Ordinanza collegiale 30 luglio 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2026, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12630/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12630 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Massabo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della richiesta di cittadinanza n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Milano e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. GI ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 19.10.2018 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/90, con decreto n. -OMISSIS- del 16.5.2023 ha respinto la domanda dell’istante ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza in ragione della sussistenza a suo carico dei seguenti precedenti penali:
- sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Milano dell’11.11.2015, divenuta irrevocabile il 26.03.2016, con la quale veniva condannato per il reato di cui agli artt. 110 c.p., art. 73, comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso) alla reclusione di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento di euro 4.000,00 di multa;
- decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 28.08.2017, divenuto esecutivo il 23.09.2017, con il quale veniva condannato per i reati di cui agli artt. 625 e 635 comma 2 n. 1 c.p. (danneggiamento su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico) e di cui all’art. 582 comma 2 c.p. (lesione personale) alla reclusione di mesi 3 e giorni 5.
A fondamento del diniego è stata richiamata anche l’ulteriore circostanza “ che l’istante, all’atto della presentazione della domanda, non ha autocertificato la propria effettiva situazione penale, dichiarando di non aver riportato condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. Patteggiamento) e/o non essere sottoposto a procedimenti penali e che tale condotta potrebbe andare a configurare un’ulteriore ipotesi di reato e, a prescindere dall’accertamento sulla volontà o meno di tale omissione, costituisce il segnale di una carenza del sentimento di leale collaborazione, che deve confermare i rapporti con l’amministrazione e che impone all’interessato di fornire tutte le informazioni utili per poter far assumere la decisione più ponderata possibile ”.
Nella motivazione del diniego si è rilevato, inoltre, “ che le osservazioni presentante in data 11/11/2022 dal legale rappresentante dell’interessato non sono state ritenute condivisibili, in quanto, in primo luogo, si sosteneva che le contestazioni dell’Amministrazione scrivente fossero infondate, asserendo che i reati contestati non fossero riconducibili all’interessato e che l’unica condotta penalmente rilevante fosse stata commessa quando lo stesso era ancora minorenne, conclusasi con sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e che il medesimo ha sempre ottemperato alle regole di convivenza civile e alla legge penale vigente nell’ordinamento italiano; in secondo luogo, attengono ad aspetti strettamente procedurali, che non impediscono la valutazione del fatto, nell’ambito della autonomia del giudizio proprio dell’Amministrazione ”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione, lamentando essenzialmente, con un unico e sintetico motivo di diritto, che i reati riportati nella motivazione del diniego sarebbero stati erroneamente attribuiti al ricorrente per un errore di “ omonimia ”. Lamenta, inoltre, che l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
In data 10.03.2025 il ricorrente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore.
Con ordinanza istruttoria n. 15052/2025 del 30.7.2025, il Collegio ha onerato l’Amministrazione resistente di fornire “ documentati chiarimenti in merito allo scambio di persona prospettato dal ricorrente ”.
In data 10.6.2025 e 29.10.2025 la difesa erariale, in ottemperanza all’anzidetto ordine istruttorio, ha depositato una relazione integrativa escludendo recisamente l’asserito errore di omonimia, come comprovato dalla documentazione prodotta in allegato ed in particolare il certificato generale del casellario giudiziale da cui effettivamente risultano, a carico del ricorrente, i precedenti penali puntualmente richiamati nella motivazione del diniego.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, non difettando la motivazione circa il carattere ostativo delle condanne penali emerse a carico del richiedente, anche alla luce delle emergenze sociali che assumono maggiore disvalore e allarme nella nostra comunità nazionale.
In proposito, occorre evidenziare che gli assunti difensivi del ricorrente, in ordine alla propria estraneità alle condanne richiamate, sono smentiti documentalmente alla luce del certificato “ generale ” del casellario giudiziale ex art. 28, comma 3, d.P.R. n. 313/2002 prodotto in giudizio dalla difesa erariale (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 7813/2022, secondo cui « fa fede solo il casellario integrale “ad uso amministrativo” »), da cui risulta che i dati identificativi del soggetto condannato corrispondono a quelli dell’odierno istante e che i precedenti penali corrispondono esattamente a quelli riportati nella motivazione del gravato diniego. Risulta, infatti, che il ricorrente:
- con sentenza dell’11.11.2015 del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 26.3.2016, è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 c.p., art. 73, comma 1 d.P.R. 9/10/1990 n. 309 (detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso);
- con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 28.08.2017, divenuto esecutivo il 23.09.2017, è stato condannato per i reati di cui agli artt. 625 e 635 comma 2 n. 1 c.p. (danneggiamento su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico) e di cui all’art. 582 comma 2 c.p. (lesione personale).
Inoltre, come evidenziato nella relazione integrativa dell’Amministrazione, l’asserito errore di omonimia risulta ulteriormente smentito dalla dichiarazione consolare - depositata in giudizio - attestante la perfetta corrispondenza tra le generalità del ricorrente riportate nel passaporto egiziano e quelle indicate nel permesso di soggiorno italiano.
Ciò chiarito, quanto all’idoneità di tali precedenti penali a sorreggere adeguatamente il gravato decreto di rigetto, si rende necessario osservare, quanto al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n. 309, che si tratta di una fattispecie criminosa indubbiamente fonte di notevole allarme sociale, in quanto punita con una pena edittale nel massimo fino a venti anni di reclusione. Sul punto, valga appena evidenziare che, considerato che tra le ipotesi automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 è contemplata anche “ la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ”, tale fattispecie di reato, rientrando tra quelle preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, costituisce, a fortiori , circostanza ostativa alla richiesta cittadinanza per naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022; 6604/2022).
Del resto, la condotta di detenzione di stupefacenti in quantitativo superiore ai limiti massimi consentiti, come anche quella parimenti contemplata di cessione, importazione ed esportazione, è volta ad accrescere le sostanze dannose in circolazione con grave pregiudizio per la salute pubblica nonché ad alimentare, tra l’altro, le attività illegali nei circuiti della criminalità organizzata.
Ne consegue che, come già ritenuto dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe (Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2019, n. 7122), tale precedente penale può essere legittimamente ritenuto indice di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale - come affermato dal Ministero nella motivazione del gravato diniego – anche alla luce dell’automatismo espulsivo che il legislatore fa scaturire per i cittadini extracomunitari dalle condanne in materia di stupefacenti, ex art. 4 d.lgs. 286 del 1998.
Le medesime ragioni sopra esposte, in merito al rilievo ostativo del reato commesso, si attagliano anche alla condanna del 2017 per lesione personale ex art. 582 c.p., dovendosi infatti osservare che tale reato, offensivo di beni costituzionalmente tutelati della persona quale il diritto all’integrità fisica altrui, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Si aggiunga, ad ulteriore supporto del diniego, che tali reati ricadono in quell’arco temporale - ossia il decennio anteriore alla presentazione della domanda - che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022; cfr. con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, sez. II quater, 1833/2015, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2644/2022).
4.- Infine, si ritiene che, ad ulteriore supporto del diniego, deponga anche l’ulteriore circostanza espressamente richiamata nella motivazione del gravato decreto di rigetto, in particolare l’autocertificazione dell’istante, all’atto della presentazione della domanda, di non aver mai riportato condanne penali, nonostante la sussistenza dei precedenti penali sopra indicati.
In questa prospettiva, come condivisibilmente rilevato nella motivazione del diniego, l’istante ha fornito una falsa dichiarazione suscettibile di sanzione sotto il profilo penale e rilevante, comunque, anche sul piano del procedimento amministrativo in esame come comportamento indicativo di scarsa affidabilità nel rapportarsi con le Istituzioni dello Stato di cui aspira a divenire cittadino; il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis (cfr., di recente, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 12/10/2020, n.10317; n. 7919/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944, 2945, 2946, 2947, 3026, 3475 nonché 3621 del 2022).
Non merita, peraltro, condivisione la prospettazione del ricorrente ove giustifica tale omessa dichiarazione adducendo il proprio errore incolpevole.
Infatti, il giudizio di disvalore dei fatti in questione non può ritenersi inficiato dall’asserito errore in buona fede in cui sarebbe incorso il richiedente, atteso che i precedenti penali a suo carico erano senza dubbio ben noti all’istante, con conseguente onere di dichiararli come richiesto nel modulo di istanza di cittadinanza.
Ne discende, in definitiva, che l’accertata dichiarazione mendace è stata ragionevolmente presa in considerazione dall’Amministrazione nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità e compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale ai fini della concessione della cittadinanza italiana.
5.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione (T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 05/05/2021, n. 5261). Proprio per la rilevanza di tale riconoscimento, l'art. 9, l. n. 91 del 1992 demanda al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, la concessione della cittadinanza.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sui precedenti penali sopra richiamati e sull’omessa dichiarazione di tali precedenti all’atto della presentazione della domanda di cittadinanza, elementi questi che appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
GI ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ER | AN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.