Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3471 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09.04.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Giordano ed elettivamente domiciliato Parte_1
unitamente allo stesso in San Giorgio La Molara al Viale Fragnito n. 5, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pt., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Luca Della Peruta ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via Avellino n. 18, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione– ritualmente notificato – La conveniva in giudizio la ditta Parte_1
introducendo il giudizio di merito della opposizione già proposta Controparte_1 avverso la procedura esecutiva immobiliare intrapresa da quest'ultima nei suoi confronti ed iscritta al R.G.E. n. 10/2024 presso il Tribunale di Benevento. A sostegno della domanda, eccepiva, preliminarmente, la nullità della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare ricevuta tramite pec, essendo il destinatario analfabeta e non in grado di leggere la posta elettronica certificata, la volontà di accedere alla procedura di esdebitazione, la circostanza che il titolo esecutivo azionato era stato impugnato dinanzi alla Corte di appello di Napoli ed, infine, che il bene pignorato risultava strumentale all'esercizio dell'attività di impresa di tal chè era pignorabile limitatamente alla misura del quinto.
Si costituiva la opposta la quale, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della avanzata
Senza necessità di attività istruttoria, ritenuta superflua dal G.I. la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. all'udienza del 09.04.2025
In via preliminare ed assorbente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte opposta di inammissibilità della opposizione. L'eccezione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Ed invero con l'ordinanza emessa in data 08.08.2024 dal G.E. sul ricorso in opposizione all'esecuzione e correlativa istanza di sospensione della procedura proposto dal è stato assegnato Pt_1
all'opponente il termine di gg. 60 per la introduzione del giudizio di merito. L'ordinanza è stata comunicata dalla cancelleria il 12.08.2025, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito è stato notificato solo in data 14.11.2024, benchè il termine di gg. 60, non applicandosi in subiecta materia la sospensione feriale, scadeva il 11.10.2024.
Ne consegue la tardività dell'azione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate coma da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore che vengono Parte_1
liquidate in € 4400,00, oltra Iva e c.a.p. come per legge, se dovute.
Così deciso in Benevento, 09.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola