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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3170/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3170 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, in proprio ed in qualità di socio accomandatario della C.F._1 [...]
corrente in Cagliari e , nata a [...] il Controparte_1 Parte_2
15.05.2964, residente in [...], c.f. , entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Assemini, via Sannio n. 3, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Colomo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine dell'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo,
Attori - opponenti
contro
con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n.156, e sede Controparte_2
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n.8, codice fiscale – partita iva P.IVA_1
1 , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Onnis, che la rappresenta e difende in P.IVA_2
forza di procura speciale resa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
Convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale intestato, ogni contraria, eccezione e conclusione disattesa:
A) in via preliminare e pregiudiziale: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inesigibile il credito azionato da ai sensi dell'art. Controparte_3
2946 cod. civ., per l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale maturata alla data della proposizione della domanda, e/o comunque, maturata al 15.11.2015.
B) Per l'effetto, mandare assolti gli odierni opponenti da ogni avversa pretesa, rigettando
l'eventuale domanda che controparte dovesse azionare nel giudizio di merito, attinenti la causali dedotte nel procedimento monitorio.
C) Con vittoria di spese e competenze di causa e accessorie di legge.
Nell'interesse dell'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria: in via preliminare:
concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto;
nel merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 118/2019 rigettando l'opposizione proposta;
in via di stretto subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare come in virtù delle causali già esposte nel ricorso per ingiunzione, parte opposta sia creditrice nei confronti degli opponenti della complessiva somma di euro 14.798,64 alla data del 17.10.2017, oltre ulteriori interessi convenzionali e di mora come in contratto pattuiti, in ogni caso nei limiti del tasso soglia anti usura, maturati e maturandi sino al saldo, o di quella diversa che dovesse risultare accertata in corso di giudizio, e per l'effetto condannare i medesimi al pagamento della predetta somma in favore di . Controparte_2
2 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale, Controparte_3
ha chiesto l'emissione di un pagamento nei confronti della
[...] [...]
in persona del socio accomandatario anche Controparte_4 CP_4
in proprio, ed in via solidale con , adducendo quanto segue: Parte_2
a) con contratto del 15.11.2000 il concedeva alla Controparte_5 CP_6
in persona del legale rappresentante un
[...] CP_4 CP_4
finanziamento artigiano sotto forma di mutuo per l'importo di lire 20.500.000 (pari ad euro 10.587,37);
b) la mutuataria non rispettava le obbligazioni di cui al citato contratto e alla data del
17.10.2017 risultava debitrice per euro 14.798,64, di cui euro 9.620,31 per rate scadute ed euro 5.204,89 per interessi di mora;
c) l'adempimento delle obbligazioni del predetto contratto di finanziamento veniva garantito dalla signora con contratto del 15.11.2000. Parte_2
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con Decreto Ingiuntivo n. 118/2019
10/01/2019, non provvisoriamente esecutivo, emesso nel procedimento RG n. 1608/2018,
con il quale ha ingiunto a in persona del socio Controparte_4
accomandatario , quale debitrice principale, ed a CP_4 Parte_2
quale garante, di pagare somma di euro 14.798,64 alla data del 17.10.2017, oltre ulteriori interessi convenzionali e di mora come in contratto pattuiti, maturati e maturandi sino al saldo, oltre le spese di della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per onorari,
oltre spese generali, IVA ed accessori di legge, ed in € 145,50 per esborsi.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati a
[...]
[...
[...] [
in persona del socio accomandatario Controparte_7 CP_4
ed a . Parte_2
4. Con atto di citazione notificato in data 11.04.2019, i signori e CP_4 Pt_2
hanno interposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 118/2019 reso dal Tribunale
[...]
di Cagliari in data 10.01.2019, notificato il 6-7.3.2019.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha sostenuto quanto segue:
a) il diritto di credito a fondamento della richiesta di ingiunzione deve ritenersi prescritto quanto meno dal 15 novembre 2015, data nella quale sono decorsi 10
anni dalla scadenza di pagamento prevista per l'ultimo rateo, fissato in data 15
novembre 2005, senza che nel tempo sia intervenuto alcun atto interruttivo, sia nei confronti del debitore principale sia della garante Controparte_4 Pt_2
b) l'unica comunicazione inviata alle parti opponenti prodotta da reca la data CP_2
del 17 novembre 2017, ampiamente successiva al termine prescrizionale decennale.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 26.06.2019, la Controparte_3
nel chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ha contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, sostenendo quanto segue:
a) L'istituto di credito aveva più volte sollecitato parte debitrice all'adempimento dell'esposizione riveniente dal finanziamento artigiano sotto forma di mutuo per l'importo di lire 20.500.000 (pari a d euro 10.587,37) concesso in data 15.11.2000,
per il quale parte mutuataria si era limitata al pagamento delle sole prime due rate;
b) a seguito di numerosi solleciti, l'opponente provvedeva, in data 26.6.2012, al versamento della somma pari ad euro 300,00, imputata al pagamento della terza e della quarta rata, effettuando, quindi, un riconoscimento del debito (v. doc.
allegato alla comparsa di costituzione).
4 c) Tale riconoscimento, secondo parte opposta, si estende anche al garante ER
, in quanto obbligata in solido.
[...]
6. Con ordinanza del 24.09.2019 è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 118/2019, con la contestuale assegnazione alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione e rinvio della causa all'udienza del 17 marzo 2020, per la verifica dell'avvenuta l'instaurazione della relativa procedura di mediazione.
7. Con note per trattazione scritta dell'udienza del 1.12.2020 - depositate in data 20.11.2020 -
parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria instaurata in data 3.12.2019 nanti l'Organismo di Mediazione ABC Lex (n. 999/2019).
Con la stessa nota la medesima parte ha chiesto la fissazione di una udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
8. Con udienza del 1.12.2020, tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. dall'art. 83, settimo comma, lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 221, secondo e quarto comma, l. n. 77 del 17 luglio 2020, il giudice ha rinviato all'udienza del 23 febbraio 2021
per la precisazione delle conclusioni, stante l'assenza di richieste di assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
9. Con decreto depositato in data 16.02.2021 il giudice ha disposto il rinvio dell'udienza
23/02/2021, fissando l'udienza per l'8 ottobre 2024 per la comparizione dei procuratori e la precisazione delle conclusioni.
10. Con decreto emesso dal Presidente del Tribunale in data 5.9.2024, la presente causa è
transitata nel ruolo dello scrivente.
11. All'udienza del 08.10.2024 le parti hanno confermato il contenuto degli atti introduttivi ed il giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per gli scritti difensivi finali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
5 ****
12. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
12.1. Come è stato rilevato con l'ordinanza del 24.09.2019, con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'unico motivo dell'opposizione è
rappresentato dall'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta.
Secondo la ricostruzione esposta da parti opponenti, il contratto di finanziamento del
15.11.2000 prevedeva quale scadenza di pagamento per l'ultima rata il 15 novembre 2005,
ragion per cui sarebbe matura la prescrizione del diritto di credito in assenza di alcun atto interruttivo della stessa nell'intervallo temporale compreso tra il 15.11.2005 e il
15.11.2015.
12.2. Tale circostanza è stata contestata dalla parte opposta, la quale ha dedotto che, a fronte di plurimi solleciti di pagamento da parte dell'istituto di credito, l'opponente provvedeva, in data 26.6.2012, al versamento della somma di euro 300,00, imputata al pagamento della terza e della quarta rata del contratto di mutuo artigiano (il versamento è stato prodotto in atti, seppur non calendato come allegato alla comparsa di risposta).
12.3. Sul punto occorre rammentare che, ai sensi dell''art. 2944 c.c. “la prescrizione è interrotta
dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere
fatto valere”. La norma ha lo scopo di garantire che la prescrizione non operi nei casi in cui sopraggiunga una causa che comporti il venire meno l'inerzia del titolare, eliminando il presupposto stesso dell'istituto. Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva. Elemento decisivo affinché
vi sia l'interruzione della prescrizione è che il riconoscimento contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i
6 caratteri della volontarietà. Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito,
concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. civ. n. 9097/2018; Cass., Ord. 21.12.2022, n.
37389). In questo senso è opportuno sottolineare che l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, meritevole di essere condiviso dallo scrivente, chiarisce che il riconoscimento ex art. 2944 c.c. non è necessariamente coincidente con la forma di cui all'art. 1988 c.c., ossia con la dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto, ben potendo realizzarsi mediante qualsivoglia comportamento che produca l'ammissione dell'esistenza del diritto di credito di controparte.
Tanto chiarito, nel caso in esame il riconoscimento del debito è rappresentato da un versamento per euro 300,00 relativo alle rate tre e quattro del finanziamento. Il pagamento prodotto in giudizio deve qualificarsi come riconoscimento del credito altrui, essendo del tutto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Il versamento oggetto di analisi, al contempo, integra requisiti più stingenti rispetto a quanto previsto dalla norma,
in quanto soddisfa al contempo i requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e del carattere recettizio.
In definitiva, parte opponente – mediante il citato versamento − ha certamente interrotto il decorrere del termine prescrizionale, sicché che il motivo dell'opposizione non merita accoglimento.
12.4. Circa la posizione della garante è sufficiente rammentare che Persona_1
l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e benché sia subordinata all'inadempimento del debitore principale, deve ritenersi solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, sussidiaria o eventuale. Pacifica
conseguenza di detto assunto è che l'effetto dell'art. 2944 c.c. discende anche in capo alla
7 posizione del solidale fideiussore, come espressamente previsto dall'art. 1957, ultimo comma c.c.
Alla luce di quanto sinora esposto, l'opposizione dev'essere rigettata.
13. Le spese di lite del presente procedimento di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di in proprio ed in qualità di socio accomandatario della Target Controparte_8
Hair di LU TA e C. S.a.s. − e di , non ravvisandosi ragioni che Parte_2
possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro
(ossia in ragione del credito azionato in via monitoria, pari a € 14.798,64, oltre ad interessi convenzionali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), con il riconoscimento dei valori medi tabellari per le fasi di studio ed introduttiva – considerato il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto − e del valore minimo per la decisione −
considerata la natura esclusivamente documentale della causa, all'esito della quale il difensore si è limitato a confermare le medesime considerazioni e conclusioni svolte nell'atto introduttivo −, per importo complessivo pari ad euro 2.547,00 (comprensivo delle fasi di studio, introduttiva e decisione) per compensi al difensore, oltre a spese generali,
IVA, CPA e altri accessori di legge. Non può procedersi alla liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, non essendosi svolta nel presente giudizio (ed infatti le parti non hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta l'opposizione proposta da in proprio ed in qualità Parte_1
8 di socio accomandatario della e da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2019, emesso dal Parte_2
Tribunale di Cagliari in data 10/01/2019;
b) condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e spese processuali del presente giudizio di opposizione, che Controparte_2
si liquidano per l'importo complessivo pari ad euro € 2.547,00 complessivi per compenso al difensore, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari. 23.01.2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3170 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Parte_1
, in proprio ed in qualità di socio accomandatario della C.F._1 [...]
corrente in Cagliari e , nata a [...] il Controparte_1 Parte_2
15.05.2964, residente in [...], c.f. , entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Assemini, via Sannio n. 3, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Colomo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine dell'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo,
Attori - opponenti
contro
con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n.156, e sede Controparte_2
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n.8, codice fiscale – partita iva P.IVA_1
1 , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Onnis, che la rappresenta e difende in P.IVA_2
forza di procura speciale resa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
Convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale intestato, ogni contraria, eccezione e conclusione disattesa:
A) in via preliminare e pregiudiziale: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inesigibile il credito azionato da ai sensi dell'art. Controparte_3
2946 cod. civ., per l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale maturata alla data della proposizione della domanda, e/o comunque, maturata al 15.11.2015.
B) Per l'effetto, mandare assolti gli odierni opponenti da ogni avversa pretesa, rigettando
l'eventuale domanda che controparte dovesse azionare nel giudizio di merito, attinenti la causali dedotte nel procedimento monitorio.
C) Con vittoria di spese e competenze di causa e accessorie di legge.
Nell'interesse dell'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria: in via preliminare:
concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto;
nel merito, in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 118/2019 rigettando l'opposizione proposta;
in via di stretto subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare come in virtù delle causali già esposte nel ricorso per ingiunzione, parte opposta sia creditrice nei confronti degli opponenti della complessiva somma di euro 14.798,64 alla data del 17.10.2017, oltre ulteriori interessi convenzionali e di mora come in contratto pattuiti, in ogni caso nei limiti del tasso soglia anti usura, maturati e maturandi sino al saldo, o di quella diversa che dovesse risultare accertata in corso di giudizio, e per l'effetto condannare i medesimi al pagamento della predetta somma in favore di . Controparte_2
2 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale, Controparte_3
ha chiesto l'emissione di un pagamento nei confronti della
[...] [...]
in persona del socio accomandatario anche Controparte_4 CP_4
in proprio, ed in via solidale con , adducendo quanto segue: Parte_2
a) con contratto del 15.11.2000 il concedeva alla Controparte_5 CP_6
in persona del legale rappresentante un
[...] CP_4 CP_4
finanziamento artigiano sotto forma di mutuo per l'importo di lire 20.500.000 (pari ad euro 10.587,37);
b) la mutuataria non rispettava le obbligazioni di cui al citato contratto e alla data del
17.10.2017 risultava debitrice per euro 14.798,64, di cui euro 9.620,31 per rate scadute ed euro 5.204,89 per interessi di mora;
c) l'adempimento delle obbligazioni del predetto contratto di finanziamento veniva garantito dalla signora con contratto del 15.11.2000. Parte_2
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con Decreto Ingiuntivo n. 118/2019
10/01/2019, non provvisoriamente esecutivo, emesso nel procedimento RG n. 1608/2018,
con il quale ha ingiunto a in persona del socio Controparte_4
accomandatario , quale debitrice principale, ed a CP_4 Parte_2
quale garante, di pagare somma di euro 14.798,64 alla data del 17.10.2017, oltre ulteriori interessi convenzionali e di mora come in contratto pattuiti, maturati e maturandi sino al saldo, oltre le spese di della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per onorari,
oltre spese generali, IVA ed accessori di legge, ed in € 145,50 per esborsi.
3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati a
[...]
[...
[...] [
in persona del socio accomandatario Controparte_7 CP_4
ed a . Parte_2
4. Con atto di citazione notificato in data 11.04.2019, i signori e CP_4 Pt_2
hanno interposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 118/2019 reso dal Tribunale
[...]
di Cagliari in data 10.01.2019, notificato il 6-7.3.2019.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha sostenuto quanto segue:
a) il diritto di credito a fondamento della richiesta di ingiunzione deve ritenersi prescritto quanto meno dal 15 novembre 2015, data nella quale sono decorsi 10
anni dalla scadenza di pagamento prevista per l'ultimo rateo, fissato in data 15
novembre 2005, senza che nel tempo sia intervenuto alcun atto interruttivo, sia nei confronti del debitore principale sia della garante Controparte_4 Pt_2
b) l'unica comunicazione inviata alle parti opponenti prodotta da reca la data CP_2
del 17 novembre 2017, ampiamente successiva al termine prescrizionale decennale.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 26.06.2019, la Controparte_3
nel chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ha contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, sostenendo quanto segue:
a) L'istituto di credito aveva più volte sollecitato parte debitrice all'adempimento dell'esposizione riveniente dal finanziamento artigiano sotto forma di mutuo per l'importo di lire 20.500.000 (pari a d euro 10.587,37) concesso in data 15.11.2000,
per il quale parte mutuataria si era limitata al pagamento delle sole prime due rate;
b) a seguito di numerosi solleciti, l'opponente provvedeva, in data 26.6.2012, al versamento della somma pari ad euro 300,00, imputata al pagamento della terza e della quarta rata, effettuando, quindi, un riconoscimento del debito (v. doc.
allegato alla comparsa di costituzione).
4 c) Tale riconoscimento, secondo parte opposta, si estende anche al garante ER
, in quanto obbligata in solido.
[...]
6. Con ordinanza del 24.09.2019 è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 118/2019, con la contestuale assegnazione alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione e rinvio della causa all'udienza del 17 marzo 2020, per la verifica dell'avvenuta l'instaurazione della relativa procedura di mediazione.
7. Con note per trattazione scritta dell'udienza del 1.12.2020 - depositate in data 20.11.2020 -
parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria instaurata in data 3.12.2019 nanti l'Organismo di Mediazione ABC Lex (n. 999/2019).
Con la stessa nota la medesima parte ha chiesto la fissazione di una udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
8. Con udienza del 1.12.2020, tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. dall'art. 83, settimo comma, lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 221, secondo e quarto comma, l. n. 77 del 17 luglio 2020, il giudice ha rinviato all'udienza del 23 febbraio 2021
per la precisazione delle conclusioni, stante l'assenza di richieste di assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
9. Con decreto depositato in data 16.02.2021 il giudice ha disposto il rinvio dell'udienza
23/02/2021, fissando l'udienza per l'8 ottobre 2024 per la comparizione dei procuratori e la precisazione delle conclusioni.
10. Con decreto emesso dal Presidente del Tribunale in data 5.9.2024, la presente causa è
transitata nel ruolo dello scrivente.
11. All'udienza del 08.10.2024 le parti hanno confermato il contenuto degli atti introduttivi ed il giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per gli scritti difensivi finali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
5 ****
12. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
12.1. Come è stato rilevato con l'ordinanza del 24.09.2019, con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'unico motivo dell'opposizione è
rappresentato dall'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta.
Secondo la ricostruzione esposta da parti opponenti, il contratto di finanziamento del
15.11.2000 prevedeva quale scadenza di pagamento per l'ultima rata il 15 novembre 2005,
ragion per cui sarebbe matura la prescrizione del diritto di credito in assenza di alcun atto interruttivo della stessa nell'intervallo temporale compreso tra il 15.11.2005 e il
15.11.2015.
12.2. Tale circostanza è stata contestata dalla parte opposta, la quale ha dedotto che, a fronte di plurimi solleciti di pagamento da parte dell'istituto di credito, l'opponente provvedeva, in data 26.6.2012, al versamento della somma di euro 300,00, imputata al pagamento della terza e della quarta rata del contratto di mutuo artigiano (il versamento è stato prodotto in atti, seppur non calendato come allegato alla comparsa di risposta).
12.3. Sul punto occorre rammentare che, ai sensi dell''art. 2944 c.c. “la prescrizione è interrotta
dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere
fatto valere”. La norma ha lo scopo di garantire che la prescrizione non operi nei casi in cui sopraggiunga una causa che comporti il venire meno l'inerzia del titolare, eliminando il presupposto stesso dell'istituto. Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva. Elemento decisivo affinché
vi sia l'interruzione della prescrizione è che il riconoscimento contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i
6 caratteri della volontarietà. Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito,
concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. civ. n. 9097/2018; Cass., Ord. 21.12.2022, n.
37389). In questo senso è opportuno sottolineare che l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, meritevole di essere condiviso dallo scrivente, chiarisce che il riconoscimento ex art. 2944 c.c. non è necessariamente coincidente con la forma di cui all'art. 1988 c.c., ossia con la dichiarazione unilaterale mediante la quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto, ben potendo realizzarsi mediante qualsivoglia comportamento che produca l'ammissione dell'esistenza del diritto di credito di controparte.
Tanto chiarito, nel caso in esame il riconoscimento del debito è rappresentato da un versamento per euro 300,00 relativo alle rate tre e quattro del finanziamento. Il pagamento prodotto in giudizio deve qualificarsi come riconoscimento del credito altrui, essendo del tutto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Il versamento oggetto di analisi, al contempo, integra requisiti più stingenti rispetto a quanto previsto dalla norma,
in quanto soddisfa al contempo i requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e del carattere recettizio.
In definitiva, parte opponente – mediante il citato versamento − ha certamente interrotto il decorrere del termine prescrizionale, sicché che il motivo dell'opposizione non merita accoglimento.
12.4. Circa la posizione della garante è sufficiente rammentare che Persona_1
l'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e benché sia subordinata all'inadempimento del debitore principale, deve ritenersi solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, sussidiaria o eventuale. Pacifica
conseguenza di detto assunto è che l'effetto dell'art. 2944 c.c. discende anche in capo alla
7 posizione del solidale fideiussore, come espressamente previsto dall'art. 1957, ultimo comma c.c.
Alla luce di quanto sinora esposto, l'opposizione dev'essere rigettata.
13. Le spese di lite del presente procedimento di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di in proprio ed in qualità di socio accomandatario della Target Controparte_8
Hair di LU TA e C. S.a.s. − e di , non ravvisandosi ragioni che Parte_2
possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro
(ossia in ragione del credito azionato in via monitoria, pari a € 14.798,64, oltre ad interessi convenzionali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), con il riconoscimento dei valori medi tabellari per le fasi di studio ed introduttiva – considerato il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto − e del valore minimo per la decisione −
considerata la natura esclusivamente documentale della causa, all'esito della quale il difensore si è limitato a confermare le medesime considerazioni e conclusioni svolte nell'atto introduttivo −, per importo complessivo pari ad euro 2.547,00 (comprensivo delle fasi di studio, introduttiva e decisione) per compensi al difensore, oltre a spese generali,
IVA, CPA e altri accessori di legge. Non può procedersi alla liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, non essendosi svolta nel presente giudizio (ed infatti le parti non hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta l'opposizione proposta da in proprio ed in qualità Parte_1
8 di socio accomandatario della e da Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 118/2019, emesso dal Parte_2
Tribunale di Cagliari in data 10/01/2019;
b) condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e spese processuali del presente giudizio di opposizione, che Controparte_2
si liquidano per l'importo complessivo pari ad euro € 2.547,00 complessivi per compenso al difensore, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari. 23.01.2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
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