Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3802/24, est. Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 10/4/25 e promossa
DA
Parte_1 Parte_2
(P. Iva , con sede legale in , Via
[...] P.IVA_1 Pt_2
Enrico Butti n. 5, in persona del Segretario Provinciale di , Sig. Pt_2 CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Paolo Pizzuti e Lucia Aurola, in
[...] virtù di procura inserita nella busta di deposito del fascicolo telematico contenente il ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza di Pietra n. 44, 00186
APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva , c.f. e Registro Controparte_2 P.IVA_2
Imprese di n. ), con sede legale in , Piazza Tre Pt_2 P.IVA_3 Pt_2
Torri, 1, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
[...] ed appartenente al iscritto al n. 26 dell'Albo dei Controparte_3 Controparte_4
Gruppi Assicurativi, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, con facoltà tra loro disgiunte, dagli Avv.ti prof. CP_5
e come da delega rilasciata in calce alla memoria di
[...] Controparte_6 costituzione di secondo grado dall'Avv. Fabio Salvatori, in virtù dei poteri conferiti per atto Notaio di Meda del 26 novembre 2020, rep. n. 11267, Persona_1 racc. n. 3858
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 345 c.p.c., contrariis reiectis, in integrale riforma della impugnata sentenza n. 3802 del Tribunale di Milano, pubblicata il 9 agosto 2024 dal Giudice del lavoro di Milano, dott.ssa Eleonora Porcelli, all'esito del giudizio rubricato sub n.r.g. 6193/2024, non notificata, così giudicare in accoglimento della domanda proposta:
a) in conformità all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. b) della legge 20 maggio 1970 n. 300 nella parte in cui prevede un sistema selettivo della citata norma che non tiene conto della effettiva rappresentatività del sindacato in rapporto al numero dei propri iscritti, in violazione del principio solidaristico e del principio di uguaglianza e della libertà di azione di cui agli artt. 3 e 39, disporre la sospensione del presente giudizio e, con ordinanza motivata, ordinare alla cancelleria la trasmissione del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte Costituzionale;
b) all'esito del giudizio di costituzionalità, ed in ogni caso, accertare nel merito e dichiarare Part l'antisindacalità della condotta di nella esclusione della dagli incontri relativi Controparte_2 alla contrattazione aziendale e dagli incontri relativi al rinnovo del NA Alleanza, stante la documentata rappresentatività aziendale del Sindacato, come dedotto nel corpo dell'atto;
c) per l'effetto, ordinare ad di cessare tale condotta antisindacale e – poiché nelle Controparte_2 more del presente giudizio il è stato sottoscritto con le altre sigle sindacali senza la CP_7Part Parte (in data 18 giugno 2024) – ordinare alla stessa Società convenuta di convocare per ntire alla medesima di svolgere la trattativa ed eventualmente di sottoscrivere il contr non per adesione).
e) con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambe le fasi e gradi di giudizio, da distrarsi a favore degli avvocati che sottoscrivono il presente atto.
In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze già articolate nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui trascritti, nonché la prova per testi sui capitoli specificati nel ricorso ex art. 28 St.Lav. con il teste già indicato.”
PER L' APPELLATA come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 3802/2024, in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone alla prova orale la cui richiesta è stata ex adverso reiterata, poiché irrilevante ai fini della decisione per tutte le considerazioni svolte in memoria, oltre che relativa a circostanze documentalmente provabili.
In caso di sua ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con l'informatore indicato nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, con riserva di integrare la lista.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 3802/24 rigettava l'opposizione ex art. 28 della legge n. 300/70 proposta da di avverso il decreto emesso il Parte_2 Pt_2
30/4/24 dal medesimo Ufficio - che non aveva ravvisato la denunciata condotta antisindacale asseritamente posta in essere da Controparte_2 Parte consistente “nella esclusione della dagli incontri relativi alla contrattazione aziendale e dagli incontri relativi al rinnovo del NA , stante la documentata rappresentatività CP_2 aziendale del Sindacato, come dedotto nel corpo dell'atto” - condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00.
Il Tribunale di Milano, dopo aver richiamato i fatti di causa (“Il Sindacato ha esposto di aver avanzato, con comunicazione 13-7-23, la richiesta di sottoscrivere il contratto aziendale e ogni altro siglato presso la convenuta, nonché' di essere informato e convocato su tutte le tematiche sulle quali vengono convocate le altre sigle sindacali, ma di aver ricevuto risposta negativa;
ha aggiunto di aver chiesto, con comunicazione 16-11-23, un incontro per la verifica e l'illustrazione della piattaforma, contestualmente inviata, per il rinnovo del , ma di CP_7 non aver ricevuto riscontro e di essere stata anzi esclusa dagli incontri, tenutisi il 6-12-23, 16-1-24, 14-2-24 e 6-3-24, aventi ad oggetto il rinnovo del NA. Il Sindacato ricorrente ha inoltre evidenziato di possedere, all'interno della convenuta, 340 iscritti, pari al 15% dei lavoratori sindacalizzati e circa all'8 % dell'organico aziendale complessivo. “), ha in primo luogo (capo n. 2) disatteso la lettura offerta dall'opponente della pronuncia n. 231/13 della Corte Costituzionale, in forza della quale la libertà di scegliere gli interlocutori sindacali in azienda deve tenere conto del “dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività” e del “dato oggettivo (e valorale) della loro rappresentatività … giustifica la stessa partecipazione alla trattativa”; inoltre “dal momento in cui (dopo la sent. n. 231/2013) la partecipazione alle trattative sindacali attribuisce al sindacato il diritto di costituire la RSA ai sensi dell'art. 19 St. lav. (con tutte le relative prerogative del Titolo III dello Statuto), non è ammissibile che quel diritto così fondamentale derivi da una scelta discrezionale dell'imprenditore invece che dall'effettivo consenso dei lavoratori occupati in azienda … Ed è la stessa Corte Costituzionale, in un passaggio della sentenza in questione, ad affermare che il sindacato effettivamente rappresentativo che viene estromesso ingiustamente dalle trattative può agire per la repressione della condotta antisindacale: esso infatti “[…] trova, a monte, in ragione di una sua acquisita rappresentatività, la tutela dell'art. 28 dello Statuto nell'ipotesi di un eventuale, non giustificato, suo negato accesso al tavolo delle trattative”.
Il giudice a quo ha rinviato, sul punto, alle considerazioni svolte nella sentenza n. 615/23 della Corte di Appello di Milano, già richiamate nel decreto opposto.
Ha disatteso, altresì (capo n. 3), l'assunto attoreo secondo cui l'uso distorto della libertà negoziale da parte del datore di lavoro poteva produrre apprezzabili lesioni della libertà sindacale dell'O.S. esclusa ed, in particolare, secondo cui l'estromissione dalle trattative per la contrattazione aziendale e per il rinnovo del NA in oggetto aveva comportato l'impossibilità di utilizzare le prerogative previste dal titolo III della legge n. 300/70, non avendo le r.s.a. ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 19 della legge citata:”…sono proprio la capacità di imporsi come interlocutore del datore di lavoro e la forza dialettica e di stimolo nell'ambito della singola unità produttiva che consentono il riconoscimento del sindacato come soggetto legittimato a contrattare il contratto collettivo: la dinamica contrattuale è frutto dei rapporti di forza tra le parti sociali.
La libertà sindacale, come osservato nel decreto impugnato, si espleta tramite l'organizzazione di scioperi, l'interlocuzione con l'azienda, la promozione di assemblee, la rivendicazione dei diritti sindacali, il proselitismo.
Nel caso di specie non sono configurabili condotte oggettivamente discriminatorie, capaci di incidere negativamente sulla stessa libertà del sindacato e sulla stessa sua capacità di negoziazione minandone la credibilità e l'immagine, anche sul versante della sua forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi”.
Ha ritenuto, da ultimo (capo n. 4), manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 lettera b) S.L., sollevata dell'opponente, nella parte in cui prevede un sistema selettivo che non tiene conto della effettiva rappresentatività del sindacato in rapporto al numero dei propri iscritti in violazione del principio solidaristico e del principio di uguaglianza e della libertà di azione di cui agli artt. 3 e 39 della Costituzione: “In primo luogo l'art. 19 S.L. non disciplina la partecipazione delle OOSS alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, nazionali o aziendali.
In secondo luogo si riporta quanto affermato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 499/22: “In tal senso osserva il Collegio come la stessa Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 231/2013 abbia anzi precisato che l'intervento additivo operato “ in coerenza con il petitum dei giudici a quibus e nei limiti di rilevanza della questione prospettata, non affronta il più generale problema della mancata attuazione complessiva dell'art. 39, né individua, - e non potrebbe farlo – un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al titolo III dei lavoratori…” La Corte Costituzionale ha poi affermato come tale compito spetti al legislatore, che può dare risposta a tale problematica con una molteplicità di soluzioni fra le quali la stessa Corte Costituzionale indica a titolo di esempio (e si tratta quindi di un criterio selettivo non ancora presente nel nostro ordinamento ma solo adottabile, fra altri, dal legislatore) “l'introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento …” di ha proposto appello, Parte_2 Pt_2 affidandosi ad un unico articolato motivo – “Violazione del diritto del sindacato ricorrente a partecipare alla contrattazione aziendale in quanto sindacato rappresentativo sotto il profilo della consistenza numerica (Corte Cost. n. 231/2013); Violazione del divieto di abuso della discrezionalità negoziale da parte del datore di lavoro “ (pag. 7 e seg.) – con il quale critica i principali profili su cui si fonda il ragionamento del giudice di prime cure (nel dettaglio la libertà negoziale del datore di lavoro, l'uso distorto della stessa da parte di la forza contrattuale e la libertà sindacale). Controparte_2
Ribadisce quanto ampiamente dedotto nei precedenti scritti difensivi ovvero in estrema sintesi: che la libertà negoziale del datore di lavoro non è assoluta, ma incontra il limite della ragionevolezza e della buona fede, altrimenti verrebbe affidata alla totale discrezionalità del datore di lavoro la scelta dei soggetti sindacali che possono godere delle prerogative del Titolo III dello Statuto dei lavoratori e pertanto la libertà negoziale non può essere utilizzata in maniera distorta per escludere dalle trattative un sindacato che è effettivamente rappresentativo in azienda;
che è stata la Corte Costituzionale a sancire questi principi, affermando che la libertà di scegliere gli interlocutori sindacali in azienda deve tener conto del “dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività” (sentenza n. 231/2013); e che la rappresentatività posseduta - pari a circa l'8% dell'intero organico aziendale ed al 15% di tutti i lavoratori sindacalizzati - non può non avere rilevanza giuridica anche alla luce del parametro standard utilizzato dall'ordinamento sindacale per misurare la rappresentatività (e il diritto di accreditamento) dei sindacati, che è determinato dal raggiungimento della soglia del 5%, per cui è evidente che la sua esclusione dal sistema sindacale aziendale di costituisce un abuso della libertà Controparte_2 negoziale da parte dell'azienda, comportando, quale ulteriore conseguenza, l'impossibilità di utilizzare le prerogative previste dal titolo III dello Statuto dei lavoratori, che invece le sono illegittimamente precluse, avendo già costituito le proprie r.s.a. nelle varie unità produttive dell'azienda senza però ottenere il riconoscimento di esse ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori (docc. da 24 a 49).
Sostiene che il precedente della Corte di Appello di citato dal giudice a Pt_2 quo non è pertinente, poiché in quel caso la Corte aveva escluso che ci fosse stata una condotta antisindacale da parte dell'azienda poiché il sindacato aveva un'ampia libertà nell'esercitare i diritti riconosciuti dalla legge n. 300/1970, diversamente dalla fattispecie in esame, come si ricava dalle comunicazioni del 31/10/23 (doc. 50 ricorrente) e del 6/11/23 (doc. 51 ricorrente), con le quali parte appellata le ha negato il diritto di effettuare l'assemblea sindacale in orario di lavoro, costringendo i lavoratori a riunirsi fuori orario.
Da ultimo evidenzia come che la capacità di imporsi - utilizzata dal giudice di prime cure come criterio per valutare la legittimità del rifiuto opposto da
[...]
- sia un parametro relativo e non una condizione Controparte_2 imprescindibile per il riconoscimento della rappresentatività. Invoca giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la nazionalità di (tra le più Pt_2 recenti Trib. Milano del 29/1/24; Trib. Milano del 26/2/24, Trib. Milano del 27/11/24). resiste in giudizio, difendendo la pronuncia Controparte_2 impugnata.
Preliminarmente eccepisce la inammissibilità del gravame ex art. 434 c.p.c.
In ogni caso ne eccepisce la infondatezza, evidenziando come, in forza di quanto convenuto al punto 6 del NA, le OO.SS. abbiano dato formale disdetta del rinnovo contrattuale (all. 2): “Ciò determina in primo luogo l'intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che l'azione del Sindacato è rivolta ad un contratto ormai disdettato”.
Replica comunque puntualmente alle doglianze di controparte.
Ritiene infine non rilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b) della legge n. 300/70.
All'udienza del 10/4/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 434 c.p.c. non è fondata, atteso che, ad avviso di questa Corte ed in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto avendo, il legislatore, statuito che i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.
Ne discende, pertanto, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno, ancora oggi, interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice restando, tuttavia, escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisone da contrapporre a quella del primo grado (cfr. Cass. SU n. 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. 20066/21). Il gravame – da cui si evincono sia le parti della pronuncia da riformare, sia le relative doglianze – è dunque ammissibile.
Passando al merito, il Collegio osserva che, pur denunciando
[...]
di la pretesa antisindacalità della condotta di Parte_2 Pt_2 anche in relazione alla mancata partecipazione agli Controparte_2 incontri per la sottoscrizione della contrattazione aziendale (docc.
1-4 appellante), la esclusione della predetta organizzazione dal tavolo delle trattative ha riguardato in particolar modo il rinnovo del NA (docc.
6-7 ter), che, CP_2 nelle more del giudizio (18/6/24) è stato sottoscritto con le segreterie nazionali di
FIST/CISL, UILCA, FNA, e con le rappresentanze aziendali di CP_8 CP_9
, UIL, FNA e . CP_10 CP_11 CP_9
La stessa organizzazione appellante precisa, d'altra parte, (pag. 6 appello) che l'oggetto del ricorso concerne la “esclusione ingiustificata e sistematica del Sindacato dal tavolo delle trattative aziendali e dagli incontri relativi al rinnovo del NA , nonostante CP_2 la propria documentata rappresentatività all'interno dell'organico aziendale, pari al 15% dei lavoratori sindacalizzati e all'8% dell'intero organico” e comunque sviluppa la difesa soprattutto con riferimento alla contrattazione a livello nazionale, tanto è vero che, alla luce della intervenuta negoziazione, chiede (cfr. conclusioni lettera c), che, quale effetto della accertata antisindacalità delle condotta denunciata, venga ordinato ad di convocarla per consentirle lo Controparte_2 svolgimento della trattativa e la sottoscrizione del NA del 18/6/24. CP_2
Ciò premesso, le argomentazioni reiterate in appello da
[...]
di sono già state esaminate da questa Corte in Parte_2 Pt_2 diverse fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. tra le più recenti CA MI n. 615/23; CA MI n. 70/23), nelle quali era sempre controverso il diritto di una organizzazione sindacale, pur attivamente presente in azienda, di essere ammessa alle trattative per la stipulazione di un contratto aziendale e/o nazionale.
Possono quindi essere richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. le seguenti pronunce della Corte territoriale - cui il Collegio intende dare continuità - in quanto conformi ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rappresentatività negoziale utile per l'acquisto delle prerogative sindacali nell'ambito aziendale:
§ “Il sindacato appellante, dopo aver sostenuto la sua rappresentatività a livello aziendale , ha sostenuto che la configurabilità di un tale diritto del sindacato dotato di rappresentatività debba ora essere ravvisata alla luce anche della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 .
Con tale sentenza , come è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 19. Primo comma, lettera b della legge 20 Maggio 1970 n. 300 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che , pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva , abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda “ .
La partecipazione alle trattative dei contratti applicati nell'unità produttiva è quindi divenuta il presupposto per la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale;
da ciò deriverebbe, secondo l'appellante ed in estrema sintesi, il diritto di ### alla partecipazione alle trattative del nuovo contratto. Orbene , in senso contrario, osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che “non sussiste nel nostro ordinamento un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le OO. SS. e rientra nella autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto anche con OO.SS. anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente. La giurisprudenza di questa Corte è conformemente orientata nel ritenere che , nell'attuale sistema normativo dell'attività sindacale , non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali;
il datore di lavoro non ha quindi l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni , potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un apprezzabile lesione della libertà sindacale dell'organizzazione esclusa “ (così in motivazione Cass. Sez. Lav. 14511/2013 , con richiami alla giurisprudenza conforme precedente: Cass. n. 1504/1992 ; Cass. 6166/1998).
Sostanzialmente nello stesso senso, nella sentenza n. 212/2008 la Corte di Cassazione ha precisato:
“ Pur non sussistendo , dunque , nel campo delle relazioni industriali un principio di parità di trattamento, va tuttavia ribadito che configura una condotta antisindacale il comportamento datoriale che si concretizzi in un rifiuto, a danno di alcune organizzazioni i sindacali , di forme di consultazione , di esame congiunto o di instaurazione di trattative , espressamente previste da clausole contrattuali o da disposizioni di legge, allorquando detto rifiuto si traduca – sia per le modalità in cui si esprime sia per il comportamento globale assunto dall'imprenditore nei riguardi di dette organizzazioni – in condotte oggettivamente discriminatorie, capaci di incidere negativamente sulla stessa libertà del sindacato e sulla stessa sua capacità di negoziazione minandone la credibilità e la sua immagine anche sul versante della sua forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi…”
La giurisprudenza di legittimità ha dunque affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un obbligo del datore di lavoro a trattare con tutte le organizzazioni sindacali, ma che possa ravvisarsi una condotta antisindacale allorché il rifiuto esprima un uso distorto della libertà sindacale ovvero un contegno oggettivamente discriminatorio nei confronti della organizzazione sindacale esclusa .
Ritiene la Corte che , contrariamente all'assunto dell'appellante, la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 non abbia inteso scardinare e superare tali principi civilistici di libertà contrattuale e di mutuo riconoscimento, valorizzati anche dalla giurisprudenza di legittimità, che hanno sempre caratterizzato l'esercizio dell'autonomia collettiva .
In tal senso osserva il Collegio come la stessa Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 231/2013 abbia anzi precisato che l'intervento additivo operato “ in coerenza con il petitum dei giudici a quibus e nei limiti di rilevanza della questione prospettata , non affronta il più generale problema della mancata attuazione complessiva dell'art. 39 , né individua , - e non potrebbe farlo – un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al titolo III dei lavoratori…” La Corte Costituzionale ha poi affermato come tale compito spetti al legislatore, che può dare risposta a tale problematica con una molteplicità di soluzioni fra le quali la stessa Corte Costituzionale indica a titolo di esempio ( e si tratta quindi di un criterio selettivo non ancora presente nel nostro ordinamento ma solo adottabile, fra altri, dal legislatore ) “ l'introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento …”. (così CA MI n. 1275/18, est. Casella);
§ “Nel caso specifico le OOSS appellate lamentano un generico rifiuto di ### ad ammetterle alla trattativa del contratto aziendale in corso e di porre in essere una qualsiasi forma di incontro con loro. L'aver negoziato il contratto collettivo di diritto italiano con alcune sigle sindacali (###) e non con altre (###) tuttavia non integra un comportamento antisindacale, non esistendo alcuna norma che imponga alla società di negoziare la stipula del contratto collettivo con determinate organizzazioni sindacali.
Le OO.SS appellate lamentano che il rifiuto espresso dalla società si pone in violazione con i criteri di correttezza e buona fede rispetto ad un comportamento al quale tuttavia la società non era tenuta stante la discrezionalità che l'ordinamento le riconosce nel trattare con le organizzazioni sindacali salvo che sia tenuta a specifiche previsioni normative.
Contraddittoria è pertanto la tesi esposta nella sentenza di primo grado ove il giudice, dopo aver ribadito i principi sopra esposti, censurava la condotta della società qualificandola come aprioristica, arbitraria, discrezionale, immotivata e irragionevole.
E' evidente che se non esiste un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare con tutti i sindacati a meno che ciò non sia espressamente previsto da clausole contrattuali o da disposizioni di legge, il rifiuto a trattare con determinati sindacati non deve essere motivato o giustificato.” (così CA MI n. 201/21, est. Bianchini);
§ “La questione che forma oggetto del giudizio riguarda il criterio per l'accesso ai diritti di cui all'art. 19 SL dopo la sentenza n. 231/13, con cui la Consulta ha ampliato il previgente presupposto, costituito dalla firma del CCNL applicato in azienda, estendendolo alla partecipazione alle relative trattative.
###, che non riveste alcuno di tali requisiti, invoca un ulteriore ampliamento che tenga conto dell'effettiva rappresentatività, derivante dal suo maggioritario numero di iscritti, se del caso anche tramite rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per una nuova valutazione del materia.
Giova rammentare come l'art. 19 SL, nella sua originaria formulazione, attribuisse i diritti sindacali, previsti dal titolo III della legge, nella lettera a), alle RSA costituite nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e, nella lettera b), alle associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni, ma risultanti firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva.
All'esito al referendum svoltosi nel giugno 1995, la formulazione della norma prevedeva che le rappresentanze sindacali aziendali potessero “essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231 del 2013, ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 39 Cost., l'art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevedeva che la rappresentanza sindacale aziendale potesse essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, avessero comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.
In tale sentenza, la Consulta ha precisato come – nelle proprie precedenti pronunzie in materia (sent. n. 244 del 1996, ord. n. 345 del 1996, n. 148 del 1997 e n. 76 del 1998) – fosse già stato precisato che, "pur nella versione risultante dalla prova referendaria", "la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia", bensì dalla "capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale"; "non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto", e "nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva".
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, l'attuale quadro normativo prevede, pertanto,
“che la rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali in azienda dipende dall'effettività dell'azione sindacale che si esprime nella stipula, o nella partecipazione alle trattative, di un contratto collettivo avente le suddette caratteristiche ed applicato nell'unità produttiva. In mancanza, allo stato della legislazione vigente, il sindacato non è legittimato alla costituzione della RSA, con conseguente esclusione dell'antisindacalità della condotta datoriale che neghi le prerogative sindacali a organismi aziendali promananti da associazioni prive della rappresentatività negoziale” (Cass. 21.10.2015, n. 21430).
Nell'ottica del gravame, l'effettività dell'azione sindacale, così individuata come presupposto per il riconoscimento delle prerogative oggetto di causa, potrebbe esprimersi – non solo con le modalità sopra indicate – ma anche nella sostanziale rappresentatività riconducibile all'affiliazione della maggioranza dei lavoratori addetti all'unità produttiva.
A sostegno di tale prospettazione, ### paventa che il principio giurisprudenziale di insussistenza dell'obbligo datoriale di trattare con tutte le OO.SS. rimetterebbe di fatto all'azienda la scelta dei sindacati legittimati alla costituzione della RSA.
L'invocata estensione dell'ambito applicativo delle prerogative di cui al titolo III SL non appare, ad avviso del Collegio, compatibile con la vigente disciplina della materia, risultante dall'evoluzione sopra ripercorsa.
Le censure, rivolte dall'appellante alla sentenza di primo grado, con riguardo all'affermata legittimità delle modalità con cui ### si è avvalsa della propria libertà negoziale, non sono condivisibili.
Come già rilevato da questa stessa Corte nella propria sentenza n. 351/2021, “il Supremo Collegio ha, infatti, costantemente affermato l'insussistenza di un obbligo di trattare con tutte le OO.SS. e la Con legittimità della conclusione di accordi solo con alcune di esse, né è stata dedotta da alcuna ulteriore condotta lesiva delle prerogative sindacali, che consenta di disattendere nel caso di specie tale consolidato orientamento. Come condivisibilmente sancito dalla Corte di Cassazione, <non sussiste nel nostro ordinamento un obbligo a carico del datore di lavoro trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali rientrando nell negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilit sottoscrivere nuovo contratto collettivo anche diverse quelle che hanno trattato sottoscritto il precedente>” (Cass. 20.8.2019, n. 21537; conf. Cass. 10.6.2013, n. 14511)………
Occorre allora domandarsi se tale situazione costituisca il frutto di un'abusiva strumentalizzazione delle facoltà datoriali oppure il legittimo esito della fisiologica dialettica sindacale in ambito aziendale.
Il criterio da adottare nella soluzione di tale interrogativo va ricercato nella ricostruzione della materia, operata dalla Consulta nella citata pronuncia, laddove le prerogative oggetto di causa sono state ricondotte alla "capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale", dallo stesso acquisita “per forza propria”.
In tale prospettiva, l'effettiva rappresentatività che legittima la fruizione delle prerogative ex tit. III SL deve, allora, concretizzarsi nell'equilibrio di forze che di volta in volta si realizza nel rapporto fra le parti sociali, determinando l'ambito dei soggetti trattanti in relazione agli aspetti collettivi della disciplina del rapporto di lavoro. Alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, il diverso criterio propugnato da ### riferito al numero di aderenti, non può assumere rilevanza fintanto che esso non si traduca – in concreto – nell'accesso dell'organizzazione al tavolo delle trattative finalizzate alla stipulazione di un contratto collettivo di portata normativa, ottenuto in virtù della posizione effettivamente rivestita nell'ambito delle relazioni sindacali.
La portata rappresentativa maggioritaria dell'odierna appellante, sia pur sostanzialmente pacifica sotto l'aspetto numerico, non si è, tuttavia, realizzata nel suo riconoscimento, ad opera di ### quale controparte negoziale in relazione a questioni collettive”. (così CA MI n. 499/22, est. Pattumelli);
§ “La nota pronuncia n. 231/2013 della Consulta – per quanto originata dalla diversa ipotesi del sindacato dissenziente coinvolto nelle trattative su base nazionale – afferma, tuttavia, a tale riguardo, un generale principio di effettività, certamente rilevante anche con riferimento alla fattispecie oggetto di causa.
In tale sentenza, infatti, è stato sancito che "la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia", bensì dalla "capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale", integrata dalla “partecipazione attiva al processo di formazione (…) di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva" (in tal senso, v. C. Cost., sent. n. 244 del 1996).
Tali statuizioni sono state fatte proprie dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che “la capacità dell'organizzazione sindacale di accreditarsi come interlocutrice stabile dell'imprenditore è testimoniata dalla stipulazione di un contratto collettivo, certamente di qualunque livello, ma non di qualunque natura, dovendo trattarsi di un contratto con caratteristiche tali da attestare l'effettività dell'azione sindacale, rappresentando un arco di interessi più vasto di quello dei soli iscritti, e incidendo su diversi istituti che regolino i rapporti di lavoro e non su meri episodi contingenti della vita dell'azienda” (Cass. 21.10.2015, n. 21430; conf., Cass. n. 19275/2008).
L'accreditamento quale parte trattante su tematiche di portata generale dipende, pertanto, dal concreto assetto delle dinamiche sindacali ed, in particolare, dall'effettiva portata rappresentativa acquisita “sul campo” da ciascuna Organizzazione.” (così CA MI n. 1169/22, est. Pattumelli).
Ebbene, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, ogni altra questione assorbita - tra cui in primis quella della dedotta cessazione della materia del contendere, attesa la disdetta dal rinnovo contrattuale operata dalle OO.SS. il 25/9/24 con conseguente scadenza dello stesso alla data del 31/12/24 - la sentenza impugnata merita conferma.
Il Collegio ritiene, poi, non rilevante ai fini del thema decidendum la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. b) della legge n. 300/70 “nella parte in cui prevede un sistema selettivo della citata norma che non tiene conto della effettiva rappresentatività del sindacato in rapporto al numero dei propri iscritti, in violazione del principio solidaristico e del principio di uguaglianza e della libertà di azione di cui agli artt. 3 e 39”, riproposta dall'attuale appellante - e oggetto della ordinanza del 14/10/24 del Tribunale di Modena (allegato E ricorrente) - poiché nel presente giudizio non si discute della (diversa) questione del rifiuto di riconoscere ai lavoratori iscritti alla organizzazione sindacale appellante il diritto di costituire le r.s.a. all'interno della unità produttiva. Le spese processuali - liquidate ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (€ 26.001-52.000), nonché dell'assenza di attività istruttoria - seguono la soccombenza.
L'attuale appellante è esente dal contributo unificato ai sensi dell'art. 41 della legge n. 300/70, in conformità alla Circolare del Ministero della Giustizia del 9/1/13 là dove evidenzia come “la procedura instaurata per la repressione della condotta antisindacale così come disciplinata dall'articolo 28 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, sia da considerarsi esente dal versamento del contributo unificato”.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3802/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Condanna l'attuale appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
Milano, 10/4/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott. Giovanni Picciau