Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/01/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 71996/2019
TRIBUNALE DI ROMA
XI Sezione Civile
Verbale di udienza del 11/10/2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc
Dinanzi al Giudice Onorario, d.ssa Angela Porfidia, partecipa all'udienza, per la parte attrice, , con note scritte del 08.10.2024, l'avv. Parte_1
Andrea Raimondo il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e, per l'effetto, chiede che sia accolta la propria domanda con refusione delle spese di lite.
Partecipa, altresì, per il terzo chiamato, con note scritte Controparte_1 depositate il 09.10.2024, l'avv. Francesco Rudilosso Consolo il quale si riporta alle proprie conclusioni rassegnate in atti e chiede il rigetto di ogni pretesa nei propri confronti.
Il Giudice Onorario
Lette le conclusioni rassegnate, emette sentenza ex art. 281 sexies cpc, con allegazione della stessa al presente verbale.
Il Giudice Onorario
d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 71996/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa Angela Porfidia, all'udienza del 11/10/2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 71996 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: – Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc), promossa da
(C.F. Parte_2
) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. RAIMONDO ANDREA, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTORE
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
,
CONVENUTA CONTUMACE con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_1
Marocchesa n.14 (C.F. , P.I. ), P.IVA_3 P.IVA_4
Tribunale di Roma – R.G. 71996/2019 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_3
a convenuto la in persona del legale rappresentante,
[...] Pt_2 Controparte_2 per sentirla condannare, previa risoluzione contrattuale, al pagamento della somma di
€ 49.200,00 oltre iva per i costi necessari al ripristino del lastrico solare e alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, nonché alla restituzione della somma di €
3.113,26 corrisposta a seguito di accordo transattivo del 27.3.2018, e alla refusione delle spese di ATP e delle spese di giudizio.
A sostegno della propria domanda il ha dedotto di avere stipulato in Parte_1 data 5.5.2015 contratto di appalto con la per la esecuzione di lavori di CP_2 impermeabilizzazione del lastrico solare del fabbricato ma, CP_3 immediatamente, si è constatata la presenza, poi aggravatasi, di vari fenomeni infiltrativi negli immobili posti all'ultimo piano. In un primo momento, la convenuta società si attivò per porre rimedio alle infiltrazioni ma queste però sono proseguite.
Stante il mancato riscontro a varie diffide, il è stato costretto a Parte_1 intraprendere procedura di accertamento tecnico preventivo al fine di far verificare la mancata esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte. Nel corso della procedura, tra le parti, si è raggiunta intesa, per la eliminazione dei vizi, a mezzo accordo transattivo che però la ditta appaltatrice non ha onorato ed anzi ha abbandonato il cantiere senza alcuna forma di protezione dello stesso. Per siffatti motivi, il
è stato costretto a intraprendere azione di merito per la soddisfazione Parte_1 delle proprie ragioni.
Pur regolarmente evocata in giudizio, la convenuta società non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento reso in data 3.11.2021.
Assegnata all'attuale estensore in data 22.2.2023, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Di poi, d'ufficio si è ordinata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice della convenuta, , in quanto parte processuale nel procedimento per Controparte_1
ATP.
Costituitasi, la Compagnia ha denegato ogni proprio obbligo in quanto i danni lamentati dal condominio esulano dalla copertura assicurativa in favore della società appaltatrice.
Tribunale di Roma – R.G. 71996/2019 La causa è stata così rinviata per la decisione.
La domanda appare fondata per le seguenti argomentazioni.
Va, preliminarmente, osservato che i lavori pattuiti con il contratto di appalto, inter partes intercorso, per la impermeabilizzazione del lastrico solare del fabbricato sono terminati ma non sono mai stati collaudati, come si evince dalla CP_3 attestazione del direttore dei lavori del 19.8.2015, quindi mai accettati dal committente.
Va inoltre osservato che, dopo una serie di diffide e in sede di procedura speciale intrapresa dal ai sensi dell'art. 696 cpc, la società appaltatrice ha posto Parte_1 in essere opere per rimediare ai difetti e ai vizi denunciati.
In tale sede le parti hanno raggiunto un accordo formalizzato in un atto transattivo che, però non è stato onorato dalla convenuta.
Quindi i lamentati fenomeni infiltrativi sono continuati.
Il Condominio attore ha prodotto nel presente procedimento la relazione per accertamento tecnico preventivo svolto ante causam.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che il CTU, architetto , nominato Persona_1 nel detto procedimento ante causam, ha effettuato una consulenza molto dettagliata e precisa sia in ordine alle cause delle infiltrazioni, sia in ordine alla constatazione dei difetti delle lavorazioni eseguite dalla sia in ordine ai lavori a farsi per . CP_2
In particolare, il CTU a pag 12 così attesta le cause delle infiltrazioni : “In tutti gli appartamenti posti al piano sesto di via Riccardo FOSTER n. 160 e n. 166 sono stati accertati fenomeni infiltrativi di acque meteoriche provenienti dal piano sovrastante dove sono presenti i lastrici solari condominiali. Più precisamente tre appartamenti erano interessati dalle infiltrazioni individuate nella prima fase delle operazioni peritali
(ante accordo transattivo), motivo per cui è stato avviato il ricorso, mentre nell'ultimo appartamento si sono manifestati segni di umidità di recente e risolti temporaneamente con la stesura di uno strato di guaina superficiale, da altra impresa di fiducia del . Attraverso indagini e rilievi, in un lasso di tempo Controparte_4 di circa un anno, si è evinto che tali fenomeni sono causati dalla mancanza di tenuta idraulica del sistema delle impermeabilizzazioni realizzate con le “Opere di impermeabilizzazioni delle terrazze condominiali” nel periodo compreso tra Maggio
2015, e Agosto 2015”.
Alla ripresa dei lavori dopo la transazione : “La situazione riscontrata (dopo circa un anno ) alla ripresa delle attività peritali. Le aree oggetto dell'intervento stabilito nell'accordo transattivo, apparivano come un cantiere operativo, con attrezzi e materiali sparsi che lasciavano immaginare una situazione di ripresa delle attività, mentre il ricorrente chiariva che le aree erano state abbandonate dal mese di Ottobre
Tribunale di Roma – R.G. 71996/2019 2018, per cui aveva richiesto il proseguimento delle operazioni peritali il 23.01.2019.
Le pavimentazioni poste al piano delle coperture erano state demolite insieme al sottostante supporto per circa mq 328 dei lastrici solari condominiali. Altresì risultavano demoliti anche i relativi elementi sottostanti: massetti, pannelli isolanti ed impermeabilizzazioni oltre a porzioni d'intonaco dei verticali. I materiali prodotti dalla precedente demolizione di pavimentazione e sottofondo risultavano rimossi e non più presenti sui lastrici solari come anche i pannelli isolanti e le relative guaine.
Le impermeabilizzazioni per circa mq. 328 risultavano riposizionate tuttavia erano state lasciate “ a vista” e prive dei necessari strati di protezione ( massetti, pavimenti ecc.). Non risultavano riposizionati i pannelli isolanti nella posizione prevista ovvero sotto le guaine impermeabilizzanti. Erano state predisposte alcune “fasce”sulle guaine posate per poter completare il nuovo sottofondo al di sopra dello strato di guaine.” “si può dedurre che le infiltrazioni nei lastrici solari collocati al piano sesto, sono imputabili alla non corretta posa in opera di diversi elementi che costituiscono il pacchetto impermeabilizzante dei lastrici solari sino dalla fase di realizzazione, alla non conformità delle opere a quanto appaltato in origine nonché alla differente realizzazione da quanto indicato nella fase di accordo transattivo tra le parti.” (si veda pag 13 dell'elaborato peritale).
Alle pagine 14 e 15 il CTU descrive tutte le opere a realizzarsi per eliminare i difetti e, conseguentemente, per impedire il persistere delle infiltrazioni meteoriche e, infine, determina a pag. 19 il costo delle stesse in € 49.200,00 oltre iva.
Le risultanze dell'ATP vanno confermate non essendo emerse, nel presente giudizio, circostanze da cui poter trarre idoneo convincimento per disattendere le stesse.
Il grave inadempimento della convenuta al proprio obbligo di effettuare, a CP_2 regola d'arte, i lavori di impermeabilizzazione al lastrico solare in forza del contratto e il successivo inadempimento della medesima convenuta ad ottemperare a quanto pattuito nella transazione intercorsa tra le parti, integrano i presupposti di cui all'art. 1455 cc.
Infatti, nel caso di specie l'inadempimento non è di scarsa importanza in quanto ha riguardato la grossolanità dei lavori eseguiti dalla contumace convenuta in relazione alle opere di impermeabilizzazione del lastrico solare facendo venire meno la funzione tipica dello stesso ossia quella di copertura dell'intero fabbricato CP_3
La convenuta stessa poi è venuta si è sottratta anche al rispetto di quanto pattuito in sede di transazione.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che il completamento delle prestazioni non esclude la possibilità che una delle parti chieda ed ottenga la risoluzione del contratto, dalla quale discenderebbe il travolgimento retroattivo di tutte le condizioni negoziali.
Tribunale di Roma – R.G. 71996/2019 In tal senso, si è espressa, da ultimo la Suprema con ordinanza n. 22065 del 12 luglio
2022.
Perciò, fino a che l'opera non è stata definitivamente collaudata, la domanda di risoluzione resta proponibile (cfr. Cass., 27 novembre 1964, n. 2813).
Conseguentemente deve, senz'altro pronunciarsi la risoluzione contrattuale sia del contratto di appalto sia della transazione.
Per quanto concerne la posizione del terzo chiamato si osserva che la chiamata della compagnia assicurativa è stata necessitata dal fatto che essa era parte del procedimento di ATP, ma nel presente, stante la contumacia della convenuta che nulla ha domandato ai fini di eventuale manleva, nulla deve provvedersi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, e successive modifiche, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta il grave inadempimento della e, per l'effetto, dichiara la CP_2 risoluzione del contratto di appalto del 05 maggio 2015 e dell'atto di transazione del
27.03.2018;
2) Condanna la convenuta in personale del legale rappresentante p.t., al CP_2 risarcimento dei danni, in favore del , nella Parte_4 misura di € 49.200 oltre i.v.a.;
3) Condanna la convenuta in personale del legale rappresentante p.t., alla CP_2 restituzione della somma di € 3.112,26 a titolo di restituzione di quanto corrisposto dal alla in sede di accordo transattivo;
Parte_1 CP_2
4) Condanna la convenuta in personale del legale rappresentante p.t., al CP_2 pagamento di € 3.881,21 a titolo di refusione delle spese del procedimento di ATP nonché al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 759,00 per spese ed € 5.000,00 per onorari oltre rimborso delle spese generali al 15%, nonchè oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute e documentate,
5) Compensa le spese di giudizio tra il Condominio e . Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Roma, 11 ottobre 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 71996/2019