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11 giugno 1970
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3 maggio 1974
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4 settembre 1979
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1 gennaio 1995
1 gennaio 1995
Art. 31. Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali).
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attivita' espletata durante il periodo di aspettativa. (1) ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 , ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall' articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati". --------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma 39) che "La normativa prevista dall' articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilita' ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali".
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attivita' espletata durante il periodo di aspettativa. (1) ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 , ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall' articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati". --------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma 39) che "La normativa prevista dall' articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilita' ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali".
Commentari • 33
- 1. AspettativaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 25 gennaio 2021 · 35.990402
[…] art. 51 c. 3, art. 52 Codice civile, artt. 2110 e 2111 Legge 300/1970, Statuto dei lavoratori (art. 31) Legge 638/1983 D.P.R. 309 del 1990 Legge 412/1991 D.Lgs. 151/2001 Contratto collettivo (nazionale ed integrativo) A chi rivolgersi Ufficio Vertenze delle organizzazioni sindacali Studio legale specializzato in diritto del lavoro Scheda di approfondimento Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali Secondo quanto previsto dall'art. 31 Legge 300/1970 “i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, […]
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Giurisprudenza • 445
- 1. Trib. Cosenza, sentenza 06/10/2023Provvedimento: […] Pt_2 di godere dell'aspettativa sindacale non retribuita ex art. 31 legge 300/1970, previo accertamento dell'illegittimità del silenzio/diniego opposto dal Controparte_4 alla richiesta di aspettativa non retribuita, […] in accoglimento del ricorso, con ordinanza del 13.12.2021 il Tribunale di Cosenza ordinava quindi all'Amministrazione resistente di provvedere per l'a.s. 2021/2022 a porre il prof. Parte_2 in aspettativa non retribuita ex art. 31 della legge 300/1970, secondo la domanda presentata. […] sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale, godono anch'essi dei benefici previsti dall'art. 31 della legge n. 300 del 1970, […]Leggi di più...
- periculum in mora·
- d.lgs. 165/2001·
- rappresentatività sindacale·
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