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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17410 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa RI IA UO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 11471/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio, n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Domenico Mercuri, che lo rappresenta e difende come da procura depositata unitamente al ricorso in opposizione
- opponente -
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregoriana n. Controparte_1
54, presso lo studio dell'avv. Paolo Longo che la rappresenta e difende come da procura depositata unitamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 19 elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n. 86, CP_2 presso lo studio dell'avv. RI Letizia Spasari che, unitamente all'avv. Oriana
Cianca, la rappresenta e difende come da procura depositata unitamente alla comparsa di risposta
- opposti –
Oggetto: opposizione ex art. 15 d.lgs n. 150/2011
Conclusioni: all'udienza del 19.11.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 13.03.2024, il dott. Parte_1 nominato ctu nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, instaurato da nei confronti di CP_2 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto, comunicatogli in CP_1 data 13.02.2024, con cui era stato liquidato in suo favore un compenso di €
10.256,34 a titolo di onorari oltre accessori.
pagina 2 di 19 Nel dettaglio il ctu ha lamentato che non era chiaro il criterio seguito dal giudice nella determinazione del compenso e ha rilevato che non erano state indicate le ragioni per le quali non erano state applicate le disposizioni di cui agli artt. 2 e 13 del DM 30 maggio 2002 nella liquidazione.
L'opponente ha, quindi, osservato che il giudice aveva erroneamente ritenuto il carattere unitario dell'incarico, laddove, invece, al ctu erano stati demandati una pluralità di accertamenti tra loro non interdipendenti, attesa la diversità strutturale dei profili oggetto di valutazione, e ha evidenziato di aver verificato otto carte di credito, otto conti correnti, otto conti deposito titoli e Fondi comuni, 7 altri rapporti finanziari, una società, 6 beni immobili, unitamente ai redditi realizzati dalle parti e ha messo in rilievo la mole di documentazione esaminata. Il ctu ha, quindi, osservato che tali accertamenti erano stati compiuti, considerando un lasso temporale di 5 anni così che andava considerata anche la variabilità dei redditi nel tempo.
Ha poi osservato che il giudice aveva erroneamente escluso la possibilità di liquidare il compenso, in applicazione dei parametri di cui all'art. 2 DM 30 maggio 2002 nel presupposto che doveva aversi riguardo all'incarico conferito al ctu e non agli accertamenti da questi compiuti, senza valorizzare il fatto che era stata effettuata una ricostruzione contabile, quale passaggio ineliminabile per rispondere al quesito posto dal giudice. Ha inoltre rilevato che, atteso l'ammontare dei valori considerati, che aveva ampliamente superato il limite superiore dello scaglione di riferimento, e considerata la mole di documentazione esaminata, il giudice avrebbe dovuto liquidare in suo favore onorari nella misura massima aumentata del
100% ai sensi dell'art. 52 d.p.r 115/2002. Infine, ha osservato che immotivatamente non gli era stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese vive per € 413,85.
pagina 3 di 19 Ha, pertanto, richiesto la revoca del decreto di liquidazione e, in via principale, il riconoscimento di un compenso compreso tra un minimo di €
18.532,56 e un massimo di € 37.120,74 oltre al rimborso spese di € 413,85.
In data 5.09.2024 si sono costituiti e CP_2 Controparte_1 evocati per l'udienza del 18.09.2024.
Nel dettaglio la ha evidenziato che il giudice aveva CP_1 correttamente liquidato il compenso spettante al ctu, facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 3 DM 30 maggio 2002 considerato l'oggetto degli accertamenti richiesti, cui soli doveva aversi riguardo, nell'ambito di un incarico unitario volto ad accertare l'effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle parti e il relativo tenore di vita. La convenuta ha, quindi, rimarcato che l'indagine affidata al ctu esulava da quelle previste dall'invocato art. 2 DM 30 maggio 2002 e ha contestato la richiesta applicazione dell'incremento di cui all'art. 52 DPR 115/2002, non risultando l'esecuzione di prestazioni di carattere eccezionale per importanza scientifica e complessità.
Ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione, osservando CP_2 che il ctu, nell'istanza proposta al giudice per la liquidazione del suo onorario si era rimesso alle determinazioni del magistrato, così che non era legittimato a contrastare il decreto da questi adottato.
Ha quindi rilevato che il compenso spettante al ctu doveva essere determinato in considerazione delle indagini di cui era stato incaricato e non degli accertamenti compiuti;
ha osservato che correttamente il compenso era stato liquidato applicando i parametri di cui all'art. 3 dm 30 maggio
2002 e considerando un incarico avente carattere unitario.
pagina 4 di 19 Ha quindi osservato che non doveva essere riconosciuta la somma chiesta a titolo di rimborso spese, in quanto relativa all'attività di ausiliari di cui non era stata autorizzata la nomina che, comunque, confermava che il ctu si era limitato all'inserimento di dati in un comune programma di elaborazione.
pagina 5 di 19 2. Tanto esposto si osserva che è pacifico e documentale che, promosso il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio degli odierni resistenti, il giudice, dopo aver disposto indagini della polizia tributaria in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, aveva incaricato il dott. di “accertare l'effettiva situazione economica, Pt_1 patrimoniale e finanziaria delle parti in lite e l'effettivo tenore di vita, autorizzandolo ad acquisire direttamente la documentazione pervenuta al citato Nucleo di Polizia Tributaria ed ogni ulteriore dato ed informazione ritenuti utili presso enti e/o uffici privati e/o pubblici, persone fisiche e/o giuridiche, ivi compresi: - apertura del CASSETTO FISCALE intestato ai contribuenti;
- i dati e le informazioni Controparte_3 risultanti dall'Archivio dei Rapporti Finanziari e dall'eventuale inserimento in specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo;
-
ENAC-UFFICIO REGISTRO AEREOMOBILI: i dati e le informazioni relative a trascrizioni effettuate sul Registro delle Costruzioni
(dichiarazione di costruzione;
passaggi di proprietà e trasferimento di quote di proprietà di aeromobili in costruzione;
iscrizione e cancellazione di ipoteca su aeromobili in costruzione) e/o a trascrizioni effettuate sul
Registro Aeronautico Nazionale – RAN (immatricolazione di aeromobili;
dichiarazione di esercenza;
passaggi di proprietà; trasferimento di quote di proprietà; successione di aeromobili immatricolati;
variazione denominazione, ragione sociale e/o) indirizzo del proprietario;
iscrizione e cancellazione di ipoteche su aeromobili immatricolati;
pignoramento/sequestro di aeromobili, fermo amministrativo o sentenze di fallimento;
avviso di demolizione;
cancellazione aeromobili dal RAN);
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PO - : i dati e le informazioni relative a Testimone_1
pagina 6 di 19 trascrizioni effettuate sul Registro Imbarcazioni da Diporto – RID
(immatricolazione di imbarcazioni;
passaggi di proprietà, trasferimento di quote di proprietà, successione di imbarcazioni immatricolate;
variazione denominazione, ragione sociale e/o indirizzo del proprietario;
iscrizione e cancellazione di ipoteche su imbarcazioni immatricolate;
pignoramento/sequestro di imbarcazioni, fermo amministrativo o sentenze di fallimento;
avviso di demolizione;
cancellazione imbarcazioni dal RID)”.
Successivamente l'incarico peritale era stato esteso alla disamina delle dichiarazioni fiscali dell' Parte_2
nonché dell'atto costitutivo, dello statuto sociale, e degli
[...] accordi relativi alla distribuzione degli utili intercorrenti tra i soci, e ciò in relazione all'intero periodo oggetto dell'indagine peritale” dall'1.01.2016 al
31.12.2020 (cfr. all. 1 e 2 al ricorso).
Depositato l'elaborato peritale, il dott. aveva presentato al giudice Pt_1 la sua richiesta di liquidazione dei compensi.
In particolare, premesso di aver eseguito plurimi accertamenti riferiti a diversi soggetti, aventi oggetti differenti, relativi a cinque annualità, aveva ipotizzato due possibili liquidazioni.
pagina 7 di 19 La prima ipotesi considerava, per il il riconoscimento di sei CP_2 compensi, di cui quattro, riferiti rispettivamente alle indagini su conti correnti, carte di credito, conti depositi e altri rapporti finanziari, determinati in base all'art. 2 DM 30 maggio 2002, uno riferito ai beni immobili, liquidato in base all'art. 13, e uno riferito alle quote di partecipazione sociale, liquidato a norma dell'art. 3, e, per la CP_1 cinque compensi quattro, riferiti rispettivamente alle indagini su conti correnti, carte di credito, conti depositi e altri rapporti finanziari, determinati in base all'art. 2 DM 30 maggio 2002, e uno riferito ai beni immobili, liquidato in base all'art. 13, per corrispettivi totali compresi tra un minimo di € 18.532,56 e un massimo di € 37.120,74. La seconda soluzione considerava, per ciascuna parte del giudizio, due liquidazioni, una riferita al reddito e una al patrimonio, effettuate tutte in base ai parametri di cui all'art. 2 DM 30 maggio 2002, per un importo complessivo compreso tra un minimo di € 36.121,00 e un massimo di € 72.243,85, considerando anche un incremento del 100% ex art. 52 dpr 112/2002. Richiesto, quindi, anche un rimborso spese di € 413,85, aveva scritto “Si rimane in attesa della valutazione della S.V. Ill.ma alla quale il sottoscritto si rimette”. (cfr. all. 3 al ricorso).
pagina 8 di 19 Risulta, quindi, che il collegio, con l'opposto decreto, “rilevato che l'incarico aveva ad oggetto l'accertamento dei redditi netti delle parti nonché delle sostanze e delle disponibilità in denaro, titoli ed altri beni, sino all'attualità e pertanto della consistenza del patrimonio di ciascuna parte complessivamente considerato”, aveva determinato il compenso dovuto al dott. in ragione dei parametri di cui all'art. 3 dm 30 maggio 2002, Pt_1 osservando di non poter applicare la norma di cui all'art. 13, riferita alla stima di beni immobili, trattandosi di “operazione strumentale alla valutazione complessiva del più ampio patrimonio in cui gli immobili sono ricompresi”, e che non poteva aversi riguardo ai criteri di cui all'art. 2, dovendosi fare riferimento all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini compiute dal ctu.
Quindi il tribunale, considerando due distinti onorari, uno per gli accertamenti compiuti con riguardo alla posizione del e uno con CP_2 riguardo alla posizione della aveva determinato il compenso del CP_1
considerando i valori massimi di cui al citato DM 30 maggio Pt_1
2002, in € 10.256,34 (cfr. all. 4 al ricorso).
3. Tanto esposto va disattesa l'eccezione preliminare sollevata dal resistente in ordine alla inammissibilità dell'opposizione. CP_2
Sul punto si osserva, infatti, che, dalla disamina dell'istanza di liquidazione,
i cui contenuti sono stati sopra riportati, da considerare nel suo complesso, emerge che la deduzione finale con la quale il ctu si era rimesso alle determinazioni del tribunale, non potendo essere isolata dal resto dell'istanza, va intesa come riferita alle due ipotesi di liquidazione prospettate nella medesima richiesta.
pagina 9 di 19 4. Si osserva, quindi, che, diversamente da quanto sostenuto, in sede di opposizione, dalla lettura del decreto opposto emerge chiaramente il criterio seguito nella liquidazione del compenso dovuto al ctu, ossia quello di cui all'art. 3 DM 30.05.2002, e risultano le ragioni per le quali il giudice non aveva ritenuto di dover applicare gli altri parametri invocati dal suo ausiliario.
Ciò posto deve ritenersi che correttamente il tribunale ha liquidato il compenso dovuto al applicando i parametri di cui all'art. 3 DM Pt_1
30 maggio 2002 “in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere”.
pagina 10 di 19 Il provvedimento opposto, infatti, si pone in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito che “la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio al quale sia stato conferito nell'ambito di un giudizio di separazione personale l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla scorta dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria deve essere operata non già in base all'art. 2 delle tabelle allegate al DM 30 maggio
2002, relative alla perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì in applicazione del successivo art. 3, concernente la perizia o consulenza tecnica per la valutazione di patrimoni” (cfr. Cass. n. 18135 del
26.06.2023, resa in un caso analogo a quello di specie, in cui era stata richiesta al ctu una valutazione complessiva e unitaria del patrimonio di entrambi i coniugi, con cui la Corte di legittimità ha censurato il provvedimento del giudice nella misura in cui aveva liquidato un separato compenso per ciascuna delle sei operazioni in cui era stata suddivisa l'attività del consulente, applicando per le indagini relative all'accertamento dei redditi i parametri di cui all'art. 2, e ciò sia in ragione della erroneità dei criteri adottati, dovendo aversi riguardo al criterio di cui all'art. 3 sia per non essere stata considerato il carattere unitario dell'incarico affidato).
Va, infatti considerato che il giudice laddove ha incaricato il ctu di accertare l'effettiva capacità reddituale – patrimoniale – finanziaria dei coniugi, non ha incaricato il ctu di procedere ad un'operazione di vera e propria ricostruzione contabile, ma ha chiesto unicamente un'approfondita disamina delle risultanze della documentazione fiscale, contabile e di conservatoria e dei dati da essa emergenti in ordine alla capacità reddituale e patrimoniale del e della di cui è stata chiesta al ctu CP_2 CP_1 una descrizione.
pagina 11 di 19 La determinazione assunta nell'opposto decreto è, del resto, in linea con i principi sanciti dalla Corte di legittimità nella pronuncia n. 24128 del
24.10.2013, invocata dallo stesso opponente a fondamento del ricorso, in cui è sancito che è “corretto ritenere che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio al quale, nell'ambito di un giudizio di separazione dei coniugi, sia stato affidato l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi, sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e della
Conservatoria, non trovi applicazione il disposto del DM 30 maggio 2002 art. 2, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto del successivo art. 3 per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di "patrimoni", il quale prevede il criterio della liquidazione dell'onorario a percentuale, di cui all'art. 2, ridotto della metà”.
Tanto deve ritenersi anche per quanto riguarda le indagini relative al tenore di vita dei coniugi, aventi carattere descrittivo della entità delle spese sostenute nel periodo di riferimento, tanto ciò vero che l'accertamento con metodo induttivo del reddito si è tradotto nel riportare, anno per anno, le complessive uscite fatte registrare da ciascuno dei coniugi, quali addebiti in conto corrente e pagamenti con carte di credito e bancomat, con la precisazione di considerare per il anche i pagamenti effettuati con CP_2 carte intestate allo studio legale e detraendo i bonifici CP_2 CP_2 effettuati in favore della per il relativo mantenimento. CP_1
pagina 12 di 19 5. Del resto, l'opposto decreto è conforme all'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità anche nella misura in cui è stato evidenziato che “ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico secondo le previsioni della legge n. 319 del 1980 e delle tabelle approvate con d.P.R. n. 820 del 1983, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento” (cfr. Cass. n. 8298 dell'1.09.1997 in cui è stato evidenziato che il giudice di merito aveva correttamente applicato “il principio secondo il quale il compenso al consulente tecnico deve liquidarsi con riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento (Cass. 601/91), in quanto dal quesito posto, riportato testualmente nel ricorso, emerge inequivocabilmente che oggetto dell'accertamento era la determinazione della "capacità reddituale di (…) con riferimento al periodo 1981/1990", rientrante nella previsione dell'art.
3 della tabella annessa al dpr 352/88, e non l'analisi amministrativa, contabile o fiscale (prevista dall'art. 2 della stessa tabella), che, eventualmente, poteva costituire solo lo strumento per pervenire al risultato richiesto al c.t.u. La complessità e l'accuratezza delle indagini non possono quindi giustificare una qualificazione della prestazione difforme da quanto richiesto nella formulazione del quesito, ma debbono essere valutate, come sono state valutate, al diverso fine di procedere all'aumento degli onorari ai sensi dell'art. 5 della legge 319/80”.
6. Il provvedimento opposto si pone in linea con i citati orientamenti interpretativi anche nella misura in cui ha evidenziato l'unitarietà dell'incarico affidato al ctu.
pagina 13 di 19 Come correttamente evidenziato dalla resistente, la stessa CP_1 giurisprudenza di legittimità invocata dall'opponente ha osservato “che il
Tribunale, avendo accertato che si è trattato di una indagine unitaria, diretta all'accertamento della consistenza patrimoniale delle parti e in cui appare assorbente l'attività di esame del reddito mobiliare, ha correttamente liquidato in favore del consulente tecnico, ai sensi del Dm 30 maggio 2002, art. 3, un unico compenso a percentuale, e non un compenso per ogni verifica compiuta. Nella consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, basata sul mero esame di dati documentali acquisiti, infatti, la pluralità delle verifiche da effettuare non esclude
l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma può assumere rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione del compenso, che la legge fissa per ogni scaglione tra una percentuale minima ed una massima, nonché costituire elemento di apprezzamento ai fini dell'eventuale esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di aumentare i compensi liquidati al consulente tecnico
d'ufficio, ai sensi del D.M. n. 115 del 2002, art. 52” (cfr. Cass. n. 24128 del
24.10.2013 nonché Cass. n. 4966 del 12.03.2015 che ha aderito all'orientamento interpretativo di cui alla citata pronuncia n. 24128/2013, evidenziando che “ove si consideri che, diversamente, la previsione dell'art.
3 D.M. cit. non troverebbe applicazione di sorta, sostituita sempre e comunque dalla somma di tante liquidazioni quante le singole attività svolte dal c.t.u.” osservando che una parcellizzazione del compenso è contraria al sistema di liquidazione che mira a includere sotto il medesimo criterio, tutte le attività che siano di regola preordinate all'espletamento dell'incarico come affidato dal giudice).
pagina 14 di 19 Del resto, si pone in linea con quanto sopra riportato in ordine al carattere unitario dell'incarico affidato anche la pronuncia n. 1627 del 28.01.2016, invocata dallo stesso opponente, in cui è stato rilevato che “l'accertamento demandato al consulente riguardava la situazione patrimoniale del coniuge nella sua globalità, rilevando ai fini della decisione non tanto la consistenza di ciascuno dei conti correnti esaminati quanto piuttosto
l'insieme omogeneo e indifferenziato degli stessi”.
Proprio in considerazione del carattere unitario dell'incarico affidato non può attribuirsi rilievo al fatto che il ctu abbia accertato i redditi realizzati dai coniugi in più anni, dovendosi fare riferimento, in ragione del quesito posto, ad un unico valore “costituito dalla sommatoria dei valori riscontrati all'esito degli accertamenti esperiti” (cfr. Cass. n. 8298 dell'1.09.1997;
7186 del 23.03.2007 e n. 24605 del 2.10.2019).
7. Si osserva, quindi, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nello stesso decreto opposto, una volta individuato, in ragione dell'incarico affidato, il parametro di cui all'art. 3 DM 30 maggio 2002, come utilizzabile, non può aversi riguardo al criterio di cui all'art. 13 che si riferisce alla più semplice stima dei beni immobili, laddove la valutazione dei patrimoni è attività più complessa e articolata (cfr. Cass. n. 13038 del
23.06.2016).
Ne consegue che correttamente il giudice ha considerato comprese nella liquidazione operata anche le valutazioni espresse dal ctu con riferimento ai beni immobili appartenenti al e alla non residuando CP_2 CP_1 spazi per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 13.
pagina 15 di 19 8. Invero, questo giudice ritiene di aderire agli orientamenti sopra richiamati, senza poter giungere a diverse determinazioni in ragione di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nelle altre pronunce invocate in sede di opposizione (cfr. Cass. n. 22611 del 25.09.2018 che ha, peraltro, riguardo ad una ipotesi particolare in cui l'accertamento della capacità reddituale dei coniugi richiedeva la stima di una azienda di cui uno di essi era titolare, mentre Cass. n. 5325 del 17.03.2016, n. 7632 del 31.03.2006, n. 7632 del
31.03.2006 e n. 5608 del 17.04.2001 hanno riguardo ad ipotesi diverse in cui non viene in rilievo la valutazione di un patrimonio e dalla lettura di
Cass. n. 18070 del 19.10.2012 si evince che, venendo in rilievo una ctu espletata in materia di divisione sarebbe stato preferibile avere riguardo, nella liquidazione del compenso dovuto al ctu, ai parametri di cui all'art. 3
DM 30 maggio 2002 in luogo di quelli ex art. 13 applicati dal giudice, ma la pronuncia sul punto non aveva costituito oggetto di gravame)
D'altro canto è chiara la differenza tra l'incarico affidato al ctu dott. al quale è stato chiesto di valutare la capacità economica e Pt_1 patrimoniale dei coniugi, che, come sopra esposto, va accertata nella sua globalità, senza procedere ad una disamina delle caratteristiche dei singoli immobili di cui sono titolari, dall'incarico peritale affidato in un giudizio esecutivo, in cui tali caratteristiche vanno compiutamente esaminate al fine di fornire una dettagliata descrizione dei beni in vendita anche sotto un profilo urbanistico – edilizio così da determinarne in modo corretto il valore di mercato.
pagina 16 di 19 9. Si osserva quindi che il tribunale ha correttamente apprezzato il lavoro svolto dal ctu in ragione della mole di documenti esaminati, della consistenza dei patrimoni valutati e del lasso di tempo considerato negli accertamenti compiuti, nella misura in cui ha liquidato, con riferimento alla posizione di ciascuno dei coniugi, un onorario pari ai valori massimi di cui al DM 30.05.2002.
Ciò posto non merita di essere censurata la decisione di non riconoscere altresì l'incremento previsto dall'art. 52 DPR 115/2002 atteso che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato
l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico - scientifica, complessità e difficoltà” (cfr. Cass. n. 7632 del 31.03.2006;
21963 del 21.09.2017), non essendovi infatti elementi sulla cui base possa ritenersi che, ferma la liquidazione del compenso nella misura massima prevista, la prestazione resa dal ctu presenti anche caratteristiche tali da potersene affermare l'eccezionalità in ragione della complessità tecnico – scientifica dell'incarico espletato.
10. L'opposizione è infine fondata nella misura in cui il ctu ha lamentato l'omessa liquidazione delle spese documentate.
Invero, premesso che nell'opposto decreto non sono illustrate le ragioni per le quali non è stato riconosciuto al ctu il rimborso delle predette spese, vanno disattese le argomentazioni svolte dal il quale ha osservato CP_2 che le stesse non dovevano essere riconosciute in favore del ctu, trattandosi di esborsi riferiti ad un ausiliario del quale il consulente si era avvalso senza l'autorizzazione del giudice.
pagina 17 di 19 Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “in tema di liquidazione dei compensi e delle spese ai consulenti tecnici d'ufficio, gli articoli 49 e 56 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l'art. 7 della l. 8 luglio 1980, n. 319, hanno mantenuto la distinzione tra le spese sostenute dal consulente tecnico per l'adempimento dell'incarico, il cui rimborso è subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e le spese per le attività strumentali, svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di “munus publicum” che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che inevitabilmente si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente” (cfr. Cass. n. 21963 del 21.09.2017; n. 5204 del 28.02.2017; n. 4424 del 21.02.2017 e n. 15535 dell'11.06.2008).
Invero, nel caso di specie il ctu ha chiesto il rimborso di due fatture dell'importo complessivo di € 413,85 (cfr. fatture all. 6 all'atto di opposizione) emesse da tale , aventi come causale CP_4
“inserimento dati”, così da essere riferite all'inserimento in un programma informatico dei dati tratti dai conti correnti esaminati dal ctu.
Deve, quindi, ritenersi trattarsi di una attività di esecuzione materiale e non di una prestazione intellettuale, tale da sostanziarsi in accertamenti e valutazioni volte ad arricchire di per sé le conoscenze del giudice.
Ne consegue che ne va riconosciuto il rimborso, quale spesa funzionale all'assolvimento dell'incarico, atteso il numero di dati da esaminare, e ciò anche in assenza di una autorizzazione del giudice.
pagina 18 di 19 Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va riconosciuto in favore del dott. l'importo di € 413,85 a titolo di rimborso spese. Pt_1
11. L'accoglimento marginale dell'opposizione proposta giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in ciò valutata la rilevante discrasia tra gli importi richiesi in sede di opposizione e quelli riconosciuti con la presente pronuncia.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca l'opposto decreto e liquida in favore del ctu, dott. e a carico delle Parte_1 parti come da decreto opposto, la somma di € 413,85 a titolo di rimborso spese e la somma di € 10.256,34 a titolo di onorari, il tutto comprensivo di quanto liquidato a titolo di acconto, oltre accessori di legge;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 27 novembre 2025
Il Giudice
RI IA UO
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa RI IA UO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG. 11471/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio, n. 7, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Domenico Mercuri, che lo rappresenta e difende come da procura depositata unitamente al ricorso in opposizione
- opponente -
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregoriana n. Controparte_1
54, presso lo studio dell'avv. Paolo Longo che la rappresenta e difende come da procura depositata unitamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 19 elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n. 86, CP_2 presso lo studio dell'avv. RI Letizia Spasari che, unitamente all'avv. Oriana
Cianca, la rappresenta e difende come da procura depositata unitamente alla comparsa di risposta
- opposti –
Oggetto: opposizione ex art. 15 d.lgs n. 150/2011
Conclusioni: all'udienza del 19.11.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 13.03.2024, il dott. Parte_1 nominato ctu nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, instaurato da nei confronti di CP_2 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto, comunicatogli in CP_1 data 13.02.2024, con cui era stato liquidato in suo favore un compenso di €
10.256,34 a titolo di onorari oltre accessori.
pagina 2 di 19 Nel dettaglio il ctu ha lamentato che non era chiaro il criterio seguito dal giudice nella determinazione del compenso e ha rilevato che non erano state indicate le ragioni per le quali non erano state applicate le disposizioni di cui agli artt. 2 e 13 del DM 30 maggio 2002 nella liquidazione.
L'opponente ha, quindi, osservato che il giudice aveva erroneamente ritenuto il carattere unitario dell'incarico, laddove, invece, al ctu erano stati demandati una pluralità di accertamenti tra loro non interdipendenti, attesa la diversità strutturale dei profili oggetto di valutazione, e ha evidenziato di aver verificato otto carte di credito, otto conti correnti, otto conti deposito titoli e Fondi comuni, 7 altri rapporti finanziari, una società, 6 beni immobili, unitamente ai redditi realizzati dalle parti e ha messo in rilievo la mole di documentazione esaminata. Il ctu ha, quindi, osservato che tali accertamenti erano stati compiuti, considerando un lasso temporale di 5 anni così che andava considerata anche la variabilità dei redditi nel tempo.
Ha poi osservato che il giudice aveva erroneamente escluso la possibilità di liquidare il compenso, in applicazione dei parametri di cui all'art. 2 DM 30 maggio 2002 nel presupposto che doveva aversi riguardo all'incarico conferito al ctu e non agli accertamenti da questi compiuti, senza valorizzare il fatto che era stata effettuata una ricostruzione contabile, quale passaggio ineliminabile per rispondere al quesito posto dal giudice. Ha inoltre rilevato che, atteso l'ammontare dei valori considerati, che aveva ampliamente superato il limite superiore dello scaglione di riferimento, e considerata la mole di documentazione esaminata, il giudice avrebbe dovuto liquidare in suo favore onorari nella misura massima aumentata del
100% ai sensi dell'art. 52 d.p.r 115/2002. Infine, ha osservato che immotivatamente non gli era stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese vive per € 413,85.
pagina 3 di 19 Ha, pertanto, richiesto la revoca del decreto di liquidazione e, in via principale, il riconoscimento di un compenso compreso tra un minimo di €
18.532,56 e un massimo di € 37.120,74 oltre al rimborso spese di € 413,85.
In data 5.09.2024 si sono costituiti e CP_2 Controparte_1 evocati per l'udienza del 18.09.2024.
Nel dettaglio la ha evidenziato che il giudice aveva CP_1 correttamente liquidato il compenso spettante al ctu, facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 3 DM 30 maggio 2002 considerato l'oggetto degli accertamenti richiesti, cui soli doveva aversi riguardo, nell'ambito di un incarico unitario volto ad accertare l'effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle parti e il relativo tenore di vita. La convenuta ha, quindi, rimarcato che l'indagine affidata al ctu esulava da quelle previste dall'invocato art. 2 DM 30 maggio 2002 e ha contestato la richiesta applicazione dell'incremento di cui all'art. 52 DPR 115/2002, non risultando l'esecuzione di prestazioni di carattere eccezionale per importanza scientifica e complessità.
Ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il ha evidenziato l'inammissibilità dell'opposizione, osservando CP_2 che il ctu, nell'istanza proposta al giudice per la liquidazione del suo onorario si era rimesso alle determinazioni del magistrato, così che non era legittimato a contrastare il decreto da questi adottato.
Ha quindi rilevato che il compenso spettante al ctu doveva essere determinato in considerazione delle indagini di cui era stato incaricato e non degli accertamenti compiuti;
ha osservato che correttamente il compenso era stato liquidato applicando i parametri di cui all'art. 3 dm 30 maggio
2002 e considerando un incarico avente carattere unitario.
pagina 4 di 19 Ha quindi osservato che non doveva essere riconosciuta la somma chiesta a titolo di rimborso spese, in quanto relativa all'attività di ausiliari di cui non era stata autorizzata la nomina che, comunque, confermava che il ctu si era limitato all'inserimento di dati in un comune programma di elaborazione.
pagina 5 di 19 2. Tanto esposto si osserva che è pacifico e documentale che, promosso il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio degli odierni resistenti, il giudice, dopo aver disposto indagini della polizia tributaria in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi, aveva incaricato il dott. di “accertare l'effettiva situazione economica, Pt_1 patrimoniale e finanziaria delle parti in lite e l'effettivo tenore di vita, autorizzandolo ad acquisire direttamente la documentazione pervenuta al citato Nucleo di Polizia Tributaria ed ogni ulteriore dato ed informazione ritenuti utili presso enti e/o uffici privati e/o pubblici, persone fisiche e/o giuridiche, ivi compresi: - apertura del CASSETTO FISCALE intestato ai contribuenti;
- i dati e le informazioni Controparte_3 risultanti dall'Archivio dei Rapporti Finanziari e dall'eventuale inserimento in specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo;
-
ENAC-UFFICIO REGISTRO AEREOMOBILI: i dati e le informazioni relative a trascrizioni effettuate sul Registro delle Costruzioni
(dichiarazione di costruzione;
passaggi di proprietà e trasferimento di quote di proprietà di aeromobili in costruzione;
iscrizione e cancellazione di ipoteca su aeromobili in costruzione) e/o a trascrizioni effettuate sul
Registro Aeronautico Nazionale – RAN (immatricolazione di aeromobili;
dichiarazione di esercenza;
passaggi di proprietà; trasferimento di quote di proprietà; successione di aeromobili immatricolati;
variazione denominazione, ragione sociale e/o) indirizzo del proprietario;
iscrizione e cancellazione di ipoteche su aeromobili immatricolati;
pignoramento/sequestro di aeromobili, fermo amministrativo o sentenze di fallimento;
avviso di demolizione;
cancellazione aeromobili dal RAN);
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PO - : i dati e le informazioni relative a Testimone_1
pagina 6 di 19 trascrizioni effettuate sul Registro Imbarcazioni da Diporto – RID
(immatricolazione di imbarcazioni;
passaggi di proprietà, trasferimento di quote di proprietà, successione di imbarcazioni immatricolate;
variazione denominazione, ragione sociale e/o indirizzo del proprietario;
iscrizione e cancellazione di ipoteche su imbarcazioni immatricolate;
pignoramento/sequestro di imbarcazioni, fermo amministrativo o sentenze di fallimento;
avviso di demolizione;
cancellazione imbarcazioni dal RID)”.
Successivamente l'incarico peritale era stato esteso alla disamina delle dichiarazioni fiscali dell' Parte_2
nonché dell'atto costitutivo, dello statuto sociale, e degli
[...] accordi relativi alla distribuzione degli utili intercorrenti tra i soci, e ciò in relazione all'intero periodo oggetto dell'indagine peritale” dall'1.01.2016 al
31.12.2020 (cfr. all. 1 e 2 al ricorso).
Depositato l'elaborato peritale, il dott. aveva presentato al giudice Pt_1 la sua richiesta di liquidazione dei compensi.
In particolare, premesso di aver eseguito plurimi accertamenti riferiti a diversi soggetti, aventi oggetti differenti, relativi a cinque annualità, aveva ipotizzato due possibili liquidazioni.
pagina 7 di 19 La prima ipotesi considerava, per il il riconoscimento di sei CP_2 compensi, di cui quattro, riferiti rispettivamente alle indagini su conti correnti, carte di credito, conti depositi e altri rapporti finanziari, determinati in base all'art. 2 DM 30 maggio 2002, uno riferito ai beni immobili, liquidato in base all'art. 13, e uno riferito alle quote di partecipazione sociale, liquidato a norma dell'art. 3, e, per la CP_1 cinque compensi quattro, riferiti rispettivamente alle indagini su conti correnti, carte di credito, conti depositi e altri rapporti finanziari, determinati in base all'art. 2 DM 30 maggio 2002, e uno riferito ai beni immobili, liquidato in base all'art. 13, per corrispettivi totali compresi tra un minimo di € 18.532,56 e un massimo di € 37.120,74. La seconda soluzione considerava, per ciascuna parte del giudizio, due liquidazioni, una riferita al reddito e una al patrimonio, effettuate tutte in base ai parametri di cui all'art. 2 DM 30 maggio 2002, per un importo complessivo compreso tra un minimo di € 36.121,00 e un massimo di € 72.243,85, considerando anche un incremento del 100% ex art. 52 dpr 112/2002. Richiesto, quindi, anche un rimborso spese di € 413,85, aveva scritto “Si rimane in attesa della valutazione della S.V. Ill.ma alla quale il sottoscritto si rimette”. (cfr. all. 3 al ricorso).
pagina 8 di 19 Risulta, quindi, che il collegio, con l'opposto decreto, “rilevato che l'incarico aveva ad oggetto l'accertamento dei redditi netti delle parti nonché delle sostanze e delle disponibilità in denaro, titoli ed altri beni, sino all'attualità e pertanto della consistenza del patrimonio di ciascuna parte complessivamente considerato”, aveva determinato il compenso dovuto al dott. in ragione dei parametri di cui all'art. 3 dm 30 maggio 2002, Pt_1 osservando di non poter applicare la norma di cui all'art. 13, riferita alla stima di beni immobili, trattandosi di “operazione strumentale alla valutazione complessiva del più ampio patrimonio in cui gli immobili sono ricompresi”, e che non poteva aversi riguardo ai criteri di cui all'art. 2, dovendosi fare riferimento all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini compiute dal ctu.
Quindi il tribunale, considerando due distinti onorari, uno per gli accertamenti compiuti con riguardo alla posizione del e uno con CP_2 riguardo alla posizione della aveva determinato il compenso del CP_1
considerando i valori massimi di cui al citato DM 30 maggio Pt_1
2002, in € 10.256,34 (cfr. all. 4 al ricorso).
3. Tanto esposto va disattesa l'eccezione preliminare sollevata dal resistente in ordine alla inammissibilità dell'opposizione. CP_2
Sul punto si osserva, infatti, che, dalla disamina dell'istanza di liquidazione,
i cui contenuti sono stati sopra riportati, da considerare nel suo complesso, emerge che la deduzione finale con la quale il ctu si era rimesso alle determinazioni del tribunale, non potendo essere isolata dal resto dell'istanza, va intesa come riferita alle due ipotesi di liquidazione prospettate nella medesima richiesta.
pagina 9 di 19 4. Si osserva, quindi, che, diversamente da quanto sostenuto, in sede di opposizione, dalla lettura del decreto opposto emerge chiaramente il criterio seguito nella liquidazione del compenso dovuto al ctu, ossia quello di cui all'art. 3 DM 30.05.2002, e risultano le ragioni per le quali il giudice non aveva ritenuto di dover applicare gli altri parametri invocati dal suo ausiliario.
Ciò posto deve ritenersi che correttamente il tribunale ha liquidato il compenso dovuto al applicando i parametri di cui all'art. 3 DM Pt_1
30 maggio 2002 “in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere”.
pagina 10 di 19 Il provvedimento opposto, infatti, si pone in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito che “la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio al quale sia stato conferito nell'ambito di un giudizio di separazione personale l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla scorta dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria deve essere operata non già in base all'art. 2 delle tabelle allegate al DM 30 maggio
2002, relative alla perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì in applicazione del successivo art. 3, concernente la perizia o consulenza tecnica per la valutazione di patrimoni” (cfr. Cass. n. 18135 del
26.06.2023, resa in un caso analogo a quello di specie, in cui era stata richiesta al ctu una valutazione complessiva e unitaria del patrimonio di entrambi i coniugi, con cui la Corte di legittimità ha censurato il provvedimento del giudice nella misura in cui aveva liquidato un separato compenso per ciascuna delle sei operazioni in cui era stata suddivisa l'attività del consulente, applicando per le indagini relative all'accertamento dei redditi i parametri di cui all'art. 2, e ciò sia in ragione della erroneità dei criteri adottati, dovendo aversi riguardo al criterio di cui all'art. 3 sia per non essere stata considerato il carattere unitario dell'incarico affidato).
Va, infatti considerato che il giudice laddove ha incaricato il ctu di accertare l'effettiva capacità reddituale – patrimoniale – finanziaria dei coniugi, non ha incaricato il ctu di procedere ad un'operazione di vera e propria ricostruzione contabile, ma ha chiesto unicamente un'approfondita disamina delle risultanze della documentazione fiscale, contabile e di conservatoria e dei dati da essa emergenti in ordine alla capacità reddituale e patrimoniale del e della di cui è stata chiesta al ctu CP_2 CP_1 una descrizione.
pagina 11 di 19 La determinazione assunta nell'opposto decreto è, del resto, in linea con i principi sanciti dalla Corte di legittimità nella pronuncia n. 24128 del
24.10.2013, invocata dallo stesso opponente a fondamento del ricorso, in cui è sancito che è “corretto ritenere che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio al quale, nell'ambito di un giudizio di separazione dei coniugi, sia stato affidato l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi, sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e della
Conservatoria, non trovi applicazione il disposto del DM 30 maggio 2002 art. 2, per la perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto del successivo art. 3 per la perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di "patrimoni", il quale prevede il criterio della liquidazione dell'onorario a percentuale, di cui all'art. 2, ridotto della metà”.
Tanto deve ritenersi anche per quanto riguarda le indagini relative al tenore di vita dei coniugi, aventi carattere descrittivo della entità delle spese sostenute nel periodo di riferimento, tanto ciò vero che l'accertamento con metodo induttivo del reddito si è tradotto nel riportare, anno per anno, le complessive uscite fatte registrare da ciascuno dei coniugi, quali addebiti in conto corrente e pagamenti con carte di credito e bancomat, con la precisazione di considerare per il anche i pagamenti effettuati con CP_2 carte intestate allo studio legale e detraendo i bonifici CP_2 CP_2 effettuati in favore della per il relativo mantenimento. CP_1
pagina 12 di 19 5. Del resto, l'opposto decreto è conforme all'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità anche nella misura in cui è stato evidenziato che “ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico secondo le previsioni della legge n. 319 del 1980 e delle tabelle approvate con d.P.R. n. 820 del 1983, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento” (cfr. Cass. n. 8298 dell'1.09.1997 in cui è stato evidenziato che il giudice di merito aveva correttamente applicato “il principio secondo il quale il compenso al consulente tecnico deve liquidarsi con riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento (Cass. 601/91), in quanto dal quesito posto, riportato testualmente nel ricorso, emerge inequivocabilmente che oggetto dell'accertamento era la determinazione della "capacità reddituale di (…) con riferimento al periodo 1981/1990", rientrante nella previsione dell'art.
3 della tabella annessa al dpr 352/88, e non l'analisi amministrativa, contabile o fiscale (prevista dall'art. 2 della stessa tabella), che, eventualmente, poteva costituire solo lo strumento per pervenire al risultato richiesto al c.t.u. La complessità e l'accuratezza delle indagini non possono quindi giustificare una qualificazione della prestazione difforme da quanto richiesto nella formulazione del quesito, ma debbono essere valutate, come sono state valutate, al diverso fine di procedere all'aumento degli onorari ai sensi dell'art. 5 della legge 319/80”.
6. Il provvedimento opposto si pone in linea con i citati orientamenti interpretativi anche nella misura in cui ha evidenziato l'unitarietà dell'incarico affidato al ctu.
pagina 13 di 19 Come correttamente evidenziato dalla resistente, la stessa CP_1 giurisprudenza di legittimità invocata dall'opponente ha osservato “che il
Tribunale, avendo accertato che si è trattato di una indagine unitaria, diretta all'accertamento della consistenza patrimoniale delle parti e in cui appare assorbente l'attività di esame del reddito mobiliare, ha correttamente liquidato in favore del consulente tecnico, ai sensi del Dm 30 maggio 2002, art. 3, un unico compenso a percentuale, e non un compenso per ogni verifica compiuta. Nella consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, basata sul mero esame di dati documentali acquisiti, infatti, la pluralità delle verifiche da effettuare non esclude
l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma può assumere rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione del compenso, che la legge fissa per ogni scaglione tra una percentuale minima ed una massima, nonché costituire elemento di apprezzamento ai fini dell'eventuale esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di aumentare i compensi liquidati al consulente tecnico
d'ufficio, ai sensi del D.M. n. 115 del 2002, art. 52” (cfr. Cass. n. 24128 del
24.10.2013 nonché Cass. n. 4966 del 12.03.2015 che ha aderito all'orientamento interpretativo di cui alla citata pronuncia n. 24128/2013, evidenziando che “ove si consideri che, diversamente, la previsione dell'art.
3 D.M. cit. non troverebbe applicazione di sorta, sostituita sempre e comunque dalla somma di tante liquidazioni quante le singole attività svolte dal c.t.u.” osservando che una parcellizzazione del compenso è contraria al sistema di liquidazione che mira a includere sotto il medesimo criterio, tutte le attività che siano di regola preordinate all'espletamento dell'incarico come affidato dal giudice).
pagina 14 di 19 Del resto, si pone in linea con quanto sopra riportato in ordine al carattere unitario dell'incarico affidato anche la pronuncia n. 1627 del 28.01.2016, invocata dallo stesso opponente, in cui è stato rilevato che “l'accertamento demandato al consulente riguardava la situazione patrimoniale del coniuge nella sua globalità, rilevando ai fini della decisione non tanto la consistenza di ciascuno dei conti correnti esaminati quanto piuttosto
l'insieme omogeneo e indifferenziato degli stessi”.
Proprio in considerazione del carattere unitario dell'incarico affidato non può attribuirsi rilievo al fatto che il ctu abbia accertato i redditi realizzati dai coniugi in più anni, dovendosi fare riferimento, in ragione del quesito posto, ad un unico valore “costituito dalla sommatoria dei valori riscontrati all'esito degli accertamenti esperiti” (cfr. Cass. n. 8298 dell'1.09.1997;
7186 del 23.03.2007 e n. 24605 del 2.10.2019).
7. Si osserva, quindi, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nello stesso decreto opposto, una volta individuato, in ragione dell'incarico affidato, il parametro di cui all'art. 3 DM 30 maggio 2002, come utilizzabile, non può aversi riguardo al criterio di cui all'art. 13 che si riferisce alla più semplice stima dei beni immobili, laddove la valutazione dei patrimoni è attività più complessa e articolata (cfr. Cass. n. 13038 del
23.06.2016).
Ne consegue che correttamente il giudice ha considerato comprese nella liquidazione operata anche le valutazioni espresse dal ctu con riferimento ai beni immobili appartenenti al e alla non residuando CP_2 CP_1 spazi per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 13.
pagina 15 di 19 8. Invero, questo giudice ritiene di aderire agli orientamenti sopra richiamati, senza poter giungere a diverse determinazioni in ragione di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nelle altre pronunce invocate in sede di opposizione (cfr. Cass. n. 22611 del 25.09.2018 che ha, peraltro, riguardo ad una ipotesi particolare in cui l'accertamento della capacità reddituale dei coniugi richiedeva la stima di una azienda di cui uno di essi era titolare, mentre Cass. n. 5325 del 17.03.2016, n. 7632 del 31.03.2006, n. 7632 del
31.03.2006 e n. 5608 del 17.04.2001 hanno riguardo ad ipotesi diverse in cui non viene in rilievo la valutazione di un patrimonio e dalla lettura di
Cass. n. 18070 del 19.10.2012 si evince che, venendo in rilievo una ctu espletata in materia di divisione sarebbe stato preferibile avere riguardo, nella liquidazione del compenso dovuto al ctu, ai parametri di cui all'art. 3
DM 30 maggio 2002 in luogo di quelli ex art. 13 applicati dal giudice, ma la pronuncia sul punto non aveva costituito oggetto di gravame)
D'altro canto è chiara la differenza tra l'incarico affidato al ctu dott. al quale è stato chiesto di valutare la capacità economica e Pt_1 patrimoniale dei coniugi, che, come sopra esposto, va accertata nella sua globalità, senza procedere ad una disamina delle caratteristiche dei singoli immobili di cui sono titolari, dall'incarico peritale affidato in un giudizio esecutivo, in cui tali caratteristiche vanno compiutamente esaminate al fine di fornire una dettagliata descrizione dei beni in vendita anche sotto un profilo urbanistico – edilizio così da determinarne in modo corretto il valore di mercato.
pagina 16 di 19 9. Si osserva quindi che il tribunale ha correttamente apprezzato il lavoro svolto dal ctu in ragione della mole di documenti esaminati, della consistenza dei patrimoni valutati e del lasso di tempo considerato negli accertamenti compiuti, nella misura in cui ha liquidato, con riferimento alla posizione di ciascuno dei coniugi, un onorario pari ai valori massimi di cui al DM 30.05.2002.
Ciò posto non merita di essere censurata la decisione di non riconoscere altresì l'incremento previsto dall'art. 52 DPR 115/2002 atteso che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato
l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico - scientifica, complessità e difficoltà” (cfr. Cass. n. 7632 del 31.03.2006;
21963 del 21.09.2017), non essendovi infatti elementi sulla cui base possa ritenersi che, ferma la liquidazione del compenso nella misura massima prevista, la prestazione resa dal ctu presenti anche caratteristiche tali da potersene affermare l'eccezionalità in ragione della complessità tecnico – scientifica dell'incarico espletato.
10. L'opposizione è infine fondata nella misura in cui il ctu ha lamentato l'omessa liquidazione delle spese documentate.
Invero, premesso che nell'opposto decreto non sono illustrate le ragioni per le quali non è stato riconosciuto al ctu il rimborso delle predette spese, vanno disattese le argomentazioni svolte dal il quale ha osservato CP_2 che le stesse non dovevano essere riconosciute in favore del ctu, trattandosi di esborsi riferiti ad un ausiliario del quale il consulente si era avvalso senza l'autorizzazione del giudice.
pagina 17 di 19 Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “in tema di liquidazione dei compensi e delle spese ai consulenti tecnici d'ufficio, gli articoli 49 e 56 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l'art. 7 della l. 8 luglio 1980, n. 319, hanno mantenuto la distinzione tra le spese sostenute dal consulente tecnico per l'adempimento dell'incarico, il cui rimborso è subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e le spese per le attività strumentali, svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di “munus publicum” che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che inevitabilmente si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente” (cfr. Cass. n. 21963 del 21.09.2017; n. 5204 del 28.02.2017; n. 4424 del 21.02.2017 e n. 15535 dell'11.06.2008).
Invero, nel caso di specie il ctu ha chiesto il rimborso di due fatture dell'importo complessivo di € 413,85 (cfr. fatture all. 6 all'atto di opposizione) emesse da tale , aventi come causale CP_4
“inserimento dati”, così da essere riferite all'inserimento in un programma informatico dei dati tratti dai conti correnti esaminati dal ctu.
Deve, quindi, ritenersi trattarsi di una attività di esecuzione materiale e non di una prestazione intellettuale, tale da sostanziarsi in accertamenti e valutazioni volte ad arricchire di per sé le conoscenze del giudice.
Ne consegue che ne va riconosciuto il rimborso, quale spesa funzionale all'assolvimento dell'incarico, atteso il numero di dati da esaminare, e ciò anche in assenza di una autorizzazione del giudice.
pagina 18 di 19 Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va riconosciuto in favore del dott. l'importo di € 413,85 a titolo di rimborso spese. Pt_1
11. L'accoglimento marginale dell'opposizione proposta giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite in ciò valutata la rilevante discrasia tra gli importi richiesi in sede di opposizione e quelli riconosciuti con la presente pronuncia.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca l'opposto decreto e liquida in favore del ctu, dott. e a carico delle Parte_1 parti come da decreto opposto, la somma di € 413,85 a titolo di rimborso spese e la somma di € 10.256,34 a titolo di onorari, il tutto comprensivo di quanto liquidato a titolo di acconto, oltre accessori di legge;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 27 novembre 2025
Il Giudice
RI IA UO
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