CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE. ML., nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/3/2025 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso oltre che per l'assenza di rilevanza della questione di legittimità proposta non risultando il reato prescritto;
sentito l'Avvocato Giampaolo Pietro, nell'interesse della costituita parte civile Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna, che si è rimesso alla Corte sulla questione di legittimità costituzionale e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e in subordine il suo rigetto, con deposito di nota spese;
sentito l'Avvocato Roberto d'Errico, nell'interesse di ML. RE., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 131 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 04/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la pronuncia indicata la Corte di appello di Bologna, a seguito di impugnazione di ML. RE., ha confermato la sentenza emessa il 2 maggio 2023 dal Tribunale di Bologna, condannando l'imputata per avere esercitato l'attività di avvocato in tre diversi atti (negoziazione assistita, assistenza di un promissario acquirente nella compravendita di un'auto, nomina di un soggetto arrestato) nonostante il provvedimento di interdizione del Tribunale del riesame di Bologna ad esercitare la professione per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 18 settembre 2018, il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato, con applicazione della pena finale di quattro mesi di reclusione ed euro 6000 di multa, esclusa la condotta del 19 settembre 2018, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la sospensione condizionali della pena, le pene accessorie oltre alla condanna a favore della parte civile, Ordine degli avvocati di Bologna, della somma di euro 5.000. All'imputata è stato contestato l'esercizio del 2. Avverso la menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, a mezzo del difensore, ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi.
2.1. Violazione di legge per intervenuta estinzione del reato per prescrizione in quanto nella specie deve essere applicata la disciplina della I. n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), risalendo i fatti contestati al 2018 e al 2019, e il termine ordinario di prescrizione di sei anni dall'atto interruttivo - costituito dal decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna dell' 08.04.2019 - fosse maturato 1'08.04.2025, così da rendere l'eccezione proponibile solo con il ricorso in cassazione per essere stata emessa la sentenza di appello il 27.03.2025. 2.2. Violazione dell'art. 348 cod. pen., per i fatti contestati ai punti 2 e 3 dell'imputazione, in quanto sia la mera correzione di un atto errato di negoziazione assistita - per il cui deposito la ricorrente è stata assolta per mancanza dell'elemento psicologico -, sia le condotte volte ad ottenere la restituzione della caparra versata dal proprio assistito, promissario acquirente, con atti informali, non possano qualificarsi come attività legale o para legale secondo l'orientamento costante della Corte di cassazione.
2.3. Violazione degli artt. 348 e 81 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente confermato l'aumento della pena "base" per la continuazione 2 interna nonostante la giurisprudenza di legittimità ritenga che nell'esercizio abusivo della professione, la reiterazione degli atti tipici dia luogo ad un unico reato.
3. In data 17 novembre 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocato Roberto d'Errico contenente motivi aggiunti con i quali si chiede in via principale di sospendere il processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Lecce con riferimento al combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2001 e 1, comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente" (Cass. pen. sez. un. 12.12.2024-5.6.2025, n. 20989), consentono l'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 (cd legge Orlando), si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, anziché ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati;
in subordine, si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Per affrontare le diverse questioni poste dalla ricorrente è necessario chiarire il perimetro in fatto dell'imputazione. ML. RE. è stata condannata dalla Corte di appello di Bologna per l'esercizio abusivo della professione di avvocato, ex art. 348, cod. pen., in tre diverse attività difensive: 1) quella di correzione materiale di un errore contenuto in un atto di negoziazione assistita, depositata presso il protocollo generale del Comune di Bologna, avvenuta il giorno successivo al provvedimento di interdizione dall'esercizio della professione emesso dal Tribunale del riesame di Bologna (10 ottobre 2018); 2) quella di messa in mora della controparte, via e-mail, svoltasi nell'arco di circa 10 giorni, con spendita del titolo di avvocato e di adire le vie giudiziarie nel caso di inadempimento (3, 4 e 12 dicembre 2018); 3) quella di accettazione della nomina e di elezione di domicilio di un soggetto arrestato e sottoposto a procedimento penale davanti al Tribunale di Ferrara (3 febbraio 2019).
3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla maturata prescrizione del reato, è manifestamente infondato. 3 A prescindere dall' applicabilità della legge n. 103 del 2017 (cd legge Orlando), a tutt'oggi non sono maturati né i termini della prescrizione massima, pari a sette anni e sei mesi, decorrenti dal 3 febbraio 2019; né quelli della prescrizione ordinaria, pari a sei anni, tenendo conto dei singoli atti interruttivi che sono costituiti non solo dal decreto di citazione a giudizio, come riportato dal ricorso, ma anche dalla sentenza di primo grado, emessa il 2 maggio 2023. Poichè il reato non è prescritto, anche senza calcolare il periodo di ulteriore sospensione previsto dalla legge Orlando, la questione di legittimità costituzionale, posta con la memoria difensiva, è priva del presupposto della rilevanza.
4. Il secondo motivo di ricorso riguarda la qualificazione giuridica del fatto di cui al paragrafo 2 del Considerato in diritto che precede, con riferimento ai punti 1) e 2), ed è manifestamente infondato.
4.1. La Corte di appello, in piena rispondenza agli argomenti adottati dal Tribunale, con motivazione esente da vizi, ha ritenuto configurabile il reato di esercizio abusivo della professione nelle condotte di RE. per avere redatto i diversi atti difensivi, indicati nell'imputazione e successivi alla notifica del 18 settembre 2018 del provvedimento interdittivo, utilizzando la qualifica di avvocato. Le attività svolte dalla ricorrente sono state correttamente valutate dai giudici di merito come tipiche della professione forense, così da rendere del tutto infondata la tesi secondo la quale non fossero giuridicamente riconducibili ad «un'attività legale o para legale» (pag. 3 del ricorso). Infatti, per ciascuna di esse RE. ha specificamente speso il ruolo di avvocato creando l'oggettiva apparenza di essere regolarmente abilitata all'esercizio della professione e, dunque, potesse assumere la difesa, sia in sede civile che penale, nei confronti di diversi soggetti che a lei. si erano affidati senza conoscere la condizione di interdizione cui era sottoposta. Peraltro, la varietà delle attività accertate in pendenza della misura cautelare dimostrano che la ricorrente le svolgesse in modo professionale e continuativo, anche in più fori, così da rendere incontestabile il tratto di abitualità che connota l'ipotesi contestata (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153), risultando inconferente il richiamo del ricorso alla sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 33855 dell' 08/05/2024, Pappalardo, Rv. 286919) che aveva esaminato il ben diverso caso di un'unica autenticazione di sottoscrizione di firma avvenuta da parte del professionista privo di titolo abilitativo.
5. Il terzo motivo di ricorso è fondato. 4 La Consigliera estensora Il prlesidente L'abitualità che connota l'art. 348 cod. pen. rende configurabile un unico reato cosicchè la sentenza ha erroneamente applicato gli aumenti per la continuazione in relazione ai singoli episodi contestati, ritenuti diversi ed autonomi delitti, uno per ogni procedimento.
6. Dagli argomenti che precedono consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, che elimina, con rideterminazione nella misura di due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 4.466 di multa. Con riguardo agli altri motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna, che li liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, che elimina. Ridetermina la pena nella misura di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 4.466 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge. Così deciso il 4 dicembre 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso oltre che per l'assenza di rilevanza della questione di legittimità proposta non risultando il reato prescritto;
sentito l'Avvocato Giampaolo Pietro, nell'interesse della costituita parte civile Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna, che si è rimesso alla Corte sulla questione di legittimità costituzionale e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e in subordine il suo rigetto, con deposito di nota spese;
sentito l'Avvocato Roberto d'Errico, nell'interesse di ML. RE., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 131 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 04/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la pronuncia indicata la Corte di appello di Bologna, a seguito di impugnazione di ML. RE., ha confermato la sentenza emessa il 2 maggio 2023 dal Tribunale di Bologna, condannando l'imputata per avere esercitato l'attività di avvocato in tre diversi atti (negoziazione assistita, assistenza di un promissario acquirente nella compravendita di un'auto, nomina di un soggetto arrestato) nonostante il provvedimento di interdizione del Tribunale del riesame di Bologna ad esercitare la professione per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 18 settembre 2018, il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato, con applicazione della pena finale di quattro mesi di reclusione ed euro 6000 di multa, esclusa la condotta del 19 settembre 2018, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la sospensione condizionali della pena, le pene accessorie oltre alla condanna a favore della parte civile, Ordine degli avvocati di Bologna, della somma di euro 5.000. All'imputata è stato contestato l'esercizio del 2. Avverso la menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, a mezzo del difensore, ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi.
2.1. Violazione di legge per intervenuta estinzione del reato per prescrizione in quanto nella specie deve essere applicata la disciplina della I. n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), risalendo i fatti contestati al 2018 e al 2019, e il termine ordinario di prescrizione di sei anni dall'atto interruttivo - costituito dal decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna dell' 08.04.2019 - fosse maturato 1'08.04.2025, così da rendere l'eccezione proponibile solo con il ricorso in cassazione per essere stata emessa la sentenza di appello il 27.03.2025. 2.2. Violazione dell'art. 348 cod. pen., per i fatti contestati ai punti 2 e 3 dell'imputazione, in quanto sia la mera correzione di un atto errato di negoziazione assistita - per il cui deposito la ricorrente è stata assolta per mancanza dell'elemento psicologico -, sia le condotte volte ad ottenere la restituzione della caparra versata dal proprio assistito, promissario acquirente, con atti informali, non possano qualificarsi come attività legale o para legale secondo l'orientamento costante della Corte di cassazione.
2.3. Violazione degli artt. 348 e 81 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente confermato l'aumento della pena "base" per la continuazione 2 interna nonostante la giurisprudenza di legittimità ritenga che nell'esercizio abusivo della professione, la reiterazione degli atti tipici dia luogo ad un unico reato.
3. In data 17 novembre 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocato Roberto d'Errico contenente motivi aggiunti con i quali si chiede in via principale di sospendere il processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Lecce con riferimento al combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. a), legge n. 134/2001 e 1, comma 2, legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente" (Cass. pen. sez. un. 12.12.2024-5.6.2025, n. 20989), consentono l'interpretazione in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 (cd legge Orlando), si applica ai reati commessi dal 3.8.2017 al 31.12.2019, anziché ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati;
in subordine, si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Per affrontare le diverse questioni poste dalla ricorrente è necessario chiarire il perimetro in fatto dell'imputazione. ML. RE. è stata condannata dalla Corte di appello di Bologna per l'esercizio abusivo della professione di avvocato, ex art. 348, cod. pen., in tre diverse attività difensive: 1) quella di correzione materiale di un errore contenuto in un atto di negoziazione assistita, depositata presso il protocollo generale del Comune di Bologna, avvenuta il giorno successivo al provvedimento di interdizione dall'esercizio della professione emesso dal Tribunale del riesame di Bologna (10 ottobre 2018); 2) quella di messa in mora della controparte, via e-mail, svoltasi nell'arco di circa 10 giorni, con spendita del titolo di avvocato e di adire le vie giudiziarie nel caso di inadempimento (3, 4 e 12 dicembre 2018); 3) quella di accettazione della nomina e di elezione di domicilio di un soggetto arrestato e sottoposto a procedimento penale davanti al Tribunale di Ferrara (3 febbraio 2019).
3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla maturata prescrizione del reato, è manifestamente infondato. 3 A prescindere dall' applicabilità della legge n. 103 del 2017 (cd legge Orlando), a tutt'oggi non sono maturati né i termini della prescrizione massima, pari a sette anni e sei mesi, decorrenti dal 3 febbraio 2019; né quelli della prescrizione ordinaria, pari a sei anni, tenendo conto dei singoli atti interruttivi che sono costituiti non solo dal decreto di citazione a giudizio, come riportato dal ricorso, ma anche dalla sentenza di primo grado, emessa il 2 maggio 2023. Poichè il reato non è prescritto, anche senza calcolare il periodo di ulteriore sospensione previsto dalla legge Orlando, la questione di legittimità costituzionale, posta con la memoria difensiva, è priva del presupposto della rilevanza.
4. Il secondo motivo di ricorso riguarda la qualificazione giuridica del fatto di cui al paragrafo 2 del Considerato in diritto che precede, con riferimento ai punti 1) e 2), ed è manifestamente infondato.
4.1. La Corte di appello, in piena rispondenza agli argomenti adottati dal Tribunale, con motivazione esente da vizi, ha ritenuto configurabile il reato di esercizio abusivo della professione nelle condotte di RE. per avere redatto i diversi atti difensivi, indicati nell'imputazione e successivi alla notifica del 18 settembre 2018 del provvedimento interdittivo, utilizzando la qualifica di avvocato. Le attività svolte dalla ricorrente sono state correttamente valutate dai giudici di merito come tipiche della professione forense, così da rendere del tutto infondata la tesi secondo la quale non fossero giuridicamente riconducibili ad «un'attività legale o para legale» (pag. 3 del ricorso). Infatti, per ciascuna di esse RE. ha specificamente speso il ruolo di avvocato creando l'oggettiva apparenza di essere regolarmente abilitata all'esercizio della professione e, dunque, potesse assumere la difesa, sia in sede civile che penale, nei confronti di diversi soggetti che a lei. si erano affidati senza conoscere la condizione di interdizione cui era sottoposta. Peraltro, la varietà delle attività accertate in pendenza della misura cautelare dimostrano che la ricorrente le svolgesse in modo professionale e continuativo, anche in più fori, così da rendere incontestabile il tratto di abitualità che connota l'ipotesi contestata (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014, Erario, Rv. 260153), risultando inconferente il richiamo del ricorso alla sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 33855 dell' 08/05/2024, Pappalardo, Rv. 286919) che aveva esaminato il ben diverso caso di un'unica autenticazione di sottoscrizione di firma avvenuta da parte del professionista privo di titolo abilitativo.
5. Il terzo motivo di ricorso è fondato. 4 La Consigliera estensora Il prlesidente L'abitualità che connota l'art. 348 cod. pen. rende configurabile un unico reato cosicchè la sentenza ha erroneamente applicato gli aumenti per la continuazione in relazione ai singoli episodi contestati, ritenuti diversi ed autonomi delitti, uno per ogni procedimento.
6. Dagli argomenti che precedono consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, che elimina, con rideterminazione nella misura di due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 4.466 di multa. Con riguardo agli altri motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna, che li liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, che elimina. Ridetermina la pena nella misura di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 4.466 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge. Così deciso il 4 dicembre 2025