Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 32 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SIRACUSANO FILIPPO C.F._1
MARCELLO, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINO DANNY, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
07/01/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 29/06/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 381, parte II, serie A;
09/02/2007;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separatamente, liberi di risiedere dove riterranno opportuno.
l'attuale casa coniugale, di proprietà della sola NO , ivi compresi arredi e CP_1
corredi, viene assegnata a quest'ultima, ove continuerà ad abitare con i figli.
2. entrambi i figli vivranno insieme alla madre presso la casa coniugale sita in Via Cianciolo condominio Torre
Paladina n. 90/A – Int. 3 – Fraz. Bordonaro (ME) e il figlio ancora minorenne, viene Per_2
affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3. le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza del figlio saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra Per_2
loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. il padre vedrà il figlio ancora minorenne, quando vorrà, Per_2
compatibilmente con gli impegni scolastici e personali di quest'ultimo, previo concerto con la madre e in caso di disaccordo, il padre vedrà il proprio figlio secondo le seguenti tempistiche e modalità sino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo: - due fine settimana al mese, dalla uscita da scuola, o dalle ore 14:00 del venerdì, sino alle ore 21:00
(dopo cena) della domenica;
- vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- vacanze estive 2024: due settimane, anche non consecutive, con il padre ed altrettante con la madre, da concordarsi con congruo anticipo;
5. il figlio , studente non economicamente autosufficiente e Per_1
convivente con la madre, essendo già maggiorenne, potrà decidere autonomamente in merito ai tempi e modalità dell'incontro con il padre, mentre il figlio potrà anch'esso decidere Per_2
autonomamente i tempi e le modalità di incontro con il padre al raggiungimento della maggiore età;
6. i coniugi hanno l'obbligo di comunicare immediatamente ogni variazione del proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti temporanei in altre località quando hanno con sé il minore;
7. ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio minore (scuola, sport, cure, tempo libero, ecc.) dovrà essere presa in accordo tra i genitori;
8. I coniugi dichiarano reciprocamente che nessuna forma di mantenimento personale è dovuta l'uno a favore dell'altro e viceversa, avendo entrambi autonomia patrimoniale. Il Signor contribuirà Pt_1
al mantenimento dei figli, versando mensilmente alla NO , anticipatamente CP_1
entro il giorno venti di ogni mese, l'importo complessivo di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
Detto importo verrà ridotto ad € 350,00, allorquando il figlio , studente Universitario Per_1
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, inizierà a percepire compensi inerenti la relativa specializzazione. Le spese straordinarie afferenti i figli, ivi comprese le spese universitarie, scolastiche e/o formative in genere, le spese mediche non mutuabili, purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico, o altra forma equivalente, sarà percepito esclusivamente dalla
NO .
9. i coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato CP_1
n. 001 1205588-9 presso la banca , concordando sin da adesso che il saldo dello CP_2
stesso spetterà interamente al sig. 10. le somme giacenti nei libretti postali Parte_1
cointestati tra il sig. e i suoi genitori, nonché gli investimenti individuali dello stesso, Pt_1
saranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo. 11. le somme afferenti gli investimenti personali e le polizze della sig.ra , come versati in atti, rimarranno di esclusiva CP_1
proprietà di quest'ultima. 12. il patrimonio mobiliare co-intestato tra i coniugi verrà suddiviso come segue: i proventi degli investimenti finanziari “depositi BTP TF 3,4% AP 28 EUR” connessi al conto corrente bancario e successive rendite e/o cedole saranno di CP_2
esclusiva proprietà del sig. ; i proventi dei buoni postali fruttiferi cartacei n. Pt_1
n.70706549, sottoscritto in data 27.02.2013 e n. 70706550, sottoscritto in data 27.02.2013, saranno divise, al momento del loro incasso, nella misura di ¼ ciascuno tra i coniugi e i figli e i proventi dei buoni postali fruttiferi cartacei n. 77004246, sottoscritto in Per_1 Per_2
data 09.05.2015, n. 77004245, sottoscritto in data 09.05.2015, al momento dell'incasso, saranno divise nella misura del 50% ciascuno tra i figli e i proventi dei buoni Per_1 Per_2
postali dematerializzati n. BFP3*4 000016940279001 e n. BFP3*4 000016940279002 saranno divise, al momento dell'incasso, nella misura di ¼ ciascuno tra i coniugi e i figli e 13. i coniugi stabiliranno concordemente le modalità attuative della Per_1 Per_2 superiore divisione, fermo restando il vincolo delle quote destinate ai figli, le quali dovranno essere finalizzate esclusivamente a costituire fonti di risparmio e/o investimento in favore di quest'ultimi. 14. i coniugi con le condizioni di cui sopra ed il puntuale adempimento delle stesse dichiarano di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni questione economico – patrimoniale inerente e/o connessa con il matrimonio e di non avere pertanto, alcuna richiesta a qualsiasi titolo da avanzare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
15. i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
16. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio per il figlio minore 17. i coniugi dichiarano che gli effetti del presente accordo Per_2
decorreranno dal momento della sottoscrizione del ricorso”.
All'udienza del 02/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 29/06/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 381, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.