Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 25.3.2025 tenutasi con trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6298/2024
TRA
Sig. ra (C.F. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. allegato al presente atto, dall'Avv.
Luciano Anastasio ( ) presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_2
domicilia in PO alla Via Nazionale n. 66 – fax 081/19242978 – pec:
Email_1
(ricorrente)
CONTRO (P.IVA/ C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p. t. dom.to per la qualità presso la sede legale della società sita in
PO al Corso Meridionale n.7 - 80143 pec: Email_2
(resistente contumace ) OGGETTO: IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO ORALE
FATTO E DIRITTO
1
Deduceva in fatto:
1) che fu assunta a PO il 01/04/2023 dalla Controparte_1
(C.F. con mansione di addetta al back office, inquadrata al livello C2
[...] P.IVA_1
del CCNL ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI (AGIDAE) ed espletava la propria attività lavorativa presso la sede operativa della resistente sita in Casalnuovo di
PO (NA) al Viale dei Tigli n.13. (doc. 1 lettera di assunzione)
2)che La è una struttura preposta all'organizzazione di Controparte_1 servizi connessi e finalizzati alle attività orientate alla cura del corpo e della bellezza svolte da professionisti in ambito medico, scientifico, estetico/cosmetico, riabilitativo e dermatologico anche con la messa a disposizione di apparecchiature di tipo elettromedicali. (doc. 2 visura storica)
3)che essa , in tale contesto, espletò la descritta attività lavorativa in assenza di formalizzazione da luglio 2022 a marzo 2023 onde poi sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede sindacale. Solo in data 01/04/2023 fu assunta formalmente dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato part - time 42,50% (17 ore settimanali) percependo una retribuzione mensile netta pari ad € 700,00 come da buste paga che si allegano. (doc. 3 buste paga doc. 4 verbale di conciliazione)
4) che la ricorrente, sin dalla data di assunzione (01/04/2023) ha sempre espletato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì osservando i seguenti orari di lavoro: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30/20:00, lavorando talvolta anche di sabato mattina dalle ore 09:00 alle 13:00 e godendo di mezza giornata di riposo settimanale che veniva, in via del tutto discrezionale, individuata e comunicata alla dipendente dalla responsabile del personale, tale Sig.ra
[...]
Persona_1
5) che nonostante il contratto di assunzione prevedesse 17 ore di lavoro settimanali, di fatto, la ricorrente espletava la propria attività lavorativa per circa quaranta ore
2 settimanali, dunque un monte ore ben oltre superiore rispetto a quello del formale inquadramento.
6)che il rapporto di lavoro così proseguiva sino alla cessazione avvenuta in data
19/01/2024 quando la citata responsabile del personale, Sig.ra Persona_1 soggetto aziendale espressamente delegato dal Dott. , legale Controparte_2
rapp.te p.t. della società, al termine del turno lavorativo pomeridiano, allontanava la ricorrente dai luoghi di lavoro paventando l'imminente cessazione dell'attività.
7), che mediante la consultazione del modello C2 storico della lavoratrice, si è evinto addirittura che la risoluzione formale del rapporto di lavoro sia avvenuta in data
11/01/2024 per cessazione dell'attività, dunque una settimana prima dell'allontanamento orale della ricorrente dai luoghi di lavoro. (doc.5 C2 storico)
8) che dalla visura storica della società resistente, prodotta in atti, rubricata al numero 2 del foliario dell' atto introduttivo, non emerge alcuna cessazione dell'attività bensì una mera cessione e vendita di quote societarie, ai sensi degli artt.
2469 cc e seguenti della società da parte dell'ormai ex Controparte_1 amministratore, tale Sig. (cedente) in favore del Sig. Controparte_2 CP_3
(cessionario). (doc. 6 contratto di cessione quote del 20/12/2023).
[...]
9) che la formale e dichiarata risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione attività, così come risulta dal modello C2 storico della dipendente, altro non era che un mero tentativo dell'ormai ex datore di lavoro di simulare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
10) che pertanto conferiva mandato all' avvocato onde impugnare il licenziamento orale irrogatole con missiva spedita via pec in data 31/01/2024
Deduceva la nullità del licenziamento in mancanza della forma scritta, ai sensi dell'art. 2 della Legge 604/1966 .
Asseriva che anche in presenza della forma scritta il licenziamento sarebbe risultato comunque illegittimo, stante l'inesistenza del motivo addotto ovvero la cessazione dell'attività, giacché entrambe le sedi della società, centri medici di Volla e
Casalnuovo di PO, risultavano ancora e operativi oltre che indicati nella recente visura storica estratta dalla camera di commercio ed il personale addetto alla gestione
3 di centri, era ancora presente quale dipendente come, a titolo esemplificativo, la
Sig.ra . Persona_2
Inoltre digitando il recapito telefonico della struttura 081 073 8178 rinvenibile da consultazione web, la stessa risulta assolutamente operativa e vi era la possibilità di procedere alla prenotazione dei servizi offerti.
Chiedeva pertanto in via principale 1) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento, perché irrogato in assenza di formale provvedimento scritto e per l'effetto condannare la società resistente a reintegrare la ricorrente con decorrenza
11/01/2024 presso il luogo di lavoro di quest'ultima, sede operativa sita in
Casalnuovo di PO al Viale dei Tigli n.13;
2) condannare altresì la società convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente con un'indennità commisurata all' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, pari ad euro 1.729,89 maturate dal giorno del licenziamento formale
11/01/2024 e sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ovvero nella diversa misura quale determinata da Codesta Autorità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal deposito del provvedimento e sino al soddisfo;
3) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'atto risolutivo non trovi dichiarazione di nullità, dichiari risolto Codesta Autorità il rapporto e condanni la resistente al versamento del risarcimento del danno in favore della ricorrente con un'indennità commisurata all' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, pari ad euro
1.729,89 nella misura, di tante retribuzioni previste dalla normativa vigente e comunque ritenuta di giustizia.
Benchè ritualmente evocata in giudizio non si costituiva la parte resistente restando contumace .
All' esito della espletata prova testimoniale e del giuramento suppletorio reso dalla ricorrente il giudice, all' udienza del 25/3/2025, tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., decideva la causa come da sentenza contestuale
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione .
4 Va preliminarmente chiarito che la contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio della parte resistente , comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree.
Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto.
Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomenti di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace.
Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Va ulteriormente premesso che risulta accertato il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part time 42,50% della presso la società resistente, Parte_1 avendo la stessa prodotto la lettera di assunzione con contratto a termine del inoltrato dalla società alla ricorrente per accettazione . Non forma oggetto del presente giudizio la lamentata circostanza relativa all' orario di lavoro prestato, non corrispondente a quello part time al 4250%concordato , essendosi la ricorrente con il presente giudizio limitata ad impugnare il licenziamento orale del19.1.2024
Con riferimento al contratto di assunzione della ricorrente, quale lavoratrice subordinata part time 41/50%, presso società resistente, questo giudice osserva che benchè la copia in atti non risulti sottoscritta dalla Controparte_4 laddove l' apposizione del termine richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio delle buste paga intestate alla , nelle quali si fa Parte_1 riferimento a un contratto a tempo determinato e la comunicazione , Pt_2 possono ritenersi idonea prova dell' esistenza di un contratto a tempo determinato concluso in data 17$72023 la cui scadenza era fissata per il 31 marzo 2024 .
La cessazione del contratto in data antecedente alla scadenza integra, pertanto, senza dubbio, un ' ipotesi di licenziamento che, se intimato in forma orale, è nullo ai sensi dell' art 2 L. 604/1966
Sul presupposto, dunque, della sussistenza inter partes – al momento del dedotto licenziamento - di un rapporto di lavoro a tempo determinato, occorre a questo punto precisare che: "Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della
5 domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.". [Cass. Sez. L - Sentenza n. 3822 del 08/02/2019 (Rv. 652914 – 01 Cass . ordinanza n. 16013 del 18.05.2022,)]
Si veda peraltro Cass. n. 12520 del 2000 secondo cui “non è contestabile che la stessa esistenza del licenziamento deve configurarsi quale fatto costitutivo della domanda di impugnazione del licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione l'onere di fornire la prova dell'evento 'licenziamentò, non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che – ai sensi della disciplina dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio – il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la controparte abbia fornito la prova del suo assunto”. E ancora Cass. n. 6727/2001 considera che “il lavoratore, il quale invoca i rimedi contro il licenziamento illegittimo, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento. Se invece si allude ad uno specifico comportamento del datore di lavoro, che a un certo punto abbia rifiutato le prestazioni offerte dal lavoratore la conclusione non può cambiare, nel senso che in linea di principio le prove acquisite devono essere idonee a dimostrare o che nell'occasione specifica è intervenuto un licenziamento per fatti concludenti, oppure che tale comportamento rappresenta la conseguenza di un precedente licenziamento, di cui detto rifiuto delle prestazioni eventualmente costituisca un concorrente elemento di prova". In punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la “estromissione” dal rapporto, non coincide tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo
(cfr. Cass. n. 31501 del 2018). Chi impugna un licenziamento, deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta, ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla
6 manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Va premesso che parte resistente fonda l' atto risolutivo sulla cessazione dell' attività come si evince dal modello C” storico della lavoratrice ove la risoluzione del rapporto viene datata l' 11.1.2024 per dedotta cessazione dell' attività . Dalla visura storica prodotta da parte ricorrente si evince tuttavia che non vi è stata alcuna cessione di attività, ma solo una cessione e vendita di quote societarie ai sensi degli artt. 2469 cc e seguenti della società da parte del Controparte_1 precedente amministratore, , al sig. . Controparte_2 Controparte_3
Che la cessazione dell' attività sia stata solo simulata è confermata oltre che dalla visura della società, anche dalle dichiarazione rese dalla teste che asseriva che l' attività era proseguita presso entrambe le sedi con assunzione di nuovo personale .
Se pertanto la cessazione dell'attività è soltanto simulata, deve ritenersi che la risoluzione del rapporto di lavoro sia sprovvista di giustificato motivo oggettivo peraltro mai formalmente comunicato e che l' allontanamento della ricorrente dal posto di lavoro prima della scadenza del contratto integri un' ipotesi di licenziamento sprovvisto della forma scritta e pertanto nullo . Ad esso faceva inoltre seguito lettera di impugnativa del licenziamento inoltrata in data 31.1.2024 dal legale della ricorrente, con offerta della prestazione , missiva rimasta senza esito, stante la contumacia della resistente che non ha offerto altra ricostruzione dei fatti . Peraltro, la teste escussa, collega della ricorrente, ha dichiarato Testimone_1 di avere lavorato qualche mese insieme alla ricorrente e di essere stata invitata anche lei a gennaio 2024, a restare a casa per qualche giorno e, poi, definitivamente, neanche retribuita e di sapere che responsabile del centro, Persona_1 prima della scadenza del contratto, comunicò alla ricorrente, a voce, di non recarsi più sul posto di lavoro, per l'imminente cessazione della società. Precisava che però, il centro è ancora attivo , giacché conosceva , che era Persona_2 una collega che lavorava ancora al call center, il quale si trova all'interno del centro di Casalnuovo.
Peraltro anche il giuramento suppletorio, deferito dal giudice alla ricorrente , sussistendo un principio di prova in ordine alle circostanze dedotte in ricorso, confermava le stesse , potendo pertanto esse ritenersi provate . Ritenuto, pertanto, sussistere ipotesi di licenziamento orale, esso deve ritenersi nullo applicandosi l' art 3 , comma 2 L. 23/12015, che prevede la reintegra nel posto di lavoro in precedenza occupato ed il pagamento di un' indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito per lo svolgimento di altre
7 attività lavorative e in misura non superiore a 12 mensilità dell' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo.
Deve tuttavia precisarsi che nel caso in esame, trattandosi di contratto a termine la cui scadenza era fissata al 31.3.2024, non può disporsi la reintegra, essendo venuto il contratto a scadenza, sicché compete solo di un' indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari ad euro 1729,89 per il periodo dal giorno del licenziamento, ovvero il 19.1.2024, a quello della scadenza del contratto, ovvero al 31.3.2014 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l' effetto dichiara la nullità del licenziamento orale intimato a in data 19.1.2024; Parte_1
2) Condanna la in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento di un' indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari ad euro 1729,89 per il periodo compreso tra il 19.1.2024 giorno del licenziamento, ed il 31.3.2024, giorno della scadenza del contratto a termine , calcolato con riferimento all' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1729,89, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
2) condanna altresì in persona del legale rappresentante al Controparte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1300,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione
Si comunichi PO , 25/3/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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