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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11786 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 16657/2023
tra
1) la società (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legal
2) nato a [...], l'[...] (c.f. ); Parte_2 C.F._1
3) nato a [...] .f. Parte_3
): C.F._2
tutti rappresentati e difesi per procura dall'avv. Gioacchino SCUDERI ed elettivamente domiciliati nello studio del medesimo;
parte opponente
e la società (c.f. e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c. ), in persona del rapprese Controparte_2 P.IVA_3 p.t., rappresentata e difesa per procura dall'avv. Benedetto GARGANI e dall'avv.to Guido GARGANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte opposta avente ad oggetto: contratti bancari conclusioni della parte opponente:
o Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito: in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace ed improduttivo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 4688/2023, R.G. n. 13595/2023 del 19.7.2023; - Accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito avvenuta tra la e la società opposta ex art. 58T. conseguentemente annullare e revocare il decreto Controparte_3 Pt_4 ingiuntivo n. n. 4688/2023, R.G. n. 13595/2023 del 19.7.2023; Dichiarare la nullità delle clausole n. 2,6, e 8 ovvero degli interi contratti di fideiussione del 28.9 2010 e/o di ogni altro contratto di fideiussione (ivi gli atti di integrazione) per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005; Dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti dei fideiussori per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.; - In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di finanziamento del 28.9.2010 e conseguentemente dichiarare i fideiussori obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più
1 dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali;
- Respingere integralmente la domanda della convenuta opposta dato atto della contestazione integrale del credito e del contratto di finanziamento da parte degli opponenti, accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare sia la sussistenza dei contratti sia l'ammontare del debito affermato;
- revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace ed improduttivo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 4688/2023, R.G. n. 13595/2023 del 19.7.2023, accertando come sia stato emesso senza i necessari presupposti di fatto e di diritto e/o di certezza e di liquidità ex art. 633 c.p.c.; in ogni caso: - denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c., sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso); - per l'effetto condannare la società opposta al pagamento delle spese del presente procedimento nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da valutarsi equitativamente;
IN VIA ISTRUTTORIA: Riservata ogni più ampia attività istruttoria ai sensi dell'art. 171 ter , c.p.c. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M. 55/2014, oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge del presente giudizio. Salvis iuribus conclusioni per la parte opposta:
o In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti.; In via principale: - dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare gli opponenti al pagamento, in favore di della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, oltre interessi Controparte_1 come da domanda monitoria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 27/07/2023, la società Parte_1
[...
e proponevano Parte_2 Parte_3 il decreto ingiuntivo n° 4688/2023, emesso dal Tribunale di Napoli (depositato in data 19 luglio 2023) a favore della società (rappresentata dalla mandataria Controparte_1
. Controparte_2
Il decreto ingiuntivo era stato concesso per il pagamento del debito maturato dall'opponente (per un importo totale di € 557078,96, oltre Parte_1 interessi, come richiesti, dalla domanda al saldo, da computarsi sulla sorte capitale, nei limiti del tasso soglia) verso Banco di Napoli S.p.a.1, in virtù di due contratti di finanziamento, con la garanzia concessa da e . In particolare: Parte_2 Parte_3
- il contratto de c apoli S.p.a. concedeva alla un finanziamento chirografario di euro 100.000,00, con scadenza Parte_1 dell' settembre 2015 - successivamente prorogato al 28 settembre 2018
– con garanzia prestata da e - fideiussione Parte_2 Parte_3 specifica sottoscritta in data 2
- il contratto del 28 settembre 2010, con il quale il Banco di Napoli S.p.a. concedeva alla un altro finanziamento chirografario di euro 650.000,00, con Parte_1
2 scadenza dell'ammortamento al 28 settembre 2017 - successivamente prorogato al 01 luglio 2020 – con garanzia prestata da e -fideiussione Parte_2 Parte_3 specifica sottoscritta in data 29 s
I crediti originari erano stati oggetto di vicende successorie che conducevano alla titolarità finale da parte di CP_1
La società e Parte_1 Parte_2 Parte_3 opponendosi: o eccepivano il difetto di legittimazione attiva della società opposta, contestando la mancanza di prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito e dell'inclusione del credito specifico nella cessione in blocco ex art. 58 TUB;
altresì, l'omessa annotazione nel Registro delle Imprese (ex art. 4 L. 130/1999) dell'operazione di cartolarizzazione nell'ambito della quale è avvenuta la cessione;
o eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate da e Parte_2 [...]
, per violazione della (L. 287/1990) legge antitrust, in quanto redatta in conformità al Parte_3 osto da ABI e ritenuto frutto di intesa anticoncorrenziale dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; in particolare, la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8; o eccepivano, di conseguenza, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., della banca, la quale agiva oltre i termini previsti per escutere i fideiussori, non potendosi applicare la clausola n° 6, prevedente espressa deroga all'art. 1957 c.c.; o altresì, eccepivano che i fideiussori non possono essere obbligati oltre quanto dovuto dalla debitrice principale e, pertanto, in virtù delle eccezioni che sarebbero state sollevate (per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola di tutte le eccezioni che di seguito si solleveranno sulla nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento e stante la nullità della clausola n° 6 della fideiussione) chiedevano che il Tribunale dichiarasse la fideiussione inescutibile; o deducevano la mancanza di prova del credito, a causa dell'omessa produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
o invocavano la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opposta.
L'opposta costituendosi con comparsa depositata il 28/02/2024 (a CP_1 mezzo della mandataria : Controparte_2 o deduceva di e istato da TE AO, mediante contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, aggiungendo che l'elenco crediti ceduti era disponibile online e depositato presso un notaio e depositando, per estratto, l'elenco nella parte riportante i crediti ora in questione;
o deducendo l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità delle fideiussioni, posto che esse sono specifiche, non omnibus -come nel caso esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia 55/2005 e perché successive ai provvedimenti esaminati da Banca d'Italia; o deducendo che la garanzia prestata da è a prima richiesta e Parte_5 che, comunque, sono state inviate diffide stragiu 2016 e nel 2022); o deducendo l'infondatezza di ogni eccezione relativa all'esistenza e alla consistenza del credito garantito, sottolineando che sono stati prodotti gli estratti conto, che il creditore deve dare solo la prova della fonte dell'obbligazione, aggiungendo che l'opponente
[...] è già risultata soccombente in un precedente giudizio iniziato per contes Pt_1 pattuizioni dei contratti di finanziamento, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6493/2021, passata in giudicato. Chiedeva l'opposta, in definitiva, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
3 Con memorie presentate ex art. 171 ter c.p.c., le parti ribadivano e precisavano le proprie difese. L'opponente, in particolare eccepiva la mancata iscrizione della mandataria
[...] nell'albo degli intermediari finanziari. Controparte_2
Con ordinanza del 17/5/2024veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, indi, con ordinanza 12/11/24, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., veniva fissata l'udienza per il trattenimento in decisione della causa (da tenersi ex art. 127-ter c.p.c., con scambio di note)
Le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le memorie, ribadendo ed illustrando le proprie difese, indi depositavano note scritte entro il termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., del 27 novembre 2025.
Deve, in definitiva, sottolinearsi quanto segue.
Il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, avendo la ricorrente prodotto i contratti e gli atti di fideiussione fonte delle obbligazioni (documenti, 4 e 8, nonché 7 e 11 fascicolo monitorio) e gli estratti conto certificati, ex articolo 50 testo unico bancario (documento 12). Esso non deve, pertanto, essere revocato.
La prova del credito. La titolarità del credito.
La creditrice opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha assolto i propri oneri di allegazione e prova nel giudizio principale, in particolare producendo, come già sopra indicato:
- i contratti di finanziamento (documenti 4 e 8, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo) e gli atti di concessione delle fideiussioni (documenti 7 e 11 fascicolo monitorio)
- gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB dall'accensione del rapporto per i due contratto di finanziamento (documento 12), sebbene, a rigore, tale ultima produzione non fosse neppure necessaria. Peraltro, in merito alle risultanze degli estratti conto non sono state sollevate eccezioni specifiche, né essi sono stati contestati ai sensi delle norme pertinenti del Testo Unico Bancario e dell'art. 1832 c.c. A ciò si aggiunga che gli opponenti non hanno contestato, ex art. 115 c.p.c., di aver contratto l'obbligazione e di essere inadempienti. Al contrario il convenuto (nella specie l'opponente, essendo l'opposta parte attrice in senso sostanziale), ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
I fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'opposta verso la creditrice principale
[...]
e i garanti e possono, pertanto, ritenersi provati. Parte_1 Pt_2 Parte_3
4 Parimenti, appare provata la titolarità dei crediti in capo all'opposta a seguito della cessione: la stessa ha provato tale qualità, mediante la produzione, in sintesi, dell'avviso della cessione del credito pubblicato sulla Gazzetta 38 del 23/11/2019 (documento 3 monitorio), dell'elenco dei crediti ceduti (documento 7) e della dichiarazione della cedente di conferma della cessione (documento 10). In particolare:
- I crediti derivano da due finanziamenti chirografari concessi i 28/10/2010 dal Banco di Napoli S.p.A. a garantiti da e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 il Banco di Napoli S.p.A. è stato incorporato in con atto Controparte_4 notarile del 18/10/2018 (documento 6, atto di fusione);
- il contratto di cessione è stato stipulato il 22/11/2019 tra e Controparte_4
con effetto dal 25/11/2019, ai sensi dell'art. 58 T è Controparte_1 nte pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 23/11/2019;
- i crediti ceduti sono stati elencati in un documento depositato presso il Notaio di Milano e pubblicati online sui siti di e TE AO (documento 9); Per_1 CP_2 della cessione ha dato conferma la cedente: è stata prodotta in giudizio (documento 10) una dichiarazione formale di cessione da TE AO a;
CP_1
- la cessione è stata regolarmente iscritta con protocollo MI/2559090/496816 (documento 12). Si sottolinea, in proposito:
- che, nel caso di una cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB: pertanto la cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
- che tale forma di pubblicità è sufficiente perché si producano gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 nei confronti dei debitori ceduti c.c.;
- tuttavia, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una siffatta operazione di cessione in blocco, mantiene l'onere di dimostrare l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito medesimo tra quelli ceduti, cioè di fornire la prova -documentale- della propria legittimazione sostanziale, qualora tale titolarità sia stata contestata dalla controparte;
- tale prova può essere certamente costituita dal contratto di cessione del credito, ma anche dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale2, da valutarsi unitamente ad altri elementi, come indizio dell'inclusione;
- la prova della cessione di un credito non è tuttavia soggetta a particolari vincoli di forma, sicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
nel caso di specie devono valutarsi, sotto tale profilo:
o tutti gli elementi sopra indicati -di natura documentale-;
o la disponibilità materiale dei documenti relativi ai contratti di finanziamento e degli atti di fideiussione;
o la dichiarazione della cedente elementi che, complessivamente valutati, non lasciano dubbio circa l'esistenza della cessione e l'inclusione tra i crediti ceduti di quello ora in contestazione.
L'iscrizione della mandataria nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
5 Così come illustrato dalla Suprema Corte3con l' ordinanza n. 7243/2024 del 18 marzo 2024, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità. Comunque l'opposta forniva prova dell'iscrizione (documento 30 allegato alla memoria n° 2).
Eccezioni. Nullità fideiussioni
L'eccezione appare infondata.
Le fideiussioni azionate hanno ad oggetto la garanzia dell'esatto adempimento di obbligazioni specificamente individuate e determinate con riferimento ai due contratti di finanziamento. Si riporta l'immagine degli atti, per facilità di consultazione:
Trattasi dunque di fideiussione specifiche, così espressamente chiamate nei documenti e non di fideiussione omnibus idonea a garantire tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore principale nei confronti del beneficiario, nei limiti di un importo massimo garantito. Esse, inoltre, sono state concesse nel 2010.
Deve rammentarsi, in proposito, che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa illecita anticoncorrenziale nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 /2005 è costituito dallo schema ABI del 2003 relativo alle c.d. fideiussioni c.d. omnibus, concesse nel periodo oggetto dello scrutinio culminato nel provvedimento stesso. Soltanto, dunque, per siffatte fideiussioni può invocarsi la natura di prova privilegiata della decisione del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità: nel caso di specie, l'invocata nullità avrebbe dovuto essere oggetto di prova, non fornita4. Per inciso si sottolinea, che la richiesta di disporre ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione di tutte le fideiussioni (avanzata con l'opposizione, ma non reiterato successivamente e in sede di precisazione delle conclusioni) ricevute dalla banca dal 3.5.2005 ad oggi, oltre a riguardare le omnibus e non le specifiche, era comunque non accoglibile a causa dell'eccessiva ampiezza del medesimo: altresì, perché la parte non aveva fornito neppure un principio di prova in ordine ai fatti allegati.
Inesistenza credito garantito. Del tutto generica (anzi rinviata ad atti successivi, non individuabili) la censura relativa ai vizi dei contratti di finanziamento. Di tali vizi, comunque, non è stata offerta alcuna prova.
6 In definitiva, dunque:
o l'opposizione deve essere totalmente respinta e il decreto ingiuntivo confermato;
o la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione di un valore intermedio tra il minimo e il medio dello scaglione di pertinenza (tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00), vengono liquidati:
• per la fase di studio: € 3.000,00;
• per la fase introduttiva: € 2.000,00;
• per la fase di trattazione: € 9.000,00;
• per la fase decisionale: € 6000,00;
• e così complessivamente € 20.000,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
• rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 4688/2023;
• condanna gli opponenti, in solido tra loro, rimborsare all'opposta CP_1
[...
le spese di lite, pari ad € 20.00,00, oltre spese generali (al 15%), e accessori e per legge.
Così deciso a Napoli, il 14 dicembre 2025
Il Giudice Tiziana Lottini
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 società fusa per incorporazione nella società TE AN AO spa -documento 6 opposta 2 Cfr ad esempio Cass. Ord. 17944/2023 3 Ord. Cass. 7243/2024 del 18 marzo 2024 4 cfr ad esempio Trib. Roma 5957/2024, Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 16657/2023
tra
1) la società (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legal
2) nato a [...], l'[...] (c.f. ); Parte_2 C.F._1
3) nato a [...] .f. Parte_3
): C.F._2
tutti rappresentati e difesi per procura dall'avv. Gioacchino SCUDERI ed elettivamente domiciliati nello studio del medesimo;
parte opponente
e la società (c.f. e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c. ), in persona del rapprese Controparte_2 P.IVA_3 p.t., rappresentata e difesa per procura dall'avv. Benedetto GARGANI e dall'avv.to Guido GARGANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte opposta avente ad oggetto: contratti bancari conclusioni della parte opponente:
o Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito: in via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace ed improduttivo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 4688/2023, R.G. n. 13595/2023 del 19.7.2023; - Accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito avvenuta tra la e la società opposta ex art. 58T. conseguentemente annullare e revocare il decreto Controparte_3 Pt_4 ingiuntivo n. n. 4688/2023, R.G. n. 13595/2023 del 19.7.2023; Dichiarare la nullità delle clausole n. 2,6, e 8 ovvero degli interi contratti di fideiussione del 28.9 2010 e/o di ogni altro contratto di fideiussione (ivi gli atti di integrazione) per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/90 e del D.Lgs. 206/2005; Dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti dei fideiussori per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.; - In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto ai contratti di finanziamento del 28.9.2010 e conseguentemente dichiarare i fideiussori obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più
1 dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali;
- Respingere integralmente la domanda della convenuta opposta dato atto della contestazione integrale del credito e del contratto di finanziamento da parte degli opponenti, accertata la violazione dell'art. 634 c.p.c. non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare sia la sussistenza dei contratti sia l'ammontare del debito affermato;
- revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace ed improduttivo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 4688/2023, R.G. n. 13595/2023 del 19.7.2023, accertando come sia stato emesso senza i necessari presupposti di fatto e di diritto e/o di certezza e di liquidità ex art. 633 c.p.c.; in ogni caso: - denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c., sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso); - per l'effetto condannare la società opposta al pagamento delle spese del presente procedimento nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da valutarsi equitativamente;
IN VIA ISTRUTTORIA: Riservata ogni più ampia attività istruttoria ai sensi dell'art. 171 ter , c.p.c. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M. 55/2014, oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge del presente giudizio. Salvis iuribus conclusioni per la parte opposta:
o In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti.; In via principale: - dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare gli opponenti al pagamento, in favore di della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, oltre interessi Controparte_1 come da domanda monitoria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 27/07/2023, la società Parte_1
[...
e proponevano Parte_2 Parte_3 il decreto ingiuntivo n° 4688/2023, emesso dal Tribunale di Napoli (depositato in data 19 luglio 2023) a favore della società (rappresentata dalla mandataria Controparte_1
. Controparte_2
Il decreto ingiuntivo era stato concesso per il pagamento del debito maturato dall'opponente (per un importo totale di € 557078,96, oltre Parte_1 interessi, come richiesti, dalla domanda al saldo, da computarsi sulla sorte capitale, nei limiti del tasso soglia) verso Banco di Napoli S.p.a.1, in virtù di due contratti di finanziamento, con la garanzia concessa da e . In particolare: Parte_2 Parte_3
- il contratto de c apoli S.p.a. concedeva alla un finanziamento chirografario di euro 100.000,00, con scadenza Parte_1 dell' settembre 2015 - successivamente prorogato al 28 settembre 2018
– con garanzia prestata da e - fideiussione Parte_2 Parte_3 specifica sottoscritta in data 2
- il contratto del 28 settembre 2010, con il quale il Banco di Napoli S.p.a. concedeva alla un altro finanziamento chirografario di euro 650.000,00, con Parte_1
2 scadenza dell'ammortamento al 28 settembre 2017 - successivamente prorogato al 01 luglio 2020 – con garanzia prestata da e -fideiussione Parte_2 Parte_3 specifica sottoscritta in data 29 s
I crediti originari erano stati oggetto di vicende successorie che conducevano alla titolarità finale da parte di CP_1
La società e Parte_1 Parte_2 Parte_3 opponendosi: o eccepivano il difetto di legittimazione attiva della società opposta, contestando la mancanza di prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito e dell'inclusione del credito specifico nella cessione in blocco ex art. 58 TUB;
altresì, l'omessa annotazione nel Registro delle Imprese (ex art. 4 L. 130/1999) dell'operazione di cartolarizzazione nell'ambito della quale è avvenuta la cessione;
o eccepivano la nullità delle fideiussioni prestate da e Parte_2 [...]
, per violazione della (L. 287/1990) legge antitrust, in quanto redatta in conformità al Parte_3 osto da ABI e ritenuto frutto di intesa anticoncorrenziale dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; in particolare, la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8; o eccepivano, di conseguenza, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., della banca, la quale agiva oltre i termini previsti per escutere i fideiussori, non potendosi applicare la clausola n° 6, prevedente espressa deroga all'art. 1957 c.c.; o altresì, eccepivano che i fideiussori non possono essere obbligati oltre quanto dovuto dalla debitrice principale e, pertanto, in virtù delle eccezioni che sarebbero state sollevate (per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola di tutte le eccezioni che di seguito si solleveranno sulla nullità dei contratti di conto corrente e di finanziamento e stante la nullità della clausola n° 6 della fideiussione) chiedevano che il Tribunale dichiarasse la fideiussione inescutibile; o deducevano la mancanza di prova del credito, a causa dell'omessa produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
o invocavano la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opposta.
L'opposta costituendosi con comparsa depositata il 28/02/2024 (a CP_1 mezzo della mandataria : Controparte_2 o deduceva di e istato da TE AO, mediante contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, aggiungendo che l'elenco crediti ceduti era disponibile online e depositato presso un notaio e depositando, per estratto, l'elenco nella parte riportante i crediti ora in questione;
o deducendo l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità delle fideiussioni, posto che esse sono specifiche, non omnibus -come nel caso esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia 55/2005 e perché successive ai provvedimenti esaminati da Banca d'Italia; o deducendo che la garanzia prestata da è a prima richiesta e Parte_5 che, comunque, sono state inviate diffide stragiu 2016 e nel 2022); o deducendo l'infondatezza di ogni eccezione relativa all'esistenza e alla consistenza del credito garantito, sottolineando che sono stati prodotti gli estratti conto, che il creditore deve dare solo la prova della fonte dell'obbligazione, aggiungendo che l'opponente
[...] è già risultata soccombente in un precedente giudizio iniziato per contes Pt_1 pattuizioni dei contratti di finanziamento, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6493/2021, passata in giudicato. Chiedeva l'opposta, in definitiva, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
3 Con memorie presentate ex art. 171 ter c.p.c., le parti ribadivano e precisavano le proprie difese. L'opponente, in particolare eccepiva la mancata iscrizione della mandataria
[...] nell'albo degli intermediari finanziari. Controparte_2
Con ordinanza del 17/5/2024veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, indi, con ordinanza 12/11/24, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., veniva fissata l'udienza per il trattenimento in decisione della causa (da tenersi ex art. 127-ter c.p.c., con scambio di note)
Le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le memorie, ribadendo ed illustrando le proprie difese, indi depositavano note scritte entro il termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., del 27 novembre 2025.
Deve, in definitiva, sottolinearsi quanto segue.
Il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, avendo la ricorrente prodotto i contratti e gli atti di fideiussione fonte delle obbligazioni (documenti, 4 e 8, nonché 7 e 11 fascicolo monitorio) e gli estratti conto certificati, ex articolo 50 testo unico bancario (documento 12). Esso non deve, pertanto, essere revocato.
La prova del credito. La titolarità del credito.
La creditrice opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha assolto i propri oneri di allegazione e prova nel giudizio principale, in particolare producendo, come già sopra indicato:
- i contratti di finanziamento (documenti 4 e 8, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo) e gli atti di concessione delle fideiussioni (documenti 7 e 11 fascicolo monitorio)
- gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB dall'accensione del rapporto per i due contratto di finanziamento (documento 12), sebbene, a rigore, tale ultima produzione non fosse neppure necessaria. Peraltro, in merito alle risultanze degli estratti conto non sono state sollevate eccezioni specifiche, né essi sono stati contestati ai sensi delle norme pertinenti del Testo Unico Bancario e dell'art. 1832 c.c. A ciò si aggiunga che gli opponenti non hanno contestato, ex art. 115 c.p.c., di aver contratto l'obbligazione e di essere inadempienti. Al contrario il convenuto (nella specie l'opponente, essendo l'opposta parte attrice in senso sostanziale), ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
I fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'opposta verso la creditrice principale
[...]
e i garanti e possono, pertanto, ritenersi provati. Parte_1 Pt_2 Parte_3
4 Parimenti, appare provata la titolarità dei crediti in capo all'opposta a seguito della cessione: la stessa ha provato tale qualità, mediante la produzione, in sintesi, dell'avviso della cessione del credito pubblicato sulla Gazzetta 38 del 23/11/2019 (documento 3 monitorio), dell'elenco dei crediti ceduti (documento 7) e della dichiarazione della cedente di conferma della cessione (documento 10). In particolare:
- I crediti derivano da due finanziamenti chirografari concessi i 28/10/2010 dal Banco di Napoli S.p.A. a garantiti da e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 il Banco di Napoli S.p.A. è stato incorporato in con atto Controparte_4 notarile del 18/10/2018 (documento 6, atto di fusione);
- il contratto di cessione è stato stipulato il 22/11/2019 tra e Controparte_4
con effetto dal 25/11/2019, ai sensi dell'art. 58 T è Controparte_1 nte pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 23/11/2019;
- i crediti ceduti sono stati elencati in un documento depositato presso il Notaio di Milano e pubblicati online sui siti di e TE AO (documento 9); Per_1 CP_2 della cessione ha dato conferma la cedente: è stata prodotta in giudizio (documento 10) una dichiarazione formale di cessione da TE AO a;
CP_1
- la cessione è stata regolarmente iscritta con protocollo MI/2559090/496816 (documento 12). Si sottolinea, in proposito:
- che, nel caso di una cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB: pertanto la cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale;
- che tale forma di pubblicità è sufficiente perché si producano gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 nei confronti dei debitori ceduti c.c.;
- tuttavia, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una siffatta operazione di cessione in blocco, mantiene l'onere di dimostrare l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito medesimo tra quelli ceduti, cioè di fornire la prova -documentale- della propria legittimazione sostanziale, qualora tale titolarità sia stata contestata dalla controparte;
- tale prova può essere certamente costituita dal contratto di cessione del credito, ma anche dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale2, da valutarsi unitamente ad altri elementi, come indizio dell'inclusione;
- la prova della cessione di un credito non è tuttavia soggetta a particolari vincoli di forma, sicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
nel caso di specie devono valutarsi, sotto tale profilo:
o tutti gli elementi sopra indicati -di natura documentale-;
o la disponibilità materiale dei documenti relativi ai contratti di finanziamento e degli atti di fideiussione;
o la dichiarazione della cedente elementi che, complessivamente valutati, non lasciano dubbio circa l'esistenza della cessione e l'inclusione tra i crediti ceduti di quello ora in contestazione.
L'iscrizione della mandataria nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
5 Così come illustrato dalla Suprema Corte3con l' ordinanza n. 7243/2024 del 18 marzo 2024, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità. Comunque l'opposta forniva prova dell'iscrizione (documento 30 allegato alla memoria n° 2).
Eccezioni. Nullità fideiussioni
L'eccezione appare infondata.
Le fideiussioni azionate hanno ad oggetto la garanzia dell'esatto adempimento di obbligazioni specificamente individuate e determinate con riferimento ai due contratti di finanziamento. Si riporta l'immagine degli atti, per facilità di consultazione:
Trattasi dunque di fideiussione specifiche, così espressamente chiamate nei documenti e non di fideiussione omnibus idonea a garantire tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore principale nei confronti del beneficiario, nei limiti di un importo massimo garantito. Esse, inoltre, sono state concesse nel 2010.
Deve rammentarsi, in proposito, che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa illecita anticoncorrenziale nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 /2005 è costituito dallo schema ABI del 2003 relativo alle c.d. fideiussioni c.d. omnibus, concesse nel periodo oggetto dello scrutinio culminato nel provvedimento stesso. Soltanto, dunque, per siffatte fideiussioni può invocarsi la natura di prova privilegiata della decisione del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità: nel caso di specie, l'invocata nullità avrebbe dovuto essere oggetto di prova, non fornita4. Per inciso si sottolinea, che la richiesta di disporre ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione di tutte le fideiussioni (avanzata con l'opposizione, ma non reiterato successivamente e in sede di precisazione delle conclusioni) ricevute dalla banca dal 3.5.2005 ad oggi, oltre a riguardare le omnibus e non le specifiche, era comunque non accoglibile a causa dell'eccessiva ampiezza del medesimo: altresì, perché la parte non aveva fornito neppure un principio di prova in ordine ai fatti allegati.
Inesistenza credito garantito. Del tutto generica (anzi rinviata ad atti successivi, non individuabili) la censura relativa ai vizi dei contratti di finanziamento. Di tali vizi, comunque, non è stata offerta alcuna prova.
6 In definitiva, dunque:
o l'opposizione deve essere totalmente respinta e il decreto ingiuntivo confermato;
o la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione di un valore intermedio tra il minimo e il medio dello scaglione di pertinenza (tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00), vengono liquidati:
• per la fase di studio: € 3.000,00;
• per la fase introduttiva: € 2.000,00;
• per la fase di trattazione: € 9.000,00;
• per la fase decisionale: € 6000,00;
• e così complessivamente € 20.000,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
• rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 4688/2023;
• condanna gli opponenti, in solido tra loro, rimborsare all'opposta CP_1
[...
le spese di lite, pari ad € 20.00,00, oltre spese generali (al 15%), e accessori e per legge.
Così deciso a Napoli, il 14 dicembre 2025
Il Giudice Tiziana Lottini
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 società fusa per incorporazione nella società TE AN AO spa -documento 6 opposta 2 Cfr ad esempio Cass. Ord. 17944/2023 3 Ord. Cass. 7243/2024 del 18 marzo 2024 4 cfr ad esempio Trib. Roma 5957/2024, Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022