico bancario e quanto a € 83.265,00 in parte Contr con l'imputazione del proprio credito, derivante dalla nota di credito di di storno parziale della fattura emessa per il primo ordine. La domanda deve pertanto essere rigettata.
9. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Contr Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale di che deve, quindi, essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di , non CP_1 ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione di dette spese, applicato il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, nella specie così calcolato: € 9.071,00 + € 44.094,17 + € 83.265,00 = € 136.430,17) e al tenore delle difese, si reputano congrui i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e dimezzati per la fase istruttoria e decisionale, in quanto non è stata svolta attività di istruzione orale, onde le comparse conclusive appaiono logicamente ripetitive di quanto già scritto nelle fasi precedenti, pari a complessivi € 9.141,50 per compenso, oltre € 789,00 per rimborso spese vive ex actis (di cui € 759,00 per contributo pagina 10 di 11 unificato ed € 27,00 per diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della parte Attrice.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa e respinta, così decide, in accoglimento delle due domande attoree svolte n via principale, la prima riqualificata come domanda di indebito oggettivo: condanna a pagare la somma di € 9.071,00 a favore di a Controparte_2 CP_7 titolo di restituzione dell'indebito oggettivo, per denaro versato in più rispetto al prezzo della merce (mascherine) compravenduta tra le parti nell'anno 2020; altresì, condanna
pagare la somma di € 44.094,17, a favore di a Controparte_2 CP_7 titolo di rimborso del 50% delle spese di trasporto e di dogana per la merce compravenduta (mascherine) nell'anno 2020; rigetta la domanda riconvenzionale di condanna svolta da contro Controparte_2 in quanto infondata;
CP_7 letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna
pagare a favore di titolo di refusione integrale Controparte_2 CP_7 delle spese di lite della causa, la somma di € 9.900,50, di cui € 9.141,50 per compenso ed
€ 786,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 5.06.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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