TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1766/ 2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1766/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'Avv. BRENNA ANDREA, con domicilio in VIA VOLTA, 6 21100
VARESE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casorate primo, in data 17/05/2014, (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata presso il Comune di Casorate Primo (PV), via Capo di Vico 12, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra quale Parte_2
genitore collocatario quindi, nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente ed in ogni caso, fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Il sig. verserà alla sig.ra , tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_1 Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, un importo pari al 50% della rata mensile stabilita, a titolo di mutuo;
. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE: 4. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. Il minore resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
6. Dati i rapporti particolarmente distesi e pacifici tra gli odierni ricorrenti, gli stessi confermano l'intento di collaborare nella gestione dei tempi di frequentazione del figlio con ciascun genitore, sulla base degli impegni del minore e delle rispettive possibilità. Tuttavia, i genitori indicano i seguenti tempi minimi garantiti di frequentazione del minore con il padre:
FREQUENTAZIONE ORDINARIA
Il minore frequenta l'Istituto Comprensivo Emanuele LI di Savoia sito in Casorate Primo
(PV) con orario scolastico dalle 08.30 alle 16.30 ad eccezione del venerdì in cui l'orario di entrata è alle 08.30 e orario di uscita alle 12.30.
Il minore frequenta un percorso di psicoterapia con appuntamento fisso il mercoledì dalle ore
12.00 alle ore 13.00.
Il minore, inoltre, frequenta un corso di atletica che si svolge il martedì e il giovedì dalle ore
18.15 alle ore 19.30.
Il minore trascorrerà almeno tre pomeriggi a settimana con il padre, da concordare settimanalmente in base agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore orientativamente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.30.
Inoltre, a fine settimana alterni, il minore trascorrerà con il padre il tempo da venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 20.00, con eventuale rientro diretto a scuola il lunedì mattina.
Il padre potrà telefonare o videochiamare il minore una volta al giorno, in orario serale indicativamente tra le 19.30 alle 21, compatibilmente con gli impegni scolastici.
VACANZE SCOLASTICHE
Il minore frequenta l'oratorio estivo in sito in Casorate Primo (PV)
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà tre settimane con il padre, anche non consecutive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
pag. 2/6 In caso di mancato accordo, il padre avrà diritto alle prime tre settimane di luglio negli anni pari e alle ultime tre settimane di agosto negli anni dispari.
VACANZE NATALIZIE
Il periodo natalizio sarà suddiviso in due scaglioni che vanno rispettivamente dal 23 dicembre al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
I genitori alterneranno annualmente il primo scaglione (dal 23 dicembre al 30 dicembre) e il secondo scaglione (dal 31 dicembre al 6 gennaio) iniziando dal padre nel primo anno.
VACANZE Pt_3
Il minore trascorrerà l'intero periodo pasquale ad anni alterni con ciascun genitore. Il primo anno il periodo sarà trascorso con il padre, il secondo con la madre e così via.
FESTE E COMPLEANNI
Il compleanno del minore sarà trascorso con entrambi i genitori, se possibile, oppure con un singolo genitori in modalità alternata di anno in anno.
Il padre trascorrerà con il figlio la Festa del Papà e il proprio compleanno ed analogamente la madre in occasione della Festa della Mamma e del proprio compleanno.
7. I genitori si impegnano a gestire la frequentazione in modo collaborativo, privilegiando la flessibilità e l'interesse del minore ma in caso di disaccordo, le modalità indicate nei punti precedenti si applicheranno come schema minimo vincolante.
8. Il sig. verserà alla sig.ra , tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_1 Parte_2
il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 100,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
9. In aggiunta, l'Assegno unico e universale per i figli a carico, erogato nella somma pari ad €
160,00, sarà ripartito tra ciascun genitore nella misura del 50%;
10. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
11. Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e dal rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori;
Le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/6 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle sopra riportate condizioni, cosi come modificate con le note del
13.10.2025.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno prodotto la documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno modificato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
pag. 4/6 (sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , sposati Parte_1 Parte_2 in Casorate Primo il giorno 17/05/2014, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 19.11.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5/6 pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1766/ 2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1766/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambe con il patrocinio dell'Avv. BRENNA ANDREA, con domicilio in VIA VOLTA, 6 21100
VARESE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casorate primo, in data 17/05/2014, (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata presso il Comune di Casorate Primo (PV), via Capo di Vico 12, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra quale Parte_2
genitore collocatario quindi, nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente ed in ogni caso, fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Il sig. verserà alla sig.ra , tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_1 Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, un importo pari al 50% della rata mensile stabilita, a titolo di mutuo;
. PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE: 4. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. Il minore resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna;
6. Dati i rapporti particolarmente distesi e pacifici tra gli odierni ricorrenti, gli stessi confermano l'intento di collaborare nella gestione dei tempi di frequentazione del figlio con ciascun genitore, sulla base degli impegni del minore e delle rispettive possibilità. Tuttavia, i genitori indicano i seguenti tempi minimi garantiti di frequentazione del minore con il padre:
FREQUENTAZIONE ORDINARIA
Il minore frequenta l'Istituto Comprensivo Emanuele LI di Savoia sito in Casorate Primo
(PV) con orario scolastico dalle 08.30 alle 16.30 ad eccezione del venerdì in cui l'orario di entrata è alle 08.30 e orario di uscita alle 12.30.
Il minore frequenta un percorso di psicoterapia con appuntamento fisso il mercoledì dalle ore
12.00 alle ore 13.00.
Il minore, inoltre, frequenta un corso di atletica che si svolge il martedì e il giovedì dalle ore
18.15 alle ore 19.30.
Il minore trascorrerà almeno tre pomeriggi a settimana con il padre, da concordare settimanalmente in base agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore orientativamente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.30.
Inoltre, a fine settimana alterni, il minore trascorrerà con il padre il tempo da venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 20.00, con eventuale rientro diretto a scuola il lunedì mattina.
Il padre potrà telefonare o videochiamare il minore una volta al giorno, in orario serale indicativamente tra le 19.30 alle 21, compatibilmente con gli impegni scolastici.
VACANZE SCOLASTICHE
Il minore frequenta l'oratorio estivo in sito in Casorate Primo (PV)
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà tre settimane con il padre, anche non consecutive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
pag. 2/6 In caso di mancato accordo, il padre avrà diritto alle prime tre settimane di luglio negli anni pari e alle ultime tre settimane di agosto negli anni dispari.
VACANZE NATALIZIE
Il periodo natalizio sarà suddiviso in due scaglioni che vanno rispettivamente dal 23 dicembre al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
I genitori alterneranno annualmente il primo scaglione (dal 23 dicembre al 30 dicembre) e il secondo scaglione (dal 31 dicembre al 6 gennaio) iniziando dal padre nel primo anno.
VACANZE Pt_3
Il minore trascorrerà l'intero periodo pasquale ad anni alterni con ciascun genitore. Il primo anno il periodo sarà trascorso con il padre, il secondo con la madre e così via.
FESTE E COMPLEANNI
Il compleanno del minore sarà trascorso con entrambi i genitori, se possibile, oppure con un singolo genitori in modalità alternata di anno in anno.
Il padre trascorrerà con il figlio la Festa del Papà e il proprio compleanno ed analogamente la madre in occasione della Festa della Mamma e del proprio compleanno.
7. I genitori si impegnano a gestire la frequentazione in modo collaborativo, privilegiando la flessibilità e l'interesse del minore ma in caso di disaccordo, le modalità indicate nei punti precedenti si applicheranno come schema minimo vincolante.
8. Il sig. verserà alla sig.ra , tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_1 Parte_2
il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 100,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
9. In aggiunta, l'Assegno unico e universale per i figli a carico, erogato nella somma pari ad €
160,00, sarà ripartito tra ciascun genitore nella misura del 50%;
10. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
11. Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e dal rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori;
Le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/6 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle sopra riportate condizioni, cosi come modificate con le note del
13.10.2025.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno prodotto la documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno modificato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
pag. 4/6 (sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , sposati Parte_1 Parte_2 in Casorate Primo il giorno 17/05/2014, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n.3, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 19.11.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5/6 pag. 6/6