TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3121
TAR
Ordinanza cautelare 8 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del bando, lex specialis. Eccesso di potere: falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto. Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento

    Il Tribunale ritiene infondato il motivo, poiché la legge e il bando richiedono la documentazione della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento entro termini perentori, a pena di esclusione. La presentazione di una richiesta di finanziamento bancario con istruttoria pendente non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di adeguate risorse finanziarie.

  • Rigettato
    Violazione del bando, lex specialis. Eccesso di potere: falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto. Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento sotto altro autonomo profilo

    Il Tribunale ritiene legittima la valutazione della Commissione, poiché la presentazione di una richiesta di finanziamento bancario con istruttoria in corso non soddisfa la condizione di ammissibilità prevista dalla lex specialis. Il richiamo all'art. 7, comma 4 del d.m. n. 1257/2021 è inconferente poiché relativo a tipologie di interventi diverse.

  • Rigettato
    Violazione del bando, lex specialis. Eccesso di potere: falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto. Violazione del principio della concorrenza e della par condicio. Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento sotto altro autonomo profilo

    Il Tribunale ritiene infondato il motivo. La lettera di referenze bancarie non era sufficiente a dimostrare la copertura finanziaria. Le fondazioni sono legittimamente escluse dalla possibilità di autodichiarare la copertura finanziaria dell'autofinanziamento, data la diversità del loro status giuridico rispetto agli enti pubblici. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta concessione del finanziamento bancario.

  • Rigettato
    Violazione del bando, lex specialis. Eccesso di potere: falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto. Violazione del principio della concorrenza e della par condicio. Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento sotto altro autonomo profilo

    Il Tribunale ritiene infondato il motivo. La lettera di referenze bancarie non era sufficiente a dimostrare la copertura finanziaria. Le fondazioni sono legittimamente escluse dalla possibilità di autodichiarare la copertura finanziaria dell'autofinanziamento, data la diversità del loro status giuridico rispetto agli enti pubblici. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta concessione del finanziamento bancario.

  • Rigettato
    Violazione del bando, lex specialis. Eccesso di potere: falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto. Violazione del principio della concorrenza e della par condicio. Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento sotto altro autonomo profilo

    Il Tribunale ritiene infondato il motivo. La lettera di referenze bancarie non era sufficiente a dimostrare la copertura finanziaria. Le fondazioni sono legittimamente escluse dalla possibilità di autodichiarare la copertura finanziaria dell'autofinanziamento, data la diversità del loro status giuridico rispetto agli enti pubblici. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta concessione del finanziamento bancario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3121
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3121
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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