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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 124/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 124/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. ALESSANDRINI PIETRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, e Controparte_1 [...]
esponevano che in data 25/04/1998 avevano contratto Parte_1
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
05/12/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
, provvede come segue:
[...] Parte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 25/04/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 1998 atto numero 27 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. I coniugi continueranno a vivere separati.
2. La sig.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale, di Parte_1
sua esclusiva proprietà, sita in Pescara alla Strada Cavallaro n.68, con gli arredi ivi esistenti.
3 Il sig. provvederà a corrispondere direttamente alla figlia Controparte_1
maggiorenne a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 200,00=, fino Per_1
a quando la stessa non raggiungerà l'indipendenza economica.
4. Le spese straordinarie e quelle che per la loro rilevanza ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita riguardanti la figlia saranno sostenute in parti Per_1
uguali, come da Protocollo del Tribunale di Pescara al quale le parti fanno espresso richiamo.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
6. I coniugi dichiarano, inoltre, di avere già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale.
7. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 124/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_1
entrambi assistiti e difesi dall'avv. ALESSANDRINI PIETRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2025, e Controparte_1 [...]
esponevano che in data 25/04/1998 avevano contratto Parte_1
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
05/12/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
, provvede come segue:
[...] Parte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 25/04/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 1998 atto numero 27 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. I coniugi continueranno a vivere separati.
2. La sig.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale, di Parte_1
sua esclusiva proprietà, sita in Pescara alla Strada Cavallaro n.68, con gli arredi ivi esistenti.
3 Il sig. provvederà a corrispondere direttamente alla figlia Controparte_1
maggiorenne a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 200,00=, fino Per_1
a quando la stessa non raggiungerà l'indipendenza economica.
4. Le spese straordinarie e quelle che per la loro rilevanza ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita riguardanti la figlia saranno sostenute in parti Per_1
uguali, come da Protocollo del Tribunale di Pescara al quale le parti fanno espresso richiamo.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
6. I coniugi dichiarano, inoltre, di avere già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale.
7. Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3