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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16226 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15993/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15993/2022
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 10.05 innanzi alla dott.ssa UC UN, sono comparsi:
per parte appellante in riassunzione è presente l'avv. Alberto Sagna, in sost. dell'avv. Simona
Di ON il quale si riporta all'atto di riassunzione, alle eccezioni ivi spiegate eccependo altresì il giudicato interno sull'ammissibilità dell'impugnazione all'estratto di ruolo;
per parte appellata è presente l'avv. Stefano Ottolenghi, il Controparte_1 quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta depositata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa UC UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1 TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice UC
UN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g 15993/2022 e promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Di ON (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito C.F._2 in Roma, via F. De Sanctis n. 15, giusta procura alle liti a margine del ricorso per Cassazione
Parte attrice in riassunzione
CONTRO
(P.I. n. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa da Avv. Stefano Ottolenghi (C.F. ) C.F._3 con studio in Roma, Piazza Antonio Salviati n. 1, presso cui è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta in riassunzione
NONCHÉ
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
Parte convenuta in riassunzione-contumace
Oggetto: giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. in materia di impugnazione di estratto di ruolo- codice della strada.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.11.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione in appello regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, e Controparte_1
chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Roma, n. 13659/2020 CP_2 tenuto conto dell'ordinanza n. 1790/2022 (RG 5563/2021), pubblicata il 20.01.2022 con cui la
2 Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la suddetta sentenza resa in appello dal Tribunale di Roma.
In particolare, la parte appellante esponeva quanto segue:
- con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. ritualmente notificato, aveva proposto opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l'estratto di ruolo dal quale emergeva l'esistenza di un proprio debito di euro 937,78 fondato sulla cartella di pagamento n. 097 2013 0263406444 000 emessa per la mancata riscossione di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;
- a sostegno di detta opposizione aveva eccepito la prescrizione del credito in assenza di idonei atti interruttivi, contestando l'omessa notifica della suddetta cartella e dei verbali ad essa sottesi, e l'illegittimità delle maggiorazioni applicate;
- nel giudizio di primo grado iscritto a RGN R.G. n. 39782/2016, si era costituita
[...]
contestando quanto dedotto dall'opponente in quanto infondato in fatto e in CP_2 diritto;
- si era costituita anche (subentrata a titolo Controparte_3 universale ad che eccepiva l'inammissibilità Controparte_4 dell'impugnazione dell'estratto di ruolo dal momento che le cartella era stata ritualmente notificata, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione dei verbali di accertamento della violazione non essendo stata proposta nelle forme e nei termini previsti dalla legge 689/1981; nel merito, contestava le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto;
- con sentenza n. 39782/16 del 05.12.2016 il Giudice di Pace di Roma aveva respinto la domanda attorea ritenendo ritualmente notificata la cartella di pagamento secondo il rito degli irreperibili assoluti;
- avverso tale decisione aveva proposto appello innanzi al Tribunale di Roma, riproponendo l'eccezione di prescrizione disattesa dal Giudice di prime cure ed in particolare contestando il valore di atto interruttivo della relata depositata agli atti in primo grado;
l'appellante evidenziava, infatti, che la cartella esattoriale indicata sarebbe stata notificata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e 60 DPR 600/73, attraverso la procedura applicabile agli irreperibili assoluti, in contrasto con la prova della residenza dell'appellante e in violazione dei principi indicati nella sentenza n. 258/12 della Consulta;
- detto giudizio di appello (RGN. 31167/2017), in cui si era costituita solo
[...]
reiterando l'eccezione dell'inammissibilità dell'impugnazione ad Controparte_1 estratto di ruolo per difetto di interesse, era stato deciso con la sentenza n. 13659/2020,
3 pubblicata il 07.10.2020 con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato l'appello ritenendo l'iniziativa giudiziale in contrasto con il principio indicato dalle Sezioni
Unite 22080/17, che avrebbero compresso il termine di impugnativa ai 30 giorni previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 150/11, applicando altresì l'art. 13 comma 1 quater del
D.Lgs. 115/02;
- avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma aveva proposto ricorso per cassazione;
- che il giudizio di legittimità (R.G. 5563/2021), in cui e CP_2 [...]
erano rimaste contumaci, si era concluso con la pronuncia Controparte_5 dell'ordinanza n. 1790/2022 (RG 5563/2021), pubblicata il 20.01.2022, con cui la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione;
- la Corte di Cassazione esprimeva il seguente principio “ …alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 22080 del 2017, […] ha altresì avuto modo di precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all'art.
615 c.p.c. laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa
o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art.
7, ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l'effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell'art. 615 c.p.c ”.
Tanto premesso, parte appellante poneva fondamento del gravame il motivo relativo all'invalidità del procedimento di notifica che avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme dell'art. 140 c.p.c. e non già quella assoluta di cui all'art. 143 c.p.c. Ciò perché al momento della notifica, la risultava regolarmente residente all'indirizzo indicato nella relata Parte_1 da oltre un decennio come risultante dal certificato anagrafico.
, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'opposizione in virtù di quanto disposto dall'art. 12, comma 4 bis, del
D.P.R. n. 602/1973 che ha posto il divieto di impugnazione degli estratti di ruolo (eccezion fatta per alcune ipotesi peculiari, non ricorrenti nel caso di specie e coerentemente al principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione, SS.UU. n. 26283/2022).
Nel merito, contestava quanto dedotto dall'opponente ribadendo la corretta e tempestiva notifica della cartella di pagamento con conseguente interruzione della prescrizione, come comprovato dalla documentazione già depositata in atti in corso di causa relativa al primo
4 grado di giudizio. In particolare, la notificazione secondo rito degli irreperibili trovava giustificazione nella circostanza che l'ufficiale notificatore non aveva reperito il contribuente nel domicilio fiscale/residenza e che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, era risultato trasferito in luogo sconosciuto, verificandosi così una situazione d'irreperibilità "assoluta" per cui la notifica poteva essere eseguita ai sensi del primo comma, lettera e), dell'articolo 60 del
Dpr 600/1973. La procedura in parola, cosiddetta "degli irreperibili", nella fattispecie era risultata applicabile, in quanto il destinatario della notifica si era trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici e la sua residenza, dimora o domicilio erano risultati sconosciuti al notificatore, senza che si sia reso possibile superare tale ignoranza con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite dall'ordinaria diligenza.
ancorché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Acquisiti i fascicoli di primo e di secondo grado unitamente a quello relativo al ricorso per
Cassazione, dopo il mutamento del Giudice allora titolare del ruolo, la causa, sulle conclusioni come innanzi precisate, veniva discussa all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente si impone la declaratoria di contumacia di che, ancorché CP_2 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. L'appello in riassunzione proposto da è infondato e deve essere rigettato Parte_1 per le ragioni di seguito indicate.
4. Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo è dato leggere che l'attrice ha impugnato l'estratto di ruolo.
Pertanto, non vi è dubbio alcuno che l'impugnazione proposta dalla ha avuto a Parte_1 oggetto l'estratto di ruolo, unico documento, peraltro, allegato all'atto di citazione in primo grado.
5. Come è noto, la questione era stata (apparentemente) risolta in senso positivo per il contribuente o debitore da Cass. SS.UU. del 2.10.2015, n.19704, per la quale sussisteva l'interesse ad agire del debitore (come risultante dall'estratto di ruolo) ad ottenere in via preventiva e anticipata una tutela giurisdizionale volta a far dichiarare l'invalidità o carenza della notifica e quindi l'inefficacia della cartella di pagamento o di altri atti del procedimento di riscossione coattiva, senza dover aspettare l'inizio dell'esecuzione (in senso proprio) o la notifica di un successivo atto esattoriale (il Giudice nomofilattico si era pronunciato in tal senso, dando una lettura costituzionalmente orientata del disposto dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, ritenendo ammissibile l'impugnazione a mezzo di un estratto di ruolo per far valere
5 l'invalidità della notifica di una cartella di pagamento o di un preavviso di iscrizione ipotecaria, senza dover aspettare la valida notifica di un atto esecutivo successivo); ancorché in seguito, la questione non apparisse risolta univocamente, stante comunque la persistenza anche di un orientamento diverso della giurisprudenza, per cui l'estratto di ruolo, che è mero atto interno all'Amministrazione, non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione, non potendo l'impugnazione che riguardare l'atto impositivo o di intimazione di pagamento, né
l'estratto poteva essere posto a fondamento di una impugnazione di siffatti atti, ancorché assunti come conosciuti solo tramite lo stesso estratto e non validamente notificati, non sussistendo in tal caso un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite inerente al procedimento di riscossione coattiva, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo o debito amministrativo, ma un giudizio impugnatorio finalizzato esclusivamente ad un “annullamento” dell'atto opposto.
La questione della sussistenza di un interesse ad agire va però ora affrontata (come visto, deve sussistere al momento della pronuncia) alla luce della novella legislativa del 2021, e della successiva sentenza a Sezioni Unite del Giudice nomofilattico.
Quanto alla novella legislativa, con l'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021) è stato previsto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma altresì che lo stesso è suscettibile di diretta impugnazione solo in specifiche e tassative ipotesi ovvero: un pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
un blocco di pagamenti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una PA.
Quanto al principio di diritto enunciato dalla Corte – per cui la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione – fa tuttavia salvo l'ampio uso dell'istituto della rimessione nei termini di cui agli artt. 153, co. 2 c.p.c. e art. 294, co. 2 e 3
c.p.c. per dimostrare di incorrere in una delle specifiche ipotesi di impugnazione immediata dell'estratto di ruolo e della cartella purché la parte interessata si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
A proposito dell'intervento normativo in commento, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto, del quale deve farsi applicazione nel caso di specie: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,
6 ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione
(prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Al suddetto riguardo, successivamente la Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che
“deve darsi atto della sopravvenienza del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre
2021, n. 215, il cui art. 3 bis ha modificato l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introducendo il comma 4 bis, ai sensi del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Min. e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” (Cass. civ. 21816/2023).
Occorre, altresì, evidenziare come non si tratti di norma retroattiva, atteso che – come confermato dalla stessa Corte di legittimità – “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce i motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti
“(cfr. Sez. Un. cit. punto 16). Le Sezioni Unite – fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema Cedu della disposizione – ne hanno escluso, quindi, la natura di disposizione autentica, nonché la portata retroattiva, affermando il seguente principio di diritto “l'art.
3-bis del D.L.
21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.p.r. n. 602/1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
6. La suddetta rivisitazione normativa e giurisprudenziale, circostanza questa che ne ha correttamente precluso la delibazione nei precedenti gradi di giudizio e che impone al
7 decidente di valutare se l'interesse “qualificato” ora previsto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo trovi riscontro nel caso in esame.
7. Nel caso di specie, la questione dell'inammissibilità dell'estratto di ruolo è stata riproposta da tanto innanzi al giudice di prime cure quanto nel presente giudizio Controparte_1 di rinvio (e non è stata oggetto di impugnazione incidentale in ragione della pronuncia da parte del Tribunale di Roma, in sede di appello, di inammissibilità dell'azione, seppur sotto il diverso profilo della tardività).
A questo riguardo, si deve considerare che la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione affermata (sia pure erroneamente) dal giudice di secondo grado, non consentiva la successiva delibazione di merito (tale essendo quella sull'estratto di ruolo nella componente “accessoria” dell'interesse qualificato) e, quindi, essa non esercita neppure sotto tale profilo efficacia vincolante endoprocessuale (Cassazione n. 29529 del 11/10/2022).
A ciò si aggiunga che nel giudizio d'appello l'interesse ad agire si declina nella formula dell'interesse all'impugnazione (Cassazione sez. I n. 38054 del 29/12/2022) ed è proprio questo requisito quel che difetta nel caso di specie in cui la parte appellante pretende un sindacato circa la ritualità della notifica della cartella di pagamento, ovvero dei VAV, in assenza di qualsivoglia interesse tutelato dalla legge che possa consentirgli di accedere alla tutela giurisdizionale di merito per via strumentale avvalendosi dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, atto descritto dal legislatore quale privo di qualsivoglia incidenza negativa (se non nei limitati casi previsti dall'art. 12 comma 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602).
A tale ultimo riguardo, occorre rilevare, infatti, che l'estratto di ruolo è un elaborato informativo generato dall' riscossione su richiesta del debitore che non CP_6 contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta, trattandosi di un mero atto interno che ha la finalità di permettere al contribuente di conoscere la propria posizione debitoria con l' . Controparte_1
8. Sicché, alla luce della normativa sopravvenuta, la avrebbe dovuto allegare Parte_1
l'interesse “qualificato” a base della proposta impugnazione;
il mancato assolvimento (sia nel presente giudizio di rinvio che nei precedenti gradi di giudizio) da parte dell'appellante degli oneri di allegazione probatoria previsti/consentiti dalla decisione delle Sezioni unite non consente una disamina nel merito della fondatezza della domanda proposta (“Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia "illo tempore" proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - dell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare,
8 "mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ." (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.)”.
9. Né un interesse ad agire siffatto può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta.
A tal riguardo si rammenta che nel solco tracciato dalle suddette sentenze delle Sezioni Unite,
è stato di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31430/2024, Cass.
10069/2025) che la sanzione di inammissibilità originaria della domanda, avente ad oggetto i crediti conosciuti attraverso una spontanea acquisizione dell'estratto di ruolo, si estende alle domande tendenti a conseguire la declaratoria della maturata prescrizione di detti crediti.
Nello specifico l'impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito). Invero, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l'interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024).
Va dunque ribadito che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria.
Diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un carattere preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare una c.d. azione di mera iattanza (cioè una di quelle azioni con cui si induce il convenuto ad agire ovvero si addossa su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato dall'attore), che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 c.p.c.) ha inteso escludere.
In altri termini, dando seguito ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 7353/2022, n. 22946/2016), ogniqualvolta l'amministrazione non ha intrapreso nessuna iniziativa esecutiva, la contestazione del credito, risultante dal ruolo, non
è ammissibile per difetto di interesse, in quanto tale accertamento non si prospetta come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il presunto debitore può legittimamene
9 rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e, disponendo già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, non ha interesse a proporre un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire di un'azione senza la previa sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale.
10. In conclusione, non avendo la parte appellante neppure dedotto o allegato l'esistenza di una situazione d'interesse qualificato all'impugnazione dell'estratto di ruolo e richiesto di essere rimessa in termini per provare la sussistenza di una delle condizioni poste dalla citata norma (art.12, comma 4 bis, DPR 1973/602) per l'impugnabilità del ruolo, deve ritenersi esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire imposto dalla novella del 2021 e dal conseguente indirizzo di legittimità.
Rimane pertanto assorbito ogni questione sul merito.
11. Passando alle spese di lite, in tema di spese processuali, si rammenta che la Cassazione con rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se rigetta l'appello, ha il potere di provvedere sulle spese del giudizio di appello e, se riforma la sentenza di primo grado, può rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio (Cass. civ. 2003/9783; Cass. civ. 11490/2004).
Inoltre, si osserva che per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione (Cass.
7.2.2007 n. 2634).
Ciò posto, nel caso di specie sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione per intero delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., del presente giudizio di rinvio, di quello di
Cassazione e del giudizio di appello in ragione dello ius superveniens e dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale.
10 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da
[...] nei confronti di e , ogni altra Parte_1 CP_2 Controparte_1 istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_2
- rigetta l'appello in riassunzione proposto;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti del giudizio in grado di appello iscritto a R.G. n. 31167/2017, del giudizio iscritto a R.G. n. 5563/2021 innanzi alla Corte di cassazione e del presente giudizio di rinvio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, 19.11.2025
Il Giudice
UC UN
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15993/2022
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 10.05 innanzi alla dott.ssa UC UN, sono comparsi:
per parte appellante in riassunzione è presente l'avv. Alberto Sagna, in sost. dell'avv. Simona
Di ON il quale si riporta all'atto di riassunzione, alle eccezioni ivi spiegate eccependo altresì il giudicato interno sull'ammissibilità dell'impugnazione all'estratto di ruolo;
per parte appellata è presente l'avv. Stefano Ottolenghi, il Controparte_1 quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta depositata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa UC UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1 TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice UC
UN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g 15993/2022 e promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Simona Parte_1 C.F._1
Di ON (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio sito C.F._2 in Roma, via F. De Sanctis n. 15, giusta procura alle liti a margine del ricorso per Cassazione
Parte attrice in riassunzione
CONTRO
(P.I. n. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa da Avv. Stefano Ottolenghi (C.F. ) C.F._3 con studio in Roma, Piazza Antonio Salviati n. 1, presso cui è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta in riassunzione
NONCHÉ
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
Parte convenuta in riassunzione-contumace
Oggetto: giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. in materia di impugnazione di estratto di ruolo- codice della strada.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19.11.2025 da intendersi qui richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione in appello regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, e Controparte_1
chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Roma, n. 13659/2020 CP_2 tenuto conto dell'ordinanza n. 1790/2022 (RG 5563/2021), pubblicata il 20.01.2022 con cui la
2 Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la suddetta sentenza resa in appello dal Tribunale di Roma.
In particolare, la parte appellante esponeva quanto segue:
- con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. ritualmente notificato, aveva proposto opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l'estratto di ruolo dal quale emergeva l'esistenza di un proprio debito di euro 937,78 fondato sulla cartella di pagamento n. 097 2013 0263406444 000 emessa per la mancata riscossione di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;
- a sostegno di detta opposizione aveva eccepito la prescrizione del credito in assenza di idonei atti interruttivi, contestando l'omessa notifica della suddetta cartella e dei verbali ad essa sottesi, e l'illegittimità delle maggiorazioni applicate;
- nel giudizio di primo grado iscritto a RGN R.G. n. 39782/2016, si era costituita
[...]
contestando quanto dedotto dall'opponente in quanto infondato in fatto e in CP_2 diritto;
- si era costituita anche (subentrata a titolo Controparte_3 universale ad che eccepiva l'inammissibilità Controparte_4 dell'impugnazione dell'estratto di ruolo dal momento che le cartella era stata ritualmente notificata, nonché l'inammissibilità dell'impugnazione dei verbali di accertamento della violazione non essendo stata proposta nelle forme e nei termini previsti dalla legge 689/1981; nel merito, contestava le avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto;
- con sentenza n. 39782/16 del 05.12.2016 il Giudice di Pace di Roma aveva respinto la domanda attorea ritenendo ritualmente notificata la cartella di pagamento secondo il rito degli irreperibili assoluti;
- avverso tale decisione aveva proposto appello innanzi al Tribunale di Roma, riproponendo l'eccezione di prescrizione disattesa dal Giudice di prime cure ed in particolare contestando il valore di atto interruttivo della relata depositata agli atti in primo grado;
l'appellante evidenziava, infatti, che la cartella esattoriale indicata sarebbe stata notificata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e 60 DPR 600/73, attraverso la procedura applicabile agli irreperibili assoluti, in contrasto con la prova della residenza dell'appellante e in violazione dei principi indicati nella sentenza n. 258/12 della Consulta;
- detto giudizio di appello (RGN. 31167/2017), in cui si era costituita solo
[...]
reiterando l'eccezione dell'inammissibilità dell'impugnazione ad Controparte_1 estratto di ruolo per difetto di interesse, era stato deciso con la sentenza n. 13659/2020,
3 pubblicata il 07.10.2020 con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato l'appello ritenendo l'iniziativa giudiziale in contrasto con il principio indicato dalle Sezioni
Unite 22080/17, che avrebbero compresso il termine di impugnativa ai 30 giorni previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 150/11, applicando altresì l'art. 13 comma 1 quater del
D.Lgs. 115/02;
- avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma aveva proposto ricorso per cassazione;
- che il giudizio di legittimità (R.G. 5563/2021), in cui e CP_2 [...]
erano rimaste contumaci, si era concluso con la pronuncia Controparte_5 dell'ordinanza n. 1790/2022 (RG 5563/2021), pubblicata il 20.01.2022, con cui la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione;
- la Corte di Cassazione esprimeva il seguente principio “ …alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 22080 del 2017, […] ha altresì avuto modo di precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all'art.
615 c.p.c. laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa
o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art.
7, ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l'effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell'art. 615 c.p.c ”.
Tanto premesso, parte appellante poneva fondamento del gravame il motivo relativo all'invalidità del procedimento di notifica che avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme dell'art. 140 c.p.c. e non già quella assoluta di cui all'art. 143 c.p.c. Ciò perché al momento della notifica, la risultava regolarmente residente all'indirizzo indicato nella relata Parte_1 da oltre un decennio come risultante dal certificato anagrafico.
, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'opposizione in virtù di quanto disposto dall'art. 12, comma 4 bis, del
D.P.R. n. 602/1973 che ha posto il divieto di impugnazione degli estratti di ruolo (eccezion fatta per alcune ipotesi peculiari, non ricorrenti nel caso di specie e coerentemente al principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione, SS.UU. n. 26283/2022).
Nel merito, contestava quanto dedotto dall'opponente ribadendo la corretta e tempestiva notifica della cartella di pagamento con conseguente interruzione della prescrizione, come comprovato dalla documentazione già depositata in atti in corso di causa relativa al primo
4 grado di giudizio. In particolare, la notificazione secondo rito degli irreperibili trovava giustificazione nella circostanza che l'ufficiale notificatore non aveva reperito il contribuente nel domicilio fiscale/residenza e che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, era risultato trasferito in luogo sconosciuto, verificandosi così una situazione d'irreperibilità "assoluta" per cui la notifica poteva essere eseguita ai sensi del primo comma, lettera e), dell'articolo 60 del
Dpr 600/1973. La procedura in parola, cosiddetta "degli irreperibili", nella fattispecie era risultata applicabile, in quanto il destinatario della notifica si era trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici e la sua residenza, dimora o domicilio erano risultati sconosciuti al notificatore, senza che si sia reso possibile superare tale ignoranza con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite dall'ordinaria diligenza.
ancorché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Acquisiti i fascicoli di primo e di secondo grado unitamente a quello relativo al ricorso per
Cassazione, dopo il mutamento del Giudice allora titolare del ruolo, la causa, sulle conclusioni come innanzi precisate, veniva discussa all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente si impone la declaratoria di contumacia di che, ancorché CP_2 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. L'appello in riassunzione proposto da è infondato e deve essere rigettato Parte_1 per le ragioni di seguito indicate.
4. Nel caso di specie, sin dall'atto introduttivo è dato leggere che l'attrice ha impugnato l'estratto di ruolo.
Pertanto, non vi è dubbio alcuno che l'impugnazione proposta dalla ha avuto a Parte_1 oggetto l'estratto di ruolo, unico documento, peraltro, allegato all'atto di citazione in primo grado.
5. Come è noto, la questione era stata (apparentemente) risolta in senso positivo per il contribuente o debitore da Cass. SS.UU. del 2.10.2015, n.19704, per la quale sussisteva l'interesse ad agire del debitore (come risultante dall'estratto di ruolo) ad ottenere in via preventiva e anticipata una tutela giurisdizionale volta a far dichiarare l'invalidità o carenza della notifica e quindi l'inefficacia della cartella di pagamento o di altri atti del procedimento di riscossione coattiva, senza dover aspettare l'inizio dell'esecuzione (in senso proprio) o la notifica di un successivo atto esattoriale (il Giudice nomofilattico si era pronunciato in tal senso, dando una lettura costituzionalmente orientata del disposto dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, ritenendo ammissibile l'impugnazione a mezzo di un estratto di ruolo per far valere
5 l'invalidità della notifica di una cartella di pagamento o di un preavviso di iscrizione ipotecaria, senza dover aspettare la valida notifica di un atto esecutivo successivo); ancorché in seguito, la questione non apparisse risolta univocamente, stante comunque la persistenza anche di un orientamento diverso della giurisprudenza, per cui l'estratto di ruolo, che è mero atto interno all'Amministrazione, non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione, non potendo l'impugnazione che riguardare l'atto impositivo o di intimazione di pagamento, né
l'estratto poteva essere posto a fondamento di una impugnazione di siffatti atti, ancorché assunti come conosciuti solo tramite lo stesso estratto e non validamente notificati, non sussistendo in tal caso un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite inerente al procedimento di riscossione coattiva, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo o debito amministrativo, ma un giudizio impugnatorio finalizzato esclusivamente ad un “annullamento” dell'atto opposto.
La questione della sussistenza di un interesse ad agire va però ora affrontata (come visto, deve sussistere al momento della pronuncia) alla luce della novella legislativa del 2021, e della successiva sentenza a Sezioni Unite del Giudice nomofilattico.
Quanto alla novella legislativa, con l'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021) è stato previsto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma altresì che lo stesso è suscettibile di diretta impugnazione solo in specifiche e tassative ipotesi ovvero: un pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
un blocco di pagamenti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una PA.
Quanto al principio di diritto enunciato dalla Corte – per cui la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione – fa tuttavia salvo l'ampio uso dell'istituto della rimessione nei termini di cui agli artt. 153, co. 2 c.p.c. e art. 294, co. 2 e 3
c.p.c. per dimostrare di incorrere in una delle specifiche ipotesi di impugnazione immediata dell'estratto di ruolo e della cartella purché la parte interessata si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
A proposito dell'intervento normativo in commento, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto, del quale deve farsi applicazione nel caso di specie: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,
6 ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione
(prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Al suddetto riguardo, successivamente la Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che
“deve darsi atto della sopravvenienza del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre
2021, n. 215, il cui art. 3 bis ha modificato l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introducendo il comma 4 bis, ai sensi del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Min. e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” (Cass. civ. 21816/2023).
Occorre, altresì, evidenziare come non si tratti di norma retroattiva, atteso che – come confermato dalla stessa Corte di legittimità – “non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce i motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti
“(cfr. Sez. Un. cit. punto 16). Le Sezioni Unite – fugando ogni dubbio di incostituzionalità e di contrarietà al sistema Cedu della disposizione – ne hanno escluso, quindi, la natura di disposizione autentica, nonché la portata retroattiva, affermando il seguente principio di diritto “l'art.
3-bis del D.L.
21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.p.r. n. 602/1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
6. La suddetta rivisitazione normativa e giurisprudenziale, circostanza questa che ne ha correttamente precluso la delibazione nei precedenti gradi di giudizio e che impone al
7 decidente di valutare se l'interesse “qualificato” ora previsto per l'impugnazione dell'estratto di ruolo trovi riscontro nel caso in esame.
7. Nel caso di specie, la questione dell'inammissibilità dell'estratto di ruolo è stata riproposta da tanto innanzi al giudice di prime cure quanto nel presente giudizio Controparte_1 di rinvio (e non è stata oggetto di impugnazione incidentale in ragione della pronuncia da parte del Tribunale di Roma, in sede di appello, di inammissibilità dell'azione, seppur sotto il diverso profilo della tardività).
A questo riguardo, si deve considerare che la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione affermata (sia pure erroneamente) dal giudice di secondo grado, non consentiva la successiva delibazione di merito (tale essendo quella sull'estratto di ruolo nella componente “accessoria” dell'interesse qualificato) e, quindi, essa non esercita neppure sotto tale profilo efficacia vincolante endoprocessuale (Cassazione n. 29529 del 11/10/2022).
A ciò si aggiunga che nel giudizio d'appello l'interesse ad agire si declina nella formula dell'interesse all'impugnazione (Cassazione sez. I n. 38054 del 29/12/2022) ed è proprio questo requisito quel che difetta nel caso di specie in cui la parte appellante pretende un sindacato circa la ritualità della notifica della cartella di pagamento, ovvero dei VAV, in assenza di qualsivoglia interesse tutelato dalla legge che possa consentirgli di accedere alla tutela giurisdizionale di merito per via strumentale avvalendosi dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, atto descritto dal legislatore quale privo di qualsivoglia incidenza negativa (se non nei limitati casi previsti dall'art. 12 comma 4 bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602).
A tale ultimo riguardo, occorre rilevare, infatti, che l'estratto di ruolo è un elaborato informativo generato dall' riscossione su richiesta del debitore che non CP_6 contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta, trattandosi di un mero atto interno che ha la finalità di permettere al contribuente di conoscere la propria posizione debitoria con l' . Controparte_1
8. Sicché, alla luce della normativa sopravvenuta, la avrebbe dovuto allegare Parte_1
l'interesse “qualificato” a base della proposta impugnazione;
il mancato assolvimento (sia nel presente giudizio di rinvio che nei precedenti gradi di giudizio) da parte dell'appellante degli oneri di allegazione probatoria previsti/consentiti dalla decisione delle Sezioni unite non consente una disamina nel merito della fondatezza della domanda proposta (“Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia "illo tempore" proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - dell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare,
8 "mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ." (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.)”.
9. Né un interesse ad agire siffatto può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta.
A tal riguardo si rammenta che nel solco tracciato dalle suddette sentenze delle Sezioni Unite,
è stato di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31430/2024, Cass.
10069/2025) che la sanzione di inammissibilità originaria della domanda, avente ad oggetto i crediti conosciuti attraverso una spontanea acquisizione dell'estratto di ruolo, si estende alle domande tendenti a conseguire la declaratoria della maturata prescrizione di detti crediti.
Nello specifico l'impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito). Invero, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l'interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024).
Va dunque ribadito che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria.
Diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un carattere preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare una c.d. azione di mera iattanza (cioè una di quelle azioni con cui si induce il convenuto ad agire ovvero si addossa su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato dall'attore), che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 c.p.c.) ha inteso escludere.
In altri termini, dando seguito ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 7353/2022, n. 22946/2016), ogniqualvolta l'amministrazione non ha intrapreso nessuna iniziativa esecutiva, la contestazione del credito, risultante dal ruolo, non
è ammissibile per difetto di interesse, in quanto tale accertamento non si prospetta come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il presunto debitore può legittimamene
9 rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e, disponendo già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, non ha interesse a proporre un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire di un'azione senza la previa sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale.
10. In conclusione, non avendo la parte appellante neppure dedotto o allegato l'esistenza di una situazione d'interesse qualificato all'impugnazione dell'estratto di ruolo e richiesto di essere rimessa in termini per provare la sussistenza di una delle condizioni poste dalla citata norma (art.12, comma 4 bis, DPR 1973/602) per l'impugnabilità del ruolo, deve ritenersi esclusa la sussistenza dell'interesse ad agire imposto dalla novella del 2021 e dal conseguente indirizzo di legittimità.
Rimane pertanto assorbito ogni questione sul merito.
11. Passando alle spese di lite, in tema di spese processuali, si rammenta che la Cassazione con rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se rigetta l'appello, ha il potere di provvedere sulle spese del giudizio di appello e, se riforma la sentenza di primo grado, può rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, può pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio (Cass. civ. 2003/9783; Cass. civ. 11490/2004).
Inoltre, si osserva che per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione (Cass.
7.2.2007 n. 2634).
Ciò posto, nel caso di specie sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione per intero delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., del presente giudizio di rinvio, di quello di
Cassazione e del giudizio di appello in ragione dello ius superveniens e dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale.
10 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in riassunzione proposto da
[...] nei confronti di e , ogni altra Parte_1 CP_2 Controparte_1 istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_2
- rigetta l'appello in riassunzione proposto;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti del giudizio in grado di appello iscritto a R.G. n. 31167/2017, del giudizio iscritto a R.G. n. 5563/2021 innanzi alla Corte di cassazione e del presente giudizio di rinvio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, 19.11.2025
Il Giudice
UC UN
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