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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 promossa da:
, C.F. , rappresentata, assistita e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Roberto Colombo e dall'avv. Manuela Carmine ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Castano Primo, Via Gallarate, n. 5, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
C.F. - P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DI
, in persona del Legale Controparte_2
Rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Grazia Guerra, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Notaio in Fiumicino, in data 22 Persona_1
marzo 2024, rep. 37875, elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell' in Varese, Via Volta, n. 3, Controparte_3
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
In fatto
1. La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data 01.10.2024, ha esposto di essere stata assunta in data 23.05.2022 da con contratto a tempo CP_1
indeterminato e inquadramento di impiegata al 4° livello CCNL Commercio e mansioni di pagina 1 di 8 commessa addetta alla vendita presso la sede di Busto Arsizio, Largo Giardino, n. 1 (doc. 1 ricorrente). Il rapporto è terminato in data 21.02.2024 a seguito delle dimissioni per giusta causa rese dalla lavoratrice (doc. 12 ricorrente).
La ricorrente - premettendo che avrebbe emesso solamente quattro cedolini paga CP_1
(maggio, giugno, luglio ed agosto 2022), dai quali risulta una retribuzione ordinaria mensile di
€ 1.624,43 (doc. 14 ricorrente) - ha chiesto la condanna di alla corresponsione CP_1 dell'importo di € 15.939,98 relativi alle retribuzioni di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima mensilità 2023, gennaio e febbraio 2024, alle spettanze di fine rapporto ed al t.f.r. oltre al risarcimento del danno, quantificato in € 8.665,70, corrispondente alla indennità che la stessa avrebbe avuto diritto di percepire per il godimento della NASPI qualora il datore di lavoro avesse regolarmente assolto agli obblighi contributivi allo stesso spettanti.
La ricorrente ha dato altresì atto che il pagamento della quattordicesima mensilità, delle mensilità di agosto e settembre 2023, per un totale di € 4.850,04, sono già stati oggetto di precedente declaratoria giurisdizionale (Sentenza n. 238/2024 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 09.04.2024, doc. 13 ricorrente).
Poiché in data 16.09.2024 è stato altresì accertato che successivamente al 30.09.2022 CP_1
non ha assolto ai propri oneri contributivi (doc. 16 ricorrente), la ricorrente ha altresì
[...]
chiesto in giudizio che venga condannata alla regolarizzazione della propria CP_1
posizione contributiva.
Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente ha chiesto quanto segue: “nel merito, accertare e dichiarare che la SI.ra è creditrice, nei confronti dell'odierna Parte_1 resistente, del complessivo importo lordo di € 15.939,38 relativi alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima 2023, gennaio, febbraio 2024, alle spettanze di fine rapporto, all'indennità sostitutiva di preavviso ed al t.f.r., quest'ultimo pari ad € 2.624,16, ovvero di quella differente somma determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Accertare e dichiarare che ha omesso il CP_1
versamento degli oneri contributivi dovuti agli enti competenti in relazione alla posizione della
SI.ra , a) conseguentemente condannare l risarcimento del Parte_1 CP_1
danno subito dalla SI.ra per non aver potuto accedere alla NASPI per tutto il Parte_1
periodo a cui avrebbe avuto diritto qualora gli obblighi contributivi fossero stati assolti, con una perdita patrimoniale pari ad € 8.665,70, o di quel differente importo determinato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) condannare al CP_1
risarcimento del danno alla stessa derivato ai fini pensionistici, con pronuncia di condanna pagina 2 di 8 generica ex art. 2116 c.c. In ogni caso, con vittoria delle competenze professionali di lite, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano antistatari”.
2. Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente, ritualmente citata (con notifica a mezzo pec in data 15.10.2024) ma non comparsa e dichiarata contumace.
3. In seguito all'ordine del Giudice che ha disposto l'intervento dell' , l si è CP_2 CP_2
costituito in giudizio in data 18.03.2025 deducendo di rimettersi alla decisione del Tribunale e rilevando di avere comunque interesse alla chiesta pronuncia in relazione al diritto del lavoratore alla regolarizzazione assicurativa e, pertanto, ai conseguenti obblighi sia propri, sia del datore di lavoro, rispettivamente tenuti ad accettare ed a versare i contributi previdenziali
CP_ ed assistenziali. Sulla scorta di tali premesse, l ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “si rimette alle determinazioni di questo Spett. Tribunale in merito della fondatezza delle domande della ricorrente oggetto del presente giudizio;
chiede, nell'ipotesi di loro accoglimento e nella misura di quanto risulterà accertato, la condanna della qui convenuta al versamento all' della contribuzione di legge sulla retribuzione che risulterà CP_2 spettante all'esito del presente giudizio oltre somme aggiuntive calcolate secondo l'art. 116, comma 8 della legge n° 388 del 22 dicembre 2000. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
4. Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, non necessitando attività istruttorie, la causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
In diritto
I. Sul piano processuale, deve preliminarmente mettersi in evidenza come parte resistente, avuta notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale.
Inoltre, in seguito all'ordine del Giudice che ha disposto l'intervento dell' , si è costituito in CP_2 giudizio l deducendo di rimettersi alla decisione del Tribunale e rilevando di avere CP_2
comunque interesse alla chiesta pronuncia in relazione al diritto del lavoratore alla regolarizzazione assicurativa. L' ha rilevato altresì che la determinazione del “quantum” CP_2 eventualmente dovuto per contributi, e per le cc.dd. “sanzioni civili”, costituisce prerogativa che può essere esercitata direttamente dall' , quale Ente pubblico dotato come tale del CP_2
potere di accertamento dei propri diritti ed obblighi;
inoltre, ha rilevato che nessuna pagina 3 di 8 obbligazione contributiva sorge in riferimento alle somme eventualmente dovute a titolo di
TFR, espressamente non imponibili, come disposto dall'art. 27 del DPR 30/05/1955 n. 797 e successive modificazioni e che sulla contribuzione che dovesse risultare omessa dovranno essere pagate le sanzioni civili dovute per legge, quale, secondo costante giurisprudenza, conseguenza naturale e giuridicamente dovuta dell'inadempimento delle obbligazioni contributive, secondo il regime di cui all'art. 116, comma 8, legge n. 388 del 22 dicembre
2000.
II. Venendo al merito del giudizio, va detto che le circostanze di fatto allegate dalla ricorrente
(che ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente) consentono di affermare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal giorno 23.05.2022 al giorno
21.02.2024, con conseguente diritto alle indennità economiche e alla corrispondente contribuzione previdenziale.
In primo luogo, risulta documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro con il livello e la qualifica emergente dal contratto (cfr. doc. 1, 13 e 14 di parte ricorrente).
Nulla è stato eccepito in merito all'esecuzione del rapporto da parte della resistente contumace.
Sempre a livello documentale, risulta provato che:
- in data 25.11.2022, il Sindacato FISASCAT CISL, a cui la lavoratrice si è rivolta, ha inoltrato comunicazione pec al datore di lavoro chiedendo la consegna dei cedolini paga relativi alle mensilità arretrate (doc. 2 ricorrente);
- non avendo avuto alcun riscontro da parte del datore di lavoro, con pec del 22.02.2023
FISASCAT CISL ha segnalato la circostanza all'Ispettorato del Lavoro competente, sollecitandone l'intervento (doc. 3 ricorrente);
- in data 10.03.2023 l'Ispettorato del Lavoro, a seguito di accesso effettuato presso la sede della odierna resistente, ha riscontrato la presenza della SI.ra , unica dipendente, Parte_1 intenta a lavorare ed ha chiesto al datore di lavoro l'esibizione del Libro Unico del Lavoro, i prospetti paga sottoscritti per ricevuta dai lavoratori, le ricevute di versamento dei contributi, i contratti di lavoro ed altra documentazione (doc. 4 ricorrente);
- in data 24.03.2023 l'Ispettorato del Lavoro ha effettuato ulteriore accesso presso la sede della riscontrando nuovamente la mancanza della documentazione già domandata CP_1
e rinnovando le proprie richieste, fissando appuntamento al legale rappresentante dell'impresa presso la sede dell'Ispettorato (doc. 5 ricorrente);
pagina 4 di 8 - in data 26 maggio 2023 l'Ispettorato del Lavoro ha effettuato un ulteriore accesso presso la sede di lavoro della ricorrente notificando la fissazione di un appuntamento al legale rappresentante presso gli uffici dell'Ispettorato per la mattina del 15.06.2023 (doc. 7 ricorrente);
Per_
- in data 26.07.2023, dopo qualche ora dall'inizio del turno di lavoro, il SI. si è presentato presso la sede di Busto Arsizio, in cui la SI.ra stava prestando attività Parte_1
lavorativa, chiedendo alla stessa di lasciare il posto di lavoro e di restituire le chiavi del negozio e la ricorrente, suo malgrado, ciò ha fatto e si è allontanata dal luogo di lavoro;
- in pari data la ricorrente, con il tramite del proprio legale, ha nuovamente offerto la propria prestazione lavorativa, diffidando il datore di lavoro a riceverla e chiedendo altresì il pagamento della retribuzione (doc. 8 ricorrente); quest'ultimo ha comunicato telefonicamente alla odierna ricorrente che avrebbe dovuto ritenersi in ferie per tutto il mese di agosto;
- in data 04.09.2023 la ricorrente si è ripresentata sul posto di lavoro, ma nel negozio ha trovato un'altra persona a lei sconosciuta, seduta alla scrivania ed intenta a lavorare.
Nuovamente il legale della ricorrente si è rivolto al datore di lavoro, richiamando l'intercorsa corrispondenza, dichiarando la disponibilità della ricorrente a riprendere il lavoro ed offrendo nuovamente la prestazione lavorativa (doc. 9 ricorrente).
III. Nonostante le pec inviate dal legale, alla ricorrente non è più stato consentito di riprendere l'attività di lavoro e, non avendo ricevuto le retribuzioni relative alle mensilità di agosto, di settembre e della quattordicesima 2023, la stessa ha promosso ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni arretrate
(doc. 10 ricorrente). All'esito del suddetto giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione
Lavoro, in data 09.04.2024 ha emesso la sentenza n. 238/2024 con cui ha accolto le domande della ricorrente e disposto “condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo lordo di € 4.850,04, di cui € 1.616,68 quale retribuzione di agosto 2023 ed € 1.616,68 quale quattordicesima mensilità, ed € 1.616,68 quale retribuzione relativa al mese di settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta alla refusione alla parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari” (doc. 13 ricorrente).
IV. Nel frattempo, l'Ispettorato del Lavoro, a conclusione degli accertamenti effettuati, ha inoltrato propria nota alla odierna ricorrente comunicando che, ad esito degli accertamenti ispettivi, è stata rilevata la mancata regolarizzazione assicurativa e previdenziale per il pagina 5 di 8 periodo di lavoro prestato dalla ricorrente a decorrere dallo 07.02.2022 e fino al 29.06.2023
(data di chiusura degli accertamenti effettuati e, pertanto, non presuntiva di cessazione del rapporto di lavoro medesimo) e che “la ditta ha provveduto a presentare all' solamente CP_2 le denunce contributive per il periodo dal 23.05.2023 al 30 settembre 2023”. Si precisa che tale nota contiene un evidente refuso nell'indicazione dell'anno in quanto il periodo effettivamente accertato risulta essere invece 23.05.2022 – 30.09.2022. In ogni caso,
l'Ispettorato ha acclarato che il rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente, per tutta la sua durata, ha riguardato l'effettuazione di mansioni di impiegata commessa di vendita di 4° livello
CCNL Commercio Confcommercio a tempo pieno (doc. 11 ricorrente).
Inoltre, in data 22.02.2024 la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa
(doc. 12 ricorrente).
V. Come risultante dalla documentazione in atti, il datore di lavoro non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni maturate dalla lavoratrice relativamente alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima mensilità 2023, gennaio, febbraio 2024, spettanze di fine rapporto e t.f.r., quantificati complessivamente in € 15.939,98, come risulta dai conteggi di cui al doc. 15 depositato dalla ricorrente.
In merito al corrispettivo dovuto e all'ammontare della retribuzione imponibile spettante alla ricorrente, si specifica che, per quanto a conoscenza della ricorrente, ha emesso CP_1
solamente quattro cedolini paga (maggio, giugno, luglio ed agosto 2022), dai quali risulta una retribuzione ordinaria mensile di € 1.624,43 (doc. 14 ricorrente). Dalle tabelle retributive relative al CCNL applicato al rapporto lavorativo non risultano modifiche alla retribuzione spettante alla lavoratrice per tutto il periodo di durata del rapporto, rimasta perciò invariata.
Inoltre, ad oggi risulta aver regolarmente assolto agli oneri contributivi a cui era CP_1 obbligata solo per il periodo 23.05.2022 – 30.09.2022 (doc. 16 ricorrente).
La mancata regolarizzazione contributiva di tutto il periodo successivo al 30.09.2022 ha avuto come ulteriore conseguenza l'impossibilità per la ricorrente, una volta dimessa per giusta causa, di avere accesso alla misura di integrazione salariale della NASPI per tutto il periodo per cui ne avrebbe avuto diritto se il datore di lavoro avesse assolto regolarmente l'obbligo contributivo, con una perdita patrimoniale stimata in € 8.665,70, già detratto quanto ricevuto dall' (doc. 17 ricorrente). CP_2
VI. In conclusione, come risulta dai conteggi prodotti dalla parte ricorrente, a titolo di retribuzione, ratei di istituti legali e contrattuali tutti, compreso il TFR, la ricorrente ha maturato un credito complessivo nei confronti della resistente di Euro 15.939,98. Il tutto oltre al pagina 6 di 8 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dal datore di lavoro dal
1.10.2022 al 22.02.2024, con precisazione che vanno scomputati dal detto calcolo i contributi imputati a tale titolo ed eventualmente già contenuti nel calcolo di cui al doc. 15 della ricorrente con riguardo al periodo 1.10.2023 - 22.02.2024 per cui agisce nel presente giudizio.
Tali conteggi appaiono corretti e conformi alle tabelle retributive della contrattazione collettiva vigente oltre che in linea con i corrispettivi risultanti dalle buste paga in atti. Sul punto la società resistente, rimasta contumace, nulla ha eccepito in merito alla debenza e all'entità delle somme richieste.
La società convenuta deve essere conseguentemente condannata al pagamento, nei confronti della ricorrente, per le retribuzioni maturate relativamente alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima mensilità 2023, gennaio, febbraio 2024, spettanze di fine rapporto, preavviso e t.f.r., per l'ammontare complessivo lordo di Euro 15.939,98, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
La società resistente deve essere condannata anche al versamento all' della CP_2 contribuzione di legge, oltre somme aggiuntive calcolate secondo l'art. 116, comma 8, L. n.
388 del 22 dicembre 2000 e al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per non aver potuto accedere alla NASPI per tutto il periodo a cui avrebbe avuto diritto qualora gli obblighi contributivi fossero stati assolti, che si ritiene correttamente quantificato in atti in € 8.665,70, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Non può essere accolta la domanda relativa alla condanna della resistente al risarcimento del danno derivato alla ricorrente ai fini pensionistici, con richiesta di pronuncia di condanna generica ex art. 2116 c.c., in quanto assorbito dalle precedenti statuizioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte resistente (applicati i minimi per la mancata costituzione della convenuta nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria), in complessivi euro 1.700,00 in favore della ricorrente ed euro 1300,00 in favore dell' oltre spese generali e accessori di legge con distrazione in favore dei CP_2
procuratori antistatari della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro
15.939,98 per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima mensilità 2023,
pagina 7 di 8 gennaio, febbraio 2024, spettanze di fine rapporto e t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- accertato e dichiarato che a omesso il versamento degli oneri contributivi dovuti CP_1 agli enti competenti in relazione alla posizione della ricorrente, per l'effetto la condanna al versamento all' della contribuzione di legge per il periodo dal 1.10.2022 al 22.02.2024, CP_2 detratto quanto risulti già versato, oltre somme aggiuntive calcolate secondo l'art. 116, comma 8, L. n. 388 del 22 dicembre 2000;
- condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per mancato accesso CP_1
alla NASPI per complessivi euro 8.665,70, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
1.700,00 in favore della ricorrente ed in complessivi euro 1300,00 in favore di oltre CP_2
spese generali e accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 7 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 promossa da:
, C.F. , rappresentata, assistita e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Roberto Colombo e dall'avv. Manuela Carmine ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Castano Primo, Via Gallarate, n. 5, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
C.F. - P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DI
, in persona del Legale Controparte_2
Rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Grazia Guerra, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Notaio in Fiumicino, in data 22 Persona_1
marzo 2024, rep. 37875, elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell' in Varese, Via Volta, n. 3, Controparte_3
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
In fatto
1. La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data 01.10.2024, ha esposto di essere stata assunta in data 23.05.2022 da con contratto a tempo CP_1
indeterminato e inquadramento di impiegata al 4° livello CCNL Commercio e mansioni di pagina 1 di 8 commessa addetta alla vendita presso la sede di Busto Arsizio, Largo Giardino, n. 1 (doc. 1 ricorrente). Il rapporto è terminato in data 21.02.2024 a seguito delle dimissioni per giusta causa rese dalla lavoratrice (doc. 12 ricorrente).
La ricorrente - premettendo che avrebbe emesso solamente quattro cedolini paga CP_1
(maggio, giugno, luglio ed agosto 2022), dai quali risulta una retribuzione ordinaria mensile di
€ 1.624,43 (doc. 14 ricorrente) - ha chiesto la condanna di alla corresponsione CP_1 dell'importo di € 15.939,98 relativi alle retribuzioni di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima mensilità 2023, gennaio e febbraio 2024, alle spettanze di fine rapporto ed al t.f.r. oltre al risarcimento del danno, quantificato in € 8.665,70, corrispondente alla indennità che la stessa avrebbe avuto diritto di percepire per il godimento della NASPI qualora il datore di lavoro avesse regolarmente assolto agli obblighi contributivi allo stesso spettanti.
La ricorrente ha dato altresì atto che il pagamento della quattordicesima mensilità, delle mensilità di agosto e settembre 2023, per un totale di € 4.850,04, sono già stati oggetto di precedente declaratoria giurisdizionale (Sentenza n. 238/2024 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio in data 09.04.2024, doc. 13 ricorrente).
Poiché in data 16.09.2024 è stato altresì accertato che successivamente al 30.09.2022 CP_1
non ha assolto ai propri oneri contributivi (doc. 16 ricorrente), la ricorrente ha altresì
[...]
chiesto in giudizio che venga condannata alla regolarizzazione della propria CP_1
posizione contributiva.
Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente ha chiesto quanto segue: “nel merito, accertare e dichiarare che la SI.ra è creditrice, nei confronti dell'odierna Parte_1 resistente, del complessivo importo lordo di € 15.939,38 relativi alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima 2023, gennaio, febbraio 2024, alle spettanze di fine rapporto, all'indennità sostitutiva di preavviso ed al t.f.r., quest'ultimo pari ad € 2.624,16, ovvero di quella differente somma determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Accertare e dichiarare che ha omesso il CP_1
versamento degli oneri contributivi dovuti agli enti competenti in relazione alla posizione della
SI.ra , a) conseguentemente condannare l risarcimento del Parte_1 CP_1
danno subito dalla SI.ra per non aver potuto accedere alla NASPI per tutto il Parte_1
periodo a cui avrebbe avuto diritto qualora gli obblighi contributivi fossero stati assolti, con una perdita patrimoniale pari ad € 8.665,70, o di quel differente importo determinato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) condannare al CP_1
risarcimento del danno alla stessa derivato ai fini pensionistici, con pronuncia di condanna pagina 2 di 8 generica ex art. 2116 c.c. In ogni caso, con vittoria delle competenze professionali di lite, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, i quali si dichiarano antistatari”.
2. Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente, ritualmente citata (con notifica a mezzo pec in data 15.10.2024) ma non comparsa e dichiarata contumace.
3. In seguito all'ordine del Giudice che ha disposto l'intervento dell' , l si è CP_2 CP_2
costituito in giudizio in data 18.03.2025 deducendo di rimettersi alla decisione del Tribunale e rilevando di avere comunque interesse alla chiesta pronuncia in relazione al diritto del lavoratore alla regolarizzazione assicurativa e, pertanto, ai conseguenti obblighi sia propri, sia del datore di lavoro, rispettivamente tenuti ad accettare ed a versare i contributi previdenziali
CP_ ed assistenziali. Sulla scorta di tali premesse, l ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “si rimette alle determinazioni di questo Spett. Tribunale in merito della fondatezza delle domande della ricorrente oggetto del presente giudizio;
chiede, nell'ipotesi di loro accoglimento e nella misura di quanto risulterà accertato, la condanna della qui convenuta al versamento all' della contribuzione di legge sulla retribuzione che risulterà CP_2 spettante all'esito del presente giudizio oltre somme aggiuntive calcolate secondo l'art. 116, comma 8 della legge n° 388 del 22 dicembre 2000. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
4. Non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, non necessitando attività istruttorie, la causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
In diritto
I. Sul piano processuale, deve preliminarmente mettersi in evidenza come parte resistente, avuta notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale.
Inoltre, in seguito all'ordine del Giudice che ha disposto l'intervento dell' , si è costituito in CP_2 giudizio l deducendo di rimettersi alla decisione del Tribunale e rilevando di avere CP_2
comunque interesse alla chiesta pronuncia in relazione al diritto del lavoratore alla regolarizzazione assicurativa. L' ha rilevato altresì che la determinazione del “quantum” CP_2 eventualmente dovuto per contributi, e per le cc.dd. “sanzioni civili”, costituisce prerogativa che può essere esercitata direttamente dall' , quale Ente pubblico dotato come tale del CP_2
potere di accertamento dei propri diritti ed obblighi;
inoltre, ha rilevato che nessuna pagina 3 di 8 obbligazione contributiva sorge in riferimento alle somme eventualmente dovute a titolo di
TFR, espressamente non imponibili, come disposto dall'art. 27 del DPR 30/05/1955 n. 797 e successive modificazioni e che sulla contribuzione che dovesse risultare omessa dovranno essere pagate le sanzioni civili dovute per legge, quale, secondo costante giurisprudenza, conseguenza naturale e giuridicamente dovuta dell'inadempimento delle obbligazioni contributive, secondo il regime di cui all'art. 116, comma 8, legge n. 388 del 22 dicembre
2000.
II. Venendo al merito del giudizio, va detto che le circostanze di fatto allegate dalla ricorrente
(che ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente) consentono di affermare che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal giorno 23.05.2022 al giorno
21.02.2024, con conseguente diritto alle indennità economiche e alla corrispondente contribuzione previdenziale.
In primo luogo, risulta documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro con il livello e la qualifica emergente dal contratto (cfr. doc. 1, 13 e 14 di parte ricorrente).
Nulla è stato eccepito in merito all'esecuzione del rapporto da parte della resistente contumace.
Sempre a livello documentale, risulta provato che:
- in data 25.11.2022, il Sindacato FISASCAT CISL, a cui la lavoratrice si è rivolta, ha inoltrato comunicazione pec al datore di lavoro chiedendo la consegna dei cedolini paga relativi alle mensilità arretrate (doc. 2 ricorrente);
- non avendo avuto alcun riscontro da parte del datore di lavoro, con pec del 22.02.2023
FISASCAT CISL ha segnalato la circostanza all'Ispettorato del Lavoro competente, sollecitandone l'intervento (doc. 3 ricorrente);
- in data 10.03.2023 l'Ispettorato del Lavoro, a seguito di accesso effettuato presso la sede della odierna resistente, ha riscontrato la presenza della SI.ra , unica dipendente, Parte_1 intenta a lavorare ed ha chiesto al datore di lavoro l'esibizione del Libro Unico del Lavoro, i prospetti paga sottoscritti per ricevuta dai lavoratori, le ricevute di versamento dei contributi, i contratti di lavoro ed altra documentazione (doc. 4 ricorrente);
- in data 24.03.2023 l'Ispettorato del Lavoro ha effettuato ulteriore accesso presso la sede della riscontrando nuovamente la mancanza della documentazione già domandata CP_1
e rinnovando le proprie richieste, fissando appuntamento al legale rappresentante dell'impresa presso la sede dell'Ispettorato (doc. 5 ricorrente);
pagina 4 di 8 - in data 26 maggio 2023 l'Ispettorato del Lavoro ha effettuato un ulteriore accesso presso la sede di lavoro della ricorrente notificando la fissazione di un appuntamento al legale rappresentante presso gli uffici dell'Ispettorato per la mattina del 15.06.2023 (doc. 7 ricorrente);
Per_
- in data 26.07.2023, dopo qualche ora dall'inizio del turno di lavoro, il SI. si è presentato presso la sede di Busto Arsizio, in cui la SI.ra stava prestando attività Parte_1
lavorativa, chiedendo alla stessa di lasciare il posto di lavoro e di restituire le chiavi del negozio e la ricorrente, suo malgrado, ciò ha fatto e si è allontanata dal luogo di lavoro;
- in pari data la ricorrente, con il tramite del proprio legale, ha nuovamente offerto la propria prestazione lavorativa, diffidando il datore di lavoro a riceverla e chiedendo altresì il pagamento della retribuzione (doc. 8 ricorrente); quest'ultimo ha comunicato telefonicamente alla odierna ricorrente che avrebbe dovuto ritenersi in ferie per tutto il mese di agosto;
- in data 04.09.2023 la ricorrente si è ripresentata sul posto di lavoro, ma nel negozio ha trovato un'altra persona a lei sconosciuta, seduta alla scrivania ed intenta a lavorare.
Nuovamente il legale della ricorrente si è rivolto al datore di lavoro, richiamando l'intercorsa corrispondenza, dichiarando la disponibilità della ricorrente a riprendere il lavoro ed offrendo nuovamente la prestazione lavorativa (doc. 9 ricorrente).
III. Nonostante le pec inviate dal legale, alla ricorrente non è più stato consentito di riprendere l'attività di lavoro e, non avendo ricevuto le retribuzioni relative alle mensilità di agosto, di settembre e della quattordicesima 2023, la stessa ha promosso ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni arretrate
(doc. 10 ricorrente). All'esito del suddetto giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione
Lavoro, in data 09.04.2024 ha emesso la sentenza n. 238/2024 con cui ha accolto le domande della ricorrente e disposto “condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo lordo di € 4.850,04, di cui € 1.616,68 quale retribuzione di agosto 2023 ed € 1.616,68 quale quattordicesima mensilità, ed € 1.616,68 quale retribuzione relativa al mese di settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta alla refusione alla parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari” (doc. 13 ricorrente).
IV. Nel frattempo, l'Ispettorato del Lavoro, a conclusione degli accertamenti effettuati, ha inoltrato propria nota alla odierna ricorrente comunicando che, ad esito degli accertamenti ispettivi, è stata rilevata la mancata regolarizzazione assicurativa e previdenziale per il pagina 5 di 8 periodo di lavoro prestato dalla ricorrente a decorrere dallo 07.02.2022 e fino al 29.06.2023
(data di chiusura degli accertamenti effettuati e, pertanto, non presuntiva di cessazione del rapporto di lavoro medesimo) e che “la ditta ha provveduto a presentare all' solamente CP_2 le denunce contributive per il periodo dal 23.05.2023 al 30 settembre 2023”. Si precisa che tale nota contiene un evidente refuso nell'indicazione dell'anno in quanto il periodo effettivamente accertato risulta essere invece 23.05.2022 – 30.09.2022. In ogni caso,
l'Ispettorato ha acclarato che il rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente, per tutta la sua durata, ha riguardato l'effettuazione di mansioni di impiegata commessa di vendita di 4° livello
CCNL Commercio Confcommercio a tempo pieno (doc. 11 ricorrente).
Inoltre, in data 22.02.2024 la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa
(doc. 12 ricorrente).
V. Come risultante dalla documentazione in atti, il datore di lavoro non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni maturate dalla lavoratrice relativamente alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima mensilità 2023, gennaio, febbraio 2024, spettanze di fine rapporto e t.f.r., quantificati complessivamente in € 15.939,98, come risulta dai conteggi di cui al doc. 15 depositato dalla ricorrente.
In merito al corrispettivo dovuto e all'ammontare della retribuzione imponibile spettante alla ricorrente, si specifica che, per quanto a conoscenza della ricorrente, ha emesso CP_1
solamente quattro cedolini paga (maggio, giugno, luglio ed agosto 2022), dai quali risulta una retribuzione ordinaria mensile di € 1.624,43 (doc. 14 ricorrente). Dalle tabelle retributive relative al CCNL applicato al rapporto lavorativo non risultano modifiche alla retribuzione spettante alla lavoratrice per tutto il periodo di durata del rapporto, rimasta perciò invariata.
Inoltre, ad oggi risulta aver regolarmente assolto agli oneri contributivi a cui era CP_1 obbligata solo per il periodo 23.05.2022 – 30.09.2022 (doc. 16 ricorrente).
La mancata regolarizzazione contributiva di tutto il periodo successivo al 30.09.2022 ha avuto come ulteriore conseguenza l'impossibilità per la ricorrente, una volta dimessa per giusta causa, di avere accesso alla misura di integrazione salariale della NASPI per tutto il periodo per cui ne avrebbe avuto diritto se il datore di lavoro avesse assolto regolarmente l'obbligo contributivo, con una perdita patrimoniale stimata in € 8.665,70, già detratto quanto ricevuto dall' (doc. 17 ricorrente). CP_2
VI. In conclusione, come risulta dai conteggi prodotti dalla parte ricorrente, a titolo di retribuzione, ratei di istituti legali e contrattuali tutti, compreso il TFR, la ricorrente ha maturato un credito complessivo nei confronti della resistente di Euro 15.939,98. Il tutto oltre al pagina 6 di 8 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dal datore di lavoro dal
1.10.2022 al 22.02.2024, con precisazione che vanno scomputati dal detto calcolo i contributi imputati a tale titolo ed eventualmente già contenuti nel calcolo di cui al doc. 15 della ricorrente con riguardo al periodo 1.10.2023 - 22.02.2024 per cui agisce nel presente giudizio.
Tali conteggi appaiono corretti e conformi alle tabelle retributive della contrattazione collettiva vigente oltre che in linea con i corrispettivi risultanti dalle buste paga in atti. Sul punto la società resistente, rimasta contumace, nulla ha eccepito in merito alla debenza e all'entità delle somme richieste.
La società convenuta deve essere conseguentemente condannata al pagamento, nei confronti della ricorrente, per le retribuzioni maturate relativamente alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima mensilità 2023, gennaio, febbraio 2024, spettanze di fine rapporto, preavviso e t.f.r., per l'ammontare complessivo lordo di Euro 15.939,98, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
La società resistente deve essere condannata anche al versamento all' della CP_2 contribuzione di legge, oltre somme aggiuntive calcolate secondo l'art. 116, comma 8, L. n.
388 del 22 dicembre 2000 e al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per non aver potuto accedere alla NASPI per tutto il periodo a cui avrebbe avuto diritto qualora gli obblighi contributivi fossero stati assolti, che si ritiene correttamente quantificato in atti in € 8.665,70, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Non può essere accolta la domanda relativa alla condanna della resistente al risarcimento del danno derivato alla ricorrente ai fini pensionistici, con richiesta di pronuncia di condanna generica ex art. 2116 c.c., in quanto assorbito dalle precedenti statuizioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte resistente (applicati i minimi per la mancata costituzione della convenuta nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria), in complessivi euro 1.700,00 in favore della ricorrente ed euro 1300,00 in favore dell' oltre spese generali e accessori di legge con distrazione in favore dei CP_2
procuratori antistatari della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro
15.939,98 per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima mensilità 2023,
pagina 7 di 8 gennaio, febbraio 2024, spettanze di fine rapporto e t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- accertato e dichiarato che a omesso il versamento degli oneri contributivi dovuti CP_1 agli enti competenti in relazione alla posizione della ricorrente, per l'effetto la condanna al versamento all' della contribuzione di legge per il periodo dal 1.10.2022 al 22.02.2024, CP_2 detratto quanto risulti già versato, oltre somme aggiuntive calcolate secondo l'art. 116, comma 8, L. n. 388 del 22 dicembre 2000;
- condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per mancato accesso CP_1
alla NASPI per complessivi euro 8.665,70, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
1.700,00 in favore della ricorrente ed in complessivi euro 1300,00 in favore di oltre CP_2
spese generali e accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 7 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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