Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
-dr. Giuseppe Rana presidente giudice
- dr.ssa Laura Cantore
giudice rel.
- dr.ssa Emanuela Gallo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3117/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del
28.11.2024 avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
,rappresentata e difesa dall' avv. Tommaso Poli, presso il cui studio sito in Parte 1
Via Domenico Picca n. 67, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Pt 1 '
-ricorrente-
E
, Pt 1 il 18.02.1977, ed ivi residente a[...] Controparte_1 nato in
Molfetta-Terlizzi Km. 3, n.c. 117;
-resistente contumace -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege
CONCLUSIONI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2023, di Parte 1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Pt 1 il 28.10.2004 con Controparte 1 e che dalla loro unione
Per 2 (nata il [...]); che, consono nati due figli Persona 1 (nato il [...]) e provvedimento del 20.09.2022, reso nel giudizio n. 2265/2022, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni da essi stabilite, così disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori e collocazione di questi ultimi presso il domicilio materno, con conseguente regolamentazione degli incontri padre- figli;
onerando il resistente di versare in favore della moglie la somma di €600,00 mensili per entrambi i figli (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, da allora, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e non si è fra essi più
ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio;
che, poco dopo, il CP 1
si è reso inadempiente rispetto a tutte le obbligazioni poste a suo carico, in particolare nei confronti dei figli minori, omettendo di versare loro il mantenimento previsto nonostante i numerosi solleciti;
che il resistente, pur mostrando disinteresse per i figli, ha cercato di manipolarli, strumentalizzando il rancore che nutre verso la loro madre tanto da recare loro un forte disagio e non volerli più
incontrare; che il CP 1 esercita la professione di elettricista in proprio e come dipendente presso la ditta "Eurosistemi” sita in Pt 1 ; che ella invece è inoccupata, pur svolgendo lavori saltuari e non regolari per alcuni parenti;
che il resistente ha sospeso arbitrariamente il pagamento delle rate del mutuo contratto per l' acquisto della casa coniugale, di cui peraltro ha conservato il godimento esclusivo, come d'accordo disposto in sede di separazione;
che, nonostante ciò, continua a non corrispondere l'assegno di mantenimento e il 50% delle spese straordinarie in favore dei figli;
che,
stante la condotta inadempiente del CP 1 in data 31.07.2023, la di Pt 1 ha domandato l' '
assegnazione diretta dell' assegno di mantenimento al datore di lavoro del resistente- ha chiesto:
Controparte 1 disponendo a sé pronunziare lo scioglimento del matrimonio contratto con
,
l'affido esclusivo dei minori, onerando il resistente della corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio nella misura di €350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di lite.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, all'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. è comparsa la sola ricorrente.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 04.09.2023 come da attestazione di Cancelleria.
Quindi, il Giudice relatore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del
14.12.2023 ha dichiarato la contumacia di Controparte 1 confermando le condizioni della '
separazione, come omologate con decreto del 20.9.22, disponendo l' acquisizione di informative presso il Settore dei Servizi Sociali del Comune di Pt 1 e la Guardia di finanza cui ha demandato indagini di polizia tributaria sul resistente, nonché onerando la ricorrente del deposito della documentazione di cui all'art.473bis. 12, co.3, c.p.c.; all' udienza del 22.05.2024, ascoltati i minori,
preso atto delle dichiarazioni rese da questi ultimi nonché della relazione dei Servizi Sociali,
pervenuta al Tribunale in data 28.02.2024, ha disposto in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica della sopracitata ordinanza, l'affido esclusivo dei minori Persona 1 e Per 2 alla
madre. Dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all' udienza del 27.11.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini a ritroso di cui all' art. 473bis.28 c.p.c.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett.
b), legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme del decreto che omologava la separazione in data 20.09.2022,
si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo il resistente eccepito l'interruzione della separazione.
È, pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Pt 1 nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Tanto premesso, al fine di delimitare il thema decidendum, alcun provvedimento deve adottarsi in ordine al mantenimento dei coniugi, non risultando spiegata alcuna domanda sul punto.
Nel procedimento di divorzio trovano, infatti, applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata, pertanto, alla domanda di parte
(Cass. civ. 9058/2001).
Per 2 (nata il Sull'affido e il mantenimento dei figli Persona 1 (nato il [...]) e
03.10.2010),
In via preliminare, occorre dare atto che Persona 1 nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età dunque ogni statuizione in ordine al regime della responsabilità genitoriale nei suoi confronti deve intendersi tacitamente caducato.
Quanto a Per 2 la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo a sé.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della minore, va osservato che in tema di affidamento del minore, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore,
con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ.,
sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
E ancora, in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo,
con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass. 14728/2016; Cass. 18817/15; Cass. civ. 27/2017).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte e di tutte le risultanze istruttorie raccolte in corso di giudizio, il Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido esclusivo della minore alla madre, già disposto con ordinanza del 22.5.2024, sia la migliore soluzione.
In primo luogo, risulta in atti la denuncia querela sporta dalla di Pt 1 (in data 23.06.2023), in cui ella si duole dell'inadempimento del resistente all'obbligo di versare l'assegno pattuito in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento dei minori (allegato al ricorso). Del pari,
dall'istruttoria svolta è emerso che il resistente non rappresenta una figura genitoriale di riferimento per i figli, in particolare Persona 1 ascoltato dal giudice relatore all'udienza del 22.05.2024,
,
Pt 1 ha riferito: "ora le cose vanno nonché dai Servizi Sociali competenti per il Comune di و
meglio rispetto a prima però mi rendo conto che a volte basterebbe poco per avere un rapporto migliore con mio padre. Ad esempio, mio padre mi ha mandato un messaggio due giorni fa perché
penso che sapesse che dovevo venire in Tribunale, ma prima di questo messaggio non lo sentivo da molto tempo, in generale non lo sento quasi mai salvo che per gli auguri e non lo vedo dalla scorsa estate;
preciso che è capitato spesso che vedessi mio padre tornare a casa ubriaco perché sentivo sia l'alito puzzare di alcool e vedevo che si comportava in maniera strana” (cfr. verbale dell'udienza del
22.05.2024).
Alla medesima udienza, la minore Per 2 ha, a sua volta, dichiarato piangendo: "con mamma e con mio fratello va molto bene con mio padre non ho mai avuto un buon rapporto perché non andavamo d'accordo", dopodiché l'ascolto è stato interrotto a causa del pianto intenso della minore (cfr. verbale dell'udienza del 22.05.2024).
Come precisato, il giudice relatore ha demandato lo svolgimento di un'indagine socio ambientale relativa alle parti, dalla stessa emerge che entrambi i figli hanno riferito di non avere più contatti con il padre dal momento della separazione (cfr. relazione S.S. competenti per il Comune di Pt 1
depositata il 28.02.2024), lamentando Persona_1 di esser stato coinvolto dal padre nel conflitto con la madre per questioni inerenti alle proprietà immobiliari, Per_2 dolendosi dell'assenza di
attenzione e di affetto da parte del padre, con il quale ribadisce di non aver un rapporto affettivo. A
ciò si aggiunga che dalla relazione in atti emerge che il resistente, pur essendo stato contattato dagli assistenti sociali, dopo un primo incontro con gli stessi, durante il quale ha dichiarato di essere disoccupato e di consumare alcolici, nella misura di 3-4 birre al giorno, ha poi disatteso la visita domiciliare programmata, nonché le successive chiamate.
CP_1 il quale ha preferito restare contumaceEbbene, considerato il contegno processuale del nel presente giudizio, tenuto conto dell'assenza di costante frequentazione padre-figli sin dal periodo successivo alla separazione, valutato anche il comportamento del resistente manifestato rispetto ai contatti dei Servizi Sociali, ritiene il Collegio che, in definitiva, il CP 1 non abbia manifestato
un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e sostentamento dei figli e che, dunque,
sia contrario agli interessi di Per_2 una condivisione delle scelte educative della prole.
Pertanto, la scelta della madre, quale unico genitore affidatario dei figli, scaturisce dalla capacità
genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, nell'ultimo periodo, da sola dei figli, svolgendo in autonomia e da sola tutte le funzioni accuditive nei loro confronti, circondandosi del supporto della propria famiglia d'origine. Peraltro, come rilevato dai Servizi sociali presso il comune di Pt 1
con relazione del 28.02.2024, la casa in cui i minori vivono con la madre appare pulita, ordinata e adeguata alle esigenze di ognuno.
Va, altresì, confermato il domicilio materno quale luogo di residenza preferenziale di Per_2 quanto alle modalità di incontro tra questa e il padre, vanno disposti incontri liberi, rimessi cioè ad accordi assunti dagli stessi in base ai rispettivi impegni, in ragione dell'età ormai adolescenziale di Per_2
Sul mantenimento dei figli.
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli.
Convivendo i figli con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per i figli.
Quanto alla misura del contributo paterno soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
La di Molfetta nel ricorso introduttivo ha riferito che il resistente esercita la professione di elettricista in proprio e presso la ditta Eurosistemi sita in Pt 1 mentre ella, seppur inoccupata, svolge lavori '
saltuari e non regolari presso alcuni parenti che contribuiscono al sostentamento suo e dei figli,
vivendo con questi in una casa in locazione, per la quale sostiene il pagamento del canone di €430,00.
Orbene, in primo luogo, si deve tener conto dell'età dei ragazzi, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori e dalle risultanze istruttorie, in secondo luogo, convivendo i figli con la madre, risultano ridotti i tempi di presenza degli stessi presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta
è partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alla capacità reddituale del resistente, dall'informativa pervenuta dalla Guardia di Finanza,
emerge che Controparte 1 ha redditi annui di circa €23.000,00.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene di confermare, considerato anche il breve lasso di tempo trascorso, la misura dell'assegno stabilita concordemente dai coniugi in sede di separazione, come rivalutata all'attualità, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Trani, pertanto il resistente dovrà corrispondere alla di Molfetta entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €315,00 per ciascun figlio, con decorrenza dell'aumento dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre la rivalutazione secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese processuali, in relazione alla natura del presente giudizio, alla natura costitutiva della sentenza di divorzio e tenuto conto della non opposizione del resistente, rimasto contumace, le spese di lite possono interamente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 31.07.2023 da nei confronti di Controparte_1Parte 1
garantito l'intervento in causa del PM, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Molfetta (BA) il 28.10.2004,
tra di Parte 1 e Controparte 1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pt 1 , atto n. 288, Anno 2004, Parte II, Serie A;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) affida in via esclusiva la figlia minore Per 2 alla madre, presso il cui domicilio sarà
prevalentemente collocata, con regolamentazione del diritto di visita tra il padre e la figlia come descritto in parte motiva;
4) pone a carico di Controparte_1 l'onere di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della prole di complessivi €630,00 (€ 315,00 per ciascun figlio), da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dell'aumento dalla presente sentenza oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) spese compensate.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 17.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana