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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1986/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente e Relatore
CUGINI TIZIANA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17302/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da ricorrente Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 946832 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1264/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Società_1 S.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento e irrogazione di sanzione n. 946832 del 24 luglio 2024, relativo all'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno 2019, pari a euro 13.242,00. Deduceva che la base imponibile dell'imposta per come determinata dall'Amministrazione Finanziaria Regionale, avente come presupposto impositivo il valore del canone di concessione demaniale, era stata annullata dal Consiglio di Stato;
che, in particolare, l'imposta regionale (L.R. 2/2013, art. 6) era calcolata come 15% del canone demaniale;
che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 05184/2021, aveva annullato gli ordini di introito dei canoni 2010 –2020 relativi alla concessione OST005, con l'obbligo, per l'amministrazione, di rideterminare la base imponibile e conseguentemente i canoni;
che, poiché il canone era la base imponibile dell'imposta, la pretesa tributaria regionale risultava illegittima;
che la concessione (stipulata nel 2006) prevedeva canoni molto inferiori rispetto a quelli poi richiesti dal Comune di Roma, per cui la richiesta di canoni maggiorati era stata ritenuta illegittima;
che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 11124/2023, aveva già annullato un avviso di accertamento regionale identico riferito all'anno 2017; che la Regione Lazio, pur conoscendo tale precedente, aveva reiterato la pretesa;
che ciò rilevava ai fini della soccombenza e delle spese. Concludeva, previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, per l'annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento e irrogazione di sanzione, con condanna della Regione Lazio alle spese di lite.
Si costituiva la Regione Lazio contestando le avverse deduzioni e assumendo che l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime era pienamente legittima;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
131/2024, aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 6 della Legge
Regionale n. 2/2013 che, infatti secondo la Corte, non vi era violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (ragionevolezza e capacità contributiva), non vi era doppia imposizione e l'imposta non era un nuovo tributo regionale, ma un tributo statale ceduto alle Regioni come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 68/2011); che l'imposta era calcolata nella misura del 15% del canone di concessione;
che essa Regione non aveva alcun potere discrezionale sulla base imponibile, che coincideva con il canone determinato dal Comune;
che essa Regione si limitava a un mero calcolo matematico;
che eventuali contestazioni sul canone dovevano essere rivolte contro l'atto amministrativo comunale e non contro l'imposta regionale;
che gli atti amministrativi presupposti non risultavano annullati per cui i canoni erano dovuti;
che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi al Giudice
Ordinario e non al TAR, per contestare gli aspetti patrimoniali del rapporto concessorio;
che in tal senso si era espressa autorevole giurisprudenza di merito e di legittimità, per cui non poteva dubitarsi che le controversie patrimoniali sui canoni spettassero al Giudice Ordinario;
che non rilevava la natura dell'imposta, essendo autonoma rispetto al contenzioso sui canoni;
che anche in presenza di contestazioni sui canoni,
l'imposta restava dovuta finché l'atto comunale non veniva annullato. Concludeva per il rigetto integrale del ricorso con conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa era decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Ed invero si osserva che l'Amministrazione Finanziaria Regionale ha fatto riferimento - per determinare l'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello Stato - al valore economico del canone dovuto dal concessionario per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio marittimo all'amministrazione concedente e cioè Roma Capitale. Quest'ultima ha richiesto fin dal 2007 un canone superiore rispetto a quello indicato nell'atto di concessione con riguardo a un'area di 8.803 mq. In particolare, nell'ambito del rapporto concessorio, la società ricorrente si è impegnata a realizzare sull'area tutte le opere necessarie alla gestione dello stabilimento balneare per un importo di euro 1.358.281,64 e il canone, originariamente previsto, è stato di anno in anno provvisoriamente determinato, anche ai sensi della Legge
n. 296/2006, con un aumento da euro 24.212,03 per l'anno 2007 fino all'importo di 105.363,51 per il 2016.
Tale canone rappresenta il parametro assunto dal legislatore regionale per la quantificazione dell'imposta gravante sulle concessioni demaniali, nella prospettiva di correlare l'obbligazione tributaria al vantaggio economico derivante dall'utilizzazione del bene pubblico. La determinazione del predetto canone a opera di Roma Capitale è stata contestata dalla società Società_1 S.r.l., che ha proposto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo, deducendo l'illegittimità della pretesa erariale in ragione della non corretta determinazione del canone. Con sentenza n. 05184/2021 REG.RIC, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello della società Società_1 S.r.l. contro la precedente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, annullando tutti gli atti impugnati, imponendo all'amministrazione Comunale un obbligo di riesame con necessità di una nuova determinazione dei canoni concessori fondata sulle argomentazioni e sui principi espressi nella sentenza, aventi valore conformativo dell'azione amministrativa.
Dalla pronuncia del Consiglio di Stato discende che la base imponibile assunta dalla Regione Lazio per la determinazione dell'imposta regionale, fondata sul canone così come rideterminato unilateralmente dall'Amministrazione comunale concedente, risulta integralmente venuta meno. Pur avendo tale annullamento natura provvisoria, in quanto l'Amministrazione è onerata dalla necessità di rinnovare la valutazione sulla debenza e sulla misura del canone, esso produce effetti diretti nel giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento e della contestuale irrogazione delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta. La caducazione della base imponibile, derivante dall'annullamento degli atti presupposti, determina l'illegittimità della pretesa tributaria regionale, essendo venuto meno il presupposto impositivo che l'Amministrazione Finanziaria Regionale ha individuato come fondamento della determinazione dell'obbligazione impositiva. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni sanzione n. 946832 del 24 luglio 2024 (anno 2019) per omesso o insufficiente versamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello Stato deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso;
- condanna la Regione Lazio al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio liquidate nella misura di euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali. Roma 28 gennaio 2026 Il Presidente Ottavio Picozzi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente e Relatore
CUGINI TIZIANA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17302/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da ricorrente Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 946832 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO MARITTIMO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1264/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Società_1 S.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento e irrogazione di sanzione n. 946832 del 24 luglio 2024, relativo all'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno 2019, pari a euro 13.242,00. Deduceva che la base imponibile dell'imposta per come determinata dall'Amministrazione Finanziaria Regionale, avente come presupposto impositivo il valore del canone di concessione demaniale, era stata annullata dal Consiglio di Stato;
che, in particolare, l'imposta regionale (L.R. 2/2013, art. 6) era calcolata come 15% del canone demaniale;
che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 05184/2021, aveva annullato gli ordini di introito dei canoni 2010 –2020 relativi alla concessione OST005, con l'obbligo, per l'amministrazione, di rideterminare la base imponibile e conseguentemente i canoni;
che, poiché il canone era la base imponibile dell'imposta, la pretesa tributaria regionale risultava illegittima;
che la concessione (stipulata nel 2006) prevedeva canoni molto inferiori rispetto a quelli poi richiesti dal Comune di Roma, per cui la richiesta di canoni maggiorati era stata ritenuta illegittima;
che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 11124/2023, aveva già annullato un avviso di accertamento regionale identico riferito all'anno 2017; che la Regione Lazio, pur conoscendo tale precedente, aveva reiterato la pretesa;
che ciò rilevava ai fini della soccombenza e delle spese. Concludeva, previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, per l'annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento e irrogazione di sanzione, con condanna della Regione Lazio alle spese di lite.
Si costituiva la Regione Lazio contestando le avverse deduzioni e assumendo che l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime era pienamente legittima;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
131/2024, aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 6 della Legge
Regionale n. 2/2013 che, infatti secondo la Corte, non vi era violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (ragionevolezza e capacità contributiva), non vi era doppia imposizione e l'imposta non era un nuovo tributo regionale, ma un tributo statale ceduto alle Regioni come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 68/2011); che l'imposta era calcolata nella misura del 15% del canone di concessione;
che essa Regione non aveva alcun potere discrezionale sulla base imponibile, che coincideva con il canone determinato dal Comune;
che essa Regione si limitava a un mero calcolo matematico;
che eventuali contestazioni sul canone dovevano essere rivolte contro l'atto amministrativo comunale e non contro l'imposta regionale;
che gli atti amministrativi presupposti non risultavano annullati per cui i canoni erano dovuti;
che il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi al Giudice
Ordinario e non al TAR, per contestare gli aspetti patrimoniali del rapporto concessorio;
che in tal senso si era espressa autorevole giurisprudenza di merito e di legittimità, per cui non poteva dubitarsi che le controversie patrimoniali sui canoni spettassero al Giudice Ordinario;
che non rilevava la natura dell'imposta, essendo autonoma rispetto al contenzioso sui canoni;
che anche in presenza di contestazioni sui canoni,
l'imposta restava dovuta finché l'atto comunale non veniva annullato. Concludeva per il rigetto integrale del ricorso con conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa era decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Ed invero si osserva che l'Amministrazione Finanziaria Regionale ha fatto riferimento - per determinare l'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello Stato - al valore economico del canone dovuto dal concessionario per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio marittimo all'amministrazione concedente e cioè Roma Capitale. Quest'ultima ha richiesto fin dal 2007 un canone superiore rispetto a quello indicato nell'atto di concessione con riguardo a un'area di 8.803 mq. In particolare, nell'ambito del rapporto concessorio, la società ricorrente si è impegnata a realizzare sull'area tutte le opere necessarie alla gestione dello stabilimento balneare per un importo di euro 1.358.281,64 e il canone, originariamente previsto, è stato di anno in anno provvisoriamente determinato, anche ai sensi della Legge
n. 296/2006, con un aumento da euro 24.212,03 per l'anno 2007 fino all'importo di 105.363,51 per il 2016.
Tale canone rappresenta il parametro assunto dal legislatore regionale per la quantificazione dell'imposta gravante sulle concessioni demaniali, nella prospettiva di correlare l'obbligazione tributaria al vantaggio economico derivante dall'utilizzazione del bene pubblico. La determinazione del predetto canone a opera di Roma Capitale è stata contestata dalla società Società_1 S.r.l., che ha proposto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo, deducendo l'illegittimità della pretesa erariale in ragione della non corretta determinazione del canone. Con sentenza n. 05184/2021 REG.RIC, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello della società Società_1 S.r.l. contro la precedente decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, annullando tutti gli atti impugnati, imponendo all'amministrazione Comunale un obbligo di riesame con necessità di una nuova determinazione dei canoni concessori fondata sulle argomentazioni e sui principi espressi nella sentenza, aventi valore conformativo dell'azione amministrativa.
Dalla pronuncia del Consiglio di Stato discende che la base imponibile assunta dalla Regione Lazio per la determinazione dell'imposta regionale, fondata sul canone così come rideterminato unilateralmente dall'Amministrazione comunale concedente, risulta integralmente venuta meno. Pur avendo tale annullamento natura provvisoria, in quanto l'Amministrazione è onerata dalla necessità di rinnovare la valutazione sulla debenza e sulla misura del canone, esso produce effetti diretti nel giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento e della contestuale irrogazione delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta. La caducazione della base imponibile, derivante dall'annullamento degli atti presupposti, determina l'illegittimità della pretesa tributaria regionale, essendo venuto meno il presupposto impositivo che l'Amministrazione Finanziaria Regionale ha individuato come fondamento della determinazione dell'obbligazione impositiva. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni sanzione n. 946832 del 24 luglio 2024 (anno 2019) per omesso o insufficiente versamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello Stato deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso;
- condanna la Regione Lazio al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio liquidate nella misura di euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali. Roma 28 gennaio 2026 Il Presidente Ottavio Picozzi