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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 472/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente Est. Dr. Anna Bora Consigliere Dr. Paola Mureddu Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 472/2023 R.G.; promossa da
- (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante;
- (C.F. ; Parte_2 C.F._1
- (C.F. ); Parte_3 C.F._2
r ERTI Email_1 [...]
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito Email_2 aribaldi, 119;
- APPELLANTI- contro
- IN PROPRIO E QUALE EREDE DI Controparte_1 Per_1
E (C.F. )
[...] Controparte_2 C.F._3
CP_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. BALDELLI DANIELE (pec:
, ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio Email_3 mazia 3;
- APPELLANTI INCEDENTALI–
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1145 /2022 emessa dal Tribunale di MACERATA nel giudizio iscritto al n. 2558/2018 R.G., pubblicata in data 28.12.2022.
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: “Piaccia all'intestata Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dei motivi della presente impugnazione, riformare la sentenza del Tribunale di Macerata n. 1145/2022 pubblicata il 28/12/2022 relativamente al capo della stessa in cui vengono liquidati gli interessi e la rivalutazione monetaria omettendo di calcolare correttamente l'incidenza dell'acconto versato nel totale del risarcimento, come nei motivi spiegato, anche relativamente al risarcimento del danno da ritardato pagamento in mancanza di qualsiasi prova, disponendone pertanto la restituzione degli importi in più versati dall'appellante oltre interessi al Parte_1 saggio legale, da calcolarsi dalle dazioni al saldo.
Vinte le spese e le competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre spese generali, Cap e Iva come per legge”.
Per l'appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoria della sen-tenza di primo grado, per difetto dei presupposti di legge;
in via meramente subordinata, disporre la sospensione parziale, esclusivamente in relazione alla parte contestata ovvero della parte eccedente la somma formalmente offerta dalla compagnia assicuratrice;
- nel merito, rigettare il gravame principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- accertare in € 89.209,31, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, l'ammontare risarcitorio spettante a in Controparte_1 forza della sentenza di primo grado;
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1145/2022 del
Tribunale Civile di Macerata, pubblicata il 28/12/2022, condannare
[...]
, e , in solido tra Parte_1 Parte_3 Parte_2 loro, a pagare quanto segue in favore di:
1) , per le causali di cui agli atti del presente giudizio, Controparte_1
l'importo di € 89.209,31, ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta 2 di giustizia, a titolo di saldo dell'ammontare risarcitorio liquidato nella sentenza di primo grado, oltre l'ulteriore importo di € 111.017,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo, di cui € 56.532,00 per il danno da lesione del rapporto parentale facente capo a , € 50.475,00 per il danno da lesione del rapporto Controparte_1 parentale facente capo a , € 1.090,00 per le prestazioni Controparte_2 professionali di assistenza ospedaliera non sanitaria, € 20,00 per il duplicato della cartella clinica e € 2.900,00 per il servizio di onoranze funebri;
2) , per le causali di cui agli atti del presente giudizio, l'importo CP_3 di € 77.443,00, ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi direttamente a favore del sottoscritto difensore”.
FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 1145 /2022 il Tribunale di Macerata accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno per la morte di Persona_1 proposta dalla IA in proprio ed in qualità di erede del de Controparte_1 cuius e della moglie deceduta nelle more del giudizio. Controparte_2
Il giudice di prime cure rigettava invece la domanda di nipote del CP_3 de cuius. Il tribunale di Macerata, in particolare, ha condannato la Parte_1
e in solido al p Parte_3 Parte_2 della , delle somme come sotto indicate, ridotte in ragione del 30%, CP_1 tenut he l'aspettativa di vita della vittima alla data del sinistro non era elevata:
- per danno biologico terminale, quale erede del de cuius, 10.741,00 €;
- per danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, in qualità di IA del defunto euro 131.908,00 €.
- danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, quale erede della moglie del defunto, 117.775,00 €. Il tribunale ha inoltre stabilito che gli importi da corrispondere a titolo di risarcimento erano da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, tenendo conto della somma di 204.000,00 € già versata dall'assicurazione, corrispondente alla quasi totalità dell'importo liquidato (260.424,00). Il primo giudice rigettava invece la domanda di risarcimento del danno biologico terminale nella sua componente morale, così come la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale 3 proposta dalla nipote del de cuius ed infine la domanda di CP_3 risarcimento del danno patrimonia a entrambe le attrici e disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Avverso detta sentenza propongono appello , Parte_1 Parte_3
e deducendo l'errata ind Parte_2 prime cure, della data da cui far decorrere rivalutazione monetaria ed interessi e l'omessa rivalutazione degli acconti già versati dall'assicurazione alle attrici. Gli appellanti lamentano inoltre che il tribunale di Macerata abbia erroneamente liquidato gli interessi compensativi in assenza di prova della sussistenza del danno da ritardo. Si costituiscono ed le quali chiedono l'integrale Controparte_1 CP_3 rigetto del gravame e propongono appello incidentale per contestare la riduzione del 30% sul risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai congiunti della persona deceduta. Lamentano inoltre il mancato riconoscimento delle spese per prestazioni di assistenza ospedaliera e funerarie del de cuius. censura altresì il capo della sentenza con cui il giudice non ha CP_3 riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in suo favore, quale nipote del de cuius. Entrambe le appellanti incidentali contestano infine la decisione del giudice di primo grado di compensare integralmente le spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Conviene per ragioni di priorità logica esaminare anzitutto l'appello incidentale.
1.1.Con il primo motivo si censura la statuizione del primo giudice che ha ridotto del 30% il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale sofferto dalle appellanti incidentali, quali congiunti della persona deceduta.
1.2.Ad avviso delle appellanti incidentali la riduzione di detta ragione di danno è errata, poiché l'integrità psico-fisica pregressa della persona deceduta è irrilevante in relazione all'intensità dell' incidenza del decesso sulla sfera giuridica dei congiunti-danneggiati.
1.3. In subordine, si deduce che la determinazione del tasso di riduzione sia ingiusta, poiché la percentuale è stata determinata senza il supporto di una valutazione clinica accurata e dettagliata delle circostanze del caso.
2. Il motivo è fondato.
2.1. La Corte di cassazione ha statuito che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – richiesto quindi iure proprio dai prossimi congiunti - non può tenersi conto, a differenza che nella quantificazione del pregiudizio alla salute, delle pregresse menomazioni concorrenti da cui era affetta la vittima, essendo le stesse del tutto irrilevanti rispetto alle conseguenze dannose derivanti ai suoi congiunti dall'illecito (Cass. n. 22724 del 2022). Non è peraltro dimostrato che, a parte l'età avanzata della vittima, parametro di cui si tiene specificamente conto nella determinazione del risarcimento secondo le tabelle del tribunale di Milano, la sua aspettativa di vita fosse comunque non elevata a causa della gravità delle sue pregresse condizioni di salute, indipendentemente dal sinistro occorsogli.
4 2.2. Non appare dunque conforme a diritto la riduzione, in misura del 30%, sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. Il risarcimento del danno parentale in proprio e quale erede di Controparte_2 senza operare alcuna decurtazione, va dunque complessivame in 356.690,00 €, cui va aggiunto il risarcimento iure hereditatis per il danno biologico del de cuius, per un ammontare di 10.741,00 €, che non è stato impugnato dall'appellante.
3. Con il secondo motivo di appello incidentale, censura il CP_3 mancato riconoscimento, in suo favore, del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale e lamenta, in subordine, la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a provare il legame affettivo della nipote con il nonno e la convivenza sin dal 2006, oltre che l'assistenza nel periodo di ospedalizzazione.
4. Il motivo è fondato.
4.1. Premesso che la rilevanza del legame affettivo tra nonni e nipoti trova riconoscimento normativo nella disposizione dell'art. 317 bis c.c., che sancisce il diritto degli ascendenti di mantenere, nell'esclusivo interesse dei minori, rapporti significativi con i nipoti, nel caso di specie l'appellante ha dedotto sufficienti elementi che lasciano presumere l'esistenza di un legame affettiva con il de cuius.
4.2.Va anzitutto evidenziato che la separata dal marito, risulta l'unica CP_1 IA del de cuius mentre la è l'unica nipote. La convivenza della nipote CP_3 con il nonno e l'assistenza a lui prestata durante il ricovero, dedotta dall'attrice sin dal giudizio di primo grado e riconosciuta dal primo giudice, appare del tutto verosimile, considerata l'età del de cuius e la grave patologia da cui era affetta la moglie.
Detta convivenza, inoltre, non è stata ritualmente contestata nel giudizio di primo grado dagli appellanti principali, i quali solo nel presente giudizio, nelle note depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di trattazione, hanno contestato la convivenza ed hanno altresì effettuato una inammissibile produzione documentale, in violazione dell'art. 345 cpc.
4.3. Orbene, se è vero che la convivenza non integra un connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti (vedi al riguardo, Cass. n. 18284 del 2021), la Cassazione ha chiarito che il rapporto di convivenza rappresenta comunque un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità
5 del legame affettivo (Cass. n. 24689 del 2020).
Del resto, a conferma, in via indiziaria, del rapporto di “vicinanza” tra nonno e nipote, si osserva che la stessa assicurazione nelle more del processo ha emesso un assegno cointestato alla ed alla CP_1 CP_3
4.4. Va dunque riconosciuto pure alla il danno da perdita del rapporto CP_3 parentale.
5. Passando al quantum, tenendo conto dei parametri previsti dalle tabelle milanesi, considerata l'età della vittima e della nipote all'epoca del fatto, la convivenza e la concreta situazione familiare, l'importo del risarcimento va determinato in complessivi 77.443,60 €.
6. Con il terzo motivo di appello incidentale, le attrici denunciano l'omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda avente ad oggetto il rimborso degli esborsi effettuati per prestazioni di assistenza ospedaliera non sanitaria, per il duplicato della cartella clinica, così come per le per spese funerarie, per un ammontare complessivo di € 4.010,00, in favore della IA . Controparte_1
7. Il motivo è fondato.
7.1.Le spese in oggetto, conseguenti al decesso del de cuius, risultano documentate ( documenti 7, 8 e 9 del fascicolo di primo grado) e non sono specificamente contestate.
7.2. Trattandosi di debito di valore, dette somme vanno rivalutate secondo gli indici Istat dalla data dell'esborso fino alla pubblicazione della presente sentenza e con corresponsione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
8. L'ultimo motivo, concernente la regolazione delle spese di lite, è assorbito dalla nuova regolazione delle stesse sulla base dell'esito complessivo della controversia.
9. Passando all'appello principale, conviene, per ragioni di priorità logica, esaminare anzitutto il secondo motivo, con il quale gli appellanti denunciano la violazione ed erronea applicazione delle norme ex artt. 1223, 2056 e 2697 c.c.
e artt. 113, 115, 116 c.p.c., per aver il tribunale di Macerata liquidato gli interessi compensativi in assenza di prova della sussistenza di un maggior danno da ritardo.
10. Il motivo non ha pregio.
10.1.La Corte di cassazione ha affermato che, contrariamente a quanto avviene in materia di obbligazioni pecuniarie, nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno gli interessi compensativi integrano una componente necessaria (Cass. n. 36659 del 2021); ancora di recente la S.C. ha precisato che in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. “compensativi”, con decorrenza dal 6 momento dell'illecito (Cass. n. 10376 del 2024).
10.2. Nel caso di specie, vanno dunque riconosciuti gli interessi c.d. compensativi - al tasso legale - che la parte ha specificamente richiesto.
11. Con l'altro mezzo, gli appellanti lamentano che il tribunale di Macerata abbia erroneamente individuato la data di decorrenza della maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria in relazione al danno da lesione del rapporto parentale.
Secondo gli appellanti, il dies a quo per il computo è quello del decesso, e non anche quello del sinistro, come ritenuto dal giudice di primo grado: tale data, è pertanto quella del 1 settembre 2017.
Gli appellanti principali lamentano inoltre che, in sede di liquidazione del danno, il primo giudice, pur avendo riconosciuto l'avvenuto versamento di un acconto da parte dell'appellante, ha poi omesso di applicare il consolidato indirizzo di legittimità riguardo allo scomputo degli acconti, non rendendo omogenee le due poste risarcitorie.
11.1. Il motivo è fondato.
11.2. In relazione alla lesione del rapporto parentale la rivalutazione monetaria e gli interessi non possono che decorrere dalla data del decesso del congiunto.
La Corte di cassazione ha precisato che gli interessi sulla somma liquidata ai congiunti di un soggetto deceduto a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, decorrono non già dalla data della diagnosi della malattia, bensì da quella della morte della vittima primaria, rappresentando quest'ultima l'evento di danno nel quale il fatto illecito trova il proprio compimento (Cass. n. 4658 del 2024).
11.3. Va del pari rilevato, in conformità al consolidato indirizzo della S.C., che la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento
7 fino alla liquidazione definitiva. (Cass. n. 16027/2022).
11.4. Nel caso di specie, deve considerarsi che le “tabelle milanesi” utilizzate per la liquidazione del danno sono già attualizzate all'anno 2022, con la conseguenza che ai fini del risarcimento occorre unicamente riconoscere gli interessi compensativi, previa devalutazione dell'importo e degli acconti ricevuti al
1.9.2017 ed attribuzione dei soli interessi legali sull'intera somma annualmente rivalutata fino alla data di corresponsione degli acconti e via via sulla somma che residua.
11.5. Trattandosi di debito di valore, detta somma va rivalutata dalla data degli esborsi al saldo e vanno altresì riconosciuti gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata per lo stesso periodo.
12. Dalla riforma della sentenza impugnata deriva la necessità di procedere ad una nuova regolazione delle spese di lite, che, considerato l'esito complessivo e la maggiore soccombenza di ed Parte_1 Pt_2 Parte_3
vanno poste a carico degli appellanti principali in ragione di 2\3, con
[...] compensazione del residuo.
13. Le spese della ctu espletata nel giudizio di primo grado vanno poste interamente a carico degli appellanti principali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza n. 1145/2022 del Tribunale di Macerata, nei confronti di ed così dispone: Controparte_1 CP_3
Condanna e in solido Parte_1 Parte_3 Parte_2
al pagamento:
- in favore di iure hereditario: Controparte_1
di 10.741,00 €, già attualizzata alla sentenza di primo grado, oltre ad interessi legali, da corrispondersi, previa devalutazione di detta somma dalla data di
8 pubblicazione della sentenza di primo grado (28.12.2022) alla data del decesso di (1.9.2017) , sulla somma annualmente rivalutata. Persona_1
- in favore di iure proprio : Controparte_1
di 4.010,00 €, a titolo di danno emergente oltre a rivalutazione monetaria,
secondo gli indici Istat, ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data degli esborsi al saldo;
- in favore di in proprio e quale erede di : Controparte_1 Controparte_2
di 356.690,00 € , già attualizzata alla sentenza di primo grado, oltre ad interessi legali, da corrispondersi, previa devalutazione di detta somma dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (28.12.2022) alla data del decesso di (1.9.2017) , sulla somma annualmente rivalutata. Persona_1
- in favore di iure proprio: CP_3
di 77.443,60 € , somma già attualizzata alla sentenza di primo grado, oltre ad interessi legali, da corrispondersi, previa devalutazione di detta somma dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (28.12.2022) alla data del decesso (1.9.2017) , sulla somma annualmente rivalutata.
Dalle somme come sopra determinate, dovranno detrarsi gli acconti già corrisposti, da rendersi omogenei secondo le modalità indicate nella parte motiva.
Condanna e in solido Parte_1 Parte_3 Parte_2
al pagamento di 2\3 delle spese di lite di entrambi i gradi, che si compensano per il residuo, e si liquidano, per l'intero, in 10.529,00 €, di cui 500,00 € per esborsi, per il giudizio di primo grado, ed in 8.820,00 €, di cui 800,00 € per
9 esborsi per il presente grado;
il tutto, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso, Ancona nella camera di consiglio del 31.1.2025
IL PRESIDENTE Est. Dr. Guido Federico
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