Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1303/2024 R.G. V.G. matrimonio”. promossa congiuntamente dai coniugi:
Codice Fiscale , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
Codice Fiscale , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Rosalba LICCESE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
- i figli ormai maggiorenni vivono con la madre e i coniugi concordano di provvedere al loro mantenimento quando sono presso di loro e che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
l'importo di 250,00 €, rivalutabile annualmente secondo Indice ISTAT, per ogni figlio/a quale contributo al loro mantenimento sino a quando non avranno raggiunto l'indipendenza economica (purchè il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica sia incolpevole) oltre al 50 % delle spese straordinarie in conformità a quanto previsto nel Protocollo del 24 giugno 2016 pubblicato dal Tribunale di Ivrea di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
- le parti concordano che ogni qualvolta cesserà l'onere del Sig. di contribuire al mantenimento Pt_2
dei figli non sarà necessario richiedere la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma sarà sufficiente la comunicazione tra le parti stesse.
- i coniugi dichiarano di aver già regolamentato le ulteriori questioni patrimoniali e di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare alcuna richiesta di assegno divorzile.
- le spese del presente procedimento saranno a carico integrale del Sig. Parte_2
Per il P.M.: accoglimento del Ricorso congiunto.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
Castellamonte in data 12.06.1999 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune
(atto n. 7, Parte II, serie A).
Dalla unione è nata la prole: , e (nati il 10.09.2002). Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di comparizione coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Ivrea in data 10.05.2013 omologato con decreto in data 22.05.2013.
Con ricorso iscritto in data 31.05.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n. 55. I coniugi, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La separazione dura ininterrottamente dal tempo della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale per concorde affermazione delle parti.
La domanda di cessazione del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse delle parti e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Castellamonte in data 12.06.1999, i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellamonte di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 29.01.2025.
IL PRESIDENTE rel/est Alessandro Scialabba