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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/12/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2957 / 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rappr. e dif. in virtù di procura in atti dagli avv.ti Parte_1
GO OD e AL LE.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. con sede in alla via Nizza, rappresentata e difesa, CP_1
giusta procura generale alle liti richiamata in atti, dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: lavoratori turnisti – Diritto alla “indennità giornaliera” (art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, già art. 44, comma 3, CCNL
Comparto Sanità del 1° settembre 1995) ed alla “indennità di terapia intensiva
o sub intensiva” (art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, già art. 44, commi 6 e 11, del CCNL Comparto Sanità del 1° settembre 1995) per i giorni di riposo successivi allo smonto del turno notturno - Giurisprudenza di legittimità.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La parte ricorrente – dipendente della convenuta, inquadrata nel comparto sanità e addetto a servizio articolato su turni h24 (c.d. turnazione “in quinta”: mattino – pomeriggio – notte – smonto – riposo), ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 86, comma 3, CCNL comparto sanità 2016–2018, nonché dell'indennità per particolari condizioni di lavoro (terapia intensiva/sub- intensiva) di cui all'art. 86, commi 6 e 11, medesimo CCNL, anche nelle giornate, asseritamente qualificate come “riposi compensativi”, successive allo smonto del turno notturno di 12 ore (20.00–8.00), con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi importi per il periodo indicato in ricorso, CP_1
oltre accessori di legge.
L' convenuta ha negato tale ricostruzione, operando un distinguo tra il
“riposo compensativo” in senso proprio ed il giorno di riposo susseguente allo smonto notturno, riposi costituenti, a suo dire, istituti contrattuali aventi natura e ratio diversa.
La questione appare già risolta in sede di legittimità ove è stato già più volte affermato il principio di diritto secondo cui "ai sensi dell'art. 44, comma 3, del
c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997,
l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all'orario contrattuale settimanale" (Cass.
Ordinanza 27 agosto 2024, n. 23164). Il superamento dell'orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta – come incongruamente opina la che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell'art. 44 comma 3 CCNL, cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all'avvenuto superamento dell'orario giornaliero (Cass. ordinanza n. 28575 del 6 novembre 2024)
Detto orientamento ha trovato conferma in numerose ulteriori pronunce della
Corte regolatrice (tra le molte, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23164 del 2024 citata;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23125 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n.
23124 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23123 del 2024) cui estensivamente ci si riporta per relationem.
Il ricorso è pertanto accolto nei sensi di cui al dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese processuali a carico della soccombente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente, per ciascun giorno di riposo susseguente la giornata di smonto dal turno notturno di 12 ore, prestato dalle ore 20.00 alle ore 8.00, alla “indennità giornaliera di turno” ed alla “indennità di terapia intensiva o sub-intensiva ”, previste dall'art. 86 CCNL
2016- 2018, per gli importi giornalieri contrattualmente fissati in € 4,49 ed €
4,13, condanna l' convenuta, in persona del Direttore Generale p.t., a corrispondere al lavoratore dette indennità per il periodo dal 17 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, nonché al pagamento delle spese di lite determinate in euro 1.100,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nocera Inferiore, 3.12.2025 IL GIUDICE d. L. (Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rappr. e dif. in virtù di procura in atti dagli avv.ti Parte_1
GO OD e AL LE.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. con sede in alla via Nizza, rappresentata e difesa, CP_1
giusta procura generale alle liti richiamata in atti, dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: lavoratori turnisti – Diritto alla “indennità giornaliera” (art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, già art. 44, comma 3, CCNL
Comparto Sanità del 1° settembre 1995) ed alla “indennità di terapia intensiva
o sub intensiva” (art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, già art. 44, commi 6 e 11, del CCNL Comparto Sanità del 1° settembre 1995) per i giorni di riposo successivi allo smonto del turno notturno - Giurisprudenza di legittimità.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La parte ricorrente – dipendente della convenuta, inquadrata nel comparto sanità e addetto a servizio articolato su turni h24 (c.d. turnazione “in quinta”: mattino – pomeriggio – notte – smonto – riposo), ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 86, comma 3, CCNL comparto sanità 2016–2018, nonché dell'indennità per particolari condizioni di lavoro (terapia intensiva/sub- intensiva) di cui all'art. 86, commi 6 e 11, medesimo CCNL, anche nelle giornate, asseritamente qualificate come “riposi compensativi”, successive allo smonto del turno notturno di 12 ore (20.00–8.00), con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi importi per il periodo indicato in ricorso, CP_1
oltre accessori di legge.
L' convenuta ha negato tale ricostruzione, operando un distinguo tra il
“riposo compensativo” in senso proprio ed il giorno di riposo susseguente allo smonto notturno, riposi costituenti, a suo dire, istituti contrattuali aventi natura e ratio diversa.
La questione appare già risolta in sede di legittimità ove è stato già più volte affermato il principio di diritto secondo cui "ai sensi dell'art. 44, comma 3, del
c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997,
l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all'orario contrattuale settimanale" (Cass.
Ordinanza 27 agosto 2024, n. 23164). Il superamento dell'orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non comporta – come incongruamente opina la che il giorno di riposo concesso per ristorare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio a sensi dell'art. 44 comma 3 CCNL, cit., avendo, piuttosto, una siffatta assenza, la funzione del riposo compensativo rispetto all'avvenuto superamento dell'orario giornaliero (Cass. ordinanza n. 28575 del 6 novembre 2024)
Detto orientamento ha trovato conferma in numerose ulteriori pronunce della
Corte regolatrice (tra le molte, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23164 del 2024 citata;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23125 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n.
23124 del 2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23123 del 2024) cui estensivamente ci si riporta per relationem.
Il ricorso è pertanto accolto nei sensi di cui al dispositivo, ove sono altresì liquidate le spese processuali a carico della soccombente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente, per ciascun giorno di riposo susseguente la giornata di smonto dal turno notturno di 12 ore, prestato dalle ore 20.00 alle ore 8.00, alla “indennità giornaliera di turno” ed alla “indennità di terapia intensiva o sub-intensiva ”, previste dall'art. 86 CCNL
2016- 2018, per gli importi giornalieri contrattualmente fissati in € 4,49 ed €
4,13, condanna l' convenuta, in persona del Direttore Generale p.t., a corrispondere al lavoratore dette indennità per il periodo dal 17 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, nonché al pagamento delle spese di lite determinate in euro 1.100,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nocera Inferiore, 3.12.2025 IL GIUDICE d. L. (Dott. Carlo Mancuso)