Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice ott. IA Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2139/2024 r.g. tra le parti:
, c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Nicola Maneschi, PEC Email_1
RICORRENTE
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Lorenzo Cirri, PEC Email_2
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti dall'udienza del 5/03/2025, con rinvio alle conclusioni congiunte depositate dalla ricorrente in data 12/12/2024 e dal convenuto in data 11/12/2024.
Pubblico Ministero: «Visto» del 10/03/2025. pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 31/10/2024, ha chiesto che sia Parte_1
dichiarata la separazione personale dal marito sposato a San Giorgio a Controparte_1
Cremano (NA) il 30/04/2007, unione dalla quale sono nate il 7/01/2006 la figlia IA e in
Per_ data 5/12/2011 la figlia .
Sulle questioni accessorie, ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso della figlia
Per_ minore , con collocazione prevalente presso la madre;
che la frequentazione del padre sia disciplinata come indicato nel piano genitoriale trascritto nel ricorso, modificabile in base ad accordi tra i genitori;
che sia posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile di € 150,00 per ciascuna (da rivalutarsi ogni anno su base ISTAT) a decorrere dal mese di ottobre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie precedentemente concordate tra i genitori, individuate secondo le linee guida del protocollo del Tribunale di Prato;
che l'espatrio della figlia minore sia consentito solo previo consenso scritto di entrambi i genitori.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, si è costituito in giudizio e le Controparte_1
parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
All'udienza del 5/03/2025, dinanzi al giudice delegato, le parti hanno pertanto chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte rassegnate.
***
Stato
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e può essere accolta.
Dalle allegazioni della ricorrente, non contestate, risulta che il marito, a causa della crisi coniugale, si è allontanato dalla casa familiare già a ottobre 2024, senza più farvi rientro;
tenuto conto della separazione di fatto attuata dai coniugi e dal loro comportamento processuale, si presume che la convivenza tra loro sia divenuta non più tollerabile e che quindi sia integrato il presupposto di cui all'art. 151 c.c..
Esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
Non vi sono ostacoli a recepire l'accordo delle parti che prevede l'affidamento condiviso
Per_ della figlia minore a entrambi i genitori, regime che il legislatore considera preferibile in mancanza di elementi obiettivi che evidenzino un pregiudizio per la prole, nel caso di specie non emersi dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti.
Dev'essere confermata la collocazione prevalente della figlia presso la madre, già di fatto attuata, che peraltro favorisce la conservazione dell'ambiente a cui la bambina è abituata,
pagina 2 di 5 visto che la ricorrente ha stipulato un contratto di locazione per lo stesso immobile che era stato adibito a casa coniugale, dal quale la minore non risulta essersi allontanata.
La frequentazione padre/figlia può essere regolata come richiesto dalle parti perché, ove
Per_ concretamente attuata, appare idonea a garantire a la prosecuzione di un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
Non può essere recepita, invece, la previsione (punto 2 delle conclusioni congiunte) che estende l'affidamento condiviso alla figlia IA, in quanto maggiorenne;
lo stesso dicasi per il primo periodo del punto 3) delle conclusioni congiunte, che disciplina la frequentazione tra il sig. e la figlia maggiorenne. CP_1
Mantenimento delle figlie
Anche riguardo al mantenimento delle figlie, essendo pacifico che IA, pur maggiorenne, è studentessa non economicamente indipendente, può essere recepito l'accordo delle parti, che appare conforme ai parametri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c., tenuto conto delle condizioni economiche delle parti documentate e risultanti dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza.
In particolare, nel valutare l'adeguatezza del contributo economico a carico del convenuto, si deve considerare che, per accordo tra le parti, l'assegno unico erogato dall'INPS per le due figlie, che oggi ammonta a € 305,00 mensili, viene percepito per intero dalla madre.
Mantenimento dei coniugi
Il Collegio prende atto della dichiarata indipendenza economica dei coniugi e della mancata previsione di un assegno ex art. 156 c.c. per il mantenimento di ciascuno.
Documenti per l'espatrio
Il Tribunale prende atto del punto 7) delle condizioni concordate in relazione al consenso al rilascio del passaporto e dei documenti equipollenti.
Spese processuali
Considerato l'esito conciliativo della lite, le spese processuali sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati a San Giorgio a Cremano (NA) il 30/04/2007, con atto Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 20, parte I, anno 2007;
pagina 3 di 5 2) dispone in conformità delle conclusioni congiunte delle parti e per l'effetto:
a) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre Parte_1 nell'abitazione posta in Prato (PO), Via Marco Roncioni n. 25; Per_ b) dispone che potrà vedere e tenere presso di sé la figlia in base Controparte_1
alla seguente turnazione:
- a settimana alternate, il martedì dalle ore 18.30 fino alle ore 21.30 e il mercoledì dalle ore 18.30 fino alle ore 21.30; la settimana seguente il martedì dalle ore 18.30 fino alle ore 21.30 e il fine settimana dal sabato mattina alla domenica ore 21.30 riportandola presso l'abitazione della madre;
- durante le vacanze estive per un periodo anche non consecutivo di almeno due settimane;
la scelta del periodo delle vacanze estive dovrà essere concordata tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno;
- con alternanza annuale, durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà il giorno del 24/12 di ogni anno con un genitore e il giorno 25/12 di ogni anno con l'altro genitore;
la minore trascorrerà il giorno 31/12 di ogni anno ad anni alterni con il padre e con la madre;
- durante le vacanze pasquali dal giovedì alla domenica ovvero dal lunedì al mercoledì ad anni alterni;
c) quale contributo al mantenimento delle figlie IA, maggiorenne Controparte_1
Per_ non economicamente indipendente, e , verserà ala moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, pari ad € 150,00 per ciascuna figlia, da corrispondersi mediante accredito sul conto corrente della sig.ra oltre al rimborso del 50% delle spese Pt_1
straordinarie da individuarsi facendo riferimento alle Linee Guida del C.N.F. del
Novembre 2017;
d) dispone che percepirà per intero l'Assegno Unico Pt_1 Parte_2
Universale erogato dall'INPS per entrambe le figlie, quale genitore collocatario;
3) prende atto che:
a) ha già provveduto a lasciare la casa familiare e attualmente vive Controparte_1 nell'immobile condotto in locazione posto in Prato, via Filippo Strozzi n. 136;
pagina 4 di 5 b) le parti dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro e di aver regolato con il presente accordo tutti i rapporti economici derivanti dal matrimonio;
c) le parti sono economicamente autosufficienti e pertanto ciascuno provvederà al proprio sostentamento;
d) i coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco consenso, necessario per legge, per l'eventuale richiesta e/o rinnovo del passaporto per l'estero o di altro equipollente documento;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San Giorgio a Cremano di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 12/03/2025 su relazione della dott. IA
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. IA Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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