Ordinanza cautelare 8 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2024, proposto da Fondazione Venture Impatto Sociale Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Istria, 22;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione prevista dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 338/2000 presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituita in giudizio;
nei confronti
Università degli Studi del Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, Università degli Studi di Enna “Kore”, Istituto Autonomo Case Popolari Catania ed E.R.S.U. di Catania, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del d.m. del MUR n. 1488/2023, nella parte in cui esso ha deliberato la declaratoria di inammissibilità della domanda di cofinanziamento presentata dalla ricorrente a valle della procedura di cui al d.m. n. 1257/2021;
-del verbale della Commissione Paritetica Alloggi e Residenze per studenti universitari, con il quale è stata disposta la inammissibilità della domanda della ricorrente;
- della PEC del 4 gennaio 2023 avente ad oggetto “ Riscontro istanza di riesame in autotutela presentata dalla Fondazione VENTURE IMPATTO SOCIALE ”;
- del verbale della Commissione Paritetica Alloggi e Residenze per studenti universitari richiamato nella predetta PEC;
- ove occorra, dell’art. 6, comma 4, lettera i) , del d.m. del MUR n. 1257/2021;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi ‘del Salento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente Fondazione Venture Impatto Sociale Ets (“ Fondazione VIS ”) ha rappresentato di aver presentato domanda di concessione di un finanziamento in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1257 del 30 novembre 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca (“ Mur ”), ai fini della realizzazione di un complesso residenziale per studenti presso il comune di Monteroni in provincia di Lecce, per complessivi 250 alloggi oltre spazi comuni.
1.1.) Ai fini del presente giudizio assume innanzitutto rilevanza quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “ Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari ”, che all’articolo 1, comma 2, stabilisce che “[L] o Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 [tra i quali figurano anche gli interventi di nuova costruzione da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, n.d.r.] attraverso un contributo non superiore al 75% del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili ”.
Le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei relativi finanziamenti è demandato al Mur in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 338/2000.
Per ciò che rileva nel caso di specie, tale disciplina è stata dettata dal Mur con il decreto n. 1257 del 30 novembre 2021, avente ad oggetto le “ Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie – V bando, legge n. 338/2000 ”.
1.2.) Vale, poi, porre in rilievo che l’articolo 3 del d.m. n. 1257/2021, rubricato “ Soggetti eleggibili al cofinanziamento ”, stabilisce inter alia che “ I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono: […]
j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l’housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie ”
1.3.) Giova, inoltre, evidenziare che l’articolo 6 del d.m. n. 1257/2021, rubricato “ Presentazione delle richieste di cofinanziamento ”, stabilisce che:
- “ La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione indicata nel presente articolo, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta (90) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, secondo le modalità indicate dal presente articolo. La richiesta, con la relativa documentazione completa di cui al co. 4 del presente articolo nelle modalità esplicitate al co. 5, in formato pdf e firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, attraverso apposito sistema informatico, accessibile dalla sezione dedicata al V Bando della l. 338/2000 presente sul sito istituzionale del Cineca ” (comma 1);
- “ Di seguito è specificata la documentazione a corredo della richiesta di cofinanziamento di cui al co. 1 e seguenti del presente articolo, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione ministeriale, da presentarsi, a pena di esclusione, secondo le modalità e termini di cui al precedente co. 1: […]
i) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento; […]” (comma 4);
- “ La documentazione di cui al co. 4 del presente articolo, punti d) ed i), può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente decreto. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione può chiedere la relativa documentazione ” (comma 6).
1.4.) La Fondazione VIS ha, altresì, esposto che sin dalla presentazione della richiesta di cofinanziamento ha depositato la seguente dichiarazione rilasciata dalla Banca Intesa SanPaolo del 9 maggio 2022 “[…] il legale rappresentante della Fondazione ci rappresentava progetto per la realizzazione in Lecce di alloggi destinati agli universitari con partecipazione a bando del Ministero dell'Università e della Ricerca; il legale rappresentante ci comunicava l’esigenza di un Istituto bancario cofinanziatore del progetto; Tutto ciò premesso, comunichiamo che, dietro presentazione di tutta la documentazione richiesta potremo valutare un ns. intervento con operazione di finanziamento a medio lungo termine ” (cfr. doc. 2 della produzione della Fondazione ricorrente).
1.5.) La Commissione alloggi e residenze per studenti universitari prevista dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 338/2000, competente ad istruire le richieste di cofinanziamento in parola (“ Commissione ”), con il verbale del 21 marzo 2023, avendo rilevato la necessità di attivare la procedura di cui all’articolo 6, comma 8, del d.m. n. 1257/2021 – prevista per i casi in cui la Commissione ritenga di dover richiedere “ rettifiche e integrazioni alla documentazione trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori, a pena di esclusione dal cofinanziamento, per la trasmissione della nuova documentazione ” – aveva richiesto alla Fondazione VIS “ informazioni atte a verificare il rispetto dei parametri di cui all’art. 8, comma 4, del D.M. 1257/2021 in quanto non chiaramente rintracciabili nei documenti prodotti; documentazione attestante la disponibilità della copertura finanziaria per la quota a proprio carico, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera i) e dell’art. 6, comma 6 del D.M. 1257/2021; documentazione attestante la disponibilità dell’immobile di cui all’art. 6, comma 10, lettera d) del D.M. 1257/2021; gli elaborati planimetrici di tutti i piani dai quali sia individuabile quanto previsto dal punto 7.5 dell’Allegato A al D.M. 1256/2021, in relazione ai servizi igienici generali, accessibili anche alle persone con disabilità fisica e/o sensoriale, fruibili sia dagli ospiti interni sia da quelli esterni ” (cfr. doc. 5 della produzione del Ministero resistente).
1.6.) La Fondazione VIS, nel termine concesso dalla Commissione, ha inviato inter alia la seguente dichiarazione della Banca Intesa SanPaolo del 13 aprile 2023 “ Con riferimento all’intervento in oggetto [determinazioni Commissione alloggi e residenze universitarie, verbale n. 09/2023, n.d.r.] e alla domanda di finanziamento inoltrataci relativamente alle disponibilità finanziarie a copertura della quota a Vs. carico, comunichiamo che al momento la Vs. richiesta è in istruttoria e quindi in attesa di esito ” (cfr. doc. 3 della produzione della Fondazione ricorrente).
1.7.) La Commissione, con verbale del 6 giugno 2023, dopo aver rilevato che “ la documentazione atta a dimostrare la quota della copertura finanziaria a carico del soggetto non risulta adeguata, in quanto l’Ente ha trasmesso nota redatta da Intesa Sanpaolo, in cui l’istituto dichiara che la richiesta, relativa alla erogazione delle risorse per garantire la quota a proprio carico, risulta in fase istruttoria ”, ha deliberato l’inammissibilità dell’intervento presentato dalla Fondazione VIS al cofinanziamento pubblico (cfr. doc. 4 della produzione della Fondazione ricorrente).
1.8.) Il Mur, con successivo decreto n. 1488/2023, ha decretato la non ammissione al cofinanziamento dell’intervento proposto dalla Fondazione VIS, giusta quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del suddetto decreto ministeriale in uno con l’Allegato B del medesimo decreto (cfr. doc. 5 della produzione della Fondazione ricorrente).
1.9.) La Fondazione VIS, con istanza del 2 dicembre 2023, ha sollecitato il Mur affinché procedesse in autotutela a rivalutare la sua posizione sulla richiesta di ammissione al cofinanziamento di cui si tratta.
Il Mur ha, quindi, trasmesso detta istanza alla Commissione che, con verbale dell’11 dicembre 2023, ha confermato l’inammissibilità della richiesta della Fondazione VIS, altresì rilevando che “ la documentazione relativa alla copertura finanziaria della quota di competenza del soggetto proponente non può essere dimostrata attraverso autodichiarazione da parte della categoria di soggetti cui è ascrivibile la Fondazione VIS. In questo senso vale il combinato disposto dell’articolo 6, comma 4, lettera i) del Decreto 1257/2021 e del successivo comma 6 dello stesso, per il cui effetto deve risultare inequivocabilmente documentata la certezza dell’impegno, attraverso atti, delibere, decreti di assegnazione di soggetti pubblici e privati, ecc. che garantiscano l’effettiva assegnazione e disponibilità delle risorse e la loro espressa destinazione all’intervento di cui si richiede il cofinanziamento; ne consegue che, come anche riportato nelle risposte ai quesiti ID 661, ID 862 e ID 901 pubblicati sul portale Edifin del MUR, ‘non saranno considerati validi impegni generici che rinviano a future decisioni e atti […]” (cfr. doc. 8 della produzione della Fondazione ricorrente).
2.) La Fondazione VIS, con la proposizione del ricorso in esame affidato a tre differenti motivi, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione del bando, lex specialis. Eccesso di potere: falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto. Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’erroneità della valutazione operata dalla Commissione e l’illegittimità del provvedimento ministeriale con cui è stata decretata l’inammissibilità della richiesta di cofinanziamento in quanto la Fondazione VIS aveva documentato di aver richiesto un finanziamento bancario per coprire la quota di autofinanziamento dell’intervento presentato al Mur, la cui istruttoria risultava ancora pendente al momento della presentazione della richiesta di cofinanziamento pubblico.
La circostanza per cui l’istituto bancario al quale la Fondazione VIS si era rivolto per la erogazione di detto finanziamento non avrebbe potuto definire la pratica ed erogare il prestito in pendenza della richiesta di cofinanziamento pubblico derivava, da un lato, dalla mancata conoscenza dei termini esatti del cofinanziamento, del suo ammontare definitivo e del non ancora intervenuto trasferimento della proprietà sulla quale sarebbe stato realizzato l’intervento, ai fini dell’iscrizione di ipoteca, e, dall’altro, dalla mancata predisposizione da parte dell’amministrazione, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, del piano delle proposte ammissibili, intervenuto solo un anno e mezzo dopo.
Secondo la tesi della Fondazione ricorrente, in una situazione nella quale la disponibilità della quota di autofinanziamento era condizionata all’ottenimento del cofinanziamento pubblico, al quale era subordinato anche l’acquisto della proprietà sulla quale realizzare l’intervento, il momento in cui verificare la sussistenza di tutte le condizioni all’uopo previste dalla legge non avrebbe dovuto coincidere con la data della presentazione della domanda di cofinanziamento, bensì con quella di concessione di tale contributo pubblico.
Ciò, ad avviso della Fondazione ricorrente, risulterebbe avvalorato dal fatto che il bando assegnava un termine compreso tra 90 e 150 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per attuare il programma, il che nel caso di specie avrebbe consentito all’istituto bancario di sciogliere le proprie riserve, completare l’istruttoria e concedere il finanziamento richiesto.
2.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione del bando, lex specialis. Eccesso di potere: falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto. Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento sotto altro autonomo profilo ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del riesame confermativo della Commissione sull’assunto che quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del d.m. n. 1257/2021 non fosse applicabile nella fattispecie in esame, in quanto non riferito alle ipotesi di autofinanziamento “proprio”, bensì a quella di finanziamento da parte di terzi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. d) ed e) , essendo comprensibile, in tal caso, richiedere la produzione di atti, delibere, decreti di assegnazione di soggetti pubblici e privati a garanzia della effettiva assegnazione e disponibilità delle risorse e la loro espressa destinazione all’intervento da cofinanziare.
2.3.) Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione del bando, lex specialis. Eccesso di potere: falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto. Violazione del principio della concorrenza e della par condicio Violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento sotto altro autonomo profilo ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità dell’operato valutativo del Mur in quanto la Fondazione VIS, per attestare la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, non si era limitata a produrre una autocertificazione, come consentito dall’articolo 4 del d.m. n. 1257/2021, ma aveva allegato una lettera di referenze bancarie rilasciata da Intesa SanPaolo, che confermava che fosse in corso la valutazione della richiesta di finanziamento presentata dalla Fondazione ricorrente a copertura della quota dell’intervento che non sarebbe stata finanziata con fondi pubblici.
Secondo la tesi della Fondazione ricorrente, la produzione di tale documentazione avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente per l’ammissione al cofinanziamento e conseguente possibilità di documentare il possesso delle risorse proprie fino all’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento oggetto della domanda di ammissione al beneficio pubblico.
La Commissione, invero, non avrebbe potuto dubitare della serietà di una richiesta di cofinanziamento supportata dalla documentazione bancaria prodotta dalla Fondazione ricorrente, atteso che il medesimo istituto bancario aveva già erogato analogo finanziamento per un progetto simile, da realizzare nel comune di Monteroni in provincia di Lecce.
Risulterebbe del pari illegittima la valutazione operata dalla Commissione in sede di riesame, nella parte in cui ha escluso che la Fondazione VIS non potesse autodichiarare il possesso delle risorse finanziarie relative alla copertura della quota di autofinanziamento, per non essere ricompresa nel novero dei soggetti ai quali la lex specialis conferisce detta possibilità. L’illegittimità di tale valutazione, invero, discenderebbe dall’illegittimità delle stesse previsioni del bando che escludono detta possibilità (articolo 6, commi 4, lett. d) e i) , e 6, in combinato disposto con l’articolo 3, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) e g ) e che la Commissione ha ritenuto di applicare, nonostante il loro asserito contrasto con il principio di concorrenza e con quello di parità di trattamento.
3.) Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi del Salento si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
4.) Il Mur, con la relazione di causa depositata in data 18 gennaio 2024, ha eccepito l’infondatezza del ricorso e della spiegata domanda cautelare, instando per la loro reiezione.
5.) Questa Sezione, con ordinanza n. 536 dell’8 febbraio 2024, ha respinto la domanda cautelare proposta dalla Fondazione VIS, ravvisando la insussistenza dei requisiti normativamente richiesti per la concessione della invocata cautela.
6.) L’Università degli Studi del Salento, con la relazione di causa depositata in data 9 ottobre 2025, ha evidenziato la propria estraneità alla controversia in esame, avendo partecipato alla procedura pubblica di erogazione del cofinanziamento solo in relazione al progetto inerente alla realizzazione dell’edificio A del Complesso Istituto Terziari Cappuccini dell’Addolorata – ITCA, posizionandosi in 81ª posizione.
7.) La Fondazione ricorrente, con memoria depositata in data 18 ottobre 2025, ha specificato le proprie doglianze, instando per l’accoglimento del ricorso.
8.) La Fondazione VIS, in data 28 ottobre 2025, ha depositato una istanza istruttoria con il fine di conoscere:
“ - quante iniziative ammesse in graduatoria siano state poi effettivamente finanziate;
- quante iniziative di quelle ammesse abbiano rinunziato al finanziamento per indisponibilità del cofinanziamento;
- A quali categorie si appartengono i rinunziatari, se a quelle pubbliche o a quelle private;
- In che modo avevano garantito il cofinanziamento gli ammessi rinunziatari ”.
9.) All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
2. Risulta infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la Fondazione ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento ministeriale con cui è stata decretata l’inammissibilità della sua richiesta di cofinanziamento, essendo stata documentata la richiesta di un finanziamento bancario per coprire la quota di autofinanziamento, la cui istruttoria era ancora pendente all’atto della valutazione operata dalla Commissione.
Secondo la tesi della Fondazione ricorrente, in una situazione nella quale la disponibilità della quota di autofinanziamento era condizionata all’ottenimento del cofinanziamento pubblico, il momento in cui verificare la sussistenza di tutte le condizioni all’uopo previste dalla legge non avrebbe dovuto coincidere con la data della presentazione della domanda di cofinanziamento, bensì con quella di concessione del contributo economico pubblico.
2.1. Ad avviso del Collegio, l’infondatezza delle censure articolate dalla Fondazione VIS con il motivo di ricorso in esame discende direttamente dalla erroneità dei presupposti logici sui quali la stessa si fonda, traguardati alla luce delle previsioni del bando applicabili alla fattispecie in esame.
2.2. A tale riguardo, in particolare, assume rilievo centrale quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del d.m. n. 1257/2021, laddove viene stabilito che la documentazione a corredo della richiesta di cofinanziamento – ivi inclusa, quella sancita dallo stesso articolo 6, comma 4, lett. i) , ossia “ la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento ” – dovesse essere presentata a pena di esclusione entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (articolo 6, comma 1, del d.m. n. 1257/2021), in quanto necessaria ai fini della valutazione di competenza della Commissione ministeriale.
Il Mur, pertanto, per salvaguardare le esigenze di tutela della par condicio dei soggetti che avevano presentato una richiesta di cofinanziamento ai sensi del d.m. n. 1257/2021, non avrebbe potuto legittimamente ritenere ammissibile la richiesta presentata dalla Fondazione VIS in assenza di documentazione attestante la sussistenza di idonea copertura finanziaria della quota di autofinanziamento entro i termini previsti dalla lex specialis e, comunque, all’esito del soccorso istruttorio previsto dall’articolo 6, comma 8, del d.m. n. 1257/2021, concretamente attivato nei confronti della Fondazione ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti e come ampiamente esposto in narrativa.
Invero, diversamente opinando, il Mur non solo avrebbe finito per operare in maniera imparziale e in violazione dell’autovincolo, ma avrebbe anche ammesso al cofinanziamento un soggetto privo, all’atto della valutazione, di adeguate risorse finanziarie, in spregio di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 338/2000, nella parte in cui prevede che lo Stato cofinanzia gli interventi in questione “ attraverso un contributo non superiore al 75 per cento del costo totale previsto dai progetti esecutivi immediatamente realizzabili ”.
Ammettere al cofinanziamento un soggetto che non aveva prodotto la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, nel rispetto dei termini perentori previsti dalla lex specialis a pena di esclusione dalla procedura pubblica di cui si tratta, avrebbe esposto l’erogazione delle risorse economiche pubbliche ai rischi che la verifica della sussistenza della quota parte di risorse proprie dei soggetti proponenti mirava ad evitare, con conseguente potenziale nocumento degli interessi pubblici che il legislatore ha inteso perseguire con la previsione di un cofinanziamento pubblico degli interventi compresi nell’ambito di applicazione oggettivo dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 338/2000.
2.3. La previsione di termini perentori, stante la espressa sanzione dell’esclusione dalla procedura pubblica di cui si tratta in caso di mancato rispetto degli stessi, rende del tutto priva di pregio la tesi propugnata dalla Fondazione VIS con riferimento alla possibilità di ammettere richieste di cofinanziamento condizionate all’erogazione della quota di finanziamento pubblica per ciò che concerne il conseguimento delle risorse finanziarie, da parte di soggetti terzi, a copertura della quota di autofinanziamento (pari ad un minimo del 25% del costo totale del progetto, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 338/2000).
Le disposizioni normative e quelle di attuazione dettate dal Mur, infatti, non consentono la possibilità di presentare richieste di cofinanziamento prive, in radice, di una iniziale copertura finanziaria riferita alla c.d. quota di autofinanziamento.
Con riguardo a tale profilo, il potere esercitato dal Ministero dell’Università e della Ricerca risultava interamente vincolato al dettato normativo, in quanto il decreto attuativo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 338/2000 concerne unicamente le prescrizioni inerenti alle procedure e alle modalità di presentazione dei progetti ed erogazione dei finanziamenti, non potendo dettare alcuna previsione in deroga al vincolo legislativo previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 338/2000, che andrebbe ad incidere negativamente sulla struttura del cofinanziamento con potenziale nocumento degli interessi pubblici sottesi all’erogazione del contributo pubblico in parola.
3. Il Collegio ritiene che sia del pari infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la Fondazione VIS ha lamentato l’illegittimità della valutazione operata dalla Commissione in sede di riesame della richiesta di cofinanziamento per cui è causa.
Come già esposto in precedenza, con tale mezzo di gravame è stata dedotta l’illegittimità del riesame confermativo della Commissione sull’assunto che quanto disposto dall’articolo 6, comma 4, del d.m. n. 1257/2021 non sia applicabile nella fattispecie in esame, in quanto non riferito alle ipotesi di cofinanziamento “proprio”, ma solo al cofinanziamento dei terzi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. d) ed e) , del d.m. 1257/2021.
3.1. Ad avviso del Collegio risulta pienamente legittima la valutazione operata dalla Commissione in sede di riesame, essendo la stessa conforme a quanto previsto dal richiamato articolo 6, commi 4 e 6, del d.m. n. 1257/2021.
In particolare, atteso che il suddetto decreto del Mur richiedeva ai soggetti proponenti di produrre, a pena di esclusione, documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, la mera presentazione di una richiesta di finanziamento bancario e la dichiarazione che la relativa istruttoria fosse in corso non potevano essere considerati elementi probatori tali da soddisfare la condizione di ammissibilità prevista dalla lex specialis , non risultando indici attendibili della serietà e sostenibilità di una iniziativa da realizzare anche mediante l’impiego di risorse economiche pubbliche.
3.2. Risulta, poi, inconferente il richiamo all’articolo 7, comma 4, del d.m. n. 1257/2021, in quanto relativo ai titoli di valutazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lett. A2), del suddetto decreto ministeriale – ossia quelli di “ interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti ” – nei quali non rientra quello oggetto della richiesta di cofinanziamento presentata dalla Fondazione VIS.
4. Ad avviso del Collegio risulta privo di pregio anche il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la legittimità dell’operato valutativo del Mur per non aver dato rilievo alla lettera di referenze bancarie prodotta dalla Fondazione VIS a comprova della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, atteso che tale documentazione sarebbe stata idonea a consentire al soggetto proponente di documentare il possesso delle proprie risorse finanziarie fino all’avvio dei lavori.
La Commissione, invero, non avrebbe potuto dubitare della serietà di una richiesta di cofinanziamento supportata dalla documentazione bancaria prodotta dalla Fondazione ricorrente, atteso che il medesimo istituto bancario aveva già erogato un finanziamento per un progetto simile, da realizzare nel comune di Monteroni in provincia di Lecce.
Risulterebbe, poi, parimenti illegittima la valutazione operata dalla Commissione in sede di riesame, nella parte in cui ha escluso che la Fondazione VIS non potesse autodichiarare il possesso delle risorse finanziarie relative alla copertura della propria quota di finanziamento, per non essere ricompresa nel novero dei soggetti ai quali la lex specialis conferisce detta possibilità. L’illegittimità di tale valutazione, invero, discenderebbe dall’illegittimità delle stesse previsioni del bando che escludono detta possibilità (articolo 6, commi 4, lett. d) e i) , e 6, in combinato disposto con l’articolo 3, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) e g ) e che la Commissione ha ritenuto di applicare, nonostante il loro asserito contrasto con il principio di concorrenza e con quello di parità di trattamento.
4.1. Il Collegio ritiene che il primo profilo di censura sia infondato per le medesime ragioni già esposte in sede di delibazione del primo motivo di ricorso, al quale integralmente si rinvia in ossequio al principio di sinteticità degli scritti processuali sancito dal codice di rito.
In proposito, peraltro, vale anche aggiungere che la lettera rilasciata da Intesa SanPaolo in favore della Fondazione VIS in data 9 maggio 2022, oltre a non contenere alcuna specifica indicazione in ordine alla possibile determinazione favorevole di tale istituto bancario in relazione alla richiesta di finanziamento avanzata dalla Fondazione ricorrente, chiariva che la fattibilità dell’operazione di finanziamento non era stata ancora svolta per carenza parziale della documentazione all’uopo richiesta, come si evince dalla seguente affermazione “ Comunichiamo che, dietro presentazione di tutta la documentazione richiesta potremo valutare un ns. intervento con operazione di finanziamento a medio lungo termine ”.
4.2. Ad avviso del Collegio, inoltre, risulta del pari infondato il secondo profilo di censura articolato con il motivo di ricorso in esame, atteso che la lex specialis escludeva espressamente le fondazioni dal novero dei soggetti abilitati ad autodichiarare il possesso della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento.
In particolare, risulta del tutto legittima la previsione del bando che esclude le categorie di soggetti privati di cui all’articolo 4, comma 1, lett. j) , del d.m. n. 1257/2021 dalla possibilità di autocertificare la quota di autofinanziamento (tra i quali rientra anche la Fondazione ricorrente).
La differenziazione del regime di prova della copertura finanziaria per i soggetti pubblici o ad essi parificati e per quelli privati, invero, rinviene il proprio ragionevole fondamento nel diverso status giuridico dei primi e nel loro rapporto più intenso con l’ente pubblico finanziatore, elementi questi che rendono obiettivamente meno stringente per i soggetti pubblici e per quelli ad essi parificati la necessità di introdurre ulteriori presìdi a garanzia dell’effettività e della sostenibilità dell’intervento da cofinanziare, necessità che di contro sussiste per i soggetti privati.
La circostanza per cui gli enti privati astrattamente abilitati a partecipare alla procedura di finanziamento pubblico di cui si tratta possano risultare privi di adeguate risorse finanziarie – tanto è vero che, anche per la copertura della quota da autofinanziare possono ricorrere a forme di finanziamento quale quella bancaria – corrobora la razionalità e la legittimità della previsione della lex specialis che esclude la possibilità di autocertificazione. Infatti, per gli enti privati risultano minori le garanzie a presidio dell’effettiva disponibilità e stabilità delle risorse finanziarie “proprie”, non provenendo le stesse da fonti di matrice pubblicistica, come invece accade per gli altri soggetti contemplati dal combinato disposto dell’articolo 6, comma 6, e dell’articolo 3, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) e g ), del d.m. n. 1257/2021.
4.3. A ciò va anche aggiunto, per completezza, che la Fondazione ricorrente risulta essere sprovvista del necessario interesse a formulare tale profilo di doglianza, in quanto il possesso della quota di autofinanziamento era subordinato alla concessione di un finanziamento bancario che, all’atto della presentazione al Mur della richiesta di cofinanziamento, era in fase di valutazione istruttoria e rispetto al quale non è stata fornita in giudizio la prova dell’avvenuta concessione.
La Fondazione VIS, quindi, non avrebbe potuto autodichiarare il possesso della quota parte della provvista finanziaria richiesta ex lege a garanzia della fattibilità dell’intervento da finanziare, tenendo anche conto della circostanza per cui la autocertificazione prevista dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 non può essere mai resa per fornire all’amministrazione informazioni non veritiere, nel qual caso si incorre non solo nella decadenza dai benefici conseguiti, ma anche nella revoca di precedenti benefici già erogati, oltre al divieto di accesso ai benefici pubblici per la durata di due anni dall’adozione dell’atto di decadenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000.
5. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
6. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza devono essere poste a carico della Fondazione Venture Impatto Sociale Ets e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Fondazione Venture Impatto Sociale Ets alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi del Salento, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
CA RO, Primo Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RO | EL NI |
IL SEGRETARIO