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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FRANCHINI ANDREA ROMANO (C.F. ) e C.F._2
dell'Avv. CAPRA ALBERTO PIETRO ( VIA XXVI C.F._3
APRILE 2 27029 VIGEVANO;
elettivamente domiciliata in VIA XXVI APRILE
N. 2 VIGEVANO presso lo Studio dell'Avv. FRANCHINI ANDREA ROMANO
e dell'Avv. CAPRA ALBERTO PIETRO ( VIA XXVI C.F._3
APRILE 2 27029 VIGEVANO giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP C.F._4
ZERBINATI LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._5
in VIA ZANETTI N. 25 27020 SAN GIORGIO DI LOMELLINA presso lo
Studio dell'Avv. ZERBINATI LAURA, giusta delega in atti;
pagina 1 di 18 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._6
VENEGONI CHIARA (C.F. ) elettivamente domiciliata C.F._7
in STRADA DEL TERDOPPIO 8 TROMELLO presso lo Studio dell'Avv.
VENEGONI CHIARA, giusta delega in atti;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._8
dell'Avv. VENEGONI CHIARA (C.F. ), elettivamente C.F._7
domiciliata in STRADA DEL TERDOPPIO 8 TROMELLO presso lo Studio dell'Avv. VENEGONI CHIARA, giusta delega in atti;
-APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 359/2024, pubblicata il 21/02/2024, in materia di “Comodato di immobile urbano”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza di primo grado, voglia così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 359/2024, avente repertorio 387/2024, pronunciata il
21.02.2024 ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Pavia Sezione III Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Mariaelena Cunati, in esito al procedimento n. R.G.
1892/2021, in pari data pubblicata e notificata a mezzo pec in data 12.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui letteralmente si riportano e riformulano;
In via principale e nel merito:
- rigettare, per tutte le ragioni esposte in atto, le domande svolte in primo grado dal SI. in quanto infondate in fatto e in diritto. CP
In via riconvenzionale:
pagina 2 di 18 - accertata l'unione ai sensi dell'art. 939 c.c. tra gli immobili siti in TT
(PV), Via Roma 13 identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284, Sub. 4 e di Via
Roma 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, dichiarare proprietari pro quota del bene risultante la SI.ra il SI. Parte_1 CP
, il SI. (C.F. ), residente in
[...] Parte_3 C.F._8
TT (PV), Via Roma n. 7 e la SI.ra (C.F. Controparte_2
), residente in [...]; C.F._6
- accertare e dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio delle condutture di acqua e gas insistenti sull'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, in favore dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 13, identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284,
Sub. 4.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal
SI. nei confronti della SI.ra condannare il CP Parte_1
ricorrente (ora convenuto appellato) alla refusione delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile ed al pagamento di tutte le spese necessarie per la divisione delle due unità immobiliari e dello spostamento delle utenze di acqua e gas.
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari, oltre CPA, IVA ed accessori di Legge.
In via istruttoria:
A) Ammettere prova per interpello e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che al momento dell'acquisto da parte del SI. CP
dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU
Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, lo stesso si presentava come una legnaia priva di accesso esterno;
2) Vero che successivamente all'acquisto da parte del SI. CP
dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU
pagina 3 di 18 Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, lo stesso si offriva di concederlo alla madre in comodato gratuito affinché lo abitasse;
3) Vero che il SI. curava personalmente, per il tramite di CP [...]
la ristrutturazione e l'unione delle due unità immobiliari;
CP_3
4) Vero che, durante le operazioni di ristrutturazione, il SI. CP
accompagnava personalmente la SI.ra nella scelta delle Parte_1
finiture e delle piastrelle da utilizzare;
5) Vero che il costo delle opere di ristrutturazione veniva sostenuto interamente dalla SI.ra Parte_1
6) Vero che, durante le operazioni di ristrutturazione, il SI. decideva CP
il posizionamento delle condutture di acqua e gas;
7) Vero che le condutture di acqua e gas a servizio dell'immobile sito in TT
(PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, sono serventi anche le ulteriori porzioni immobiliari di proprietà esclusiva del SI.
; CP
8) Vero che il costo delle forniture di acqua e gas è interamente sopportato dalla
SI.ra Parte_1
9) Vero che la SI.ra risiede ininterrottamente nel bene Parte_1
immobiliare risultante dall'unione tra gli immobili siti in TT (PV), Via
Roma n. 13, identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284, Sub. 4 e di Via Roma
n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, a decorrere dall'anno
2008.
Si indicano quali testi:
- SI. , residente in [...]; CP
- SI. residente in [...]; Parte_3
- SI.ra , residente in [...]; Controparte_2
- SI.ra , residente in [...]
6.
pagina 4 di 18 B) Disporsi, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., ispezione degli immobili siti in
TT (PV), Via Roma n. 13, identificati al NCEU al Foglio 28, Part. 2284,
Sub. 4 e di Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4.
C) Disporsi CTU per verificare la possibilità di addivenire ad una divisione dei beni immobili per cui è causa.
Risultano prodotti:
1 - Copia autentica sentenza emessa dal Tribunale Civile di Pavia n. 359/2024;
2 – Originale fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
3 – Sentenza notificata;
4 - Sentenza Tribunale Penale di Pavia RGNR 4941/2020 – RGT 41/2022.
Vigevano - Milano, lì 18/03/2025
Per : CP
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
Nel merito:
1) Rigettare nel merito il gravame proposta dalla sig.ra in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
2) Respingere le domande avanzate dai convenuti e Parte_3 P_
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
[...]
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con ossequio.
Parte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza di primo grado, voglia così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello della SI.ra e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 359/2024, avente Parte_1
pagina 5 di 18 repertorio 387/2024, pronunciata il 21.02.2024 ex art. 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Pavia Sezione III Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Mariaelena
Cunati, in esito al procedimento n. R.G. 1892/2021, in pari data pubblicata e notificata a mezzo pec in data 12.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui letteralmente si riportano e riformulano;
In via principale e nel merito:
2) Accertata l'unione e/o la commistione ex art. 939 cpc. fra gli immobili siti in
TT (PV), Via Roma 13 e di Via Roma 11, rispettivamente identificati al
Catasto come Foglio 28, particella 2284 sub 4 e Foglio 28, particella 2078 sub 4, dichiarare comproprietari pro quota del bene risultante tutti gli eredi del SI.
e quindi la SI.ra e i SI.ri , Persona_1 Parte_1 CP
e . P_ Parte_3
3) Accertare e dichiarare la costituzione ope legis di una servitù di passaggio delle condutture acqua e gas insistenti sull'immobile sito in TT Via Roma n. 11, in favore di quello in Via Roma n. 13, rispettivamente identificati al Catasto come
Foglio 28, particella 2284, sub 4 e Foglio 28, particella 2078 sub 4;
4) In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, condannare lo stesso al pagamento di tutte le spese che si renderanno necessarie per la divisione delle unità immobiliare e lo spostamento delle utenze.
5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge CPA.
6) In via istruttoria ammettere:
A) prova per interpello e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che al momento dell'acquisto da parte del SI. CP
dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU
Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, lo stesso si presentava come un locale autorimessa e una legnaia priva di accesso esterno;
pagina 6 di 18 2) Vero che successivamente all'acquisto da parte del SI. CP
dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU
Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, lo stesso lo offriva alla madre in comodato gratuito affinché lo abitasse;
3) Vero che il SI. curava personalmente, per il tramite di CP [...]
la ristrutturazione e l'unione delle due unità immobiliari;
CP_3
4) Vero che, durante le operazioni di ristrutturazione, il SI. CP
accompagnava personalmente la SI.ra nella scelta delle Parte_1
finiture e delle piastrelle da utilizzare;
5) Vero che il costo delle opere di ristrutturazione veniva sostenuto interamente dalla SI.ra Parte_1
6) Vero che, durante le operazioni di ristrutturazione, il SI. decideva CP
il posizionamento delle condutture di acqua e gas;
7) Vero che le condutture di acqua e gas a servizio dell'immobile sito in TT
(PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, sono serventi anche le ulteriori porzioni immobiliari di proprietà esclusiva del SI.
; CP
8) Vero che il costo delle forniture di acqua e gas è interamente sopportato dalla
SI.ra Parte_1
9) Vero che la SI.ra risiede ininterrottamente nel bene Parte_1
immobiliare risultante dall'unione tra gli immobili siti in TT (PV), Via
Roma n. 13, identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284, Sub. 4 e di Via Roma
n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4 (oggi Via Roma 7, interno 1), a decorrere dall'anno 2008.
Si indicano quali testi:
- SI. , residente in [...]; CP
- SI.ra , residente in [...]
6;
- SI. , residente in [...]. Testimone_2
pagina 7 di 18 B) Disporsi, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., ispezione degli immobili siti in
TT (PV), Via Roma n. 13, identificati al NCEU al Foglio 28, Part. 2284,
Sub. 4 e di Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4.
C) Disporsi CTU per verificare la possibilità di addivenire ad una divisione dei beni immobili per cui è causa.
Risultano prodotti:
Procura alle liti;
Atto di chiamata del terzo notificato;
Fascicolo del primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc. il SI. dichiarandosi CP
“proprietario dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma 11, foglio 28
NCEU, mappale 2078 sub 4, composto da 1,5 vani sita al piano primo e composta di una camera, bagno e disimpegno”, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pavia la di lui madre SI.ra per sentirla condannare a Parte_1
restituire il predetto immobile, ai tempi a lei “concesso in uso gratuito in forma verbale, per ragioni di cortesia senza previsione di termine e di vincolo di destinazione d'uso”, e a rimetterlo nella sua piena disponibilità, libero da persone e da cose, nonché a spostare le utenze di gas e acqua, insistenti nell'immobile in altro luogo.
Precisava, infatti, di aver altresì autorizzato la madre ad Parte_1
installare all'interno muro perimetrale dell'immobile oggetto di causa, le utenze di acqua e gas, a servizio dell'abitazione principale della resistente, nella prospettiva, ormai svanita, di acquisire anche l'intera titolarità di quest'ultimo fabbricato, una volta sciolta la comunione ereditaria.
Aggiungeva di aver comunicato, dapprima verbalmente e poi tramite il proprio legale di fiducia, la volontà di alienare l'intero plesso immobiliare di sua esclusiva titolarità, di cui fa parte quel piccolo edificio oggetto di causa.
pagina 8 di 18 Si costituiva in giudizio la SI.ra contestando le domande del ricorrente, Pt_1
svolgendo altresì domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'unione ai sensi dell'art. 939 c.c. tra gli immobili siti in TT (PV), Via
Roma 13 identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284, Sub. 4 e di Via Roma 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, e così dichiarare proprietari pro quota del bene risultante la SI.ra il SI. , il Parte_1 CP
SI. (C.F. ), residente in [...], Parte_3 C.F._8
Via Roma n. 7 e la SI.ra (C.F. ), Controparte_2 C.F._6
residente in [...]; chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la costituzione ope legis di una servitù di passaggio delle condutture di acqua e gas insistenti sull'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, in favore dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 13, identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284,
Sub. 4.
Alla prima udienza del 20/1/2022, il Tribunale disponeva la conversione del rito da speciale a ordinario, concedendo alle parti i termini per la redazione delle memorie ex artt. 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3.
All'udienza del 30/11/2022 il Tribunale, rilevato che i SI.ri e Pt_3 P_
, citati in atti quali comproprietari pro quota dell'immobile nato per effetto
[...]
dell'unione/commistione, erano contradditori necessari, ne ordinava il loro coinvolgimento nel giudizio pendente ex artt. 102, 107 e 270 cpc.
Si costituivano in giudizio i SI.ri e i quali P_ Parte_3
chiedevano il rigetto della domanda svolta dal ricorrente e l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla SI.ra Pt_1
Con ordinanza del 16 ottobre 2023, il Tribunale riteneva inammissibili le domande riconvenzionali svolte da “avendone la controparte Parte_1
fin da subito eccepito l'irritualità formulate senza chiedere il differimento della prima udienza ex art. 418 c.p.c., con la conseguenza che la partecipazione al
pagina 9 di 18 giudizio di ed , quali litisconsorti necessari, Parte_3 P_
diviene inutile”.
Espletata la fase istruttoria, il Tribunale pronunciava la sentenza qui impugnata,
n. 359/2024 pubblicata il 21/02/2024 con la quale così statuiva:
“CONDANNA a restituire a l'immobile sito in Parte_1 CP
TT Via Roma n. 11, censito al NCEU foglio 28, mappale 2078 sub. 4, libero da cose e persone entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA a rimuovere dal medesimo immobile gli Parte_1
impianti di acqua e gas asserviti all'immobile di cui è causa, con spese a carico suo e di in eguale misura e, per l'effetto, Persona_2
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP
che si liquidano in € 125,00 per esborsi e € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%;
COMPENSA integralmente le spese tra le parti principali e Controparte_4
[...
. P_
RESPINGE ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.”.
In sintesi, il Tribunale, qualificando le domande riconvenzionali della quali Pt_1
eccezioni c.d. riconvenzionali, le ha rigettate in quanto:
“- l'istituto dell'unione non è applicabile al caso di specie, in quanto afferente alla congiunzione di beni mobili appartenenti a proprietari diversi;
- alcuna servitù, di natura volontaria o legale, può dirsi costituita in relazione al passaggio delle condutture, difettando i presupposti dell'una e dell'altra fattispecie (invero neppure chiaramente espressi)”.
Quanto alla domanda formulata da , il Tribunale ha ritenuto sulla CP
base delle dichiarazioni rese dalla teste che l'immobile “ dovesse sì essere Tes_3
fruito dalla convenuta “ vita natural durante”, ma nella prospettiva- concordata da con tutti gli altri familiari, compresa la diretta interessata- CP
che, all'apertura della successione materna, egli avrebbe acquistato la proprietà
pagina 10 di 18 dell'appartamento completo a cui la porzione immobiliare di sua proprietà era stata annessa”; tuttavia, tale prospettiva è venuta meno “ con conseguente cessazione del relativo contratto e obbligo di restituzione al comodante, entro il termine che si ritiene congruo ( 4 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza): il che assorbe ogni necessità in ordine alla sopravvivenza di un suo “ urgente e imprevisto bisogno”, nella specie individuato nella esigenza di vendere il suo compendio immobiliare di proprietà esclusiva- come da contratto preliminare stipulato in corso di causa- per reperire la liquidità necessaria per ristrutturare una nuova abitazione in via Palestro”.
Ha, altresì, condannato a rimuovere gli impianti esistenti Parte_1
nella proprietà esclusiva del figlio, ma a spese di entrambi.
Avverso detta sentenza ha interposto appello che, in Parte_1
principalità, ha chiesto il rigetto delle domande formulate da in CP
primo grado;
si è costituito quest'ultimo che ha chiesto il rigetto del gravame.
Si sono, altresì, costituiti i signori e che hanno Parte_3 P_
aderito all'appello principale svolto da Parte_1
Rigettata parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 5 novembre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 20 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, affidando il gravame a sei motivi di Parte_1
censura.
pagina 11 di 18 Con il primo motivo, rubricato “Sulle domande riconvenzionali e sulla loro dichiarata inammissibilità. Violazione del diritto alla prova”, l'appellante lamenta che il Tribunale, dopo averle dichiarate ammissibili e integrato il contraddittorio, le abbia poi dichiarate inammissibili, nonostante l'attore, pur opponendosi alle medesime, si sia poi difeso nel merito. Lamenta, quindi, che via sia stata lesione del suo diritto a difesa, non avendo potuto citare e sentire come testi i signori e , che erano stati dapprima dichiarati Pt_3 Controparte_2
litisconsorti necessari e poi esclusi per effetto dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale dichiarata tardivamente.
Chiede, quindi, la revoca dell'ordinanza del 16.10.2023 e l'ammissione delle prove orali con i testi e sulle quali il Controparte_2 Parte_3
Tribunale non si è mai pronunciato.
Con il secondo motivo, rubricato “Sull'istituto dell'unione e sull'acquisto della nuova proprietà a titolo originario. Nullità della sentenza per omessa motivazione e/o erronea applicazione ed interpretazione di norme”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia negato l'operatività dell'istituto della unione ex art. 939 c.c., semplicemente ritenendolo non applicabile al caso di specie, in quanto detta norma si riferisce solamente ai beni mobili, quando, invece, l'articolo in questione parla esclusivamente di unione di “più cose”, senza precisare se esse siano mobili o immobili.
Chiede, quindi, che venga rigettata la domanda di restituzione avanzata da CP
.
[...]
Con il terzo motivo, rubricato:“Sulla natura del contratto di comodato: errata applicazione di norme ed errata interpretazione delle risultanze dell'istruttoria”,
l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la natura precaria del contratto di comodato sulla base delle dichiarazioni rilasciate de relato dalla teste SI.ra
, attuale compagna del SI. , non presente ai fatti (2007) Testimone_4 CP
dato che – per espressa dichiarazione della stessa – ha iniziato a frequentare il SI.
pagina 12 di 18 solamente nel 2012, ossia ben 5 anni dopo che l'appartamento era CP
stato ristrutturato, ampliato e concesso alla SI.ra Pt_1
Con il quarto motivo, rubricato: “Errore e falsa interpretazione di norme e delle risultanze istruttorie. La non precarietà del comodato”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia mal interpretato le dichiarazioni rilasciate dal teste, signora e quelle rese in interpello dal , dal momento che, come Tes_3 CP
espressamente emerso, l'obiettivo ultimo della concessione della porzione immobiliare in comodato alla SI.ra era che la stessa abitasse Pt_1
l'appartamento derivato dall'unione di cui sopra, vita natural durante, ossia sino alla sua dipartita, con la conseguenza che il SI. non può reclamare CP
la restituzione dell'immobile concesso, salvo dimostri la sopravvenienza di una ragione grave e precisa, insussistente nel caso di specie.
Con il quinto motivo, rubricato “Sulla condanna parziale a rimuovere gli impianti esistenti. Errore e falsa interpretazione delle norme e delle risultanze istruttorie”, l'appellante lamenta che il Tribunale l'abbia condannata a rimuovere gli impianti insistenti sulla proprietà esclusiva di e funzionali alla CP
propria abitazione ed a sostenere metà delle spese della relativa attività.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato:
“alcuna servitù, di natura volontaria o legale, può dirsi costituita in relazione al passaggio delle condutture, difettando i presupposti dell'una e dell'altra fattispecie (invero neppure chiaramente espressi)”, quando, invece, tale diritto reale si è costituito ope legis.
Con il sesto motivo, rubricato“Ancora sui vizi del procedimento di primo grado.
Mancata motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie”, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia ammesso l'escussione testimoniale dei SI.ri Pt_3
ed e disposto l'ispezione degli immobili. Controparte_2
Ritiene la Corte l'appello infondato.
Quanto al primo motivo di doglianza, se ne rileva l'infondatezza, avendo la difesa del ricorrente alla udienza del 20 gennaio 2022, fissata per la comparizione delle pagina 13 di 18 parti, eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dalla Pt_1
per intervenuta decadenza, non essendo stato richiesto il rinvio della udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Tale disposizione prevede, infatti, che “il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di fissazione udienza, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”, ciò
a pena di inammissibilità della domanda.
Ciò detto, anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento e sul punto va condivisa la valutazione del Tribunale.
Ed infatti, l'art. 939 c.c., secondo la costante interpretazione della dottrina e della giurisprudenza riguarda solo i beni mobili.
Per unione si intende l'unione di due corpi solidi, che mantengono la loro individualità, mentre la commistione riguarda sostanze liquide o gassose, che, invece, perdono la loro individualità.
Il codice civile del 1865 dettava una disciplina più dettagliata, regolamentando l'unione agli artt. 463-467 e la commistione agli art. 471-475.
La sezione II del codice civile del 1865 era espressamente rubricata “ del diritto di accessione relativamente alle cose mobili”, pertanto la disciplina dell'unione era espressamente riservata solo ai beni mobili, conformemente alla tradizione romanistica.
Della relazione del codice civile del 1942 risulta espressamente che l'art. 939 riconduce “a una disciplina uniforme, concentrata in un solo articolo ( 939 del c.c.), le due figure dell'unione e della mescolanza che il codice del 1865 regolava separatamente in due gruppi.
Alla regolamentazione complicata e prolissa del codice anteriore è sostituita una regolamentazione semplice e unitaria.
pagina 14 di 18 Nell'intento del legislatore del 1942 la norma riproduce, pertanto, in modo più sintetico e uniforme la disciplina dettata per l'unione dal codice del 1865, espressamente riservata alle cose mobili.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza all'indomani dell'entrata in vigore del codice vigente ( cfr. Cass. Civ. 30/7/1947 n. 1260).
Ne consegue che correttamente il primo giudice non ha ritenuto applicabile la relativa disciplina al caso di specie, in cui si controverte di beni immobili.
Ciò detto, il terzo e quarto motivo di appello, relativi alla qualificazione del contratto di comodato ed alla valutazione delle istanze istruttorie possono essere trattati congiuntamente.
Come è noto, il comodato è il contratto essenzialmente gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla.
Il comodato c.d. precario di cui all'art. 1810 cc si connota per la mancata pattuizione di un termine per la restituzione e l'impossibilità di desumerlo dall'uso al quale il bene è destinato, per cui il comodatario deve restituirlo a richiesta.
Il comodato di cui agli artt. 1803 e 1809 cc, si configura, invece, per il fatto che la consegna della cosa prevede un tempo determinato o un uso dal quale può desumersi la scadenza;
in tali ipotesi il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto. Il comodante, tuttavia, ha la facoltà di esigere la restituzione immediata in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Pertanto, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, il comodato d'immobile per le esigenze abitative del comodatario va ricondotto a tale fattispecie: in considerazione dell'uso specifico;
il tempo è determinabile per relationem, e cioè nella destinazione dell'immobile a casa familiare ( si veda Cass.
Sez. Un. N. 20448/2014).
A ciò va aggiunto che secondo un orientamento della Suprema Corte che si ritiene condivisibile ( cfr. Cass. ord. N. 17332 del 3 luglio 2018) “ nel comodato di bene pagina 15 di 18 immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario”.
in primo grado ha esposto di aver concesso in forza di un contratto CP
verbale di comodato gratuito il godimento dell'immobile sito in in TT
(PV), Via Roma 11, foglio 28 NCEU, mappale 2078 sub 4, composto da 1,5 vani sita al piano primo e composta di una camera, bagno e disimpegno alla madre, signora nella prospettiva, ormai svanita, di acquisire anche l'intera titolarità Pt_1
dell'immobile, una volta sciolta la comunione ereditaria.
Precisava, infatti, che la madre viveva e risiedeva nell'immobile sito in TT alla via Roma 13, adiacente a quello concessole in comodato.
La signora costituendosi, ha in principalità rappresentato di aver acquistato Pt_1
la proprietà dell'immobile a titolo originario ai sensi dell'art. 939 cc., di tal chè, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, deve rilevarsi che già la prospettazione difensiva della non consente di ritenere fondata la doglianza Pt_1
secondo la quale il Tribunale ha errato nel non sussumere la fattispecie concreta in quella astratta dell'art. 1809 cc , non avendo fornito la prova , sulla medesima spettante, della concessione dell'immobile da parte del quale casa CP
familiare.
In ogni caso, giova rilevare che la signora alla morte del marito ha trasferito Pt_1
la propria residenza presso l'abitazione in comunione ereditaria sita in TT
n. 13, con la conseguenza che l'immobile a lei concesso in comodato dal figlio non soddisfa alcuna esigenza abitativa della la quale, restituito il CP Pt_1
bene, potrà continuare a fruire e godere dell'abitazione di residenza sita al n. 13.
Anche volendo ritenere che l'immobile fosse stato concesso in godimento alla signora “vita natural durante” ciò era avvenuto nella prospettiva che Pt_1
all'apertura della successione materna, il sig. avrebbe acquistato la CP
proprietà dell'appartamento completo, a cui la porzione immobiliare di sua proprietà era stata annessa, prospettiva pacificamente venuta meno, con la pagina 16 di 18 conseguenza che, come correttamente valutato dal Tribunale “ assorbe ogni necessità in ordine alla sopravvenienza di un suo “ urgente e imprevisto bisogno”, nella specie individuato nella esigenza di vendere il suo compendio immobiliare di proprietà esclusiva per reperire la liquidità necessaria per ristrutturare una nuova abitazione, sita in via Palestro”.
Per le considerazioni sopra svolte, le domande di avanzate in primo CP
grado di accertamento del venir meno degli effetti del contratto di comodato e di condanna della al rilascio dell'immobile sono fondate, con la conseguenza Pt_1
che la sentenza impugnata merita conferma sul punto.
Parimenti infondata risulta altresì il quinto motivo di doglianza.
La richiesta di spostamento delle tubazioni di gas e luce insistenti nell'immobile al piano terra adibito a garage del merita, infatti, conferma, atteso CP
che la separazione dei due plessi, necessiti anche della materiale rimozione delle utenze, non sussistendo, peraltro, alcuna ipotesi di configurabilità di servitù di passaggio, né volontaria, né legale.
Va, da ultimo rigettata anche la doglianza della con cui lamenta che il Pt_1
Tribunale non si sia pronunciato sulle istanze istruttorie, impedendole così di sentire i testi e in quanto i capitoli sui quali sono stati Pt_3 P_
chiamati a pronunciarsi sono, comunque, del tutto generici, valutativi ed irrilevanti ai fini del decidere.
Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di unitamente a e ad che Parte_1 Parte_3 P_
costituendosi hanno aderito all'appello di , a rifondere, in via Parte_1
tra loro solidale, a le spese di lite del presente grado. CP
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto delle nota spese in atti in complessivi € 5.809,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase pagina 17 di 18 introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia Parte_1
n. 359/2024, pubblicata il 21/02/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , e Parte_1 Parte_3 P_
in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore
[...]
di che si liquidano in complessivi €. 5.809,00, oltre CP
rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 26/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FRANCHINI ANDREA ROMANO (C.F. ) e C.F._2
dell'Avv. CAPRA ALBERTO PIETRO ( VIA XXVI C.F._3
APRILE 2 27029 VIGEVANO;
elettivamente domiciliata in VIA XXVI APRILE
N. 2 VIGEVANO presso lo Studio dell'Avv. FRANCHINI ANDREA ROMANO
e dell'Avv. CAPRA ALBERTO PIETRO ( VIA XXVI C.F._3
APRILE 2 27029 VIGEVANO giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP C.F._4
ZERBINATI LAURA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._5
in VIA ZANETTI N. 25 27020 SAN GIORGIO DI LOMELLINA presso lo
Studio dell'Avv. ZERBINATI LAURA, giusta delega in atti;
pagina 1 di 18 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._6
VENEGONI CHIARA (C.F. ) elettivamente domiciliata C.F._7
in STRADA DEL TERDOPPIO 8 TROMELLO presso lo Studio dell'Avv.
VENEGONI CHIARA, giusta delega in atti;
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._8
dell'Avv. VENEGONI CHIARA (C.F. ), elettivamente C.F._7
domiciliata in STRADA DEL TERDOPPIO 8 TROMELLO presso lo Studio dell'Avv. VENEGONI CHIARA, giusta delega in atti;
-APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 359/2024, pubblicata il 21/02/2024, in materia di “Comodato di immobile urbano”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza di primo grado, voglia così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 359/2024, avente repertorio 387/2024, pronunciata il
21.02.2024 ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Pavia Sezione III Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Mariaelena Cunati, in esito al procedimento n. R.G.
1892/2021, in pari data pubblicata e notificata a mezzo pec in data 12.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui letteralmente si riportano e riformulano;
In via principale e nel merito:
- rigettare, per tutte le ragioni esposte in atto, le domande svolte in primo grado dal SI. in quanto infondate in fatto e in diritto. CP
In via riconvenzionale:
pagina 2 di 18 - accertata l'unione ai sensi dell'art. 939 c.c. tra gli immobili siti in TT
(PV), Via Roma 13 identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284, Sub. 4 e di Via
Roma 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, dichiarare proprietari pro quota del bene risultante la SI.ra il SI. Parte_1 CP
, il SI. (C.F. ), residente in
[...] Parte_3 C.F._8
TT (PV), Via Roma n. 7 e la SI.ra (C.F. Controparte_2
), residente in [...]; C.F._6
- accertare e dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio delle condutture di acqua e gas insistenti sull'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, in favore dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 13, identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284,
Sub. 4.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal
SI. nei confronti della SI.ra condannare il CP Parte_1
ricorrente (ora convenuto appellato) alla refusione delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile ed al pagamento di tutte le spese necessarie per la divisione delle due unità immobiliari e dello spostamento delle utenze di acqua e gas.
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari, oltre CPA, IVA ed accessori di Legge.
In via istruttoria:
A) Ammettere prova per interpello e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che al momento dell'acquisto da parte del SI. CP
dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU
Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, lo stesso si presentava come una legnaia priva di accesso esterno;
2) Vero che successivamente all'acquisto da parte del SI. CP
dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU
pagina 3 di 18 Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, lo stesso si offriva di concederlo alla madre in comodato gratuito affinché lo abitasse;
3) Vero che il SI. curava personalmente, per il tramite di CP [...]
la ristrutturazione e l'unione delle due unità immobiliari;
CP_3
4) Vero che, durante le operazioni di ristrutturazione, il SI. CP
accompagnava personalmente la SI.ra nella scelta delle Parte_1
finiture e delle piastrelle da utilizzare;
5) Vero che il costo delle opere di ristrutturazione veniva sostenuto interamente dalla SI.ra Parte_1
6) Vero che, durante le operazioni di ristrutturazione, il SI. decideva CP
il posizionamento delle condutture di acqua e gas;
7) Vero che le condutture di acqua e gas a servizio dell'immobile sito in TT
(PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, sono serventi anche le ulteriori porzioni immobiliari di proprietà esclusiva del SI.
; CP
8) Vero che il costo delle forniture di acqua e gas è interamente sopportato dalla
SI.ra Parte_1
9) Vero che la SI.ra risiede ininterrottamente nel bene Parte_1
immobiliare risultante dall'unione tra gli immobili siti in TT (PV), Via
Roma n. 13, identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284, Sub. 4 e di Via Roma
n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, a decorrere dall'anno
2008.
Si indicano quali testi:
- SI. , residente in [...]; CP
- SI. residente in [...]; Parte_3
- SI.ra , residente in [...]; Controparte_2
- SI.ra , residente in [...]
6.
pagina 4 di 18 B) Disporsi, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., ispezione degli immobili siti in
TT (PV), Via Roma n. 13, identificati al NCEU al Foglio 28, Part. 2284,
Sub. 4 e di Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4.
C) Disporsi CTU per verificare la possibilità di addivenire ad una divisione dei beni immobili per cui è causa.
Risultano prodotti:
1 - Copia autentica sentenza emessa dal Tribunale Civile di Pavia n. 359/2024;
2 – Originale fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
3 – Sentenza notificata;
4 - Sentenza Tribunale Penale di Pavia RGNR 4941/2020 – RGT 41/2022.
Vigevano - Milano, lì 18/03/2025
Per : CP
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
Nel merito:
1) Rigettare nel merito il gravame proposta dalla sig.ra in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
2) Respingere le domande avanzate dai convenuti e Parte_3 P_
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
[...]
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con ossequio.
Parte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza di primo grado, voglia così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello della SI.ra e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 359/2024, avente Parte_1
pagina 5 di 18 repertorio 387/2024, pronunciata il 21.02.2024 ex art. 281 sexies c.p.c. dal
Tribunale di Pavia Sezione III Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Mariaelena
Cunati, in esito al procedimento n. R.G. 1892/2021, in pari data pubblicata e notificata a mezzo pec in data 12.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui letteralmente si riportano e riformulano;
In via principale e nel merito:
2) Accertata l'unione e/o la commistione ex art. 939 cpc. fra gli immobili siti in
TT (PV), Via Roma 13 e di Via Roma 11, rispettivamente identificati al
Catasto come Foglio 28, particella 2284 sub 4 e Foglio 28, particella 2078 sub 4, dichiarare comproprietari pro quota del bene risultante tutti gli eredi del SI.
e quindi la SI.ra e i SI.ri , Persona_1 Parte_1 CP
e . P_ Parte_3
3) Accertare e dichiarare la costituzione ope legis di una servitù di passaggio delle condutture acqua e gas insistenti sull'immobile sito in TT Via Roma n. 11, in favore di quello in Via Roma n. 13, rispettivamente identificati al Catasto come
Foglio 28, particella 2284, sub 4 e Foglio 28, particella 2078 sub 4;
4) In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, condannare lo stesso al pagamento di tutte le spese che si renderanno necessarie per la divisione delle unità immobiliare e lo spostamento delle utenze.
5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge CPA.
6) In via istruttoria ammettere:
A) prova per interpello e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che al momento dell'acquisto da parte del SI. CP
dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU
Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, lo stesso si presentava come un locale autorimessa e una legnaia priva di accesso esterno;
pagina 6 di 18 2) Vero che successivamente all'acquisto da parte del SI. CP
dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU
Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, lo stesso lo offriva alla madre in comodato gratuito affinché lo abitasse;
3) Vero che il SI. curava personalmente, per il tramite di CP [...]
la ristrutturazione e l'unione delle due unità immobiliari;
CP_3
4) Vero che, durante le operazioni di ristrutturazione, il SI. CP
accompagnava personalmente la SI.ra nella scelta delle Parte_1
finiture e delle piastrelle da utilizzare;
5) Vero che il costo delle opere di ristrutturazione veniva sostenuto interamente dalla SI.ra Parte_1
6) Vero che, durante le operazioni di ristrutturazione, il SI. decideva CP
il posizionamento delle condutture di acqua e gas;
7) Vero che le condutture di acqua e gas a servizio dell'immobile sito in TT
(PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, sono serventi anche le ulteriori porzioni immobiliari di proprietà esclusiva del SI.
; CP
8) Vero che il costo delle forniture di acqua e gas è interamente sopportato dalla
SI.ra Parte_1
9) Vero che la SI.ra risiede ininterrottamente nel bene Parte_1
immobiliare risultante dall'unione tra gli immobili siti in TT (PV), Via
Roma n. 13, identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284, Sub. 4 e di Via Roma
n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4 (oggi Via Roma 7, interno 1), a decorrere dall'anno 2008.
Si indicano quali testi:
- SI. , residente in [...]; CP
- SI.ra , residente in [...]
6;
- SI. , residente in [...]. Testimone_2
pagina 7 di 18 B) Disporsi, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., ispezione degli immobili siti in
TT (PV), Via Roma n. 13, identificati al NCEU al Foglio 28, Part. 2284,
Sub. 4 e di Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4.
C) Disporsi CTU per verificare la possibilità di addivenire ad una divisione dei beni immobili per cui è causa.
Risultano prodotti:
Procura alle liti;
Atto di chiamata del terzo notificato;
Fascicolo del primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc. il SI. dichiarandosi CP
“proprietario dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma 11, foglio 28
NCEU, mappale 2078 sub 4, composto da 1,5 vani sita al piano primo e composta di una camera, bagno e disimpegno”, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pavia la di lui madre SI.ra per sentirla condannare a Parte_1
restituire il predetto immobile, ai tempi a lei “concesso in uso gratuito in forma verbale, per ragioni di cortesia senza previsione di termine e di vincolo di destinazione d'uso”, e a rimetterlo nella sua piena disponibilità, libero da persone e da cose, nonché a spostare le utenze di gas e acqua, insistenti nell'immobile in altro luogo.
Precisava, infatti, di aver altresì autorizzato la madre ad Parte_1
installare all'interno muro perimetrale dell'immobile oggetto di causa, le utenze di acqua e gas, a servizio dell'abitazione principale della resistente, nella prospettiva, ormai svanita, di acquisire anche l'intera titolarità di quest'ultimo fabbricato, una volta sciolta la comunione ereditaria.
Aggiungeva di aver comunicato, dapprima verbalmente e poi tramite il proprio legale di fiducia, la volontà di alienare l'intero plesso immobiliare di sua esclusiva titolarità, di cui fa parte quel piccolo edificio oggetto di causa.
pagina 8 di 18 Si costituiva in giudizio la SI.ra contestando le domande del ricorrente, Pt_1
svolgendo altresì domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'unione ai sensi dell'art. 939 c.c. tra gli immobili siti in TT (PV), Via
Roma 13 identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284, Sub. 4 e di Via Roma 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, e così dichiarare proprietari pro quota del bene risultante la SI.ra il SI. , il Parte_1 CP
SI. (C.F. ), residente in [...], Parte_3 C.F._8
Via Roma n. 7 e la SI.ra (C.F. ), Controparte_2 C.F._6
residente in [...]; chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la costituzione ope legis di una servitù di passaggio delle condutture di acqua e gas insistenti sull'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 11, identificato al NCEU Foglio 28, Part. 2078, Sub. 4, in favore dell'immobile sito in TT (PV), Via Roma n. 13, identificato al NCEU al Foglio 28, Part. 2284,
Sub. 4.
Alla prima udienza del 20/1/2022, il Tribunale disponeva la conversione del rito da speciale a ordinario, concedendo alle parti i termini per la redazione delle memorie ex artt. 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3.
All'udienza del 30/11/2022 il Tribunale, rilevato che i SI.ri e Pt_3 P_
, citati in atti quali comproprietari pro quota dell'immobile nato per effetto
[...]
dell'unione/commistione, erano contradditori necessari, ne ordinava il loro coinvolgimento nel giudizio pendente ex artt. 102, 107 e 270 cpc.
Si costituivano in giudizio i SI.ri e i quali P_ Parte_3
chiedevano il rigetto della domanda svolta dal ricorrente e l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla SI.ra Pt_1
Con ordinanza del 16 ottobre 2023, il Tribunale riteneva inammissibili le domande riconvenzionali svolte da “avendone la controparte Parte_1
fin da subito eccepito l'irritualità formulate senza chiedere il differimento della prima udienza ex art. 418 c.p.c., con la conseguenza che la partecipazione al
pagina 9 di 18 giudizio di ed , quali litisconsorti necessari, Parte_3 P_
diviene inutile”.
Espletata la fase istruttoria, il Tribunale pronunciava la sentenza qui impugnata,
n. 359/2024 pubblicata il 21/02/2024 con la quale così statuiva:
“CONDANNA a restituire a l'immobile sito in Parte_1 CP
TT Via Roma n. 11, censito al NCEU foglio 28, mappale 2078 sub. 4, libero da cose e persone entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA a rimuovere dal medesimo immobile gli Parte_1
impianti di acqua e gas asserviti all'immobile di cui è causa, con spese a carico suo e di in eguale misura e, per l'effetto, Persona_2
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP
che si liquidano in € 125,00 per esborsi e € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%;
COMPENSA integralmente le spese tra le parti principali e Controparte_4
[...
. P_
RESPINGE ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.”.
In sintesi, il Tribunale, qualificando le domande riconvenzionali della quali Pt_1
eccezioni c.d. riconvenzionali, le ha rigettate in quanto:
“- l'istituto dell'unione non è applicabile al caso di specie, in quanto afferente alla congiunzione di beni mobili appartenenti a proprietari diversi;
- alcuna servitù, di natura volontaria o legale, può dirsi costituita in relazione al passaggio delle condutture, difettando i presupposti dell'una e dell'altra fattispecie (invero neppure chiaramente espressi)”.
Quanto alla domanda formulata da , il Tribunale ha ritenuto sulla CP
base delle dichiarazioni rese dalla teste che l'immobile “ dovesse sì essere Tes_3
fruito dalla convenuta “ vita natural durante”, ma nella prospettiva- concordata da con tutti gli altri familiari, compresa la diretta interessata- CP
che, all'apertura della successione materna, egli avrebbe acquistato la proprietà
pagina 10 di 18 dell'appartamento completo a cui la porzione immobiliare di sua proprietà era stata annessa”; tuttavia, tale prospettiva è venuta meno “ con conseguente cessazione del relativo contratto e obbligo di restituzione al comodante, entro il termine che si ritiene congruo ( 4 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza): il che assorbe ogni necessità in ordine alla sopravvivenza di un suo “ urgente e imprevisto bisogno”, nella specie individuato nella esigenza di vendere il suo compendio immobiliare di proprietà esclusiva- come da contratto preliminare stipulato in corso di causa- per reperire la liquidità necessaria per ristrutturare una nuova abitazione in via Palestro”.
Ha, altresì, condannato a rimuovere gli impianti esistenti Parte_1
nella proprietà esclusiva del figlio, ma a spese di entrambi.
Avverso detta sentenza ha interposto appello che, in Parte_1
principalità, ha chiesto il rigetto delle domande formulate da in CP
primo grado;
si è costituito quest'ultimo che ha chiesto il rigetto del gravame.
Si sono, altresì, costituiti i signori e che hanno Parte_3 P_
aderito all'appello principale svolto da Parte_1
Rigettata parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 5 novembre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 20 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, affidando il gravame a sei motivi di Parte_1
censura.
pagina 11 di 18 Con il primo motivo, rubricato “Sulle domande riconvenzionali e sulla loro dichiarata inammissibilità. Violazione del diritto alla prova”, l'appellante lamenta che il Tribunale, dopo averle dichiarate ammissibili e integrato il contraddittorio, le abbia poi dichiarate inammissibili, nonostante l'attore, pur opponendosi alle medesime, si sia poi difeso nel merito. Lamenta, quindi, che via sia stata lesione del suo diritto a difesa, non avendo potuto citare e sentire come testi i signori e , che erano stati dapprima dichiarati Pt_3 Controparte_2
litisconsorti necessari e poi esclusi per effetto dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale dichiarata tardivamente.
Chiede, quindi, la revoca dell'ordinanza del 16.10.2023 e l'ammissione delle prove orali con i testi e sulle quali il Controparte_2 Parte_3
Tribunale non si è mai pronunciato.
Con il secondo motivo, rubricato “Sull'istituto dell'unione e sull'acquisto della nuova proprietà a titolo originario. Nullità della sentenza per omessa motivazione e/o erronea applicazione ed interpretazione di norme”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia negato l'operatività dell'istituto della unione ex art. 939 c.c., semplicemente ritenendolo non applicabile al caso di specie, in quanto detta norma si riferisce solamente ai beni mobili, quando, invece, l'articolo in questione parla esclusivamente di unione di “più cose”, senza precisare se esse siano mobili o immobili.
Chiede, quindi, che venga rigettata la domanda di restituzione avanzata da CP
.
[...]
Con il terzo motivo, rubricato:“Sulla natura del contratto di comodato: errata applicazione di norme ed errata interpretazione delle risultanze dell'istruttoria”,
l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la natura precaria del contratto di comodato sulla base delle dichiarazioni rilasciate de relato dalla teste SI.ra
, attuale compagna del SI. , non presente ai fatti (2007) Testimone_4 CP
dato che – per espressa dichiarazione della stessa – ha iniziato a frequentare il SI.
pagina 12 di 18 solamente nel 2012, ossia ben 5 anni dopo che l'appartamento era CP
stato ristrutturato, ampliato e concesso alla SI.ra Pt_1
Con il quarto motivo, rubricato: “Errore e falsa interpretazione di norme e delle risultanze istruttorie. La non precarietà del comodato”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia mal interpretato le dichiarazioni rilasciate dal teste, signora e quelle rese in interpello dal , dal momento che, come Tes_3 CP
espressamente emerso, l'obiettivo ultimo della concessione della porzione immobiliare in comodato alla SI.ra era che la stessa abitasse Pt_1
l'appartamento derivato dall'unione di cui sopra, vita natural durante, ossia sino alla sua dipartita, con la conseguenza che il SI. non può reclamare CP
la restituzione dell'immobile concesso, salvo dimostri la sopravvenienza di una ragione grave e precisa, insussistente nel caso di specie.
Con il quinto motivo, rubricato “Sulla condanna parziale a rimuovere gli impianti esistenti. Errore e falsa interpretazione delle norme e delle risultanze istruttorie”, l'appellante lamenta che il Tribunale l'abbia condannata a rimuovere gli impianti insistenti sulla proprietà esclusiva di e funzionali alla CP
propria abitazione ed a sostenere metà delle spese della relativa attività.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato:
“alcuna servitù, di natura volontaria o legale, può dirsi costituita in relazione al passaggio delle condutture, difettando i presupposti dell'una e dell'altra fattispecie (invero neppure chiaramente espressi)”, quando, invece, tale diritto reale si è costituito ope legis.
Con il sesto motivo, rubricato“Ancora sui vizi del procedimento di primo grado.
Mancata motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie”, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia ammesso l'escussione testimoniale dei SI.ri Pt_3
ed e disposto l'ispezione degli immobili. Controparte_2
Ritiene la Corte l'appello infondato.
Quanto al primo motivo di doglianza, se ne rileva l'infondatezza, avendo la difesa del ricorrente alla udienza del 20 gennaio 2022, fissata per la comparizione delle pagina 13 di 18 parti, eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dalla Pt_1
per intervenuta decadenza, non essendo stato richiesto il rinvio della udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Tale disposizione prevede, infatti, che “il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di fissazione udienza, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”, ciò
a pena di inammissibilità della domanda.
Ciò detto, anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento e sul punto va condivisa la valutazione del Tribunale.
Ed infatti, l'art. 939 c.c., secondo la costante interpretazione della dottrina e della giurisprudenza riguarda solo i beni mobili.
Per unione si intende l'unione di due corpi solidi, che mantengono la loro individualità, mentre la commistione riguarda sostanze liquide o gassose, che, invece, perdono la loro individualità.
Il codice civile del 1865 dettava una disciplina più dettagliata, regolamentando l'unione agli artt. 463-467 e la commistione agli art. 471-475.
La sezione II del codice civile del 1865 era espressamente rubricata “ del diritto di accessione relativamente alle cose mobili”, pertanto la disciplina dell'unione era espressamente riservata solo ai beni mobili, conformemente alla tradizione romanistica.
Della relazione del codice civile del 1942 risulta espressamente che l'art. 939 riconduce “a una disciplina uniforme, concentrata in un solo articolo ( 939 del c.c.), le due figure dell'unione e della mescolanza che il codice del 1865 regolava separatamente in due gruppi.
Alla regolamentazione complicata e prolissa del codice anteriore è sostituita una regolamentazione semplice e unitaria.
pagina 14 di 18 Nell'intento del legislatore del 1942 la norma riproduce, pertanto, in modo più sintetico e uniforme la disciplina dettata per l'unione dal codice del 1865, espressamente riservata alle cose mobili.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza all'indomani dell'entrata in vigore del codice vigente ( cfr. Cass. Civ. 30/7/1947 n. 1260).
Ne consegue che correttamente il primo giudice non ha ritenuto applicabile la relativa disciplina al caso di specie, in cui si controverte di beni immobili.
Ciò detto, il terzo e quarto motivo di appello, relativi alla qualificazione del contratto di comodato ed alla valutazione delle istanze istruttorie possono essere trattati congiuntamente.
Come è noto, il comodato è il contratto essenzialmente gratuito e non soggetto a particolare forma, attraverso cui una parte consegna all'altra un bene affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla.
Il comodato c.d. precario di cui all'art. 1810 cc si connota per la mancata pattuizione di un termine per la restituzione e l'impossibilità di desumerlo dall'uso al quale il bene è destinato, per cui il comodatario deve restituirlo a richiesta.
Il comodato di cui agli artt. 1803 e 1809 cc, si configura, invece, per il fatto che la consegna della cosa prevede un tempo determinato o un uso dal quale può desumersi la scadenza;
in tali ipotesi il comodatario deve restituire la cosa dopo la scadenza del termine ovvero dopo che si è servito della cosa in conformità al contratto. Il comodante, tuttavia, ha la facoltà di esigere la restituzione immediata in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Pertanto, in assenza di pattuizioni circa il termine finale del godimento, il comodato d'immobile per le esigenze abitative del comodatario va ricondotto a tale fattispecie: in considerazione dell'uso specifico;
il tempo è determinabile per relationem, e cioè nella destinazione dell'immobile a casa familiare ( si veda Cass.
Sez. Un. N. 20448/2014).
A ciò va aggiunto che secondo un orientamento della Suprema Corte che si ritiene condivisibile ( cfr. Cass. ord. N. 17332 del 3 luglio 2018) “ nel comodato di bene pagina 15 di 18 immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario”.
in primo grado ha esposto di aver concesso in forza di un contratto CP
verbale di comodato gratuito il godimento dell'immobile sito in in TT
(PV), Via Roma 11, foglio 28 NCEU, mappale 2078 sub 4, composto da 1,5 vani sita al piano primo e composta di una camera, bagno e disimpegno alla madre, signora nella prospettiva, ormai svanita, di acquisire anche l'intera titolarità Pt_1
dell'immobile, una volta sciolta la comunione ereditaria.
Precisava, infatti, che la madre viveva e risiedeva nell'immobile sito in TT alla via Roma 13, adiacente a quello concessole in comodato.
La signora costituendosi, ha in principalità rappresentato di aver acquistato Pt_1
la proprietà dell'immobile a titolo originario ai sensi dell'art. 939 cc., di tal chè, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, deve rilevarsi che già la prospettazione difensiva della non consente di ritenere fondata la doglianza Pt_1
secondo la quale il Tribunale ha errato nel non sussumere la fattispecie concreta in quella astratta dell'art. 1809 cc , non avendo fornito la prova , sulla medesima spettante, della concessione dell'immobile da parte del quale casa CP
familiare.
In ogni caso, giova rilevare che la signora alla morte del marito ha trasferito Pt_1
la propria residenza presso l'abitazione in comunione ereditaria sita in TT
n. 13, con la conseguenza che l'immobile a lei concesso in comodato dal figlio non soddisfa alcuna esigenza abitativa della la quale, restituito il CP Pt_1
bene, potrà continuare a fruire e godere dell'abitazione di residenza sita al n. 13.
Anche volendo ritenere che l'immobile fosse stato concesso in godimento alla signora “vita natural durante” ciò era avvenuto nella prospettiva che Pt_1
all'apertura della successione materna, il sig. avrebbe acquistato la CP
proprietà dell'appartamento completo, a cui la porzione immobiliare di sua proprietà era stata annessa, prospettiva pacificamente venuta meno, con la pagina 16 di 18 conseguenza che, come correttamente valutato dal Tribunale “ assorbe ogni necessità in ordine alla sopravvenienza di un suo “ urgente e imprevisto bisogno”, nella specie individuato nella esigenza di vendere il suo compendio immobiliare di proprietà esclusiva per reperire la liquidità necessaria per ristrutturare una nuova abitazione, sita in via Palestro”.
Per le considerazioni sopra svolte, le domande di avanzate in primo CP
grado di accertamento del venir meno degli effetti del contratto di comodato e di condanna della al rilascio dell'immobile sono fondate, con la conseguenza Pt_1
che la sentenza impugnata merita conferma sul punto.
Parimenti infondata risulta altresì il quinto motivo di doglianza.
La richiesta di spostamento delle tubazioni di gas e luce insistenti nell'immobile al piano terra adibito a garage del merita, infatti, conferma, atteso CP
che la separazione dei due plessi, necessiti anche della materiale rimozione delle utenze, non sussistendo, peraltro, alcuna ipotesi di configurabilità di servitù di passaggio, né volontaria, né legale.
Va, da ultimo rigettata anche la doglianza della con cui lamenta che il Pt_1
Tribunale non si sia pronunciato sulle istanze istruttorie, impedendole così di sentire i testi e in quanto i capitoli sui quali sono stati Pt_3 P_
chiamati a pronunciarsi sono, comunque, del tutto generici, valutativi ed irrilevanti ai fini del decidere.
Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di unitamente a e ad che Parte_1 Parte_3 P_
costituendosi hanno aderito all'appello di , a rifondere, in via Parte_1
tra loro solidale, a le spese di lite del presente grado. CP
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto delle nota spese in atti in complessivi € 5.809,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase pagina 17 di 18 introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia Parte_1
n. 359/2024, pubblicata il 21/02/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , e Parte_1 Parte_3 P_
in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore
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di che si liquidano in complessivi €. 5.809,00, oltre CP
rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 26/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Adriana Cassano Cicuto
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