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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2873/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2873/25 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Teresa Rositano
attore in opposizione contro
Avv.ti Monica Maria FRIOLO e Maurizio CANU
in proprio convenuti opposti
premesso
che
- con precetto notificato il 27.1.25 gli Avv.ti Friolo-Canu hanno intimato al Sig. il Pt_1
pagamento di euro 8.110 oltre ad accessori e spese di precetto facendo valere quale pagina 1 di 5 unico titolo esecutivo la sentenza n. 2510/23 del 7.10.23 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento n. 7287/20 R.G.;
- con citazione del 4.2.23 il Sig. ha proposto opposizione ex art. 615 primo comma Pt_1
c.p.c. eccependo la nullità del precetto per indeterminatezza del credito, il pagamento parziale della somma precettata e la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione;
- gli Avv.ti Friolo-Canu si sono costituiti in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione;
- la causa, di natura documentale, non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale all'udienza del 15.7.25;
osservato
che
- con la sentenza n. 2510/23 del 18.10.23 fatta valere dagli Avv.ti Friolo-Canu quale titolo esecutivo il Tribunale di Genova ha:
a) respinto l'opposizione del Sig. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Sig. Pt_2
Pt_1
b) condannato il Sig. soccombente, al pagamento delle spese di lite liquidandole Pt_2
in euro 8.110 più accessori con distrazione in favore degli Avv.ti Friolo-Canu, difensori del Sig. che si sono dichiarati antistatari;
Pt_1
- con il precetto del 14.1.25 oggetto del presente giudizio di opposizione gli Avv.ti Friolo-
Canu hanno intimato il pagamento del predetto importo e delle spese di precetto non alla controparte soccombente, cioè al Sig. destinatario della condanna alle spese Pt_2
disposta con la sentenza, ma al proprio ex cliente Sig. Pt_1
- occorre tuttavia considerare che il rapporto professionale tra il difensore (in questo caso,
gli Avv.ti Friolo-Canu) e il cliente (il Sig. è un rapporto giuridicamente distinto Pt_1
pagina 2 di 5 rispetto al rapporto tra il cliente (il Sig. e la controparte (il Sig. e, per Pt_1 Pt_2
questo motivo, che il credito inerente al primo rapporto, cioè il compenso dovuto dalla parte vittoriosa (il Sig. per il mandato svolto dal proprio difensore (gli Avv.ti Friolo- Pt_1
Canu), è del tutto diverso dal credito della parte vittoriosa (il Sig. nei confronti Pt_1
della controparte soccombente (il Sig. avente ad oggetto il rimborso delle spese Pt_2
processuali;
- nell'ipotesi in cui venga disposta la distrazione, come è avvenuto nella fattispecie in esame, i due rapporti rimangono distinti: l'unica conseguenza consiste nel fatto che la parte soccombente in giudizio (in questo caso, il Sig. sia tenuta a pagare le Pt_2
spese processuali alle quali è stata condannata non alla controparte (cioè al Sig. Pt_1
come di norma avviene, bensì direttamente ai difensori della controparte che si siano dichiarati antistatari (gli Avv.ti Friolo-Canu, legali del Sig. ; Pt_1
- la distinzione tra i due rapporti - quello “interno” di mandato e quello “esterno” derivante dalla condanna della controparte soccombente alle spese di lite – è pacifica in giurisprudenza e trova conferma nel fatto che i due importi non debbano necessariamente coincidere ed, anzi, nella massima parte dei casi divergano (distinzione di rapporti ribadita da Cass. 9097/00: “In virtù del provvedimento di distrazione delle
spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.),
si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i
contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di
prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore”);
-
per questi motivi
esiste, allo stato, un titolo esecutivo – la sentenza genovese - che consentirebbe agli Avv.ti antistatari Friolo-Canu di ottenere dal Sig. quanto questi Pt_2
è stato condannato a pagare per spese di lite, ma non esiste un titolo giudiziale o un diverso titolo esecutivo che attribuisca agli Avv.ti Friolo-Canu il diritto di esigere dal pagina 3 di 5 proprio ex cliente Sig. il pagamento dei compensi per la prestazione professionale Pt_1
svolta in suo favore;
- la carenza di un titolo, presupposto indispensabile per agire esecutivamente, non è
surrogabile attraverso il richiamo al principio di non contestazione, fermo restando che l'opponente ha comunque contestato l'entità del credito;
- l'assenza del titolo è rilevabile d'ufficio (Cass. 2873/25);
- il rilievo, non ancora emerso nell'analogo procedimento n. 2752/25 R.G., non implica ultrapetizione e non richiede le forme di cui all'art. 101 comma 2 c.p.c. perché
l'acccoglimento dell'opposizione è comunque conforme all'oggetto della domanda attorea;
- per gli stessi motivi non ricorrono i presupposti per disporre la riunione del presente procedimento a quelli indicati al punto 3 di citazione;
- per il principio di causalità, le spese del presente giudizio devono necessariamente seguire la soccombenza degli Avv.ti Friolo-Canu nonostante il rilievo d'ufficio sull'assenza del titolo che giustifica, peraltro, la liquidazione nei minimi inderogabili di legge;
- i compensi vengono, dunque, così liquidati:
a) fase di studio: euro 460
b) fase introduttiva: euro 389
c) fase istruttoria: euro 840
d) fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.540, oltre ad euro 265,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando, pagina 4 di 5 - accerta l'inesistenza del diritto degli Avv.ti Monica Maria FRIOLO e Maurizio CANU di agire esecutivamente in forza della sentenza n. 2510/23 del 17.10.23 del Tribunale di
Genova nei confronti di per gli importi richiesti con precetto del Pt_1 Parte_1
14.1.25;
- condanna in solido gli Avv.ti Monica Maria FRIOLO e Maurizio CANU al pagamento a favore di delle spese processuali che liquida in euro 265,50 per Parte_1
esposti ed euro 2.540 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa,
imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 17 luglio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2873/25 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Teresa Rositano
attore in opposizione contro
Avv.ti Monica Maria FRIOLO e Maurizio CANU
in proprio convenuti opposti
premesso
che
- con precetto notificato il 27.1.25 gli Avv.ti Friolo-Canu hanno intimato al Sig. il Pt_1
pagamento di euro 8.110 oltre ad accessori e spese di precetto facendo valere quale pagina 1 di 5 unico titolo esecutivo la sentenza n. 2510/23 del 7.10.23 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento n. 7287/20 R.G.;
- con citazione del 4.2.23 il Sig. ha proposto opposizione ex art. 615 primo comma Pt_1
c.p.c. eccependo la nullità del precetto per indeterminatezza del credito, il pagamento parziale della somma precettata e la violazione del principio di buona fede nell'esecuzione;
- gli Avv.ti Friolo-Canu si sono costituiti in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione;
- la causa, di natura documentale, non ha richiesto attività istruttorie e viene decisa con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale all'udienza del 15.7.25;
osservato
che
- con la sentenza n. 2510/23 del 18.10.23 fatta valere dagli Avv.ti Friolo-Canu quale titolo esecutivo il Tribunale di Genova ha:
a) respinto l'opposizione del Sig. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Sig. Pt_2
Pt_1
b) condannato il Sig. soccombente, al pagamento delle spese di lite liquidandole Pt_2
in euro 8.110 più accessori con distrazione in favore degli Avv.ti Friolo-Canu, difensori del Sig. che si sono dichiarati antistatari;
Pt_1
- con il precetto del 14.1.25 oggetto del presente giudizio di opposizione gli Avv.ti Friolo-
Canu hanno intimato il pagamento del predetto importo e delle spese di precetto non alla controparte soccombente, cioè al Sig. destinatario della condanna alle spese Pt_2
disposta con la sentenza, ma al proprio ex cliente Sig. Pt_1
- occorre tuttavia considerare che il rapporto professionale tra il difensore (in questo caso,
gli Avv.ti Friolo-Canu) e il cliente (il Sig. è un rapporto giuridicamente distinto Pt_1
pagina 2 di 5 rispetto al rapporto tra il cliente (il Sig. e la controparte (il Sig. e, per Pt_1 Pt_2
questo motivo, che il credito inerente al primo rapporto, cioè il compenso dovuto dalla parte vittoriosa (il Sig. per il mandato svolto dal proprio difensore (gli Avv.ti Friolo- Pt_1
Canu), è del tutto diverso dal credito della parte vittoriosa (il Sig. nei confronti Pt_1
della controparte soccombente (il Sig. avente ad oggetto il rimborso delle spese Pt_2
processuali;
- nell'ipotesi in cui venga disposta la distrazione, come è avvenuto nella fattispecie in esame, i due rapporti rimangono distinti: l'unica conseguenza consiste nel fatto che la parte soccombente in giudizio (in questo caso, il Sig. sia tenuta a pagare le Pt_2
spese processuali alle quali è stata condannata non alla controparte (cioè al Sig. Pt_1
come di norma avviene, bensì direttamente ai difensori della controparte che si siano dichiarati antistatari (gli Avv.ti Friolo-Canu, legali del Sig. ; Pt_1
- la distinzione tra i due rapporti - quello “interno” di mandato e quello “esterno” derivante dalla condanna della controparte soccombente alle spese di lite – è pacifica in giurisprudenza e trova conferma nel fatto che i due importi non debbano necessariamente coincidere ed, anzi, nella massima parte dei casi divergano (distinzione di rapporti ribadita da Cass. 9097/00: “In virtù del provvedimento di distrazione delle
spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.),
si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i
contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di
prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore”);
-
per questi motivi
esiste, allo stato, un titolo esecutivo – la sentenza genovese - che consentirebbe agli Avv.ti antistatari Friolo-Canu di ottenere dal Sig. quanto questi Pt_2
è stato condannato a pagare per spese di lite, ma non esiste un titolo giudiziale o un diverso titolo esecutivo che attribuisca agli Avv.ti Friolo-Canu il diritto di esigere dal pagina 3 di 5 proprio ex cliente Sig. il pagamento dei compensi per la prestazione professionale Pt_1
svolta in suo favore;
- la carenza di un titolo, presupposto indispensabile per agire esecutivamente, non è
surrogabile attraverso il richiamo al principio di non contestazione, fermo restando che l'opponente ha comunque contestato l'entità del credito;
- l'assenza del titolo è rilevabile d'ufficio (Cass. 2873/25);
- il rilievo, non ancora emerso nell'analogo procedimento n. 2752/25 R.G., non implica ultrapetizione e non richiede le forme di cui all'art. 101 comma 2 c.p.c. perché
l'acccoglimento dell'opposizione è comunque conforme all'oggetto della domanda attorea;
- per gli stessi motivi non ricorrono i presupposti per disporre la riunione del presente procedimento a quelli indicati al punto 3 di citazione;
- per il principio di causalità, le spese del presente giudizio devono necessariamente seguire la soccombenza degli Avv.ti Friolo-Canu nonostante il rilievo d'ufficio sull'assenza del titolo che giustifica, peraltro, la liquidazione nei minimi inderogabili di legge;
- i compensi vengono, dunque, così liquidati:
a) fase di studio: euro 460
b) fase introduttiva: euro 389
c) fase istruttoria: euro 840
d) fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.540, oltre ad euro 265,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando, pagina 4 di 5 - accerta l'inesistenza del diritto degli Avv.ti Monica Maria FRIOLO e Maurizio CANU di agire esecutivamente in forza della sentenza n. 2510/23 del 17.10.23 del Tribunale di
Genova nei confronti di per gli importi richiesti con precetto del Pt_1 Parte_1
14.1.25;
- condanna in solido gli Avv.ti Monica Maria FRIOLO e Maurizio CANU al pagamento a favore di delle spese processuali che liquida in euro 265,50 per Parte_1
esposti ed euro 2.540 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa,
imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 17 luglio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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