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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 5817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5817 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3475/2021 R.G. promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con gli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni contro
Controparte_1 con l'avv. Francesca Mander
e contro
CP_2 contumace sulle conclusioni come precisate all'udienza del 4.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Gli attori hanno convenuto in giudizio e CP_2 Controparte_1 chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro mortale occorso ad (marito, fratello e zio degli Persona_1 attori) il giorno 17.12.2019 in località Scorzè.
Gli attori hanno sostenuto che l'evento morte è derivato da fatto e colpa esclusivi del convenuto che, mentre era alla guida di un autocarro, nel tentativo di CP_2 sorpassare un autoarticolato (condotto da ) ha invaso l'opposta corsia di Controparte_3 marcia investendo che stava provenendo -ultimo di una fila di ciclisti- Persona_1 dall'opposto senso di marcia e causandone la morte sul colpo, sulla scorta di una perizia pagina 1 di 9 resa nel procedimento aperto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia oltre che di una consulenza tecnica di parte. Davano atto che, prima dell'instaurazione del giudizio, aveva corrisposto a moglie del , la somma di CP_4 Parte_1 Per_1
€102.000,00 e a , sorella del defunto, €18.000,00, somme trattenute in Parte_2 acconto sul maggior dovuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, che veniva chiesto dalle stesse e dagli altri attori nel presente giudizio (TI ex fratre che nulla avevano ricevuto stragiudizialmente). si è costituita in giudizio contestando la responsabilità di quanto occorso per buona CP_4 parte imputabile alla condotta di , sostenendo che egli aveva allargato Persona_1 la propria traiettoria di marcia andando a impattare contro il veicolo antagonista, condotto dallo , proveniente dall'opposto senso di marcia. Applicando uno stretto principio CP_2 di causalità materiale, la Compagnia convenuta adduceva che, se il ciclista avesse tenuto un comportamento analogo a quello tenuto dagli altri ciclisti che lo precedevano, non avrebbe subito l'impatto. Non individuava se non genericamente la Compagnia quale sarebbe stata l'imprudenza, l'imperizia o la negligenza posta in essere dal ciclista nella specie.
rimaneva contumace. CP_2
La causa è stata istruita dopo lo scambio delle memorie ex art 183 c.p.c. mediante prove documentali e assunzione di testimoni e quindi trattenuta in decisione.
2) Dagli atti di causa emerge che la responsabilità per quanto accaduto va ascritta esclusivamente a , che si è avventurato in una spericolata manovra di CP_2 sorpasso di un autoarticolato in spregio a qualsiasi norma di prudenza. I ciclisti sopraggiungenti dall'opposto senso di marcia, disposti in fila indiana (come incontestatamente emerso anche dalle prove orali, cfr. dichiarazione del teste ), Tes_1 per evitare l'impatto, hanno dovuto spostarsi sul margine destro della strada, spostandosi sul ciglio, a parte lo sfortunato . Né dalle perizie in sede penale né dalle Persona_1 testimonianze assunte emerge una condotta di questi resa in violazione di norme del codice della strada o comunque imprudente, né la Compagnia ha allegato una tale circostanza, come si è sopra visto. Solo ha sostenuto che questi, allargando la propria traiettoria, appuntandosi su un inciso della perizia resa nel processo penale, sarebbe andato ad impattare contro il veicolo dello . Tra le ipotesi avanzate a CP_2 giustificazione di una tale manovra di allargamento della traiettoria di marcia -e quindi di pagina 2 di 9 scostamento rispetto alla direzione degli altri ciclisti che precedevano il vi è Persona_1 che egli, essendo l'ultimo della fila, abbia voluto evitare la brusca frenata dei compagni che lo precedevano nella corsa, non essendosi avveduto del sopraggiungere del camion neppure a seguito della segnalazione del capo-fila (cfr. testimonianza resa sul punto a verbale d'udienza del 23.6.2023 dal teste . Orbene, se anche così fosse - Tes_2 ma la circostanza è mera ipotesi ricostruttiva- si deve ribadire che una tale condotta del
, perfettamente lecita, non potrà mai assurgere a concausa dell'evento in Per_1 termini di responsabilità. È assolutamente prevedibile che i ciclisti su strada, in fase di allenamento o di uscita di gruppo, possano avere traiettorie non lineari. Lo , CP_2 insomma, poteva sicuramente prevedere tale manovra e così prevenire il sinistro. Egli dunque non solo ha iniziato la manovra di sorpasso con la linea longitudinale che ne indica il divieto (tant'è che è stata elevata contestazione amministrativa che non risulta sia stata impugnata e ne dà atto proprio la Compagnia, cfr. pag. 7 Comparsa conclusionale), ma anche nel mentre quella corsia era occupata. Tant'è che il conducente del veicolo sorpassato, interrogato a teste, ha dichiarato “Io guardavo nello specchietto chiedendomi come mai il furgone pensasse di superarmi” (teste . CP_3
Non è dunque condivisibile la tesi della Compagnia che vorrebbe basare l'attenuazione della responsabilità dello su un indimostrato comportamento imprudente del CP_2
. Per_1
3) Circa il quantum risarcitorio, respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita della vita, sulla quale la stessa parte attrice non indugia, intrasmissibile agli eredi secondo i noti principi giurisprudenziali del Supremo consesso dei quali non si può che prendere atto dopo Cass SSUU 15350/2015, resta da quantificare il danno, patrimoniale e non patrimoniale, richiesto dalle vittime secondarie che hanno agito in giudizio, vale a dire la moglie, la sorella e i TI.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità di tutti i capitoli di prova sui quali i testi sono stati sentiti (prima e dopo l'assegnazione del fascicolo a nuovo Giudice); le numerose istanze di revoca e modifica delle ordinanze istruttorie hanno indotto per mero error calami a dichiarare inammissibili capitoli di prova sui quali erano già stati ascoltati i testi prima della riassegnazione del fascicolo. Ma a sgombrare il campo da ogni equivoco va detto che, dopo l'escussione, avrebbe semmai dovuto essere dichiarata la inattendibilità dei testi (ex post) o la loro incapacità a testimoniare, ma non privare di pagina 3 di 9 valenza tout court una dichiarazione già resa sul presupposto di una sopravvenuta dichiarazione di inammissibilità dei capitoli sui quali i testi erano già stati sentiti oltretutto sulla base di una ordinanza che al contrario ne aveva dichiarato l'ammissibilità.
4) Venendo alla posizione dell'attrice essa era moglie convivente del Parte_1 defunto . È emerso che la loro relazione era iniziata in età adulta, la Persona_1 convivenza dal 2006 e il matrimonio dal 2018 (cfr. doc. 01 attoreo e deposizioni dei testimoni ed a Verbale d'udienza 19.7.2024). Testimone_3 Testimone_4
La loro relazione sembra essere stata di assoluta normalità: al momento del decesso entrambi pensionati, con volontà di dedicarsi ai viaggi assieme, il marito appassionato di bicicletta. Come dedotto proprio da parte attrice, nel mentre la casa coniugale era di proprietà della sig.ra il defunto aveva da sempre partecipato al ménage Pt_1 familiare, cioè viene allegata, documentata e provata oralmente una vita perfettamente allineata con quelle di coppie consimili anche per fascia di età.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la GN ha Pt_1 chiesto l'applicazione del sistema a punti elaborato dall'Osservatorio presso il Tribunale di
Milano, su cui questo Giudicante ritiene di dover convenire, in quanto in grado di fare applicazione dell'equità al caso concreto, attraverso una personalizzazione del risarcimento, possibile con la previsione di un sistema -come detto- a punti sulla base di vari elementi, dato il valore del punto base di €3.911,00 già attualizzato. Ora, tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (64 anni) nonché dell'età della vittima secondaria (la moglie in tale momento (62 anni), della Parte_1 convivenza tra i due, della mancanza di altri congiunti sopravvissuti (il che fa presumere una maggiore sofferenza nella vittima secondaria rimasta da sola), si dovranno attribuire quanto al requisito sub A), B), C) e D), 16 punti e quanto a quello sub E), 15 punti
(tenuto conto di una assoluta ordinarietà nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto cfr. Tabelle cit). Ne deriva un risarcimento totale di €308.969,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale.
La stessa attrice chiede il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'apporto economico del proprio de cuius. Sostiene che a fronte di uscite sostanzialmente immutate prima e dopo la morte del congiunto (spese per il mantenimento dell'immobile, utenze, alimenti), verrebbe invece a mancare l'apporto economico del coniuge defunto, anche presuntivamente dimostrato senza che rilevino i pagina 4 di 9 redditi del superstite o la sua situazione di bisogno;
allega la perdita raffrontando i redditi da pensione della coppia prima dell'evento e quelli della GN dopo il decesso Pt_1 del marito, che, tenuto anche conto della reversibilità, risulterebbero comunque inferiori
(€1.751,10 la pensione mensile della moglie, €1.448,75 quella del marito, per un totale di
€3.199,85 mensili, prima del decesso, a fronte di un emolumento mensile complessivo, dopo il decesso, di €2.086,78).
La tesi non è sostenibile.
Ritiene il Tribunale che la GN non abbia avuto alcun detrimento patrimoniale Pt_1 evidente in conseguenza dell'evento morte. Essa infatti -già titolare di pensione più alta del marito e proprietaria della casa ove la coppia conviveva- contribuiva in misura assolutamente preponderante al menage familiare e l'apporto del marito, tenuto anche conto del suo hobby (le biciclette da corsa sono notoriamente costose), delle sue spese e delle esigenze personali, non può che essere stato minimo e del tutto residuale rispetto a quello della moglie. Nulla conseguentemente va liquidato a tale titolo così come di conseguenza non può essere riconosciuto l'esborso dalla stessa sostenuto per l'elaborazione del prospetto doc. 12 attoreo di €253,76 sub doc. 13.
Documentato e dovuto invece l'esborso per esequie e tumulazione per un importo complessivo ritenuto congruo di €4.950,00 (cfr. docc. 14 e 44) a titolo di danno patrimoniale, stante la diretta conseguenza della spesa dall'evento.
Pure da risarcire è la spesa per mancato integrale rimborso del viaggio (alla quale l'attrice ha dovuto rinunciare a causa del sopravvenuto e del tutto improvviso e imprevedibile decesso del marito) nella misura documentata di €304,00.
Nulla a titolo di danno patrimoniale derivante dai danni alla bicicletta in mancanza di ogni prova: la valutazione equitativa che si chiede al Giudice di applicare non trova alcun addentellato neppure presuntivo e si risolverebbe in discrezionalità pura.
Neppure sono dovute le spese per il rifacimento del bagno: trattasi di immobile di proprietà dell'attrice e il depauperamento è dovuto a un corrispondente miglioramento di cui essa rimane beneficiaria in via esclusiva.
Non ammissibile la richiesta di rifusione delle spese per bolli (per l'anno 2019 e 2020) per l'autovettura e per il motociclo di proprietà del defunto : trattasi di oneri Per_1 tributari che fanno capo al proprietario del mezzo in quanto tale.
Analogamente irrisarcibili le spese e gli oneri della proprietà del in Mestre (VE), Per_1
pagina 5 di 9 via Gazzera Alta n. 71, int. 5: a fronte di questi vi è la corrispondente acquisizione al patrimonio degli eredi del bene stesso, i cui costi non possono essere addossati sul responsabile dell'evento. Tali spese, ad ogni buon conto, debbono far carico all'eredità, così come quelle per la dichiarazione di successione, adempimento fiscale spettante, come detto, agli eredi.
Non risarcibili le spese e competenze per la consulenza tecnica dell'ing. nel Per_2 procedimento penale nel quale peraltro la GN non sembra essersi neppure Pt_1 costituita parte civile, non essendo stata neppure di alcuna utilità nel presente giudizio e potendo essa al più essere valutata come allegazione di parte. Identicamente dicasi per la richiesta di rimborso delle competenze per l'assistenza in sede penale e in sede stragiudiziale;
nel processo penale, non risulta esservi stata costituzione di parte civile;
le spese di assistenza stragiudiziale restano assorbite nella successiva attività giudiziale stante l'evidente non utilità ai fini della definizione stragiudiziale della vertenza.
Dà atto parte attrice del ricevimento dell'importo di €102.000,00 versato da
[...] in data 3.8.2020 e trattenuto in acconto, che dovrà quindi essere detratto CP_1 dall'ammontare come sopra liquidato.
5) Quanto alla GN , il legame con il fratello da quanto emerso in Parte_2 giudizio si può far rientrare nella assoluta ordinarietà dei rapporti tra fratelli.
Come recentissimamente ribadito anche dalla terza sezione della Cassazione civile con
Ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28255, relatore la morte di una persona causata Tes_2 da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
La stessa pronuncia ha richiamato un precedente in termini (Cass. 5769/2024), nella parte in cui ha stabilito che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto
pagina 6 di 9 parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza –o, all'opposto, dalla distanza– da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.
Sussumendo il caso all'esame ai principi esposti, presunto il danno c.d. morale della perdita del rapporto parentale, presunzione non vinta dalla prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio dei richiedenti il risarcimento rispetto alla vittima che neppure è stata allegata da parte convenuta (vale a dire la prima delle due polarità), ne resta da verificare la seconda, cioè se i richiedenti abbiano raggiunto la prova (il cui onere su di essi gravava) circa le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione del bene vita di specie, vale a dire l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale) liquidabile se e nella misura in cui sia data -per riprendere le parole della
Corte sopra richiamata- la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza –o, all'opposto, dalla distanza– da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato).
Come si è detto, in causa non è emerso un particolare attaccamento tra la vittima del sinistro e la sorella, cioè un particolare legame tra di loro, che superasse la normalità dei rapporti;
i due non erano conviventi anche se abitavano nella stessa città. In tal senso, non sembra rilevante la circostanza che all'inizio i due fratelli abitassero uno di fronte all'altro (erano ancora viventi i loro genitori!), né che i due (e i figli della sorella ) Pt_2 abbiano trascorso qualche periodo di vacanza assieme, potendo questo farsi rientrare nella ordinarietà dei rapporti, così come l'aver trascorso assieme il Natale, la Pasqua e le ricorrenze quali anniversari e compleanni.
Applicate dunque le Tabella del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della richiedente all'epoca dell'evento (74 anni) e tenuto conto del punto base di €1.698,00, possono essere attribuiti 10 punti per le voci sub A) e B), 16 punti per le voci sub D), 15 punti per la voce sub E) e così in totale 51 punti per un risarcimento complessivo pari a
€86.598,00 già attualizzato.
Da tale somma dovrà detrarsi l'importo liquidato in acconto pari a €18.000,00 versato da in data 3.8.2020. Controparte_1
pagina 7 di 9 6) Quanto ai TI e , TI ex fratre, dalle deposizioni testimoniali Pt_3 Parte_4 se da un lato sembra di potersi arguire un certo attaccamento tra zio e TI, dall'altro lato, come rilevato dalla Compagnia assicuratrice, il legame emerso in causa sembrerebbe essere riferito a molti anni addietro e non al momento del decesso. Non è tuttavia nemmeno stata allegata e provata dalla convenuta che zio e TI fossero affettivamente indifferenti oppure in odio, dovendosi dunque presumere la permanenza di un certo legame affettivo anche all'attualità.
Volendo continuare a fare applicazione dei valori monetari espressi dalle Tabelle milanesi sopra richiamate, sembra equo doversi tener conto del valore del punto sopra applicato per le sorelle/fratelli del de cuius, in mancanza di apposita tabellizzazione, vale a dire l'importo di €1.698,00 quale valore del punto base, potendosi attribuire 10 punti all'età della vittima primaria, 14 per quella delle vittime secondarie, nulla per la sopravvivenza di altri congiunti (essendosi i TI formati una loro famiglia), 10 punti per il legame affettivo e così un totale di 34 punti pari a un valore complessivo del risarcimento di
€57.732,00 ciascuno.
7) Su tutte le predette somme, poiché già attualizzate, non andrà applicata la rivalutazione monetaria. Esse dovranno invece essere incrementate del lucro cessante per la mancata disponibilità in capo all'attrice dal giorno dell'evento al saldo effettivo e ciò mediante applicazione degli interessi calcolati sul capitale devalutato e rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat al tasso legale dall'evento alla domanda giudiziale e al tasso previsto ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
8) Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del
DM 55/14 ai valori medi sulla base dello scaglione di riferimento per il risarcimento più alto e con l'aumento del 30% per l'assistenza di più parti aventi medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Condanna parte convenuta a risarcire le seguenti somme, oltre a interessi calcolati e rivalutazione come in motivazione in favore della GN la somma di €212.223,00 Parte_1
pagina 8 di 9 in favore della GN la somma di €68.598,00 Parte_2 in favore del signor la somma di €57.732,00 Parte_5 in favore del signor la somma di €57.732,00. Parte_6
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che liquida in €2.041,46 per spese, €2.552,00 per la fase di studio della controversia,
€1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione, €4.253,00 per la fase decisionale, con l'aumento del 30% per l'assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre al rimborso spese forfetario 15%, cpa e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Venezia, 01/12/2025
Il Giudice Tonino Giordan
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3475/2021 R.G. promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con gli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni contro
Controparte_1 con l'avv. Francesca Mander
e contro
CP_2 contumace sulle conclusioni come precisate all'udienza del 4.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Gli attori hanno convenuto in giudizio e CP_2 Controparte_1 chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro mortale occorso ad (marito, fratello e zio degli Persona_1 attori) il giorno 17.12.2019 in località Scorzè.
Gli attori hanno sostenuto che l'evento morte è derivato da fatto e colpa esclusivi del convenuto che, mentre era alla guida di un autocarro, nel tentativo di CP_2 sorpassare un autoarticolato (condotto da ) ha invaso l'opposta corsia di Controparte_3 marcia investendo che stava provenendo -ultimo di una fila di ciclisti- Persona_1 dall'opposto senso di marcia e causandone la morte sul colpo, sulla scorta di una perizia pagina 1 di 9 resa nel procedimento aperto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia oltre che di una consulenza tecnica di parte. Davano atto che, prima dell'instaurazione del giudizio, aveva corrisposto a moglie del , la somma di CP_4 Parte_1 Per_1
€102.000,00 e a , sorella del defunto, €18.000,00, somme trattenute in Parte_2 acconto sul maggior dovuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, che veniva chiesto dalle stesse e dagli altri attori nel presente giudizio (TI ex fratre che nulla avevano ricevuto stragiudizialmente). si è costituita in giudizio contestando la responsabilità di quanto occorso per buona CP_4 parte imputabile alla condotta di , sostenendo che egli aveva allargato Persona_1 la propria traiettoria di marcia andando a impattare contro il veicolo antagonista, condotto dallo , proveniente dall'opposto senso di marcia. Applicando uno stretto principio CP_2 di causalità materiale, la Compagnia convenuta adduceva che, se il ciclista avesse tenuto un comportamento analogo a quello tenuto dagli altri ciclisti che lo precedevano, non avrebbe subito l'impatto. Non individuava se non genericamente la Compagnia quale sarebbe stata l'imprudenza, l'imperizia o la negligenza posta in essere dal ciclista nella specie.
rimaneva contumace. CP_2
La causa è stata istruita dopo lo scambio delle memorie ex art 183 c.p.c. mediante prove documentali e assunzione di testimoni e quindi trattenuta in decisione.
2) Dagli atti di causa emerge che la responsabilità per quanto accaduto va ascritta esclusivamente a , che si è avventurato in una spericolata manovra di CP_2 sorpasso di un autoarticolato in spregio a qualsiasi norma di prudenza. I ciclisti sopraggiungenti dall'opposto senso di marcia, disposti in fila indiana (come incontestatamente emerso anche dalle prove orali, cfr. dichiarazione del teste ), Tes_1 per evitare l'impatto, hanno dovuto spostarsi sul margine destro della strada, spostandosi sul ciglio, a parte lo sfortunato . Né dalle perizie in sede penale né dalle Persona_1 testimonianze assunte emerge una condotta di questi resa in violazione di norme del codice della strada o comunque imprudente, né la Compagnia ha allegato una tale circostanza, come si è sopra visto. Solo ha sostenuto che questi, allargando la propria traiettoria, appuntandosi su un inciso della perizia resa nel processo penale, sarebbe andato ad impattare contro il veicolo dello . Tra le ipotesi avanzate a CP_2 giustificazione di una tale manovra di allargamento della traiettoria di marcia -e quindi di pagina 2 di 9 scostamento rispetto alla direzione degli altri ciclisti che precedevano il vi è Persona_1 che egli, essendo l'ultimo della fila, abbia voluto evitare la brusca frenata dei compagni che lo precedevano nella corsa, non essendosi avveduto del sopraggiungere del camion neppure a seguito della segnalazione del capo-fila (cfr. testimonianza resa sul punto a verbale d'udienza del 23.6.2023 dal teste . Orbene, se anche così fosse - Tes_2 ma la circostanza è mera ipotesi ricostruttiva- si deve ribadire che una tale condotta del
, perfettamente lecita, non potrà mai assurgere a concausa dell'evento in Per_1 termini di responsabilità. È assolutamente prevedibile che i ciclisti su strada, in fase di allenamento o di uscita di gruppo, possano avere traiettorie non lineari. Lo , CP_2 insomma, poteva sicuramente prevedere tale manovra e così prevenire il sinistro. Egli dunque non solo ha iniziato la manovra di sorpasso con la linea longitudinale che ne indica il divieto (tant'è che è stata elevata contestazione amministrativa che non risulta sia stata impugnata e ne dà atto proprio la Compagnia, cfr. pag. 7 Comparsa conclusionale), ma anche nel mentre quella corsia era occupata. Tant'è che il conducente del veicolo sorpassato, interrogato a teste, ha dichiarato “Io guardavo nello specchietto chiedendomi come mai il furgone pensasse di superarmi” (teste . CP_3
Non è dunque condivisibile la tesi della Compagnia che vorrebbe basare l'attenuazione della responsabilità dello su un indimostrato comportamento imprudente del CP_2
. Per_1
3) Circa il quantum risarcitorio, respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita della vita, sulla quale la stessa parte attrice non indugia, intrasmissibile agli eredi secondo i noti principi giurisprudenziali del Supremo consesso dei quali non si può che prendere atto dopo Cass SSUU 15350/2015, resta da quantificare il danno, patrimoniale e non patrimoniale, richiesto dalle vittime secondarie che hanno agito in giudizio, vale a dire la moglie, la sorella e i TI.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità di tutti i capitoli di prova sui quali i testi sono stati sentiti (prima e dopo l'assegnazione del fascicolo a nuovo Giudice); le numerose istanze di revoca e modifica delle ordinanze istruttorie hanno indotto per mero error calami a dichiarare inammissibili capitoli di prova sui quali erano già stati ascoltati i testi prima della riassegnazione del fascicolo. Ma a sgombrare il campo da ogni equivoco va detto che, dopo l'escussione, avrebbe semmai dovuto essere dichiarata la inattendibilità dei testi (ex post) o la loro incapacità a testimoniare, ma non privare di pagina 3 di 9 valenza tout court una dichiarazione già resa sul presupposto di una sopravvenuta dichiarazione di inammissibilità dei capitoli sui quali i testi erano già stati sentiti oltretutto sulla base di una ordinanza che al contrario ne aveva dichiarato l'ammissibilità.
4) Venendo alla posizione dell'attrice essa era moglie convivente del Parte_1 defunto . È emerso che la loro relazione era iniziata in età adulta, la Persona_1 convivenza dal 2006 e il matrimonio dal 2018 (cfr. doc. 01 attoreo e deposizioni dei testimoni ed a Verbale d'udienza 19.7.2024). Testimone_3 Testimone_4
La loro relazione sembra essere stata di assoluta normalità: al momento del decesso entrambi pensionati, con volontà di dedicarsi ai viaggi assieme, il marito appassionato di bicicletta. Come dedotto proprio da parte attrice, nel mentre la casa coniugale era di proprietà della sig.ra il defunto aveva da sempre partecipato al ménage Pt_1 familiare, cioè viene allegata, documentata e provata oralmente una vita perfettamente allineata con quelle di coppie consimili anche per fascia di età.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la GN ha Pt_1 chiesto l'applicazione del sistema a punti elaborato dall'Osservatorio presso il Tribunale di
Milano, su cui questo Giudicante ritiene di dover convenire, in quanto in grado di fare applicazione dell'equità al caso concreto, attraverso una personalizzazione del risarcimento, possibile con la previsione di un sistema -come detto- a punti sulla base di vari elementi, dato il valore del punto base di €3.911,00 già attualizzato. Ora, tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (64 anni) nonché dell'età della vittima secondaria (la moglie in tale momento (62 anni), della Parte_1 convivenza tra i due, della mancanza di altri congiunti sopravvissuti (il che fa presumere una maggiore sofferenza nella vittima secondaria rimasta da sola), si dovranno attribuire quanto al requisito sub A), B), C) e D), 16 punti e quanto a quello sub E), 15 punti
(tenuto conto di una assoluta ordinarietà nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto cfr. Tabelle cit). Ne deriva un risarcimento totale di €308.969,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale.
La stessa attrice chiede il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita dell'apporto economico del proprio de cuius. Sostiene che a fronte di uscite sostanzialmente immutate prima e dopo la morte del congiunto (spese per il mantenimento dell'immobile, utenze, alimenti), verrebbe invece a mancare l'apporto economico del coniuge defunto, anche presuntivamente dimostrato senza che rilevino i pagina 4 di 9 redditi del superstite o la sua situazione di bisogno;
allega la perdita raffrontando i redditi da pensione della coppia prima dell'evento e quelli della GN dopo il decesso Pt_1 del marito, che, tenuto anche conto della reversibilità, risulterebbero comunque inferiori
(€1.751,10 la pensione mensile della moglie, €1.448,75 quella del marito, per un totale di
€3.199,85 mensili, prima del decesso, a fronte di un emolumento mensile complessivo, dopo il decesso, di €2.086,78).
La tesi non è sostenibile.
Ritiene il Tribunale che la GN non abbia avuto alcun detrimento patrimoniale Pt_1 evidente in conseguenza dell'evento morte. Essa infatti -già titolare di pensione più alta del marito e proprietaria della casa ove la coppia conviveva- contribuiva in misura assolutamente preponderante al menage familiare e l'apporto del marito, tenuto anche conto del suo hobby (le biciclette da corsa sono notoriamente costose), delle sue spese e delle esigenze personali, non può che essere stato minimo e del tutto residuale rispetto a quello della moglie. Nulla conseguentemente va liquidato a tale titolo così come di conseguenza non può essere riconosciuto l'esborso dalla stessa sostenuto per l'elaborazione del prospetto doc. 12 attoreo di €253,76 sub doc. 13.
Documentato e dovuto invece l'esborso per esequie e tumulazione per un importo complessivo ritenuto congruo di €4.950,00 (cfr. docc. 14 e 44) a titolo di danno patrimoniale, stante la diretta conseguenza della spesa dall'evento.
Pure da risarcire è la spesa per mancato integrale rimborso del viaggio (alla quale l'attrice ha dovuto rinunciare a causa del sopravvenuto e del tutto improvviso e imprevedibile decesso del marito) nella misura documentata di €304,00.
Nulla a titolo di danno patrimoniale derivante dai danni alla bicicletta in mancanza di ogni prova: la valutazione equitativa che si chiede al Giudice di applicare non trova alcun addentellato neppure presuntivo e si risolverebbe in discrezionalità pura.
Neppure sono dovute le spese per il rifacimento del bagno: trattasi di immobile di proprietà dell'attrice e il depauperamento è dovuto a un corrispondente miglioramento di cui essa rimane beneficiaria in via esclusiva.
Non ammissibile la richiesta di rifusione delle spese per bolli (per l'anno 2019 e 2020) per l'autovettura e per il motociclo di proprietà del defunto : trattasi di oneri Per_1 tributari che fanno capo al proprietario del mezzo in quanto tale.
Analogamente irrisarcibili le spese e gli oneri della proprietà del in Mestre (VE), Per_1
pagina 5 di 9 via Gazzera Alta n. 71, int. 5: a fronte di questi vi è la corrispondente acquisizione al patrimonio degli eredi del bene stesso, i cui costi non possono essere addossati sul responsabile dell'evento. Tali spese, ad ogni buon conto, debbono far carico all'eredità, così come quelle per la dichiarazione di successione, adempimento fiscale spettante, come detto, agli eredi.
Non risarcibili le spese e competenze per la consulenza tecnica dell'ing. nel Per_2 procedimento penale nel quale peraltro la GN non sembra essersi neppure Pt_1 costituita parte civile, non essendo stata neppure di alcuna utilità nel presente giudizio e potendo essa al più essere valutata come allegazione di parte. Identicamente dicasi per la richiesta di rimborso delle competenze per l'assistenza in sede penale e in sede stragiudiziale;
nel processo penale, non risulta esservi stata costituzione di parte civile;
le spese di assistenza stragiudiziale restano assorbite nella successiva attività giudiziale stante l'evidente non utilità ai fini della definizione stragiudiziale della vertenza.
Dà atto parte attrice del ricevimento dell'importo di €102.000,00 versato da
[...] in data 3.8.2020 e trattenuto in acconto, che dovrà quindi essere detratto CP_1 dall'ammontare come sopra liquidato.
5) Quanto alla GN , il legame con il fratello da quanto emerso in Parte_2 giudizio si può far rientrare nella assoluta ordinarietà dei rapporti tra fratelli.
Come recentissimamente ribadito anche dalla terza sezione della Cassazione civile con
Ordinanza 24 ottobre 2025 n. 28255, relatore la morte di una persona causata Tes_2 da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
La stessa pronuncia ha richiamato un precedente in termini (Cass. 5769/2024), nella parte in cui ha stabilito che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto
pagina 6 di 9 parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza –o, all'opposto, dalla distanza– da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.
Sussumendo il caso all'esame ai principi esposti, presunto il danno c.d. morale della perdita del rapporto parentale, presunzione non vinta dalla prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio dei richiedenti il risarcimento rispetto alla vittima che neppure è stata allegata da parte convenuta (vale a dire la prima delle due polarità), ne resta da verificare la seconda, cioè se i richiedenti abbiano raggiunto la prova (il cui onere su di essi gravava) circa le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione del bene vita di specie, vale a dire l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale) liquidabile se e nella misura in cui sia data -per riprendere le parole della
Corte sopra richiamata- la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza –o, all'opposto, dalla distanza– da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato).
Come si è detto, in causa non è emerso un particolare attaccamento tra la vittima del sinistro e la sorella, cioè un particolare legame tra di loro, che superasse la normalità dei rapporti;
i due non erano conviventi anche se abitavano nella stessa città. In tal senso, non sembra rilevante la circostanza che all'inizio i due fratelli abitassero uno di fronte all'altro (erano ancora viventi i loro genitori!), né che i due (e i figli della sorella ) Pt_2 abbiano trascorso qualche periodo di vacanza assieme, potendo questo farsi rientrare nella ordinarietà dei rapporti, così come l'aver trascorso assieme il Natale, la Pasqua e le ricorrenze quali anniversari e compleanni.
Applicate dunque le Tabella del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della richiedente all'epoca dell'evento (74 anni) e tenuto conto del punto base di €1.698,00, possono essere attribuiti 10 punti per le voci sub A) e B), 16 punti per le voci sub D), 15 punti per la voce sub E) e così in totale 51 punti per un risarcimento complessivo pari a
€86.598,00 già attualizzato.
Da tale somma dovrà detrarsi l'importo liquidato in acconto pari a €18.000,00 versato da in data 3.8.2020. Controparte_1
pagina 7 di 9 6) Quanto ai TI e , TI ex fratre, dalle deposizioni testimoniali Pt_3 Parte_4 se da un lato sembra di potersi arguire un certo attaccamento tra zio e TI, dall'altro lato, come rilevato dalla Compagnia assicuratrice, il legame emerso in causa sembrerebbe essere riferito a molti anni addietro e non al momento del decesso. Non è tuttavia nemmeno stata allegata e provata dalla convenuta che zio e TI fossero affettivamente indifferenti oppure in odio, dovendosi dunque presumere la permanenza di un certo legame affettivo anche all'attualità.
Volendo continuare a fare applicazione dei valori monetari espressi dalle Tabelle milanesi sopra richiamate, sembra equo doversi tener conto del valore del punto sopra applicato per le sorelle/fratelli del de cuius, in mancanza di apposita tabellizzazione, vale a dire l'importo di €1.698,00 quale valore del punto base, potendosi attribuire 10 punti all'età della vittima primaria, 14 per quella delle vittime secondarie, nulla per la sopravvivenza di altri congiunti (essendosi i TI formati una loro famiglia), 10 punti per il legame affettivo e così un totale di 34 punti pari a un valore complessivo del risarcimento di
€57.732,00 ciascuno.
7) Su tutte le predette somme, poiché già attualizzate, non andrà applicata la rivalutazione monetaria. Esse dovranno invece essere incrementate del lucro cessante per la mancata disponibilità in capo all'attrice dal giorno dell'evento al saldo effettivo e ciò mediante applicazione degli interessi calcolati sul capitale devalutato e rivalutato di anno in anno sulla base degli indici Istat al tasso legale dall'evento alla domanda giudiziale e al tasso previsto ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
8) Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del
DM 55/14 ai valori medi sulla base dello scaglione di riferimento per il risarcimento più alto e con l'aumento del 30% per l'assistenza di più parti aventi medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Condanna parte convenuta a risarcire le seguenti somme, oltre a interessi calcolati e rivalutazione come in motivazione in favore della GN la somma di €212.223,00 Parte_1
pagina 8 di 9 in favore della GN la somma di €68.598,00 Parte_2 in favore del signor la somma di €57.732,00 Parte_5 in favore del signor la somma di €57.732,00. Parte_6
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che liquida in €2.041,46 per spese, €2.552,00 per la fase di studio della controversia,
€1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, €5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione, €4.253,00 per la fase decisionale, con l'aumento del 30% per l'assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre al rimborso spese forfetario 15%, cpa e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Venezia, 01/12/2025
Il Giudice Tonino Giordan
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