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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 13/02/2026, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2159/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA MALFA ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15628/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Roma - Via Antonio Varisco 00136 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 017333 2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Dott. Ricorrente_1, ha ricevuto da Equitalia Giustizia S.p.A. l'invito al pagamento del contributo unificato n. 017333/2024, emesso in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione n.
024149 del 03/08/2022. L'atto ha richiesto il versamento di euro 3.372,00 a titolo di raddoppio del contributo unificato a seguito della soccombenza nel giudizio avanti la Suprema Corte.
Il ricorrente ha dedotto che il procedimento civile presupposto si è svolto in violazione dell'art. 6 CEDU, come riconosciuto dallo stesso Governo italiano nella dichiarazione unilaterale del 26 giugno 2024 prodotta nel procedimento CEDU n. 56583/22. Tale dichiarazione avrebbe ammesso formalmente che il ricorrente è stato sottoposto alla violazione convenzionale denunciata, offrendogli una somma a titolo di ristoro. Il ricorrente ha quindi sostenuto che la pretesa tributaria è incompatibile con gli obblighi convenzionali e costituzionali gravanti sullo Stato, poiché derivante da un titolo giudiziario già riconosciuto come viziato in sede internazionale. Ha inoltre rappresentato i rilevanti pregiudizi economici e personali subiti, nonché l'iniquità della sanzione richiesta.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto o in subordine sollevarsi questione di costituzionalità della norma applicata.
Equitalia Giustizia S.p.A., con apposite controdeduzioni, ha eccepito l'infondatezza e inammissibilità del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato e rilevando come la pronuncia della Corte di
Cassazione rappresenti titolo esecutivo idoneo a fondare la richiesta. Ha inoltre dedotto l'assenza dei presupposti per la sospensione dell'esecutività del provvedimento.
Il ricorrente ha altresì depositato memoria di replica e memoria integrativa con le quali ha sviluppato gli effetti giuridicamente vincolanti della dichiarazione unilaterale del Governo italiano, ribadendo che il riconoscimento della violazione convenzionale comporta l'obbligo per lo Stato di eliminare tutte le conseguenze della violazione, ivi compresa la pretesa oggetto del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'atto impugnato, invero, si fonda sul provvedimento con cui la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di legge per applicare la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002.
Le contestazioni sollevate dal contribuente non afferiscono in sé alla correttezza o meno dell'applicazione di tale norma, né in merito alla correttezza formale dell'atto impugnato che in esecuzione del provvedimento giurisdizionale ha formulato l'invito al pagamento del contributo unificato. Esse si indirizzano invece in merito al contenuto sostanziale della sentenza che, a monte, ha definito nel merito una complessa vicenda giudiziaria che ha interessato il ricorrente.
Quest'ultimo ha a tal proposito formulato ricorso alla CEDU, ricorso ancora pendente e lo Stato Italiano ha formulato in relazione a tale vicenda una proposta di definizione transattiva ritenuta insufficiente ed oltraggiosa dal ricorrente.
E tuttavia, considerato che il comma 4 bis in discorso stabilisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, e che la S.C. ha dato atto della sussistenza dei presupposti in questione, l'atto impugnato deve essere ritenuto formalmente e sostanzialmente legittimo, con conseguente rigetto del ricorso.
Non sussistono i presupposti per ritenere la manifesta fondatezza della questione di costituzionalità ipotizzata, tenuto conto che allo stato la vicenda sostanziale controversa è definita nell'ambito giurisdizionale nazionale e che la CEDU ancora non si è pronunciata. Solo in ipotesi di esito favorevole al ricorrente costui potrà essere legittimato a richiedere il rimborso di quanto si dovesse ritenere indebitamente pagato a titolo di C.U. duplicato.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza. Liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA MALFA ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15628/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Roma - Via Antonio Varisco 00136 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 017333 2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Dott. Ricorrente_1, ha ricevuto da Equitalia Giustizia S.p.A. l'invito al pagamento del contributo unificato n. 017333/2024, emesso in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione n.
024149 del 03/08/2022. L'atto ha richiesto il versamento di euro 3.372,00 a titolo di raddoppio del contributo unificato a seguito della soccombenza nel giudizio avanti la Suprema Corte.
Il ricorrente ha dedotto che il procedimento civile presupposto si è svolto in violazione dell'art. 6 CEDU, come riconosciuto dallo stesso Governo italiano nella dichiarazione unilaterale del 26 giugno 2024 prodotta nel procedimento CEDU n. 56583/22. Tale dichiarazione avrebbe ammesso formalmente che il ricorrente è stato sottoposto alla violazione convenzionale denunciata, offrendogli una somma a titolo di ristoro. Il ricorrente ha quindi sostenuto che la pretesa tributaria è incompatibile con gli obblighi convenzionali e costituzionali gravanti sullo Stato, poiché derivante da un titolo giudiziario già riconosciuto come viziato in sede internazionale. Ha inoltre rappresentato i rilevanti pregiudizi economici e personali subiti, nonché l'iniquità della sanzione richiesta.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto o in subordine sollevarsi questione di costituzionalità della norma applicata.
Equitalia Giustizia S.p.A., con apposite controdeduzioni, ha eccepito l'infondatezza e inammissibilità del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato e rilevando come la pronuncia della Corte di
Cassazione rappresenti titolo esecutivo idoneo a fondare la richiesta. Ha inoltre dedotto l'assenza dei presupposti per la sospensione dell'esecutività del provvedimento.
Il ricorrente ha altresì depositato memoria di replica e memoria integrativa con le quali ha sviluppato gli effetti giuridicamente vincolanti della dichiarazione unilaterale del Governo italiano, ribadendo che il riconoscimento della violazione convenzionale comporta l'obbligo per lo Stato di eliminare tutte le conseguenze della violazione, ivi compresa la pretesa oggetto del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'atto impugnato, invero, si fonda sul provvedimento con cui la prima sezione civile della Corte di
Cassazione ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di legge per applicare la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002.
Le contestazioni sollevate dal contribuente non afferiscono in sé alla correttezza o meno dell'applicazione di tale norma, né in merito alla correttezza formale dell'atto impugnato che in esecuzione del provvedimento giurisdizionale ha formulato l'invito al pagamento del contributo unificato. Esse si indirizzano invece in merito al contenuto sostanziale della sentenza che, a monte, ha definito nel merito una complessa vicenda giudiziaria che ha interessato il ricorrente.
Quest'ultimo ha a tal proposito formulato ricorso alla CEDU, ricorso ancora pendente e lo Stato Italiano ha formulato in relazione a tale vicenda una proposta di definizione transattiva ritenuta insufficiente ed oltraggiosa dal ricorrente.
E tuttavia, considerato che il comma 4 bis in discorso stabilisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, e che la S.C. ha dato atto della sussistenza dei presupposti in questione, l'atto impugnato deve essere ritenuto formalmente e sostanzialmente legittimo, con conseguente rigetto del ricorso.
Non sussistono i presupposti per ritenere la manifesta fondatezza della questione di costituzionalità ipotizzata, tenuto conto che allo stato la vicenda sostanziale controversa è definita nell'ambito giurisdizionale nazionale e che la CEDU ancora non si è pronunciata. Solo in ipotesi di esito favorevole al ricorrente costui potrà essere legittimato a richiedere il rimborso di quanto si dovesse ritenere indebitamente pagato a titolo di C.U. duplicato.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza. Liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.