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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/07/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 343/24 Oggi 2 luglio 2025 alle ore 11,11 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Lara Filippi, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv . per la parte ricorrente, e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . Si CP_1 CP_2 dà atto che all'udienza assiste anche il Dott. Filippo ai fini della pratica forense. Tes_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del praticante presente
I procuratori delle parti ed il praticante collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori ed il praticante si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i difensori si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv.
Filippi per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c., chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 11,14 alle ore 20,06 per causa R.G. 326/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori e il praticante presente dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,13).
Alle ore 21,06 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 21,07
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 343 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente in Trequanda (SI), elettivamente domiciliato in Velletri (Roma), Controparte_3 piazza Cairoli n.37 presso lo studio degli avvocati Emanuela Ferrelli e Giuseppe Manfredi dai quali
è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato avverso il provvedimento recuperatorio n. provvedimento di indebito n. 15768997, il provvedimento recuperatorio n. 15768988 e il provvedimento recuperatorio n. 15769003 ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale Controparte_3 CP_2
rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “il Signor Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda: 1) accertare e dichiarare inesistenti e/o annullabili o e comunque illegittimo, nullo ed inefficace il provvedimento recuperatorio
n.15768997 di € 7.059,00, il provvedimento recuperatorio n.15768988 di € 3.376,66 nonché il provvedimento recuperatorio n. 15769003 di € 10.320,28 e l'accertamento operato dall'Ente
Previdenziale e comunicato, comprese le eventuali somme che eventualmente risulteranno già versate o trattenute;
2) conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante CP_2
pro-tempore, ad annullare ogni provvedimento recuperatorio emesso nei confronti della ricorrente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari..”
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed CP_2
opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dalla ricorrente . In ogni Controparte_3 caso , con la condanna della ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 2 luglio 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Nell'introdurre il giudizio la ricorrente ha impugnato i provvedimenti provvedimento di indebito n. 15768997, il provvedimento recuperatorio n. 15768988 e il provvedimento recuperatorio n. 15769003 evidenziando che ha sempre provveduto ad inoltrare la propria Controparte_3 dichiarazione dei redditi e di aver percepito in buona fede le somme oggetto di causa, eccependo che tali provvedimenti sarebbero viziati per difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90; ha dedotto, inoltre, l'intervenuta decadenza ex art. 52 comma 2 L.88/89 e art. 13 comma 2 L. 412/91, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati. Infine, ha dedotto la prescrizione del diritto trattandosi di indebiti relativi al periodo 2.01.2008 – 30.07.2010, conseguentemente prescritti, in assenza di validi atti interruttivi
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo che CP_2
l'indebito di 3.376,66 euro (n. 15768988) scaturisce dall'annullamento della prestazione di disoccupazione (requisiti ridotti) n. 1037450000027 , relativa al periodo 02/01/2008 – 31/12/2008; quello di 7.059,00 euro (n. 15768997) scaturisce dall'annullamento della prestazione di disoccupazione (ordinaria) n. 6037471800015 , relativa al periodo 29/04/2008 – 29/11/2009 ed infine quello di 10.320,28 euro (n. 15769003) scaturisce dall'annullamento della prestazione di disoccupazione (ordinaria) n. 6037501500001 , relativa al periodo 29/07/2008 – 30/07/2010. Ha, poi, precisato che la prestazione di disoccupazione (requisiti ridotti) n. 1037450000027 è stata annullata per disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente con la ditta AL
IN ERGO COSTRUZIONI, circostanze queste emergenti dal verbale ispettivo n.
2018007994 del 01/10/2018 che ha analizzato il complessivo periodo che va dal 01/02/2008 al
31/12/2009 e dal provvedimento di disconoscimento del 05/07/2019.; che la prestazione di disoccupazione (ordinaria) n. 6037501500001 è stata annullata per disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente con la ditta AL IN ERGO COSTRUZIONI, circostanze queste emergenti dal verbale ispettivo n. 2018007994 del 01/10/2018 e dal provvedimento di disconoscimento;
infine che la prestazione di disoccupazione (ordinaria) n. 6037471800015 è stata annullata per disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente con la ditta AL
IN ERGO COSTRUZIONI, circostanze queste emergenti dal verbale ispettivo n.
2018007994 del 01/10/2018 e dal provvedimento di disconoscimento.
Venendo meno il rapporto di lavoro rapporto vengono a mancare i requisiti previsti per legge per la di disoccupazione (requisiti ridotti): aver prestato almeno 78 giornate lavorative nell'anno precedente la domanda;
per la disoccupazione (ordinaria): avere almeno un anno di contribuzione (equivalente a 52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Infatti, venendo meno tali rapporti di lavoro, non sono stati rispettati i requisiti previsti per legge per godere del beneficio percepito illegittimamente dalla ricorrente Ha, poi, contestato il difetto di motivazione rilevando come nei provvedimenti notificati si faccia espresso riferimento ai verbali ispettivi ed ai provvedimenti di annullamento dei rapporti lavorativi con conseguente indebita corresponsione del beneficio goduto, contestando la sussistenza del vizio ex art. 3 l.
241/90. In ordine alla eccepita decadenza e prescrizione ha evidenziato come la norma richiamata ex adverso abbia ad oggetto indebiti pensionistici, mentre le prestazioni oggetto di causa NON hanno natura pensionistica, destituendo di fondamento l'eccezione di decadenza e quella di prescrizione sollevate. Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sull'eccepito difetto di motivazione e la buona fede della ricorrente
Va evidenziato che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente i provvedimenti oggetto di causa pur andando a coprire un arco temporale parzialmente sovrapponibile attengono a tre benefici distinti, con diversi presupposti illecitamente goduti dalla ricorrente. In particolare,
l'indebito di 3.376,66 euro (n. 15768988) scaturisce dall'annullamento della prestazione di disoccupazione (requisiti ridotti) n. 1037450000027 , relativa al periodo 02/01/2008 – 31/12/2008; quello di 7.059,00 euro (n. 15768997) scaturisce dall'annullamento della prestazione di disoccupazione (ordinaria) n. 6037471800015 , relativa al periodo 29/04/2008 – 29/11/2009 ed infine quello di 10.320,28 euro (n. 15769003) scaturisce dall'annullamento della prestazione di disoccupazione (ordinaria) n. 6037501500001 , relativa al periodo 29/07/2008 – 30/07/2010.
Prima di procedere alla decisione va evidenziato che la disoccupazione con requisiti ridotti è una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui
(ad esempio, le supplenze del personale precario della scuola), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali
(52 contributi settimanali).
La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell'anno solare precedente la domanda.
Per avere diritto al pagamento della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti bisogna:
1) avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria, il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell'anno per il quale viene richiesta la prestazione;
2) avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento.
Per verificare il requisito delle 78 giornate vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussista l'obbligo di contribuzione. Nel calcolo dei giorni sono incluse anche le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.; sono, invece, escluse le assenze a titolo personale
(scioperi, congedi non retribuiti ecc.).
Precisato ciò va rilevato come dalla documentazione depositata dall' e non contestata CP_2 dalla ricorrente emerge che è stato disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente con la ditta
NA IN RG CO (v. all.ti n. 7 e 8 alla comparsa e precisamente n. CP_2
2018007994 del 01/10/2018 che ha analizzato il complessivo periodo che va dal 01/02/2008 al
31/12/2009 e provvedimento di disconoscimento del 05/07/2019)
Orbene, si legge nel verbale di accertamento “….nel contempo si è provveduto a convocare
a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi presenti negli archivi dell'Anagrafe tributaria tutte le persone assunte alle dipendenze della ditta esaminata, presso le sedi più prossime ai comuni CP_2 di residenza di convocati. Negli inviti è stata evidenziata la necessità e l'importanza di conformarsi agli stessi inserendo la seguente dicitura: “Si avverte che la mancata ottemperanza, alla presente richiesta comporterà la definizione della Sua posizione contributiva previdenziale sulla scorta degli elementi agli atti di questo Istituto con conseguenti ripercussioni anche sulle prestazioni a sostegno del reddito da Ella eventual sono acquisiti agli atti in fascicolomente richieste e/o percepite.” Alle persone fuori regione è stato inviato n questionario(da restituire anche a mezzo mail, compilato e corredato da documento di identificazione) con cui si sono invitati i destinatari a rispondere ad una serie di domande relative alla sussitenza del rapporto di lavoro con la ditta in esame, modalità di svolgimento dello stesso etc. Nessun questionario è stato restituito. Si è poi provveduto a riconvocare tutte le persone alle quali ilrpimo invito non era stato recapitato effettuando tricerche anagrafiche presso i vari comuni. Tutti gli inviti unitamente alle ricevute di ritorno delle raccomandate……Sulla base delle risultanze sopra illustrate si ritiene che l'attività di impresa edile denunciata dalla ditta ergo CO di NA IN sia totalmente fittizia e finalizzata a costruire posizioni assicurative apparenti, funzionali alla percezione di indebite prestazioni. Per tutto quanto sopra esposto con il presente verbale si provvede a disconoscere, ai fini contributivi, tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta in parola con i soggetti di cui al prospetto riepilogativo di seguito indicato e ad annullare i relativi flussi contributivi trasmessi all Inoltre sulla base del presente verbale …..l'U.O. Prestazioni sostegno del reddito e CP_2
L.P.S. Assicurato/Pensionato competente provvederà alla sospensione e/o recupero delle evntuali prestazionirichieste….” (v. verbale allegato alla comparsa di costituzione ). CP_2
Fra le posizioni annullate vi è quella della ricorrente ed in data 7.08.2019 è stato notificato a mani della il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro Controparte_3 subordinato con la NA IN RG CO in relazione al periodo dal 29.04.2008 al
30.04.2009.
Questo provvedimento era noto alla ricorrente in quanto ricevuto a mani proprie.
Nel provvedimento qui impugnato si fa espresso riferimento sia al verbale di accertamento del 2018 che alla appena richiamata comunicazione, mettendoli a disposizione dell'interessata.
Da quanto sopra consegue in primis che non vi è alcun vizio di motivazione, secondariamente ma non di meno rilievo, l'assoluta irrilevanza della corretta comunicazione dei redditi percepiti, che non interessano ai fini del beneficio ad oggetto, ma soprattutto che la ricorrente ha consapevolmente e volontariamente partecipato all'intento fraudolento della Ditta
NA IN RG CO al solo fine di precostituirsi su carta i fittizi presupposti per il beneficio poi effettivamente richiesto e percepito, detto comportamento esclude in radice la sussistenza della buona fede in capo a . Controparte_3
In parte qua il ricorso è infondato e deve essere disatteso e respinto.
Sulla decadenza ex art. 52 comma 2 L.88/89 e art. 13 comma 2 L. 412/91
L'eccezione è palesemente infondata, va infatti, evidenziato che la richiamata norma si riferisce esclusivamente ai crediti pensionistici, mentre il credito vantato dall' per indebito CP_2 arricchimento contestato in questa sede non è un credito pensionistico, ma si tratta di una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore.
In parte qua il ricorso è infondato e deve essere disatteso e respinto
Sulla eccepita prescrizione
E' la stessa ricorrente che nelle proprie note autorizzate fa presente che la prescrizione per indebito arricchimento, quale è quello oggetto di ausa, si prescrive in 10 anni. Orbene, il periodo che è stato annullato e disconosciuto, con conseguente revoca del beneficio percepito medio tempore, è quello dal 29.04.2008 al 30.04.2009, risulta dalle operazioni direttamente effettuate dai verbalizzanti e dal verbale ispettivo (il cui contenuto in parte qua fa piena prova fino a querela di falso) che alla ricorrente è stata inviata una comunicazione contenete la messa in mora cui la CP_3 ha scelto di non rispondere o non ricevere, tale documentazione risulta comunicata nel 2018 ed è valida ad interrompere il decorso della prescrizione. Successivamente, con il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, notificato a mani della ricorrente in data 7.08.2019, con cui l' la rendeva ancora una volta edotta che il periodo dal 29.04.2008 al 30.04.2009 non poteva CP_2 avere alcuna valenza ai fini previdenziali ed assistenziali, ha validamente ulteriormente interrotto la prescrizione, ancora interrotta con la notifica del provvedimento del 2020 con cui si chiedeva in via bonaria la ripetizione delle somme oggetto di causa (v. doc. 1da 1 a 6 compresi allegati alla comparsa) ricevuti a mani della ricorrente.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va integralmente rigettato con piena conferma del provvedimento impugnato e condanna della ricorrente alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 e liquidate in assenza di nota spese, sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria e nemmeno il deposito di note conclusive da parte dell' giustificando la liquidazione ai minimi CP_2 di detta ultima fase, quindi, in complessivi €. 2.717,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, per quanto esposto nella parte motiva, per l'effetto conferma integralmente il provvedimento impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle somme tutte ivi richieste;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_2 spese di lite liquidate in complessivi €. 2.717,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 02/07/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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