Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 900/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
(già , in persona del legale Controparte_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, domiciliata in Palermo, Piazza Castelnuovo, 42, P.I.:
, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Ninfa Badalamenti,
- appellante principale-
CONTRO
con sede in Palermo, Viale Regione Controparte_2
Siciliana, 697, P.I.: P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Di Benedetto,
- appellata -
(già , Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Palermo, via Raffaello Mondini, 11, P.I.:
, P.IVA_3
n. 900/2019 r.g.
rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo D'Alleo,
- appellata, appellante incidentale -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da
[...] al decreto ingiuntivo n. 4453 del 12.11.2013 col quale, Controparte_2 su ricorso di il medesimo Tribunale le aveva Controparte_4 intimato il pagamento della somma di euro 52.151,90 per prelievo irregolare di energia elettrica, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, con sentenza n. 4501 del 22.10.2018, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la ricorrente in monitorio alle spese di lite, che compensava tra la stessa e la terza chiamata in garanzia Parte_1
(già ha interposto appello, di cui Controparte_1 Parte_1
costituendosi, ha invocato il rigetto. CP_2
(già , Controparte_3 Controparte_4 costituendosi, ha proposto appello incidentale.
All'esito di trattazione scritta la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. decorrenti dal 27.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste l'interesse a impugnare dell'appellante principale, chiamata in garanzia, per il caso di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo, da
[...]
Controparte_3
Col primo motivo si lamenta che il primo giudice non abbia recepito la ricostruzione presuntiva dei consumi secondo il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”.
Il motivo è infondato.
, competente alla verifica e determinazione dei consumi elettrici, ha Controparte_1 operato la ricostruzione presuntiva dei consumi dell'energia prelevata mediante allaccio diretto alla rete, commisurandola alla portata della sezione del cavo n. 900/2019 r.g. 3
rilevato in sede di verifica e ha collocato l'inizio del prelievo abusivo al 28.8.2007
(giorno del precedente distacco del misuratore per morosità) e la fine al
16.12.2010 (giorno della verifica).
Il Tribunale ha ritenuto che la fattura di euro 56.771,71, emessa dalla società venditrice sulla base dei dati comunicatile dalla società di distribuzione, non fosse sufficiente a supportare in giudizio la pretesa creditoria, così come l'applicazione del criterio della potenza tecnicamente prelevabile. Ha considerato, inoltre, che difettasse la prova della data di inizio del prelievo abusivo.
La Corte è, nei termini seguenti, di diverso avviso.
Per quanto riguarda la durata del prelievo abusivo è presumibile che essa corrisponda al periodo considerato da , atteso che, se al momento Controparte_1 del distacco del vecchio contatore la gestiva un'attività commerciale CP_2 che è proseguita dopo la verifica e l'installazione di un nuovo contatore, è da supporre, in mancanza di elementi oggettivi di segno contrario, che la medesima attività essa abbia continuato a esercitare medio tempore, ossia tra il 28.2.2007 e il
16.12.2010, avvalendosi dell'allaccio abusivo.
Quanto alla misura dei consumi, il criterio della potenza tecnicamente prelevabile adottato da comporta, in generale, l'applicazione di un Controparte_1 meccanismo di tipo sanzionatorio, in violazione dei principi che regolano il risarcimento del danno, alla stregua dei quali grava sull'istante l'onere di provare l'esistenza e la consistenza del pregiudizio risarcibile.
Tuttavia, in mancanza di dati sul consumo precedente al 2007, l'unico criterio Par ragionevolmente adottabile è quello della media dei consumi elettrici del dopo l'installazione del nuovo contatore, dovendo presumersi che a un'attività di identica tipologia siano corrisposti consumi di eguale entità.
Ritiene allora la Corte che, proprio assumendo a parametro i consumi registrati dall'apparecchio misuratore installato in epoca successiva alla verifica, il dato n. 900/2019 r.g. 4
stimato da in 264.292 kWh e addebitato dalla società venditrice sia Controparte_1
congruo perché sostanzialmente in linea con la media dei consumi successivi.
L'appello principale e quello incidentale di in Controparte_3
parte qua sovrapponibile al primo, devono pertanto essere accolti, con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ne discende la fondatezza della domanda di di Controparte_3
restituzione della somma di euro 5.382,00 versata alla società opponente a titolo di rifusione delle spese del primo grado del giudizio.
L'esito della lite comporta la condanna dell'appellata società opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore dell'appellante principale, in complessivi euro 7.616,00 per il primo grado del giudizio, e in complessivi euro 9.991,00 per l'appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., e in favore dell'appellante incidentale nelle stesse anzidette misure, oltre a euro 353,32 a titolo di rimborso di spese vive di primo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4501 del 22.10.2018, appellata in via principale da e in via incidentale da Controparte_1 Controparte_3
rigetta l'opposizione proposta da
[...] Controparte_2
l decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 4453/2013 del 22.11.2013,
[...] di cui dispone l'esecutorietà; condanna a restituire a Controparte_5 Controparte_3
la somma di euro 5.383,00, oltre interessi legali dalla data di
[...]
pagamento fino al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_5
che liquida, in favore di , in complessivi euro 7.616,00 per il Controparte_1
primo grado del giudizio, e in complessivi euro 9.991,00, per il grado di appello,
n. 900/2019 r.g. 5
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; e in favore di nelle stesse anzidette misure, oltre a euro Controparte_3
353,32 a titolo di rimborso di spese vive di primo grado;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_2
[...]
Così deciso in Palermo il giorno 19.12.2024 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 900/2019 r.g.