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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2381/2023 rg , sul ricorso depositato il 22/05/2023 proposto da (difeso da avv. Alfio Maria Messina) Parte_1 nei confronti di in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso da avv. A. Manuela Nucera )
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : entrambe le parti ,
così definitivamente provvedendo :
“Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo CP_2 in capitale per infortunio sul lavoro del 15.11.2017 , nella misura del 6 % , oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla maturazione al fino al soddisfo .
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla CP_2 ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 1800,00 Euro. per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute .
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott. per la somma complessiva di Persona_1
290,00 per onorari, oltre Iva e cp se dovute.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1 accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data Parte_1
15.11.2017, ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari a 11 punti percentuali o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, che, sommato alle preesistenze già riconosciute dall' , provoca un complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica permanente CP_2 pari all'11% del totale;
condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_2 la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica Parte_1 sofferta a causa dell'infortunio del 15.11.2017, valutabile in 11 punti sul totale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, che, unitamente ai danni pregressi, ammonta ad una invalidità permanente pari a complessivi 11 punti sul totale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge;
con vittoria di spese di giudizio
Parte ricorrente deduceva che:
è impiegato presso la locale con sede in Reggio Controparte_3
Calabria alla Via Botteghelle n°1;
In data 15.11.2017 , durante lo svolgimento della propria attività lavorativa consistente nella funzione di servizio di controlleria a bordo dei bus della rete cittadina, nel controllare due passeggeri che risultavano privi di biglietto di trasporto e che contemporaneamente cercavano di scappare, nel tentativo di bloccare uno dei due, sbatteva violentemente con la spalla destra contro il montante del bus – che ha un'altezza pari a metri 1,94 ed un peso corporeo di circa
110 kg -;
a causa dell'infortunio, tanto per l'intervento chirurgico che per le prescrittegli terapie abilitative, il ricorrente è stato assente dal servizio dal 15.11.2017 al 03.04.2018 (all.to 5) e, solo per quanto attinente i giorni di invalidità temporanea totale l' provvedeva a corrispondergli la CP_2 complessiva somma di € 2.488,96 senza tuttavia riconoscergli indennità alcuna per danno biologico (all.to 6);
Che, perdurando le manifestazioni afflittive e limitative sul piano fisico funzionale, il ricorrente richiedeva visita di accertamento del perdurare di tale sua situazione patologica e, in data
06.07.2022, presso la locale sede si accertava che: “la menomazione dell'integrità psico – CP_2 fisica resta confermata nella misura precedentemente comunicata (esiti contusivi con interessamento tendineo spalla dx). Grado accertato 003% Grado complessivo 003%” ;
2 9) Che, ritenendo tale valutazione non congrua rispetto al danno patito e alle perduranti conseguenze dell'infortunio, il ricorrente si sottoponeva a visita medico specialistica che certificava che le menomazioni da egli subite “determinano una menomazione dell'integrità psicofisica
(danno biologico) nella misura del 8% (otto per cento) ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 38/2000.” (all.to
8);
e dalla perizia medico legale del Dott. e da tutti gli altri referti medici allegati, il Persona_2 danno sofferto a causa dell'infortunio del 15.11.2017, deve necessariamente essere oggetto di rivalutazione e, unito al pregresso riconoscimento per le preesistenze, deve comportare una CP_2 menomazione dell'integrità psico fisica a fini previdenziali non inferiore all'11% (undici per cento).
Parte resistente si costituiva tardivamente e contestava la domanda .
****
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente accolto.
La causa concerne la pretesa all'indennizzo in capitale( la percentuale richiesta dell'11 % infatti non darebbe luogo a rendita ma trattasi di erronea qualificazione lessicale che non rende inammissibile la domanda potendo anche d'ufficio riqualificarsi la domanda entro la giusta prestazione ) per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a seguito di infortunio sul lavoro del 15.11.2017.
Richiede accertare sia i postumi direttamente conseguenti all'infortunio sia cumulandole con le preesistenze per cui raggiungerebbe una menomazione dell'integrità psico fisica a fini previdenziali non inferiore all'11% .
Sussiste, dunque, pure la legittimazione passiva dell' che è responsabile delle prestazioni CP_2 dell'indennizzo in capitale ( art 13 dlgs 38 del 2000).
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa senza esito essendo stata riconosciuta indennità per inabilità temporanea mentre come postumi l'inail ha accertato solo il 3%.
L' contesta la menomazione permanente nella misura richiesta , evidenzia preesistenze e CP_2 patologie professionali riconosciute dall' senza postumi. CP_2
Sul punto quindi l'infortunio è stato riconosciuto dall' che ha riconosciuto prestazione CP_2 temporanea e il 3 % ) ma non nella misura per dare luogo a prestazione economica per postumi permanenti
3 Al fine di accertare la entità della menomazione , è stata disposta la CTU medico legale e depositata dal dr , all'esito dell'esame della parte ricorrente e svolgendo accurata e Per_1 corretta indagine, ha concluso che < 1) Dalla visita peritale e dalla documentazione sanitaria evidenziata è possibile affermare che il periziando , dall'evento del 15.11.17 ha Parte_1 riportato “Esiti di trauma contusivo spalla dx con interessamento tendineo del sovraspinoso seguito da intervento chirurgico di riparazione della cuffia dei rotatori e acromionplastica in soggetto con preesistenze di tenosinovite CLB a dx e tendinosi della cuffia dei rotatori a dx e a sx”, preesistenze per le quali in data 8.2.17 aveva inoltrato domanda di malattia professionale riconosciuta ma senza postumi permanenti.
2) La dinamica dell'evento per come descritto soddisfa i requisiti di causa violenta e di occasione di lavoro elementi cardini per riconoscere un infortunio sul lavoro.
3) Il danno scaturito dall'infortunio occorso in data 15.11.17, occorso in soggetto con preesistente tendinosi della cuffia dei rotatori bilaterale, considerata la obbiettivata limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, nonché la lesione del sovraspinoso che ha reso necessario un intervento di riparazione può essere valutato pari all'6%.>
La domanda, pertanto, sulla scorta del parere peritale dal quale non vi è ragione per discostarsi, va accolta nella misura inferiore a quanto richiesto .
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente ricorrente per la parziale fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Spese del ctu a carico di entrambe le parti per la parziale fondatezza della domanda .
Reggio Calabria 1.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2381/2023 rg , sul ricorso depositato il 22/05/2023 proposto da (difeso da avv. Alfio Maria Messina) Parte_1 nei confronti di in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso da avv. A. Manuela Nucera )
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : entrambe le parti ,
così definitivamente provvedendo :
“Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo CP_2 in capitale per infortunio sul lavoro del 15.11.2017 , nella misura del 6 % , oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla maturazione al fino al soddisfo .
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla CP_2 ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 1800,00 Euro. per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute .
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del dott. per la somma complessiva di Persona_1
290,00 per onorari, oltre Iva e cp se dovute.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1 accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data Parte_1
15.11.2017, ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari a 11 punti percentuali o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, che, sommato alle preesistenze già riconosciute dall' , provoca un complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica permanente CP_2 pari all'11% del totale;
condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere al Sig. CP_2 la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica Parte_1 sofferta a causa dell'infortunio del 15.11.2017, valutabile in 11 punti sul totale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, che, unitamente ai danni pregressi, ammonta ad una invalidità permanente pari a complessivi 11 punti sul totale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge;
con vittoria di spese di giudizio
Parte ricorrente deduceva che:
è impiegato presso la locale con sede in Reggio Controparte_3
Calabria alla Via Botteghelle n°1;
In data 15.11.2017 , durante lo svolgimento della propria attività lavorativa consistente nella funzione di servizio di controlleria a bordo dei bus della rete cittadina, nel controllare due passeggeri che risultavano privi di biglietto di trasporto e che contemporaneamente cercavano di scappare, nel tentativo di bloccare uno dei due, sbatteva violentemente con la spalla destra contro il montante del bus – che ha un'altezza pari a metri 1,94 ed un peso corporeo di circa
110 kg -;
a causa dell'infortunio, tanto per l'intervento chirurgico che per le prescrittegli terapie abilitative, il ricorrente è stato assente dal servizio dal 15.11.2017 al 03.04.2018 (all.to 5) e, solo per quanto attinente i giorni di invalidità temporanea totale l' provvedeva a corrispondergli la CP_2 complessiva somma di € 2.488,96 senza tuttavia riconoscergli indennità alcuna per danno biologico (all.to 6);
Che, perdurando le manifestazioni afflittive e limitative sul piano fisico funzionale, il ricorrente richiedeva visita di accertamento del perdurare di tale sua situazione patologica e, in data
06.07.2022, presso la locale sede si accertava che: “la menomazione dell'integrità psico – CP_2 fisica resta confermata nella misura precedentemente comunicata (esiti contusivi con interessamento tendineo spalla dx). Grado accertato 003% Grado complessivo 003%” ;
2 9) Che, ritenendo tale valutazione non congrua rispetto al danno patito e alle perduranti conseguenze dell'infortunio, il ricorrente si sottoponeva a visita medico specialistica che certificava che le menomazioni da egli subite “determinano una menomazione dell'integrità psicofisica
(danno biologico) nella misura del 8% (otto per cento) ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 38/2000.” (all.to
8);
e dalla perizia medico legale del Dott. e da tutti gli altri referti medici allegati, il Persona_2 danno sofferto a causa dell'infortunio del 15.11.2017, deve necessariamente essere oggetto di rivalutazione e, unito al pregresso riconoscimento per le preesistenze, deve comportare una CP_2 menomazione dell'integrità psico fisica a fini previdenziali non inferiore all'11% (undici per cento).
Parte resistente si costituiva tardivamente e contestava la domanda .
****
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è parzialmente accolto.
La causa concerne la pretesa all'indennizzo in capitale( la percentuale richiesta dell'11 % infatti non darebbe luogo a rendita ma trattasi di erronea qualificazione lessicale che non rende inammissibile la domanda potendo anche d'ufficio riqualificarsi la domanda entro la giusta prestazione ) per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a seguito di infortunio sul lavoro del 15.11.2017.
Richiede accertare sia i postumi direttamente conseguenti all'infortunio sia cumulandole con le preesistenze per cui raggiungerebbe una menomazione dell'integrità psico fisica a fini previdenziali non inferiore all'11% .
Sussiste, dunque, pure la legittimazione passiva dell' che è responsabile delle prestazioni CP_2 dell'indennizzo in capitale ( art 13 dlgs 38 del 2000).
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa senza esito essendo stata riconosciuta indennità per inabilità temporanea mentre come postumi l'inail ha accertato solo il 3%.
L' contesta la menomazione permanente nella misura richiesta , evidenzia preesistenze e CP_2 patologie professionali riconosciute dall' senza postumi. CP_2
Sul punto quindi l'infortunio è stato riconosciuto dall' che ha riconosciuto prestazione CP_2 temporanea e il 3 % ) ma non nella misura per dare luogo a prestazione economica per postumi permanenti
3 Al fine di accertare la entità della menomazione , è stata disposta la CTU medico legale e depositata dal dr , all'esito dell'esame della parte ricorrente e svolgendo accurata e Per_1 corretta indagine, ha concluso che < 1) Dalla visita peritale e dalla documentazione sanitaria evidenziata è possibile affermare che il periziando , dall'evento del 15.11.17 ha Parte_1 riportato “Esiti di trauma contusivo spalla dx con interessamento tendineo del sovraspinoso seguito da intervento chirurgico di riparazione della cuffia dei rotatori e acromionplastica in soggetto con preesistenze di tenosinovite CLB a dx e tendinosi della cuffia dei rotatori a dx e a sx”, preesistenze per le quali in data 8.2.17 aveva inoltrato domanda di malattia professionale riconosciuta ma senza postumi permanenti.
2) La dinamica dell'evento per come descritto soddisfa i requisiti di causa violenta e di occasione di lavoro elementi cardini per riconoscere un infortunio sul lavoro.
3) Il danno scaturito dall'infortunio occorso in data 15.11.17, occorso in soggetto con preesistente tendinosi della cuffia dei rotatori bilaterale, considerata la obbiettivata limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi, nonché la lesione del sovraspinoso che ha reso necessario un intervento di riparazione può essere valutato pari all'6%.>
La domanda, pertanto, sulla scorta del parere peritale dal quale non vi è ragione per discostarsi, va accolta nella misura inferiore a quanto richiesto .
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente ricorrente per la parziale fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Spese del ctu a carico di entrambe le parti per la parziale fondatezza della domanda .
Reggio Calabria 1.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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