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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/08/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2025
N. R.G. 332/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Giuseppina Locorotondo Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 518/2024 del Tribunale di
Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FERRARI, pubblicata in data 1.10.2024, promossa da:
con l'avv. GIUSEPPE ROCCIOLETTI e l'avv Parte_1
ANDREA MOLON con domicilio digitale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_1
contro
, con l'avv. AVVOCATURA STATO MILANO presso Controparte_1
i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1 è domiciliato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 al mantenimento della fascia retributiva F4 anche successivamente alla stipulazione del contratto individuale di lavoro del 21 ottobre 2021, e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a pagare in favore della ricorrente le Controparte_1 differenze retributive maturate dalla lavoratrice a decorrere da tale data, con adeguamento di tutti gli istituti stipendiali connessi.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 518/2024 il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, decidendo definitivamente sulla causa promossa da contro il Parte_1
, ha rigettato le domande della ricorrente per l'accertamento del Controparte_1 diritto a conservare la fascia economica F 4 e la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti, con compensazione delle spese di lite.
La sig.ra ha adito il Tribunale di Pavia esponendo in fatto: Parte_1 di essere dipendente del a far data dal 25.1.1990; Controparte_1 di essere stata inquadrata inizialmente con la qualifica di “operatore giudiziario” B3 e successivamente come “assistente giudiziario” ed in seguito nella II area funzionale livello retributivo F4, presso il Tribunale di Pavia;
di avere partecipato nel 2021 al concorso pubblico indetto dall'Amministrazione Ministeriale per la superiore qualifica Cancelliere Esperto, Area funzionale II, Fascia Economica F3; di essere risultata vincitrice e di avere assunto la nuova qualifica professionale di “cancelliere esperto” con inquadramento come dipendente di Area II –fascia economica F3 con conseguente diminuzione dello stipendio tabellare.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 20 CCNI 20.07.2010- rubricato “Flessibilità tra i rapporti all'interno delle aree” -secondo cui, in ipotesi di passaggio tra profili diversi della stessa area, l'interessato conserva la fascia retributiva acquisita, nonché del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo.
Pagina 2 Costituitasi in giudizio, il ha contestato la fondatezza del ricorso Controparte_1 specificando che il concorso che controparte aveva vinto non poteva qualificarsi come “una procedura di riqualificazione del personale interno” (cosiddette progressioni verticali ai sensi del CCNI 2010), ma come concorso esterno vero e proprio, finalizzato all'assunzione di nuove unità, mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, nella suddetta figura professionale di cancelliere esperto.
Il Ministero ha precisato, inoltre, che tutti i dipendenti già in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, risultati vincitori o idonei nel detto concorso, prima della sottoscrizione del nuovo contratto, avevano dovuto porre fine al precedente rapporto in essere con l'amministrazione con la diversa qualifica rivestita fino a quel momento, mediante dimissioni, con pacifica “novazione” del rapporto, attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro. Non avendo la ricorrente rassegnato le dimissioni, era stata cancellata dal ruolo di assistente giudiziario per essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato con qualifica di cancelliere esperto area II F3 presso il Tribunale di Pavia.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso argomentando che, poiché nel bando erano indicati l'area funzionale e la fascia economica e non erano stati riservati posti per il personale interno, la ricorrente non aveva il diritto a mantenere la fascia retributiva precedente, cioè F4.
Con atto d'appello, iscritto a ruolo il 01.04.2025, la sig.ra impugna la sentenza di Parte_1 primo grado e formula due motivi d'appello.
Con il primo motivo di gravame (VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 63, 5, 2, 4 E 35 D.LGS. 165 del 2001 E DELL'ART. 97 COST. (PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL
CONCORSO) l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato
“Avendo la ricorrente acquisito il nuovo profilo di cancelliere esperto non a seguito di sua istanza ex art 20 cit, o di una procedura di riqualificazione come sopra illustrata, ma dall'esterno, tramite concorso, non ha diritto al mantenimento della fascia retributiva F4 che ha maturato nel profilo di assistente giudiziario.”.
“Non può non considerarsi che tutti i vincitori delle selezioni hanno concluso con
l'amministrazione un nuovo contratto e che, si ribadisce, le selezioni si sono svolte come un concorso pubblico, unico canale attraverso il quale può accedersi al pubblico impiego.
Dunque infondata la richiesta di accertamento del diritto al mantenimento della fascia retributiva F4.”.
Pagina 3 Sostiene l'appellante che con tale statuizione il giudice di prime cure avrebbe violato varie disposizioni del d.lgs. 165/2001, prima fra tutte l'art. 52, ma anche gli artt. 63, 5, 2, 4 e 35, nonché il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97
Cost.. Secondo l'appellante, infatti, si arriverebbe alla situazione in cui “paradossalmente è più tutelato il lavoratore che passa [a mansioni superiori] automaticamente o per concorso interno rispetto a quello che risulti prescelto in un concorso pubblico aperto a tutti”
Con il secondo motivo (VIOLAZIONE DELL'ART. 52 D.LGS. 165 DEL 2001.
VIOLAZIONE DELL'ART. 2095 COD. CIV.) critica la sentenza per avere il Parte_1 tribunale pretermesso tutti gli elementi che fanno ritenere la continuità del rapporto, e per avere ritenuto che a seguito del concorso vi sia stata l'estinzione del precedente rapporto e ne sia iniziato uno nuovo. Deduce che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, vari elementi confermano la continuità dei rapporti: le buste paga che indicano lo stesso numero di matricola, l'entità della tredicesima e delle ferie (riconosciute in maggior numero sulla base dell'anzianità di servizio) e soprattutto la mancata liquidazione del TFS. Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado aveva ritenuto che si fosse verificata una novazione che aveva comportato per l'appellante l'attribuzione della fascia retributiva F3 anziché quella F4 in precedenza riconosciutale.
Con atto depositato il 06.05.2025 si è costituito in appello il chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello siccome infondato e la conferma della sentenza di primo grado.
Il Ministero ribadisce che la fascia retributiva era già chiara all'appellante nel momento in cui, volontariamente, ha partecipato al concorso oltre al fatto che nello stesso non fosse indicata alcun tipo di riserva.
All'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
Costituisce circostanza documentale e non controversa che l'odierna appellante, già inquadrata quale Assistente Giudiziario – Area Seconda - Fascia Retributiva F4, ha partecipato, con esito positivo, al “Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 2700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto, da inquadrare nell'Area funzionale
Pagina 4 Seconda, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia
Amministrazione giudiziaria”(doc 1 fasc. del appellato). CP_1
È altresì provato dai documenti in atti che risultata vincitrice del concorso, a Parte_1 seguito di comunicazione di cancellazione dal ruolo di assistente giudiziario dal 2.10.21 ( doc
2 fasc del ), è stata assunta con contratto individuale di lavoro in data 13.10.2021 CP_1 sottoscritto il 21.10.21 a tempo pieno e indeterminato con qualifica di cancelliere esperto
Area II- F 3 presso il tribunale di Pavia (dove già prestava servizio) (doc 2 fasc di I grado ricorrente)
Entrambi i motivi di appello si basano sull'assunto che i due rapporti di lavoro instaurati tra il e la appellante sarebbero tra loro in rapporto di continuità. L'argomento difensivo CP_1 non coglie nel segno.
Dato atto che su analoga questione si è pronunciata la Corte d'appello di Ancona con sentenza n. 97 del 13 marzo 2025 (depositata in giudizio dalla difesa del appellato), che il CP_1
Collegio condivide e richiama ai sensi dell'art 118 disp att cpc, va osservato che dalle stesse disposizioni del bando di concorso emerge in primo luogo la natura di procedura aperta all'esterno, che non prevede la riserva di posti in favore dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria. Ci si riferisce, in particolare: all'art 2 comma 1 del bando - requisiti per l'ammissione- che prevede alla lett. d) possesso di almeno uno dei seguenti Titoli:
i. avere prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per almeno tre anni, senza demerito
ii. avere svolto le funzioni di magistrato onorario, per almeno un anno, senza essere incorso in sanzioni disciplinari
iii. essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari iv. avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi (ivi compresi i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale), attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado;
v. .avere prestato servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori, per almeno cinque anni.
Il bando prevede quindi che l'anzianità triennale nell'amministrazione giudiziaria, costituisce solo uno dei requisiti alternativi richiesti per l'ammissione al concorso.
Pagina 5 Rilevante è poi la previsione dell'art 11- assunzione in servizio- che stabilisce:
1. L'assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente particolare, dall'articolo 252, comma 8, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nel personale del Ministero nel profilo di Controparte_1
Cancelliere esperto, Area funzionale Seconda, Fascia economica F3.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 8.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore
a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati Controparte_1
- in ordine di graduatoria, qualora non siano stati già nominati vincitori per effetto
[...] della clausola cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
La modalità di assunzione mediante la stipula di un nuovo contratto, nella fattispecie da individuarsi nel doc 2 prodotto dalla ricorrente nel fascicolo di I grado, non può che condurre a ritenere, in accordo con il Tribunale, che si sia in presenza di due rapporti autonomi e distinti, con conseguente inapplicabilità del principio di irriducibilità della retribuzione.
Depongono per tale interpretazione le seguenti previsioni del contratto individuale: che dalla data del 21 ottobre 2021 (assunzione del servizio) “avrà inizio a tutti gli effetti
(giuridici ed economici) il suo rapporto di lavoro con questa Amministrazione” (v. lett.D), un “periodo di prova della durata di mesi quattro di effettivo servizio prestato” (v. lett.F) un “obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni” (v. lett. L).
Non sono significativi in senso contrario alla ritenuta novazione del rapporto gli elementi indicati dall'appellante e cioè il mantenimento dello stesso numero di matricola, il mancato percepimento del TFS e il riconoscimento di ferie in misura corrispondente all'anzianità di servizio.
Il numero di matricola è un dato amministrativo a cui non si può attribuire efficacia di riconoscimento di unicità del rapporto.
Pagina 6 Il mancato percepimento del TFS trova giustificazione nella circolare n 30 del Pt_2
1.08.2002 che prevede che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso lo stesso o altro Ente iscritto alla Gestione Inps ex , la liquidazione del TFS è disposta Pt_2 solo se tra il primo ed il secondo rapporto ci sia stata soluzione di continuità mentre nella fattispecie, come si è detto, i due rapporti si sono succeduti senza soluzione di continuità.
Sulle ferie la deduzione è generica, non è specificato quanti giorni siano attribuiti ai neoassunti e quanti all'appellante.
Trattandosi di rapporto distinto dal precedente non trovano applicazione i principi invocati dall'appellante.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della novità della questione.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante integralmente soccombente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 518/2024 del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro
Compensa le spese di lite del grado ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 24/06/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 7
N. R.G. 332/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Giuseppina Locorotondo Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 518/2024 del Tribunale di
Pavia, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa FERRARI, pubblicata in data 1.10.2024, promossa da:
con l'avv. GIUSEPPE ROCCIOLETTI e l'avv Parte_1
ANDREA MOLON con domicilio digitale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_1
contro
, con l'avv. AVVOCATURA STATO MILANO presso Controparte_1
i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1 è domiciliato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 al mantenimento della fascia retributiva F4 anche successivamente alla stipulazione del contratto individuale di lavoro del 21 ottobre 2021, e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a pagare in favore della ricorrente le Controparte_1 differenze retributive maturate dalla lavoratrice a decorrere da tale data, con adeguamento di tutti gli istituti stipendiali connessi.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 518/2024 il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, decidendo definitivamente sulla causa promossa da contro il Parte_1
, ha rigettato le domande della ricorrente per l'accertamento del Controparte_1 diritto a conservare la fascia economica F 4 e la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive conseguenti, con compensazione delle spese di lite.
La sig.ra ha adito il Tribunale di Pavia esponendo in fatto: Parte_1 di essere dipendente del a far data dal 25.1.1990; Controparte_1 di essere stata inquadrata inizialmente con la qualifica di “operatore giudiziario” B3 e successivamente come “assistente giudiziario” ed in seguito nella II area funzionale livello retributivo F4, presso il Tribunale di Pavia;
di avere partecipato nel 2021 al concorso pubblico indetto dall'Amministrazione Ministeriale per la superiore qualifica Cancelliere Esperto, Area funzionale II, Fascia Economica F3; di essere risultata vincitrice e di avere assunto la nuova qualifica professionale di “cancelliere esperto” con inquadramento come dipendente di Area II –fascia economica F3 con conseguente diminuzione dello stipendio tabellare.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 20 CCNI 20.07.2010- rubricato “Flessibilità tra i rapporti all'interno delle aree” -secondo cui, in ipotesi di passaggio tra profili diversi della stessa area, l'interessato conserva la fascia retributiva acquisita, nonché del divieto di reformatio in peius del trattamento retributivo.
Pagina 2 Costituitasi in giudizio, il ha contestato la fondatezza del ricorso Controparte_1 specificando che il concorso che controparte aveva vinto non poteva qualificarsi come “una procedura di riqualificazione del personale interno” (cosiddette progressioni verticali ai sensi del CCNI 2010), ma come concorso esterno vero e proprio, finalizzato all'assunzione di nuove unità, mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, nella suddetta figura professionale di cancelliere esperto.
Il Ministero ha precisato, inoltre, che tutti i dipendenti già in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, risultati vincitori o idonei nel detto concorso, prima della sottoscrizione del nuovo contratto, avevano dovuto porre fine al precedente rapporto in essere con l'amministrazione con la diversa qualifica rivestita fino a quel momento, mediante dimissioni, con pacifica “novazione” del rapporto, attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro. Non avendo la ricorrente rassegnato le dimissioni, era stata cancellata dal ruolo di assistente giudiziario per essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato con qualifica di cancelliere esperto area II F3 presso il Tribunale di Pavia.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso argomentando che, poiché nel bando erano indicati l'area funzionale e la fascia economica e non erano stati riservati posti per il personale interno, la ricorrente non aveva il diritto a mantenere la fascia retributiva precedente, cioè F4.
Con atto d'appello, iscritto a ruolo il 01.04.2025, la sig.ra impugna la sentenza di Parte_1 primo grado e formula due motivi d'appello.
Con il primo motivo di gravame (VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 63, 5, 2, 4 E 35 D.LGS. 165 del 2001 E DELL'ART. 97 COST. (PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL
CONCORSO) l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato
“Avendo la ricorrente acquisito il nuovo profilo di cancelliere esperto non a seguito di sua istanza ex art 20 cit, o di una procedura di riqualificazione come sopra illustrata, ma dall'esterno, tramite concorso, non ha diritto al mantenimento della fascia retributiva F4 che ha maturato nel profilo di assistente giudiziario.”.
“Non può non considerarsi che tutti i vincitori delle selezioni hanno concluso con
l'amministrazione un nuovo contratto e che, si ribadisce, le selezioni si sono svolte come un concorso pubblico, unico canale attraverso il quale può accedersi al pubblico impiego.
Dunque infondata la richiesta di accertamento del diritto al mantenimento della fascia retributiva F4.”.
Pagina 3 Sostiene l'appellante che con tale statuizione il giudice di prime cure avrebbe violato varie disposizioni del d.lgs. 165/2001, prima fra tutte l'art. 52, ma anche gli artt. 63, 5, 2, 4 e 35, nonché il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97
Cost.. Secondo l'appellante, infatti, si arriverebbe alla situazione in cui “paradossalmente è più tutelato il lavoratore che passa [a mansioni superiori] automaticamente o per concorso interno rispetto a quello che risulti prescelto in un concorso pubblico aperto a tutti”
Con il secondo motivo (VIOLAZIONE DELL'ART. 52 D.LGS. 165 DEL 2001.
VIOLAZIONE DELL'ART. 2095 COD. CIV.) critica la sentenza per avere il Parte_1 tribunale pretermesso tutti gli elementi che fanno ritenere la continuità del rapporto, e per avere ritenuto che a seguito del concorso vi sia stata l'estinzione del precedente rapporto e ne sia iniziato uno nuovo. Deduce che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, vari elementi confermano la continuità dei rapporti: le buste paga che indicano lo stesso numero di matricola, l'entità della tredicesima e delle ferie (riconosciute in maggior numero sulla base dell'anzianità di servizio) e soprattutto la mancata liquidazione del TFS. Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado aveva ritenuto che si fosse verificata una novazione che aveva comportato per l'appellante l'attribuzione della fascia retributiva F3 anziché quella F4 in precedenza riconosciutale.
Con atto depositato il 06.05.2025 si è costituito in appello il chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello siccome infondato e la conferma della sentenza di primo grado.
Il Ministero ribadisce che la fascia retributiva era già chiara all'appellante nel momento in cui, volontariamente, ha partecipato al concorso oltre al fatto che nello stesso non fosse indicata alcun tipo di riserva.
All'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
Costituisce circostanza documentale e non controversa che l'odierna appellante, già inquadrata quale Assistente Giudiziario – Area Seconda - Fascia Retributiva F4, ha partecipato, con esito positivo, al “Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 2700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto, da inquadrare nell'Area funzionale
Pagina 4 Seconda, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia
Amministrazione giudiziaria”(doc 1 fasc. del appellato). CP_1
È altresì provato dai documenti in atti che risultata vincitrice del concorso, a Parte_1 seguito di comunicazione di cancellazione dal ruolo di assistente giudiziario dal 2.10.21 ( doc
2 fasc del ), è stata assunta con contratto individuale di lavoro in data 13.10.2021 CP_1 sottoscritto il 21.10.21 a tempo pieno e indeterminato con qualifica di cancelliere esperto
Area II- F 3 presso il tribunale di Pavia (dove già prestava servizio) (doc 2 fasc di I grado ricorrente)
Entrambi i motivi di appello si basano sull'assunto che i due rapporti di lavoro instaurati tra il e la appellante sarebbero tra loro in rapporto di continuità. L'argomento difensivo CP_1 non coglie nel segno.
Dato atto che su analoga questione si è pronunciata la Corte d'appello di Ancona con sentenza n. 97 del 13 marzo 2025 (depositata in giudizio dalla difesa del appellato), che il CP_1
Collegio condivide e richiama ai sensi dell'art 118 disp att cpc, va osservato che dalle stesse disposizioni del bando di concorso emerge in primo luogo la natura di procedura aperta all'esterno, che non prevede la riserva di posti in favore dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria. Ci si riferisce, in particolare: all'art 2 comma 1 del bando - requisiti per l'ammissione- che prevede alla lett. d) possesso di almeno uno dei seguenti Titoli:
i. avere prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per almeno tre anni, senza demerito
ii. avere svolto le funzioni di magistrato onorario, per almeno un anno, senza essere incorso in sanzioni disciplinari
iii. essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari iv. avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi (ivi compresi i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale), attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado;
v. .avere prestato servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori, per almeno cinque anni.
Il bando prevede quindi che l'anzianità triennale nell'amministrazione giudiziaria, costituisce solo uno dei requisiti alternativi richiesti per l'ammissione al concorso.
Pagina 5 Rilevante è poi la previsione dell'art 11- assunzione in servizio- che stabilisce:
1. L'assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente particolare, dall'articolo 252, comma 8, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nel personale del Ministero nel profilo di Controparte_1
Cancelliere esperto, Area funzionale Seconda, Fascia economica F3.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 8.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore
a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati Controparte_1
- in ordine di graduatoria, qualora non siano stati già nominati vincitori per effetto
[...] della clausola cui all'articolo 1, commi 4 e 5.
La modalità di assunzione mediante la stipula di un nuovo contratto, nella fattispecie da individuarsi nel doc 2 prodotto dalla ricorrente nel fascicolo di I grado, non può che condurre a ritenere, in accordo con il Tribunale, che si sia in presenza di due rapporti autonomi e distinti, con conseguente inapplicabilità del principio di irriducibilità della retribuzione.
Depongono per tale interpretazione le seguenti previsioni del contratto individuale: che dalla data del 21 ottobre 2021 (assunzione del servizio) “avrà inizio a tutti gli effetti
(giuridici ed economici) il suo rapporto di lavoro con questa Amministrazione” (v. lett.D), un “periodo di prova della durata di mesi quattro di effettivo servizio prestato” (v. lett.F) un “obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni” (v. lett. L).
Non sono significativi in senso contrario alla ritenuta novazione del rapporto gli elementi indicati dall'appellante e cioè il mantenimento dello stesso numero di matricola, il mancato percepimento del TFS e il riconoscimento di ferie in misura corrispondente all'anzianità di servizio.
Il numero di matricola è un dato amministrativo a cui non si può attribuire efficacia di riconoscimento di unicità del rapporto.
Pagina 6 Il mancato percepimento del TFS trova giustificazione nella circolare n 30 del Pt_2
1.08.2002 che prevede che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso lo stesso o altro Ente iscritto alla Gestione Inps ex , la liquidazione del TFS è disposta Pt_2 solo se tra il primo ed il secondo rapporto ci sia stata soluzione di continuità mentre nella fattispecie, come si è detto, i due rapporti si sono succeduti senza soluzione di continuità.
Sulle ferie la deduzione è generica, non è specificato quanti giorni siano attribuiti ai neoassunti e quanti all'appellante.
Trattandosi di rapporto distinto dal precedente non trovano applicazione i principi invocati dall'appellante.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della novità della questione.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante integralmente soccombente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 518/2024 del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro
Compensa le spese di lite del grado ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 24/06/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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