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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e DIVORZIO CONGIUNTO (scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 5669/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a ASOLO (TV), il Parte_1 C.F._1 6/11/1979
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 CALTANISSETTA (CL), il 27/06/1980
entrambi con l'avv. SONIA RECH e con l'avv. PIERANTONIO GERONAZZO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 2/10/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di Parte_2 pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 871/2024 (dep. 11.11.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/08/1999 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di RIESE PIO X (TV) dell'anno 1999, al n. 4, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/08/1999 da
, nato/a a ASOLO (TV), il 06/11/1979 Parte_1
e
, nato/a a CALTANISSETTA (CL), il Parte_2 27/06/1980, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RIESE PIO X (TV) dell'anno 1999 al n. 4, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) confermare che la casa familiare, in proprietà esclusiva della SInora
, rimanga a quest'ultima con tutti gli arredi esistenti;
Parte_1
2) i SInori e dichiarano di avere Parte_1 Parte_2 già definito in sede di separazione le modalità di affidamento e mantenimento Per_ della figlia minore e della figlia e ogni altro rapporto di natura Per_1 economica-patrimoniale tra di loro, che qui si ripropongono:
a) entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale nelle modalità dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, previo accordo con la Per_1 moglie e compatibilmente con le eSIenze della minore;
avrà, in particolare, il diritto-dovere di tenerla con sé almeno un weekend alternato, dal sabato alle ore
14:30 fino alla domenica sera dopocena ed un giorno infrasettimanale anche con pernotto;
b) il SI. continuerà a versare alla SI.ra , quale contributo al Pt_2 Parte_1 Per_ mantenimento delle figlie e , la somma mensile di € 400,00 (di cui Per_1 Per_ 150,00 per ed € 250 per ), entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo Per_1 bonifico su iban già noto al SI. , somma da rivalutarsi annualmente Pt_2 secondo gli indici ISTAT, sino a quando le figlie saranno economicamente autosufficienti;
c) l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla SInora
; Parte_1
d) il padre, inoltre, contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie, secondo quanto indicato nel Protocollo del Tribunale di Treviso;
e) i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di divorzio;
f) le parti si impegneranno a sostenere mensilmente la somma di € 200,00 per il pagamento rate dle del debito maturato nei confronti di Compass Spa di cui al punto 13 (cfr. doc.16): nello specifico la SInora verserà mensilmente Parte_1 sul conto corrente del SI. la somma di € 100,00 quale quota parte Pt_2 della rata di € 200,00 da corrispondere a Compass Spa. Le parti, inoltre, si
3 impegneranno a saldare il debito maturato nei confronti di proponendo il Pt_3 pagamento rateizzato”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 22 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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