TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 3 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 37221/2023 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Bruno Mazzoni Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Cristiana Liguori CP_1
OGGETTO: mancata assunzione a seguito di cambio appalto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2023, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto dal 03.10.2023 dalla CP_1
ai sensi della normativa prevista dal relativa ai cambi di appalto (art. 4
[...] Controparte_2 lettera a); per l'effetto di accertare costituito da tale data il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la con inquadramento nel II livello ccnl Multiservizi e con CP_1 adibizione alle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti, presso l'appalto intervenuto tra la e per l'effetto chiedeva di ordinare alla di reintegrare o CP_1 Controparte_3 CP_1
riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e di condannare la a pagare al ricorrente, per il CP_1 periodo intercorrente tra la data dell'insorgenza dell'obbligo e quella di effettivo adempimento dello stesso, una somma non inferiore alla retribuzione globale mensile spettante, pari ad € 1.472,68, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Deduceva di essere stato assunto dalla il 07.08.2015 e di aver lavorato fino al 31.03.2022 CP_1
presso il punto vendita di Ikea Porte di Roma, in qualità di addetto alla sistemazione dei carrelli con inquadramento al livello II ccnl Imprese di Pulizia Multiservizi;
che dal 01.04.2022, a seguito del cambio di appalto, era stato assunto ex art. 4 lett. a) ccnl di settore dalla IV & AR spa, società
CP_ subentrante nell'appalto di pulizia e food dei punti vendita di Roma Anagnina e Porta di Roma;
pagina 1 di 10 srl;
di aver lavorato alle dipendenze della IV & AR fino al 18.10.2023, quando era stato licenziato per gmo a seguito del cambio appalto nei servizi di pulimento di cui sopra;
che alle dipendenze della IV & AR spa aveva lavorato part time al 75% fino al settembre 2022 e, dal mese di ottobre 2022 con orario full time per cinque giorni alla settimana;
che nel periodo
CP_ 01.04.2022/02.10.2023 aveva sempre ed esclusivamente lavorato presso l'appalto , senza mai essere stato distaccato dalla su altri appalti;
che il contratto di appalto tra Parte_2 CP_3
[... e era cessato il 02.10.2023; che dal 03.10.2023 la committente Parte_2 Controparte_3
[... aveva affidato il servizio di pulimento dei punti vendita di Anagnina, Porte di Roma e via Gregorio
VII di nuovo alla che con verbale di incontro del 26.09.2023 tra le OO.SS., le società CP_1 CP_1
e la avevano esperito la procedura di cambio appalto ai sensi dell'art. 4 lett.
[...] Parte_3
a) ccnl imprese di pulizia multiservizi;
che in tale sede la IV & AR SP aveva dichiarato “che tutto il personale posto in passaggio ed indicato negli elenchi prodotti alle OO.SS. ed alla società subentrante abbia diritto al passaggio di appalto…”; che la aveva chiesto alla società CP_1 uscente la documentazione indicata nel predetto verbale e di fornire informazioni “circa gli eventuali eventi sospensivi in atto…”, dichiarando altresì, “che rispetto all'elenco dei lavoratori ricevuto dalla ditta uscente sussistono alcune criticità, in particolare, da opportune verifiche effettuate il lavoratore
da aprile 2023 risulterebbe assegnato ad altro appalto e che solo da settembre sia Parte_1
stato inserito prima presso lo store di Anagnina e poi su quello di Porte di Roma, pertanto non in possesso dei requisiti previsti. L'azienda tuttavia si rende disponibile ad un ulteriore approfondimento circa la sussistenza o meno di tali requisiti…”; che con successivo verbale di incontro del 3.10.2023
l'azienda uscente IV & AR SP aveva dichiarato: “La Società conferma e non ha difficoltà a provarlo in caso di futuro contenzioso, il diritto al passaggio del lavoratore in Parte_1
quanto lo stesso nei 4 mesi precedenti la cessazione del servizio è stato impegnato sia nello store di
Porta di Roma che in quello di Anagnina, ha usufruito di una decina di giorni di ferie e di una decina di giorni di PNR”.; che la aveva rifiutato l'assunzione del ricorrente argomentando “… che CP_1 rispetto all'elenco dei lavoratori ricevuto dalla ditta uscente sussistono alcune criticità, in particolare, da opportune verifiche effettuate, il lavoratore da aprile 2023 risulterebbe Parte_1
assegnato ad altro appalto e che solo da settembre sia stato inserito prima presso lo store di Anagnina
e poi su quello di Porte di Roma, pertanto non in possesso dei requisiti previsti…”; che la mancata assunzione del ricorrente da parte della era illegittima ai sensi dell'art. 4 lett. a) ccnl CP_1
Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
pagina 2 di 10 Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva di CP_1
essere subentrata alla IV e AR S.p.a., quale subappaltatrice della Società CBRE, con effettivo inizio del servizio, a partire dal 3/10/2023; che da tale data aveva posto in essere tutte le attività propedeutiche al cambio d'appalto, con richiesta dell'elenco dei lavoratori e della documentazione necessaria per poter procedere, all'assunzione del personale;
che in sede di sopralluogo, il responsabile
MA, sig. , aveva appreso da altre risorse presenti sull'appalto che il ricorrente sin dal Controparte_4 mese di aprile/ maggio 2023 non era più impiegato nell'appalto e che solo da settembre 2023 lo stesso era rientrato;
di aver rappresentato detta circostanza alla Società uscente, la , la quale, Parte_2 anche in sede di incontro sindacale per il passaggio d'appalto, aveva dichiarato che il sig. non Pt_1
CP_ era mai stato allontanato dall'appalto ; che pertanto il sig. aveva provveduto a chiedere CP_4
ai lavoratori sia di Ikea Porta di Roma, che di Ikea Anagnina, se il Sig. fosse stato adibito Pt_1 all'appalto e gli stessi avevano confermavano che lo stesso non era più presente da aprile 2023 e che era rientrato soltanto a settembre 2023; che quindi in sede di passaggio la aveva ritenuto CP_1 che il Sig. non avesse i requisiti per l'assunzione e non aveva proceduto in tal senso;
di aver Pt_1
CP_ CP_ richiesto alla Committente se dai registri presenza risultasse o meno la presenza del ricorrente presso gli store di Roma Anagnina e/o Porta di Roma, nel periodo dal 1° luglio 2023 al 30 settembre
2023 o eventuale dichiarazione attestante la medesima circostanza (presenza dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023); che con pec del 05.01.2024, la Società Ikea le aveva comunicato: “Spettabile Società, facendo seguito alla Vostra richiesta trasmessa a mezzo pec in data 03/01/2024, siamo a significare quanto segue: - Dalle informazioni in nostro possesso il Sig. risultava impiegato Parte_1
presso i siti di Roma Anagnina e/o Porta di Roma a far data dal 22 Agosto 2023 in maniera CP_3 saltuaria e nel mese di Settembre 2023 in via continuativa.”; che ai sensi dell'art. 4 del ccnl imprese di pulizia, l'unica condizione per il perfezionamento dell'obbligo di assunzione a carico della subentrante era che il lavoratore fosse stato adibito al medesimo appalto da almeno 4 mesi dalla impresa uscente.
Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, venivano escussi i testi.
Indi all'esito dell'udienza del 3 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
L'art. 4 ccnl Imprese di stabilisce che “in caso di cessazione di appalto a parità di Controparte_5 termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione”.
pagina 3 di 10 Dunque, il lavoratore ha diritto di essere assunto dal nuovo appaltatore in quanto addetto all'appalto in questione da almeno 4 mesi. Il fatto costitutivo della pretesa, così come richiesto dalla regolamentazione collettiva, è dato dall'adibizione del lavoratore all'appalto da almeno un quadrimestre.
La finalità della normativa contrattuale è quella di garantire al personale delle società di servizi, operanti prevalentemente su appalti, la continuità del rapporto di lavoro.
Mette conto rilevare che per individuare i dipendenti con diritto al passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, il ccnl non utilizza la generica anzianità di servizio, bensì una specifica anzianità, consistente nella durata di 4 mesi del rapporto di lavoro del dipendente su quel determinato appalto, calcolata a ritroso, a partire dal momento del cambio appalto. La comune intenzione delle parti sociali è stata infatti quella di evitare assunzioni “all'ultimo minuto”, volte a gonfiare artificiosamente gli organici e a scaricare il relativo peso economico sull'ignara impresa subentrante. Quindi è certamente una clausola che, sotto questo profilo, tutela anche l'impresa subentrante. Ne deriva che, secondo il significato letterale della clausola contrattualcollettiva invocata, ciò che è richiesto non è una determinata anzianità di servizio, ma la circostanza di risultare dipendenti dell'impresa uscente da almeno quattro mesi calcolati a ritroso dal momento del cambio appalto. (cfr.
Cass. 24334/2024).
Dunque, il lavoratore ha diritto di essere assunto dal nuovo appaltatore in quanto addetto all'appalto in questione da almeno 4 mesi. Il fatto costitutivo della pretesa, così come richiesto dalla regolamentazione collettiva, è dato dall'adibizione del lavoratore all'appalto nell'ultimo quadrimestre precedente il subentro della nuova società appaltatrice, mentre non rilevano eventuali precedenti adibizioni al medesimo appalto, cui siano seguiti periodi di assegnazione del lavoratore presso altri siti.
Inoltre, secondo la previsione contrattuale, siffatta adibizione deve essere documentata (“..addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione”).
Giova considerare che sotto il profilo probatorio, i giudici di legittimità hanno precisato che la condizione essenziale di possesso dell'anzianità di almeno quattro mesi deve essere allegata dal lavoratore e grava sull'impresa subentrante l'onere di contraddire l'allegazione del lavoratore (cfr.
Cass. n. 28246/2018).
Nel caso in scrutinio, l'iniziale onere probatorio gravante sul lavoratore è stato certamente soddisfatto dal ricorrente, il quale ha allegato i verbali relativi alla procedura di cambio appalto, da cui risulta che la IV & AR, quale società uscente, ebbe a indicare anche il nominativo del Pt_1
CP_ nell'elenco dei lavoratori addetti all'appalto. Altresì l'assegnazione del ricorrente all'appalto è
pagina 4 di 10 documentata dalle buste paga emesse dalla IV & AR, da gennaio 2023 a settembre 2023, che indicano quale centro di costo per la posizione del ricorrente la CBRE IKEA, ossia la società appaltatrice, che aveva subappaltato alla IV & AR e, successivamente, a decorrere dal mese di ottobre 2023, all'odierna resistente (docc. 2, 4, 5 e 6 fasc. ric.).
Dunque a fronte della specifica e puntuale allegazione del ricorrente, gravava sulla resistente fornire la prova contraria, con conseguente sopportazione dell'incidenza negativa della prova non riuscita.
Al riguardo la resistente già nella fase di procedura del cambio appalto ebbe a contestare CP_1
CP_ l'effettiva assegnazione del lavoratore medesimo all'appalto nei 4 mesi precedenti il cambio appalto, deducendo di aver assunto informazioni in loco circa l'assegnazione di fatto del sig. Pt_1
ad altri appalti nel predetto periodo. Costituendosi in giudizio la ha dedotto che il ricorrente CP_1
CP_ sarebbe stato impegnato continuativamente presso il sito solo nell'ultimo mese precedente il cambio appalto, così come confermato dalla stessa committente con comunicazione del 05.01.2024:
CP_
“dalle informazioni in nostro possesso il sig. risultava impiegato presso i siti Parte_1
di Roma Anagnina e/o Porta di Roma a far data dal 22 agosto 2023 in maniera saltuaria e nel mese di settembre 2023 in via continuativa” (doc. 4 fasc. res.).
Quanto sostenuto dalla resistente è stato corroborato dalle risultanze dell'espletata istruttoria orale, che
CP_ hanno evidenziato l'effettiva adibizione continuativa del ricorrente all'appalto (negozi di
Anagnina e Porta di Roma) unicamente nell'ultimo mese precedente il cambio appalto tra la società uscente IV & AR e la subentrante risultando egli invece assente da tale sito nel CP_1
restante periodo di rilievo giuridico ai fini di causa (ossia giugno, luglio e agosto 2023).
In particolare il teste ha dichiarato: “.. sono capo area per la IV e AR spa. Testimone_1
Adr. Conosco il ricorrente che ho visto lavorare sull'appalto ikea di Roma fino a quando la IV ha avuto detto appalto, mi pare che siamo usciti il 7 ottobre 2023. Ricordo che il ricorrente ha lavorato per IV in un primo periodo su Ikea Porta di Roma e poi è andato a fare delle sostituzioni su Ikea anagnina. Adr. Il ricorrente era addetto alle pulizie. Preciso che quando IV è subentrata sull'appalto ikea di Roma (che comprende tutti gli store ikea) ricordo che il ricorrente era presente su ikea Porta di Roma;
era una persona che per noi faceva sia le pulizie presso i due store e poteva al bisogno andare su uno store o sull'altro, per noi era come una figura jolly. Preciso che la funzione jolly del ricorrente su entrambi gli store ikea è avvenuta negli ultimi sei mesi del contratto di appalto;
questo perché prima il ricorrente è stato sempre su ikea porta di roma. Adr. Il ricorrente era addetto alle pulizie e veniva mandato dove serviva, quindi sull'area parcheggio, oppure pulizie dello store e penso che abbia fatto pure l'area food. Adr. Mi pare che nel nostro team sull'appalto ikea ci fossero Cont tre o 4 risorse con queste mansioni TO tra questi . Voglio precisare che io Parte_4
pagina 5 di 10 come capo area ho seguito la commessa ikea di Roma in fase di start up per poi lasciare l'incarico al collega sig. . Quindi io solo in questa fase ho conosciuto il ricorrente, per poi Parte_5
rivederlo ogni tanto su ikea anagnina. Adr. I nostri dipendenti venivano registrati dal servizio sicurezza all'ingresso/uscita dello store ikea (c'era una società subappaltata che faceva questo servizio) preciso altresì che dal lato di IV noi abbiamo un lettore badge per i nostri dipendenti per verifica ingresso e uscite. Adr. Tutti i nostri dipendenti vengono così registrati in entrata e in uscita.
Adr. Quando i nostri dipendenti entrano nello store ikea, l'addetto alla vigilanza dà loro un registro sul quale il dipendente appone firma e orario di ingresso e poi di uscita. Adr. Io non ho mai consultato
o visto questi registri, vedevo quando passavo che i nostri dipendenti firmavano all'ingresso e all'uscita. Adr. Ricordo che il ricorrente durante l'appalto di IV sul sito ikea è stato impegnato anche, ma quel qualche giorno, sulla commessa Inditex Castel Giubileo. Ricordo che quando noi abbiamo proposto al ricorrente se voleva andare a lavorare anche su altre commesse con ore di lavoro straordinario, lui ha e riferendomi che già in precedenza con la eseguiva questa tipologia di CP_1 attività”.
Deve osservarsi che il teste riferisce di essere stato capo area del sito ikea unicamente nella Tes_1
fase di start up, corrispondente ai primi mesi del subentro di IV & AR alla avvenuto il CP_1
01.04.2022, mentre nel periodo successivo egli, seppure non ha precisato presso quali siti avrebbe lavorato, ha affermato di aver visto il ricorrente “ogni tanto su ikea anagnina”. Pertanto per il periodo utile ai fini di causa (giugno-settembre 2023) il teste ha unicamente riferito di aver visto talvolta il ricorrente su Ikea Anagnina, riferendo invece de relato che nell'ultimo semestre precedente il subentro della il sig. avrebbe operato come jolly tra i siti di Ikea Anagnina e Ikea Porta di Roma. CP_1 Pt_1
La deposizione del sig. appare infine molto precisa nel riferire le modalità di ingresso dei Tes_1
CP_ lavoratori presso il sito ikea ( “Quando i nostri dipendenti entrano nello store , l'addetto alla vigilanza dà loro un registro sul quale il dipendente appone firma e orario di ingresso e poi di uscita.”).
Il teste ha riferito: “sono dipendente della IV e AR spa. Adr Ho lavorato Parte_5
CP_ per IV sull'appalto , avevo la responsabilità tecnica, quindi gestione del personale e
l'operatività e la distribuzione del lavoro. Ho svolto questa funzione dal settembre 2022 fino al 2 ottobre 2023, quando poi è cessato l'appalto e c'è stato il subentro della MA. Ricordo il ricorrente che operava sull'appalto ikea a Roma , rammento che lui principalmente stava su Porta di Roma ma in realtà anche su Anagnina, perché c'era sinergia tra i due appalti, dovuto anche alle sostituzioni per malattie Ricordo che il ricorrente era già negli elenchi dell'appalto quando la IV è subentrata alla il 01.04.2022, rammento che svolgeva all'epoca mansioni come pulitore, piegava le buste CP_1
pagina 6 di 10 gialle, raccoglieva i cartoni effettuava il servizio presso la ribalta (gestione differenziazione rifiuti presso i compattatori) e anche la funzione di carrellista. Adr. Queste funzioni il ricorrente le faceva su ikea porta di roma ma le svolgeva anche su ikea anagnina per la sinergia tra i due store che ho sopra indicato. Adr. Ricordo che poi gli ultimi due mesi e mezzo dell'appalto di IV, il ricorrente è stato fisso su ikea Porta di Roma. Adr. I nostri dipendenti quando entravano e uscivano dal sito ikea dovevano passare il loro badge di riconoscimento che fungeva anche come timbratore;
questo era ad uso interno IV. TO che addirittura nella prima fase usavamo i cartellini e poi è stato introdotto il badge. Ricordo che i nostri dipendenti dovevano presentarsi in entrata e in uscita al box CP_ guardiania di dove firmavano su un foglio dove mettevano il loro nome . Adr. Loro andavano nella stanza n. 420 (cioè il box della guardiania) e lì firmavano questo modulo cartaceo. Adr. Ho visto questi moduli perché anche io firmavo, trattandosi di un obbligo che avevamo con ikea. Si trattava del modulo 420. Viene mostrato al teste l'allegato Anagnina Registri agosto 2023, prodotto dalla resistente, il teste dichiara: “Riconosco il modello di modulo che dovevamo firmare, preciso che questa modulistica era presente su tutti gli store ikea sul territorio italiano. Voglio precisare che io ho operato anche su Ikea Firenze e Ikea Pisa e ho sempre visto e firmato questo modulo di ingresso e di uscita.. Adr. Per quel che mi risulta il ricorrente, come altri nostri dipendenti, ha operato anche su altri appalti che IV aveva all'interno del centro commerciale Porta di Roma. Adr. Si è sempre trattato di utilizzi occasionali su altri appalti. Mi risulta che il ricorrente è stato da noi mandato per due o tre settimane circa su altro appalto IV, al di fuori del Centro Commerciale Porta di Roma.
Il ricorrente è stato mandato in sostituzione di personale assente per ferie e malattie. Adr. Non so precisare quale fosse l'appalto perché non era gestito da me. Ovviamente noi avevamo chiesto al ricorrente il suo consenso ad essere mandato su altro appalto in sostituzione e rammento che lui ha acconsentito dicendoci che già in precedenza, con la svolgeva questi servizi anche per tempi CP_1 relativamente lunghi.”.
Il teste , responsabile tecnico del sito ikea per la IV & AR, riferisce che negli ultimi Parte_5 due mesi e mezzo dell'appalto di IV, il ricorrente è stato fisso su ikea Porta di Roma, mentre in precedenza il sig. , “come altri nostri dipendenti, ha operato anche su altri appalti che IV Pt_1 aveva all'interno del centro commerciale Porta di Roma. Adr. Si è sempre trattato di utilizzi occasionali su altri appalti. Mi risulta che il ricorrente è stato da noi mandato per due o tre settimane circa su altro appalto IV, al di fuori del Centro Commerciale Porta di Roma. Il ricorrente è stato mandato in sostituzione di personale assente per ferie e malattie. Adr. Non so precisare quale fosse
l'appalto perché non era gestito da me…”.
pagina 7 di 10 Come il precedente teste, anche il sig. riferisce che su tutti gli store ikea in , i lavoratori Parte_5 CP_3
della società appaltatrice firmavano in entrata e in uscita.
La teste dipendente della resistente, ha dichiarato: “sono operatrice di III livello, Testimone_2 sono addetta alle pulizie presso l'appalto Ikea Porta di Roma. Adr. Conosco il ricorrente da diversi anni, rammento che stava a Ikea Porta di Roma . Adr. Io ho lavorato su questo appalto anche con la
IV. Adr. Il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni. Adr. TO che il ricorrente per un periodo da aprile a settembre 2023 è stato spostato su altro appalto e poi è tornato da noi a settembre
2023. Adr. Per quel che ne so io durante questo arco temporale tra aprile e settembre 2023 il ricorrente è stato per 10 giorni a Ikea Anagnina, per il resto non lo so. Adr. Io ho iniziato su Ikea
Anagnina e poi sono stata spostata 18 anni fa, nel 2006 a Ikea Porta di Roma, dove ho sempre lavorato da allora. Adr. Quando entriamo e usciamo dal sito ikea dobbiamo strisciare il badge della
firmare un foglio al locale 420 (locale vigilanza).Viene mostrato alla teste il registro Anagnina CP_1
Agosto 2023 prodotto dalla resistente, la teste dichiara: “Riconosco il modulo che usiamo firmare al locale 420” Adr. Non sono a conoscenza se altri lavoratori, oltre al ricorrente, sono stati spostati o utilizzati su altri appalti” Adr. Io lavoro su turni in genere la mattina dalle 6.00 alle 10.00 e può capitare che lavoro di pomeriggio una volta a settimana. Lavoro 5 giorni su sette. Adr. Sono addetta alle pulizie e opero in generale su tutto lo store. Adr. Il ricorrente rammento che era assegnato alle pulizie dell'area parcheggio, era l'unico addetto al parcheggio e quando era di riposo era sostituito.
Adr. Il ricorrente lavorava la mattina dalle 6.00 alle 10.00. Adr. Vedevo spesso il ricorrente.”
La teste , dipendente della resistente, ha riferito: “sono coordinatrice del sito ikea Testimone_3
CP_ anagnina. Adr. Sono l'unica coordinatrice del sito . Adr. Conosco il ricorrente che stava con me al food, ricordo che ciò è avvenuto nel periodo estivo, lui è stato una settimana sull'appalto e poi non
l'ho più visto. Voglio precisare che ciò è avvenuto con la precedente appaltatrice, la IV . Io ho lavorato con la IV con lo stesso ruolo che ho sopra indicato , poi sono passata alla resistente con il subentro dell'appalto. Adr. Non so dove altro lavorava il ricorrente, io l'ho visto solo quella settimana, quando la IV l'ha mandato per una sostituzione su ikea anagnina. Voglio precisare che io ho lavorato solo su ikea anagnina. Adr. Quando entriamo e quando usciamo dal sito ikea dobbiamo firmare dei fogli presenza che stanno presso la vigilanza. Adr. Ricordo che anche quando c'era la
IV come appaltatrice dovevamo sempre firmare in entrata e in uscita. Vengono mostrati alla teste CP_ i registri presenze giugno 2023, prodotti dalla resistente, la teste dichiara: “Riconosco i moduli su cui dovevamo firmare;
adr. Questi moduli erano di ikea. Adr. Questo tipo di modulo è il c.d. 420. Adr.
Io sto solo al food. Nulla so per quanto attiene le altre attività rese dal ricorrente. Adr. L'Appalto della resistente su ikea per quel che ne so è sempre rimasto lo stesso. Adr. Io da anni sono solo su ikea
pagina 8 di 10 anagnina. Adr. Penso che l'appalto ikea della resistente comprenda entrambi gli store di anagnina e porta di roma. Adr. Non conosco i nominativi indicati nel cap. 32 del ricorso che mi vengono letti dal
Giudice; rammento una certa che, all'epoca dell'appalto IV, stava al food anagnina;
Per_1
rammento che questa ha lavorato da noi sullo store anagnina solo per due giornate. Adr. Per Per_1
la IV ricordo che in entrata e in uscita avevamo un cartellino da timbrare, non era un badge;
rammento che dopo parecchi mesi è stato poi introdotto un badge che ha sostituito il cartellino. Voglio aggiungere che quando c'era la IV eravamo sottorganico e capitava spesso che per poche giornate venissero delle risorse esterne all'appalto di ikea anagnina.”
Le deposizioni dei testi sono sostanzialmente convergenti nel riferire che il ricorrente è stato
CP_ continuativamente addetto al sito di Porta di Roma solo negli ultimi uno /due mesi precedenti il cambio appalto tra e la resistente (intervenuto a ottobre 2023), nonchè per alcuni Parte_2
giorni sul sito ikea Anagnina.
CP_ Tutti i testi hanno peraltro confermato che la committente richiedeva ai lavoratori delle società appaltatrici di firmare in entrate e in uscita.
CP_ Anche dall'esame dei registri presenze di , acquisiti agli atti ex art. 210 cpc, emerge che nel CP_ periodo da luglio a settembre 2023, il sig. è stato addetto ad soltanto a partire da settembre Pt_1
2023, quindi un mese prima il subentro della resistente lla . CP_1 Parte_2
Invero nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2023 il nominativo del ricorrente non risulta essere mai stato registrato come lavoratore in entrata e in uscita.
Le risultanze istruttorie sono quindi tutte convergenti nell'evidenziare che il ricorrente nei quattro mesi CP_ precedenti il subentro della è stato addetto all'appalto unicamente nell'ultimo mese. CP_1
CP_ Ebbene, siffatta accertata ridotta adibizione del Tholley all'appalto determina il venir meno dell'obbligo di assunzione in quanto incide sulla condizione essenziale di possesso dell'anzianità di almeno quattro mesi. Tale qualità, come sopra esposto, costituisce unica condizione per il perfezionamento dell'obbligazione contenuta nell'art. 4 ccnl Imprese Parte_6
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte ricorrente deve essere condannata a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALLA RESISTENTE CP_1
LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 3.000,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
pagina 9 di 10 Roma, 3 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 3 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 37221/2023 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Bruno Mazzoni Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Cristiana Liguori CP_1
OGGETTO: mancata assunzione a seguito di cambio appalto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2023, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto dal 03.10.2023 dalla CP_1
ai sensi della normativa prevista dal relativa ai cambi di appalto (art. 4
[...] Controparte_2 lettera a); per l'effetto di accertare costituito da tale data il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la con inquadramento nel II livello ccnl Multiservizi e con CP_1 adibizione alle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti, presso l'appalto intervenuto tra la e per l'effetto chiedeva di ordinare alla di reintegrare o CP_1 Controparte_3 CP_1
riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e di condannare la a pagare al ricorrente, per il CP_1 periodo intercorrente tra la data dell'insorgenza dell'obbligo e quella di effettivo adempimento dello stesso, una somma non inferiore alla retribuzione globale mensile spettante, pari ad € 1.472,68, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Deduceva di essere stato assunto dalla il 07.08.2015 e di aver lavorato fino al 31.03.2022 CP_1
presso il punto vendita di Ikea Porte di Roma, in qualità di addetto alla sistemazione dei carrelli con inquadramento al livello II ccnl Imprese di Pulizia Multiservizi;
che dal 01.04.2022, a seguito del cambio di appalto, era stato assunto ex art. 4 lett. a) ccnl di settore dalla IV & AR spa, società
CP_ subentrante nell'appalto di pulizia e food dei punti vendita di Roma Anagnina e Porta di Roma;
pagina 1 di 10 srl;
di aver lavorato alle dipendenze della IV & AR fino al 18.10.2023, quando era stato licenziato per gmo a seguito del cambio appalto nei servizi di pulimento di cui sopra;
che alle dipendenze della IV & AR spa aveva lavorato part time al 75% fino al settembre 2022 e, dal mese di ottobre 2022 con orario full time per cinque giorni alla settimana;
che nel periodo
CP_ 01.04.2022/02.10.2023 aveva sempre ed esclusivamente lavorato presso l'appalto , senza mai essere stato distaccato dalla su altri appalti;
che il contratto di appalto tra Parte_2 CP_3
[... e era cessato il 02.10.2023; che dal 03.10.2023 la committente Parte_2 Controparte_3
[... aveva affidato il servizio di pulimento dei punti vendita di Anagnina, Porte di Roma e via Gregorio
VII di nuovo alla che con verbale di incontro del 26.09.2023 tra le OO.SS., le società CP_1 CP_1
e la avevano esperito la procedura di cambio appalto ai sensi dell'art. 4 lett.
[...] Parte_3
a) ccnl imprese di pulizia multiservizi;
che in tale sede la IV & AR SP aveva dichiarato “che tutto il personale posto in passaggio ed indicato negli elenchi prodotti alle OO.SS. ed alla società subentrante abbia diritto al passaggio di appalto…”; che la aveva chiesto alla società CP_1 uscente la documentazione indicata nel predetto verbale e di fornire informazioni “circa gli eventuali eventi sospensivi in atto…”, dichiarando altresì, “che rispetto all'elenco dei lavoratori ricevuto dalla ditta uscente sussistono alcune criticità, in particolare, da opportune verifiche effettuate il lavoratore
da aprile 2023 risulterebbe assegnato ad altro appalto e che solo da settembre sia Parte_1
stato inserito prima presso lo store di Anagnina e poi su quello di Porte di Roma, pertanto non in possesso dei requisiti previsti. L'azienda tuttavia si rende disponibile ad un ulteriore approfondimento circa la sussistenza o meno di tali requisiti…”; che con successivo verbale di incontro del 3.10.2023
l'azienda uscente IV & AR SP aveva dichiarato: “La Società conferma e non ha difficoltà a provarlo in caso di futuro contenzioso, il diritto al passaggio del lavoratore in Parte_1
quanto lo stesso nei 4 mesi precedenti la cessazione del servizio è stato impegnato sia nello store di
Porta di Roma che in quello di Anagnina, ha usufruito di una decina di giorni di ferie e di una decina di giorni di PNR”.; che la aveva rifiutato l'assunzione del ricorrente argomentando “… che CP_1 rispetto all'elenco dei lavoratori ricevuto dalla ditta uscente sussistono alcune criticità, in particolare, da opportune verifiche effettuate, il lavoratore da aprile 2023 risulterebbe Parte_1
assegnato ad altro appalto e che solo da settembre sia stato inserito prima presso lo store di Anagnina
e poi su quello di Porte di Roma, pertanto non in possesso dei requisiti previsti…”; che la mancata assunzione del ricorrente da parte della era illegittima ai sensi dell'art. 4 lett. a) ccnl CP_1
Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
pagina 2 di 10 Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva di CP_1
essere subentrata alla IV e AR S.p.a., quale subappaltatrice della Società CBRE, con effettivo inizio del servizio, a partire dal 3/10/2023; che da tale data aveva posto in essere tutte le attività propedeutiche al cambio d'appalto, con richiesta dell'elenco dei lavoratori e della documentazione necessaria per poter procedere, all'assunzione del personale;
che in sede di sopralluogo, il responsabile
MA, sig. , aveva appreso da altre risorse presenti sull'appalto che il ricorrente sin dal Controparte_4 mese di aprile/ maggio 2023 non era più impiegato nell'appalto e che solo da settembre 2023 lo stesso era rientrato;
di aver rappresentato detta circostanza alla Società uscente, la , la quale, Parte_2 anche in sede di incontro sindacale per il passaggio d'appalto, aveva dichiarato che il sig. non Pt_1
CP_ era mai stato allontanato dall'appalto ; che pertanto il sig. aveva provveduto a chiedere CP_4
ai lavoratori sia di Ikea Porta di Roma, che di Ikea Anagnina, se il Sig. fosse stato adibito Pt_1 all'appalto e gli stessi avevano confermavano che lo stesso non era più presente da aprile 2023 e che era rientrato soltanto a settembre 2023; che quindi in sede di passaggio la aveva ritenuto CP_1 che il Sig. non avesse i requisiti per l'assunzione e non aveva proceduto in tal senso;
di aver Pt_1
CP_ CP_ richiesto alla Committente se dai registri presenza risultasse o meno la presenza del ricorrente presso gli store di Roma Anagnina e/o Porta di Roma, nel periodo dal 1° luglio 2023 al 30 settembre
2023 o eventuale dichiarazione attestante la medesima circostanza (presenza dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023); che con pec del 05.01.2024, la Società Ikea le aveva comunicato: “Spettabile Società, facendo seguito alla Vostra richiesta trasmessa a mezzo pec in data 03/01/2024, siamo a significare quanto segue: - Dalle informazioni in nostro possesso il Sig. risultava impiegato Parte_1
presso i siti di Roma Anagnina e/o Porta di Roma a far data dal 22 Agosto 2023 in maniera CP_3 saltuaria e nel mese di Settembre 2023 in via continuativa.”; che ai sensi dell'art. 4 del ccnl imprese di pulizia, l'unica condizione per il perfezionamento dell'obbligo di assunzione a carico della subentrante era che il lavoratore fosse stato adibito al medesimo appalto da almeno 4 mesi dalla impresa uscente.
Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, venivano escussi i testi.
Indi all'esito dell'udienza del 3 febbraio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
L'art. 4 ccnl Imprese di stabilisce che “in caso di cessazione di appalto a parità di Controparte_5 termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione”.
pagina 3 di 10 Dunque, il lavoratore ha diritto di essere assunto dal nuovo appaltatore in quanto addetto all'appalto in questione da almeno 4 mesi. Il fatto costitutivo della pretesa, così come richiesto dalla regolamentazione collettiva, è dato dall'adibizione del lavoratore all'appalto da almeno un quadrimestre.
La finalità della normativa contrattuale è quella di garantire al personale delle società di servizi, operanti prevalentemente su appalti, la continuità del rapporto di lavoro.
Mette conto rilevare che per individuare i dipendenti con diritto al passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, il ccnl non utilizza la generica anzianità di servizio, bensì una specifica anzianità, consistente nella durata di 4 mesi del rapporto di lavoro del dipendente su quel determinato appalto, calcolata a ritroso, a partire dal momento del cambio appalto. La comune intenzione delle parti sociali è stata infatti quella di evitare assunzioni “all'ultimo minuto”, volte a gonfiare artificiosamente gli organici e a scaricare il relativo peso economico sull'ignara impresa subentrante. Quindi è certamente una clausola che, sotto questo profilo, tutela anche l'impresa subentrante. Ne deriva che, secondo il significato letterale della clausola contrattualcollettiva invocata, ciò che è richiesto non è una determinata anzianità di servizio, ma la circostanza di risultare dipendenti dell'impresa uscente da almeno quattro mesi calcolati a ritroso dal momento del cambio appalto. (cfr.
Cass. 24334/2024).
Dunque, il lavoratore ha diritto di essere assunto dal nuovo appaltatore in quanto addetto all'appalto in questione da almeno 4 mesi. Il fatto costitutivo della pretesa, così come richiesto dalla regolamentazione collettiva, è dato dall'adibizione del lavoratore all'appalto nell'ultimo quadrimestre precedente il subentro della nuova società appaltatrice, mentre non rilevano eventuali precedenti adibizioni al medesimo appalto, cui siano seguiti periodi di assegnazione del lavoratore presso altri siti.
Inoltre, secondo la previsione contrattuale, siffatta adibizione deve essere documentata (“..addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione”).
Giova considerare che sotto il profilo probatorio, i giudici di legittimità hanno precisato che la condizione essenziale di possesso dell'anzianità di almeno quattro mesi deve essere allegata dal lavoratore e grava sull'impresa subentrante l'onere di contraddire l'allegazione del lavoratore (cfr.
Cass. n. 28246/2018).
Nel caso in scrutinio, l'iniziale onere probatorio gravante sul lavoratore è stato certamente soddisfatto dal ricorrente, il quale ha allegato i verbali relativi alla procedura di cambio appalto, da cui risulta che la IV & AR, quale società uscente, ebbe a indicare anche il nominativo del Pt_1
CP_ nell'elenco dei lavoratori addetti all'appalto. Altresì l'assegnazione del ricorrente all'appalto è
pagina 4 di 10 documentata dalle buste paga emesse dalla IV & AR, da gennaio 2023 a settembre 2023, che indicano quale centro di costo per la posizione del ricorrente la CBRE IKEA, ossia la società appaltatrice, che aveva subappaltato alla IV & AR e, successivamente, a decorrere dal mese di ottobre 2023, all'odierna resistente (docc. 2, 4, 5 e 6 fasc. ric.).
Dunque a fronte della specifica e puntuale allegazione del ricorrente, gravava sulla resistente fornire la prova contraria, con conseguente sopportazione dell'incidenza negativa della prova non riuscita.
Al riguardo la resistente già nella fase di procedura del cambio appalto ebbe a contestare CP_1
CP_ l'effettiva assegnazione del lavoratore medesimo all'appalto nei 4 mesi precedenti il cambio appalto, deducendo di aver assunto informazioni in loco circa l'assegnazione di fatto del sig. Pt_1
ad altri appalti nel predetto periodo. Costituendosi in giudizio la ha dedotto che il ricorrente CP_1
CP_ sarebbe stato impegnato continuativamente presso il sito solo nell'ultimo mese precedente il cambio appalto, così come confermato dalla stessa committente con comunicazione del 05.01.2024:
CP_
“dalle informazioni in nostro possesso il sig. risultava impiegato presso i siti Parte_1
di Roma Anagnina e/o Porta di Roma a far data dal 22 agosto 2023 in maniera saltuaria e nel mese di settembre 2023 in via continuativa” (doc. 4 fasc. res.).
Quanto sostenuto dalla resistente è stato corroborato dalle risultanze dell'espletata istruttoria orale, che
CP_ hanno evidenziato l'effettiva adibizione continuativa del ricorrente all'appalto (negozi di
Anagnina e Porta di Roma) unicamente nell'ultimo mese precedente il cambio appalto tra la società uscente IV & AR e la subentrante risultando egli invece assente da tale sito nel CP_1
restante periodo di rilievo giuridico ai fini di causa (ossia giugno, luglio e agosto 2023).
In particolare il teste ha dichiarato: “.. sono capo area per la IV e AR spa. Testimone_1
Adr. Conosco il ricorrente che ho visto lavorare sull'appalto ikea di Roma fino a quando la IV ha avuto detto appalto, mi pare che siamo usciti il 7 ottobre 2023. Ricordo che il ricorrente ha lavorato per IV in un primo periodo su Ikea Porta di Roma e poi è andato a fare delle sostituzioni su Ikea anagnina. Adr. Il ricorrente era addetto alle pulizie. Preciso che quando IV è subentrata sull'appalto ikea di Roma (che comprende tutti gli store ikea) ricordo che il ricorrente era presente su ikea Porta di Roma;
era una persona che per noi faceva sia le pulizie presso i due store e poteva al bisogno andare su uno store o sull'altro, per noi era come una figura jolly. Preciso che la funzione jolly del ricorrente su entrambi gli store ikea è avvenuta negli ultimi sei mesi del contratto di appalto;
questo perché prima il ricorrente è stato sempre su ikea porta di roma. Adr. Il ricorrente era addetto alle pulizie e veniva mandato dove serviva, quindi sull'area parcheggio, oppure pulizie dello store e penso che abbia fatto pure l'area food. Adr. Mi pare che nel nostro team sull'appalto ikea ci fossero Cont tre o 4 risorse con queste mansioni TO tra questi . Voglio precisare che io Parte_4
pagina 5 di 10 come capo area ho seguito la commessa ikea di Roma in fase di start up per poi lasciare l'incarico al collega sig. . Quindi io solo in questa fase ho conosciuto il ricorrente, per poi Parte_5
rivederlo ogni tanto su ikea anagnina. Adr. I nostri dipendenti venivano registrati dal servizio sicurezza all'ingresso/uscita dello store ikea (c'era una società subappaltata che faceva questo servizio) preciso altresì che dal lato di IV noi abbiamo un lettore badge per i nostri dipendenti per verifica ingresso e uscite. Adr. Tutti i nostri dipendenti vengono così registrati in entrata e in uscita.
Adr. Quando i nostri dipendenti entrano nello store ikea, l'addetto alla vigilanza dà loro un registro sul quale il dipendente appone firma e orario di ingresso e poi di uscita. Adr. Io non ho mai consultato
o visto questi registri, vedevo quando passavo che i nostri dipendenti firmavano all'ingresso e all'uscita. Adr. Ricordo che il ricorrente durante l'appalto di IV sul sito ikea è stato impegnato anche, ma quel qualche giorno, sulla commessa Inditex Castel Giubileo. Ricordo che quando noi abbiamo proposto al ricorrente se voleva andare a lavorare anche su altre commesse con ore di lavoro straordinario, lui ha e riferendomi che già in precedenza con la eseguiva questa tipologia di CP_1 attività”.
Deve osservarsi che il teste riferisce di essere stato capo area del sito ikea unicamente nella Tes_1
fase di start up, corrispondente ai primi mesi del subentro di IV & AR alla avvenuto il CP_1
01.04.2022, mentre nel periodo successivo egli, seppure non ha precisato presso quali siti avrebbe lavorato, ha affermato di aver visto il ricorrente “ogni tanto su ikea anagnina”. Pertanto per il periodo utile ai fini di causa (giugno-settembre 2023) il teste ha unicamente riferito di aver visto talvolta il ricorrente su Ikea Anagnina, riferendo invece de relato che nell'ultimo semestre precedente il subentro della il sig. avrebbe operato come jolly tra i siti di Ikea Anagnina e Ikea Porta di Roma. CP_1 Pt_1
La deposizione del sig. appare infine molto precisa nel riferire le modalità di ingresso dei Tes_1
CP_ lavoratori presso il sito ikea ( “Quando i nostri dipendenti entrano nello store , l'addetto alla vigilanza dà loro un registro sul quale il dipendente appone firma e orario di ingresso e poi di uscita.”).
Il teste ha riferito: “sono dipendente della IV e AR spa. Adr Ho lavorato Parte_5
CP_ per IV sull'appalto , avevo la responsabilità tecnica, quindi gestione del personale e
l'operatività e la distribuzione del lavoro. Ho svolto questa funzione dal settembre 2022 fino al 2 ottobre 2023, quando poi è cessato l'appalto e c'è stato il subentro della MA. Ricordo il ricorrente che operava sull'appalto ikea a Roma , rammento che lui principalmente stava su Porta di Roma ma in realtà anche su Anagnina, perché c'era sinergia tra i due appalti, dovuto anche alle sostituzioni per malattie Ricordo che il ricorrente era già negli elenchi dell'appalto quando la IV è subentrata alla il 01.04.2022, rammento che svolgeva all'epoca mansioni come pulitore, piegava le buste CP_1
pagina 6 di 10 gialle, raccoglieva i cartoni effettuava il servizio presso la ribalta (gestione differenziazione rifiuti presso i compattatori) e anche la funzione di carrellista. Adr. Queste funzioni il ricorrente le faceva su ikea porta di roma ma le svolgeva anche su ikea anagnina per la sinergia tra i due store che ho sopra indicato. Adr. Ricordo che poi gli ultimi due mesi e mezzo dell'appalto di IV, il ricorrente è stato fisso su ikea Porta di Roma. Adr. I nostri dipendenti quando entravano e uscivano dal sito ikea dovevano passare il loro badge di riconoscimento che fungeva anche come timbratore;
questo era ad uso interno IV. TO che addirittura nella prima fase usavamo i cartellini e poi è stato introdotto il badge. Ricordo che i nostri dipendenti dovevano presentarsi in entrata e in uscita al box CP_ guardiania di dove firmavano su un foglio dove mettevano il loro nome . Adr. Loro andavano nella stanza n. 420 (cioè il box della guardiania) e lì firmavano questo modulo cartaceo. Adr. Ho visto questi moduli perché anche io firmavo, trattandosi di un obbligo che avevamo con ikea. Si trattava del modulo 420. Viene mostrato al teste l'allegato Anagnina Registri agosto 2023, prodotto dalla resistente, il teste dichiara: “Riconosco il modello di modulo che dovevamo firmare, preciso che questa modulistica era presente su tutti gli store ikea sul territorio italiano. Voglio precisare che io ho operato anche su Ikea Firenze e Ikea Pisa e ho sempre visto e firmato questo modulo di ingresso e di uscita.. Adr. Per quel che mi risulta il ricorrente, come altri nostri dipendenti, ha operato anche su altri appalti che IV aveva all'interno del centro commerciale Porta di Roma. Adr. Si è sempre trattato di utilizzi occasionali su altri appalti. Mi risulta che il ricorrente è stato da noi mandato per due o tre settimane circa su altro appalto IV, al di fuori del Centro Commerciale Porta di Roma.
Il ricorrente è stato mandato in sostituzione di personale assente per ferie e malattie. Adr. Non so precisare quale fosse l'appalto perché non era gestito da me. Ovviamente noi avevamo chiesto al ricorrente il suo consenso ad essere mandato su altro appalto in sostituzione e rammento che lui ha acconsentito dicendoci che già in precedenza, con la svolgeva questi servizi anche per tempi CP_1 relativamente lunghi.”.
Il teste , responsabile tecnico del sito ikea per la IV & AR, riferisce che negli ultimi Parte_5 due mesi e mezzo dell'appalto di IV, il ricorrente è stato fisso su ikea Porta di Roma, mentre in precedenza il sig. , “come altri nostri dipendenti, ha operato anche su altri appalti che IV Pt_1 aveva all'interno del centro commerciale Porta di Roma. Adr. Si è sempre trattato di utilizzi occasionali su altri appalti. Mi risulta che il ricorrente è stato da noi mandato per due o tre settimane circa su altro appalto IV, al di fuori del Centro Commerciale Porta di Roma. Il ricorrente è stato mandato in sostituzione di personale assente per ferie e malattie. Adr. Non so precisare quale fosse
l'appalto perché non era gestito da me…”.
pagina 7 di 10 Come il precedente teste, anche il sig. riferisce che su tutti gli store ikea in , i lavoratori Parte_5 CP_3
della società appaltatrice firmavano in entrata e in uscita.
La teste dipendente della resistente, ha dichiarato: “sono operatrice di III livello, Testimone_2 sono addetta alle pulizie presso l'appalto Ikea Porta di Roma. Adr. Conosco il ricorrente da diversi anni, rammento che stava a Ikea Porta di Roma . Adr. Io ho lavorato su questo appalto anche con la
IV. Adr. Il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni. Adr. TO che il ricorrente per un periodo da aprile a settembre 2023 è stato spostato su altro appalto e poi è tornato da noi a settembre
2023. Adr. Per quel che ne so io durante questo arco temporale tra aprile e settembre 2023 il ricorrente è stato per 10 giorni a Ikea Anagnina, per il resto non lo so. Adr. Io ho iniziato su Ikea
Anagnina e poi sono stata spostata 18 anni fa, nel 2006 a Ikea Porta di Roma, dove ho sempre lavorato da allora. Adr. Quando entriamo e usciamo dal sito ikea dobbiamo strisciare il badge della
firmare un foglio al locale 420 (locale vigilanza).Viene mostrato alla teste il registro Anagnina CP_1
Agosto 2023 prodotto dalla resistente, la teste dichiara: “Riconosco il modulo che usiamo firmare al locale 420” Adr. Non sono a conoscenza se altri lavoratori, oltre al ricorrente, sono stati spostati o utilizzati su altri appalti” Adr. Io lavoro su turni in genere la mattina dalle 6.00 alle 10.00 e può capitare che lavoro di pomeriggio una volta a settimana. Lavoro 5 giorni su sette. Adr. Sono addetta alle pulizie e opero in generale su tutto lo store. Adr. Il ricorrente rammento che era assegnato alle pulizie dell'area parcheggio, era l'unico addetto al parcheggio e quando era di riposo era sostituito.
Adr. Il ricorrente lavorava la mattina dalle 6.00 alle 10.00. Adr. Vedevo spesso il ricorrente.”
La teste , dipendente della resistente, ha riferito: “sono coordinatrice del sito ikea Testimone_3
CP_ anagnina. Adr. Sono l'unica coordinatrice del sito . Adr. Conosco il ricorrente che stava con me al food, ricordo che ciò è avvenuto nel periodo estivo, lui è stato una settimana sull'appalto e poi non
l'ho più visto. Voglio precisare che ciò è avvenuto con la precedente appaltatrice, la IV . Io ho lavorato con la IV con lo stesso ruolo che ho sopra indicato , poi sono passata alla resistente con il subentro dell'appalto. Adr. Non so dove altro lavorava il ricorrente, io l'ho visto solo quella settimana, quando la IV l'ha mandato per una sostituzione su ikea anagnina. Voglio precisare che io ho lavorato solo su ikea anagnina. Adr. Quando entriamo e quando usciamo dal sito ikea dobbiamo firmare dei fogli presenza che stanno presso la vigilanza. Adr. Ricordo che anche quando c'era la
IV come appaltatrice dovevamo sempre firmare in entrata e in uscita. Vengono mostrati alla teste CP_ i registri presenze giugno 2023, prodotti dalla resistente, la teste dichiara: “Riconosco i moduli su cui dovevamo firmare;
adr. Questi moduli erano di ikea. Adr. Questo tipo di modulo è il c.d. 420. Adr.
Io sto solo al food. Nulla so per quanto attiene le altre attività rese dal ricorrente. Adr. L'Appalto della resistente su ikea per quel che ne so è sempre rimasto lo stesso. Adr. Io da anni sono solo su ikea
pagina 8 di 10 anagnina. Adr. Penso che l'appalto ikea della resistente comprenda entrambi gli store di anagnina e porta di roma. Adr. Non conosco i nominativi indicati nel cap. 32 del ricorso che mi vengono letti dal
Giudice; rammento una certa che, all'epoca dell'appalto IV, stava al food anagnina;
Per_1
rammento che questa ha lavorato da noi sullo store anagnina solo per due giornate. Adr. Per Per_1
la IV ricordo che in entrata e in uscita avevamo un cartellino da timbrare, non era un badge;
rammento che dopo parecchi mesi è stato poi introdotto un badge che ha sostituito il cartellino. Voglio aggiungere che quando c'era la IV eravamo sottorganico e capitava spesso che per poche giornate venissero delle risorse esterne all'appalto di ikea anagnina.”
Le deposizioni dei testi sono sostanzialmente convergenti nel riferire che il ricorrente è stato
CP_ continuativamente addetto al sito di Porta di Roma solo negli ultimi uno /due mesi precedenti il cambio appalto tra e la resistente (intervenuto a ottobre 2023), nonchè per alcuni Parte_2
giorni sul sito ikea Anagnina.
CP_ Tutti i testi hanno peraltro confermato che la committente richiedeva ai lavoratori delle società appaltatrici di firmare in entrate e in uscita.
CP_ Anche dall'esame dei registri presenze di , acquisiti agli atti ex art. 210 cpc, emerge che nel CP_ periodo da luglio a settembre 2023, il sig. è stato addetto ad soltanto a partire da settembre Pt_1
2023, quindi un mese prima il subentro della resistente lla . CP_1 Parte_2
Invero nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2023 il nominativo del ricorrente non risulta essere mai stato registrato come lavoratore in entrata e in uscita.
Le risultanze istruttorie sono quindi tutte convergenti nell'evidenziare che il ricorrente nei quattro mesi CP_ precedenti il subentro della è stato addetto all'appalto unicamente nell'ultimo mese. CP_1
CP_ Ebbene, siffatta accertata ridotta adibizione del Tholley all'appalto determina il venir meno dell'obbligo di assunzione in quanto incide sulla condizione essenziale di possesso dell'anzianità di almeno quattro mesi. Tale qualità, come sopra esposto, costituisce unica condizione per il perfezionamento dell'obbligazione contenuta nell'art. 4 ccnl Imprese Parte_6
Si impone pertanto il rigetto della domanda.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte ricorrente deve essere condannata a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO;
CONDANNA LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALLA RESISTENTE CP_1
LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 3.000,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
pagina 9 di 10 Roma, 3 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 10 di 10