Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1986
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della pretesa tributaria regionale per annullamento atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso poiché l'annullamento della base imponibile da parte del Consiglio di Stato ha fatto venir meno il presupposto impositivo per il calcolo dell'imposta regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1986
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1986
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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