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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/07/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO regolamentazione TRIBUNALE DI MATERA
esercizio Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno responsabilità 9/07/2025, nelle persone dei magistrati: genitoriale dott. Riccardo Greco Presidente rel.
dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1215/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), con l'avvocato RANU' DOMENICO, C.F._1
nei confronti di
, nato in [...] il [...] (C.F. CP_1
), contumace, C.F._2
nonché
avv. , quale curatrice speciale del CP_2 CP_3
minore , nato in [...] il 10 gennaio Persona_1
2019, in proprio con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 04/10/2024, , Parte_1
ricorreva a questo Tribunale per ottenere un provvedimento diretto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , generato dall'unione di lei con il Persona_2
. CP_1
La ricorrente riferiva di una serie di atti violenti commessi dal resistente ai danni suoi e del minore e sulla base di queste allegazioni, veniva disposta la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473bis, n. 40 c.p.c..
Il non si costituiva e con le difese successive la educeva CP_1 Pt_1
che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Potenza aveva presentato ricorso contro il chiedendo la CP_1
decadenza dalla responsabilità genitoriale;
era seguito un provvedimento provvisorio di sospensione, di poi confermato dal T.M.. Quest'ultimo, tuttavia, stante la pendenza dell'odierno procedimento, rimetteva gli atti a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Ciò considerato, la chiedeva anch'essa la decadenza del resistente Pt_1
e modificava la richiesta di affido condiviso con quello, invece, esclusivo a suo favore.
All'udienza di comparizione, il Presidente relatore evidenziava la mancata notifica del ricorso del P.M.M. in ordine alla decadenza del e nominata la curatrice speciale del minore, ordinava che CP_1
l'istanza, ribadita in tal senso dalla fosse oggetto di nuova notifica. Pt_1
Questa avveniva con il rito degli irreperibili, e persistendo la mancata costituzione del , ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
La trattazione della causa si risolveva nelle acquisizioni documentali, senza ulteriore trattazione, di modo che il Presidente relatore disponeva fissarsi udienza di discussione ai sensi dell'art. 473bis, n. 22, ultimo comma c.p.c., autorizzando la sostituzione della comparizione personale con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con deposito entro il 10 giugno
2025. Gli atti venivano trasmessi al P.M., che concludeva in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, osserva il collegio che la particolarità del rito applicabile in caso di allegazione di fatti violenti consente, ai sensi dell'art. 473bis n.
46 c.p.c., che la decisione sia assunta in base a istruzione anche sommaria e, ai sensi dell'art. 473bis n. 44 c.p.c., con ricorso alle sommarie informazioni.
Queste sono state ampiamente acquisite all'odierno giudizio, mediante gli atti relativi ai procedimenti penali che raccolgono le dichiarazioni della parte lesa, i rilievi degli organi di P.G. e la relazione dei servizi sociali, nonché il carteggio del Tribunale per i minorenni di Potenza inviato a questo Tribunale per competenza.
In base alle varie fonti informative, va ravvisata la fondatezza della allegazione dei fatti violenti.
Ne sono espressione gli eventi oggetto delle denunce della e Pt_1
sostanziatisi nelle varie minacce telefoniche, sia audio che scritte mediante app di messaggistica, e nelle azioni lesive concretizzatesi negli episodi dell'11 marzo 2024, del 21 maggio 2024, e del 16 agosto 2024.
In tutte le occasioni si è evidenziata la forza aggressiva del , sia CP_1
verbale che fisica, e la particolare incisività nel determinare uno stato di pericolo, di turbamento e di paura, sia sulla persona della sia, non di Pt_1
meno, ai danni del minore.
Come ha dichiarato la alle forze di polizia e come risulta dagli Pt_1
screen shot allegati agli atti di indagine, e dalle s.i.t. acquisite anche mediante l'ascolto del minore, gli agiti del resistente sono stati indirizzati a porre la donna in uno stato di soggezione alle sue prepotenze, coinvolgendo il minore che ha assistito inerme alle violenze ed è stato esposto a una condizione traumatica continuativa. La ha riferito in ordine alle innumerevoli proposizioni minacciose Pt_1
contenute in una ripetuta serie di comunicazioni in cui ella è oltraggiata con epiteti dispregiativi e viene esposta al pericolo incombente di aggressioni alla sua persona (“ti metto sotto i piedi…”, “salgo sopra…”) e alle cose
(“spacco la porta…”, “ti prendo la macchina”), che scaturivano finanche nella prospettazione di ucciderla (cfr. annotazione di P.G. del 17 agosto
2024 dei Carabinieri di Policoro).
Di fatto, nei diversi episodi oggetto di denuncia il si presentava CP_1
presso l'abitazione della e forzava la porta di ingresso, battendovi Pt_1
contro e spingendola verso l'interno, al fine di entrare contro la volontà della donna.
Gli Agenti di polizia che sono intervenuti hanno rilevato e documentato fotograficamente il danneggiamento dell'uscio.
In ogni occasione, il agiva in uno stato di alterazione alcoolica. CP_1
Il piccolo ne ha dato conferma agli Agenti che lo hanno esaminato, Per_1
in ascolto protetto, ricordando episodi anche più remoti nel tempo quando il papà “ha stretto mamma dal collo” e poi ha “spinto la porta perché voleva entrare”, ricordando che “è ubriaco, tutti i giorni è ubriaco … beve e fa un casino in casa”.
Risulta evidente il suo coinvolgimento nell'ulteriore racconto dei fatti finendo avviato a una adultizzazione precoce, a danno evidente della sua serenità di fanciullo. Ha dichiarato: “ha sempre litigato con mamma, mentre ero in casa, quando ho fatto 5 anni che sono diventato grande mi metto sempre in mezzo per non farli litigare”.
Nello stesso senso depone la relazione del servizio sociale che dà conto dello stato di alterazione alcoolica del , che si presentava palese CP_1
alla vista degli assistenti sociali e veniva ammesso da lui stesso l'abuso.
Non di meno, il , dopo i primi due colloqui, disertava le altre CP_1
convocazioni del servizio, e non ha mai dato avvio al percorso terapeutico presso il per il recupero dell'alcoldipendenza, pur avendone CP_4
concordato l'inizio.
D'altronde, nel prosieguo di tempo, il si è definitivamente CP_1
allontanato, tanto da essere oggi irreperibile, e non ha più avuto contatti con la disinteressandosi del figlio a cui non ha mai prestato alcun Pt_1
mantenimento.
Sussistono perciò tutte le ragioni delle domande avanzate con la richiesta di decadenza del dalla responsabilità genitoriale e l'affidamento CP_1
esclusivo del minore alla Pt_1
L'esercizio della violenza, la vittimizzazione della compagna e del figlio, la sottoposizione di entrambi loro a uno stato di durevole soggezione e timore per le proprie persone, e conseguenzialmente l'attentato alla loro serenità e alla crescita sana del piccolo , in uno con il rifiuto di Per_1
qualsiasi collaborazione al recupero di adeguatezza educativa e alla cessazione di uno stile di vita contrario ai doveri genitoriali, inducono altresì a escludere nell'immediato la previsione di incontri con il minore.
Questi potranno essere stabiliti dal servizio sociale di Policoro solo in costanza di una esplicita richiesta del e in ragione di un CP_1
preventivo percorso di consapevolizzazione e di recupero.
In ogni caso, il va sottoposto all'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento del minore in una cifra minima di euro 200,00 che si ritiene corrispondere ai bisogni alimentari del bambino e quindi è dovuta indipendentemente dall'accertamento delle effettive disponibilità economiche dell'onerato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1 1) dichiara decaduto dalla responsabilità CP_1
genitoriale sul figlio minore;
Persona_2
2) dispone l'affidamento esclusivo del minore
[...]
alla sola genitrice Persona_2 Parte_1
;
[...]
3) dispone il divieto di visita e di incontri di CP_1
con il figlio;
Persona_2
4) Incarica il servizio sociale di Policoro del sostegno al minore, con facoltà di autorizzare incontri con il padre solo previa richiesta di costui e preventivo avvio positivo da parte di quest'ultimo di un percorso di consapevolizzazione dell'illegalità delle condotte violente e di recupero di un'adeguatezza genitoriale;
5) Pone a carico di il versamento in favore del CP_1
della somma mensile di euro Parte_1
200,00 a decorrere dalla mensilità di ottobre 2024 (data del deposito del ricorso), oltre alla successiva rivalutazione annuale
Istat, a titolo di concorso al mantenimento del minore;
6) Attribuisce a l'assegno unico Parte_1
universale nell'interezza del suo importo;
7) Condanna al pagamento delle spese del CP_1
giudizio in favore dello Stato per la difesa di Parte_1
e del minore
[...] Persona_2
ammessi al patrocinio gratuito, liquidandole in euro 1.781,00 oltre accessori di legge per ciascuna delle due parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per l'invio del dispositivo della presente sentenza ai servizi sociali del Parte_2
.
[...]
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 9 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco